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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale ConSIliere;
dott. RO De RO ConSIliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3825/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2210/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento R.G.1635/2009, pubblicata in data 28.9.2020 , vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato a difeso dall'avv. Guido Fiorillo (C.F. Parte_1 C.F._1
), C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio CP_1 C.F._3
Maiorano (C.F. ), C.F._4
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
) C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
E
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 21.2.2025 dalla difesa di parte appellata e in data 25.2.2025 dalla difesa di parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2009, – premettendo che con atto CP_1 di compravendita a firma del notaio del 13.12.2007 (Rep. 23243) aveva acquistato, Persona_1 dai coniugi e , il locale commerciale al pian terreno del Controparte_4 Controparte_5 fabbricato sito in Camigliano (CE), alla via Varacchi, civici nr.15 - 17, avente due ingressi, di cui uno direttamente dalla strada pubblica e l'altro dal cortile condominiale, contraddistinto in catasto al fg.
9, p.lla 364, sub 1 – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, CP_2
, e , quali condomini comproprietari dell'area cortilizia
[...] Controparte_3 Parte_1 comune testé menzionata, nonché quale parte venditrice, per ivi sentirli Controparte_4 condannare, in via principale, alla consegna di una copia delle chiavi del portone di accesso al citato cortile dal quale accedere ai vani del locale terraneo acquistato e, per l'effetto, al CP_6 risarcimento di tutti i danni patiti per l'illegittima occupazione esclusiva del detto cortile, quantificati in €. 3.000,00, ovvero nella diversa somma stimata all'esito del giudizio.
Si costituiva in giudizio , venditrice del locale terraneo attoreo, eccependo Controparte_4 il difetto di legittimazione passiva, per non aver mai abitato l'edificio di Camigliano e per non aver, dunque, mai avuto il possesso delle rivendicate chiavi di accesso al portone – circostanza asseritamente nota all'acquirente – e concludendo, dunque, per il rigetto integrale della domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano altresì in giudizio i coniugi , i quali eccepivano in via Controparte_7 preliminare il difetto di legittimazione passiva, per non essere stati parte nel contratto di compravendita del locale;
contestualmente spiegavano domanda riconvenzionale volta ad accertare tanto l'intervenuta prescrizione, per non uso ultraventennale, del diritto di accesso al portone di cui al civico n.15 di via Varacchi da parte dei coniugi quanto, in via subordinata, Parte_2
l'acquisto per usucapione sia del diritto di proprietà su beni e comodi comuni – dacché i detti coniugi giammai avevano abitato l'immobile di Camigliano, né partecipato alle spese Parte_2 per le migliorie apportate al cortile ed al portone – sia del diritto di accesso esclusivo al cortile attraverso il varco di cui al civico n.15 di via Varacchi. CP_6
Si costituiva, infine, , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Parte_1 passiva e, nel merito, la prescrizione per non uso ventennale del diritto di accesso al cortile condominiale da parte della venditrice , nonché l'acquisto per usucapione del Controparte_4 diritto di proprietà sulle contese parti comuni. In via gradata, poi, chiedeva il pagamento pro quota delle somme sborsate per i miglioramenti apportati alle dette parti comuni, consistiti sia nel rifacimento del pavimento del cortile che nella sostituzione del portone di ingresso allo stesso;
spese
– il cui ammontare avrebbe dovuto accertarsi per mezzo di una eventuale c.t.u.– alle quali i coniugi non avevano mai contribuito. Controparte_8
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 21.5.2010, il G.U. ammetteva le prove richieste (interrogatorio formale dei convenuti e prova testimoniale). All'esito dell'istruttoria, respinta la richiesta di ctu, rassegnate le conclusioni, il G.U. decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza n. 2210/2020, emessa e pubblicata in data 28.9.2020 e qui gravata, il tribunale così decideva: “a) Accoglie la domanda spiegata da e condanna , CP_1 Controparte_3
e alla consegna delle chiavi del portone di accesso al cortile comune Controparte_2 Parte_1 del fabbricato sito in Camigliano, via Varacchi, civico 15, per l'accesso all'immobile contraddistinto in catasto al F. 9, p.lla 364, sub 1, con accesso dal civico 15/17; b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
c) rigetta le domande spiegate nei confronti di;
d) rigetta le eccezioni Controparte_4
e le domande spiegate dai convenuti-attori in riconvenzionale;
e) condanna , Controparte_3
e al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 Parte_1 CP_1 liquidano in € 120,00 per spese e € 3.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione all'avv.to Ignazio Maiorano;
f) compensa le spese tra l'attore e
[...]
