TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2708.2020 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (art. 645 c.p.c.)
e vertente tra:
, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., nonché i soci illimitatamente responsabili
[...]
, ed il signor , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale e presso il loro studio domiciliati in Padula (SA) alla Via Nazionale n. 574,mandato in atti.
OPPONENTI
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Barba, presso il Controparte_4 cui studio domicilia in on studio in Roma alla Via Baldo degli Ubaldi,
272,mandato in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27/03/2025 che qui si intendo- no integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgi- mento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione
1 delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” con- cretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione gli attori proponevano opposizione avverso il decreto in- giuntivo n. 539/2020, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma di €
315.000,00 (e € 10.000,00 per il sig. ), a titolo di restituzione Controparte_3 di somme versate in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Gli opponenti deducevano che le obbligazioni dedotte in monitorio dovevano ritenersi estinte per effetto della sottoscrizione di un secondo preliminare di vendita che aveva novato l'accordo originario. Sostenevano inoltre che il sig.
[...]
fosse privo di legittimazione passiva. CP_5 CP_3
L'opposto contestava integralmente le allegazioni, chiedendo il rigetto dell'op- posizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, deduceva che il secondo preliminare fosse privo di data, che la nota di risoluzione fosse priva di efficacia e che gli opponenti si fossero rifiutati di presenziare alla stipula del de- finitivo, nonostante il formale invito;
per cui insistevano per il rigetto dell'opposizione spiegata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta.
Il contratto preliminare del 27 gennaio 2011 aveva ad oggetto la promessa di vendita, da parte della società in favore del Parte_1 sig. , un locale commerciale piano terra di mq.70;un locale Controparte_4 uso deposito al primo piano interrato di mq 100 ;un locale uso deposito di mq.100 al secondo piano interrato come meglio descritto nella pianta planime- trica allegato A) della scrittura in corso di costruzione sito in Angri (SA), facente parte di un complesso edilizio in fase di realizzazione, con finiture e caratteri-
2 stiche di cui all'allegato C) capitolato . Il corrispettivo pattuito ammontava complessivamente ad €uro 250.000,00 oltre IVA . 315.000,00, di cui €
10.000,00 versati direttamente al sig. . Controparte_3
La prova dei pagamenti eseguiti è stata documentalmente fornita in atti me- diante produzione di copia fronte-retro di assegni bancari nonché degli ordina- tivi di bonifico, attestanti in modo univoco il versamento delle somme dedotte in monitorio. Quanto alla dedotta novazione, si osserva che il documento indi- cato come "secondo contratto preliminare" non reca data, elemento che ne compromette la certezza in ordine alla collocazione temporale. Come noto, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data di una scrittura privata non è opponibile ai terzi se non è certa secondo i criteri ivi indicati. La mancanza di data impedisce di at- tribuire a tale atto una funzione novativa inequivoca, che richiede ex art. 1230
c.c. la volontà comune e non equivoca delle parti di estinguere una obbligazione e sostituirla con una nuova.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che "la novazione og- gettiva di una obbligazione non può presumersi e deve risultare in modo non equivoco da un atto scritto da cui si evinca la volontà delle parti di estinguere il rapporto originario per sostituirlo con altro" (Cass. civ., sez. III, 29.3.2016, n.
5989).
Nella specie, non solo manca detta volontà novativa, ma nella presunta data di sottoscrizione del secondo preliminare,almeno come affermato da parte oppo- nente (27 marzo 2014), l'opposto notificava una formale comunicazione di ri- soluzione del contratto preliminare originario per inadempimento della parte promittente venditrice. Tale risoluzione, riferita esplicitamente al contratto del
27 gennaio 2011, dimostra che lo stesso era ancora in vigore e non era stato su- perato da altro atto.
Secondo l'interpretazione di questo giudice, la seconda scrittura prodotta dalle parti non costituisce un nuovo contratto preliminare, bensì rappresenta, al più, un documento ricognitivo dell'effettivo prezzo di vendita dell'immobile promes- so, verosimilmente differente da quello formalmente indicato nel primo preli- minare, e destinato a non emergere nell'atto definitivo da stipularsi dinanzi al notaio. Tale ricostruzione si fonda sul fatto che il secondo documento non reca data certa e non contiene elementi di innovazione dell'originario assetto nego-
3 ziale, limitandosi a confermare l'entità delle somme effettivamente corrisposte.
In tal senso, esso si qualifica quale “scrittura di verità” sul reale valore dell'operazione, priva di autonomia causale e negoziale.
Inoltre, va rilevato che l'opposto ha formalmente contestato di aver mai conferi- to mandato all'Avv. Giudice per la redazione della comunicazione di risoluzione richiamata dagli opponenti. La relativa nota non risulta sottoscritta da CP_4
né è assistita da procura speciale o mandato, come richiesto dall'art.
[...]
1703 c.c. e come ribadito da Cass. civ., sez. II, 2.4.2004, n. 6511, per l'efficacia della rappresentanza diretta nei negozi unilaterali.
L'onere probatorio circa la validità ed efficacia di una risoluzione imputabile all'opposto incombeva dunque su parte opponente, che non ha assolto all'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.
A rafforzare la fondatezza della pretesa monitoria si aggiunge l'inadempimento degli opponenti all'invito formale ricevuto per comparire dinanzi al Notaio come risulta dla verbale negativo datatao 03.07.2019 , ai fini della CP_2 stipula del definitivo. L'invito, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debi- tore ai sensi dell'art. 1219 c.c., assume rilevanza decisiva: la mancata compari- zione configura un inadempimento imputabile ai promittenti venditori, legitti- mando la richiesta restitutoria delle somme versate a titolo di caparra ed accon- to, secondo i principi consolidati in giurisprudenza (Cass. civ., sez. II,
16.12.2011, n. 27126).
Infine, quanto alla posizione del sig. , trattandosi di soggetto Controparte_3 che ha rivestito qualifica di socio-amministratore di società in nome colletti- vo,oltre che soggetto sottoscrittore degli acconti ricevuti nella scrittura in atti
,per cui deve ritenersi sussistente la sua responsabilità solidale e illimitata ex art. 2291 c.c. per le obbligazioni sociali, anche in relazione a rapporti sorti in epoca successiva all'acquisto della qualità di socio, salva prova contraria non fornita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 2708/2020,
4 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
, e av- CP_1 Controparte_2 Controparte_3 verso il decreto ingiuntivo n. 539/2020;
2) conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di li- te, che liquida in complessivi € 8.500,00 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2708.2020 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (art. 645 c.p.c.)
e vertente tra:
, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., nonché i soci illimitatamente responsabili
[...]
, ed il signor , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale e presso il loro studio domiciliati in Padula (SA) alla Via Nazionale n. 574,mandato in atti.
OPPONENTI
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Barba, presso il Controparte_4 cui studio domicilia in on studio in Roma alla Via Baldo degli Ubaldi,
272,mandato in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27/03/2025 che qui si intendo- no integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgi- mento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione
1 delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” con- cretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione gli attori proponevano opposizione avverso il decreto in- giuntivo n. 539/2020, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma di €
315.000,00 (e € 10.000,00 per il sig. ), a titolo di restituzione Controparte_3 di somme versate in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Gli opponenti deducevano che le obbligazioni dedotte in monitorio dovevano ritenersi estinte per effetto della sottoscrizione di un secondo preliminare di vendita che aveva novato l'accordo originario. Sostenevano inoltre che il sig.
[...]
fosse privo di legittimazione passiva. CP_5 CP_3
L'opposto contestava integralmente le allegazioni, chiedendo il rigetto dell'op- posizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, deduceva che il secondo preliminare fosse privo di data, che la nota di risoluzione fosse priva di efficacia e che gli opponenti si fossero rifiutati di presenziare alla stipula del de- finitivo, nonostante il formale invito;
per cui insistevano per il rigetto dell'opposizione spiegata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta.
