TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BISTORE ENRICO
ATTORI contro
(C.F. ; P.IVA ), Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI LORENZA
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. VEGGIO FRANCESCO
CONVENUTA
(P.IVA C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. GREGGIO MICHELE
CONVENUTO
e
P. IVA ), CP_4 P.IVA_4
pagina 1 di 12 con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO
ER IA Contr (EU) (P.IVA ), CP_5 P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIANCARLO
ER IA
CONCLUSIONI Gli attori hanno concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
• Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale a carico dei progettisti ovvero i con- venuti arch. ed arch. e ciò per colpa grave ovvero Controparte_1 Controparte_2 per gli errori inescusabili commessi nella redazione del permesso di costruire n. 3246/2019 rilasciato in data 10.05.2019 e il conseguente necessario annullamento d'ufficio nonché la concomitante responsabilità extracontrattuale del Controparte_7
per negligenza/imperizia e ciò per aver omesso il controllo degli elaborati di proget-
[...] to che hanno determinato l'annullamento del P.D.C. n. 3246/2019 rilasciato in data 10.05.2019, con il conseguente abbattimento dell'immobile;
• Condannare gli CHitetti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza degli errori progettuali commessi nella redazione del P.D.C. n. 3246/2019, nella somma complessiva di Euro 533.046,86 o nella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dei fatti sino al saldo, al tasso legale per il periodo antecedente al pro- ponimento della presente domanda, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 ex art 1284 c.c. comma 4 per il periodo successivo sino al saldo;
• Condannare il al risarcimento dei danni subiti dagli attori per Controparte_3 omesso controllo istruttorio sulla documentazione progettuale, in solido con gli altri con- venuti, nella misura che sarà determinata dal Tribunale;
• Condannare le compagnie assicuratrici e nei CP_4 Controparte_8 limiti delle rispettive coperture assicurative;
IN VIA SUBORDINATA
• Accertata e dichiarata la responsabilità di tutti i convenuti nei confronti degli attori, con- dannare gli stessi in via fra loro solidale al risarcimento del danno da liquidarsi equitati- vamente dal Giudice ex art. 1226 c.c. e ciò in relazione ai danni subiti dagli attori;
IN VIA ISTRUTTORIA
• Ammettere la prova testimoniale sui capitoli sopra specificatamente indicati;
• Ammettere l'interrogatorio formale delle controparti sui medesimi articoli;
• Ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, come sopra richiesto al punto 3., nominando nel contempo il Geom. quale consulente tecnico di parte (C.F. BAIO- Persona_1
); C.F._5
• Procedere all'assunzione di tutti i mezzi istruttori ammessi nelle forme di legge;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
• Ogni altra statuizione che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia;
pagina 2 di 12 IN OGNI CASO
• Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e dei diritti di causa, oltre accessori di legge”. Il convenuto ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni deposi- CP_1 tate telematicamente:
“In via pregiudiziale:
-Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione come condizione obbligatoria e di procedibilità della doman- da giudiziale attorea. Nel merito:
- Respingere le domande attoree perché inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti, e respingere altresì le domande formula- te dalle altre parti e/o comunque estese nei confronti dell'CH. in Controparte_1 quanto prive di fondamento.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto CH. , si formula domanda di manleva e garanzia nei
Controparte_1 confronti della compagnia in persona del legale rappre- Controparte_8 sentante pro tempore, con la quale l'CH. è assicurato, chiedendo di
Controparte_1 accertare e dichiarare che l'assicurazione chiamata in Controparte_8 causa è tenuta a manlevare e garantire il convenuto da ogni pretesa attorea e conseguen- temente condannare il terzo a manlevare e tenere inden- Controparte_8 ne l'CH , provvedendo al pagamento di spese, competenze e somme
Controparte_1 accertate e liquidate in corso di causa oltre alle spese legali e competenze sostenute per il patrocinio dell'CH. ;
Controparte_1 In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto CH. accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concor- Controparte_1 rente responsabilità di tutte le altre parti in causa, riducendo la misura del risarcimento eventualmente dovuto dall'CH. quale coobligato in solido in pro- Controparte_1 porzione alla misura delle rispettive colpe accertate a carico di ciascuna parte, anche al fi- ne dell'esercizio del diritto di regresso da parte dell'CH. nei con- Controparte_1 fronti dei soggetti corresponsabili nella misura accertata. Il convenuto insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. Si richiamano quindi tutte le istanze istruttorie già avanzate e ci si oppone alla ammissione della CTU richiesta dagli attori in quanto di natura meramente esplorativa , per quesiti del tutto generici ed indeterminati In ogni caso:
- Condannare gli attori al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., da liquidarsi in via equi- tativa nella misura che sarà ritenuta congrua da parte del Giudice adito, per le motivazioni di cui in narrativa.
- Con totale rifusione di tutte le spese e competenze di lite del presente procedimento e di tutte le spese e competenze successive occorrenti, ivi compre quelle per il procedimento di mediazione”. La convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni CP_2 depositate telematicamente:
pagina 3 di 12 “A) in via preliminare: per le ragioni esposte in atti e da intendersi integralmente richia- mate, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea ai sensi dell'art. 5 dlgs. 28/2010 e successive modificazioni;
B) nel merito: per le ragioni esposte in atti, respingersi le domande tutte formulate dalle parti attrici ovvero da chiunque proposte e/o estese nei confronti dell'arch. Parte_3
perché prive di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni ulteriore provvedimento di
[...] ragione e di legge;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concorrente responsabilità di tutte le altre parti in causa, riducendo per l'effetto la misura del risarcimento eventualmen- te dovuto dall'arch. , in qualità di coobbligato in solido, in proporzione Controparte_2 all'entità delle rispettive colpe così come accertate a carico di ciascuna delle parti, con eventuale diritto dello stesso di procedere giudizialmente in via di regresso nei confronti di tutti i soggetti solidalmente responsabili nella causazione del danno;
(…) D)-IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimb. forf. 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”. Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_3 conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale, contrariis reiectis, accogliere la seguenti domande: In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo (TAR del Veneto), con conseguente adozione di ogni conse- guente provvedimento. In via ancora preliminare:
- Per le ragioni esposte, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. perché risultano incerti ovvero mancano i requisiti di cui all'art. 163, pun- ti 3) e 4), c.p.c.
- Per quanto esposto in atti, nonché in considerazione del fatto che gli attori prima hanno posto in essere, tramite i propri architetti, atti idonei ad indurre in inganno o comunque in errore gli uffici comunali e poi hanno chiesto loro stessi l'annullamento del P.d.C. n. 3246/2019 e in considerazione del fatto che quest'ultimo riportava l'espresso avviso della sua efficacia condizionata alla presentazione di elaborati tecnici corrispondenti a verità; verità di cui dovevano sincerarsi gli stessi attori, dichiararsi il difetto di interesse ad agire di questi ultimi ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e/o l'inammissibilità delle loro domande di ri- sarcimento;
- per quanto esposto in atti, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del e, CP_3 per l'effetto, disporsi l'estromissione dello stesso da presente giudizio;
Nel merito: in considerazione di quanto esposto in atti di causa e tenendo anche in consi- derazione il disposto di cui all'art. 1227 c.c., respingersi le domande di parte attrice e delle altre parti in causa nei confronti del , in quanto inammissibili e/o Controparte_3 del tutto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate nell'an e nel quantum. In via subordinata nel merito: previo accertamento che gli attori, gli altri convenuti e, in ogni caso, altri professionisti e l'impresa esecutrice delle opere hanno con il loro compor- tamento concorso a realizzare autonomamente il danno, escludersi la responsabilità della P.A. e, in subordine, qualora i soggetti di cui sopra abbiano invece concorso a causare il danno, diminuirsi la responsabilità della P.A., con ogni conseguenza in termini di risarci- mento.
pagina 4 di 12 Nella denegata ipotesi di responsabilità solidale tra i convenuti, si chiede che, con la sen- tenza che definisce il giudizio, vengano condannati gli altri convenuti a rimborsare anche in via di regresso il per quanto quest'ultimo dovesse essere tenu- Controparte_3 to a corrispondere in eccedenza alla propria eventuale dovuta quota di responsabilità. In via riconvenzionale e trasversale: Previa in ogni caso ferma la copertura assicurativa, per mero scrupolo, sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata una responsabilità della P.A., si chiede che essendo quest'ultima incorsa in errore per me- ro fatto attribuibile agli altri convenuti CHitetti e Controparte_1 Controparte_9
[.