”. CP_4
Il giudizio di appello.
Con atto di appello notificato in data 30.9.2020, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2210/2020 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, articolando i seguenti motivi di gravame.
L'appellante si è in primis lamentato del fatto che nella sentenza gravata il primo Giudice aveva ritenuto di dover qualificare come di rivendicazione l'azione promossa dall'originario attore, e ciò nonostante il fatto che gli i convenuti avessero “sempre contestato il diritto di proprietà dell'attore”, peraltro asseritamente non provato dai titoli in prime cure allegati, nei quali mai figurerebbe “menzione della proprietà su cui insiste un eventuale diritto di passaggio e cioè dal portone d'ingresso al cortile e contraddistinto con il numero civico 15. Ma in effetti i venditori
[...]
e , non potevano vendere la proprietà su cui gravava un Controparte_5 Controparte_4 diritto di passaggio al cortile comune, in quanto non sono stati mai proprietari”. Secondo la sua prospettazione, non vi sarebbe stata alcuna limitazione nel godimento ai comodi comuni nel cortile condominiale, per essere l'accesso ai locali di proprietà dell'appellato “sempre avvenuto attraverso il civico n. 17 e non dal portone principale, i cui appellati non hanno mai usufruito”.
Una ulteriore censura alla sentenza gravata ha poi riguardato l'operato del primo Giudice nella parte in cui avrebbe omesso di riconoscere l'ultraventennale possesso, asseritamente pacifico, indisturbato ed “animo domini”, dell'area cortilizia comune e del varco di accesso alla stessa, nonché la disposta manutenzione, ad esclusiva cura e spese dei condomini , Controparte_2 CP
, e delle dette aree condominiali. Ha dedotto in merito che
[...] Parte_1 Parte_3
e suo marito non avevano mai abitato presso l'immobile Controparte_4 Controparte_5 di Camigliano e per tale motivo non avevano le chiavi del portone di accesso. Dunque, l'inerzia dei proprietari si sarebbe “manifestata nel mancato esercizio delle facoltà in cui si concretizza il contenuto del suo diritto e nella mancata reazione contro la SInoria esercitata di fatto da altri sulla cosa costituente oggetto del diritto stesso”. Da qui, la sussistenza degli elementi utili a provare l'intervenuta usucapione del cortile e dei comodi comuni in favore degli originari convenuti, con la conseguente “perdita a sfavore degli altri ex-condomini – Controparte_5 [...]
, e quindi dell'attuale proprietario-appellato, SI. , tanto del diritto di CP_4 CP_1 comproprietà, quanto di quello di passaggio attraverso il varco di cui al civico n.15 di via Varacchi, in ragione del mancato utilizzo di tale ingresso, come peraltro asseritamente “confermato dalle risultanze della prova testimoniale nonché dall'interrogatorio formale del SI. ”. Parte_1
L'appellante ha poi chiesto la riforma della sentenza anche nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di pagamento, ritualmente formulata da , delle Parte_1 somme, come quantificate e giustificate, all'epoca corrisposte per i lavori di miglioramento delle aree comuni;
lavori consistiti nel rifacimento del pavimento del cortile e nella sostituzione del portone di legno con uno in ferro, ai quali i coniugi non avevano mai contribuito. Controparte_8
Con ulteriore motivo ha censurato la statuizione relativa al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dell'attore vittorioso. Ha dedotto che la sentenza appellata doveva essere comunque riformata anche nella parte in cui era stata disposta la condanna dei convenuti CP
, e , al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1 CP_1
in quanto nella liquidazione il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle tariffe approvate
[...] dal DM 55/2014 .
L'appellante si è conclusivamente rivolto a questa Corte perché provveda a: “[r]iformare integralmente la sentenza n. 2210/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28-9-
2020, pubblicata il 30-9-2020, nel giudizio distinto al n. R.G. 1635/2009, respingendo la domanda originariamente proposta, di restituzione delle chiavi del portone di accesso al cortile, accogliere la domanda riconvenzionale e quindi perché venga dichiarato prescritto il diritto per mancato uso ultraventennale da parte dei coniugi – all'uso dell'ingresso al cortile dal CP_4 CP_5 portone contraddistinto con il numero civico 15; in subordine che venga dichiarato prescritto il diritto per mancato uso ultraventennale da parte dei coniugi – all'utilizzo del CP_4 CP_5 cortile e dei beni e comodi comuni. Ancora in via subordinata, accogliere la domanda riconvenzionale e quindi condannare i convenuti SI. e al Controparte_4 CP_1 pagamento delle somme sborsate dal SI. per aver i coniugi e Parte_1 Controparte_5
beneficiato dei miglioramenti apportati ai beni comuni dal comparente consistiti Controparte_4 nel rifacimento del pavimento del cortile preteso comune e sostituzione del portone ad esclusive spese in parti uguali del comparente”,.con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione al difensore antistatario.
Con comparsa del 26.2.2021 si è costituito chiedendo preliminarmente CP_1 dichiararsi inammissibile il gravame odierno per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto, pur avendo l'appellante individuato “i punti della sentenza ritenuti da riformare, l'atto di appello non critica la decisione mediante la proposizione di argomenti che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice. Ed invero, il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c. eSIe che alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame. Come detto, nel caso di specie, l'atto di appello non sembra “dialogare” con la pronuncia di primo grado, limitandosi a (ri)proporre le medesime argomentazioni del grado precedente senza confutare il suo rigetto”. Nel merito, poi, ha instato per il rigetto del gravame, con contestuale conferma della sentenza gravata e vittoria di spese del grado.
All'udienza del 6.4.2021, il Collegio, prendendo atto del mancato invio del fascicolo di primo grado, dichiarata la contumacia di , e ha Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.3.2023.
Dopo una serie di ulteriori rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 28.1.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 25.2.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente chiarito che a norma dell'art. 948 c.c. la principale azione prevista dall'ordinamento a difesa della proprietà, ossia l'azione di rivendicazione, è concessa a colui che si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta o detenuta da altri, e serve ad accertare se chi agisce
è effettivamente titolare del diritto di proprietà; è finalizzata a fargli ottenere il possesso della cosa ove in giudizio venga accertato che egli è davvero il proprietario, con conseguente condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore. La prova della proprietà viene fornita attraverso la dimostrazione della titolarità del diritto, e quindi, in via alternativa, o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuativo del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene. In ciò consiste, dunque, l'onere della cd. probatio diabolica che grava sul rivendicante: egli deve, cioè, dimostrare di aver acquistato il bene a titolo originario, oppure che lo stesso sia a lui pervenuto attraverso una seria ininterrotta di trasferimenti avente inizio da chi, comunque, lo abbia acquistato a titolo originario. All'attore in rivendica, che ambisce al riconoscimento della sua qualità di dominus, non basta, pertanto, far verificare la sua titolarità, occorrendo, piuttosto, che tale titolarità sia legittima.
