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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 3634 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022
tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Ferraro CodiceFiscale_1
Francesco, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
e
(C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], C.F._3
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(C.F.: , nata a Parte_3 C.F._4
Palermo il 25 aprile 1972, (C.F.: Parte_4
), nata a [...] il [...], tutti C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Mancia Aldo giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13 gennaio
2023.
CONVENUTI
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore in epigrafe indicato ha domandato l'accertamento del proprio acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà della porzione pari a mq 16, della corte interna identificata al N.C.E.U. del Comune
di Palermo, Foglio 51, Particella 1322, sub. 13, formalmente appartenente pro indiviso - unitamente al confinante immobile sito in
Palermo alla Via Contessa Giuditta n. 1, piano Terra, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Palermo, al Fg. 51, Particella n. 1322, Sub.
13 – agli odierni convenuti, allegando che il bene, accessibile soltanto dal proprio immobile, sito in Palermo nella via Guglielmo
il Buono n. 73 era stato posseduto anche per tramite dei suoi danti fin dal 1980 e destinato stabilmente a deposito della propria attività
artigiana senza che gli intestatari formali avessero mai esercitato alcuna interferenza.
Con tempestiva comparsa del 9 giugno 2022 si costituivano i convenuti i quali: (i) preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità
della domanda in ragione del mancato esperimento della
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 Dlgs n. 28/2018; (ii) nel merito, eccepivano che l'attore e i suoi danti causa avevano goduto del bene di cui oggi si assumeva proprietario in forza di un contratto orale di comodato, il quale, peraltro, assicurava loro il diritto di accedere a detta chiostrina per ispezionare, a mezzo del tombino ivi collocato, lo stato di manutenzione dei loro scarichi e per accedere, a mezzo della scala ivi collocata, al solaio di copertura del loro immobile ove sono istallati i serbatoi idrici;
(iii)
domandavano, poi, in riconvenzionale, che in caso di accoglimento della avversa domanda si accertasse l'intervenuto acquisto, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, della servitù di passaggio dal fondo attoreo per accedere, tramite detta scala collocata nella chiostrina, al solaio intercluso nonché della servitù di scarico;
(iv) chiedevano, infine, in via ulteriormente gradata, che tali diritti di servitù fossero costituiti coattivamente ai sensi degli artt.
1043, 1051, 1052 c.c.
La causa, previa verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 5 Dlgs n. 28/2010, era istruita mediante produzione documentale e medinate assunzione della prova orale ammessa con provvedimento del 3 luglio 2023 ed era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 13 marzo 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
La domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà della porzione pari a mq 16, della corte interna identificata al N.C.E.U. del Comune di Palermo, fg. 51,
p.lla 1322, sub. 13 è accolta per le motivazioni appresso indicate.
Orbene, nella presente sede è incontroverso che detta corte interna – già appartenente pro indiviso a e a Controparte_1
giusta compravendita in Notar Dott. Persona_1 Per_2
da Palermo, del 1° aprile 1988, (rep. n. 57264 racc. n. 12897)
[...]
unitamente al limitrofo locale terrano con annesso servizio igienico,
sito nel Comune di Palermo alla via Contessa Giuditta n. 1,
identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al fg. 51, p.lla 1322,
sub. 13, e trasmessa agli odierni convenuti– sia rimasta fin dal 1980
nella esclusiva disponibilità materiale dell'odierno attore (e prima di lui dei suoi danti causa e ). CP_2 Controparte_3
Si ha riguardo, infatti, ad un immobile che: (i) è accessibile soltanto attraversando l'immobile di proprietà dell'odierno attore,
sito in Palermo nella via Guglielmo il Buono n. 73 piano T
identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al fg. 51 p.lla 1322
sub. 10; (ii) che è privo di collegamenti diretti con la proprietà dei convenuti;
(iii) che l'attore e i suoi danti causa hanno stabilmente destinato a magazzino della loro impresa artigiana (panifico).
Nessun dubbio sussiste, dunque, sul fatto che l'attore anche per tramite dei suoi danti causa (art. 1146 c.c.) abbia esercitato sul predetto bene, in modo pubblico, indisturbato, continuativo e ultraventennale, poteri e facoltà astrattamente riconducibili al
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diritto di proprietà e tali, sempre in astratto, da giustificare il perfezionamento in suo favore della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Al contempo, nessun dubbio sussiste su correlativo mancato esercizio da parte degli intestatari formali del diritto, odierni convenuti, di corrispondenti poteri dominici sulla indicata chiostrina, che è rimasta dal 1980 e sino all'attualità priva di collegamento diretto con l'immobile di loro proprietà e, per tale ragione, non è stata destinata all'impresa artigiana da loro esercitata nel suddetto bene (autolavaggio).
