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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9497/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LASCIALFARI Parte_1 C.F._1 RD elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LASCIALFARI RD (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LASCIALFARI Parte_2 C.F._2 RD elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LASCIALFARI RD
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLUCCI PAOLO elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FREJUS 5 10139 TORINO presso il difensore avv. MARTELLUCCI PAOLO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCHESCHI Parte_3 C.F._3 BE elettivamente domiciliato in PIAZZA GALEAZZI 1 58100 GROSSETO presso il difensore avv. BACCHESCHI BE
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI GIANCARLO e Controparte_2 dell'avv. PICCINNO ROSSELLA MARIA LUISA ( ) elettivamente domiciliato C.F._4 in PIAZZA S. AMBROGIO 16 20123 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIANCARLO
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pagina 1 di 14
Conclusioni
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora e dalla in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli Parte_1 CP_1 effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la al pagamento a CP_1 favore della Signora dell'importo di Euro 18.705,75 o il minore o maggiore importo Parte_1 che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da per Euro 26.400,00 e l'effettivo valore dei CP_1 lavori svolti, quantificati in non oltre Euro 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di e dell'Ing. per i danni CP_1 Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Signora e dal Signor in Parte_1 Parte_2 conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare e l'Ing. anche in CP_1 Parte_3 via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in Euro 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.
Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria CP_1 istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora e dalla in data 8 agosto 2019 ai sensi e per Parte_1 CP_1 gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la al pagamento CP_1
a favore della Signora dell'importo di Euro 18.705,75 o il minore o maggiore importo Parte_1 che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da per Euro 26.400,00 e l'effettivo valore dei CP_1 lavori svolti, quantificati in non oltre Euro 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di e dell'Ing. per i danni CP_1 Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Signora e dal Signor in Parte_1 Parte_2 conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare e l'Ing. anche in CP_1 Parte_3 via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in Euro 25.269,74
pagina 2 di 14 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.
Parte convenuta a così concluso: “Piaccia al Giudice adìto: - In via preliminare, accertata Pt_3 la nullità della citazione per il vizio dedotto in premessa, disporre in ossequio al disposto di cui all'art.
164 comma 5 c.p.c. - Sempre in via preliminare, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Ing.
per quanto eccepito in premessa, estrometterlo dal giudizio e comunque dichiarare la Pt_3 incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze;
- Ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione atti dal sig. quantomeno per quanto attiene alla domanda da questi Parte_2 avanzata nei confronti dell'Ing. - In ogni caso, assunte le determinazioni inerenti alle Pt_3 conclusioni sopra riportate, autorizzare il comparente a chiamare in causa l'Impresa assicuratrice
perché, in denegata ed impugnata ipotesi di accertamento di legittimazione Controparte_2 passiva del comparente e di sua responsabilità risarcitoria, egli sia manlevato dell'Impresa assicuratrice da ogni e qualsiasi onere risarcitorio;
- Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata - Vinte le spese di giudizio”.
Parte terza chiamata ha così concluso: “in via preliminare: rigettare la domanda di CP_3 manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti di , non Parte_3 Controparte_2 sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “Tua Professione” nr.
40024412000908 per i motivi dedotti in atti. In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti della terza chiamata per intervenuta
Pt_3 Controparte_2 decadenza dell'arch. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui CP_4 alla polizza “Tua Professione” nr. 40024412000908 per i motivi dedotti in atti. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti della terza Parte_3 chiamata , previo rigetto delle domande formulate nei confronti dell'ing. Controparte_2 in quanto in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità
Pt_3 riferibili all'ing. in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre
Pt_3 nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. nei confronti della terza chiamata , statuire la condanna di
Pt_3 Controparte_2 [...]
nei limiti di cui alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della Controparte_2 polizza in esame. Spese e compensi professionali rifusi”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai pagina 3 di 14 fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova in ogni caso evidenziare che la causa, affidata all'istruzione di altro Giudice, è pervenuta a cognizione di questo Giudice Onorario all'udienza del 5 settembre 2024.
ESPOSIZIONE CONCISA DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti.
Ha dedotto l'attrice che con atto a rogito del Notaio del 16 luglio 2019, i coniugi Persona_1 [...]
e acquistavano un appartamento a Firenze, in via Marco Lastri n. 17, per Parte_1 Parte_2 quote indivise rispettivamente del 63% e del 37%. L'immobile necessitava di lavori di ristrutturazione interna, per cui la signora – in qualità di committente – dopo un sopralluogo e Parte_1
Co l'approvazione del preventivo, affidava l'incarico alla ditta (d'ora in avanti , la quale si CP_1 impegnava anche a curare la progettazione e la direzione lavori tramite i propri tecnici interni.
In data 8 agosto 2019 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto “chiavi in mano” per un Co importo complessivo di € 60.000,00 oltre IVA (10%).Tra gli obblighi assunti dalla ditta figuravano anche quelli relativi alla predisposizione delle necessarie pratiche amministrative, alla nomina dei progettisti, alla comunicazione dei verbali di cantiere e di inizio lavori elaborati dalla Direzione Lavori, nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e danni sul lavoro. La durata dei lavori era fissata in 114 giorni a partire dall'8 agosto 2019, con termine al 30 novembre 2019.
Co Prima dell'avvio del cantiere, emetteva la fattura n. 31 del 7 agosto 2019 di € 26.400,00 a titolo di acconto, somma che la committente pagava il 12 agosto 2019. Successivamente, con un messaggio
WhatsApp del 20 agosto 2019, il legale rappresentante della ditta, sig. comunicava Testimone_1 alla di aver depositato presso l'Ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune di Firenze una Parte_1 pagina 4 di 14 CIL (Comunicazione Inizio Lavori) protocollata al n. 272677/2019, assicurando che i lavori appaltati rientravano nel regime previsto da tale pratica.
Tuttavia, un sopralluogo della Polizia Municipale di Firenze del 3 ottobre 2019 accertava che la CIL n.
8103/2019, depositata tra il 14 e il 19 agosto con oggetto “lavori di ristrutturazione interna all'appartamento”, non era sufficiente ad autorizzare le opere in corso, poiché queste comprendevano anche interventi di tipo strutturale, per i quali sarebbe stata necessaria una SCIA e la denuncia al Genio Co Civile. Informata dell'ispezione dai vicini, la chiedeva chiarimenti alla ditta che però Parte_1 non forniva spiegazioni, e al Geometra tecnico incaricato dalla ditta. A seguito di Persona_2 verifiche e accessi agli atti, la committente scopriva diverse irregolarità e gravi violazioni, decidendo di rivolgersi all'avvocato Salocchi per la tutela dei suoi interessi.
Il 14 ottobre 2019 la presentava dunque un esposto alla Polizia Municipale, segnalando che, Parte_1
Co a seguito di una ricerca sul sito INAIL, aveva appreso che la non era in possesso di DURC valido, documento necessario per l'ottenimento del titolo edilizio. Inoltre, tramite un'istanza di accesso agli atti, veniva a sapere che la CIL era stata presentata da un terzo soggetto, l'ing. Parte_3 indicato come progettista e direttore dei lavori, in virtù di una procura speciale falsamente sottoscritta a nome della committente.
Per tali ragioni, il 22 ottobre 2019 la signora sporgeva denuncia-querela (integrata il 7 Parte_1
Co novembre 2019) contro l'ing. e la ditta anche in seguito alla richiesta di pagamento da Pt_3 parte di quest'ultima per prestazioni mai autorizzate.
Nel frattempo, la committente incaricava un proprio tecnico di fiducia, il Geometra CP_5
Co
per redigere una perizia sull'intervento edilizio eseguito da Alla luce delle gravi
[...] irregolarità riscontrate, il 24 ottobre 2019, tramite il proprio legale, inviava una formale intimazione e diffida di risoluzione del contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Parallelamente, la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, a seguito del sopralluogo e del relativo verbale, emetteva in data 22 ottobre 2019 l'ordinanza n. 893/2019, imponendo l'immediata sospensione dei lavori. La per mezzo del proprio difensore, presentava osservazioni Parte_1 difensive ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, ottenendo una successiva ordinanza n. 1050/2019 del 9 dicembre 2019, con la quale veniva imposto il deposito del progetto in sanatoria presso il Genio Civile
e la conformazione delle opere in base all'art. 42 del Regolamento edilizio (divieto di accesso diretto al bagno da cucina o spazio cottura).
pagina 5 di 14 La signora affidava la consulenza tecnica al Geometra mentre l'Ing. Parte_1 Controparte_6 curava il deposito del progetto in sanatoria presso il Genio Civile. I lavori di Controparte_7 conformazione e riqualificazione venivano invece affidati, a seguito di gara, alla ditta NE
Service s.r.l., che il 24 dicembre 2019 comunicava al Comune di Firenze la data presunta di inizio lavori (8 gennaio 2020).
Il 17 febbraio 2020 veniva trasmessa la comunicazione di conformazione dell'unità immobiliare e, il giorno successivo, depositata una SCIA edilizia n. 1798/2020 per le opere di risanamento conservativo e riqualificazione. La comunicazione di fine lavori veniva infine trasmessa il 22 settembre 2020.
Secondo la parte attrice, tutti i fatti descritti sono imputabili esclusivamente alla e all'ing. CP_1
i cui comportamenti avrebbero causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_3 oltre a somme indebitamente percepite per lavori eseguiti in violazione di legge. Tali danni sono stati quantificati nella perizia del geom. del 25 febbraio 2021. CP_6
Co Di conseguenza, l'11 marzo 2021 i coniugi e inviavano a e all'ing. una Parte_1 Pt_2 Pt_3 richiesta risarcitoria con invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità ex D.L. 132/2014 art.
2. Nonostante l'accettazione dell'invito, la procedura si concludeva senza esito positivo.
Il 30 agosto 2021 gli attori adivano dunque il Tribunale, chiedendo in via principale, di accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., di condannare la CP_1 alla restituzione della somma di Euro 18.705,75, pari alla differenza tra l'acconto versato (Euro
26.400,00) e il valore effettivo dei lavori (Euro 6.994,68 oltre IVA) e di condannare e l'ing. CP_1 anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro Pt_3
25.269,74 salvo diversa determinazione.
La con comparsa depositata il 31 dicembre 2021, contestava integralmente le domande e CP_1 riservava ogni diritto di regresso, rivalsa o manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, degli attori, dell'ing. di altri eventuali corresponsabili. Pt_3
L'ing. costituitosi il 29 dicembre 2021, eccepiva preliminarmente il difetto di Parte_3 legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, o in subordine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, la chiedendo Controparte_2 comunque il rigetto di tutte le domande attoree.
pagina 6 di 14 All'udienza del 21 gennaio 2022, il precedente istruttore autorizzava la chiamata in causa di
[...]
che si costituiva il 20 maggio 2022, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, CP_2 ritenendo inoperante la garanzia assicurativa della polizza “Tua Professione” n. 40024412000908.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi, come ammessa dal precedente istruttore e CTU ammessa da questo Giudice, anche a fini conciliativi.
Tutto ciò posto, occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni sollevate dall'Ing. cui ha Pt_3 aderito anche la terza chiamata relative alla presunta nullità dell'atto di Controparte_2 citazione e al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito.
Tali eccezioni non possono essere accolte. Esse risultano formulate in modo del tutto generico e confuso, senza alcuna indicazione né del criterio di collegamento territoriale ritenuto applicabile, né del
Tribunale che si assumerebbe competente in luogo di quello di Firenze. Come noto, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta in maniera specifica e circostanziata, indicando espressamente il giudice competente e le ragioni della competenza alternativa.
Nel caso di specie, la difesa del si è limitata ad affermare la presunta incompetenza del Pt_3
Tribunale di Firenze in maniera apodittica, senza specificare quale sarebbe il giudice competente né su quale base territoriale dovrebbe fondarsi tale competenza. L'eccezione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Va aggiunto che la prospettazione degli attori in ordine alla competenza di questo Tribunale è coerente con la disciplina del Codice del Consumo. Il contratto di appalto, infatti, risulta stipulato tra gli attori – nella qualità di consumatori, avendo agito per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale –
e la società che ha agito quale professionista del settore edile. In tal senso, è corretta CP_1
l'applicazione del foro del consumatore ex art. 66-bis del D.lgs. 206/2005, che radica la competenza territoriale nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, qui coincidente con Firenze.
È vero che l'Ing. non risulta contraente diretto del contratto d'appalto, avendo intrattenuto Pt_3 rapporti professionali soltanto con la società e non con gli attori, tuttavia, tale circostanza non CP_1 vale a determinare di per sé uno spostamento di competenza, atteso che – in assenza di un'eccezione tempestiva e specifica – la competenza territoriale del Tribunale adito rimane ferma.
Inoltre, quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'atto introduttivo di parte attrice contiene un'esposizione sufficiente dei fatti costitutivi e della causa petendi, essendo chiaramente pagina 7 di 14 individuati i soggetti coinvolti, i rapporti giuridici sottostanti e le condotte asseritamente lesive. Non ricorre, pertanto, la nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, le eccezioni preliminari sollevate dall'Ing. e dalla terza Pt_3 chiamata devono essere rigettate, dovendosi ritenere la competenza Controparte_2 territoriale del Tribunale di Firenze pienamente sussistente sia per il rapporto principale con la
[...]
CP_
sia – in difetto di eccezioni valide – per le domande formulate nei confronti del Pt_3
Sempre in via pregiudiziale parte convenuta e parte convenuta eccepiscono la CP_1 Pt_3 carenza di legittimazione attiva del Sig. Pt_2
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che il Sig. è comproprietario dell'immobile Parte_2 oggetto dei lavori di ristrutturazione dedotti in causa. Pur non essendo parte contrattuale dell'accordo di appalto intercorso tra la Sig.ra e la società convenuta, il Sig. ha allegato e Parte_1 Pt_2 documentato di aver subito un pregiudizio diretto e personale a causa delle condotte asseritamente illecite delle controparti (ivi comprese iscrizioni pregiudizievoli a suo carico).
Tali circostanze fondano un interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché una legittimazione attiva autonoma in relazione ai danni patrimoniali subiti, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Deve pertanto ritenersi che l'attore sia Pt_2 pienamente legittimato ad agire.
Il Giudice osserva che nel presente giudizio gli attori hanno contestato presunti inadempimenti della e, in subordine, dell'ing. indicando quest'ultimo come Direttore dei CP_1 Parte_3
Lavori dei lavori oggetto della CIL depositata in data 19 agosto 2019.
Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della documentazione prodotta e degli atti di causa, emerge con chiarezza che la nomina di un Direttore dei Lavori non è mai stata oggetto di obbligo contrattuale a carico della L'art. 13 del contratto prevede esclusivamente che l'appaltatore CP_1 possa svolgere attività di direzione di cantiere tramite persone di propria fiducia, senza che ciò comporti esonero di responsabilità nei confronti del committente. Tuttavia, la funzione di Direttore dei
Lavori, intesa come figura responsabile della vigilanza, della verifica della conformità tecnica e della sicurezza dell'opera, non rientrava tra le obbligazioni contrattuali assunte dalla CP_1
La CTU, a firma del geometra conferma quanto sopra, accertando che la CIL Parte_4 depositata dall'ing. riguardava lavori di ordinaria manutenzione qualificati come edilizia Pt_3
pagina 8 di 14 libera, per i quali la normativa vigente non prevede alcuna attività di Direzione dei Lavori. Nessuna documentazione o elaborato tecnico allegato alla CIL richiedeva, o giustificava, il ruolo di Direttore dei
Lavori, né è stata svolta alcuna attività tipica di tale funzione da parte dell'ing. Pt_3
Le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste , hanno confermato in Persona_2 modo coerente e preciso quanto emerso dalla consulenza tecnica. In particolare, il citato teste ha chiarito che:
-l'ing. non ha mai avuto rapporti diretti con la committente sig.ra ma ha Parte_3 Parte_1 operato esclusivamente su incarico della quale general contractor;
CP_1
-il suo compito si è limitato al deposito della CIL e, successivamente, alla predisposizione di una SCIA per lavori modificati, sempre su richiesta e sotto la direzione della CP_1
-non vi è stata alcuna attività di vigilanza, controllo o direzione dei lavori, attività che sono tipiche e imprescindibili della funzione di Direttore dei Lavori;
-eventuali difformità o necessità di interventi correttivi non possono essere imputate all'ing. Pt_3 in quanto egli non aveva alcun ruolo contrattuale o normativo che gli imponesse di intervenire o controllare l'operato della ditta appaltatrice.
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene infondate le affermazioni degli attori secondo cui l'ing. avrebbe assunto la qualifica di Direttore dei Lavori e, in quanto tale, sarebbe Pt_3 responsabile per eventuali irregolarità o inadempimenti. La funzione di Direttore dei Lavori comporta obblighi di controllo e vigilanza ben definiti, che l'ing. non ha mai assunto né era tenuto ad Pt_3 assumere. Qualsiasi responsabilità relativa alla corretta esecuzione e conformità dei lavori deve quindi essere ricondotta esclusivamente alla in qualità di appaltatore e general contractor, e non al CP_1 professionista incaricato dal medesimo per il deposito della CIL.
Pertanto, in relazione alla figura del Direttore dei Lavori, il Giudice rigetta integralmente le pretese avanzate dagli attori. L'ing. non ha rivestito tale ruolo, né ha adempiuto obblighi Parte_3 propri della Direzione dei Lavori, e non sussistono elementi di prova che possano attribuirgli alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale sotto tale profilo
Conseguentemente la domanda di manleva avanzata dall'ing. nei confronti di Pt_3 [...] resta assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti del Controparte_2 Pt_3
pagina 9 di 14 Il Giudice, dunque, a seguito dell'esame degli atti e dei documenti depositati dalle parti, con valutazione della CTU e delle dichiarazioni dei testimoni, ritiene di dover invece accogliere la domanda promossa dagli attori nei confronti della ditta ritenendo sussistenti tutti gli CP_1 elementi costitutivi del danno subito, come di seguito specificato.
Dall'istruttoria orale emergono infatti elementi chiari e coerenti che confermano la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori e risultano pienamente compatibili con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Il teste ha riferito di essersi recato presso l'immobile in ottobre 2019, trovandolo privo Testimone_2 di infissi e in condizioni di inabitabilità, circostanza che conferma l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della ditta CP_1
L'avv. Gianni Salocchi, legittimamente astenutosi dal deporre per ragioni professionali, ha comunque confermato indirettamente l'effettività dell'attività legale svolta, in linea con le spese documentate nella
CTU. Il teste (Toscana Energia) ha dichiarato di non ricordare il singolo intervento ma Testimone_3 ha confermato la procedura standard per la chiusura urgente dei contatori, rendendo verosimile quanto dedotto dagli attori in ordine alla necessità di messa in sicurezza dell'impianto del gas.
Il geom. ha descritto un cantiere “appena iniziato”, confuso, privo di personale e Controparte_5 attrezzature, con opere solo parzialmente tracciate: una testimonianza tecnica che conferma l'incompletezza dei lavori.
Il teste elettricista, ha riferito di essere intervenuto nel 2020 per rifare completamente Testimone_4
l'impianto elettrico, trovando solo predisposizioni inutilizzabili. Anche tale testimonianza conferma che le opere precedenti erano prive di valore.
Il geom. ha confermato di essere stato incaricato a seguito dell'ordinanza Controparte_6 comunale di sospensione e di aver riscontrato un cantiere abbandonato e privo di ditta, precisando che le opere eseguite dalla erano in parte prive dei titoli edilizi necessari. CP_1
Infine, il teste sentito su richiesta della convenuta, ha riferito che l'appartamento era Testimone_5
“tutto demolito” e che per la ricostruzione “c'era pochissima roba”, confermando, di fatto, la scarsa entità dei lavori effettivamente eseguiti.
Le testimonianze, nel loro complesso, risultano dunque univoche, coerenti e attendibili. Tutti i testimoni hanno descritto un cantiere incompleto e abbandonato, con opere minime e irregolari,
pagina 10 di 14 confermando le risultanze tecniche e la piena responsabilità della ditta per inadempimento CP_1 contrattuale e violazione delle norme edilizie.
Quanto poi alle risultanze della documentazione contabile e della CTU emerge in primis che gli attori hanno sostenuto spese per assistenza tecnica e legale strettamente connesse alla vicenda oggetto di causa e necessarie per la gestione delle pratiche e la quantificazione dei danni.
In particolare, il geom. ha espletato le prime attività tecniche relative alle pratiche Controparte_5 di manutenzione straordinaria, predisponendo la documentazione preliminare e fornendo assistenza ai committenti nella fase iniziale dei rapporti con la ditta esecutrice. Tale attività è comprovata dalla fattura n. 30/2019, per un importo complessivo di euro 1.041,00, già inclusivo dei diritti di segreteria.
Il geom. ha successivamente redatto una relazione di perizia e stima dei danni Controparte_6 derivanti dall'operato della ditta attività regolarmente documentata dalla fattura n. 5/2021 CP_1 del 3 marzo 2021, per un importo complessivo di euro 1.409,10. Tale prestazione risulta effettivamente eseguita e strettamente necessaria per accertare l'entità del danno e consentire agli attori di promuovere l'azione giudiziale.
Infine, l'avv. L. Lascialfari ha fornito consulenza e assistenza legale nell'intera fase di accertamento e gestione del contenzioso, come documentato dalle fatture n. 61/2021, n. 163/2021, n. 196/2021 e n.
209/2021, per un importo complessivo di euro 2.448,20.
Il Giudice ritiene che tutte le spese sopra indicate siano necessarie, congrue e direttamente riconducibili ai fatti oggetto di causa, in quanto volte a fronteggiare l'inadempimento della ditta convenuta e a ripristinare la regolarità della situazione tecnica e amministrativa dell'immobile.
Pertanto, la voce “Assistenza tecnica” viene riconosciuta nella misura complessiva di euro 4.898,30
(iva compresa), corrispondente al totale delle prestazioni professionali regolarmente documentate.
Parte attrice aveva poi versato alla un acconto di 24.000 euro prima dell'inizio lavori. CP_1
Tuttavia, i lavori effettivamente eseguiti sono stati valutati dalla CTU e dal CCTTPP in soli 7.000 euro.
Ne consegue un maggior esborso subito dagli attori pari a 17.000 euro, somma che deve essere integralmente rimborsata, maggiorata degli oneri fiscali, per un totale lordo di 18.700 euro.
Parte attrice ha inoltre subito un danno ulteriore derivante dalla mancata possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione, come confermato dall'interpello all'Agenzia delle Entrate prodotto in atti dagli attori. L'importo di tale danno ammonta a 3.077,66 Euro
e viene integralmente riconosciuto dal Tribunale. pagina 11 di 14 A seguito dell'Ordinanza comunale n.1050/2019, gli attori hanno dovuto procedere con l'esecuzione di opere per conformare l'immobile allo stato legittimo, avvalendosi di una nuova ditta, la NE
Service S.r.l. I lavori di conformazione sono stati eseguiti in due tranche, con fatture per un totale di
4.400 Euro. Il Tribunale considera tale somma congrua e strettamente necessaria a ripristinare la legalità edilizia e l'uso dell'immobile.
Analogamente, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di conformazione, gli attori hanno sostenuto ulteriori spese tecniche: il geom. e l'ing. hanno prestato attività CP_6 CP_7 professionale per un totale lordo di 3.703,92 Euro. Anche tale voce è riconosciuta come danno indiretto necessario al completamento della ristrutturazione.
Infine, si rileva che gli attori non hanno potuto fruire dell'immobile per l'intero periodo in cui i lavori erano sospesi o non completati. Considerando un periodo di circa 10 mesi e l'assenza di documentazione probatoria, ritiene il Giudice eccessivo l'importo come quantificato dal CTU sulla scorta della sola quantificazione operata dal geometra il danno per mancato godimento CP_6 dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, in Euro 3.000. Tale somma tiene conto della perdita effettiva di utilizzo e della conseguente limitazione della disponibilità del bene.
Nulla va riconosciuto per la perdita delle ore lavorativa in mancanza di prova.
Sommando conclusivamente tutte le voci sopra indicate – spese tecniche e legali, maggior esborso per lavori non eseguiti, mancata fruizione dei benefici fiscali, costi per ripristino dello stato legittimo, assistenza tecnica e danno per mancato godimento – il danno complessivo riconosciuto agli attori ammonta ad Euro 37.779,88, importo già comprensivo degli accessori di legge sulle fatture. Il
Tribunale ritiene che tale somma sia adeguata a ristabilire integralmente la situazione patrimoniale dei danneggiati e quale effetto della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art 1455 c.c. avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, senza che costituisca una ingiusta locupletazione. Sul punto, infatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione. Dunque, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 12 di 14 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse egli è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007).
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dichiara che la ditta è responsabile CP_1 dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice e dei conseguenti danni. Per effetto di ciò, condanna la convenuta al pagamento agli attori della somma di Euro 37.779,88, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza.
Ogni altra questione è assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi considerata l'assenza di particolari questioni di diritto. Data la soccombenza degli attori nei confronti dell'Ing essi vanno condannati alla refusione delle spese nei Pt_3 confronti dello stesso. Sussistono invece ragioni di opportunità per compensare le spese tra la compagnia assicuratrice e le altre parti del giudizio, anche in assenza di declaratoria sulla domanda di manleva, che è rimasta assorbita e conseguentemente sulle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.
PQM
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter-partes per grave inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
-condanna la società a corrispondere in favore degli attori e CP_1 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, la somma complessiva di Euro 37.779,88, all'attualità, per le causali di cui in
[...] narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
-rigetta integralmente le domande proposte nei confronti dell'Ing. per difetto di Parte_3 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in CP_1
Euro 3.809,00 a titolo di compenso, oltre esborsi documentati del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ing che liquida in euro Pt_3
3.809,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
- spese di CTU a carico della parte soccombente , come già liquidate con separato decreto;
CP_1
- spese compensate tra le altre parti del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.
Firenze, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9497/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LASCIALFARI Parte_1 C.F._1 RD elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LASCIALFARI RD (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LASCIALFARI Parte_2 C.F._2 RD elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LASCIALFARI RD
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLUCCI PAOLO elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FREJUS 5 10139 TORINO presso il difensore avv. MARTELLUCCI PAOLO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCHESCHI Parte_3 C.F._3 BE elettivamente domiciliato in PIAZZA GALEAZZI 1 58100 GROSSETO presso il difensore avv. BACCHESCHI BE
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI GIANCARLO e Controparte_2 dell'avv. PICCINNO ROSSELLA MARIA LUISA ( ) elettivamente domiciliato C.F._4 in PIAZZA S. AMBROGIO 16 20123 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIANCARLO
RZ IA
pagina 1 di 14
Conclusioni
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora e dalla in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli Parte_1 CP_1 effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la al pagamento a CP_1 favore della Signora dell'importo di Euro 18.705,75 o il minore o maggiore importo Parte_1 che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da per Euro 26.400,00 e l'effettivo valore dei CP_1 lavori svolti, quantificati in non oltre Euro 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di e dell'Ing. per i danni CP_1 Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Signora e dal Signor in Parte_1 Parte_2 conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare e l'Ing. anche in CP_1 Parte_3 via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in Euro 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.
Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria CP_1 istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora e dalla in data 8 agosto 2019 ai sensi e per Parte_1 CP_1 gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la al pagamento CP_1
a favore della Signora dell'importo di Euro 18.705,75 o il minore o maggiore importo Parte_1 che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da per Euro 26.400,00 e l'effettivo valore dei CP_1 lavori svolti, quantificati in non oltre Euro 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di e dell'Ing. per i danni CP_1 Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Signora e dal Signor in Parte_1 Parte_2 conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare e l'Ing. anche in CP_1 Parte_3 via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in Euro 25.269,74
pagina 2 di 14 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.
Parte convenuta a così concluso: “Piaccia al Giudice adìto: - In via preliminare, accertata Pt_3 la nullità della citazione per il vizio dedotto in premessa, disporre in ossequio al disposto di cui all'art.
164 comma 5 c.p.c. - Sempre in via preliminare, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Ing.
per quanto eccepito in premessa, estrometterlo dal giudizio e comunque dichiarare la Pt_3 incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze;
- Ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione atti dal sig. quantomeno per quanto attiene alla domanda da questi Parte_2 avanzata nei confronti dell'Ing. - In ogni caso, assunte le determinazioni inerenti alle Pt_3 conclusioni sopra riportate, autorizzare il comparente a chiamare in causa l'Impresa assicuratrice
perché, in denegata ed impugnata ipotesi di accertamento di legittimazione Controparte_2 passiva del comparente e di sua responsabilità risarcitoria, egli sia manlevato dell'Impresa assicuratrice da ogni e qualsiasi onere risarcitorio;
- Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata - Vinte le spese di giudizio”.
Parte terza chiamata ha così concluso: “in via preliminare: rigettare la domanda di CP_3 manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti di , non Parte_3 Controparte_2 sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “Tua Professione” nr.
40024412000908 per i motivi dedotti in atti. In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti della terza chiamata per intervenuta
Pt_3 Controparte_2 decadenza dell'arch. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui CP_4 alla polizza “Tua Professione” nr. 40024412000908 per i motivi dedotti in atti. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti della terza Parte_3 chiamata , previo rigetto delle domande formulate nei confronti dell'ing. Controparte_2 in quanto in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità
Pt_3 riferibili all'ing. in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre
Pt_3 nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. nei confronti della terza chiamata , statuire la condanna di
Pt_3 Controparte_2 [...]
nei limiti di cui alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della Controparte_2 polizza in esame. Spese e compensi professionali rifusi”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai pagina 3 di 14 fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova in ogni caso evidenziare che la causa, affidata all'istruzione di altro Giudice, è pervenuta a cognizione di questo Giudice Onorario all'udienza del 5 settembre 2024.
ESPOSIZIONE CONCISA DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti.
Ha dedotto l'attrice che con atto a rogito del Notaio del 16 luglio 2019, i coniugi Persona_1 [...]
e acquistavano un appartamento a Firenze, in via Marco Lastri n. 17, per Parte_1 Parte_2 quote indivise rispettivamente del 63% e del 37%. L'immobile necessitava di lavori di ristrutturazione interna, per cui la signora – in qualità di committente – dopo un sopralluogo e Parte_1
Co l'approvazione del preventivo, affidava l'incarico alla ditta (d'ora in avanti , la quale si CP_1 impegnava anche a curare la progettazione e la direzione lavori tramite i propri tecnici interni.
In data 8 agosto 2019 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto “chiavi in mano” per un Co importo complessivo di € 60.000,00 oltre IVA (10%).Tra gli obblighi assunti dalla ditta figuravano anche quelli relativi alla predisposizione delle necessarie pratiche amministrative, alla nomina dei progettisti, alla comunicazione dei verbali di cantiere e di inizio lavori elaborati dalla Direzione Lavori, nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e danni sul lavoro. La durata dei lavori era fissata in 114 giorni a partire dall'8 agosto 2019, con termine al 30 novembre 2019.
Co Prima dell'avvio del cantiere, emetteva la fattura n. 31 del 7 agosto 2019 di € 26.400,00 a titolo di acconto, somma che la committente pagava il 12 agosto 2019. Successivamente, con un messaggio
WhatsApp del 20 agosto 2019, il legale rappresentante della ditta, sig. comunicava Testimone_1 alla di aver depositato presso l'Ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune di Firenze una Parte_1 pagina 4 di 14 CIL (Comunicazione Inizio Lavori) protocollata al n. 272677/2019, assicurando che i lavori appaltati rientravano nel regime previsto da tale pratica.
Tuttavia, un sopralluogo della Polizia Municipale di Firenze del 3 ottobre 2019 accertava che la CIL n.
8103/2019, depositata tra il 14 e il 19 agosto con oggetto “lavori di ristrutturazione interna all'appartamento”, non era sufficiente ad autorizzare le opere in corso, poiché queste comprendevano anche interventi di tipo strutturale, per i quali sarebbe stata necessaria una SCIA e la denuncia al Genio Co Civile. Informata dell'ispezione dai vicini, la chiedeva chiarimenti alla ditta che però Parte_1 non forniva spiegazioni, e al Geometra tecnico incaricato dalla ditta. A seguito di Persona_2 verifiche e accessi agli atti, la committente scopriva diverse irregolarità e gravi violazioni, decidendo di rivolgersi all'avvocato Salocchi per la tutela dei suoi interessi.
Il 14 ottobre 2019 la presentava dunque un esposto alla Polizia Municipale, segnalando che, Parte_1
Co a seguito di una ricerca sul sito INAIL, aveva appreso che la non era in possesso di DURC valido, documento necessario per l'ottenimento del titolo edilizio. Inoltre, tramite un'istanza di accesso agli atti, veniva a sapere che la CIL era stata presentata da un terzo soggetto, l'ing. Parte_3 indicato come progettista e direttore dei lavori, in virtù di una procura speciale falsamente sottoscritta a nome della committente.
Per tali ragioni, il 22 ottobre 2019 la signora sporgeva denuncia-querela (integrata il 7 Parte_1
Co novembre 2019) contro l'ing. e la ditta anche in seguito alla richiesta di pagamento da Pt_3 parte di quest'ultima per prestazioni mai autorizzate.
Nel frattempo, la committente incaricava un proprio tecnico di fiducia, il Geometra CP_5
Co
per redigere una perizia sull'intervento edilizio eseguito da Alla luce delle gravi
[...] irregolarità riscontrate, il 24 ottobre 2019, tramite il proprio legale, inviava una formale intimazione e diffida di risoluzione del contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Parallelamente, la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, a seguito del sopralluogo e del relativo verbale, emetteva in data 22 ottobre 2019 l'ordinanza n. 893/2019, imponendo l'immediata sospensione dei lavori. La per mezzo del proprio difensore, presentava osservazioni Parte_1 difensive ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, ottenendo una successiva ordinanza n. 1050/2019 del 9 dicembre 2019, con la quale veniva imposto il deposito del progetto in sanatoria presso il Genio Civile
e la conformazione delle opere in base all'art. 42 del Regolamento edilizio (divieto di accesso diretto al bagno da cucina o spazio cottura).
pagina 5 di 14 La signora affidava la consulenza tecnica al Geometra mentre l'Ing. Parte_1 Controparte_6 curava il deposito del progetto in sanatoria presso il Genio Civile. I lavori di Controparte_7 conformazione e riqualificazione venivano invece affidati, a seguito di gara, alla ditta NE
Service s.r.l., che il 24 dicembre 2019 comunicava al Comune di Firenze la data presunta di inizio lavori (8 gennaio 2020).
Il 17 febbraio 2020 veniva trasmessa la comunicazione di conformazione dell'unità immobiliare e, il giorno successivo, depositata una SCIA edilizia n. 1798/2020 per le opere di risanamento conservativo e riqualificazione. La comunicazione di fine lavori veniva infine trasmessa il 22 settembre 2020.
Secondo la parte attrice, tutti i fatti descritti sono imputabili esclusivamente alla e all'ing. CP_1
i cui comportamenti avrebbero causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_3 oltre a somme indebitamente percepite per lavori eseguiti in violazione di legge. Tali danni sono stati quantificati nella perizia del geom. del 25 febbraio 2021. CP_6
Co Di conseguenza, l'11 marzo 2021 i coniugi e inviavano a e all'ing. una Parte_1 Pt_2 Pt_3 richiesta risarcitoria con invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità ex D.L. 132/2014 art.
2. Nonostante l'accettazione dell'invito, la procedura si concludeva senza esito positivo.
Il 30 agosto 2021 gli attori adivano dunque il Tribunale, chiedendo in via principale, di accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., di condannare la CP_1 alla restituzione della somma di Euro 18.705,75, pari alla differenza tra l'acconto versato (Euro
26.400,00) e il valore effettivo dei lavori (Euro 6.994,68 oltre IVA) e di condannare e l'ing. CP_1 anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro Pt_3
25.269,74 salvo diversa determinazione.
La con comparsa depositata il 31 dicembre 2021, contestava integralmente le domande e CP_1 riservava ogni diritto di regresso, rivalsa o manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, degli attori, dell'ing. di altri eventuali corresponsabili. Pt_3
L'ing. costituitosi il 29 dicembre 2021, eccepiva preliminarmente il difetto di Parte_3 legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, o in subordine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, la chiedendo Controparte_2 comunque il rigetto di tutte le domande attoree.
pagina 6 di 14 All'udienza del 21 gennaio 2022, il precedente istruttore autorizzava la chiamata in causa di
[...]
che si costituiva il 20 maggio 2022, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, CP_2 ritenendo inoperante la garanzia assicurativa della polizza “Tua Professione” n. 40024412000908.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi, come ammessa dal precedente istruttore e CTU ammessa da questo Giudice, anche a fini conciliativi.
Tutto ciò posto, occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni sollevate dall'Ing. cui ha Pt_3 aderito anche la terza chiamata relative alla presunta nullità dell'atto di Controparte_2 citazione e al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito.
Tali eccezioni non possono essere accolte. Esse risultano formulate in modo del tutto generico e confuso, senza alcuna indicazione né del criterio di collegamento territoriale ritenuto applicabile, né del
Tribunale che si assumerebbe competente in luogo di quello di Firenze. Come noto, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta in maniera specifica e circostanziata, indicando espressamente il giudice competente e le ragioni della competenza alternativa.
Nel caso di specie, la difesa del si è limitata ad affermare la presunta incompetenza del Pt_3
Tribunale di Firenze in maniera apodittica, senza specificare quale sarebbe il giudice competente né su quale base territoriale dovrebbe fondarsi tale competenza. L'eccezione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Va aggiunto che la prospettazione degli attori in ordine alla competenza di questo Tribunale è coerente con la disciplina del Codice del Consumo. Il contratto di appalto, infatti, risulta stipulato tra gli attori – nella qualità di consumatori, avendo agito per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale –
e la società che ha agito quale professionista del settore edile. In tal senso, è corretta CP_1
l'applicazione del foro del consumatore ex art. 66-bis del D.lgs. 206/2005, che radica la competenza territoriale nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, qui coincidente con Firenze.
È vero che l'Ing. non risulta contraente diretto del contratto d'appalto, avendo intrattenuto Pt_3 rapporti professionali soltanto con la società e non con gli attori, tuttavia, tale circostanza non CP_1 vale a determinare di per sé uno spostamento di competenza, atteso che – in assenza di un'eccezione tempestiva e specifica – la competenza territoriale del Tribunale adito rimane ferma.
Inoltre, quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'atto introduttivo di parte attrice contiene un'esposizione sufficiente dei fatti costitutivi e della causa petendi, essendo chiaramente pagina 7 di 14 individuati i soggetti coinvolti, i rapporti giuridici sottostanti e le condotte asseritamente lesive. Non ricorre, pertanto, la nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, le eccezioni preliminari sollevate dall'Ing. e dalla terza Pt_3 chiamata devono essere rigettate, dovendosi ritenere la competenza Controparte_2 territoriale del Tribunale di Firenze pienamente sussistente sia per il rapporto principale con la
[...]
