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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4462/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4462/2019 R.G. promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Arturo Maria OLIVERI
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con OP P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di CATANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza dell'8.03.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio il , chiedendo il Parte_1 OP
risarcimento dei danni subiti a causa della morte del marito, . CP_2
La difesa di parte attrice esponeva che , affetto da emofilia A-grave, a partire CP_2
dal 1980 fu sottoposto a emotrasfusioni ed emoderivati a causa di ripetuti episodi emorragici.
Purtroppo, le sacche di sangue e gli emoderivati utilizzati risultavano essere infette. A causa di tali trasfusioni di sangue infetto, il fu contagiato dal virus dell'epatite sia di tipo B CP_2
che di tipo C, che gli venne diagnosticata rispettivamente nel 1982 e 1992. Questo portò ad una epatopatia cronica attiva HCV correlata e, successivamente, ad un linfoma non Hodgkin, per il quale subì gastrectomia e splenectomia e cicli di chemioterapia.
La malattia ha causato un progressivo indebolimento, anemizzazione, dimagrimento e uno stato di deperimento organico grave, che lo costrinse a letto negli ultimi anni della sua vita, rendendolo non autosufficiente e bisognoso di assistenza continua. Il è deceduto CP_2
l'11/08/2018 a causa di queste complicanze. Durante la lunga malattia, Parte_1
ha prestato assistenza continuativa al marito, compromettendo la propria vita familiare e sociale.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue infetto e la malattia e la morte del era stato accertato e riconosciuto anche dalla Commissione CP_2
Medica Ospedaliera di Messina nel 1995. Si sottolineava che il è OP
responsabile per aver omesso di vigilare sulla sicurezza del sangue e violato i principi costituzionali del diritto alla salute e all'integrità fisica. Pertanto, l'attrice, in qualità di erede e moglie del defunto, aveva diritto al risarcimento dei danni iure proprio (per le sofferenze e il dolore condiviso nella malattia del marito e per la compromissione della propria vita familiare e sociale).
Sebbene il riferimento alla qualità di 'erede' possa ingenerare confusione (cfr. pag.1 della citazione: '…danni alla stessa spettanti iure proprio quale coniuge erede del signor CP_2
pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Orazio…'; ancora pag.6: 'sul diritto al risarcimento iure proprio in favore degli eredi'), può senz'altro affermarsi che la abbia agito in giudizio per fare valere un diritto al Pt_1
risarcimento iure proprio.
Indi, l'attrice chiedeva che il Tribunale riconoscesse il nesso di causalità tra le emotrasfusioni/emoderivati e il contagio dell'epatite B e C, ritenesse la responsabilità del per tutti i danni diretti e indiretti derivanti e, di conseguenza, OP riconoscesse il diritto dell'attrice al risarcimento di euro 60.000,00.
Va evidenziato come in citazione la domanda risultava chiara nella individuazione dell'evento
'morte' ai fini del chiesto risarcimento (cfr. pag.7: 'in questa ipotesi, infatti, la causa della lesione non è più il contagio, ma il decesso del danneggiato: il comportamento ministeriale diventa, quindi, penalmente qualificabile come omicidio colposo, con la conseguenza che il diritto iure proprio si prescrive nel termine decennale proprio di tale reato').
§§§§§
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande o, in OP
subordine, procedersi all'esatta quantificazione dei danni patiti.
La difesa del esponeva che il giudizio era stato notificato su istanza di OP
in data 15/3/2019. Parte_1
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
1. non sussistono i presupposti per la responsabilità extracontrattuale del OP
, mancando un preventivo accertamento della responsabilità del in
[...] CP_1 relazione alle patologie e alla morte di;
in particolare CP_2
o assenza del nesso causale, evidenziandosi che il D.M. che ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia epatica costituisce un indennizzo di natura peculiare, distinto dal risarcimento ex art. 2043 c.c., e non sufficiente a fondare la responsabilità. Evidenziava altresì il lungo lasso di tempo tra la trasfusione pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sospetta (1980) e la diagnosi di HCV, indicando la possibilità di altre cause di contagio (es. strumenti chirurgici, cure odontoiatriche, trattamenti estetici);
o assenza della colpevolezza, sostenendo la mancanza di elementi probatori che dimostrino la negligenza del;
veniva ribadito che il virus HCV era stato CP_1
identificato solo nel 1989 e i test specifici per gli anticorpi erano diventati disponibili solo a partire dall'anno successivo (1990-1991/1992). La trasfusione era avvenuta nel 1980, quando il non disponeva degli strumenti CP_1
diagnostici necessari;
al riguardo evidenziava le molteplici circolari e provvedimenti adottati dal per la profilassi e la sicurezza trasfusionale CP_1
già prima della scoperta dell'HCV;
2. quanto al danno "iure proprio", l'insussistenza della responsabilità del esclude CP_1
la risarcibilità dei danni per la perdita del legame parentale. In ogni caso, i danni lamentati risultavano sprovvisti di supporto probatorio, in quanto il danno da perdita parentale non poteva essere presunto ("in re ipsa") ma doveva essere provato in modo circostanziato, considerando l'età della vittima e dei reclamanti, la convivenza e la consistenza del nucleo familiare.
3. con riguardo al quantum richiesto ed alla eccezione di compensatio lucri cum damno, in via subordinata, veniva contestata la quantificazione del danno in quanto generica e non supportata da parametri chiari;
in caso di condanna, l'indennizzo già percepito ex legge
210/92 avrebbe dovuto essere scomputato dal risarcimento, per evitare un ingiustificato arricchimento.
§§§§§
Parte attrice depositava memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. con le quai contestava le difese svolte dalla Avvocatura dello Stato e ribadiva quanto già sostenuto.
pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In particolare, la difesa di parta attrice sosteneva che il nesso di causalità fra trasfusione e malattia doveva ritenersi provato sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione
Medica Ospedaliera incaricata dallo stesso sulla domanda di indennizzo. CP_1
Indi ribadiva quanto sostenuto in punto di nesso di causalità e di responsabilità diretta del
, evidenziava la correttezza della quantificazione del danno ed articolava richieste CP_1
istruttorie.
§§§§§
Con ordinanza del 19.05.2021 veniva ammessa la richiesta di prova testi articolata da parte attrice.
All'udienza del 14.02.2022 si procedeva alla escussione dei testi.
Con ordinanza del 12.08.2022 si disponeva procedersi ad accertamenti di tipo tecnico.
Acquisita la relazione tecnica, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'8.03.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§§§
Si è già detto che ha agito in giudizio per fare valere il proprio diritto al Parte_1
risarcimento del danno iure proprio quale conseguenza della malattia contratta dal coniuge
(epatite C e B) e della conseguente morte (cfr. domanda conclusiva, pag.14 della citazione:
'…riconosciuto il nesso di causalità fra l'emotrasfusione ed assunzione di emoderivati del congiunto sig. ed il contagio dell'epatite C e B con conseguente periodo di CP_2 malattia fino alla morte…').
Con la propria comparsa conclusionale la difesa di parte attrice ha esplicitamente rassegnato che la domanda doveva intendersi svolta per il risarcimento dei danni patiti 'a causa della malattia dell'epatite' del coniuge, 'indipendentemente da quale possa essere stata poi la causa diretta della morte' (cfr. pag.1 della conclusionale); veniva ancora più chiaramente rassegnato pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
che 'ciò che rileva, infatti, non è se l'epatite abbia o meno cagionato la morte ma semmai valutare i danni e la sofferenza che l'epatite ha cagionato negli anni di vita del congiunto'.
Ritiene questo giudice che la domanda risultava originariamente impostata anche sulla attribuibilità della morte alla epatite contratta dal coniuge, tanto che, come più sopra evidenziato, veniva paventata la sussistenza del reato di omicidio colposo, con specifici riflessi anche sul termine di prescrizione.
Pertanto, le precisazioni operate con la comparsa conclusionale vanno intese quale rinuncia della parte a coltivare tale possibile profilo di responsabilità del convenuto (vale a CP_1 dire la riferibilità dell'evento morte alla epatite).
§§§§§
Questione centrale per la definizione del presente giudizio è quella relativa alla genesi dell'epatite e, in particolare, alla verifica circa la sussistenza di elementi per potere sostenere che aveva contratto la epatite a seguito di emotrasfusioni, così da potere CP_2 ascrivere al responsabilità risarcitoria. CP_1
Parte attrice ha incentrato la propria domanda sulla allegazione di trasfusioni sin dal 1980 e, ancora, sulle valutazioni della Commissione Medica Ospedaliera che aveva riconosciuto in capo al presupposti per l'indennizzo ai sensi della legge n.210/92. CP_2
§§§§§
Parte convenuta, come già detto, ha contestato la sussistenza di nesso di causalità svolgendo specifiche difese sulla valenza del giudizio della C.M.O..
