Ordinanza presidenziale 19 maggio 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2023, proposto dai sigg.ri SA D'VE, IO DI, AR CI e ID AG, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini n. 55;
per l'annullamento
- della nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa assunta al prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023, con la quale è stata rigettata la “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare, con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento, sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività”, trasmessa con pec del 18.04.2023;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e altresì per il riconoscimento della facoltà di svolgere, fuori dell'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. AN AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti sono militari appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica Militare in servizio nella regione Marche, che nell’ambito della rispettiva forza armata svolgono la professione infermieristica. Pur avendo diversi gradi -i sigg.ri SA D'VE e ID EL sono infatti luogotenenti dell’Aeronautica; il sig. IO DI è maresciallo capo di II classe della Marina; e la sig.ra AR CI è maresciallo dell’Esercito-, i ricorrenti risultano tutti inquadrati nel ruolo dei “Marescialli”, com’è noto inferiore a quello degli “Ufficiali”.
Il perdurare di questo inquadramento non risponderebbe all’evoluzione che, a seguito della riforma dell’ordinamento universitario che ha istituito il diploma universitario di I livello in scienze infermieristiche, ha interessato la professione dei ricorrenti in termini di maggiori complessità, responsabilità ed autonomia.
Nell’ambito del servizio sanitario nazionale la professione infermieristica sarebbe infatti fuoriuscita dall’inquadramento nella cd. carriera esecutiva del “personale sanitario ausiliario”, con il corrispondente riconoscimento dei livelli economici attribuiti alle superiori categorie “D” e “DS”, corrispondenti all’area III del C.C.N.L. dei ruoli della pubblica Amministrazione. Viceversa, la figura dell’infermiere nelle gerarchie militari rimarrebbe inquadrata nel ruolo cd. “marescialli”, al quale, in ambito civile, corrisponderebbe un inquadramento (nella migliore delle ipotesi) nella categoria “C” del vecchio C.C.N.L. del “Comparto Sanità”, ovvero nell’Area II del comparto funzioni centrali a cui appartiene anche il personale civile del Ministero della Difesa.
Per queste ragioni gli odierni ricorrenti, unitamente ad altri militari che prestano servizio in diverse altre regioni italiane presso l’Amministrazione della difesa, hanno chiesto al Ministero della Difesa che venisse avviato il procedimento per il riconosciuto del loro diritto a transitare nel ruolo degli Ufficiali, in categoria diversa dai medici, dei corpi sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all’art. 208 del codice dell’ordinamento militare, con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e l’ attribuzione, quindi, del grado di spettanza in ragione del titoli di studio posseduto e della diversa anzianità di servizio maturata nello svolgimento della professione infermieristica. Ciò unitamente al riconoscimento figurativo dei relativi oneri economici, e all’ammissione della facoltà di svolgere, fuori l’orario di servizio, la professione infermieristica senza carattere di esclusività.
La Direzione generale per il personale militare ha riscontrato la richiesta dei ricorrenti con il provvedimento in epigrafe, che anzitutto ha valorizzato la specificità dell’ordinamento militare ed il peculiare status di militare dei ricorrenti, ai quali non potrebbe applicarsi la disciplina contrattuale contenuta nei contratti collettivi succedutisi nel tempo del comparto sanità. È stata quindi negata la possibilità di transito nel ruolo degli Ufficiali in base al mero possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica (diploma di laurea triennale in infermieristica o titolo equipollente ex art. 4 della L. 26 febbraio 1999, n. 42), insuscettibile di determinare l’automatico riconoscimento di mansioni superiori o l’inquadramento in un diverso ruolo al di fuori delle tassative ed eccezionali ipotesi previste in questo senso dall’art. 1084 del c.o.m. (decesso o infermità permanente).
Analogamente, l’Amministrazione ha disatteso pure la richiesta di poter svolgere, fuori dall’orario di servizio, la professione infermieristica senza carattere di esclusività al pari degli ufficiali medici, e questo invocando la giurisprudenza amministrativa che, in relazione ad altre consimili richieste, avrebbe già escluso la sussistenza di profili di disparità di trattamento tra la professione di infermiere e quella che l’ordinamento militare riconosce al personale medico.