Ciò che resta controverso (e che perciò è stato oggetto di prova nel presente giudizio) e se, per tutto questo tempo, detta chiostrina sia stata goduta dall'attore e dai suoi danti causa in difetto di animus
rem sibi habendi, perché concessa loro a mezzo di contratto orale di comodato e se, pertanto, detta relazione di fatto si risolva in una detenzione qualificata, come tale inidonea a garantire l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Tale ricostruzione sostenuta dai convenuti e recisamente contestata dall'attore alla prima difesa utile, appare al Tribunale del tutto priva di credibilità razionale se si considera che: (i) i convenuti nella comunicazione del 15 febbraio 2025 (a mezzo dalla quale hanno intimato all'attore l'immediato rilascio della chiostrina) non hanno fatto alcun riferimento alla sussistenza di tale contratto di comodato;
(ii) il fatto storico della conclusione orale di tale contratto
è stato confermato soltanto dal teste , il quale però ha Testimone_1
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anche ammesso di averlo appreso dall'attore in riconvenzionale (cfr.
verbale udienza del 16 novembre 2023).
Ma ciò che rende obiettivamente implausibile la ricostruzione dei convenuti è l'eccentricità rispetto alle ordinarie dinamiche di mercato della condotta (in tesi) posta in essere dal loro dante causa.
Ed invero, resta oscuro al Tribunale quale sia stato il concreto interesse, patrimoniale o personale, che abbia spinto un soggetto esercente un'impresa artigiana proprio nell'immobile limitrofo alla chiostrina per cui è causa a privarsi completamente delle utilità
economiche conseguenti al suo godimento, diretto o indiretto, e a concederla in uso gratuito (e per oltre un quarantennio) ad un diverso operatore economico (sia pur impegnato in un distinto settore merceologico), al quale (per quello che qui consta) non era legato da alcun rapporto di collaborazione commerciale, di parentela o di amicizia, non potendosi certamente ritenere che ciò
possa trovare giustificazione né nell'esigenza di mantenere corretti rapporti di vicinato, né nell'esigenza di risparmiare i (peraltro assai modesti) costi necessari per riaprire l'originario varco di collegamento fra la chiostrina e il proprio bene.
Per tali assorbenti ragioni, deve escludersi che l'attore abbia detenuto la chiostrina riconoscendone la proprietà in capo ai convenuti e sia stato, quindi, strumento del loro possesso e, di converso, deve affermarsi che tale relazione di fatto è stata forma di manifestazione del diritto di cui all'art. 832 c.c.: così poiché il bene è
stato posseduto uti dominus pubblicamente e pacificamente per oltre
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un ventennio, dall'attore anche a mezzo dei suoi danti causa (art. 1146 c.c.), questi né è divenuto proprietario a titolo originario ai sensi dell'art. 1158 c.c.
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Vanno a questo punto esaminate le domande riconvenzionali subordinate di accertamento dell'acquisto, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia e quella ulteriormente subordinata di costituzione coattiva ai sensi degli artt. 1043, 1051,
1052 c.c.:
(i) della servitù di passaggio dall'immobile attoreo per accedere, tramite la scala collocata nella chiostrina, al solaio intercluso;
(ii) della servitù di passaggio delle condutture idriche/fognarie di pertinenza dell'immobile dei convenuti che attraversa tutta la chiostrina;
(iii) della servitù di mantenere il pozzetto di ispezione esistente della suddetta conduttura;
(iv) della servitù mantenere la tubazione idrica che convoglia lo scolo delle acque piovane provenienti dal lastrico solare dell'immobile dei convenuti nella conduttura idrica che attraversa la chiostrina;
(v) il diritto di mantenere la finestra che dalla chiostrina in questione fornisce di aria e luce al piccolo wc presente al piano terra dell'immobile di proprietà dei convenuti.
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A tal riguardo, va immediatamente precisato che i convenuti non sono titolari di un interesse qualificato (art. 100 c.p.c.) ad ottenere l'accertamento del “diritto di mantenere la finestra che dalla
chiostrina in questione fornisce di aria e luce al piccolo wc presente al
piano terra del loro immobile” e del “diritto di mantenere la tubazione
idrica che convoglia lo scolo delle acque piovane provenienti dal lastrico
solare dell'immobile dei convenuti”, poiché, per quello che qui consta,
l'attore non ha mai contestato (né nella presente sede, né nella fase stragiudiziale) la loro esistenza, e dunque non sussistono fra le odierne parti effettive e attuali ragioni di contrasto su tale questione.
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Quanto, invece, alle domande di accertamento dell'acquisto,
per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia, del diritto di mantenere il passaggio attraversano la chiostrina delle condutture idriche/fognarie e del diritto di mantenere il pozzetto di ispezione della suddetta conduttura istallato nella predetta chiostrina, le stesse devono essere rigettate, perché gli attori in riconvenzionale non hanno introdotto idonei elementi a comprova della effettiva esistenza di tali condutture, circostanza questa che è
stata fermamente contestata dall'attore.
