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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1628/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1 Biancardi n. 18;
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ennio Ercoli del Foro di Lodi;
- ricorrenti -
nei confronti di:
(c.f. ) nata in [...] SÈ (Costa Rica) il 19.12.2003, Parte_3 C.F._3 residente in [...];
(c.f. nata in [...] il [...], Parte_4 C.F._4 unità , Viale Sicilia n. 3; entrambe rappresentate e difese dall'Avv.ta Luciana Quirico del Foro di Lodi;
- resistenti - nonché nei confronti di
(c.f. ) nato in [...] SÈ (Costa Rica) il 27.03.2001, residente CP_1 C.F._5 no ( .
- resistente contumace –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento;
pagina 1 di 5
Conclusioni di e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: A) Dato atto del ricorrere delle condizioni di legge, dichiarare la revoca della predetta adozione per indegnità degli adottati e;
Parte_5 Pt_3 Pt_4 B) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lodi di fare la prescritta adozione a margine del relativo atto di nascita con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Conclusioni di e Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Illustrissimo adito Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale:
- rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio , e ed ell'adozione per Parte_3 Parte_4 CP_1 indegnità de n c..
A sostegno della domanda sono state rappresentate le seguenti circostanze di fatto:
- nel 2008 e hanno adottato tre fratelli nati in Costa Rica, ovvero Parte_1 Parte_2 nato il [...], nata il [...] e nata il [...], collocati all'epoca CP_1 Pt_4 Pt_3 zione in orfanotrof
- il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto del 29.05.2008, ha ratificato il provvedimento internazionale di adozione e nel 2008 i minori hanno raggiunto i genitori adottivi in Italia;
- e , con dichiarazioni mendaci, hanno provocato l'apertura di un processo penale a Pt_4 Pt_3 c ge r maltrattamenti ex art. 572 c.p., conclusosi in data 28.09.2018 con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 co. 3 c.p.p.;
- analogamente con dichiarazioni mendaci, ha provocato l'apertura di procedimento penale a CP_1 carico dei genitori per maltrattamenti ex art. 572 c.p. e lesioni personali ex art. 582 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione emesso il 31.01.2019;
- le difficoltà riscontrate dai coniugi nel percorso educativo dei minori hanno determinato il loro Pt_1 collocamento in comunità;
- ad oggi e vivono in una condizione di fragilità e hanno interrotto ogni CP_1 Pt_3 Pt_4 rapporto c tti
Sulla scorta delle richiamate circostanze di fatto, i ricorrenti hanno domandato ex art. 306 c.c. la revoca dell'adozione atteso che gli adottati si sono resi responsabili nei loro confronti di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni e, nello specifico, di calunnia aggravata perché commessa in relazione allo status di familiare ex art. 61 n. 1 c.p.
1.2. e si sono costituite in giudizio con comparsa di costituzione e Parte_3 Parte_4 risposta depositata il 14.11.2024 ed hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dalla controparte in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolari, le resistenti hanno eccepito:
pagina 2 di 5 (i) l'infondatezza della domanda in quanto l'ordinamento prevede la revoca per indegnità solo con riferimento all'adozione in casi particolari (artt. 51 e 52 L. 184/1983) e all'adozione di maggiorenne (artt. 306 e 307 c.c.), ma non dell'adozione legittimante né di quella internazionale;
(ii) l'infondatezza della domanda dato che nella sentenza di non luogo a procedere per il reato di maltrattamenti il G.i.p. non ha escluso che i genitori abbiano tenuto comportamenti moralmente e fisicamente offensivi verso i figli, ma ha ritenuto che non vi fosse la prova dell'abitualità di tali condotte;
(iii) l'inapplicabilità dell'art. 306 c.c., atteso che il reato di calunnia è punito con la reclusione da due a sei anni, inferiore al minimo richiesto dalla predetta norma, dovendosi avere riguardo alla pena edittale fissata dal legislatore, indipendentemente dalla pena inflitta dal giudice penale.
