Articolo 53 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 giugno 1983
Art. 53.
La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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