TRIB
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/05/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2936/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CHEF MARIA C.F._1
GIUSEPPINA;
RICORRENTE
E
nata il 24/09/1982 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to GIARDINO C.F._2
DONATELLA;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 12.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli Controparte_1
Per_ (NA) il 14.05.2016 da cui il 18.08.2020 è nata la figlia .
2. La resistente si è costituita il 09.12.2024, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e richiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento dell'assegno divorzile.
3. Il Giudice delegato a funzioni presidenziali, sentite le parti all'udienza dell'8.1.2025, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, come per legge, riservava la causa al Collegio sulla sola pronuncia di stato, riservandosi in merito ai provvedimenti provvisori.
4. In via preliminare, va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. I, sent. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia poi seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del giudizio.
5. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n. 55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (04/06/2024 ) il termine annuale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del pagina 2 di 3 Tribunale di Nola (12.07.2021) nel procedimento di separazione, nell'ambito del quale è intervenuta sentenza parziale sullo stato (cfr. sentenza n. 321/2023 pubblicata in data 06.02.2023; doc. n. 4 della produzione di parte ricorrente).
Dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
6. Per le ulteriori statuizioni, la presente causa dovrà proseguire e va, di conseguenza, rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
7. Stante la statuizione parziale, sulle spese si procederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 14/05/2016 tra nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...], il [...], trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli (Atto nr. 17, Parte II – Serie A –
Sez. G – Anno 2016);
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74.
✓ Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
✓ Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 29/04/2025 .
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
pagina 3 di 3