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1 giugno 1983
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27 gennaio 1999
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7 febbraio 2014
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Art. 36. 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ((biologici)) ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel matrimonio)) degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneita';
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ((biologici)) ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel matrimonio)) degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneita';
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.
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- 1. Adozione straniera, sì al riconoscimento anche in assenza di matrimonioAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 19 dicembre 2023 · 20.37155
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Venezia, sentenza 24/09/2025Provvedimento: […] Parte_4 nato a [...] il [...] (cittadino brasiliano); Rilevato che non trattasi di ipotesi di riconoscimento di una sentenza di adozione internazionale, disciplinata dall'art. 36 della legge n. 184/1983, […] sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 9006/2021) precisando che la procedura ex art. 36 legge 184/1983 “si riferisce alle adozioni internazionali, ossia alle adozioni che, […] Ritenuto pertanto che, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Cote con la suindicata sentenza pronunciata a Sezioni Unite, non può applicarsi la procedura ex art. 36 co.4 della legge 184/1983, […] Visti gli artt. 36 co.4 legge 184/1983, 41 co.1 e 64 legge 218/1995,Leggi di più...
- best interest of the child·
- art. 36 legge 184/1983·
- riconoscimento automatico·
- trascrizione sentenza adozione·
- art. 41 legge 218/1995·
- cittadinanza italiana·
- adozione estera·
- art. 64 legge 218/1995·
- Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 9006/2021