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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3430/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 04/04/2025, sono presenti:
per l'avv. Gioachino Monachino;
Parte_1
per , nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
L'avv. Monachino eccepisce la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto aderendo al rilievo d'ufficio effettuato dal giudice, anche perché l'opponente ha un guadagno inidoneo ad assicurare il pagamento delle rate del mutuo. Insiste, in ogni caso, affinché si accerti che la stessa non ha sottoscritto il contratto, né ha effettuato una trattativa individuale. Precisa le conclusioni come in atti e discute la causa insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Il giudice
Alle ore 12.00, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 10 R.G. N. 3430/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3430/2022 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fino Parte_1 C.F._1
Mornasco, via Mazzini n. 2, presso lo studio dell'avv. Gioachino Monachino, che la rappresenta e difende come da procura allegata dell'atto di citazione;
- Opponente –
E
P.IVA ) e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: All'udienza del 4 aprile 2025, precisava le conclusioni come in atti.
pagina 2 di 10 Per l'opposta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Contratto di mutuo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1065/2022, emesso dall'intestato Tribunale a favore di Controparte_1
avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 66.462,74, oltre interessi e
[...]
spese processuali, in adempimento del contratto di prestito al consumo da lei originariamente stipulato con in data 5.05.2008. Parte_2
Disconosceva, in particolare, l'opponente le sottoscrizioni apposte sul citato contratto e deduceva che lo stesso era stato stipulato dal solo coobbligato, che aveva peraltro estinto Controparte_3
l'intero debito. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito essendo decorsi più di dieci anni dalla data della stipula del finanziamento.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta del 17.02.2023, si costituiva in giudizio in Controparte_1
persona della mandataria, deducendo in primo luogo l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dalla controparte, siccome generico e smentito dal fatto che il contratto aveva avuto un principio di esecuzione con addebito sul conto corrente;
avanzava, in ogni caso, istanza di verificazione rendendosi disponibile alla produzione del documento in originale.
Si opponeva, inoltre, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione giacché il relativo termine era stato interrotto con l'intimazione di pagamento del 17.02.2017 e, comunque, la prescrizione decennale dei finanziamenti non decorre fino alla scadenza del termine per il pagamento dell'ultima rata, come da consolidata giurisprudenza.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, e in subordine avanzava domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento della somma di € 66.462,74, oltre interessi, a titolo di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
pagina 3 di 10 All'esito della prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, rilevato d'ufficio il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 d.lgs.
n. 28/2010, veniva concesso termine per il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Acquisito il verbale negativo, la fase di trattazione proseguiva dunque con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Respinte le richieste di prova orale articolate dall'opponente, la causa veniva successivamente istruita mediante CTU grafologica e, al termine delle operazioni peritali, veniva disattesa la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dall'opponente, disponendo rinvio all'udienza dell'11.03.2023 per la precisazione delle conclusioni con discussione orale.
Con ordinanza pronunciata in pari data, la causa veniva tuttavia rimessa sul ruolo, rilevando ex officio la possibile vessatorietà della clausola determinativa della misura degli interessi di mora, con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note scritte.
La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza per nuova precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tutto ciò premesso, va in primo luogo accolta l'istanza di verificazione, avanzata da parte opposta, con riferimento alla scrittura privata del 5.05.2008.
Il CTU ha, infatti, persuasivamente concluso che vi sono plurimi elementi grafici che dimostrano la provenienza di tutte le sottoscrizioni presenti sul documento dalla penna di Parte_1 il cognome viene composto senza esprimere la parte finale “ni”, al pari di quanto risulta dalle firme composte nel saggio grafico;
l'iniziale “R” ha sempre la parte superiore dell'asta che emerge sopraelevandosi;
la lettera finale ha un allungo che nel saggio grafico è stato corretto posizionando una “a”; la direzione del nome “ successivamente alla “R” è posta Pt_1
sopraelevandosi dalla riga di base.