2. Il diniego riportato nella nota del 18.4.2023, in epigrafe meglio specificata, viene impugnato in questa sede per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, e ritenendolo annullabile per “ Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, irragionevolezza, incongruità, illogicità manifesta, ingiustizia e difetto di motivazione in relazione agli articoli 646, 679, 682 in tema di requisiti per il reclutamento degli ufficiali e dei marescialli e 212 sui requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche del Codice dell’ordinamento militare” .
In sintesi, secondo i ricorrenti le (pur esistenti) differenze ontologiche tra il rapporto lavorativo del personale che presta servizio nell’ambito del s.s.n. e quello impiegato nel s.s.m., non varrebbero a giustificare la diversità nell’inquadramento professionale, oltreché nel trattamento retributivo e pensionistico, tra gli infermieri delle forze armate e quelli del sevizio sanitario civile. Vi osterebbero i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A. e lo stesso fatto che gli uni e gli altri “infermieri” dipenderebbero dal medesimo datore di lavoro, cioè la pubblica Amministrazione in senso lato.
Inoltre, i requisiti per l’accesso e lo svolgimento dell’attività lavorativa in discorso, richiesti dalla disciplina dell’ordinamento militare, in nulla differirebbero da quelli necessari per l’esercizio della professione infermieristica in seno al servizio sanitario nazionale.
Di tale processo di sostanziale equiparazione tra infermieri militari e civili sarebbe testimonianza quanto disposto dall’art. 212 del D.Lgs. n. 66/2010, recante il Codice dell’Ordinamento Militare, ai sensi del quale il personale delle professioni sanitarie infermieristiche svolge con autonomia professionale le sue specifiche funzioni ed è articolato in conformità alla disciplina di cui alla L. n. 43/2006.
Anche l’art. 183 del Cod. Ord. Mil., riconoscendo la possibilità per le strutture sanitarie militari di erogare in regime di convenzione le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, corroborerebbe tale conclusione.
Detta parificazione sarebbe in realtà un dato di fatto già acquisito, atteso che presso gli ospedali e i presidi militari vi sarebbero infermieri militari che svolgono le mansioni tipiche della loro professione accanto al personale civile. E la stessa Amministrazione della Difesa attesterebbe la necessità di valorizzare la figura del militare infermiere, che anche in ambito aeronautico godrebbe di un iter formativo completo e sarebbe il punto di riferimento per il paziente nei percorsi di prevenzione e assistenza sanitaria.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando integralmente l’ammissibilità ed il fondamento dell’impugnativa.
In rito il ricorso sarebbe inammissibile in quanto: i) presentato collettivamente da ricorrenti che appartengono a forze armate e ruoli ben diversi: mancherebbero dunque i presupposti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa (assenza di conflitti di interesse anche potenziali e anche identità di situazioni sostanziali ) per consentire l’azione simultanea di più soggetti; ii) non assistito da un concreto interesse ad agire, posto che dall’annullamento dell’atto impugnato i ricorrenti non conseguirebbero il diverso inquadramento giuridico ed economico auspicato, che solo il Legislatore potrebbe conferire loro.
Nel merito, la difesa erariale ha appunto evidenziato che le pretese della parte ricorrente non trovano un corrispettivo fondamento normativo, e nemmeno considerano che l’ordinamento militare distingue i militari in ruoli separati (ufficiali, sottufficiali e truppa; per quel che concerne poi, l’Arma dei Carabinieri, il riferimento è ai ruoli Ufficiali, Ispettori e Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri), la cui alimentazione è analiticamente normata dal Libro quarto, Titolo II del c.o.m. sul reclutamento del personale militare. In tale contesto, il passaggio da un ruolo all’altro avviene in casi eccezionali, tassativamente predeterminati (cfr. l’art. 1084 del c.o.m.). E quindi il sistema giuridico delineato dalle norme del c.o.m. eclude che il mero possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica (diploma di laurea triennale in infermieristica o titolo equipollente ex art. 4 della L. 26 febbraio 1999, n. 42), possa determinare, di per sé, l’automatico riconoscimento di mansioni superiori o l’inquadramento in un diverso e superiore ruolo della gerarchia militare, la quale ha finalità e giustificazioni funzionali e non solo economiche.
La difesa erariale ha, inoltre, sottolineato che la questione sottoposta dagli odierni ricorrenti presenta profili di convergenza rispetto ad analoghe istanze proposte da alcuni sottufficiali orchestrali della banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, i quali assumevano di avere diritto all’inquadramento nei ruoli degli Ufficiali in ragione di alcune modifiche normative che avevano riconosciuto l’equipollenza tra i diplomi finali rilasciati dai Conservatori di musica. Le relative pretese sarebbero state già disattese dalla giurisprudenza amministrativa.