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti accertamenti di tipo medico legale, compendiati nella relazione depositata dai C.T.U. in data 15.08.2023.
Il Collegio di consulenti, dopo completo esame della documentazione acquisita agli atti e dopo esaustiva esposizione dei principi medico-legali che regolano specificamente la tematica pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riguardante la contrazione di epatite ed il contagio quale possibile conseguenza di emotrasfusioni o di altre cause, ha in primo luogo rassegnato come non risulti acquisita alcuna documentazione relativa alle emotrasfusioni e somministrazioni di emoderivati cui parte attrice ha fatto riferimento in citazione:
Nel caso in esame il Sig. affetto da emofilia A-grave, B-linfoma a grandi cellule, CP_2
polimorfo, a partire dal 1980 in poi ha subito anamnestiche emotrasfusioni e somministrazioni di emoderivati a causa di ripetuti episodi emorragici (cosi come in atto di citazione, ma delle quali, tuttavia, non è presente agli atti documentazione specifica) (cfr. pag.13 della relazione).
Quale conseguenza, i C.T.U. hanno evidenziato come non possa ritenersi provato il nesso di causalità fra epatite ed emotrasfusioni in quanto le prime emotrasfusioni che risultano praticate risalgono al 1991, in epoca successiva alla prima certificazione di sieropositività del CP_2
'…non vi è, agli atti, alcun riscontro documentale relativo a tali procedure terapeutiche ad eccezione delle emotrasfusioni praticate in occasione del ricovero del 1991' (cfr. pag.14 della relazione).
In termini ancora più espliciti, quindi, i C.T.U. hanno concluso sul punto che
'…si può affermare che, essendo le uniche trasfusioni praticate documentate agli atti risalenti ad epoca successiva (1991) rispetto alla positività per HCV desunta dalla certificazione specialistica (1988), tali trasfusioni non assumono un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica ai fini della dimostrazione del nesso causale tre le stesse ed il contagio da HCV, venendo meno la dimostrabilità del criterio cronologico'
(cfr. pag.15 della relazione).
Le conclusioni dei C.T.U., fondate sulla analisi completa della documentazione acquisita agli atti, con applicazione dei principi regolanti la materia specificamente indicati, devono considerarsi pienamente condivisibili.
pagina 7 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
I rilievi critici svolti dalla difesa di parte attrice, ampiamente svolti con la comparsa conclusionale riprendendo temi già introdotti con l'atto di citazione, non risultano idonei ad incidere sulla correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti i C.T.U..
Va in primo luogo evidenziato che parte attrice non ha prodotto il verbale della C.M.O. di
Messina ma solo una 'lettera riconoscimento indennizzo' (all.2 alla citazione) con la quale il
Direttore dell'Ufficio Speciale L. comunicava al che la Commissione era Pt_2 CP_2 pervenuta a formulare il seguente giudizio:
'SI esiste nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e l'infermità: epatite virale persistente HCV correlata ad esiti di splenectomia in soggetto emotrasfuso per emofilia…'.
Non risultano, quindi, altri elementi né, soprattutto, non risulta quale documentazione abbia utilizzato la Commissione per formulare il superiore giudizio riportato nella lettera riconoscimento indennizzo.
In secondo luogo, come ben evidenziato dalla difesa del , da un lato il riconoscimento CP_1
di un indennizzo non implica univoco riconoscimento di responsabilità extracontrattuale, dall'altro il giudizio della Commissione ha una valenza limitata.
Ed invero, secondo risalente e consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte:
I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati - fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova
pagina 8 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento (Cass. civ., sez. unite, 11 gennaio 2008 n.577)
orientamento ribadito ancora a Sezioni Unite anche di recente:
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni OP
derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale (Cass. civ., sez. unite, 6 luglio 2023 n.19129).
Ritiene questo giudice, sempre in linea con la interpretazione della Suprema Corte, che 'il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il per OP il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività'
(Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2023 n.36504).