Inoltre, vi sono forti analogie nel tratto grafico tra le sottoscrizioni disconosciute e quelle composte nel saggio grafico, come la sbavatura presente nella parte iniziale del cognome, indice sia dello spessore del tratto, sia della particolare energia impressa durante l'impulso generatore della firma, e il posizionamento della firma della rispetto allo spazio e alla riga di base, Pt_1
dal momento che tutte le firme sono vergate postponendo il nome al cognome e in tutte le pagina 4 di 10 sottoscrizioni la parte finale della firma, ovvero il nome di battesimo, tende ad alzarsi in modo considerevole rispetto alla riga di base.
Né tali conclusioni sono state persuasivamente smentite dalle osservazioni critiche avanzate da parte opponente, che non si è avvalsa di un proprio consulente e ha affidato le sue censure alla persona del difensore;
quest'ultima ha, infatti, unicamente lamentato che il CTU sarebbe giunto a ritenere l'autenticità della sottoscrizione nonostante la stessa fosse illeggibile e che avrebbe inoltre tratto dei giudizi dalla psicanalisi, senza averne le competenze.
Sul primo aspetto, il consulente ha tuttavia persuasivamente spigato che, nella tecnica grafologica, si dice firma illeggibile quella che non consente di distinguere le lettere che compongono nome e cognome, ma che tale circostanza non inficia in alcun modo la possibilità di sottoporre la firma a perizia, confrontando i tratti grafici con quelli propri delle scritture di comparazione (cfr. CTU, pag. 39). Quanto al secondo profilo, non è invece chiara la critica metodologica sollevata da parte opponente, avendo invero il CTU fatto corretta applicazione delle proprie competenze sul piano tecnico-scientifico.
Peraltro, va aggiunto che la stipula del contratto di mutuo da parte della trova ampia Pt_1
conferma nel restante materiale di causa, in particolare dagli estratti conto prodotti da parte opposta sub all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo, da cui risulta che il contratto ha avuto un principio di esecuzione;
dalla documentazione in atti, risulta infatti che le rate del mutuo sono state, almeno in un primo momento, addebitate sul conto corrente dell'opponente.
Segue l'accoglimento dell'istanza di verificazione, dovendosi conseguentemente accertare e dichiarare la provenienza da della scrittura privata del 5.05.2008. Parte_1
3. Ciò chiarito in via preliminare, va detto che l'opposta ha fornito prova del titolo negoziale posto a fondamento della sua pretesa creditoria, rappresentato dal contratto di mutuo, originariamente stipulato dalla con per € 50.000,00. Pt_1 Parte_2
Né è contestato quanto dedotto da parte opposta, circa la cessione del credito dalla Banca mutuante ad Controparte_1
A fronte di ciò, incombeva dunque sulla l'onere di dimostrare l'integrale restituzione del Pt_1
prestito, da parte sua o del suo coobbligato, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
pagina 5 di 10 creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
In mancanza di ciò, l'opposizione proposta dalla non può trovare accoglimento. Pt_1
Né è fondata l'eccezione di prescrizione, considerato che “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass., sez. III, 30 agosto 2011,
n. 17798); si evince, infatti, dalla lettura del contratto che l'ultima rata del finanziamento sarebbe scaduta l'8.05.2023.
4. Nonostante ciò, va ritenuta la vessatorietà della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti gli interessi di mora nella misura dell'1,5% mensili.
Tali interessi sono, infatti, manifestamente eccessivi ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons., avuto riguardo al parametro nazionale di riferimento, per come ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità, rappresentato dal TEGM maggiorato dell'incremento rilevato trimestralmente dal
Ministero dell'economia e delle finanze, pari al 2,1% (cfr., sia pure con riferimento alla determinazione del tasso soglia per gli interessi moratori, Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n.
19597, dalla quale si evincono indicazioni non solo ai fini della verifica sull'usurarietà degli interessi, ma più in generale per verificare se gli stessi siano “fuori mercato” e, in definitiva,
“manifestamente eccessivi”).
Inoltre, non vi è prova che la relativa clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa individuale, così come richiesto dall'art. 34, comma 3, cod. cons., che – come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte – deve presentarsi come seria, effettiva e individuale, “non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle
pagina 6 di 10 caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore” (cfr. Cass., sez.