1.3. Con decreto del 19.11.2024, rilevato che la controversia in oggetto verte in materia di stato delle persone, è stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 473 bis co. 3 c.p.c.
1.4. Con memoria integrativa depositata il 18.12.2024, i ricorrenti hanno precisato che:
- occorre distinguere tra adozione internazionale non legittimante e legittimante in quanto solo quest'ultima è irrevocabile poiché determina la recisione definitiva dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, così da renderlo figlio legittimo degli adottanti;
- nel caso di specie, si configura un'ipotesi di adozione non legittimante, ovvero di un'adozione speciale ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 184/1983; ciò si desume dal fatto che (i) il provvedimento emanato il 27.03.2008 dal Costa Rica ha previsto esclusivamente per i minori la perdita del cognome d'origine e l'ingresso nella famiglia con acquisizione del loro cognome, senza recidere definitivamente il Pt_1 legame con la famiglia di origine;
(ii) il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano si è limitato a recepire l'atto proveniente dal Costa Rica, Paese non aderente alla Convenzione del 1983, senza sancire il venir meno dei rapporti tra i fratelli adottati e la famiglia naturale (come peraltro confermato dai contatti che i fratelli hanno mantenuto con la madre naturale per il tramite dei Servizi sociali);
- dal decreto del Tribunale per i Minorenni né dagli atti risulta il consenso dei genitori all'adozione, come richiesto dall'art. 36 co. 2 sub a) L. 184/1983.
1.5. Con memoria depositata il 30.12.2024 le resistenti hanno evidenziato che il provvedimento di ratifica del Tribunale per i Minorenni di Milano esplicitamente dà atto della sussistenza dei requisiti elencati dall'art. 36 co. 2 Legge 184/1983. Ne consegue che la posizione giuridica di e CP_1 Pt_3
è equiparata a quella di un figlio legittimo, il cui status non è revocabile. Pt_4
1.6. nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1 dich ce all'udienza del 28.01.2025.
Le parti hanno quindi insistito per l'accoglimento delle domande formulate e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla revoca dell'adozione.
2.1. In sede di ricorso i ricorrenti hanno domandato la revoca dell'adozione per indegnità degli adottati ai sensi dell'art. 306 c.c.; con la successiva memoria integrativa i ricorrenti hanno precisato la domanda evidenziando che l'adozione in oggetto è qualificabile come adozione internazionale non legittimante, ovvero come adozione speciale prevista dall'art. 44 L. n. 184/1983, revocabile per indegnità ai sensi dell'art. 51 L. n. 184/1983.
I resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda trattandosi di adozione legittimante non revocabile né ai sensi dell'art. 306 c.c. né dell'art. 51 L. n. 184/1983.
Occorre premettere che l'art. 36 L. n. 184/1993, con riferimento all'adozione internazionale, distingue tra adozioni disposte da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1993 o che hanno stipulato accordi bilaterali con l'Italia “nello spirito di tale Convenzione” e, dall'altro, adozioni disposte da Paesi non aderenti a tale Convenzione o che non hanno stipulato accordi bilaterali con l'Italia. pagina 3 di 5 La distinzione comporta, in concreto, che il riconoscimento del provvedimento adottivo straniero di cui alla prima ipotesi risulta pressoché automatico, con effetto immediato nel nostro ordinamento, pur permanendo la necessità di una verifica giudiziale che si conclude con una pronuncia a carattere meramente dichiarativo. Ciò si ricava in particolare dall'art. 23 della cita Convenzione dell'Aja del 1993, il quale espressamente prevede: “1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti”. Inoltre, in base all'art. 24, “il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore” (in tal senso Corte di Appello di Brescia, sentenza del 15.01.2016).
Per i minori provenienti da Paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja né firmatari di accordi bilaterali, i provvedimenti di adozione possono essere dichiarati efficaci, a seguito di un accertamento di maggiore complessità, se rispetta le condizioni di cui all'art. 36 co. 2.
Ebbene, il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto del 29.05.2008, ha dichiarato efficace in Italia con gli effetti dell'adozione il provvedimento pronunciato il 27.03.2008 dal Tribunale dell'Infanzia e dell'Adolescenza del primo Circuito Giudiziario di SA SÈ (Costa Rica) a favore dei coniugi e Pt_1 dei minori e . Pt_2 CP_1 Pt_4 Pt_3
Poiché il Costa Rica non ha ratificato la Convenzione dell'Aja, il Tribunale per i Minorenni ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 36 co. 2 L. n. 184/1983. In particolare, nel decreto del 29.05.2008 si dà atto che “dagli atti risulta la situazione di abbandono nel minore”, che “sono state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità”, che “le procedure adottive sono state effettuate con l'intervento della Commissione per le adozioni internazionali e dell'Ente autorizzato L'Airone” e che vi è “l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. h legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ. modif.”.
Al fine di superare le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla mancanza del consenso dei genitori biologici all'adozione, si osserva che l'art. 36 co. 2 lett a) prevede tale condizione in via alternativa all'accertamento dello stato di abbandono (“a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine”).
Ciò premesso, l'adozione in esame va quindi sussunta nella fattispecie della adozione internazionale di minorenni, per la quale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo. Tale principio trova fondamento nell'art. 35 co. 1 L. n. 184/83, che prevede espressamente che “L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27”. L'art. 27 prevede che “Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assunte e trasmette il cognome”.
2.2. Quanto alla domanda formulata dai ricorrenti, l'ordinamento italiano prevede la revoca dell'adozione per indegnità all'art. 51 L. 184/1983 con riferimento alle adozioni in casi particolari (ossia quelle elencate nell'art. 44, che non hanno l'effetto di conferire all'adottato lo status di figlio legittimo degli adottanti) o all'art. 306 c.c. che invece riguarda il caso della adozione di persone maggiorenni.
Nessuna disposizione ammette la revoca dell'adozione internazionale né è ammissibile un'estensione analogica dell'art. 51 L. 184/1983 o dell'art. 306 c.c.. A tale proposito, giova poi ricordare che la Corte Costituzionale si è pronunciata in passato sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della L. n. 184/1983 nella parte in cui non prevede che possa essere pronunciata la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo. La Corte costituzionale ha evidenziato che “La disciplina dell'adozione, quale risulta dalla legge n. 184 del 1983, è volta ad attribuire al minore, che versa in stato di abbandono, un ambiente familiare definitivamente stabile, idoneo ad assicurargli la educazione, la istruzione ed il mantenimento da parte dei genitori adottivi, con i quali si costituisce, nell'interesse del minore, un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima. Il legislatore ha ritenuto opportuno costruire come definitivo questo vincolo, rendendo irretrattabile la adozione, indipendentemente dalle vicende che seguono nella famiglia adottiva, nella quale si intendono affermare rapporti affettivi, rischi di difficoltà, opportunità di un loro superamento, non dissimili da quelli propri di ogni altra comunità familiare”, concludendo che “In questo contesto la scelta operata dal legislatore di escludere la revocabilità della adozione muove in un ambito di discrezionalità che non attinge alla irragionevolezza. Inoltre, non può essere invocata, come elemento di comparazione della assenza di tale revocabilità, la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per pagina 4 di 5 eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato (attentato alla vita, commissione di altri delitti dell'uno in danno dell'altro o viceversa;
violazioni dei doveri incombenti sugli adottanti)” (Corte Costituzionale, sentenza n. 344/1992).
Tutto ciò premesso, la domanda formulata dai ricorrenti non è meritevole di accoglimento e, pertanto, dev'essere rigettata.
3. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono tenuti a rimborsare alle resistenti costituite le spese di lite che liquida, come da dispositivo, applicati i valori minimi del DM n. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale) previsti per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
Condanna e a rifondere a e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite che liqu i rari, oltre al g come per legge.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1628/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1 Biancardi n. 18;
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ennio Ercoli del Foro di Lodi;
- ricorrenti -
nei confronti di:
(c.f. ) nata in [...] SÈ (Costa Rica) il 19.12.2003, Parte_3 C.F._3 residente in [...];
(c.f. nata in [...] il [...], Parte_4 C.F._4 unità , Viale Sicilia n. 3; entrambe rappresentate e difese dall'Avv.ta Luciana Quirico del Foro di Lodi;
- resistenti - nonché nei confronti di
(c.f. ) nato in [...] SÈ (Costa Rica) il 27.03.2001, residente CP_1 C.F._5 no ( .
- resistente contumace –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento;
pagina 1 di 5
Conclusioni di e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: A) Dato atto del ricorrere delle condizioni di legge, dichiarare la revoca della predetta adozione per indegnità degli adottati e;
Parte_5 Pt_3 Pt_4 B) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lodi di fare la prescritta adozione a margine del relativo atto di nascita con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Conclusioni di e Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Illustrissimo adito Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale:
- rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio , e ed ell'adozione per Parte_3 Parte_4 CP_1 indegnità de n c..
A sostegno della domanda sono state rappresentate le seguenti circostanze di fatto:
- nel 2008 e hanno adottato tre fratelli nati in Costa Rica, ovvero Parte_1 Parte_2 nato il [...], nata il [...] e nata il [...], collocati all'epoca CP_1 Pt_4 Pt_3 zione in orfanotrof
- il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto del 29.05.2008, ha ratificato il provvedimento internazionale di adozione e nel 2008 i minori hanno raggiunto i genitori adottivi in Italia;
- e , con dichiarazioni mendaci, hanno provocato l'apertura di un processo penale a Pt_4 Pt_3 c ge r maltrattamenti ex art. 572 c.p., conclusosi in data 28.09.2018 con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 co. 3 c.p.p.;
- analogamente con dichiarazioni mendaci, ha provocato l'apertura di procedimento penale a CP_1 carico dei genitori per maltrattamenti ex art. 572 c.p. e lesioni personali ex art. 582 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione emesso il 31.01.2019;
- le difficoltà riscontrate dai coniugi nel percorso educativo dei minori hanno determinato il loro Pt_1 collocamento in comunità;
- ad oggi e vivono in una condizione di fragilità e hanno interrotto ogni CP_1 Pt_3 Pt_4 rapporto c tti
Sulla scorta delle richiamate circostanze di fatto, i ricorrenti hanno domandato ex art. 306 c.c. la revoca dell'adozione atteso che gli adottati si sono resi responsabili nei loro confronti di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni e, nello specifico, di calunnia aggravata perché commessa in relazione allo status di familiare ex art. 61 n. 1 c.p.
1.2. e si sono costituite in giudizio con comparsa di costituzione e Parte_3 Parte_4 risposta depositata il 14.11.2024 ed hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dalla controparte in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolari, le resistenti hanno eccepito:
pagina 2 di 5 (i) l'infondatezza della domanda in quanto l'ordinamento prevede la revoca per indegnità solo con riferimento all'adozione in casi particolari (artt. 51 e 52 L. 184/1983) e all'adozione di maggiorenne (artt. 306 e 307 c.c.), ma non dell'adozione legittimante né di quella internazionale;
(ii) l'infondatezza della domanda dato che nella sentenza di non luogo a procedere per il reato di maltrattamenti il G.i.p. non ha escluso che i genitori abbiano tenuto comportamenti moralmente e fisicamente offensivi verso i figli, ma ha ritenuto che non vi fosse la prova dell'abitualità di tali condotte;
(iii) l'inapplicabilità dell'art. 306 c.c., atteso che il reato di calunnia è punito con la reclusione da due a sei anni, inferiore al minimo richiesto dalla predetta norma, dovendosi avere riguardo alla pena edittale fissata dal legislatore, indipendentemente dalla pena inflitta dal giudice penale.
1.3. Con decreto del 19.11.2024, rilevato che la controversia in oggetto verte in materia di stato delle persone, è stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 473 bis co. 3 c.p.c.
1.4. Con memoria integrativa depositata il 18.12.2024, i ricorrenti hanno precisato che:
- occorre distinguere tra adozione internazionale non legittimante e legittimante in quanto solo quest'ultima è irrevocabile poiché determina la recisione definitiva dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, così da renderlo figlio legittimo degli adottanti;
- nel caso di specie, si configura un'ipotesi di adozione non legittimante, ovvero di un'adozione speciale ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 184/1983; ciò si desume dal fatto che (i) il provvedimento emanato il 27.03.2008 dal Costa Rica ha previsto esclusivamente per i minori la perdita del cognome d'origine e l'ingresso nella famiglia con acquisizione del loro cognome, senza recidere definitivamente il Pt_1 legame con la famiglia di origine;
(ii) il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano si è limitato a recepire l'atto proveniente dal Costa Rica, Paese non aderente alla Convenzione del 1983, senza sancire il venir meno dei rapporti tra i fratelli adottati e la famiglia naturale (come peraltro confermato dai contatti che i fratelli hanno mantenuto con la madre naturale per il tramite dei Servizi sociali);
- dal decreto del Tribunale per i Minorenni né dagli atti risulta il consenso dei genitori all'adozione, come richiesto dall'art. 36 co. 2 sub a) L. 184/1983.
1.5. Con memoria depositata il 30.12.2024 le resistenti hanno evidenziato che il provvedimento di ratifica del Tribunale per i Minorenni di Milano esplicitamente dà atto della sussistenza dei requisiti elencati dall'art. 36 co. 2 Legge 184/1983. Ne consegue che la posizione giuridica di e CP_1 Pt_3
è equiparata a quella di un figlio legittimo, il cui status non è revocabile. Pt_4
1.6. nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1 dich ce all'udienza del 28.01.2025.
Le parti hanno quindi insistito per l'accoglimento delle domande formulate e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla revoca dell'adozione.
2.1. In sede di ricorso i ricorrenti hanno domandato la revoca dell'adozione per indegnità degli adottati ai sensi dell'art. 306 c.c.; con la successiva memoria integrativa i ricorrenti hanno precisato la domanda evidenziando che l'adozione in oggetto è qualificabile come adozione internazionale non legittimante, ovvero come adozione speciale prevista dall'art. 44 L. n. 184/1983, revocabile per indegnità ai sensi dell'art. 51 L. n. 184/1983.
I resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda trattandosi di adozione legittimante non revocabile né ai sensi dell'art. 306 c.c. né dell'art. 51 L. n. 184/1983.
Occorre premettere che l'art. 36 L. n. 184/1993, con riferimento all'adozione internazionale, distingue tra adozioni disposte da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1993 o che hanno stipulato accordi bilaterali con l'Italia “nello spirito di tale Convenzione” e, dall'altro, adozioni disposte da Paesi non aderenti a tale Convenzione o che non hanno stipulato accordi bilaterali con l'Italia. pagina 3 di 5 La distinzione comporta, in concreto, che il riconoscimento del provvedimento adottivo straniero di cui alla prima ipotesi risulta pressoché automatico, con effetto immediato nel nostro ordinamento, pur permanendo la necessità di una verifica giudiziale che si conclude con una pronuncia a carattere meramente dichiarativo. Ciò si ricava in particolare dall'art. 23 della cita Convenzione dell'Aja del 1993, il quale espressamente prevede: “1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti”. Inoltre, in base all'art. 24, “il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore” (in tal senso Corte di Appello di Brescia, sentenza del 15.01.2016).
Per i minori provenienti da Paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja né firmatari di accordi bilaterali, i provvedimenti di adozione possono essere dichiarati efficaci, a seguito di un accertamento di maggiore complessità, se rispetta le condizioni di cui all'art. 36 co. 2.