Orbene, nel caso de quo, l'attore nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure correttamente inquadrava l'azione proposta come teleologicamente tesa ad ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà sulle aree condominiali, pur non avendo del bene rivendicato il possesso, ed indicava la legittimità della rivendicata titolarità dominicale dei beni oggetto della domanda petitoria attraverso la produzione di una serie ininterrotta di atti di trasferimento della proprietà, risalendo ad un atto a firma del notaio dell'11.2.1936 (Rep. 11608), con il Persona_2 quale madre e dante causa di parte venditrice nella Persona_3 Controparte_4 compravendita con l'odierno appellato, acquistava il vano di cui al civico 15 di via Varacchi da tale
. Bene, poi donato a , appunto, con atto a firma del notaio Persona_4 Controparte_4
del 28.7.1981 (Rep. 20355). Persona_5
Ebbene, come noto, l'opposizione da parte del convenuto in rivendicazione di un acquisto per usucapione del bene conteso, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che il thema disputandum si restringa all'appartenenza attuale ed effettiva del bene al convenuto, appunto, in forza dell'invocata usucapione, sicché l'unico fatto da provare diviene proprio l'usucapione vantata dal convenuto;
con la conseguenza che l'onere probatorio del rivendicante potrebbe legittimamente dirsi assolto, fallita l'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la semplice dimostrazione della validità e legittimità dei titoli in base ai quali quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare.
La onerosità della prova della proprietà spettante all'attore in rivendica deve, cioè, intendersi come inversamente proporzionale alla analiticità delle difese del convenuto, nel senso che se quest'ultimo si limita ad eccepire un generico possideo quia possideo, il rivendicante è tenuto alla probatio diabolica vera e propria;
se, invece il convenuto – come nel caso in esame – contrappone un proprio titolo di acquisto originario ed ulteriore, il processo si concentra unicamente sull'esistenza di quest'ultimo titolo, venendosi a configurare una contestuale attenuazione dell'onere probatorio in capo al rivendicante.
Nel caso che qui occupa, il primo Giudice ha avuto ampiamente modo di chiarire che «i titoli esibiti dall'attore sono sufficienti a provarne la titolarità del diritto dominicale sull'immobile con accesso dal civico n. 15/17, avendo il SI. depositato l'atto di compravendita del 13.12.2017 CP_1
– atto per notar Rep 23243 – dal quale emerge che ha acquistato il locale “commerciale Per_1 sito al piano terra del fabbricato oggetto di causa, contraddistinto con il numero civico 15/17 avente due ingressi di cui uno direttamente dalla strada e l'altro dal cortile condominiale, part.lla 364, sub
1, F 9, e con gli inerenti diritti, gli accessori, le accensioni, le pertinenze e le servitù, nonché i proporzionali diritti alle parti comuni ivi esistenti quali il forno, il pozzo” – art. 7-; ha prodotto, inoltre, l'atto di provenienza del bene in favore della SI.ra , l'atto di donazione Controparte_4 del 28.07.1981, per notar Rep 20355, nel quale si legge che il vano terraneo in questione, Per_5
“alla Via Varacchi, numero 15/17 ha due ingressi di cui uno direttamente dalla strada e l'altro dal cortile condominiale e che la donazione comprende i proporzionali diritti di comunione sulle parti comuni del fabbricato, quali a titolo esemplificativo, il cortile e gli accessori su di esso insistenti, quali il pozzo, il forno, gabinetto…”. Parte attrice ha prodotto, inoltre, l'atto di compravendita del
11.02.1936, per notar rep 11608, con il quale la SI.ra ha acquistato dal SI. Per_2 Per_3 [...]
il vano terraneo con entrata dal cortile comune ove gode le azioni alle comunioni del Persona_4 cortile e dei comodi tutti… Gli atti di cui sopra sono stati regolarmente trascritti. Non vi sono dubbi, pertanto, sul fatto che parte attrice abbia acquistato il vano contrassegnato dal civico 17 e 15 – rispettivamente, accesso diretto dalla strada e dal cortile - con i proporzionali diritti CP_6 sul cortile e sui comodi comuni».
Il tribunale ha altresì chiarito come l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto di passaggio per il varco di cui al civico n.15 di via Varacchi per non uso ventennale, non potesse essere accolta
«perché il diritto di proprietà – rectius di comproprietà – vantato dall'attore è imprescrittibile».
Infine, altrettanto puntualmente, ha chiarito come in ordine alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione delle rivendicate aree comuni – dal solo esperita nei Parte_1 confronti di – «dalla complessiva analisi delle prove in atti, non emerge con CP_1 sufficiente certezza che i convenuti-attori in riconvenzionale abbiano posseduto in maniera esclusiva
i beni in questione in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, "uti dominus". In realtà gli stessi capitoli di prova testimoniale per come articolati, ammessi da diverso magistrato, non sono riferibili a un possesso esclusivo e inconciliabile con l'altrui possesso. Infatti, il non uso, di per sé, non implica la perdita della proprietà, come sopra esposto, né l'acquisto da parte di terzi.
I convenuti non hanno provato che alla SI.ra , la quale risiede a Tivoli, sia stato Controparte_4 impedito il pari uso del cortile e dell'accesso condominiale. Il portone, infatti, era lasciato aperto con la conseguenza che la SI.ra vi poteva liberamente accedere e, peraltro, i testi indotti CP_4 da parte attrice hanno dichiarato che la SI.ra ha effettivamente utilizzato l'accesso in CP_4 questione».
Orbene, a fronte delle puntuali ed univoche statuizioni sui controversi punti da parte del primo
Giudice, l'attuale appellante, convenuto in primo grado, non ha in questa sede fornito alcun elemento utile a provare, in maniera dirimente, la legittimità dell'invocata prescrizione acquisitiva, essendosi limitato ad allegare sia la non disponibilità, peraltro incontestata, delle chiavi del portone di accesso alle aree cortilizie condominiali da parte dei venditori , sia la residenza in Controparte_8
Tivoli dei medesimi che mai ebbero ad abitare l'edificio di Camigliano, come elementi da cui dover inferire il preteso e presunto non uso, asseritamente protrattosi per un ventennio, del varco di cui al civico n.15 di via Varacchi e delle retrostanti aree comuni. Non solo, ma pur contestando il riferimento espresso al trasferimento dei menzionati diritti nel rogito a firma del notaio – con Per_6 il quale l'odierno appellato acquistava da il locale terraneo – per non esserci «in Controparte_4 esso minimamente menzione della proprietà su cui insiste un eventuale diritto di passaggio e cioè dal portone d'ingresso al cortile e contraddistinto con il numero civico 15», tuttavia, inspiegabilmente si asteneva dal produrre, nel presente giudizio, copia del detto atto, del pari omettendo qualsiasi produzione ulteriore utile ad attestare l'effettiva condizione di fruitori rigorosamente esclusivi ed escludenti tanto del varco come del cortile.
Infine, attraverso asserzioni e pretese giuridicamente incompatibili, l'appellato dapprima
“chiariva” che «i venditori e , non potevano vendere la Controparte_5 Controparte_4 proprietà su cui gravava un diritto di passaggio al cortile comune, in quanto non sono stati mai proprietari», poi chiedeva riconoscersi l'intervenuta usucapione in proprio favore della proprietà delle aree e varchi comuni, modalità, quest'ultima, di acquisto a titolo originario di per sé notoriamente postulante la titolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva ed assoluta (quale è la proprietà) in capo all'odierno rivendicante, che il medesimo appellante ha preteso ab initio di disconoscere risolutamente: delle due, una.
Premessa tale (articolata ) ricostruzione in fatto, va evidenziato che nel formulare il gravame l'appellante si è limitato a riproporre le identiche domande già formulate in prime cure, individuando, certo, le parti della sentenza da censurare, ma senza mai argomentare puntualmente ed esaustivamente le relative censure, né prospettare possibili ricostruzioni alternative a quella compiuta dal giudice di primo grado e tantomeno indicando le circostanze da cui scaturirebbero le pur lamentate violazioni di legge, elementi tutti indispensabili ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione de qua, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., limitandosi piuttosto ad una acritica reiterazione delle pretese già avanzate nel precedente grado di giudizio ( a fronte di una specifica eccezione sollevata dall'appellato ex art.342
c.p.c.).
Ebbene, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, il principio della specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dall'art. 342 c.p.c., per l'individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere compiuto il riesame della sentenza impugnata – impone all'appellante non solo di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, ma anche di accompagnarle con argomentazioni razionali che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 1° febbraio 2007 n. 2217). Detto altrimenti, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia messo in condizione non solo di identificare le parti della sentenza impugnate, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado (Cass. 19 ottobre 2009 n. 22123). La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i motivi dell'impugnazione devono contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, che sia accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass.26 luglio 2024 , n. 20884)
. E che …l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado. L'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata …Pur non richiedendo l'appello l'uso di formule sacramentali, né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, é indispensabile, ai fini della specificità, che il motivo fatto valere sia idoneo
a contrastare le ragioni giuridiche addotte in primo grado a sostegno della decisione adottata (vedi in tal senso Cass. 15.6.2016 n. 12280; Cass.
4.9.2014 n. 18704; Cass. sez. un.
9.11.2011 n. 23299), per cui l'appellante avrebbe dovuto prospettare delle argomentazioni che fossero in grado di intaccare la ratio decidendi della sentenza di primo grado (Cass. 24 giugno 2025 n.16885). Il principio di specificità dei motivi di appello comporta che la parte deve specificare le censure rivolte al provvedimento impugnato, delimitando i poteri cognitivi del giudice del gravame: in sostanza,
l'appellante deve censurare non solo gli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi logici ed argomentativi che li sorreggono e deve formulare puntualmente le ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame. Nell'atto di impugnazione, si è limitato genericamente a censurare – reiterando Parte_1 le medesime questioni dottrinali e giurisprudenziali già prospettate e risultate inidonee a scalfire la già sanzionata inconsistenza allegatoria e probatoria – la mancata dichiarazione dell'avvenuta prescrizione per non uso del diritto al passaggio e il mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione della aree comuni da parte del Tribunale, ma senza addurre alcunché in merito alla fondatezza delle contestazioni, né offrendo spunti di sorta che consentano a questa Corte di ritenere fondate le censure mosse avverso la decisione impugnata.
Venendo ad esaminare il motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese processuali, va evidenziato che la quantificazione delle spese di lite, effettuata secondo soccombenza ex art.91
c.p.c., è avvenuta correttamente, applicando per i compensi professionali parametri di poco superiori a quelli medi rapportati al valore della controversia (come indicato in citazione), secondo il D.M.
n.55/2014.
Da qui, la conseguente inammissibilità dello spiegato gravame.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato in atti (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – ). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Ignazio Maiorano, dichiaratosi antistatario.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3825/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2210/2020, Parte_1 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.9.2020;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione all'avv. Ignazio Maiorano.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Cosi deciso in Napoli, nella camera di conSIlio del 9 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il ConSIliere est.
RO De RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale ConSIliere;
dott. RO De RO ConSIliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3825/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2210/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento R.G.1635/2009, pubblicata in data 28.9.2020 , vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato a difeso dall'avv. Guido Fiorillo (C.F. Parte_1 C.F._1
), C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio CP_1 C.F._3
Maiorano (C.F. ), C.F._4
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
) C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
E
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 21.2.2025 dalla difesa di parte appellata e in data 25.2.2025 dalla difesa di parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2009, – premettendo che con atto CP_1 di compravendita a firma del notaio del 13.12.2007 (Rep. 23243) aveva acquistato, Persona_1 dai coniugi e , il locale commerciale al pian terreno del Controparte_4 Controparte_5 fabbricato sito in Camigliano (CE), alla via Varacchi, civici nr.15 - 17, avente due ingressi, di cui uno direttamente dalla strada pubblica e l'altro dal cortile condominiale, contraddistinto in catasto al fg.
9, p.lla 364, sub 1 – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, CP_2
, e , quali condomini comproprietari dell'area cortilizia
[...] Controparte_3 Parte_1 comune testé menzionata, nonché quale parte venditrice, per ivi sentirli Controparte_4 condannare, in via principale, alla consegna di una copia delle chiavi del portone di accesso al citato cortile dal quale accedere ai vani del locale terraneo acquistato e, per l'effetto, al CP_6 risarcimento di tutti i danni patiti per l'illegittima occupazione esclusiva del detto cortile, quantificati in €. 3.000,00, ovvero nella diversa somma stimata all'esito del giudizio.
Si costituiva in giudizio , venditrice del locale terraneo attoreo, eccependo Controparte_4 il difetto di legittimazione passiva, per non aver mai abitato l'edificio di Camigliano e per non aver, dunque, mai avuto il possesso delle rivendicate chiavi di accesso al portone – circostanza asseritamente nota all'acquirente – e concludendo, dunque, per il rigetto integrale della domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano altresì in giudizio i coniugi , i quali eccepivano in via Controparte_7 preliminare il difetto di legittimazione passiva, per non essere stati parte nel contratto di compravendita del locale;
contestualmente spiegavano domanda riconvenzionale volta ad accertare tanto l'intervenuta prescrizione, per non uso ultraventennale, del diritto di accesso al portone di cui al civico n.15 di via Varacchi da parte dei coniugi quanto, in via subordinata, Parte_2
l'acquisto per usucapione sia del diritto di proprietà su beni e comodi comuni – dacché i detti coniugi giammai avevano abitato l'immobile di Camigliano, né partecipato alle spese Parte_2 per le migliorie apportate al cortile ed al portone – sia del diritto di accesso esclusivo al cortile attraverso il varco di cui al civico n.15 di via Varacchi. CP_6
Si costituiva, infine, , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Parte_1 passiva e, nel merito, la prescrizione per non uso ventennale del diritto di accesso al cortile condominiale da parte della venditrice , nonché l'acquisto per usucapione del Controparte_4 diritto di proprietà sulle contese parti comuni. In via gradata, poi, chiedeva il pagamento pro quota delle somme sborsate per i miglioramenti apportati alle dette parti comuni, consistiti sia nel rifacimento del pavimento del cortile che nella sostituzione del portone di ingresso allo stesso;
spese
– il cui ammontare avrebbe dovuto accertarsi per mezzo di una eventuale c.t.u.– alle quali i coniugi non avevano mai contribuito. Controparte_8
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 21.5.2010, il G.U. ammetteva le prove richieste (interrogatorio formale dei convenuti e prova testimoniale). All'esito dell'istruttoria, respinta la richiesta di ctu, rassegnate le conclusioni, il G.U. decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza n. 2210/2020, emessa e pubblicata in data 28.9.2020 e qui gravata, il tribunale così decideva: “a) Accoglie la domanda spiegata da e condanna , CP_1 Controparte_3
e alla consegna delle chiavi del portone di accesso al cortile comune Controparte_2 Parte_1 del fabbricato sito in Camigliano, via Varacchi, civico 15, per l'accesso all'immobile contraddistinto in catasto al F. 9, p.lla 364, sub 1, con accesso dal civico 15/17; b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
c) rigetta le domande spiegate nei confronti di;
d) rigetta le eccezioni Controparte_4
e le domande spiegate dai convenuti-attori in riconvenzionale;
e) condanna , Controparte_3
e al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 Parte_1 CP_1 liquidano in € 120,00 per spese e € 3.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione all'avv.to Ignazio Maiorano;
f) compensa le spese tra l'attore e
[...]
”. CP_4
Il giudizio di appello.
Con atto di appello notificato in data 30.9.2020, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2210/2020 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, articolando i seguenti motivi di gravame.