CP_
sia – in difetto di eccezioni valide – per le domande formulate nei confronti del Pt_3
Sempre in via pregiudiziale parte convenuta e parte convenuta eccepiscono la CP_1 Pt_3 carenza di legittimazione attiva del Sig. Pt_2
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che il Sig. è comproprietario dell'immobile Parte_2 oggetto dei lavori di ristrutturazione dedotti in causa. Pur non essendo parte contrattuale dell'accordo di appalto intercorso tra la Sig.ra e la società convenuta, il Sig. ha allegato e Parte_1 Pt_2 documentato di aver subito un pregiudizio diretto e personale a causa delle condotte asseritamente illecite delle controparti (ivi comprese iscrizioni pregiudizievoli a suo carico).
Tali circostanze fondano un interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché una legittimazione attiva autonoma in relazione ai danni patrimoniali subiti, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Deve pertanto ritenersi che l'attore sia Pt_2 pienamente legittimato ad agire.
Il Giudice osserva che nel presente giudizio gli attori hanno contestato presunti inadempimenti della e, in subordine, dell'ing. indicando quest'ultimo come Direttore dei CP_1 Parte_3
Lavori dei lavori oggetto della CIL depositata in data 19 agosto 2019.
Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della documentazione prodotta e degli atti di causa, emerge con chiarezza che la nomina di un Direttore dei Lavori non è mai stata oggetto di obbligo contrattuale a carico della L'art. 13 del contratto prevede esclusivamente che l'appaltatore CP_1 possa svolgere attività di direzione di cantiere tramite persone di propria fiducia, senza che ciò comporti esonero di responsabilità nei confronti del committente. Tuttavia, la funzione di Direttore dei
Lavori, intesa come figura responsabile della vigilanza, della verifica della conformità tecnica e della sicurezza dell'opera, non rientrava tra le obbligazioni contrattuali assunte dalla CP_1
La CTU, a firma del geometra conferma quanto sopra, accertando che la CIL Parte_4 depositata dall'ing. riguardava lavori di ordinaria manutenzione qualificati come edilizia Pt_3
pagina 8 di 14 libera, per i quali la normativa vigente non prevede alcuna attività di Direzione dei Lavori. Nessuna documentazione o elaborato tecnico allegato alla CIL richiedeva, o giustificava, il ruolo di Direttore dei
Lavori, né è stata svolta alcuna attività tipica di tale funzione da parte dell'ing. Pt_3
Le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste , hanno confermato in Persona_2 modo coerente e preciso quanto emerso dalla consulenza tecnica. In particolare, il citato teste ha chiarito che:
-l'ing. non ha mai avuto rapporti diretti con la committente sig.ra ma ha Parte_3 Parte_1 operato esclusivamente su incarico della quale general contractor;
CP_1
-il suo compito si è limitato al deposito della CIL e, successivamente, alla predisposizione di una SCIA per lavori modificati, sempre su richiesta e sotto la direzione della CP_1
-non vi è stata alcuna attività di vigilanza, controllo o direzione dei lavori, attività che sono tipiche e imprescindibili della funzione di Direttore dei Lavori;
-eventuali difformità o necessità di interventi correttivi non possono essere imputate all'ing. Pt_3 in quanto egli non aveva alcun ruolo contrattuale o normativo che gli imponesse di intervenire o controllare l'operato della ditta appaltatrice.
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene infondate le affermazioni degli attori secondo cui l'ing. avrebbe assunto la qualifica di Direttore dei Lavori e, in quanto tale, sarebbe Pt_3 responsabile per eventuali irregolarità o inadempimenti. La funzione di Direttore dei Lavori comporta obblighi di controllo e vigilanza ben definiti, che l'ing. non ha mai assunto né era tenuto ad Pt_3 assumere. Qualsiasi responsabilità relativa alla corretta esecuzione e conformità dei lavori deve quindi essere ricondotta esclusivamente alla in qualità di appaltatore e general contractor, e non al CP_1 professionista incaricato dal medesimo per il deposito della CIL.
Pertanto, in relazione alla figura del Direttore dei Lavori, il Giudice rigetta integralmente le pretese avanzate dagli attori. L'ing. non ha rivestito tale ruolo, né ha adempiuto obblighi Parte_3 propri della Direzione dei Lavori, e non sussistono elementi di prova che possano attribuirgli alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale sotto tale profilo
Conseguentemente la domanda di manleva avanzata dall'ing. nei confronti di Pt_3 [...] resta assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti del Controparte_2 Pt_3
pagina 9 di 14 Il Giudice, dunque, a seguito dell'esame degli atti e dei documenti depositati dalle parti, con valutazione della CTU e delle dichiarazioni dei testimoni, ritiene di dover invece accogliere la domanda promossa dagli attori nei confronti della ditta ritenendo sussistenti tutti gli CP_1 elementi costitutivi del danno subito, come di seguito specificato.
Dall'istruttoria orale emergono infatti elementi chiari e coerenti che confermano la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori e risultano pienamente compatibili con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Il teste ha riferito di essersi recato presso l'immobile in ottobre 2019, trovandolo privo Testimone_2 di infissi e in condizioni di inabitabilità, circostanza che conferma l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della ditta CP_1
L'avv. Gianni Salocchi, legittimamente astenutosi dal deporre per ragioni professionali, ha comunque confermato indirettamente l'effettività dell'attività legale svolta, in linea con le spese documentate nella
CTU. Il teste (Toscana Energia) ha dichiarato di non ricordare il singolo intervento ma Testimone_3 ha confermato la procedura standard per la chiusura urgente dei contatori, rendendo verosimile quanto dedotto dagli attori in ordine alla necessità di messa in sicurezza dell'impianto del gas.
Il geom. ha descritto un cantiere “appena iniziato”, confuso, privo di personale e Controparte_5 attrezzature, con opere solo parzialmente tracciate: una testimonianza tecnica che conferma l'incompletezza dei lavori.
Il teste elettricista, ha riferito di essere intervenuto nel 2020 per rifare completamente Testimone_4
l'impianto elettrico, trovando solo predisposizioni inutilizzabili. Anche tale testimonianza conferma che le opere precedenti erano prive di valore.
