Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
27 febbraio 2011
27 febbraio 2011
>
Versione
14 settembre 2016
14 settembre 2016
>
Versione
27 gennaio 2018
27 gennaio 2018
>
Versione
30 gennaio 2025
30 gennaio 2025
Art. 7. ((Diritto a servizi on-line semplici e integrati)) 01. ((Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) ((29)) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze ((degli utenti)) e rendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli di qualita' individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) .
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 .
--------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 6) che "Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) .
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 .
--------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 6) che "Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis".
Commentari • 36
- 1. Assicurare la liceità del trattamento di dati personalihttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 1
Il Regolamento, come già previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all'articolo 6 del Regolamento: - consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. Per quanto riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 del Regolamento), il loro trattamento è vietato, in prima …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 04/01/2023, n. 4Provvedimento: […] 1) vizio di motivazione. Applicazione in concreto dell'art. 55 dpr. 633/72 in luogo dell'art. 54 633/72 non avendo verificato l'inattendibilità della contabilità con presunzioni gravi precise e concordanti; 2) illogicità della motivazione e falsa applicazione dell'art. 54, nonché errore di fatto e di diritto; 3) invalidità di sottoscrizione con firma digitale di un atto notificato con posta ordinaria, anziché a mezzo pec in violazione dell' art. 7 e 20 del Codice dell'amministrazione digitale; 4) violazione dell'art. 157 (decreto rilancio) poiché l'avviso è stato notificato durante un periodo nel quale la notifica era inibita; 5) violazione dell'art. 157 co. 1 che deroga l'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente poiché l'atto nonLeggi di più...
- notifica avviso accertamento·
- proroga termini decadenza accertamento·
- delega sottoscrizione atto·
- mancata tenuta contabilità·
- scostamento volume d'affari·
- giurisprudenza legittimità accertamento induttivo·
- art. 157 Decreto Rilancio·
- art. 55 D.P.R. n. 633/1972·
- art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973·
- accertamento induttivo