, che peraltro avevano presentato documentazione da loro stessi “asseverata”, previo ac- certamento della responsabilità dei professionisti, si formula richiesta di condanna in soli- do degli stessi a manlevare e tenere indenne il di ogni conseguenza pregiudizie- CP_3 vole o di ogni somma o importo la P.A. dovesse pagare o corrispondere in ragione del pre- sente giudizio e dei fatti oggetto di causa. Nei confronti della terza chiamata CP_4 Nella denegata ipotesi in cui le domande di controparte vengano accolte, si formula in questa sede domanda di manleva e garanzia nei confronti della Compagnia CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con la quale il
[...] Controparte_3
è assicurato per la responsabilità civile, chiedendo, in caso di accoglimento di
[...] domande avversarie, previa valutazione dell'operatività della polizza, la condanna della stessa società a manlevare e tenere indenne il di ogni somma do- Controparte_3 vesse essere condannata a versare e, in ogni caso, di ogni importo dovuto dall'amministrazione comunale in ragione del presente giudizio. Con eventuale pagamento diretto da parte della Compagnia degli importi dovuti ai sensi degli art. 1917, comma 2, c.c. Si chiede, altresì, che qualora non coperte da diversa assicurazione, si faccia cari- CP_4 co della copertura delle spese dovute per resistere nel presente giudizio entro i limiti di po- lizza e dell'art. 1917 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed acces- sori di legge”. ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni: CP_4
“NEL MERITO In via principale, previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, rigettare le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
sempre in via principale, previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, di- chiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza RC Enti Pubblici n. 733110915; in via subordinata, previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella dene- gata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande avversarie nei confronti del e contestuale dichiarazione di operatività della Controparte_3 garanzia di cui polizza RC Enti Pubblici n. 733110915, limitarsi le statuizioni di condanna e manleva a quanto rigorosamente accertato in corso di causa ed, in ogni caso, limitarsi l'operatività della garanzia al massimale di polizza, fermo lo scoperto contrattuale a carico dell'Assicurato del 10 % e con un minimo di € 500,00 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
pagina 5 di 12 ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_8 depositato telematicamente:
“B) Nel merito: in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei con- Controparte_1 fronti di , non sussistendo le condizioni di operatività della ga- Controparte_8 ranzia assicurativa di cui alla polizza “Dual Professioni CHitetti” nr. PI-99325923O0, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei con- Controparte_1 fronti di , previo rigetto delle domande svolte dai signori Controparte_8 Pt_4
e nei confronti dello stesso arch. in quanto infonda-
[...] Parte_5 Controparte_1 te in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giu- dizio. in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti di , statuire la Controparte_1 Controparte_8 condanna di quest'ultima nei limiti dei massimali e della franchigia di polizza. Ù Spese e compensi professionali rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Sig.ri e quali Parte_1 Parte_2 comproprietari del bene immobile sito nel Comune di Via Fornasette Controparte_7 di Sopra n. 21 , - Catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune fg. 5, mapp. 348-349-350 con diritto alla corte C.T. fg. 5, mapp. 66 e C.T. fg. 5, mapp. 50,157,162, 254 porz. AA, 254 porz. AB, adivano il Tribunale di Padova per chiedere di accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale a carico dei progettisti delle opere ar- chitettoniche ovvero i convenuti arch. ed arch. per Controparte_1 Controparte_2 gli errori commessi nella progettazione dell'immobile ed il conseguente annullamento del permesso di costruire n. 3246/2019 rilasciato in data 10.05.2019 ed abbattimento dell'immobile, oltre alla concomitante responsabilità extracontrattuale del
[...] per asserita negligenza/imperizia e ciò per aver omesso il controllo degli CP_10 elaborati di progetto dell'immobile che hanno determinato l'annullamento del permesso di costruire n. 3246/2019 rilasciato in data 10.05.2019, con il conseguente abbattimento dell'immobile. Gli attori in conseguenza hanno chiesto di condannarsi i convenuti in via fra loro solidale al risarcimento di tutti i danni a favore degli attori per una somma pari ad € 533.046,86 o nella diversa di giustizia;
in via subordinata, di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente dal Giudice ex art. 1226 c.c. Assumevano gli attori : - di aver conferito incarico agli CHitetti e Controparte_1
per realizzare un progetto per opere di demolizione e ricostruzione di un Controparte_2 edificio residenziale e relative pertinenze in zona agricola, nel Comune di;
CP_3
- che i professionisti sopra indicati pertanto presentavano, per conto degli attori, una ri- chiesta di P.d.C. corredato da relativa documentazione grafica e di progetto;
pagina 6 di 12 - di aver ottenuto dal Geom. del Comune di il P.d.C. n. Persona_2 CP_3 3246 del 10.05.2019 in cui veniva espressamente indicato all'art. 16 delle prescrizioni ed avvertenze generali del titolo edilizio che: “il presente P.d.C. viene rilasciato ed è da rite- nersi valido sotto la specifica condizione che i disegni come tutti gli elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario è da ritenersi nullo e di nessun effetto.” (doc. 7);
- di essersi successivamente accorti gli attori stessi, a mezzo di altro tecnico, che le tavole di progetto a firma degli architetti e risultavano errate e di conse- CP_1 CP_2 guenza anche le rispettive asseverazioni, determinando così una mancanza di corrispon- denza alla verità delle dichiarazioni rilasciate e depositate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di;
CP_3
- in particolare, da quanto riportato risulterebbero degli errori concernenti i dati geometrici nei progetti depositati per quanto attiene discostamenti di volumetrie e superfici;
- gli stessi attori riferivano pertanto di avere presentato loro stessi una richiesta per l'annullamento del predetto P.d.C. n. 3246/2019, poi di fatto effettivamente annullato dal
(doc. 8); Controparte_3
- di aver subito un asserito, presunto e contestato danno per la consistente cifra di € 533.046,86, derivante dalla sommatoria delle singole voci di danno così come esposte nell'atto di citazione;
- di formulare quindi tale richiesta di risarcimento danni a titolo di responsabilità extracon- trattuale nei confronti del e a titolo di responsabilità contrattuale Controparte_3 nei confronti degli architetti e . La causa veniva Controparte_1 Controparte_2 iscritta al n. 906/2024 Rg ed assegnata al Giudice Dott.ssa Elisa Rubbis.
. Con comparsa di risposta del 07.05.2024 si costituiva in giudizio l'arch. , chie- CP_1 dendo e ottenendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa , CP_8 nei cui confronti svolgeva domanda di manleva, contestando le argomentazioni dedotte dai signori e nei suoi confronti e concludendo per il rigetto delle re- Pt_1 Parte_5 lative domande. Si costituiva altresì l'arch. ampiamente contestando e resistendo, chiedendo CP_2 parimenti il rigetto di ogni domanda. Si costituiva il eccependo preliminarmente il difetto di giurisdi- Controparte_3 zione e comunque c chiedendo il rigetto di ogni domanda e comunque la chiamata in cau- sa di , nei cui confronti svolgeva domanda di manleva. CP_4 Si costituivano in giudizio le Compagnie assicurative terze chiamate svolgendo proprie di- fese. In occasione dell'udienza del 28.11.2024 il Giudice designato si riservava di decidere sull'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalle parti. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava l'udienza del 20.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e di replica .
