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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6922 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 5329 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo, 156, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mara Biancamano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025 il difensore di parte ricorrente concludeva riportandosi al proprio ricorso introduttivo e chiedendone l'accoglimento.
Il PM, in data 20/06/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2025, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome “ ” in luogo di “ ” nei registri dello stato civile;
parte Persona_1 Pt_1
1 ricorrente, inoltre, deduceva di essere la secondogenita di due figli, di vivere con la madre e la sorella, mentre il padre era deceduto;
che ella era celibe e senza figli;
che fin dalla tenera età aveva manifestato un'evidente disforia di genere, ovverosia una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico, cioè quello assegnato anagraficamente alla nascita;
che il disagio connesso alla sua identità di genere aveva preso forma gradualmente;
che quando il corpo femminile diventava sempre più evidente, con la crescita del seno e la comparsa delle mestruazioni, il disagio diveniva sempre più opprimente e la ricorrente tentava di ovviarvi vestendosi con abiti maschili;
che ella non riusciva a capire cosa stesse accadendo ad un corpo che non sentiva il suo e questo le provocava forte malessere;
che nel maggio del 2019, all'età di 20 anni, aveva deciso di intraprendere l'iter volto alla transizione nel sesso maschile, rivolgendosi al DAI , Unità CP_1
Complessa di Psichiatria e Psicologia di Genere – dell'AOU Controparte_2
Federico II di Napoli, dove aveva effettuato un ciclo di 4 colloqui psicologico-clinici nel periodo compreso tra il 24/10/2023 ed il 14/11/2023, e in data 21/11/2023 aveva effettuato un colloquio di valutazione psicopatologica;
che attraverso tali percorsi le era stata diagnosticata la disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale;
che da oltre un anno praticava terapia ormonale sostitutiva, mascolinizzante, seguita dal DAI di Endocrinologia dell'AOU
Federico II di Napoli;
che ormai da tempo, la sua vita era declinata al maschile;
che ella aveva scelto di farsi chiamare , aveva sembianze maschili, con Persona_2 abbigliamento tipicamente maschile;
che anche nell'ambito accademico aveva ottenuto il riconoscimento della sua identità maschile grazie all'attivazione della carriera in;
che l'istante era intenzionata a portare a compimento il suo Per_3 percorso di transizione al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione, definendo sia a livello fisico, con gli interventi chirurgici di riassegnazione, sia a livello sociale, con l'adeguamento dei dati anagrafici;
che sussisteva, allo stato, una discordanza tra le risultanze anagrafiche e l'identità sessuale psicologica che produceva nella ricorrente un inevitabile senso di frustrazione e disagio;
che premeva, pertanto, all'istante di essere autorizzata ad una rettificazione dei dati anagrafici, preliminarmente ed indipendentemente dal trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili primari e secondari.
2 All'udienza del 17/06/2025, il Giudice preliminarmente dava atto che parte ricorrente si presentava con i capelli corti, in abiti maschili, con tratti evidentemente maschili ed aveva la barba e i baffi. Si procedeva poi all'audizione della ricorrente, la quale dichiarava: “Attualmente non studio e non lavoro, ho deciso di interrompere il percorso universitario al quale mi ero iscritto;
al momento sono sostenuto economicamente da mia madre;
nella quotidianità mi occupo della casa e dei miei interessi. Soprattutto durante il primo anno della scuola superiore ho maturato la consapevolezza di appartenere al genere maschile ed ho iniziato ad informarmi;
mia madre e mia sorella hanno accolto bene la mia decisione e mi sostengono nel mio percorso;
mio padre invece è venuto a mancare quando ero bambino. Non ho effettuato interventi chirurgici, ma ho intenzione di sottopormi a mastectomia, sono già in lista per l'operazione che farò a Firenze. In passato ho avuto una relazione sentimentale, attualmente invece non ho nessuna relazione. Ho deciso di chiamarmi perché mio padre era venezuelano. Vorrei trovare lavoro Persona_4 ma sono bloccato dalla difficoltà di dover raccontare tutta la mia storia, per questo motivo aspetto la rettifica del nome e dell'attribuzione del sesso per attivarmi nella ricerca del lavoro. Sono in terapia ormonale mascolinizzante da due anni”.
All'esito, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la difesa di parte ricorrente a precisare oralmente le conclusioni. Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice relatore mandava al PM per le conclusioni e riservava all'esito la decisione al Collegio.
In data 20/06/2025, il PM concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica, ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi
3 inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene
4 affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
5 Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' Controparte_3
,
[...] Controparte_4
, si evidenzia in una condizione di Disforia
[...] Parte_1 di Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordine della
Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transizione (relazione del 21/11/2023 a firma del Prof. Dott. . Persona_5
Inoltre, dalla relazione medica dell'AOU Federico II di Napoli, Unità Operativa
Complessa di Psichiatria e Psicologia, Ambulatorio Controparte_4
di Genere, del 01/04/2025, a firma del Prof.
[...] CP_4
Dott. le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto Persona_5 ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui
è possibile formulare diagnosi di Disforia di Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione.
Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della sua piena consapevolezza della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. Battaglia di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda Parte_2 necessitata/o ad esibire i propri documenti di identità. D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto delle possibili complicanze nel post- operatorio degli interventi chirurgici confermativi del genere cui intenderebbe sottoporsi (mastectomia radicale) si ritiene che un miglioramento delle condizioni
6 psicologiche dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla modifica dei caratteri sessuali secondari raggiungibile attraverso di essi”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 17/06/2025. Nell'occasione ha confermato di voler Parte_1 dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e Parte_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome Persona_1
“ ”. Pt_1
In considerazione della natura necessitata del giudizio, le spese di lite sono irripetibili e rimangono a carico di parte ricorrente e quindi, essendo questa ammessa in via provvisoria al patrocinio gratuito a spese dello Stato, a carico dell'Erario.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di LATINA di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del Parte_1 sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in “ ” (Atto n. 362, Pt_1 Persona_1 parte I, serie A - Anno 2002 - Comune di Latina (LT)).
- Spese irripetibili
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27/6/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Eva Scalfati
8
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 5329 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo, 156, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mara Biancamano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025 il difensore di parte ricorrente concludeva riportandosi al proprio ricorso introduttivo e chiedendone l'accoglimento.
Il PM, in data 20/06/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2025, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome “ ” in luogo di “ ” nei registri dello stato civile;
parte Persona_1 Pt_1
1 ricorrente, inoltre, deduceva di essere la secondogenita di due figli, di vivere con la madre e la sorella, mentre il padre era deceduto;
che ella era celibe e senza figli;
che fin dalla tenera età aveva manifestato un'evidente disforia di genere, ovverosia una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico, cioè quello assegnato anagraficamente alla nascita;
che il disagio connesso alla sua identità di genere aveva preso forma gradualmente;
che quando il corpo femminile diventava sempre più evidente, con la crescita del seno e la comparsa delle mestruazioni, il disagio diveniva sempre più opprimente e la ricorrente tentava di ovviarvi vestendosi con abiti maschili;
che ella non riusciva a capire cosa stesse accadendo ad un corpo che non sentiva il suo e questo le provocava forte malessere;
che nel maggio del 2019, all'età di 20 anni, aveva deciso di intraprendere l'iter volto alla transizione nel sesso maschile, rivolgendosi al DAI , Unità CP_1
Complessa di Psichiatria e Psicologia di Genere – dell'AOU Controparte_2
Federico II di Napoli, dove aveva effettuato un ciclo di 4 colloqui psicologico-clinici nel periodo compreso tra il 24/10/2023 ed il 14/11/2023, e in data 21/11/2023 aveva effettuato un colloquio di valutazione psicopatologica;
che attraverso tali percorsi le era stata diagnosticata la disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale;
che da oltre un anno praticava terapia ormonale sostitutiva, mascolinizzante, seguita dal DAI di Endocrinologia dell'AOU
Federico II di Napoli;
che ormai da tempo, la sua vita era declinata al maschile;
che ella aveva scelto di farsi chiamare , aveva sembianze maschili, con Persona_2 abbigliamento tipicamente maschile;
che anche nell'ambito accademico aveva ottenuto il riconoscimento della sua identità maschile grazie all'attivazione della carriera in;
che l'istante era intenzionata a portare a compimento il suo Per_3 percorso di transizione al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione, definendo sia a livello fisico, con gli interventi chirurgici di riassegnazione, sia a livello sociale, con l'adeguamento dei dati anagrafici;
che sussisteva, allo stato, una discordanza tra le risultanze anagrafiche e l'identità sessuale psicologica che produceva nella ricorrente un inevitabile senso di frustrazione e disagio;
che premeva, pertanto, all'istante di essere autorizzata ad una rettificazione dei dati anagrafici, preliminarmente ed indipendentemente dal trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili primari e secondari.