Analogamente, non vi sarebbe spazio per accogliere la richiesta di poter svolgere, fuori dall’orario di servizio, la professione infermieristica senza carattere di esclusività, sul consolidato orientamento giurisprudenziale che in altri casi ha escluso la sussistenza di disparità di trattamento.
Sempre nel merito la difesa erariale ha infine eccepito l’estinzione di eventuali crediti dei ricorrenti per intervenuta prescrizione.
4. La parte ricorrente ha replicato alle eccezioni della difesa erariale con la memoria dep. il 13.6.2025, evidenziando l’ammissibilità dell’azione collettiva, anche dal punto di vista dell’interesse ad agire avuto riguardo alla domanda di accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere il transito nel ruolo degli ufficiali e il corrispondente inquadramento economico-giuridico. Nel merito, la mancanza di una norma specifica attributiva del bene anelato dai ricorrenti non renderebbe necessariamente inaccoglibile la richiesta quando quest’ultima trovi il suo fondamento, come nel caso di specie, nei principi generali dell’ordinamento. I ricorrenti hanno pertanto insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso anche introducendo nuovi profili di censura con particolare riguardo agli obblighi assicurativi e formativi gravanti sul personale interessato a seguito della L. “Gelli – Bianco”.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la sola parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso e alla detta udienza, udito per la parte ricorrente il difensore come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va rigettato, e tanto esime il Collegio dal pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità dedotte dalla difesa erariale e sulla questione preliminare di merito relativa all’estinzione dei crediti per prescrizione.
7. L’evidenza dell’infondatezza delle pretese dei ricorrenti è acclarata da plurime pronunce del Giudice amministrativo che hanno già respinto ricorsi collettivi e cumulativi contenenti domande analoghe a quelle formulate in questa sede, in relazione alle medesime censure dedotte in questo giudizio (cfr. T.A.R. Umbria, n. 609/2025; Tar Sicilia, Palermo, n. 273/2025; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, nn. 185/2024; T.R.G.A., sez.aut. Bolzano, n. 406/2023).
Pertanto in applicazione della disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo 74 del cod. proc. amm., ai sensi del quale “ la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”, il Collegio ritiene in particolare di condividere le approfondite motivazioni di cui alla più recente pronuncia del T.A.R. Umbria n. 609/2025, che nel rigettare le tesi prospettate in un ricorso proposto da personale militare, appartenente all’Esercito, inquadrato nel ruolo dei “Marescialli” e in possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica, ha fatto propri i precedenti intervenuti sul punto statuendo (in sintesi) che:
i) l’ordinamento militare ( id est gli artt. 208, 209 e 212 del c.o.m.):
-prevede la suddivisione del personale in ruoli distinti e separati, consentendo il passaggio di ruolo esclusivamente in casi eccezionali, espressamente e tassativamente tipizzati e predeterminati (art. 1084 del c.o.m.);
-distingue espressamente la figura del medico -definito come ufficiale- dalle ulteriori professioni sanitarie, tra le quali quella infermieristica oggetto di specifica disamina nella presente sede;
ii) non è ravvisabile un generale obbligo dell’Amministrazione di inquadrare nel ruolo degli ufficiali i militari reclutati per un profilo professionale che richieda un diploma di laurea. Ciò in quanto il ruolo da riconnettersi alla qualifica di ufficiale non può essere attribuito in base al solo titolo di studio, richiedendo imprescindibilmente ulteriori e molteplici fattori quali la funzione svolta nonché la posizione assunta nell’ambito dell’organizzazione militare, in relazione alla quale il titolo di studio costituisce solo uno dei presupposti per l’assegnazione di tale funzione;
iii) negli stessi concorsi per il reclutamento di personale infermieristico, la pretesa a che i concorsi prevedano l’inquadramento dei vincitori come ufficiali non può che passare per una riconsiderazione sostanziale del ruolo dell’infermiere nell’organizzazione militare, che allo stato risulta essere de iure condendo . Né può dirsi che l’inquadramento come ufficiale dovrebbe derivare di per sé dai profili di autonomia e dalle responsabilità connesse alla figura di infermiere, derivanti dal suo status e dal profilo professionale di quest’ultima figura delineato dalla normativa professionale generale di settore, quali il decreto del Ministro della sanità, 14 settembre 1994, n. 739 o l’art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Difatti anche la posizione di maresciallo comporta margini di autonomia e responsabilità, nonché funzioni di comando. Al riguardo basti indicare come l’art. 627 del Codice dell’ordinamento militare preveda per i marescialli funzioni di comando, coordinamento e controllo su unità poste alle loro dipendenze (si cita in proposito la sentenza del T.A.R. Lazio, n. 6850 del 19.06.2018);
iv) pertanto il mero possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica non può implicare automaticamente un inquadramento superiore nel ruolo degli ufficiali, tenuto conto delle finalità e delle giustificazioni che vanno oltre il profilo economico, attenendo a profili funzionali.
v) Posizione, quest’ultima, recentemente ribadita, con riferimento alla similare situazione dei militari orchestrali, dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3492 del 23 aprile 2025, per cui “ …non esiste un principio generale dell’ordinamento giuridico che stabilisca un’automatica equiparazione tra titolo di studio posseduto ed inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione … il riconoscimento di un inquadramento giuridico che valorizzi sul piano economico l’aver conseguito il diploma di conservatorio non può che avvenire attraverso un provvedimento generale di riordino delle carriere. Peraltro avendo scelto di entrare in un contesto militare le possibilità di inquadramento devono tener conto delle tre categorie che caratterizzano gli appartenenti alle forze armate: ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.
Pertanto un inquadramento giuridico che migliori la condizione attuale non potrebbe che verificarsi attribuendo un grado da ufficiali agli orchestrali; ma ad una soluzione del genere osta la circostanza che le mansioni proprie di un ufficiale sono quelle di essere a capo di un reparto o di una struttura amministrativa e comunque di coordinare l’impiego di uomini e mezzi condizione incompatibile con la mansione attribuita agli orchestrali ”;
vi) il transito al ruolo degli ufficiali assume la valenza di passaggio ad un inquadramento superiore, tale da implicare la costituzione novativa di un nuovo rapporto lavorativo necessariamente previo espletamento di una pubblica selezione (art. 97 Cost.);
vi) è inconferente il parallelo con la disciplina negoziale contenuta nei contratti collettivi del comparto sanitario, trattandosi di settore contrattualizzato distinto dall’ambito militare, materia quest’ultima disciplinata esclusivamente dal regime pubblicistico ex art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
vii) l’attività infermieristica dei militari a ciò addetti non può svolgersi al di fuori dall’orario di servizio e senza carattere di esclusività, in analogia a quanto invece previsto per il personale riconducibile al ruolo degli ufficiali medici. Difatti il Consiglio di Stato, nell’analizzare gli artt. 1 e 2, comma 1°, della L. n. 43 del 2006 (recante “ Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali ”), ha già precisato che il citato testo normativo “ non reca alcun elemento suscettibile di consentire l’equiparazione, ancorché in via ermeneutica (esclusa, al riguardo, la praticabilità di un’opzione interpretativa estensiva o anche solo analogica, in ragione della chiara inassimilabilità dei profili professionali di che trattasi), della professione medica a quelle dalla disposizione sopra citata indicate: piuttosto, dovendosi escludere che, ancorché ai limitati fini per cui è controversia (possibilità di “libero” svolgimento di attività professionale extraistituzionale da parte del personale infermieristico), siano ravvisabili elementi di sovrapponibilità fra le anzidette categorie di personale. Si ha, quindi, motivo di escludere che la sopravvenienza normativa integrata dalla legge n. 43 del 2006, abbia determinato una vis abrogans, quanto alle disposizioni in tema di incompatibilità dettate dall’art. 16 della legge n. 113 del 1954; e, conseguentemente, rispetto alle previsioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 53 (recante obbligo di previa autorizzazione al fine dello svolgimento di compiti ed incarichi non compresi nei doveri di ufficio), attuate in ambito militare con circolare n. 301 del 1999 ” (C.d.S., sez. II, 12 maggio 2021, n. 3745).
8. In conclusione, alla luce delle statuizioni che precedono, il ricorso va respinto.
9. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare in via eccezionale le spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in esame e alla natura degli interessi ad essa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
AN AV, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AV | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO