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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Mirco Lombardi Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara Necchi Controparte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Giglio;
CP_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente nel termine del 21.4.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ e chiedono che il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, ex art. 473 Controparte_1 CP_2 bis n. 49, accertati il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti e la sussistenza di tutti i presupposti di legge, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Paternò (CT) l'8/7/2017 (Atto N. 56 parte 2 serie A - anno 2017) - ordinando la trascrizione al competente Ufficiale di stato civile, accogliendo le seguenti
DOMANDE – CONDIZIONI
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi CP_1
e .
[...] CP_2
2. Dichiarare il signor tenuto al versamento entro il 10 di ogni mese dell'assegno di CP_2 mantenimento dell'importo indicato al punto 2 delle condizioni di separazione a favore della signora e ciò fino alla data ultima del 10/7/2039. Controparte_1 CP
3. dichiarare tenuta la signora a restituire al signor l'originale del titolo di viaggio denominato CP_1 CP Carta (o Tessera) di libera circolazione, recapitandola presso la residenza del signor tramite posta celere.
4. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo.
5. I coniugi, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal Tribunale.
6. Spese legali interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Controparte_1 CP_2
08.07.2017 a Paternò (CT) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08.07.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 201/2024 pubblicata il
23.10.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto
2 dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Paternò (CT) il 08.07.2017 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 CP_2 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie A, numero 56;
2) Omologa le condizioni di divorzio ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paternò (CT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 06.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Mirco Lombardi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Mirco Lombardi Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara Necchi Controparte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Giglio;
CP_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente nel termine del 21.4.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ e chiedono che il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, ex art. 473 Controparte_1 CP_2 bis n. 49, accertati il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti e la sussistenza di tutti i presupposti di legge, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Paternò (CT) l'8/7/2017 (Atto N. 56 parte 2 serie A - anno 2017) - ordinando la trascrizione al competente Ufficiale di stato civile, accogliendo le seguenti
DOMANDE – CONDIZIONI
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi CP_1
e .
[...] CP_2
2. Dichiarare il signor tenuto al versamento entro il 10 di ogni mese dell'assegno di CP_2 mantenimento dell'importo indicato al punto 2 delle condizioni di separazione a favore della signora e ciò fino alla data ultima del 10/7/2039. Controparte_1 CP
3. dichiarare tenuta la signora a restituire al signor l'originale del titolo di viaggio denominato CP_1 CP Carta (o Tessera) di libera circolazione, recapitandola presso la residenza del signor tramite posta celere.
4. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo.
5. I coniugi, sin d'ora, rinunciano ai termini per l'appello della sentenza che sarà pronunciata dal Tribunale.
6. Spese legali interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Controparte_1 CP_2
08.07.2017 a Paternò (CT) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08.07.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 201/2024 pubblicata il
23.10.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto
2 dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Paternò (CT) il 08.07.2017 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 CP_2 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie A, numero 56;
2) Omologa le condizioni di divorzio ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paternò (CT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 06.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Mirco Lombardi
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