Per quanto riguarda la posizione del convenuto vanno condivise Controparte_3 e richiamate le pertinenti argomentazioni in fatto e diritto della relativa difesa. Invero con riguardo alle pretese risarcitorio avanzate nei confronti dell'Ente va ritenuto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.lgs. 104 del 02.07.2010, sono devolute alla giurisdizione esclusiva pagina 7 di 12 del giudice amministrativo le controversie: lett. a), punto 4): “in tema di determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrati- vo”; lett. f) “le controversie aventi ad oggetto atti e i provvedimenti delle pubbliche am- ministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del ter- ritorio…(omissis).” Infatti, si ritiene che tutt'al più l'annullamento o la revoca del provve- dimento amministrativo (in quanto atto del tutto legittimo e lo comprova il fatto che gli at- tori non hanno proposto ricorso al TAR) possa comportare non una richiesta di risarcimen- to danni, bensì secondo i presupposti di legge e se effettivamente dovuto un eventuale in- dennizzo, previa verifica dall'effettiva conoscenza in capo al privato dell'esistenza del vi- zio che ha determinato il provvedimento di inefficacia dell'atto amministrativo. La giuri- sdizione del G.A. compete anche in rilievo a controversie che hanno ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni concernenti la materia urbanistica ed edi- lizia. Anche la domanda relativa al rimborso delle somme corrisposte al e in par- CP_3 ticolare degli importi per oneri di urbanizzazione rientra senz'altro nell'ambito della giuri- sdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Il T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sezione Unica, 22.06.2021, n. 103 infatti in conformità ad un orientamento pacifico sul punto ha avuto occasione di ricordare che: “La domanda giudiziale con cui il titolare di una conces- sione edilizia lamenta il mancato rimborso del contributo versato si configura come un'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. quindi, la relativa controver- sia, implicando l'accertamento dell'esistenza del diritto vantato dal ricorrente, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia edilizia, di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 104/2010.” Le Sezioni Unite della Cassazione Civile del 25 settembre 2025 n. 26080 , invero, hanno stabilito che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per quanto attiene l'azione di risarcimento del danno dettata da incolpevole affidamento del cittadino in un provvedimento edilizio poi annullato, anche per quanto attiene le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi. Per- tanto in parte qua va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del TAR del Veneto. Inoltre sussiste il difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. degli stessi attori nei confronti del . Infatti, i sigg. hanno loro Controparte_3 Controparte_11 stessi presentato domanda al per ottenere l'annullamento del Controparte_3 P.d.C. n. 3246 del 10.05.2019. Ad oggi, pertanto, gli stessi attori non possono chiedere un risarcimento danni derivante dall'accoglimento di una loro specifica e puntuale istanza es- sendo stati loro stessi gli artefici in primo luogo della presentazione di progetti errati e di- chiarazioni non conformi alla realtà, ma anche formulando loro stessi richiesta affinché venisse annullata tale concessione edilizia. Inoltre, l'art. 16 delle prescrizioni ed avverten- ze generali del P.d.C. de quo prescriveva: che: “il presente P.d.C. viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni come tutti gli elaborati di pro- getto corrispondano a verità. In caso contrario è da ritenersi nullo e di nessun effetto.” (doc. 7); Pertanto, si ritiene che gli attori sapessero benissimo sin dall'origine che il P.d.C. era condizionato alla presentazione di elaborati di progetto che dovevano corrispondere alla realtà dei fatti, per cui sussiste una responsabilità propria degli attori per aver posto in essere una serie di operazioni economiche che potevano benissimo evitare, essendo loro nella piena conoscenza o conoscibilità che la documentazione dagli stessi presentata a cor- redo della richiesta di rilascio del titolo edilizio non corrispondeva per dati di volumetria e superficie alla realtà. Manca quindi un interesse ad agire per lamentarsi di un atto che sin dall'origine era da ritenersi “nullo e di nessun effetto” e di cui gli attori dovevano e pote-
pagina 8 di 12 vano sincerarsi essendo loro dovere la verifica della correttezza degli elaborati presentati con l'istanza di rilascio del P.d.C. . Peraltro non è mai stato esposto dagli attori quale sarebbe l'atteggiamento di negligenza o colpa posto in essere dal non avendo gli attori indicato in modo chiaro quali sia- CP_3 no gli addebiti di responsabilità a carico dell'ufficio tecnico, quali norme siano state viola- te o quale dovesse essere effettivamente il comportamento da tenere, indicando anche co- me effettivamente il tecnico poteva accorgersi degli errori presenti negli elaborati degli ar- chitetti .. In ogni caso, vertendo in ipotesi di responsabilità extra-contrattuale, è onere di parte attrice fornire puntuale e specifica prova delle responsabilità in capo all'ufficio tec- nico comunale;
responsabilità che non vengono chiarite né descritte e di cui, oltretutto, non viene fornita prova
La giurisprudenza è granitica nell'affermare che gli uffici tecnici comunali non hanno po- tere discrezionale, in quanto il rilascio del P.d.C., così come il suo successivo annullamen- to e il relativo ordine di demolizione, una volta che è stata presentata domanda da parte del privato, si configurano come attività amministrativa a “carattere vincolato” (ex multis ad esempio Consiglio di Stato - sentenza del 22.01.2022 – R.G. n. 556/2018). Pertanto, una volta presentata da parte degli attori la domanda di revoca o annullamento del P.d.C., l'ufficio comunale NON disponeva di alcuna discrezionalità, ma era obbligato per legge a provvedervi. In particolare, compito della P.A. è solo quello di verificare e controllare che i dati relativi a volumetria complessiva e superficie coperta totale del fabbricato siano as- sentiti urbanisticamente rispetto agli indici di edificabilità e di copertura previsti per la zo- na in cui ricade l'intervento. Non risulta alcuna indicazione da parte degli attori, né la pro- duzione in giudizio, di “elementi” o “documenti” sulla base dei quali il tecnico comunale avrebbe potuto accorgersi degli errori dei dati geometrici presenti negli elaborati dei due architetti. In altre parole, non viene indicato dagli attori come, nel concreto, l'ufficio co- munale poteva accorgersi di tali errori: di fatto era infatti impossibile rilevare la presenza . Per_ Il Geom. , incaricato dagli attori, ha infatti potuto riscontrare tali errori unicamente previo nuovo rilievo dei luoghi e nuove misurazioni in conseguenza degli accertamenti ri- guardanti le problematiche di staticità e dei vizi strutturali riguardanti l'erigendo fabbrica- to. Non è previsto per legge che l'ufficio tecnico si sostituisca ai liberi professionisti per i rilievi in loco. Ne consegue, in ogni caso, il rigetto di ogni domanda nei confronti del con- venuto CP_3 Quanto alla posizione dei professionisti convenuti si ritiene preliminarmente che l''eccezione di improcedibilità per mancata mediazione sollevata dagli architetti è manife- stamente infondata. Invero, la domanda risarcitoria è stata formulata non soltanto nei con- fronti dei professionisti ma anche nei confronti del , responsabile Controparte_3 in solido ex art. 2043 c.c., nei cui confronti non risultava necessario esperire alcuna me- diazione. L'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede l'obbligo di mediazione per le controversie in materia di "opera", ma tale obbligo non si applica quando la domanda è proposta anche nei confronti di soggetti per i quali la mediazione non è prevista, come nel caso degli enti pubblici. Nel merito risulta, ad avviso del Tribunale, fallita la prova inerente il nesso di causalità tra l'errore nella Tabella (sanabile), l'abbattimento dell'edificio (richiesto dagli stessi attori) e la richiesta di risarcimento danni (peraltro abnormi ed ingiustificati).Invero è innegabile che gli attori avrebbero potuto invece sanare l'errore della Tabella: proprio il Comune di pagina 9 di 12 conferma nei suoi atti che nel caso de quo vi fosse la possibilità di evitare CP_3 l'extrema ratio della demolizione. Dalla memoria n. 3 ex art 171 terc cpc. del Comune di si apprende che il CP_3 Comune avrebbe voluto chiamare quale teste l'Ing. (attuale Responsabi- Testimone_1 le dell'ufficio tecnico Comunale) sul capitolo di prova volto a provare che “ alla domanda dell'ing. , il progettista CH. rispose che l'interesse dei Testimone_1 Persona_3 Sig.ri e era quello di ottenere l'annullamento del PDC n. 3246 del 2019, Pt_1 Pt_5 mentre non vi era intenzione da parte della committenza di presentare una variante in cor- so d'opera per tentare di conservare la validità del permesso di costruire”. Se quindi vi è un onere dell'Amministrazione di effettuare una congrua valutazione comparativa tra l'in- teresse pubblico alla rimozione dell'atto ed il contrapposto interesse del privato alla con- servazione del titolo, è chiaro che se il privato non intende conservare il titolo ma ha un interesse a procedere alla demolizione il non ha l'obbligo di imporre la via con- CP_3 servativa. Pertanto, se lo stesso Comune, ampiamente titolato nel farlo, sostiene che si po- tesse procedere con una sanatoria, e se addirittura aveva avanzato l'istanza istruttoria volta a provare che la proposta alternativa era stata espressamente sottoposta agli attori (ma ri- fiutata dal loro progettista), ci si chiede come possano gli attori chiedere il ristoro di un asserito danno conseguente ad una demolizione che proprio loro hanno così fortemente voluto. Gli attori hanno scelto di escludere i due architetti dal processo che ha portato all'annullamento del Pdc, e non possono ora metterli davanti ad una situazione già consu- mata, frutto delle loro personali scelte ed omissioni (non hanno fatto e nemmeno valutato la sanatoria, non hanno fatto il ricorso al Tar ..). Invero, le difformità enunciate nel Provvedimento di Annullamento consistono in un erra- to calcolo delle volumetrie;
tuttavia, i valori di superficie e volume differiscono in dimi- nuzione rispetto a quanto riportato nel progetto presentato. Pertanto, il progetto sarebbe stato comunque legittimato e le difformità enunciate avrebbero potuto essere corrette con una comunicazione integrativa al Permesso di Costruire, senza necessariamente ripristina- re lo stato dei luoghi, come invece prevede il provvedimento di annullamento della con- cessione, “invocato” inspiegabilmente – appunto - dagli stessi committenti con la istanza di revoca del P.D.C. n. 3246 del 10.05.2019 (cfr. doc. 6, atto di citazione)! Inoltre, il prov- vedimento adottato dall'ente pubblico, su autodenuncia dei proprietari, si fonda su di un'erronea applicazione delle norme di riferimento che prevedono, appunto, quale presup- posto “interventi eseguiti”. L'opera in questione, invece, non era completamente eseguita, ma in corso di realizzazione, anzi sospesa, visto che si trovava nello stesso stato dall'11.09.2020. Rileva evidenziare, che in data 22.04.2023 (cfr. doc. 12 convenuti) i la- vori di costruzione erano già fermi da molto tempo alla realizzazione delle strutture del piano terra grezzo (livello di realizzazione molto arretrato data la mole del progetto). La successiva demolizione è stata eseguita su tale “realizzato”. Pertanto, tale errore sarebbe stato assolutamente emendabile da parte degli architetti, i quali avrebbero potuto nell'immediatezza procedere alla correzione delle tabelle ovvero in seguito tramite sanatoria. Infondato, poi, è ogni riferimento di parte attrice al reato edilizio (che presuppone un'opera eseguita in assenza o in totale difformità da un titolo edilizio) atteso che nella fattispecie in esame l'opera non era nemmeno a metà della sua realizzazione: si sarebbe quindi senz'altro potuto provvedere con una sanatoria o variante in corso d'opere.
pagina 10 di 12 Pertanto, l'annullamento del P.D.C. non era necessario ai fini della prosecuzione e del completamento dell'opera. E infatti, il preteso “errore nella tabella allegata all'elaborato progettuale”, poteva “essere corretto con una mera integrazione della pratica edilizia, visto che comunque non avrebbe compromesso la conformità urbanistica. I valori reali differi- scono in diminuzione ma quand'anche l'errore fosse stato in aumento, sarebbe stato co- munque risolvibile con una variante in corso d'opera proprio per lo stato iniziale delle opere (solo strutture del primo piano grezzo e di uno soltanto dei tre edifici in progetto) e non necessariamente con la modifica della casa padronale, ma limitando/modificando uno dei due annessi, o entrambi, che erano ancora da realizzare”. In altri termini, sarebbe stato sufficiente “presentare una richiesta di permesso di costruire in sanatoria in applicazione dell'art. 36 del TUE”. Si evidenzia che l'errore dei professionisti asseveratori riguarda i dati stereometrici riepi- logativi e complessivi dello stato rilevato e dello stato di fatto dei luoghi, riportati in una tabella presente nella Relazione Tecnica di Asseverazione a firma dei Progettisti odierni convenuti. Tale errore non era in alcun modo riconoscibile dall'ufficio comunale neppure prendendo in esame tutta la documentazione depositata nel presente giudizio e, altresì, si evidenzia che i dati relativi a superfici, distanze, volumi e misurazioni in generale dei luo- ghi sono quelle che vengono riportate dal privato mentre l'ufficio comunale non ha alcun obbligo di accertare in loco tali misure. È provato documentalmente che il progetto elaborato dagli arch.ti e CP_1 CP_2 non era affatto carente ed è stato ritenuto valido per la nuova richiesta del PdC. Il progetto degli arch.ti e ha un volume (2.695,68) inferiore allo stato esistente CP_1 CP_2 calcolato con il progetto dello studio (volume 2.721,27) ad ulteriore Controparte_12 conferma che per questo tipo di variazione sarebbe stata possibile una sanatoria o variante o integrazione in quanto il volume dell'esistente è inferiore al volume del nuovo progetto. I due progetti sono sovrapponibili, per come documentato in atti, quanto alle forme, alle dimensioni, alla distribuzione degli spazi. Nelle more del giudizio, veniva altresì accertato che: - gli attori si erano guardati bene dal presentare un istanza di sanatoria o una variante edilizia;
- gli attori avevano richiesto l'annullamento del titolo edilizio in quanto in realtà avevano fatto costruire, come si evin- ce dalla corrispondenza, un fabbricato che presentava gravi vizi strutturali, che ne com- promettevano addirittura la staticità, per cui avrebbero dovuto in ogni caso abbatterlo;
- in altre parole, non vi era alcun interesse degli attori nel presentare un istanza di sanatoria o una variante edilizia, in quanto l'immobile era in ogni caso da abbattere e da demolire in considerazione dei gravi vizi strutturali e di staticità che lo rendevano pericoloso per le persone che lo utilizzavano;
- a questo punto, gli attori hanno voluto presentare apposita- mente una domanda di revoca del P.d.C.; - gli attori non presentano peraltro alcun ricorso al TAR, ritenendo perfettamente legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione che aveva (su loro richiesta) annullato il primo P.d.C. - gli attori hanno proceduto così ad ab- battere l'immobile, rendendo impossibile qualsiasi consulenza tecnica che potesse accerta- re in qualche maniera i vizi strutturali;
- l'istanza di revoca del P.d.C. è peraltro contestua- le alla presentazione di un nuovo P.d.C. n. 3274/2024 rilasciato il 05.07.2024 (doc. 14 de- positato con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. del , per cui era chiara la volon- CP_3 tà della committenza di erigere un nuovo edificio. Non risultando provato l'an rimane assorbita ogni questione sul quantum.
pagina 11 di 12 Ne consegue il rigetto di ogni domanda attorea anche nei confronti di entrambi i convenuti professionisti. Le statuizioni di rigetto precludono la disamina delle rispettive domande di manleva for- mulate dai convenuti nei confronti delle terze chiamate, rispettive Compagnie assicuratri- ci.
“…Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria…” (Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2025, n. 6358). Non sussistono i presupposti per ritenere fondata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da uno dei convenuti. Consegue, pertanto, alla soccombenza la condanna degli attori in solido alla rifusione nei confronti delle altre parti, convenuti e terze chiamate , la cui partecipazione al giudizio ri- sultava necessaria a fronte delle pretese attoree, delle spese di lite liquidate coma da dispo- sitivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento in base al valore della do- manda introduttiva .
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta ogni domanda nei confronti dei professionisti convenuti architetti CP_13
e ;
[...] Controparte_2 dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte nei confronti del
[...] di in favore del Tar Veneto. Pt_6 CP_3 Condanna gli attori, in solido, alla rifusione in favore delle altre parti delle spese di lite li- quidate per ciascuna posizione difensiva delle parti convenute e terze chiamate in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Padova, 2-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BISTORE ENRICO
ATTORI contro
(C.F. ; P.IVA ), Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI LORENZA
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. VEGGIO FRANCESCO
CONVENUTA
(P.IVA C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. GREGGIO MICHELE
CONVENUTO
e
P. IVA ), CP_4 P.IVA_4
pagina 1 di 12 con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO
ER IA Contr (EU) (P.IVA ), CP_5 P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIANCARLO
ER IA
CONCLUSIONI Gli attori hanno concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
• Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale a carico dei progettisti ovvero i con- venuti arch. ed arch. e ciò per colpa grave ovvero Controparte_1 Controparte_2 per gli errori inescusabili commessi nella redazione del permesso di costruire n. 3246/2019 rilasciato in data 10.05.2019 e il conseguente necessario annullamento d'ufficio nonché la concomitante responsabilità extracontrattuale del Controparte_7
per negligenza/imperizia e ciò per aver omesso il controllo degli elaborati di proget-
[...] to che hanno determinato l'annullamento del P.D.C. n. 3246/2019 rilasciato in data 10.05.2019, con il conseguente abbattimento dell'immobile;
• Condannare gli CHitetti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza degli errori progettuali commessi nella redazione del P.D.C. n. 3246/2019, nella somma complessiva di Euro 533.046,86 o nella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dei fatti sino al saldo, al tasso legale per il periodo antecedente al pro- ponimento della presente domanda, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 ex art 1284 c.c. comma 4 per il periodo successivo sino al saldo;
• Condannare il al risarcimento dei danni subiti dagli attori per Controparte_3 omesso controllo istruttorio sulla documentazione progettuale, in solido con gli altri con- venuti, nella misura che sarà determinata dal Tribunale;
• Condannare le compagnie assicuratrici e nei CP_4 Controparte_8 limiti delle rispettive coperture assicurative;
IN VIA SUBORDINATA
• Accertata e dichiarata la responsabilità di tutti i convenuti nei confronti degli attori, con- dannare gli stessi in via fra loro solidale al risarcimento del danno da liquidarsi equitati- vamente dal Giudice ex art. 1226 c.c. e ciò in relazione ai danni subiti dagli attori;
IN VIA ISTRUTTORIA
• Ammettere la prova testimoniale sui capitoli sopra specificatamente indicati;
• Ammettere l'interrogatorio formale delle controparti sui medesimi articoli;
• Ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, come sopra richiesto al punto 3., nominando nel contempo il Geom. quale consulente tecnico di parte (C.F. BAIO- Persona_1
); C.F._5
• Procedere all'assunzione di tutti i mezzi istruttori ammessi nelle forme di legge;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
• Ogni altra statuizione che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia;
pagina 2 di 12 IN OGNI CASO
• Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e dei diritti di causa, oltre accessori di legge”. Il convenuto ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni deposi- CP_1 tate telematicamente:
“In via pregiudiziale:
-Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione come condizione obbligatoria e di procedibilità della doman- da giudiziale attorea. Nel merito:
- Respingere le domande attoree perché inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti, e respingere altresì le domande formula- te dalle altre parti e/o comunque estese nei confronti dell'CH. in Controparte_1 quanto prive di fondamento.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto CH. , si formula domanda di manleva e garanzia nei
Controparte_1 confronti della compagnia in persona del legale rappre- Controparte_8 sentante pro tempore, con la quale l'CH. è assicurato, chiedendo di
Controparte_1 accertare e dichiarare che l'assicurazione chiamata in Controparte_8 causa è tenuta a manlevare e garantire il convenuto da ogni pretesa attorea e conseguen- temente condannare il terzo a manlevare e tenere inden- Controparte_8 ne l'CH , provvedendo al pagamento di spese, competenze e somme
Controparte_1 accertate e liquidate in corso di causa oltre alle spese legali e competenze sostenute per il patrocinio dell'CH. ;
Controparte_1 In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dagli attori nei confronti del convenuto CH. accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concor- Controparte_1 rente responsabilità di tutte le altre parti in causa, riducendo la misura del risarcimento eventualmente dovuto dall'CH. quale coobligato in solido in pro- Controparte_1 porzione alla misura delle rispettive colpe accertate a carico di ciascuna parte, anche al fi- ne dell'esercizio del diritto di regresso da parte dell'CH. nei con- Controparte_1 fronti dei soggetti corresponsabili nella misura accertata. Il convenuto insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. Si richiamano quindi tutte le istanze istruttorie già avanzate e ci si oppone alla ammissione della CTU richiesta dagli attori in quanto di natura meramente esplorativa , per quesiti del tutto generici ed indeterminati In ogni caso:
- Condannare gli attori al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., da liquidarsi in via equi- tativa nella misura che sarà ritenuta congrua da parte del Giudice adito, per le motivazioni di cui in narrativa.
- Con totale rifusione di tutte le spese e competenze di lite del presente procedimento e di tutte le spese e competenze successive occorrenti, ivi compre quelle per il procedimento di mediazione”. La convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni CP_2 depositate telematicamente:
pagina 3 di 12 “A) in via preliminare: per le ragioni esposte in atti e da intendersi integralmente richia- mate, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea ai sensi dell'art. 5 dlgs. 28/2010 e successive modificazioni;
B) nel merito: per le ragioni esposte in atti, respingersi le domande tutte formulate dalle parti attrici ovvero da chiunque proposte e/o estese nei confronti dell'arch. Parte_3
perché prive di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni ulteriore provvedimento di
[...] ragione e di legge;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concorrente responsabilità di tutte le altre parti in causa, riducendo per l'effetto la misura del risarcimento eventualmen- te dovuto dall'arch. , in qualità di coobbligato in solido, in proporzione Controparte_2 all'entità delle rispettive colpe così come accertate a carico di ciascuna delle parti, con eventuale diritto dello stesso di procedere giudizialmente in via di regresso nei confronti di tutti i soggetti solidalmente responsabili nella causazione del danno;
(…) D)-IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimb. forf. 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”. Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_3 conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale, contrariis reiectis, accogliere la seguenti domande: In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo (TAR del Veneto), con conseguente adozione di ogni conse- guente provvedimento. In via ancora preliminare:
- Per le ragioni esposte, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. perché risultano incerti ovvero mancano i requisiti di cui all'art. 163, pun- ti 3) e 4), c.p.c.
- Per quanto esposto in atti, nonché in considerazione del fatto che gli attori prima hanno posto in essere, tramite i propri architetti, atti idonei ad indurre in inganno o comunque in errore gli uffici comunali e poi hanno chiesto loro stessi l'annullamento del P.d.C. n. 3246/2019 e in considerazione del fatto che quest'ultimo riportava l'espresso avviso della sua efficacia condizionata alla presentazione di elaborati tecnici corrispondenti a verità; verità di cui dovevano sincerarsi gli stessi attori, dichiararsi il difetto di interesse ad agire di questi ultimi ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e/o l'inammissibilità delle loro domande di ri- sarcimento;
- per quanto esposto in atti, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del e, CP_3 per l'effetto, disporsi l'estromissione dello stesso da presente giudizio;
Nel merito: in considerazione di quanto esposto in atti di causa e tenendo anche in consi- derazione il disposto di cui all'art. 1227 c.c., respingersi le domande di parte attrice e delle altre parti in causa nei confronti del , in quanto inammissibili e/o Controparte_3 del tutto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate nell'an e nel quantum. In via subordinata nel merito: previo accertamento che gli attori, gli altri convenuti e, in ogni caso, altri professionisti e l'impresa esecutrice delle opere hanno con il loro compor- tamento concorso a realizzare autonomamente il danno, escludersi la responsabilità della P.A. e, in subordine, qualora i soggetti di cui sopra abbiano invece concorso a causare il danno, diminuirsi la responsabilità della P.A., con ogni conseguenza in termini di risarci- mento.
pagina 4 di 12 Nella denegata ipotesi di responsabilità solidale tra i convenuti, si chiede che, con la sen- tenza che definisce il giudizio, vengano condannati gli altri convenuti a rimborsare anche in via di regresso il per quanto quest'ultimo dovesse essere tenu- Controparte_3 to a corrispondere in eccedenza alla propria eventuale dovuta quota di responsabilità. In via riconvenzionale e trasversale: Previa in ogni caso ferma la copertura assicurativa, per mero scrupolo, sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata una responsabilità della P.A., si chiede che essendo quest'ultima incorsa in errore per me- ro fatto attribuibile agli altri convenuti CHitetti e Controparte_1 Controparte_9
[.