Ebbene, il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto del 29.05.2008, ha dichiarato efficace in Italia con gli effetti dell'adozione il provvedimento pronunciato il 27.03.2008 dal Tribunale dell'Infanzia e dell'Adolescenza del primo Circuito Giudiziario di SA SÈ (Costa Rica) a favore dei coniugi e Pt_1 dei minori e . Pt_2 CP_1 Pt_4 Pt_3
Poiché il Costa Rica non ha ratificato la Convenzione dell'Aja, il Tribunale per i Minorenni ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 36 co. 2 L. n. 184/1983. In particolare, nel decreto del 29.05.2008 si dà atto che “dagli atti risulta la situazione di abbandono nel minore”, che “sono state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità”, che “le procedure adottive sono state effettuate con l'intervento della Commissione per le adozioni internazionali e dell'Ente autorizzato L'Airone” e che vi è “l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. h legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ. modif.”.
Al fine di superare le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla mancanza del consenso dei genitori biologici all'adozione, si osserva che l'art. 36 co. 2 lett a) prevede tale condizione in via alternativa all'accertamento dello stato di abbandono (“a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine”).
Ciò premesso, l'adozione in esame va quindi sussunta nella fattispecie della adozione internazionale di minorenni, per la quale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo. Tale principio trova fondamento nell'art. 35 co. 1 L. n. 184/83, che prevede espressamente che “L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27”. L'art. 27 prevede che “Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assunte e trasmette il cognome”.
2.2. Quanto alla domanda formulata dai ricorrenti, l'ordinamento italiano prevede la revoca dell'adozione per indegnità all'art. 51 L. 184/1983 con riferimento alle adozioni in casi particolari (ossia quelle elencate nell'art. 44, che non hanno l'effetto di conferire all'adottato lo status di figlio legittimo degli adottanti) o all'art. 306 c.c. che invece riguarda il caso della adozione di persone maggiorenni.
Nessuna disposizione ammette la revoca dell'adozione internazionale né è ammissibile un'estensione analogica dell'art. 51 L. 184/1983 o dell'art. 306 c.c.. A tale proposito, giova poi ricordare che la Corte Costituzionale si è pronunciata in passato sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della L. n. 184/1983 nella parte in cui non prevede che possa essere pronunciata la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo. La Corte costituzionale ha evidenziato che “La disciplina dell'adozione, quale risulta dalla legge n. 184 del 1983, è volta ad attribuire al minore, che versa in stato di abbandono, un ambiente familiare definitivamente stabile, idoneo ad assicurargli la educazione, la istruzione ed il mantenimento da parte dei genitori adottivi, con i quali si costituisce, nell'interesse del minore, un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima. Il legislatore ha ritenuto opportuno costruire come definitivo questo vincolo, rendendo irretrattabile la adozione, indipendentemente dalle vicende che seguono nella famiglia adottiva, nella quale si intendono affermare rapporti affettivi, rischi di difficoltà, opportunità di un loro superamento, non dissimili da quelli propri di ogni altra comunità familiare”, concludendo che “In questo contesto la scelta operata dal legislatore di escludere la revocabilità della adozione muove in un ambito di discrezionalità che non attinge alla irragionevolezza. Inoltre, non può essere invocata, come elemento di comparazione della assenza di tale revocabilità, la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per pagina 4 di 5 eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato (attentato alla vita, commissione di altri delitti dell'uno in danno dell'altro o viceversa;
violazioni dei doveri incombenti sugli adottanti)” (Corte Costituzionale, sentenza n. 344/1992).
Tutto ciò premesso, la domanda formulata dai ricorrenti non è meritevole di accoglimento e, pertanto, dev'essere rigettata.
3. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono tenuti a rimborsare alle resistenti costituite le spese di lite che liquida, come da dispositivo, applicati i valori minimi del DM n. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale) previsti per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
Condanna e a rifondere a e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite che liqu i rari, oltre al g come per legge.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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