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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, all'udienza del 10.04.2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1684 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Ciotti e dall'Avv. Michele
Iazzetta, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
e formulavano opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 177/2023, con cui l'intestato Tribunale ingiungeva loro di pagare in favore di Controparte_1
l'importo di € 6.161,30, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del contratto di conto corrente NDG 38595186 concluso con
Unicredit spa.
Gli opponenti eccepivano la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di prova del credito da parte dell'opposta, l'inesistenza
1 di qualsiasi rapporto obbligatorio, la violazione dell'art. 119 Tub, nonché la prescrizione della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria.
Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito in accoglimento dei motivi di opposizione dichiarare
l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 177/2023 emesso da
Tribunale di Latina. In subordine, nelle non creduta ipotesi, di deposito della produzione documentale integrativa e probante della sussistenza del rapporto e del suo sviluppo, ferma restando ogni legittima contestazione, con riserva di meglio precisare la domanda all'esito, dichiarare comunque non dovuta la somma ingiunta ovvero non nella misura richiesta. Il tutto con vittoria di spese”. si costituiva ritualmente in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della avversa opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, di rito -accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per
l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.
In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.177/2023 del
25/01/2023 RG n. 388/2023 emesso dal Tribunale di Latinastante laricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 177/2023 del 25/01/2023 RG n.
388/2023 emesso dal Tribunale di Latina
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
e la signora pagamento in Parte_1 Parte_3 CP favore della società . della diversa, maggiore Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. All'udienza del 10.04.2025, svolta nelle forme dell'art. 127-ter
2 c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta per l'omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. b), del Decreto Legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché come modificato dal D.lgs. 149/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
L'eccezione merita accoglimento. L'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 149/2022, prevede che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti assicurativi, bancari e finanziari (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ((introduttiva del giudizio)). L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Come espressamente previsto dalla citata disposizione, nonché dall'art.
5-bis, d.lgs. 28/2010, introdotto per effetto del D.lgs. 149/2022, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere per le parti di svolgere la mediazione insorge dopo le decisioni di cui agli artt. 648 o 649 c.p.c. e l'onere di introdurre la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
All'udienza successiva, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità deve intendersi non avverata ed il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione.
3 Detta improcedibilità, secondo quanto previsto dalla disposizione dell'art. 5 – bis D.lgs. 28/2010, travolge non solo l'opposizione ex art. 645 c.p.c., ma anche il provvedimento monitorio.
È opportuno altresì precisare che, per effetto della modifica introdotta dal D.lgs n. 149/2022 entrato in vigore il 30 giugno 2023 ed applicabile ai giudizi introdotti successivamente a tale data, il termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione è stato eliminato, rimanendo comunque collegata la dichiarazione di improcedibilità al mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Tanto premesso, applicati i sopra esposti principi al caso di specie, rileva il Tribunale che le domande di accertamento del credito e di condanna esperite con il ricorso monitorio trovano fondamento nella validità e nella efficacia di un contratto bancario;
la presente controversia rientra quindi nella categoria dei procedimenti per cui la mediazione è obbligatoria.
E' pacifico tra le parti che la procedura di mediazione non sia stata esperita. Invero, con ordinanza emessa in data 04.06.2024, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., veniva assegnato alla termine di quindici Controparte_1 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, per la introduzione della procedura di mediazione.
Parte opposta non ha provato di aver tempestivamente e ritualmente avviato la procedura di mediazione obbligatoria.
Ne consegue, con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda, che l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta è fondata e merita accoglimento.
In applicazione della disposizione normativa ex art.
5-bis D.lgs.
28/2010, inoltre, il decreto ingiuntivo opposto n. 177/2023 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenendo conto della natura non complessa delle domande, della definizione del giudizio per una questione in rito e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
4 - dichiara la improcedibilità dell'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 177/2023;
- condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, all'udienza del 10.04.2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1684 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Ciotti e dall'Avv. Michele
Iazzetta, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
e formulavano opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 177/2023, con cui l'intestato Tribunale ingiungeva loro di pagare in favore di Controparte_1
l'importo di € 6.161,30, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del contratto di conto corrente NDG 38595186 concluso con
Unicredit spa.
Gli opponenti eccepivano la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di prova del credito da parte dell'opposta, l'inesistenza
1 di qualsiasi rapporto obbligatorio, la violazione dell'art. 119 Tub, nonché la prescrizione della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria.
Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito in accoglimento dei motivi di opposizione dichiarare
l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 177/2023 emesso da
Tribunale di Latina. In subordine, nelle non creduta ipotesi, di deposito della produzione documentale integrativa e probante della sussistenza del rapporto e del suo sviluppo, ferma restando ogni legittima contestazione, con riserva di meglio precisare la domanda all'esito, dichiarare comunque non dovuta la somma ingiunta ovvero non nella misura richiesta. Il tutto con vittoria di spese”. si costituiva ritualmente in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della avversa opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, di rito -accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per
l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.
In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.177/2023 del
25/01/2023 RG n. 388/2023 emesso dal Tribunale di Latinastante laricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 177/2023 del 25/01/2023 RG n.
388/2023 emesso dal Tribunale di Latina
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
e la signora pagamento in Parte_1 Parte_3 CP favore della società . della diversa, maggiore Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. All'udienza del 10.04.2025, svolta nelle forme dell'art. 127-ter
2 c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta per l'omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. b), del Decreto Legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché come modificato dal D.lgs. 149/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
L'eccezione merita accoglimento. L'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 149/2022, prevede che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti assicurativi, bancari e finanziari (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ((introduttiva del giudizio)). L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Come espressamente previsto dalla citata disposizione, nonché dall'art.
5-bis, d.lgs. 28/2010, introdotto per effetto del D.lgs. 149/2022, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere per le parti di svolgere la mediazione insorge dopo le decisioni di cui agli artt. 648 o 649 c.p.c. e l'onere di introdurre la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
All'udienza successiva, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità deve intendersi non avverata ed il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione.
3 Detta improcedibilità, secondo quanto previsto dalla disposizione dell'art. 5 – bis D.lgs. 28/2010, travolge non solo l'opposizione ex art. 645 c.p.c., ma anche il provvedimento monitorio.
È opportuno altresì precisare che, per effetto della modifica introdotta dal D.lgs n. 149/2022 entrato in vigore il 30 giugno 2023 ed applicabile ai giudizi introdotti successivamente a tale data, il termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione è stato eliminato, rimanendo comunque collegata la dichiarazione di improcedibilità al mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Tanto premesso, applicati i sopra esposti principi al caso di specie, rileva il Tribunale che le domande di accertamento del credito e di condanna esperite con il ricorso monitorio trovano fondamento nella validità e nella efficacia di un contratto bancario;
la presente controversia rientra quindi nella categoria dei procedimenti per cui la mediazione è obbligatoria.
E' pacifico tra le parti che la procedura di mediazione non sia stata esperita. Invero, con ordinanza emessa in data 04.06.2024, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., veniva assegnato alla termine di quindici Controparte_1 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, per la introduzione della procedura di mediazione.
Parte opposta non ha provato di aver tempestivamente e ritualmente avviato la procedura di mediazione obbligatoria.
Ne consegue, con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda, che l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta è fondata e merita accoglimento.
In applicazione della disposizione normativa ex art.
5-bis D.lgs.
28/2010, inoltre, il decreto ingiuntivo opposto n. 177/2023 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenendo conto della natura non complessa delle domande, della definizione del giudizio per una questione in rito e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
4 - dichiara la improcedibilità dell'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 177/2023;
- condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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