Articolo 52 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 56Articolo 58
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1 giugno 1983
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27 aprile 2001
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7 febbraio 2014
Art. 52.

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta' inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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