III, 20 agosto 2010, n. 18785) e non potendosi confondere il citato requisito con la specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341, secondo comma, c.c., in materia di condizioni generali del contratto. Infatti, un conto è la tutela del consumatore apprestata dagli artt. 33 ss. cod. cons., che presuppone uno squilibrio di diritti e obblighi nascenti dal contratto;
altra cosa è la tutela, eminentemente formale, fornita dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per quei contratti che sono predisposti unilateralmente da una delle parti, magari avvalendosi di moduli e formulari, e sono finalizzati a disciplinare in modo omogeneo una pluralità di rapporti.
Né rileva che gli interessi di mora siano stati pattuiti in misura comunque inferiore al tasso soglia ex legge n. 108/1996 o che siano stati, in concreto, chiesti ed ingiunti nella misura del 12,68% annuo, non potendosi ammettere, conformemente alle indicazioni fornite dalla stessa Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, alcuna forma di “sostituzione” della clausola nulla, perché vessatoria, con altre previsioni negoziali (cfr. ex multis Corte di Giustizia, 14 giugno 2012, Banco
Español de Crédito, causa C‑618/10, secondo cui “l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale
l'articolo 83 del decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari
(...) che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola”).
Infine, va detto che l'opponente ha inteso far proprio il rilievo d'ufficio dell'eccezione, avvenuto all'udienza dell'11.03.2025, circostanza indispensabile per dichiarare in motivazione la nullità consumeristica in quanto si verte in materia di nullità “relative” o “di protezione” (cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
La vessatorietà determina, tuttavia, una nullità parziale del contratto e l'opponente deve pertanto essere condannata al pagamento del restante importo dovuto sulla base del contratto di mutuo, determinato alla data della decadenza dal beneficio del termine, di € 56.178,11 per sorte capitale
(cfr. all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo). Non risultano, infatti, ulteriori clausole vessatorie dalla cui applicazione possa dipendere l'accoglimento della domanda di condanna.
pagina 7 di 10 In particolare, non appare usurario il tasso di interessi corrispettivo pattuito dalle parti nella misura dell'8,40% (TAN) e dell'8,82% (TAEG) e non è possibile sindacare lo squilibrio c.d. economico del contratto, ovvero la convenienza economica dell'affare per la Pt_1
Al suddetto importo di € 56.178,11, si devono infine comunque aggiungere gli interessi di mora nella misura degli interessi corrispettivi, dal momento che la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi di mora non esclude l'applicazione dell'art. 1224 c.c.
Come precisato dalla Sprema Corte, infatti, “la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi debiti con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro totalmente nullo (inesistente), con obbligo a carico del consumatore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 cod. civ.” (cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, cit.).
Tale conclusione ha, peraltro, trovato l'avallo della giurisprudenza sovranazionale, secondo cui
“la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte”, giacché “gli interessi moratori mirano a sanzionare l'inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del prestito alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall'accumulare ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subìto a causa di un ritardo nel pagamento. Per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 7 agosto 2018, Banco
Santander, cause riunite C-96/16 e C-94/17).
Segue la condanna dell'opponente al pagamento, in aggiunta alla somma sopra indicata, degli interessi moratori in misura pari agli interessi corrispettivi, dalla scadenza dell'obbligazione di pagina 8 di 10 fonte contrattuale, avvenuta con l'intimazione della decadenza del beneficio del termine
(risalente, quest'ultima, alla data del 29.10.2011), al pagamento effettivo.
