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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230016967642000 INTERESSI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220014020468000 INTERESSI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18/01/2024 e depositato in data 03/02/2024 Ricorrente_1, nato a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo
- mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, per l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento, notificate in data 24/11/2023:
- n. 29720230016967642 000, recante la somma di € 282,88 a titolo di quota consortile 2019;
- n. 29720220014020468 000 recante la somma di € 2.717,88 a titolo di quota consortile 2018.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'assenza di beneficio per i terreni, come dimostrato dalle perizie allegate, che certificano i danni (per allagamenti) arrecati ai fondi per carenze strutturali e mancata manutenzione dei canali;
● l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione (nulla è detto dei criteri adottati per la determinazione dei canoni e dei fondi che avrebbero beneficiato della prestazione del Consorzio_3) e di sottoscrizione degli atti impugnati.
Conclude perché la Corte voglia nel merito accertare, ritenere e dichiarare che i canali di raccolta delle acque di proprietà del Consorzio per l'anno 2019 si presentavano privi delle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Consorzio di Bonifica di Ragusa;
accertare, ritenere e dichiarare che i fondi della ricorrente non hanno tratto alcun beneficio e non traggono beneficio dalle opere idrauliche del
Consorzio di Bonifica e che il Consorzio non ha dato prova alcuna della esistenza di tale beneficio;
in subordine accertare, ritenere e dichiarare gli atti impugnati illegittimi e viziati sotto il profilo del difetto e/o incongruità della motivazione;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha l'obbligo di contribuire alle spese del Consorzio predetto;
annullare e/o dichiarare illegittima con qualunque statuizione la cartella di pagamento e gli altri atti presupposti impugnati;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di Bonifica, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione delle cartelle impugnate.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che le cartelle impugnate non sono state precedute da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione.
Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
Le cartelle impugnate riportano, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”,
l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo, l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto. Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione di quanto preteso, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al
Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità degli atti impugnati, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di
Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 90,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230016967642000 INTERESSI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220014020468000 INTERESSI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18/01/2024 e depositato in data 03/02/2024 Ricorrente_1, nato a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo
- mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, per l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento, notificate in data 24/11/2023:
- n. 29720230016967642 000, recante la somma di € 282,88 a titolo di quota consortile 2019;
- n. 29720220014020468 000 recante la somma di € 2.717,88 a titolo di quota consortile 2018.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'assenza di beneficio per i terreni, come dimostrato dalle perizie allegate, che certificano i danni (per allagamenti) arrecati ai fondi per carenze strutturali e mancata manutenzione dei canali;
● l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione (nulla è detto dei criteri adottati per la determinazione dei canoni e dei fondi che avrebbero beneficiato della prestazione del Consorzio_3) e di sottoscrizione degli atti impugnati.
Conclude perché la Corte voglia nel merito accertare, ritenere e dichiarare che i canali di raccolta delle acque di proprietà del Consorzio per l'anno 2019 si presentavano privi delle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Consorzio di Bonifica di Ragusa;
accertare, ritenere e dichiarare che i fondi della ricorrente non hanno tratto alcun beneficio e non traggono beneficio dalle opere idrauliche del
Consorzio di Bonifica e che il Consorzio non ha dato prova alcuna della esistenza di tale beneficio;
in subordine accertare, ritenere e dichiarare gli atti impugnati illegittimi e viziati sotto il profilo del difetto e/o incongruità della motivazione;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha l'obbligo di contribuire alle spese del Consorzio predetto;
annullare e/o dichiarare illegittima con qualunque statuizione la cartella di pagamento e gli altri atti presupposti impugnati;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di Bonifica, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione delle cartelle impugnate.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che le cartelle impugnate non sono state precedute da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione.
Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
Le cartelle impugnate riportano, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”,
l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo, l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto. Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione di quanto preteso, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al
Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità degli atti impugnati, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di
Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 90,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico