Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1255/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Roma, c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Salvo;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 26/10/1977, c.f.: ; Controparte_1 C.F._1 personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; appellato
In fatto e in diritto
1. , subentrata a agente della Parte_2 Controparte_2
riscossione per la Provincia di Palermo, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 25/5-10/6/2022, n. 2534, che all'esito del giudizio promosso da in opposizione al precetto intimatole dall'Avv. per il Controparte_2 Controparte_1
pagamento della somma 1.409,02 a titolo di rifusione delle spese legali in favore di difensore distrattario, aveva rigettato la domanda e condannato l'opponente alle spese di lite.
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione, con ordinanza comunicata il 12.11.2024, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La questione giuridica che l'appellante ripropone alla Corte dopo la decisione sfavorevole del Tribunale è se l'Avv. può oggi legittimamente minacciare l'azione esecutiva per il CP_1
recupero di quanto a lui dovuto, quale difensore distrattario, in forza di una condanna alle spese di lite inizialmente omessa e poi inserita con ordinanza correttiva di errore materiale dell'anno 2020, in una sentenza dell'anno 2014, posto che: a) lo stesso legale, nella qualità di procuratore e difensore di , parte vittoriosa nel giudizio definito con la Controparte_3
cennata sentenza, aveva intimato nell'anno 2014 a parte Controparte_2
soccombente, il pagamento delle spese di lite in favore della propria cliente;
b) la società intimata, in ottemperanza al precetto, gli aveva consegnato un assegno circolare per il pagamento della somma pretesa;
c) solo dopo alcuni anni la sentenza di condanna era stata corretta con l'ordine di distrazione delle spese in favore dell'Avv. CP_1
3. La ricostruzione del quadro fattuale contenuta nell'atto di appello lascia in ombra un aspetto essenziale, quello dell'avvenuta restituzione dell'assegno circolare mai riscosso, che l'appellante, senza mai farne oggetto di specifica contestazione, sembra considerare ininfluente alla luce della giurisprudenza della Cassazione secondo cui il pagamento effettuato mediante consegna di un assegno circolare è idoneo a estinguere l'obbligazione senza che un tale effetto possa farsi discendere dall'incasso del titolo (ex plurimis Cass. S.U. 26617/2007), ma che, al contrario, ha decisiva importanza. Invero, il principio di diritto testé richiamato, come quello che qualifica illegittimo l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione (cfr. Cass. 14531/2013), non implica che con la consegna del titolo (o con l'offerta della prestazione ingiustificatamente rifiutata) il debito sia per ciò stesso e definitivamente estinto, ma, più semplicemente, che da quel momento, e indipendentemente dall'effettivo incasso dell'assegno (o effettiva ricezione della somma offerta), il creditore non potrà più pretendere ulteriori pagamenti, ad esempio in moneta legale, salvo, nel caso dell'assegno circolare, il c.d. rischio di convertibilità (cioè l'eventualità che per qualsiasi ragione la banca non sia in grado di assicurare la conversione dell'assegno in moneta legale), 3
che resta a carico del debitore, e salvo il caso (in tutto assimilabile al rifiuto della prestazione) in cui l'assegno sia restituito al debitore e da costui ricevuto sull'errato presupposto che il pagamento non fosse dovuto all'accipiens.
In quest'ultima eventualità il creditore, eventualmente ricredutosi sul suo diritto, potrà bensì di nuovo pretendere il pagamento della somma recata dal titolo, che il debitore non potrà negargli invocando la precedente consegna dell'assegno restituito, ma non potrà chiedere anche gli interessi su quella somma o altro (spese, risarcimento) per il ritardo (art. 1207 c.c.).
Con riferimento alla concreta fattispecie, non è dubitabile che il pagamento delle spese di lite in favore di , ove fosse stato accettato prima della correzione della Controparte_3
sentenza, avrebbe estinto il debito di (v. Cass. 14810/2012) e reso Controparte_2
non più azionabile nei suoi riguardi il medesimo titolo esecutivo, ancorché corretto. È del pari certo, tuttavia, che – considerato che l'assegno circolare consegnato nel 2014 è stato restituito alla società debitrice e che la prestazione da questa dovuta non è divenuta impossibile (come si sarebbe potuto sostenere qualora il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si fosse prescritto: v. Cass. 5889/2018) – la pretesa di pagamento dell'Avv. oggi titolare del credito di rimborso delle spese di lite in forza CP_1
della sentenza del 2014 dopo la correzione del 2020, è ancora legittima e azionabile, ma solo per l'importo richiesto col precetto del 2014 e recato dall'assegno circolare poi restituito, vale a dire nella misura di euro 1.373,88, non potendo certo addebitarsi alla debitrice le conseguenze del tempo frattanto trascorso.
4. Entro questi limiti l'opposizione deve essere accolta e, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza riformata.
La prevalente, quasi integrale, soccombenza dell'opponente comporta la sua condanna anche alle spese di secondo grado, che si liquidano in complessivi euro 1.460,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 25/5-10/6/2022, n. 2534, appellata da , dichiara che ha il diritto di Parte_2 Controparte_1 4
agire in executivis, in forza del precetto notificato il 4.2.2021 a Controparte_2
limitatamente all'importo di euro 1.373,88; condanna a rifondere a le spese di appello, Parte_2 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 1.460,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo