CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 28.04.25 e promossa
[...]
con l'Avv. ROSCIANI THOMAS HERIBERT Parte_1 C.F._1
VIA UGO FOSCOLO N. 51 TE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. ALESSANDRINI MARRINO Controparte_1 C.F._2
LE .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.672/2023 del 09/06/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 La ha opposto, tardivamente, decreto ingiuntivo mossole dal (titolare della ditta Pt_1 CP_1
individuale Poldo) per ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori di giardinaggio presso il cantiere di “Osimo-Via Sant'Ambrogio, di proprietà dell'opponente.
Con l'opposizione, la ha proposto contro il anche domanda riconvenzionale, per Pt_1 CP_1
danni conseguenti ad errori nella effettuata manutenzione.
Il Tribunale ha così deciso:
-dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo in merito alla domanda concernente l'ammontare del corrispettivo dell'opposto in quanto tardiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 248/2020;
-rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'opponente;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone a carico delle parti in quote uguali le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Ha impugnato la sentenza si è costituito , proponendo appello incidentale. Pt_1 CP_1
Primo motivo: errata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Sostiene l'appellante che il decreto ingiuntivo sarebbe stato erroneamente notificato con il rito degli irreperibili, ergo la nullità della notifica lo legittimerebbe all'opposizione tardiva.
Osserva la Corte che, a prescindere dalla nullità della notifica, la ha avuto cognizione del Pt_1
decreto ingiuntivo allorquando tale titolo le è stato notificato unitamente ad atto di precetto, il
02/09/2020.
L'opposizione è stata notificata il 14/12/2020: oltre 40 giorni dalla conoscenza dell'atto: è jus receptum che “Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione” (cfr Cass. civ. n. 17759/2011).
Dunque l'operato del primo giudice è incensurabile.
Secondo motivo: erronea valutazione tecnica ed interpretazione della ctu con mancata integrazione della stessa determinante ai fini della decisione anche in conseguenza della non ammissione dei ulteriori mezzi istruttori richiesti.
Terzo motivo: Mancata ammissione dei mezzi di prova - omessa motivazione – rilevanti e decisivi ai fini della decisione.
Si delibano congiuntamente i due motivi, connessi.
Evidenzia l'appellante che ha eseguito lavori di manutenzione del giardino, di realizzazione CP_1
dell'impianto irrigazione e di messa in posa di piante ed alberi.
pagina 2 di 4 ha denunciato vizi riscontrati dopo la fine dei lavori con 0.02.2020 alla . Pt_1 Contr CP_3
La CTU ha riscontrato la sussistenza di tutti i vizi denunciati: sostenendo tuttavia la impossibilità di attribuirne al convenuto la responsabilità.
L'appellante protesta che il CTU si è limitato solo ad osservare i luoghi senza fare alcun tipo di verifica diretta. Nella perizia manca a suo dire ogni riferimento contestuale e scientifico nonostante fossero state richieste in sede di sopralluogo le seguenti verifiche tecniche: esame ed analisi delle temperature minime relative al periodo di messa a dimora delle piante e il successivo periodo di attecchimento, osservazioni ed analisi certificata delle condizioni del terreno di impianto, verifica puntuale delle attività di manutenzione successiva all'impianto, analisi fitosanitaria qualificata.
Queste analisi avrebbero, secondo l'appellante, acclarato le negligenze del . CP_1
In effetti il CTU non ha eseguito tali verifiche, spiegando il perché: “qualsiasi controllo analitico sul terreno e/o sulle piante dell'area di cui è causa non porterebbero elementi utili al giudizio, in quanto non esiste alcun elemento di confronto con la situazione precedente ai lavori svolti da parte convenuta, né è possibile documentare i volumi irrigui distribuiti sul terreno nel periodo successivo alle attività del convenuto, così come non è possibile tracciare se l'irrigazione è stata somministrata in base alle esigenze fisiologiche delle piante. Inoltre, un eventuale analisi del terreno intorno ai lecci non porterebbe ulteriori elementi utili, perché lo stato attuale del suolo risente degli interventi, alcuni documentati, altri asseriti che dovrebbero aver portato un miglioramento strutturale e organolettico del substrato.”
Questa Corte, considerando che i lavori del terminarono nel 2018, la denuncia di vizi fu CP_1
inoltrata a febbraio 2020 e la CTU eseguita nel 2022, dopo che la committente ha fatto eseguire interventi sulle piante, sul terreno e sull'impianto irriguo, concorda la inutilità degli ulteriori esami richiesti dall'appellante, che avrebbero potuto solo indicare lo stato attuale dei luoghi, senza consentire di risalire alla situazione di partenza.
Né le prove per testi richieste (Capitolo A) Vero che tutte le piante messe a dimora dalla ditta
[...]
hanno dovuto subire dei trattamenti radicali e specifici per rallentare il deperimento biologico e CP_3
vegetativo degli stessi? - Capitolo B) Vero che la sig.ra ha dovuto sostituire 11 Parte_1 Pt_2
a causa del totale deperimento Biologico di quelli impiantati dalla ditta .) potrebbero CP_3
incidere sui fatti rilevanti di causa, in disparte la genericità ed il carattere valutativo del capitolo A e l'essere pacifico il fatto di cui al capitolo B.
Appello incidentale: violazione del principio di soccombenza.
pagina 3 di 4 Il primo giudice ha motivato come segue la integrale compensazione delle spese: “per quanto riguarda le spese del giudizio e le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, si ritiene sussistere gravi motivi per disporne la compensazione tra le parti, avuto riguardo alla circostanza che il CTU ha comunque riscontrato dei vizi e che la consulenza di parte ha alimentato la convinzione di avere subito un danno ingiusto”.
Questa Corte ritiene che la soggettiva convinzione della parte di avere una qualche ragione (che in ultima analisi peraltro è comune ad ogni contendente), non possa influire sulla soccombenza, laddove, come nel caso di specie, la domanda debba essere integralmente rigettata, non essendo dimostrata la responsabilità evocata in giudizio a carico della controparte.
Pertanto la sentenza dovrà riformarsi accogliendo l'appello incidentale.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello principale deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, mentre in accoglimento dell'appello incidentale, la dovrà essere condannata anche alle spese del primo Pt_1
grado oltre che del gravame, liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore, tre fasi per l'appello.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , quale TITOLARE Parte_1 Controparte_1 CP_4
e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede:
[...]
rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale condanna al Parte_1
pagamento delle spese del primo grado, che liquida in euro 7,616,00e dell'appello, che liquida in euro
3.966,00 oltre, per entrambe spese vive 15% sg cassa ed iva di legge.
Spese di Ctu a carico di . Parte_1
Accerta a carico di la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 07 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 28.04.25 e promossa
[...]
con l'Avv. ROSCIANI THOMAS HERIBERT Parte_1 C.F._1
VIA UGO FOSCOLO N. 51 TE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. ALESSANDRINI MARRINO Controparte_1 C.F._2
LE .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.672/2023 del 09/06/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 La ha opposto, tardivamente, decreto ingiuntivo mossole dal (titolare della ditta Pt_1 CP_1
individuale Poldo) per ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori di giardinaggio presso il cantiere di “Osimo-Via Sant'Ambrogio, di proprietà dell'opponente.
Con l'opposizione, la ha proposto contro il anche domanda riconvenzionale, per Pt_1 CP_1
danni conseguenti ad errori nella effettuata manutenzione.
Il Tribunale ha così deciso:
-dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo in merito alla domanda concernente l'ammontare del corrispettivo dell'opposto in quanto tardiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 248/2020;
-rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'opponente;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone a carico delle parti in quote uguali le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Ha impugnato la sentenza si è costituito , proponendo appello incidentale. Pt_1 CP_1
Primo motivo: errata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Sostiene l'appellante che il decreto ingiuntivo sarebbe stato erroneamente notificato con il rito degli irreperibili, ergo la nullità della notifica lo legittimerebbe all'opposizione tardiva.
Osserva la Corte che, a prescindere dalla nullità della notifica, la ha avuto cognizione del Pt_1
decreto ingiuntivo allorquando tale titolo le è stato notificato unitamente ad atto di precetto, il
02/09/2020.
L'opposizione è stata notificata il 14/12/2020: oltre 40 giorni dalla conoscenza dell'atto: è jus receptum che “Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione” (cfr Cass. civ. n. 17759/2011).
Dunque l'operato del primo giudice è incensurabile.
Secondo motivo: erronea valutazione tecnica ed interpretazione della ctu con mancata integrazione della stessa determinante ai fini della decisione anche in conseguenza della non ammissione dei ulteriori mezzi istruttori richiesti.
Terzo motivo: Mancata ammissione dei mezzi di prova - omessa motivazione – rilevanti e decisivi ai fini della decisione.
Si delibano congiuntamente i due motivi, connessi.
Evidenzia l'appellante che ha eseguito lavori di manutenzione del giardino, di realizzazione CP_1
dell'impianto irrigazione e di messa in posa di piante ed alberi.
pagina 2 di 4 ha denunciato vizi riscontrati dopo la fine dei lavori con 0.02.2020 alla . Pt_1 Contr CP_3
La CTU ha riscontrato la sussistenza di tutti i vizi denunciati: sostenendo tuttavia la impossibilità di attribuirne al convenuto la responsabilità.
L'appellante protesta che il CTU si è limitato solo ad osservare i luoghi senza fare alcun tipo di verifica diretta. Nella perizia manca a suo dire ogni riferimento contestuale e scientifico nonostante fossero state richieste in sede di sopralluogo le seguenti verifiche tecniche: esame ed analisi delle temperature minime relative al periodo di messa a dimora delle piante e il successivo periodo di attecchimento, osservazioni ed analisi certificata delle condizioni del terreno di impianto, verifica puntuale delle attività di manutenzione successiva all'impianto, analisi fitosanitaria qualificata.
Queste analisi avrebbero, secondo l'appellante, acclarato le negligenze del . CP_1
In effetti il CTU non ha eseguito tali verifiche, spiegando il perché: “qualsiasi controllo analitico sul terreno e/o sulle piante dell'area di cui è causa non porterebbero elementi utili al giudizio, in quanto non esiste alcun elemento di confronto con la situazione precedente ai lavori svolti da parte convenuta, né è possibile documentare i volumi irrigui distribuiti sul terreno nel periodo successivo alle attività del convenuto, così come non è possibile tracciare se l'irrigazione è stata somministrata in base alle esigenze fisiologiche delle piante. Inoltre, un eventuale analisi del terreno intorno ai lecci non porterebbe ulteriori elementi utili, perché lo stato attuale del suolo risente degli interventi, alcuni documentati, altri asseriti che dovrebbero aver portato un miglioramento strutturale e organolettico del substrato.”
Questa Corte, considerando che i lavori del terminarono nel 2018, la denuncia di vizi fu CP_1
inoltrata a febbraio 2020 e la CTU eseguita nel 2022, dopo che la committente ha fatto eseguire interventi sulle piante, sul terreno e sull'impianto irriguo, concorda la inutilità degli ulteriori esami richiesti dall'appellante, che avrebbero potuto solo indicare lo stato attuale dei luoghi, senza consentire di risalire alla situazione di partenza.
Né le prove per testi richieste (Capitolo A) Vero che tutte le piante messe a dimora dalla ditta
[...]
hanno dovuto subire dei trattamenti radicali e specifici per rallentare il deperimento biologico e CP_3
vegetativo degli stessi? - Capitolo B) Vero che la sig.ra ha dovuto sostituire 11 Parte_1 Pt_2
a causa del totale deperimento Biologico di quelli impiantati dalla ditta .) potrebbero CP_3
incidere sui fatti rilevanti di causa, in disparte la genericità ed il carattere valutativo del capitolo A e l'essere pacifico il fatto di cui al capitolo B.
Appello incidentale: violazione del principio di soccombenza.
pagina 3 di 4 Il primo giudice ha motivato come segue la integrale compensazione delle spese: “per quanto riguarda le spese del giudizio e le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, si ritiene sussistere gravi motivi per disporne la compensazione tra le parti, avuto riguardo alla circostanza che il CTU ha comunque riscontrato dei vizi e che la consulenza di parte ha alimentato la convinzione di avere subito un danno ingiusto”.
Questa Corte ritiene che la soggettiva convinzione della parte di avere una qualche ragione (che in ultima analisi peraltro è comune ad ogni contendente), non possa influire sulla soccombenza, laddove, come nel caso di specie, la domanda debba essere integralmente rigettata, non essendo dimostrata la responsabilità evocata in giudizio a carico della controparte.
Pertanto la sentenza dovrà riformarsi accogliendo l'appello incidentale.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello principale deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, mentre in accoglimento dell'appello incidentale, la dovrà essere condannata anche alle spese del primo Pt_1
grado oltre che del gravame, liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore, tre fasi per l'appello.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , quale TITOLARE Parte_1 Controparte_1 CP_4
e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede:
[...]
rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale condanna al Parte_1
pagamento delle spese del primo grado, che liquida in euro 7,616,00e dell'appello, che liquida in euro
3.966,00 oltre, per entrambe spese vive 15% sg cassa ed iva di legge.
Spese di Ctu a carico di . Parte_1
Accerta a carico di la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 07 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4