Tuttavia, la utilizzazione del verbale non implica adesione alle conclusioni ma comporta la verifica della correttezza delle valutazioni sulla base degli altri elementi acquisiti.
Ebbene, nel caso in esame, esclusa la valenza fidefacente del verbale nella parte relativa al giudizio della Commissione, evidenziata la mancata produzione del verbale ma solo un
'estratto' contenuto nella lettera riconoscimento indennizzo, evidenziata ancora la mancata indicazione oltre che produzione dei documenti offerti alla C.M.O. per le valutazioni di pagina 9 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
competenza, deve affermarsi che nel presente giudizio la mancata prova di trasfusioni da epoca risalente al 1980 in avanti e la documentazione di emotrasfusioni solo a partire dal 1991 non consentono di ritenere che la valutazione della Commissione possa essere posta a fondamento di una pronuncia che riconosca responsabilità in capo al . CP_1
§§§§§
La mancata prova sulla sussistenza del nesso di causalità fra contrazione della malattia ed emotrasfusioni implica il rigetto della domanda risarcitoria.
Resta del tutto irrilevante l'esito della prova testi nonché la verifica circa la rilevante modifica delle condizioni di vita dell'attrice in quanto, non potendosi individuare responsabilità giuridicamente rilevante ex art.2043 c.c. in capo al , non può sussistere, in astratto, CP_1 alcun obbligo risarcitorio.
Anche la questione relativa al decesso del resta assorbita;
va solo per completezza da CP_2
un lato ribadito che parte attrice, con la comparsa conclusionale, ha esplicitamente rassegnato di non volere coltivare tale specifico profilo, dall'altro che l'evento morte del sulla CP_2
base della documentazione in atti, non risulta ricollegabile, neanche quale concausa, alla patologia di tipo epatico da cui pure era affetto (cfr. verbale C.M.O. Messina del 18.10.2019 e valutazioni rassegnate dai C.T.U. con la relazione tecnica e sul punto non contestate).
§§§§§
In conclusione, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi, avuto riguardo al valore della controversia, prossima all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento, ed alle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.4462/2019 R.G.,
pagina 10 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
del che liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre OP accessori.
Catania, 4 settembre 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4462/2019 R.G. promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Arturo Maria OLIVERI
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con OP P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di CATANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza dell'8.03.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio il , chiedendo il Parte_1 OP
risarcimento dei danni subiti a causa della morte del marito, . CP_2
La difesa di parte attrice esponeva che , affetto da emofilia A-grave, a partire CP_2
dal 1980 fu sottoposto a emotrasfusioni ed emoderivati a causa di ripetuti episodi emorragici.
Purtroppo, le sacche di sangue e gli emoderivati utilizzati risultavano essere infette. A causa di tali trasfusioni di sangue infetto, il fu contagiato dal virus dell'epatite sia di tipo B CP_2
che di tipo C, che gli venne diagnosticata rispettivamente nel 1982 e 1992. Questo portò ad una epatopatia cronica attiva HCV correlata e, successivamente, ad un linfoma non Hodgkin, per il quale subì gastrectomia e splenectomia e cicli di chemioterapia.
La malattia ha causato un progressivo indebolimento, anemizzazione, dimagrimento e uno stato di deperimento organico grave, che lo costrinse a letto negli ultimi anni della sua vita, rendendolo non autosufficiente e bisognoso di assistenza continua. Il è deceduto CP_2
l'11/08/2018 a causa di queste complicanze. Durante la lunga malattia, Parte_1
ha prestato assistenza continuativa al marito, compromettendo la propria vita familiare e sociale.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue infetto e la malattia e la morte del era stato accertato e riconosciuto anche dalla Commissione CP_2
Medica Ospedaliera di Messina nel 1995. Si sottolineava che il è OP
responsabile per aver omesso di vigilare sulla sicurezza del sangue e violato i principi costituzionali del diritto alla salute e all'integrità fisica. Pertanto, l'attrice, in qualità di erede e moglie del defunto, aveva diritto al risarcimento dei danni iure proprio (per le sofferenze e il dolore condiviso nella malattia del marito e per la compromissione della propria vita familiare e sociale).