5. Le spese processuali sono liquidate nel dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. n.
55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio (visto che il valore della causa è prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento), tranne per la fase decisionale (considerata la mancata comparizione dell'opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione), e devono essere poste a carico della risultata soccombente. Pt_1
Infatti, secondo l'impostazione da ultimo prevalsa in giurisprudenza, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Inoltre, devono essere poste a carico dell'opponente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'istanza di verificazione avanzata da Controparte_1
accerta e dichiara che la scrittura privata del 5.05.2008 proviene da Parte_1
2) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo e condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 56.178,11, oltre interessi di mora al tasso degli interessi corrispettivi, dalla decadenza dal beneficio del termine (29.10.2011) al saldo;
3) Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in € 4.925,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 4) Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Così deciso in Como, all'udienza del 4 aprile 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 04/04/2025, sono presenti:
per l'avv. Gioachino Monachino;
Parte_1
per , nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
L'avv. Monachino eccepisce la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto aderendo al rilievo d'ufficio effettuato dal giudice, anche perché l'opponente ha un guadagno inidoneo ad assicurare il pagamento delle rate del mutuo. Insiste, in ogni caso, affinché si accerti che la stessa non ha sottoscritto il contratto, né ha effettuato una trattativa individuale. Precisa le conclusioni come in atti e discute la causa insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Il giudice
Alle ore 12.00, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 10 R.G. N. 3430/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3430/2022 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fino Parte_1 C.F._1
Mornasco, via Mazzini n. 2, presso lo studio dell'avv. Gioachino Monachino, che la rappresenta e difende come da procura allegata dell'atto di citazione;
- Opponente –
E
P.IVA ) e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: All'udienza del 4 aprile 2025, precisava le conclusioni come in atti.
pagina 2 di 10 Per l'opposta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Contratto di mutuo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1065/2022, emesso dall'intestato Tribunale a favore di Controparte_1
avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 66.462,74, oltre interessi e
[...]
spese processuali, in adempimento del contratto di prestito al consumo da lei originariamente stipulato con in data 5.05.2008. Parte_2
Disconosceva, in particolare, l'opponente le sottoscrizioni apposte sul citato contratto e deduceva che lo stesso era stato stipulato dal solo coobbligato, che aveva peraltro estinto Controparte_3
l'intero debito. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito essendo decorsi più di dieci anni dalla data della stipula del finanziamento.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta del 17.02.2023, si costituiva in giudizio in Controparte_1
persona della mandataria, deducendo in primo luogo l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dalla controparte, siccome generico e smentito dal fatto che il contratto aveva avuto un principio di esecuzione con addebito sul conto corrente;
avanzava, in ogni caso, istanza di verificazione rendendosi disponibile alla produzione del documento in originale.
Si opponeva, inoltre, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione giacché il relativo termine era stato interrotto con l'intimazione di pagamento del 17.02.2017 e, comunque, la prescrizione decennale dei finanziamenti non decorre fino alla scadenza del termine per il pagamento dell'ultima rata, come da consolidata giurisprudenza.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, e in subordine avanzava domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento della somma di € 66.462,74, oltre interessi, a titolo di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
pagina 3 di 10 All'esito della prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, rilevato d'ufficio il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 d.lgs.
n. 28/2010, veniva concesso termine per il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Acquisito il verbale negativo, la fase di trattazione proseguiva dunque con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Respinte le richieste di prova orale articolate dall'opponente, la causa veniva successivamente istruita mediante CTU grafologica e, al termine delle operazioni peritali, veniva disattesa la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dall'opponente, disponendo rinvio all'udienza dell'11.03.2023 per la precisazione delle conclusioni con discussione orale.
Con ordinanza pronunciata in pari data, la causa veniva tuttavia rimessa sul ruolo, rilevando ex officio la possibile vessatorietà della clausola determinativa della misura degli interessi di mora, con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note scritte.
La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza per nuova precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tutto ciò premesso, va in primo luogo accolta l'istanza di verificazione, avanzata da parte opposta, con riferimento alla scrittura privata del 5.05.2008.
Il CTU ha, infatti, persuasivamente concluso che vi sono plurimi elementi grafici che dimostrano la provenienza di tutte le sottoscrizioni presenti sul documento dalla penna di Parte_1 il cognome viene composto senza esprimere la parte finale “ni”, al pari di quanto risulta dalle firme composte nel saggio grafico;
l'iniziale “R” ha sempre la parte superiore dell'asta che emerge sopraelevandosi;
la lettera finale ha un allungo che nel saggio grafico è stato corretto posizionando una “a”; la direzione del nome “ successivamente alla “R” è posta Pt_1
sopraelevandosi dalla riga di base.
