TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 282-1/2024 per l'apertura di liquidazione giudiziale, promosso da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Maurizio Cimetti
contro
) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' ha domandato l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale (art. 49 cci) nei confronti della allegando Controparte_1 2
che:
è creditrice della convenuta per la somma di € 1.028.248,55, dovutale a titolo di debito erariale;
il conseguente esercizio dell'azione esecutiva fu infruttuoso;
la debitrice si trova in stato di insolvenza.
1.1. La convenuta è rimasta contumace.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a
Pederobba.
3. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 49.1 cci).
3.1. Sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci.
Infatti, essendo rimasta contumace, non si è così posta in condizione di assolvere l'onere probatorio circa l'esistenza dei requisiti dimensionali propri dell'impresa minore (art. 2, lett. d, cci). E dall'istruttoria documentale emerge comunque l'insussistenza del requisito dimensionale ex art. 2, lett. d, n. 3, cci, vista la portata dell'indebitamento.
3.2. Sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, lett. b, cci.
Come correttamente osservato dalla migliore dottrina specialistica, tale nozione è principalmente di tipo finanziario, rilevando infatti le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
con la precisazione che deve ritenersi regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista.
Dall'istruttoria emerge nitidamente che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che la soglia ex art. 49.5 cci è abbondantemente superata.
3.2.1. Anzitutto, le allegazioni della ricorrente sono comprovate dalla produzione (tra l'altro) degli estratti di ruolo.
Inoltre, in base alla comunicazione ex art. 367.3 cci dell' Parte_1
i debiti fiscali ammontano complessivamente a € 1.314.697,11.
[...] 3
Per giunta, l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risale soltanto al 2017.
Vi è dunque la prova di un evidente stato di insolvenza.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Giulia Abrami quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 24.6.25, ore 10, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett. d, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 11.3.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 282-1/2024 per l'apertura di liquidazione giudiziale, promosso da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Maurizio Cimetti
contro
) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' ha domandato l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale (art. 49 cci) nei confronti della allegando Controparte_1 2
che:
è creditrice della convenuta per la somma di € 1.028.248,55, dovutale a titolo di debito erariale;
il conseguente esercizio dell'azione esecutiva fu infruttuoso;
la debitrice si trova in stato di insolvenza.
1.1. La convenuta è rimasta contumace.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a
Pederobba.
3. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 49.1 cci).
3.1. Sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci.
Infatti, essendo rimasta contumace, non si è così posta in condizione di assolvere l'onere probatorio circa l'esistenza dei requisiti dimensionali propri dell'impresa minore (art. 2, lett. d, cci). E dall'istruttoria documentale emerge comunque l'insussistenza del requisito dimensionale ex art. 2, lett. d, n. 3, cci, vista la portata dell'indebitamento.
3.2. Sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, lett. b, cci.
Come correttamente osservato dalla migliore dottrina specialistica, tale nozione è principalmente di tipo finanziario, rilevando infatti le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
con la precisazione che deve ritenersi regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista.
Dall'istruttoria emerge nitidamente che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che la soglia ex art. 49.5 cci è abbondantemente superata.
3.2.1. Anzitutto, le allegazioni della ricorrente sono comprovate dalla produzione (tra l'altro) degli estratti di ruolo.
Inoltre, in base alla comunicazione ex art. 367.3 cci dell' Parte_1
i debiti fiscali ammontano complessivamente a € 1.314.697,11.
[...] 3
Per giunta, l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risale soltanto al 2017.
Vi è dunque la prova di un evidente stato di insolvenza.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Giulia Abrami quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 24.6.25, ore 10, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett. d, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 11.3.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri