2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)) .
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 .
--------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 6) che "Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis".