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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3172/2024 R.G promossa con ricorso depositato il
25/06/2024
da con l'avv. BERGAMO LAURA Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. LANZA UMBERTO Controparte_1
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 18.12.2024, su proposta del Giudice, le parti raggiungevano il seguente
accordo:
“affido congiunto con collocamento dei minori paritario, mantenendo la residenza presso la casa familiare;
pagina 1 di 4 i genitori terranno con sé i figli secondo le seguenti modalità: a settimane alterne i minori
pernotteranno presso l'abitazione della mamma o del papà a partire dalla domenica sera.
I ragazzi pranzeranno tutti i giorni feriali con la mamma presso la di lei casa;
dopo pranzo la mamma li
riaccompagnerà presso la casa, prima di andare la lavoro, tenuto conto delle esigenze e delle richieste
Per_ dei ragazzi e Per_2
Nella settimana di competenza della mamma, la sig.ra andrà a riprendere i figli al rientro dal Pt_1
lavoro presso la casa familiare.
Il sabato e la domenica verranno trascorsi dai minori con il genitore che ha la settimana di competenza.
Durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni con ciascun genitore (24-31 mattina e dal
31 mattina fino alla ripresa della scuola); si dà atto che per quest'anno i genitori hanno già trovato un
accordo.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con i genitori 3 settimane anche non consecutive, da
concordare entro il 31.5.di ogni anno.
Vacanze di carnevale e pasquali alternate tra i genitori.
Le parti potranno concordare diverse modalità di vista, tenendo conto delle esigenze lavorative proprie e
delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
Il padre, da gennaio 2025, verserà alla mamma entro il 15 di ogni mese la somma di € 450 complessive
(€ 150 a figlio), rivalutabili Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle
spese straordinarie coma da Protocollo di Padova.
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio, del
25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato
pagina 2 di 4 membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg.
n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, la residenza abituale dei coniugi
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento 1259/2010
pertanto la domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 18.12.2024 è
emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja
19 ottobre 1996.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli minori, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. Le condizioni su affido, diritto di visita e mantenimento dei figli minori pagina 3 di 4 concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, e conformi all'interesse dei figli;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di MESTRINO (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte I anno 2015 n°4);
3) prende atto delle condizioni proposte dalle parti congiuntamente;
4) spese compensate.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato
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