Il Tribunale, infatti, non ritiene che possano ragionevolmente qualificarsi come utili e conducenti le generiche e lacunose dichiarazioni rese sul punto dai testi e Testimone_2
, entrambi escussi all'udienza del 16 novembre Testimone_3
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2023: gli stessi, infatti, oltre ad essere legati da rapporti di parentela o di affinità al convenuto si sono limitati a Controparte_1
confermare i capitoli (“vero è che sotto la pavimentazione della
chiostrina oggetto di causa è presente da oltre venti anni la rete
idrica/fognaria che serve l'immobile di proprietà dei sig.ri e che, CP_1
attraversando la chiostrina in questione, si ricollega alla rete idrica
comunale”; “vero è che nel 2012 su incarico del sig. ho Testimone_2
realizzato nella chiostrina in questione un pozzetto di ispezione della
conduttura idrica/fognaria di pertinenza dell'immobile dei sig.ri CP_1
che attraversa il pavimento della stessa per collegarsi alla rete comunale”)
senza aggiungere nessuna ulteriore circostanza, la quale era invece indispensabile per apprezzare la loro attendibilità e credibilità, e ciò
non soltanto in ragione dell'esistenza fra i dichiaranti e gli attori in riconvenzionale dei suddetti rapporti familiari ma soprattutto in ragione della mancata produzione di ulteriori elementi oggettivi e esterni idonei ad adombrare l'esistenza delle allegate servitù.
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Anche la domanda di accertamento dell'acquisto, per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia, della servitù di passaggio sull'immobile attoreo in favore del solaio di copertura del loro immobile, va rigettata.
A tal proposito, va subito rilevato che nel caso che ci occupa difetta già a monte il presupposto dell'apparenza della dedotta servitù (che come è noto è necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia), il quale
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postula l'esistenza di segni visibili di opere permanenti,
obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (sul punto da ultimo Cass, n. 25270/2024).
Ed invero non può obiettivamente ritenersi che una semplice scala in ferro precariamente e provvisoriamente appoggiata (e dunque non strutturalmente congiunta) alla parete perimetrale della suddetta chiostrina possa, già in astratto, qualificarsi come opera stabilmente e specificatamente destinata all'esercizio della suddetta servitù di passaggio e renda evidente l'esistenza del peso imposto sul fondo servente.
Ma in disparte da tale assorbente rilievo, è la stessa ricostruzione offerta dai convenuti a rendere manifesta l'esistenza di una servitù di passaggio a favore del loro immobile e gravante su quello attoreo.
È pacifico, infatti, che i questi ultimi non abbiano mai posseduto una copia delle chiavi dell'immobile attoreo e perciò
siano sempre stati privi di un autonomo potere di transito sul fondo alieno per soddisfare l'utilità del loro fondo.
Ed ancora sono gli stessi convenuti ad ammettere già nei loro scritti difensivi che dal 1989 al 2019 gli accessi al fondo attoreo sono sempre avvenuti per specifica necessità (ispezionare i recipienti idrici posti sul solaio di copertura del loro immobile) e comunque
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con la tolleranza / con l'autorizzazione dell'avente diritto (cfr. p. 4
comparsa “i Sig.ri e prima di lui i suoi danti causa, Parte_1
hanno sempre tollerato il passaggio sul bene di loro proprietà (sito in
Palermo, Via Guglielmo Il Buono n. 73, piano Terra, censito al N.C.E.U.
di Palermo con i seguenti riferimenti catastali foglio 51, particella 1322,
subalterno 10, Cat. C1, Classe 7) dei Sig.ri e, in particolare, del CP_1
Sig. al fine di permettergli di giungere alla Controparte_1
chiostrina” […] Il Sig. e i suoi danti causa prima di lui, Parte_1
hanno sempre consentito l'esercizio del diritto di passaggio da parte del
Sig. consentendo che si lasciasse in perenne appoggio Controparte_1
la scala per giungere sul tetto di copertura ove trovano sede i serbatoi
idrici”; cfr. p. memoria n. 1 “i proprietari […] hanno chiesto ed ottenuto
conformemente agli accordi presi, l'accesso alla porzione di immobile in
questione ogni qualvolta ne hanno fatta richiesta anche per fare eseguire
opere destinate a loro esclusivo vantaggio”; cfr. memoria n. 2 cap. 2)
“vero è che il sig. dal 1988 e sino al 2019 ha sempre Controparte_1
avuto accesso alla chiostrina in questione su richiesta verbale fatta ai
proprietari del locale sito in Palermo, Via Guglielmo il buono n. 1 ; 3) vero
è che i sig.ri e e dopo di loro mio fratello CP_2 Controparte_3
ed io ho sempre consentito l'accesso al sig. CP_1 Controparte_1
alla chiostrina in questione ogni qualvolta questi ne ha fatto richiesta).