Inoltre, vi sono forti analogie nel tratto grafico tra le sottoscrizioni disconosciute e quelle composte nel saggio grafico, come la sbavatura presente nella parte iniziale del cognome, indice sia dello spessore del tratto, sia della particolare energia impressa durante l'impulso generatore della firma, e il posizionamento della firma della rispetto allo spazio e alla riga di base, Pt_1
dal momento che tutte le firme sono vergate postponendo il nome al cognome e in tutte le pagina 4 di 10 sottoscrizioni la parte finale della firma, ovvero il nome di battesimo, tende ad alzarsi in modo considerevole rispetto alla riga di base.
Né tali conclusioni sono state persuasivamente smentite dalle osservazioni critiche avanzate da parte opponente, che non si è avvalsa di un proprio consulente e ha affidato le sue censure alla persona del difensore;
quest'ultima ha, infatti, unicamente lamentato che il CTU sarebbe giunto a ritenere l'autenticità della sottoscrizione nonostante la stessa fosse illeggibile e che avrebbe inoltre tratto dei giudizi dalla psicanalisi, senza averne le competenze.
Sul primo aspetto, il consulente ha tuttavia persuasivamente spigato che, nella tecnica grafologica, si dice firma illeggibile quella che non consente di distinguere le lettere che compongono nome e cognome, ma che tale circostanza non inficia in alcun modo la possibilità di sottoporre la firma a perizia, confrontando i tratti grafici con quelli propri delle scritture di comparazione (cfr. CTU, pag. 39). Quanto al secondo profilo, non è invece chiara la critica metodologica sollevata da parte opponente, avendo invero il CTU fatto corretta applicazione delle proprie competenze sul piano tecnico-scientifico.
Peraltro, va aggiunto che la stipula del contratto di mutuo da parte della trova ampia Pt_1
conferma nel restante materiale di causa, in particolare dagli estratti conto prodotti da parte opposta sub all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo, da cui risulta che il contratto ha avuto un principio di esecuzione;
dalla documentazione in atti, risulta infatti che le rate del mutuo sono state, almeno in un primo momento, addebitate sul conto corrente dell'opponente.
Segue l'accoglimento dell'istanza di verificazione, dovendosi conseguentemente accertare e dichiarare la provenienza da della scrittura privata del 5.05.2008. Parte_1
3. Ciò chiarito in via preliminare, va detto che l'opposta ha fornito prova del titolo negoziale posto a fondamento della sua pretesa creditoria, rappresentato dal contratto di mutuo, originariamente stipulato dalla con per € 50.000,00. Pt_1 Parte_2
Né è contestato quanto dedotto da parte opposta, circa la cessione del credito dalla Banca mutuante ad Controparte_1
A fronte di ciò, incombeva dunque sulla l'onere di dimostrare l'integrale restituzione del Pt_1
prestito, da parte sua o del suo coobbligato, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
pagina 5 di 10 creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
In mancanza di ciò, l'opposizione proposta dalla non può trovare accoglimento. Pt_1
Né è fondata l'eccezione di prescrizione, considerato che “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass., sez. III, 30 agosto 2011,
n. 17798); si evince, infatti, dalla lettura del contratto che l'ultima rata del finanziamento sarebbe scaduta l'8.05.2023.
4. Nonostante ciò, va ritenuta la vessatorietà della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti gli interessi di mora nella misura dell'1,5% mensili.
Tali interessi sono, infatti, manifestamente eccessivi ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons., avuto riguardo al parametro nazionale di riferimento, per come ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità, rappresentato dal TEGM maggiorato dell'incremento rilevato trimestralmente dal
Ministero dell'economia e delle finanze, pari al 2,1% (cfr., sia pure con riferimento alla determinazione del tasso soglia per gli interessi moratori, Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n.
19597, dalla quale si evincono indicazioni non solo ai fini della verifica sull'usurarietà degli interessi, ma più in generale per verificare se gli stessi siano “fuori mercato” e, in definitiva,
“manifestamente eccessivi”).
Inoltre, non vi è prova che la relativa clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa individuale, così come richiesto dall'art. 34, comma 3, cod. cons., che – come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte – deve presentarsi come seria, effettiva e individuale, “non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle
pagina 6 di 10 caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore” (cfr. Cass., sez.
III, 20 agosto 2010, n. 18785) e non potendosi confondere il citato requisito con la specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341, secondo comma, c.c., in materia di condizioni generali del contratto. Infatti, un conto è la tutela del consumatore apprestata dagli artt. 33 ss. cod. cons., che presuppone uno squilibrio di diritti e obblighi nascenti dal contratto;
altra cosa è la tutela, eminentemente formale, fornita dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per quei contratti che sono predisposti unilateralmente da una delle parti, magari avvalendosi di moduli e formulari, e sono finalizzati a disciplinare in modo omogeneo una pluralità di rapporti.
Né rileva che gli interessi di mora siano stati pattuiti in misura comunque inferiore al tasso soglia ex legge n. 108/1996 o che siano stati, in concreto, chiesti ed ingiunti nella misura del 12,68% annuo, non potendosi ammettere, conformemente alle indicazioni fornite dalla stessa Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, alcuna forma di “sostituzione” della clausola nulla, perché vessatoria, con altre previsioni negoziali (cfr. ex multis Corte di Giustizia, 14 giugno 2012, Banco
Español de Crédito, causa C‑618/10, secondo cui “l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale
l'articolo 83 del decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari
(...) che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola”).
Infine, va detto che l'opponente ha inteso far proprio il rilievo d'ufficio dell'eccezione, avvenuto all'udienza dell'11.03.2025, circostanza indispensabile per dichiarare in motivazione la nullità consumeristica in quanto si verte in materia di nullità “relative” o “di protezione” (cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
La vessatorietà determina, tuttavia, una nullità parziale del contratto e l'opponente deve pertanto essere condannata al pagamento del restante importo dovuto sulla base del contratto di mutuo, determinato alla data della decadenza dal beneficio del termine, di € 56.178,11 per sorte capitale
(cfr. all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo). Non risultano, infatti, ulteriori clausole vessatorie dalla cui applicazione possa dipendere l'accoglimento della domanda di condanna.
pagina 7 di 10 In particolare, non appare usurario il tasso di interessi corrispettivo pattuito dalle parti nella misura dell'8,40% (TAN) e dell'8,82% (TAEG) e non è possibile sindacare lo squilibrio c.d. economico del contratto, ovvero la convenienza economica dell'affare per la Pt_1
Al suddetto importo di € 56.178,11, si devono infine comunque aggiungere gli interessi di mora nella misura degli interessi corrispettivi, dal momento che la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi di mora non esclude l'applicazione dell'art. 1224 c.c.
Come precisato dalla Sprema Corte, infatti, “la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi debiti con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro totalmente nullo (inesistente), con obbligo a carico del consumatore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 cod. civ.” (cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, cit.).
Tale conclusione ha, peraltro, trovato l'avallo della giurisprudenza sovranazionale, secondo cui
“la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte”, giacché “gli interessi moratori mirano a sanzionare l'inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del prestito alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall'accumulare ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subìto a causa di un ritardo nel pagamento. Per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 7 agosto 2018, Banco
Santander, cause riunite C-96/16 e C-94/17).
Segue la condanna dell'opponente al pagamento, in aggiunta alla somma sopra indicata, degli interessi moratori in misura pari agli interessi corrispettivi, dalla scadenza dell'obbligazione di pagina 8 di 10 fonte contrattuale, avvenuta con l'intimazione della decadenza del beneficio del termine
(risalente, quest'ultima, alla data del 29.10.2011), al pagamento effettivo.
5. Le spese processuali sono liquidate nel dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. n.
55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio (visto che il valore della causa è prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento), tranne per la fase decisionale (considerata la mancata comparizione dell'opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione), e devono essere poste a carico della risultata soccombente. Pt_1
Infatti, secondo l'impostazione da ultimo prevalsa in giurisprudenza, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Inoltre, devono essere poste a carico dell'opponente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'istanza di verificazione avanzata da Controparte_1
accerta e dichiara che la scrittura privata del 5.05.2008 proviene da Parte_1
2) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo e condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 56.178,11, oltre interessi di mora al tasso degli interessi corrispettivi, dalla decadenza dal beneficio del termine (29.10.2011) al saldo;
3) Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in € 4.925,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 4) Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Così deciso in Como, all'udienza del 4 aprile 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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