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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 47472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Antonioni, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 20.3.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sora (FR) Parte_1
Via Firenze n.13, presso lo studio dell'Avv. FEDERICO LUCCI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Daniela Di Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede Roma CP_1
Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, in via Giulio Romano, 46 presso la sede Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione ex art. 12, L. 118/71
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 23.12.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato titolare di pensione ex art. 12, L. 118/71 e che “senza alcuna ragione e/o motivazione a far data dal 01.12.2024 l' ha CP_1 arbitrariamente sospeso l'erogazione della pensione” medesima, conveniva in giudizio l' per ivi sentir “…Accertare e dichiarare che il blocco dell'erogazione della CP_1 prestazione ex art. 12, L. 118/71 effettuato dall è illegittimo e per l'effetto CP_1
CP_ condannare l a ripristinare l'erogazione della pensione ex art. 12, L. 118/71 a far data dal 01.12.2024 giorno del blocco dell'erogazione della prestazione. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
L costituendosi in giudizio, dedotta la legittimità del provvedimento di CP_1 sospensione della pensione per non essersi presentato il ricorrente a visita di revisione - alla quale era stato asseritamente convocato per il 15.10.2024 - resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, la causa è stata dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E invero l' con la propria costituzione in giudizio, non ha documentato la CP_1 avvenuta rituale notifica dell'invito - asseritamente inviato al ricorrente e pur prodotto agli atti - per la presentazione alla visita di revisione del 15.10.2024.
Il ricorrente, dal canto suo, ha dedotto di non aver mai ricevuto il suddetto invito, così come, del resto, la comunicazione di sospensione della pensione.
Non avendo l'istituto resistente dimostrato di aver ritualmente convocato il ricorrente alla visita di revisione, la mancata presentazione alla quale da parte dell' è stata posta a fondamento della sospensione della prestazione (“a Pt_1 causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il
2 giorno 15/10/2024, abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali, di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario che nelle more non potrà essere esibito per qualsivoglia motivo”, cfr. allegato al fascicolo “comunicazione di sospensione della prestazione”) il CP_1 provvedimento dell' di sospensione dell'erogazione della pensione deve CP_1 ritenersi illegittimo e il ricorrente attualmente nel diritto a ricevere la prestazione.
L va pertanto condannato al ripristino della dell'erogazione della pensione CP_1 ex art. 2 l. 118/71 a far data dall'1.12.2024.
La statuizione sulle spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità della sospensione della erogazione della pensione nei confronti del ricorrente da parte dell' CP_1
2) condanna l' al ripristino della dell'erogazione della pensione ex art. 2 l. CP_1
118/71 a far data dall'1.12.2024 in favore del ricorrente;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite - liquidate in complessivi € CP_1
2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa - in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 21/3/2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Antonioni, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 20.3.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sora (FR) Parte_1
Via Firenze n.13, presso lo studio dell'Avv. FEDERICO LUCCI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Daniela Di Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede Roma CP_1
Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, in via Giulio Romano, 46 presso la sede Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione ex art. 12, L. 118/71
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 23.12.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato titolare di pensione ex art. 12, L. 118/71 e che “senza alcuna ragione e/o motivazione a far data dal 01.12.2024 l' ha CP_1 arbitrariamente sospeso l'erogazione della pensione” medesima, conveniva in giudizio l' per ivi sentir “…Accertare e dichiarare che il blocco dell'erogazione della CP_1 prestazione ex art. 12, L. 118/71 effettuato dall è illegittimo e per l'effetto CP_1
CP_ condannare l a ripristinare l'erogazione della pensione ex art. 12, L. 118/71 a far data dal 01.12.2024 giorno del blocco dell'erogazione della prestazione. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
L costituendosi in giudizio, dedotta la legittimità del provvedimento di CP_1 sospensione della pensione per non essersi presentato il ricorrente a visita di revisione - alla quale era stato asseritamente convocato per il 15.10.2024 - resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, la causa è stata dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E invero l' con la propria costituzione in giudizio, non ha documentato la CP_1 avvenuta rituale notifica dell'invito - asseritamente inviato al ricorrente e pur prodotto agli atti - per la presentazione alla visita di revisione del 15.10.2024.
Il ricorrente, dal canto suo, ha dedotto di non aver mai ricevuto il suddetto invito, così come, del resto, la comunicazione di sospensione della pensione.
Non avendo l'istituto resistente dimostrato di aver ritualmente convocato il ricorrente alla visita di revisione, la mancata presentazione alla quale da parte dell' è stata posta a fondamento della sospensione della prestazione (“a Pt_1 causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il
2 giorno 15/10/2024, abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali, di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario che nelle more non potrà essere esibito per qualsivoglia motivo”, cfr. allegato al fascicolo “comunicazione di sospensione della prestazione”) il CP_1 provvedimento dell' di sospensione dell'erogazione della pensione deve CP_1 ritenersi illegittimo e il ricorrente attualmente nel diritto a ricevere la prestazione.
L va pertanto condannato al ripristino della dell'erogazione della pensione CP_1 ex art. 2 l. 118/71 a far data dall'1.12.2024.
La statuizione sulle spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità della sospensione della erogazione della pensione nei confronti del ricorrente da parte dell' CP_1
2) condanna l' al ripristino della dell'erogazione della pensione ex art. 2 l. CP_1
118/71 a far data dall'1.12.2024 in favore del ricorrente;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite - liquidate in complessivi € CP_1
2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa - in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 21/3/2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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