Tale ricostruzione, peraltro, è stata confermata anche dal teste di parte convenuta , il quale ha dichiarato che per Testimone_3
fare accesso alla chiostrina dal panificio aveva bisogno
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dell'autorizzazione dell'attore o di sua madre (cfr. verbale udienza del 16 novembre 2023).
Non può sfuggire, allora, che il potere che i convenuti ammettono di aver esercitato non è riconducibile allo schema del diritto di servitù di passaggio (il quale invece richiede l'esercizio autonomo, pacifico, continuo, ininterrotto e pubblico del diritto di passaggio sul bene alieno per un periodo di vent'anni cfr. da ultimo
Cass. n. 7643/2024), ma è piuttosto forma di manifestazione della facoltà riconosciuta al proprietario finitimo dalla legge (art. 843 c.c.).
************************************
Va escluso, altresì, il diritto ad ottenere la costituzione coattiva di tale servitù ai sensi dell'art. 1051 e 1052 c.c.
A tal riguardo, è noto, che in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, co. 4, c.c., in favore delle
“case” e volta a preservare il titolare del fondo servente dal disagio costituito dal transito di terzi estranei attraverso tali aree per natura riservate:
(i) è estesa anche agli edifici annessi e non specificamente destinati all'uso abitativo (cfr. Cass. n. 3097/1987), ma all'esercizio di un'attività produttiva ( A. Napoli, Sez. II, 27.5.2008);
(ii) che può essere riconosciuta soltanto se il proprietario del fondo intercluso abbia comunque la possibilità di scegliere tra più
fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse e di converso, mentre
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non trova applicazione nelle situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabili (da ultimo Cass., n. 10944/2024);
(iii) che, in tal ultimo caso però, spetta all'attore dimostrare per rendere inoperante l'esenzione l'inesistenza di altri fondi idonei alla costituzione di una servitù di passaggio (in tal senso già Cass. n.
2706/1996).
Orbene, nella specie non è controverso che ricorrano in concreto i presupposti per l'applicazione dell'esenzione citata, per come tempestivamente eccepito dal convenuto in riconvenzionale: è
infatti pacifico che, per raggiungere il lastrico sovrastante il loro immobile e sul quale sono collocati i serbatoi idrici, i CP_1
dovrebbero accedere all'immobile del e attraversare, non CP_3
soltanto il vano destinato alla vendita, ma anche quello retrostante destinato a laboratorio della propria impresa artigiana e non aperto al pubblico. Si tratta, dunque, di un locale riservato e destinato all'attività produttiva sussumibile nel concetto di “casa” ai sensi e per gli effetti di cui alla citata disposizione.
, per rendere inoperante l'indicata esenzione sarebbe CP_4
stato onere degli attori in riconvenzionale dimostrare l'inesistenza di altri fondi idonei alla costituzione di una servitù di passaggio, e dunque la ricorrenza della condizione di interclusione assoluta e non altrimenti eliminabile.
Nella specie, tuttavia, tale onere non è stato assolto dagli interessati e ciò impone di rigettare la domanda di costituzione coattiva della servitù.
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Va, in ultimo, rigettata la domanda di costituzione coattiva di una servitù di scarico (art. 1043 c.c.) sull'immobile attoreo, poiché,
in disparte da ogni altra considerazione, gli attori in riconvenzionale non hanno dimostrato nè il presupposto della necessità di scaricare le acque sovrabbondanti presenti sul loro fondo, né quello dell'inevitabilità dell'imposizione del suddetto peso in ragione dell'inesistenza di modi alternativi per raggiungere il più vicino luogo di scarico.
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In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite - liquidate ex
DM 55/14 e ss. mm. sulla base del valore della causa
(indeterminabile - complessità bassa) applicando i parametri medi per tutte le fasi in euro 545,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. vanno poste integralmente a carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro
(attesa la comunanza di posizioni).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA che ha acquistato per Parte_5
usucapione la piena ed esclusiva proprietà della porzione pari a mq
16, della corte interna identificata al N.C.E.U. del Comune di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Palermo, Foglio 51, Particella 1322, sub. 13 più dettagliatamente descritta nella perizia redatta il 18 gennaio 2022 dall'ing. Persona_3
.
[...]
DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali di accertamento della servitù di mantenere la tubazione idrica e della servitù di veduta meglio indicate in parte motiva.
RIGETTA la restanti domande riconvenzionali spiegate da
, , e da Controparte_1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
CONDANNA , Controparte_1 Parte_2
e , in solido fra loro, al Parte_3 Parte_4
pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_5
liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per compensi,
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale
Si comunichi
Così deciso a Palermo 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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