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Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1992, n. 524
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Legge 23 dicembre 1992, n. 524
Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1992, n. 524
Versione
6 gennaio 1993
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1993
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