Il contratto preliminare del 27 gennaio 2011 aveva ad oggetto la promessa di vendita, da parte della società in favore del Parte_1 sig. , un locale commerciale piano terra di mq.70;un locale Controparte_4 uso deposito al primo piano interrato di mq 100 ;un locale uso deposito di mq.100 al secondo piano interrato come meglio descritto nella pianta planime- trica allegato A) della scrittura in corso di costruzione sito in Angri (SA), facente parte di un complesso edilizio in fase di realizzazione, con finiture e caratteri-
2 stiche di cui all'allegato C) capitolato . Il corrispettivo pattuito ammontava complessivamente ad €uro 250.000,00 oltre IVA . 315.000,00, di cui €
10.000,00 versati direttamente al sig. . Controparte_3
La prova dei pagamenti eseguiti è stata documentalmente fornita in atti me- diante produzione di copia fronte-retro di assegni bancari nonché degli ordina- tivi di bonifico, attestanti in modo univoco il versamento delle somme dedotte in monitorio. Quanto alla dedotta novazione, si osserva che il documento indi- cato come "secondo contratto preliminare" non reca data, elemento che ne compromette la certezza in ordine alla collocazione temporale. Come noto, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data di una scrittura privata non è opponibile ai terzi se non è certa secondo i criteri ivi indicati. La mancanza di data impedisce di at- tribuire a tale atto una funzione novativa inequivoca, che richiede ex art. 1230
c.c. la volontà comune e non equivoca delle parti di estinguere una obbligazione e sostituirla con una nuova.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che "la novazione og- gettiva di una obbligazione non può presumersi e deve risultare in modo non equivoco da un atto scritto da cui si evinca la volontà delle parti di estinguere il rapporto originario per sostituirlo con altro" (Cass. civ., sez. III, 29.3.2016, n.
5989).
Nella specie, non solo manca detta volontà novativa, ma nella presunta data di sottoscrizione del secondo preliminare,almeno come affermato da parte oppo- nente (27 marzo 2014), l'opposto notificava una formale comunicazione di ri- soluzione del contratto preliminare originario per inadempimento della parte promittente venditrice. Tale risoluzione, riferita esplicitamente al contratto del
27 gennaio 2011, dimostra che lo stesso era ancora in vigore e non era stato su- perato da altro atto.
Secondo l'interpretazione di questo giudice, la seconda scrittura prodotta dalle parti non costituisce un nuovo contratto preliminare, bensì rappresenta, al più, un documento ricognitivo dell'effettivo prezzo di vendita dell'immobile promes- so, verosimilmente differente da quello formalmente indicato nel primo preli- minare, e destinato a non emergere nell'atto definitivo da stipularsi dinanzi al notaio. Tale ricostruzione si fonda sul fatto che il secondo documento non reca data certa e non contiene elementi di innovazione dell'originario assetto nego-
3 ziale, limitandosi a confermare l'entità delle somme effettivamente corrisposte.
In tal senso, esso si qualifica quale “scrittura di verità” sul reale valore dell'operazione, priva di autonomia causale e negoziale.
Inoltre, va rilevato che l'opposto ha formalmente contestato di aver mai conferi- to mandato all'Avv. Giudice per la redazione della comunicazione di risoluzione richiamata dagli opponenti. La relativa nota non risulta sottoscritta da CP_4
né è assistita da procura speciale o mandato, come richiesto dall'art.
[...]
1703 c.c. e come ribadito da Cass. civ., sez. II, 2.4.2004, n. 6511, per l'efficacia della rappresentanza diretta nei negozi unilaterali.
L'onere probatorio circa la validità ed efficacia di una risoluzione imputabile all'opposto incombeva dunque su parte opponente, che non ha assolto all'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.
A rafforzare la fondatezza della pretesa monitoria si aggiunge l'inadempimento degli opponenti all'invito formale ricevuto per comparire dinanzi al Notaio come risulta dla verbale negativo datatao 03.07.2019 , ai fini della CP_2 stipula del definitivo. L'invito, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debi- tore ai sensi dell'art. 1219 c.c., assume rilevanza decisiva: la mancata compari- zione configura un inadempimento imputabile ai promittenti venditori, legitti- mando la richiesta restitutoria delle somme versate a titolo di caparra ed accon- to, secondo i principi consolidati in giurisprudenza (Cass. civ., sez. II,
16.12.2011, n. 27126).
Infine, quanto alla posizione del sig. , trattandosi di soggetto Controparte_3 che ha rivestito qualifica di socio-amministratore di società in nome colletti- vo,oltre che soggetto sottoscrittore degli acconti ricevuti nella scrittura in atti
,per cui deve ritenersi sussistente la sua responsabilità solidale e illimitata ex art. 2291 c.c. per le obbligazioni sociali, anche in relazione a rapporti sorti in epoca successiva all'acquisto della qualità di socio, salva prova contraria non fornita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 2708/2020,
4 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
, e av- CP_1 Controparte_2 Controparte_3 verso il decreto ingiuntivo n. 539/2020;
2) conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di li- te, che liquida in complessivi € 8.500,00 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
5