Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4013/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Francesco Gargiulo, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Angelo CP_1
Guadagnino, giusta procura generale alle liti, come in atti.
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.06.2023, parte ricorrente, riassumendo il giudizio in seguito a ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 20220014880638000, CP_1 per presunti omessi pagamenti di contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione agricola riferiti al periodo 2020/2021, con le relative sanzioni. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: l'illegittimità dell'avviso di addebito, non svolgendo la ricorrente attività agricola negli anni 2019,2020, 2021; l' illegittimità della pretesa alla luce della legge 9 gennaio 1963, per assenza dei requisiti reddituali e temporali;
nullità dell'atto impugnato per violazione del diritto di difesa, non contenendo alcuna specifica e dettagliata descrizione dei presunti omessi pagamenti. Ha pertanto convenuto in giudizio l' al fine di sentire annullare l'avviso di CP_1 addebito opposto, con riserva di ripetizione delle somme coattivamente riscosse.
Diretta e non aveva mai presentato domanda di cancellazione, fornendo la prova della perdita dei requisiti.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento, ha deciso la causa.
L'opposizione è fondata e va accolta. La ricorrente ha eccepito la non debenza dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto, per la dirimente ragione di non aver svolto negli anni questione attività agricola.
La circostanza è stata confermata dalle risultanze della prova orale.
Il teste ha dichiarato. Testimone_1
“Mia SO non ha mai svolto attività agricola e pertanto non l'ha svolta negli anni 2019-20-21; abbiamo un piccolo terreno vicino alla nostra casa di abitazione a
Gragnano in Via Statale per Agerola e questo terreno non è coltivato e mia SO svolge altra attività e attualmente è addetta alle vendite nel negozio di detersivi di mio padre. Il terreno è esteso complessivamente qualche migliaia di metri quadrati
e comprende il viale di accesso alla casa. Preciso che né io né mia SO abbiamo la competenza per esercitare attività agricola e i proprietari di questo terreno siamo io e mia SO.” Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dall'altra teste, , madre Testimone_2 della ricorrente: “Sono la mamma della ricorrente, il terreno in questione non è coltivato e nessuno in famiglia esercita attività agricola in quanto non siamo capaci. Negli anni 2019-20- 21 mia figlia ha lavorato al negozio con il padre e ribadisco non ha mai svolto attività agricola e i terreni sono di proprietà dei miei figli ma non so che estensione abbia;
per la maggior parte il terreno è incolto ci sono degli alberi, circonda la casa ed ha il viale di accesso alla casa.”.
Peraltro, le dichiarazioni dei redditi della ricorrente relativamente agli anni 2019,
2020, 2021 e 2022 confermano l'assenza di redditi agrari.
Ciò posto, il fatto che la ricorrente sia risultata iscritta negli elenchi non costituisce circostanza determinante, ai fini della costituzione o del disconoscimento del rapporto assicurativo in quanto “...la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal CP_1 disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere
l'iscrizione e la corrispondente prestazione” (v. Cass. n. 13312/24).
Le spese del giudizio in ragione della mancata cancellazione dagli elenchi e pertanto della non imputabilità all' di alcuna condotta inadempiente sono compensate CP_2 nella misura della metà; per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
dichiara non dovuti i contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto;
CP_1 condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio in favore del CP_1 ricorrente liquidate in complessivi euro 700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario;
compensa la restante parte.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 27.05. 2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Molè