Sebbene il riferimento alla qualità di 'erede' possa ingenerare confusione (cfr. pag.1 della citazione: '…danni alla stessa spettanti iure proprio quale coniuge erede del signor CP_2
pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Orazio…'; ancora pag.6: 'sul diritto al risarcimento iure proprio in favore degli eredi'), può senz'altro affermarsi che la abbia agito in giudizio per fare valere un diritto al Pt_1
risarcimento iure proprio.
Indi, l'attrice chiedeva che il Tribunale riconoscesse il nesso di causalità tra le emotrasfusioni/emoderivati e il contagio dell'epatite B e C, ritenesse la responsabilità del per tutti i danni diretti e indiretti derivanti e, di conseguenza, OP riconoscesse il diritto dell'attrice al risarcimento di euro 60.000,00.
Va evidenziato come in citazione la domanda risultava chiara nella individuazione dell'evento
'morte' ai fini del chiesto risarcimento (cfr. pag.7: 'in questa ipotesi, infatti, la causa della lesione non è più il contagio, ma il decesso del danneggiato: il comportamento ministeriale diventa, quindi, penalmente qualificabile come omicidio colposo, con la conseguenza che il diritto iure proprio si prescrive nel termine decennale proprio di tale reato').
§§§§§
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande o, in OP
subordine, procedersi all'esatta quantificazione dei danni patiti.
La difesa del esponeva che il giudizio era stato notificato su istanza di OP
in data 15/3/2019. Parte_1
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
1. non sussistono i presupposti per la responsabilità extracontrattuale del OP
, mancando un preventivo accertamento della responsabilità del in
[...] CP_1 relazione alle patologie e alla morte di;
in particolare CP_2
o assenza del nesso causale, evidenziandosi che il D.M. che ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia epatica costituisce un indennizzo di natura peculiare, distinto dal risarcimento ex art. 2043 c.c., e non sufficiente a fondare la responsabilità. Evidenziava altresì il lungo lasso di tempo tra la trasfusione pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sospetta (1980) e la diagnosi di HCV, indicando la possibilità di altre cause di contagio (es. strumenti chirurgici, cure odontoiatriche, trattamenti estetici);
o assenza della colpevolezza, sostenendo la mancanza di elementi probatori che dimostrino la negligenza del;
veniva ribadito che il virus HCV era stato CP_1
identificato solo nel 1989 e i test specifici per gli anticorpi erano diventati disponibili solo a partire dall'anno successivo (1990-1991/1992). La trasfusione era avvenuta nel 1980, quando il non disponeva degli strumenti CP_1
diagnostici necessari;
al riguardo evidenziava le molteplici circolari e provvedimenti adottati dal per la profilassi e la sicurezza trasfusionale CP_1
già prima della scoperta dell'HCV;
2. quanto al danno "iure proprio", l'insussistenza della responsabilità del esclude CP_1
la risarcibilità dei danni per la perdita del legame parentale. In ogni caso, i danni lamentati risultavano sprovvisti di supporto probatorio, in quanto il danno da perdita parentale non poteva essere presunto ("in re ipsa") ma doveva essere provato in modo circostanziato, considerando l'età della vittima e dei reclamanti, la convivenza e la consistenza del nucleo familiare.
3. con riguardo al quantum richiesto ed alla eccezione di compensatio lucri cum damno, in via subordinata, veniva contestata la quantificazione del danno in quanto generica e non supportata da parametri chiari;
in caso di condanna, l'indennizzo già percepito ex legge
210/92 avrebbe dovuto essere scomputato dal risarcimento, per evitare un ingiustificato arricchimento.
§§§§§
Parte attrice depositava memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. con le quai contestava le difese svolte dalla Avvocatura dello Stato e ribadiva quanto già sostenuto.
pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In particolare, la difesa di parta attrice sosteneva che il nesso di causalità fra trasfusione e malattia doveva ritenersi provato sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione
Medica Ospedaliera incaricata dallo stesso sulla domanda di indennizzo. CP_1
Indi ribadiva quanto sostenuto in punto di nesso di causalità e di responsabilità diretta del
, evidenziava la correttezza della quantificazione del danno ed articolava richieste CP_1
istruttorie.
§§§§§
Con ordinanza del 19.05.2021 veniva ammessa la richiesta di prova testi articolata da parte attrice.
All'udienza del 14.02.2022 si procedeva alla escussione dei testi.
Con ordinanza del 12.08.2022 si disponeva procedersi ad accertamenti di tipo tecnico.
Acquisita la relazione tecnica, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'8.03.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§§§
Si è già detto che ha agito in giudizio per fare valere il proprio diritto al Parte_1
risarcimento del danno iure proprio quale conseguenza della malattia contratta dal coniuge
(epatite C e B) e della conseguente morte (cfr. domanda conclusiva, pag.14 della citazione:
'…riconosciuto il nesso di causalità fra l'emotrasfusione ed assunzione di emoderivati del congiunto sig. ed il contagio dell'epatite C e B con conseguente periodo di CP_2 malattia fino alla morte…').
Con la propria comparsa conclusionale la difesa di parte attrice ha esplicitamente rassegnato che la domanda doveva intendersi svolta per il risarcimento dei danni patiti 'a causa della malattia dell'epatite' del coniuge, 'indipendentemente da quale possa essere stata poi la causa diretta della morte' (cfr. pag.1 della conclusionale); veniva ancora più chiaramente rassegnato pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
che 'ciò che rileva, infatti, non è se l'epatite abbia o meno cagionato la morte ma semmai valutare i danni e la sofferenza che l'epatite ha cagionato negli anni di vita del congiunto'.
Ritiene questo giudice che la domanda risultava originariamente impostata anche sulla attribuibilità della morte alla epatite contratta dal coniuge, tanto che, come più sopra evidenziato, veniva paventata la sussistenza del reato di omicidio colposo, con specifici riflessi anche sul termine di prescrizione.
Pertanto, le precisazioni operate con la comparsa conclusionale vanno intese quale rinuncia della parte a coltivare tale possibile profilo di responsabilità del convenuto (vale a CP_1 dire la riferibilità dell'evento morte alla epatite).
§§§§§
Questione centrale per la definizione del presente giudizio è quella relativa alla genesi dell'epatite e, in particolare, alla verifica circa la sussistenza di elementi per potere sostenere che aveva contratto la epatite a seguito di emotrasfusioni, così da potere CP_2 ascrivere al responsabilità risarcitoria. CP_1
Parte attrice ha incentrato la propria domanda sulla allegazione di trasfusioni sin dal 1980 e, ancora, sulle valutazioni della Commissione Medica Ospedaliera che aveva riconosciuto in capo al presupposti per l'indennizzo ai sensi della legge n.210/92. CP_2
§§§§§
Parte convenuta, come già detto, ha contestato la sussistenza di nesso di causalità svolgendo specifiche difese sulla valenza del giudizio della C.M.O..
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti accertamenti di tipo medico legale, compendiati nella relazione depositata dai C.T.U. in data 15.08.2023.
Il Collegio di consulenti, dopo completo esame della documentazione acquisita agli atti e dopo esaustiva esposizione dei principi medico-legali che regolano specificamente la tematica pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riguardante la contrazione di epatite ed il contagio quale possibile conseguenza di emotrasfusioni o di altre cause, ha in primo luogo rassegnato come non risulti acquisita alcuna documentazione relativa alle emotrasfusioni e somministrazioni di emoderivati cui parte attrice ha fatto riferimento in citazione:
Nel caso in esame il Sig. affetto da emofilia A-grave, B-linfoma a grandi cellule, CP_2
polimorfo, a partire dal 1980 in poi ha subito anamnestiche emotrasfusioni e somministrazioni di emoderivati a causa di ripetuti episodi emorragici (cosi come in atto di citazione, ma delle quali, tuttavia, non è presente agli atti documentazione specifica) (cfr. pag.13 della relazione).
Quale conseguenza, i C.T.U. hanno evidenziato come non possa ritenersi provato il nesso di causalità fra epatite ed emotrasfusioni in quanto le prime emotrasfusioni che risultano praticate risalgono al 1991, in epoca successiva alla prima certificazione di sieropositività del CP_2
'…non vi è, agli atti, alcun riscontro documentale relativo a tali procedure terapeutiche ad eccezione delle emotrasfusioni praticate in occasione del ricovero del 1991' (cfr. pag.14 della relazione).
In termini ancora più espliciti, quindi, i C.T.U. hanno concluso sul punto che
'…si può affermare che, essendo le uniche trasfusioni praticate documentate agli atti risalenti ad epoca successiva (1991) rispetto alla positività per HCV desunta dalla certificazione specialistica (1988), tali trasfusioni non assumono un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica ai fini della dimostrazione del nesso causale tre le stesse ed il contagio da HCV, venendo meno la dimostrabilità del criterio cronologico'
(cfr. pag.15 della relazione).
Le conclusioni dei C.T.U., fondate sulla analisi completa della documentazione acquisita agli atti, con applicazione dei principi regolanti la materia specificamente indicati, devono considerarsi pienamente condivisibili.
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I rilievi critici svolti dalla difesa di parte attrice, ampiamente svolti con la comparsa conclusionale riprendendo temi già introdotti con l'atto di citazione, non risultano idonei ad incidere sulla correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti i C.T.U..
Va in primo luogo evidenziato che parte attrice non ha prodotto il verbale della C.M.O. di
Messina ma solo una 'lettera riconoscimento indennizzo' (all.2 alla citazione) con la quale il
Direttore dell'Ufficio Speciale L. comunicava al che la Commissione era Pt_2 CP_2 pervenuta a formulare il seguente giudizio:
'SI esiste nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e l'infermità: epatite virale persistente HCV correlata ad esiti di splenectomia in soggetto emotrasfuso per emofilia…'.
Non risultano, quindi, altri elementi né, soprattutto, non risulta quale documentazione abbia utilizzato la Commissione per formulare il superiore giudizio riportato nella lettera riconoscimento indennizzo.
In secondo luogo, come ben evidenziato dalla difesa del , da un lato il riconoscimento CP_1
di un indennizzo non implica univoco riconoscimento di responsabilità extracontrattuale, dall'altro il giudizio della Commissione ha una valenza limitata.
Ed invero, secondo risalente e consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte:
I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati - fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova
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ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento (Cass. civ., sez. unite, 11 gennaio 2008 n.577)
orientamento ribadito ancora a Sezioni Unite anche di recente:
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni OP
derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale (Cass. civ., sez. unite, 6 luglio 2023 n.19129).
Ritiene questo giudice, sempre in linea con la interpretazione della Suprema Corte, che 'il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il per OP il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività'
(Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2023 n.36504).
Tuttavia, la utilizzazione del verbale non implica adesione alle conclusioni ma comporta la verifica della correttezza delle valutazioni sulla base degli altri elementi acquisiti.
Ebbene, nel caso in esame, esclusa la valenza fidefacente del verbale nella parte relativa al giudizio della Commissione, evidenziata la mancata produzione del verbale ma solo un
'estratto' contenuto nella lettera riconoscimento indennizzo, evidenziata ancora la mancata indicazione oltre che produzione dei documenti offerti alla C.M.O. per le valutazioni di pagina 9 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
competenza, deve affermarsi che nel presente giudizio la mancata prova di trasfusioni da epoca risalente al 1980 in avanti e la documentazione di emotrasfusioni solo a partire dal 1991 non consentono di ritenere che la valutazione della Commissione possa essere posta a fondamento di una pronuncia che riconosca responsabilità in capo al . CP_1
§§§§§
La mancata prova sulla sussistenza del nesso di causalità fra contrazione della malattia ed emotrasfusioni implica il rigetto della domanda risarcitoria.
Resta del tutto irrilevante l'esito della prova testi nonché la verifica circa la rilevante modifica delle condizioni di vita dell'attrice in quanto, non potendosi individuare responsabilità giuridicamente rilevante ex art.2043 c.c. in capo al , non può sussistere, in astratto, CP_1 alcun obbligo risarcitorio.
Anche la questione relativa al decesso del resta assorbita;
va solo per completezza da CP_2
un lato ribadito che parte attrice, con la comparsa conclusionale, ha esplicitamente rassegnato di non volere coltivare tale specifico profilo, dall'altro che l'evento morte del sulla CP_2
base della documentazione in atti, non risulta ricollegabile, neanche quale concausa, alla patologia di tipo epatico da cui pure era affetto (cfr. verbale C.M.O. Messina del 18.10.2019 e valutazioni rassegnate dai C.T.U. con la relazione tecnica e sul punto non contestate).
§§§§§
In conclusione, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi, avuto riguardo al valore della controversia, prossima all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento, ed alle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.4462/2019 R.G.,
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- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
del che liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre OP accessori.
Catania, 4 settembre 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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