2 All'udienza del 17/06/2025, il Giudice preliminarmente dava atto che parte ricorrente si presentava con i capelli corti, in abiti maschili, con tratti evidentemente maschili ed aveva la barba e i baffi. Si procedeva poi all'audizione della ricorrente, la quale dichiarava: “Attualmente non studio e non lavoro, ho deciso di interrompere il percorso universitario al quale mi ero iscritto;
al momento sono sostenuto economicamente da mia madre;
nella quotidianità mi occupo della casa e dei miei interessi. Soprattutto durante il primo anno della scuola superiore ho maturato la consapevolezza di appartenere al genere maschile ed ho iniziato ad informarmi;
mia madre e mia sorella hanno accolto bene la mia decisione e mi sostengono nel mio percorso;
mio padre invece è venuto a mancare quando ero bambino. Non ho effettuato interventi chirurgici, ma ho intenzione di sottopormi a mastectomia, sono già in lista per l'operazione che farò a Firenze. In passato ho avuto una relazione sentimentale, attualmente invece non ho nessuna relazione. Ho deciso di chiamarmi perché mio padre era venezuelano. Vorrei trovare lavoro Persona_4 ma sono bloccato dalla difficoltà di dover raccontare tutta la mia storia, per questo motivo aspetto la rettifica del nome e dell'attribuzione del sesso per attivarmi nella ricerca del lavoro. Sono in terapia ormonale mascolinizzante da due anni”.
All'esito, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la difesa di parte ricorrente a precisare oralmente le conclusioni. Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice relatore mandava al PM per le conclusioni e riservava all'esito la decisione al Collegio.
In data 20/06/2025, il PM concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica, ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi
3 inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene
4 affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
5 Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' Controparte_3
,
[...] Controparte_4
, si evidenzia in una condizione di Disforia
[...] Parte_1 di Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordine della
Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transizione (relazione del 21/11/2023 a firma del Prof. Dott. . Persona_5
Inoltre, dalla relazione medica dell'AOU Federico II di Napoli, Unità Operativa
Complessa di Psichiatria e Psicologia, Ambulatorio Controparte_4
di Genere, del 01/04/2025, a firma del Prof.
[...] CP_4
Dott. le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto Persona_5 ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui
è possibile formulare diagnosi di Disforia di Genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione.
Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della sua piena consapevolezza della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. Battaglia di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda Parte_2 necessitata/o ad esibire i propri documenti di identità. D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto delle possibili complicanze nel post- operatorio degli interventi chirurgici confermativi del genere cui intenderebbe sottoporsi (mastectomia radicale) si ritiene che un miglioramento delle condizioni
6 psicologiche dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla modifica dei caratteri sessuali secondari raggiungibile attraverso di essi”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 17/06/2025. Nell'occasione ha confermato di voler Parte_1 dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e Parte_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome Persona_1
“ ”. Pt_1
In considerazione della natura necessitata del giudizio, le spese di lite sono irripetibili e rimangono a carico di parte ricorrente e quindi, essendo questa ammessa in via provvisoria al patrocinio gratuito a spese dello Stato, a carico dell'Erario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di LATINA di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del Parte_1 sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in “ ” (Atto n. 362, Pt_1 Persona_1 parte I, serie A - Anno 2002 - Comune di Latina (LT)).
- Spese irripetibili
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27/6/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Eva Scalfati
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