Articolo 18 della Legge 24 febbraio 1951, n. 84
Articolo 17Articolo 19
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17 marzo 1951
Art. 18.
L' art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , integrato dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26".
Entrata in vigore il 17 marzo 1951