, che peraltro avevano presentato documentazione da loro stessi “asseverata”, previo ac- certamento della responsabilità dei professionisti, si formula richiesta di condanna in soli- do degli stessi a manlevare e tenere indenne il di ogni conseguenza pregiudizie- CP_3 vole o di ogni somma o importo la P.A. dovesse pagare o corrispondere in ragione del pre- sente giudizio e dei fatti oggetto di causa. Nei confronti della terza chiamata CP_4 Nella denegata ipotesi in cui le domande di controparte vengano accolte, si formula in questa sede domanda di manleva e garanzia nei confronti della Compagnia CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con la quale il
[...] Controparte_3
è assicurato per la responsabilità civile, chiedendo, in caso di accoglimento di
[...] domande avversarie, previa valutazione dell'operatività della polizza, la condanna della stessa società a manlevare e tenere indenne il di ogni somma do- Controparte_3 vesse essere condannata a versare e, in ogni caso, di ogni importo dovuto dall'amministrazione comunale in ragione del presente giudizio. Con eventuale pagamento diretto da parte della Compagnia degli importi dovuti ai sensi degli art. 1917, comma 2, c.c. Si chiede, altresì, che qualora non coperte da diversa assicurazione, si faccia cari- CP_4 co della copertura delle spese dovute per resistere nel presente giudizio entro i limiti di po- lizza e dell'art. 1917 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed acces- sori di legge”. ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni: CP_4
“NEL MERITO In via principale, previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, rigettare le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
sempre in via principale, previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, di- chiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza RC Enti Pubblici n. 733110915; in via subordinata, previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella dene- gata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande avversarie nei confronti del e contestuale dichiarazione di operatività della Controparte_3 garanzia di cui polizza RC Enti Pubblici n. 733110915, limitarsi le statuizioni di condanna e manleva a quanto rigorosamente accertato in corso di causa ed, in ogni caso, limitarsi l'operatività della garanzia al massimale di polizza, fermo lo scoperto contrattuale a carico dell'Assicurato del 10 % e con un minimo di € 500,00 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
pagina 5 di 12 ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_8 depositato telematicamente:
“B) Nel merito: in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei con- Controparte_1 fronti di , non sussistendo le condizioni di operatività della ga- Controparte_8 ranzia assicurativa di cui alla polizza “Dual Professioni CHitetti” nr. PI-99325923O0, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei con- Controparte_1 fronti di , previo rigetto delle domande svolte dai signori Controparte_8 Pt_4
e nei confronti dello stesso arch. in quanto infonda-
[...] Parte_5 Controparte_1 te in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giu- dizio. in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti di , statuire la Controparte_1 Controparte_8 condanna di quest'ultima nei limiti dei massimali e della franchigia di polizza. Ù Spese e compensi professionali rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Sig.ri e quali Parte_1 Parte_2 comproprietari del bene immobile sito nel Comune di Via Fornasette Controparte_7 di Sopra n. 21 , - Catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune fg. 5, mapp. 348-349-350 con diritto alla corte C.T. fg. 5, mapp. 66 e C.T. fg. 5, mapp. 50,157,162, 254 porz. AA, 254 porz. AB, adivano il Tribunale di Padova per chiedere di accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale a carico dei progettisti delle opere ar- chitettoniche ovvero i convenuti arch. ed arch. per Controparte_1 Controparte_2 gli errori commessi nella progettazione dell'immobile ed il conseguente annullamento del permesso di costruire n. 3246/2019 rilasciato in data 10.05.2019 ed abbattimento dell'immobile, oltre alla concomitante responsabilità extracontrattuale del
[...] per asserita negligenza/imperizia e ciò per aver omesso il controllo degli CP_10 elaborati di progetto dell'immobile che hanno determinato l'annullamento del permesso di costruire n. 3246/2019 rilasciato in data 10.05.2019, con il conseguente abbattimento dell'immobile. Gli attori in conseguenza hanno chiesto di condannarsi i convenuti in via fra loro solidale al risarcimento di tutti i danni a favore degli attori per una somma pari ad € 533.046,86 o nella diversa di giustizia;
in via subordinata, di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente dal Giudice ex art. 1226 c.c. Assumevano gli attori : - di aver conferito incarico agli CHitetti e Controparte_1
per realizzare un progetto per opere di demolizione e ricostruzione di un Controparte_2 edificio residenziale e relative pertinenze in zona agricola, nel Comune di;
CP_3
- che i professionisti sopra indicati pertanto presentavano, per conto degli attori, una ri- chiesta di P.d.C. corredato da relativa documentazione grafica e di progetto;
pagina 6 di 12 - di aver ottenuto dal Geom. del Comune di il P.d.C. n. Persona_2 CP_3 3246 del 10.05.2019 in cui veniva espressamente indicato all'art. 16 delle prescrizioni ed avvertenze generali del titolo edilizio che: “il presente P.d.C. viene rilasciato ed è da rite- nersi valido sotto la specifica condizione che i disegni come tutti gli elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario è da ritenersi nullo e di nessun effetto.” (doc. 7);
- di essersi successivamente accorti gli attori stessi, a mezzo di altro tecnico, che le tavole di progetto a firma degli architetti e risultavano errate e di conse- CP_1 CP_2 guenza anche le rispettive asseverazioni, determinando così una mancanza di corrispon- denza alla verità delle dichiarazioni rilasciate e depositate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di;
CP_3
- in particolare, da quanto riportato risulterebbero degli errori concernenti i dati geometrici nei progetti depositati per quanto attiene discostamenti di volumetrie e superfici;
- gli stessi attori riferivano pertanto di avere presentato loro stessi una richiesta per l'annullamento del predetto P.d.C. n. 3246/2019, poi di fatto effettivamente annullato dal
(doc. 8); Controparte_3
- di aver subito un asserito, presunto e contestato danno per la consistente cifra di € 533.046,86, derivante dalla sommatoria delle singole voci di danno così come esposte nell'atto di citazione;
- di formulare quindi tale richiesta di risarcimento danni a titolo di responsabilità extracon- trattuale nei confronti del e a titolo di responsabilità contrattuale Controparte_3 nei confronti degli architetti e . La causa veniva Controparte_1 Controparte_2 iscritta al n. 906/2024 Rg ed assegnata al Giudice Dott.ssa Elisa Rubbis.
. Con comparsa di risposta del 07.05.2024 si costituiva in giudizio l'arch. , chie- CP_1 dendo e ottenendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa , CP_8 nei cui confronti svolgeva domanda di manleva, contestando le argomentazioni dedotte dai signori e nei suoi confronti e concludendo per il rigetto delle re- Pt_1 Parte_5 lative domande. Si costituiva altresì l'arch. ampiamente contestando e resistendo, chiedendo CP_2 parimenti il rigetto di ogni domanda. Si costituiva il eccependo preliminarmente il difetto di giurisdi- Controparte_3 zione e comunque c chiedendo il rigetto di ogni domanda e comunque la chiamata in cau- sa di , nei cui confronti svolgeva domanda di manleva. CP_4 Si costituivano in giudizio le Compagnie assicurative terze chiamate svolgendo proprie di- fese. In occasione dell'udienza del 28.11.2024 il Giudice designato si riservava di decidere sull'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalle parti. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava l'udienza del 20.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e di replica .
Per quanto riguarda la posizione del convenuto vanno condivise Controparte_3 e richiamate le pertinenti argomentazioni in fatto e diritto della relativa difesa. Invero con riguardo alle pretese risarcitorio avanzate nei confronti dell'Ente va ritenuto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.lgs. 104 del 02.07.2010, sono devolute alla giurisdizione esclusiva pagina 7 di 12 del giudice amministrativo le controversie: lett. a), punto 4): “in tema di determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrati- vo”; lett. f) “le controversie aventi ad oggetto atti e i provvedimenti delle pubbliche am- ministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del ter- ritorio…(omissis).” Infatti, si ritiene che tutt'al più l'annullamento o la revoca del provve- dimento amministrativo (in quanto atto del tutto legittimo e lo comprova il fatto che gli at- tori non hanno proposto ricorso al TAR) possa comportare non una richiesta di risarcimen- to danni, bensì secondo i presupposti di legge e se effettivamente dovuto un eventuale in- dennizzo, previa verifica dall'effettiva conoscenza in capo al privato dell'esistenza del vi- zio che ha determinato il provvedimento di inefficacia dell'atto amministrativo. La giuri- sdizione del G.A. compete anche in rilievo a controversie che hanno ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni concernenti la materia urbanistica ed edi- lizia. Anche la domanda relativa al rimborso delle somme corrisposte al e in par- CP_3 ticolare degli importi per oneri di urbanizzazione rientra senz'altro nell'ambito della giuri- sdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Il T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sezione Unica, 22.06.2021, n. 103 infatti in conformità ad un orientamento pacifico sul punto ha avuto occasione di ricordare che: “La domanda giudiziale con cui il titolare di una conces- sione edilizia lamenta il mancato rimborso del contributo versato si configura come un'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. quindi, la relativa controver- sia, implicando l'accertamento dell'esistenza del diritto vantato dal ricorrente, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia edilizia, di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 104/2010.” Le Sezioni Unite della Cassazione Civile del 25 settembre 2025 n. 26080 , invero, hanno stabilito che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per quanto attiene l'azione di risarcimento del danno dettata da incolpevole affidamento del cittadino in un provvedimento edilizio poi annullato, anche per quanto attiene le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi. Per- tanto in parte qua va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del TAR del Veneto. Inoltre sussiste il difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. degli stessi attori nei confronti del . Infatti, i sigg. hanno loro Controparte_3 Controparte_11 stessi presentato domanda al per ottenere l'annullamento del Controparte_3 P.d.C. n. 3246 del 10.05.2019. Ad oggi, pertanto, gli stessi attori non possono chiedere un risarcimento danni derivante dall'accoglimento di una loro specifica e puntuale istanza es- sendo stati loro stessi gli artefici in primo luogo della presentazione di progetti errati e di- chiarazioni non conformi alla realtà, ma anche formulando loro stessi richiesta affinché venisse annullata tale concessione edilizia. Inoltre, l'art. 16 delle prescrizioni ed avverten- ze generali del P.d.C. de quo prescriveva: che: “il presente P.d.C. viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni come tutti gli elaborati di pro- getto corrispondano a verità. In caso contrario è da ritenersi nullo e di nessun effetto.” (doc. 7); Pertanto, si ritiene che gli attori sapessero benissimo sin dall'origine che il P.d.C. era condizionato alla presentazione di elaborati di progetto che dovevano corrispondere alla realtà dei fatti, per cui sussiste una responsabilità propria degli attori per aver posto in essere una serie di operazioni economiche che potevano benissimo evitare, essendo loro nella piena conoscenza o conoscibilità che la documentazione dagli stessi presentata a cor- redo della richiesta di rilascio del titolo edilizio non corrispondeva per dati di volumetria e superficie alla realtà. Manca quindi un interesse ad agire per lamentarsi di un atto che sin dall'origine era da ritenersi “nullo e di nessun effetto” e di cui gli attori dovevano e pote-
pagina 8 di 12 vano sincerarsi essendo loro dovere la verifica della correttezza degli elaborati presentati con l'istanza di rilascio del P.d.C. . Peraltro non è mai stato esposto dagli attori quale sarebbe l'atteggiamento di negligenza o colpa posto in essere dal non avendo gli attori indicato in modo chiaro quali sia- CP_3 no gli addebiti di responsabilità a carico dell'ufficio tecnico, quali norme siano state viola- te o quale dovesse essere effettivamente il comportamento da tenere, indicando anche co- me effettivamente il tecnico poteva accorgersi degli errori presenti negli elaborati degli ar- chitetti .. In ogni caso, vertendo in ipotesi di responsabilità extra-contrattuale, è onere di parte attrice fornire puntuale e specifica prova delle responsabilità in capo all'ufficio tec- nico comunale;
responsabilità che non vengono chiarite né descritte e di cui, oltretutto, non viene fornita prova
La giurisprudenza è granitica nell'affermare che gli uffici tecnici comunali non hanno po- tere discrezionale, in quanto il rilascio del P.d.C., così come il suo successivo annullamen- to e il relativo ordine di demolizione, una volta che è stata presentata domanda da parte del privato, si configurano come attività amministrativa a “carattere vincolato” (ex multis ad esempio Consiglio di Stato - sentenza del 22.01.2022 – R.G. n. 556/2018). Pertanto, una volta presentata da parte degli attori la domanda di revoca o annullamento del P.d.C., l'ufficio comunale NON disponeva di alcuna discrezionalità, ma era obbligato per legge a provvedervi. In particolare, compito della P.A. è solo quello di verificare e controllare che i dati relativi a volumetria complessiva e superficie coperta totale del fabbricato siano as- sentiti urbanisticamente rispetto agli indici di edificabilità e di copertura previsti per la zo- na in cui ricade l'intervento. Non risulta alcuna indicazione da parte degli attori, né la pro- duzione in giudizio, di “elementi” o “documenti” sulla base dei quali il tecnico comunale avrebbe potuto accorgersi degli errori dei dati geometrici presenti negli elaborati dei due architetti. In altre parole, non viene indicato dagli attori come, nel concreto, l'ufficio co- munale poteva accorgersi di tali errori: di fatto era infatti impossibile rilevare la presenza . Per_ Il Geom. , incaricato dagli attori, ha infatti potuto riscontrare tali errori unicamente previo nuovo rilievo dei luoghi e nuove misurazioni in conseguenza degli accertamenti ri- guardanti le problematiche di staticità e dei vizi strutturali riguardanti l'erigendo fabbrica- to. Non è previsto per legge che l'ufficio tecnico si sostituisca ai liberi professionisti per i rilievi in loco. Ne consegue, in ogni caso, il rigetto di ogni domanda nei confronti del con- venuto CP_3 Quanto alla posizione dei professionisti convenuti si ritiene preliminarmente che l''eccezione di improcedibilità per mancata mediazione sollevata dagli architetti è manife- stamente infondata. Invero, la domanda risarcitoria è stata formulata non soltanto nei con- fronti dei professionisti ma anche nei confronti del , responsabile Controparte_3 in solido ex art. 2043 c.c., nei cui confronti non risultava necessario esperire alcuna me- diazione. L'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede l'obbligo di mediazione per le controversie in materia di "opera", ma tale obbligo non si applica quando la domanda è proposta anche nei confronti di soggetti per i quali la mediazione non è prevista, come nel caso degli enti pubblici. Nel merito risulta, ad avviso del Tribunale, fallita la prova inerente il nesso di causalità tra l'errore nella Tabella (sanabile), l'abbattimento dell'edificio (richiesto dagli stessi attori) e la richiesta di risarcimento danni (peraltro abnormi ed ingiustificati).Invero è innegabile che gli attori avrebbero potuto invece sanare l'errore della Tabella: proprio il Comune di pagina 9 di 12 conferma nei suoi atti che nel caso de quo vi fosse la possibilità di evitare CP_3 l'extrema ratio della demolizione. Dalla memoria n. 3 ex art 171 terc cpc. del Comune di si apprende che il CP_3 Comune avrebbe voluto chiamare quale teste l'Ing. (attuale Responsabi- Testimone_1 le dell'ufficio tecnico Comunale) sul capitolo di prova volto a provare che “ alla domanda dell'ing. , il progettista CH. rispose che l'interesse dei Testimone_1 Persona_3 Sig.ri e era quello di ottenere l'annullamento del PDC n. 3246 del 2019, Pt_1 Pt_5 mentre non vi era intenzione da parte della committenza di presentare una variante in cor- so d'opera per tentare di conservare la validità del permesso di costruire”. Se quindi vi è un onere dell'Amministrazione di effettuare una congrua valutazione comparativa tra l'in- teresse pubblico alla rimozione dell'atto ed il contrapposto interesse del privato alla con- servazione del titolo, è chiaro che se il privato non intende conservare il titolo ma ha un interesse a procedere alla demolizione il non ha l'obbligo di imporre la via con- CP_3 servativa. Pertanto, se lo stesso Comune, ampiamente titolato nel farlo, sostiene che si po- tesse procedere con una sanatoria, e se addirittura aveva avanzato l'istanza istruttoria volta a provare che la proposta alternativa era stata espressamente sottoposta agli attori (ma ri- fiutata dal loro progettista), ci si chiede come possano gli attori chiedere il ristoro di un asserito danno conseguente ad una demolizione che proprio loro hanno così fortemente voluto. Gli attori hanno scelto di escludere i due architetti dal processo che ha portato all'annullamento del Pdc, e non possono ora metterli davanti ad una situazione già consu- mata, frutto delle loro personali scelte ed omissioni (non hanno fatto e nemmeno valutato la sanatoria, non hanno fatto il ricorso al Tar ..). Invero, le difformità enunciate nel Provvedimento di Annullamento consistono in un erra- to calcolo delle volumetrie;
tuttavia, i valori di superficie e volume differiscono in dimi- nuzione rispetto a quanto riportato nel progetto presentato. Pertanto, il progetto sarebbe stato comunque legittimato e le difformità enunciate avrebbero potuto essere corrette con una comunicazione integrativa al Permesso di Costruire, senza necessariamente ripristina- re lo stato dei luoghi, come invece prevede il provvedimento di annullamento della con- cessione, “invocato” inspiegabilmente – appunto - dagli stessi committenti con la istanza di revoca del P.D.C. n. 3246 del 10.05.2019 (cfr. doc. 6, atto di citazione)! Inoltre, il prov- vedimento adottato dall'ente pubblico, su autodenuncia dei proprietari, si fonda su di un'erronea applicazione delle norme di riferimento che prevedono, appunto, quale presup- posto “interventi eseguiti”. L'opera in questione, invece, non era completamente eseguita, ma in corso di realizzazione, anzi sospesa, visto che si trovava nello stesso stato dall'11.09.2020. Rileva evidenziare, che in data 22.04.2023 (cfr. doc. 12 convenuti) i la- vori di costruzione erano già fermi da molto tempo alla realizzazione delle strutture del piano terra grezzo (livello di realizzazione molto arretrato data la mole del progetto). La successiva demolizione è stata eseguita su tale “realizzato”. Pertanto, tale errore sarebbe stato assolutamente emendabile da parte degli architetti, i quali avrebbero potuto nell'immediatezza procedere alla correzione delle tabelle ovvero in seguito tramite sanatoria. Infondato, poi, è ogni riferimento di parte attrice al reato edilizio (che presuppone un'opera eseguita in assenza o in totale difformità da un titolo edilizio) atteso che nella fattispecie in esame l'opera non era nemmeno a metà della sua realizzazione: si sarebbe quindi senz'altro potuto provvedere con una sanatoria o variante in corso d'opere.
pagina 10 di 12 Pertanto, l'annullamento del P.D.C. non era necessario ai fini della prosecuzione e del completamento dell'opera. E infatti, il preteso “errore nella tabella allegata all'elaborato progettuale”, poteva “essere corretto con una mera integrazione della pratica edilizia, visto che comunque non avrebbe compromesso la conformità urbanistica. I valori reali differi- scono in diminuzione ma quand'anche l'errore fosse stato in aumento, sarebbe stato co- munque risolvibile con una variante in corso d'opera proprio per lo stato iniziale delle opere (solo strutture del primo piano grezzo e di uno soltanto dei tre edifici in progetto) e non necessariamente con la modifica della casa padronale, ma limitando/modificando uno dei due annessi, o entrambi, che erano ancora da realizzare”. In altri termini, sarebbe stato sufficiente “presentare una richiesta di permesso di costruire in sanatoria in applicazione dell'art. 36 del TUE”. Si evidenzia che l'errore dei professionisti asseveratori riguarda i dati stereometrici riepi- logativi e complessivi dello stato rilevato e dello stato di fatto dei luoghi, riportati in una tabella presente nella Relazione Tecnica di Asseverazione a firma dei Progettisti odierni convenuti. Tale errore non era in alcun modo riconoscibile dall'ufficio comunale neppure prendendo in esame tutta la documentazione depositata nel presente giudizio e, altresì, si evidenzia che i dati relativi a superfici, distanze, volumi e misurazioni in generale dei luo- ghi sono quelle che vengono riportate dal privato mentre l'ufficio comunale non ha alcun obbligo di accertare in loco tali misure. È provato documentalmente che il progetto elaborato dagli arch.ti e CP_1 CP_2 non era affatto carente ed è stato ritenuto valido per la nuova richiesta del PdC. Il progetto degli arch.ti e ha un volume (2.695,68) inferiore allo stato esistente CP_1 CP_2 calcolato con il progetto dello studio (volume 2.721,27) ad ulteriore Controparte_12 conferma che per questo tipo di variazione sarebbe stata possibile una sanatoria o variante o integrazione in quanto il volume dell'esistente è inferiore al volume del nuovo progetto. I due progetti sono sovrapponibili, per come documentato in atti, quanto alle forme, alle dimensioni, alla distribuzione degli spazi. Nelle more del giudizio, veniva altresì accertato che: - gli attori si erano guardati bene dal presentare un istanza di sanatoria o una variante edilizia;
- gli attori avevano richiesto l'annullamento del titolo edilizio in quanto in realtà avevano fatto costruire, come si evin- ce dalla corrispondenza, un fabbricato che presentava gravi vizi strutturali, che ne com- promettevano addirittura la staticità, per cui avrebbero dovuto in ogni caso abbatterlo;
- in altre parole, non vi era alcun interesse degli attori nel presentare un istanza di sanatoria o una variante edilizia, in quanto l'immobile era in ogni caso da abbattere e da demolire in considerazione dei gravi vizi strutturali e di staticità che lo rendevano pericoloso per le persone che lo utilizzavano;
- a questo punto, gli attori hanno voluto presentare apposita- mente una domanda di revoca del P.d.C.; - gli attori non presentano peraltro alcun ricorso al TAR, ritenendo perfettamente legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione che aveva (su loro richiesta) annullato il primo P.d.C. - gli attori hanno proceduto così ad ab- battere l'immobile, rendendo impossibile qualsiasi consulenza tecnica che potesse accerta- re in qualche maniera i vizi strutturali;
- l'istanza di revoca del P.d.C. è peraltro contestua- le alla presentazione di un nuovo P.d.C. n. 3274/2024 rilasciato il 05.07.2024 (doc. 14 de- positato con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. del , per cui era chiara la volon- CP_3 tà della committenza di erigere un nuovo edificio. Non risultando provato l'an rimane assorbita ogni questione sul quantum.
pagina 11 di 12 Ne consegue il rigetto di ogni domanda attorea anche nei confronti di entrambi i convenuti professionisti. Le statuizioni di rigetto precludono la disamina delle rispettive domande di manleva for- mulate dai convenuti nei confronti delle terze chiamate, rispettive Compagnie assicuratri- ci.
“…Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria…” (Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2025, n. 6358). Non sussistono i presupposti per ritenere fondata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da uno dei convenuti. Consegue, pertanto, alla soccombenza la condanna degli attori in solido alla rifusione nei confronti delle altre parti, convenuti e terze chiamate , la cui partecipazione al giudizio ri- sultava necessaria a fronte delle pretese attoree, delle spese di lite liquidate coma da dispo- sitivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento in base al valore della do- manda introduttiva .
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta ogni domanda nei confronti dei professionisti convenuti architetti CP_13
e ;
[...] Controparte_2 dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte nei confronti del
[...] di in favore del Tar Veneto. Pt_6 CP_3 Condanna gli attori, in solido, alla rifusione in favore delle altre parti delle spese di lite li- quidate per ciascuna posizione difensiva delle parti convenute e terze chiamate in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Padova, 2-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
pagina 12 di 12