Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2121 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2121 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LACATENA GENNARO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. LACATENA GENNARO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 3/06/2000 (atto n. 113, P. II, S. A, sez. B, anno 2000), riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di negoziazione del 13/01/2016.
1
economicamente autosufficiente e del 22/06/2011, minorenne. Per_2
Le parti comparivano all'udienza del 15/04/2025, innanzi al Giudice designato alla trattazione dal
Presidente, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso e dichiara: Parte_1
Per_ dichiarava: io non lavoro anche perché accudisco in prima persona , gestisco io 527 € mensili quale indennità di accompagnamento corrisposta per , percepisco integralmente l'assegno Per_3
Per_ unico di per l'importo di 327 euro mensili. Preciso che io spendo integralmente l'indennità di
Per_ accompagnamento nell'interesse di che ha una grave forma di autismo non verbale. Percepisco Per_ 480 € quale reddito di inclusione. Preciso che non ci sono criticità nella relazione tra e il padre.
Io pago 630,00 € di affitto
dichiarava confermo quanto dichiarato da mia moglie. CP_1
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Per_
La figlia minore viene affidata in maniera condivisa con residenza privilegiata presso la madre a cui veniva assegnata l'abitazione coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla via traversa
Napoli n. 4 con diritto di visita del padre due giorni a tre settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive ed alternanza nel periodo festivo di Natale e di Pasqua;
La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile, rimanendo a carico del Parte_1 CP_1
unicamente l'obbligo di mantenimento a favore delle figlie , maggiorenne ma non
[...] Per_1
Per_ ancora indipendente economicamente, e che le parti d'accordo quantificano in €580,00 mensili, anche in virtù della percezione per intero dell'assegno unico da parte della sig.ra Pt_1
da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese da intendersi: 180 € quale contributo al
Per_ mantenimento di e 400 € quale contributo al mantenimento di . Per_1
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte
2 le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 CP_1
NAPOLI il 3/06/2000 (atto n. 113, P. II, S. A, sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
3