Il geom. ha confermato di essere stato incaricato a seguito dell'ordinanza Controparte_6 comunale di sospensione e di aver riscontrato un cantiere abbandonato e privo di ditta, precisando che le opere eseguite dalla erano in parte prive dei titoli edilizi necessari. CP_1
Infine, il teste sentito su richiesta della convenuta, ha riferito che l'appartamento era Testimone_5
“tutto demolito” e che per la ricostruzione “c'era pochissima roba”, confermando, di fatto, la scarsa entità dei lavori effettivamente eseguiti.
Le testimonianze, nel loro complesso, risultano dunque univoche, coerenti e attendibili. Tutti i testimoni hanno descritto un cantiere incompleto e abbandonato, con opere minime e irregolari,
pagina 10 di 14 confermando le risultanze tecniche e la piena responsabilità della ditta per inadempimento CP_1 contrattuale e violazione delle norme edilizie.
Quanto poi alle risultanze della documentazione contabile e della CTU emerge in primis che gli attori hanno sostenuto spese per assistenza tecnica e legale strettamente connesse alla vicenda oggetto di causa e necessarie per la gestione delle pratiche e la quantificazione dei danni.
In particolare, il geom. ha espletato le prime attività tecniche relative alle pratiche Controparte_5 di manutenzione straordinaria, predisponendo la documentazione preliminare e fornendo assistenza ai committenti nella fase iniziale dei rapporti con la ditta esecutrice. Tale attività è comprovata dalla fattura n. 30/2019, per un importo complessivo di euro 1.041,00, già inclusivo dei diritti di segreteria.
Il geom. ha successivamente redatto una relazione di perizia e stima dei danni Controparte_6 derivanti dall'operato della ditta attività regolarmente documentata dalla fattura n. 5/2021 CP_1 del 3 marzo 2021, per un importo complessivo di euro 1.409,10. Tale prestazione risulta effettivamente eseguita e strettamente necessaria per accertare l'entità del danno e consentire agli attori di promuovere l'azione giudiziale.
Infine, l'avv. L. Lascialfari ha fornito consulenza e assistenza legale nell'intera fase di accertamento e gestione del contenzioso, come documentato dalle fatture n. 61/2021, n. 163/2021, n. 196/2021 e n.
209/2021, per un importo complessivo di euro 2.448,20.
Il Giudice ritiene che tutte le spese sopra indicate siano necessarie, congrue e direttamente riconducibili ai fatti oggetto di causa, in quanto volte a fronteggiare l'inadempimento della ditta convenuta e a ripristinare la regolarità della situazione tecnica e amministrativa dell'immobile.
Pertanto, la voce “Assistenza tecnica” viene riconosciuta nella misura complessiva di euro 4.898,30
(iva compresa), corrispondente al totale delle prestazioni professionali regolarmente documentate.
Parte attrice aveva poi versato alla un acconto di 24.000 euro prima dell'inizio lavori. CP_1
Tuttavia, i lavori effettivamente eseguiti sono stati valutati dalla CTU e dal CCTTPP in soli 7.000 euro.
Ne consegue un maggior esborso subito dagli attori pari a 17.000 euro, somma che deve essere integralmente rimborsata, maggiorata degli oneri fiscali, per un totale lordo di 18.700 euro.
Parte attrice ha inoltre subito un danno ulteriore derivante dalla mancata possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione, come confermato dall'interpello all'Agenzia delle Entrate prodotto in atti dagli attori. L'importo di tale danno ammonta a 3.077,66 Euro
e viene integralmente riconosciuto dal Tribunale. pagina 11 di 14 A seguito dell'Ordinanza comunale n.1050/2019, gli attori hanno dovuto procedere con l'esecuzione di opere per conformare l'immobile allo stato legittimo, avvalendosi di una nuova ditta, la NE
Service S.r.l. I lavori di conformazione sono stati eseguiti in due tranche, con fatture per un totale di
4.400 Euro. Il Tribunale considera tale somma congrua e strettamente necessaria a ripristinare la legalità edilizia e l'uso dell'immobile.
Analogamente, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di conformazione, gli attori hanno sostenuto ulteriori spese tecniche: il geom. e l'ing. hanno prestato attività CP_6 CP_7 professionale per un totale lordo di 3.703,92 Euro. Anche tale voce è riconosciuta come danno indiretto necessario al completamento della ristrutturazione.
Infine, si rileva che gli attori non hanno potuto fruire dell'immobile per l'intero periodo in cui i lavori erano sospesi o non completati. Considerando un periodo di circa 10 mesi e l'assenza di documentazione probatoria, ritiene il Giudice eccessivo l'importo come quantificato dal CTU sulla scorta della sola quantificazione operata dal geometra il danno per mancato godimento CP_6 dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, in Euro 3.000. Tale somma tiene conto della perdita effettiva di utilizzo e della conseguente limitazione della disponibilità del bene.
Nulla va riconosciuto per la perdita delle ore lavorativa in mancanza di prova.
Sommando conclusivamente tutte le voci sopra indicate – spese tecniche e legali, maggior esborso per lavori non eseguiti, mancata fruizione dei benefici fiscali, costi per ripristino dello stato legittimo, assistenza tecnica e danno per mancato godimento – il danno complessivo riconosciuto agli attori ammonta ad Euro 37.779,88, importo già comprensivo degli accessori di legge sulle fatture. Il
Tribunale ritiene che tale somma sia adeguata a ristabilire integralmente la situazione patrimoniale dei danneggiati e quale effetto della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art 1455 c.c. avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, senza che costituisca una ingiusta locupletazione. Sul punto, infatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione. Dunque, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 12 di 14 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse egli è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007).
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dichiara che la ditta è responsabile CP_1 dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice e dei conseguenti danni. Per effetto di ciò, condanna la convenuta al pagamento agli attori della somma di Euro 37.779,88, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza.
Ogni altra questione è assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi considerata l'assenza di particolari questioni di diritto. Data la soccombenza degli attori nei confronti dell'Ing essi vanno condannati alla refusione delle spese nei Pt_3 confronti dello stesso. Sussistono invece ragioni di opportunità per compensare le spese tra la compagnia assicuratrice e le altre parti del giudizio, anche in assenza di declaratoria sulla domanda di manleva, che è rimasta assorbita e conseguentemente sulle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.
PQM
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter-partes per grave inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
-condanna la società a corrispondere in favore degli attori e CP_1 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, la somma complessiva di Euro 37.779,88, all'attualità, per le causali di cui in
[...] narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
-rigetta integralmente le domande proposte nei confronti dell'Ing. per difetto di Parte_3 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in CP_1
Euro 3.809,00 a titolo di compenso, oltre esborsi documentati del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ing che liquida in euro Pt_3
3.809,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
- spese di CTU a carico della parte soccombente , come già liquidate con separato decreto;
CP_1
- spese compensate tra le altre parti del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.
Firenze, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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