L'appellante si è in primis lamentato del fatto che nella sentenza gravata il primo Giudice aveva ritenuto di dover qualificare come di rivendicazione l'azione promossa dall'originario attore, e ciò nonostante il fatto che gli i convenuti avessero “sempre contestato il diritto di proprietà dell'attore”, peraltro asseritamente non provato dai titoli in prime cure allegati, nei quali mai figurerebbe “menzione della proprietà su cui insiste un eventuale diritto di passaggio e cioè dal portone d'ingresso al cortile e contraddistinto con il numero civico 15. Ma in effetti i venditori
[...]
e , non potevano vendere la proprietà su cui gravava un Controparte_5 Controparte_4 diritto di passaggio al cortile comune, in quanto non sono stati mai proprietari”. Secondo la sua prospettazione, non vi sarebbe stata alcuna limitazione nel godimento ai comodi comuni nel cortile condominiale, per essere l'accesso ai locali di proprietà dell'appellato “sempre avvenuto attraverso il civico n. 17 e non dal portone principale, i cui appellati non hanno mai usufruito”.
Una ulteriore censura alla sentenza gravata ha poi riguardato l'operato del primo Giudice nella parte in cui avrebbe omesso di riconoscere l'ultraventennale possesso, asseritamente pacifico, indisturbato ed “animo domini”, dell'area cortilizia comune e del varco di accesso alla stessa, nonché la disposta manutenzione, ad esclusiva cura e spese dei condomini , Controparte_2 CP
, e delle dette aree condominiali. Ha dedotto in merito che
[...] Parte_1 Parte_3
e suo marito non avevano mai abitato presso l'immobile Controparte_4 Controparte_5 di Camigliano e per tale motivo non avevano le chiavi del portone di accesso. Dunque, l'inerzia dei proprietari si sarebbe “manifestata nel mancato esercizio delle facoltà in cui si concretizza il contenuto del suo diritto e nella mancata reazione contro la SInoria esercitata di fatto da altri sulla cosa costituente oggetto del diritto stesso”. Da qui, la sussistenza degli elementi utili a provare l'intervenuta usucapione del cortile e dei comodi comuni in favore degli originari convenuti, con la conseguente “perdita a sfavore degli altri ex-condomini – Controparte_5 [...]
, e quindi dell'attuale proprietario-appellato, SI. , tanto del diritto di CP_4 CP_1 comproprietà, quanto di quello di passaggio attraverso il varco di cui al civico n.15 di via Varacchi, in ragione del mancato utilizzo di tale ingresso, come peraltro asseritamente “confermato dalle risultanze della prova testimoniale nonché dall'interrogatorio formale del SI. ”. Parte_1
L'appellante ha poi chiesto la riforma della sentenza anche nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di pagamento, ritualmente formulata da , delle Parte_1 somme, come quantificate e giustificate, all'epoca corrisposte per i lavori di miglioramento delle aree comuni;
lavori consistiti nel rifacimento del pavimento del cortile e nella sostituzione del portone di legno con uno in ferro, ai quali i coniugi non avevano mai contribuito. Controparte_8
Con ulteriore motivo ha censurato la statuizione relativa al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dell'attore vittorioso. Ha dedotto che la sentenza appellata doveva essere comunque riformata anche nella parte in cui era stata disposta la condanna dei convenuti CP
, e , al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1 CP_1
in quanto nella liquidazione il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle tariffe approvate
[...] dal DM 55/2014 .
L'appellante si è conclusivamente rivolto a questa Corte perché provveda a: “[r]iformare integralmente la sentenza n. 2210/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28-9-
2020, pubblicata il 30-9-2020, nel giudizio distinto al n. R.G. 1635/2009, respingendo la domanda originariamente proposta, di restituzione delle chiavi del portone di accesso al cortile, accogliere la domanda riconvenzionale e quindi perché venga dichiarato prescritto il diritto per mancato uso ultraventennale da parte dei coniugi – all'uso dell'ingresso al cortile dal CP_4 CP_5 portone contraddistinto con il numero civico 15; in subordine che venga dichiarato prescritto il diritto per mancato uso ultraventennale da parte dei coniugi – all'utilizzo del CP_4 CP_5 cortile e dei beni e comodi comuni. Ancora in via subordinata, accogliere la domanda riconvenzionale e quindi condannare i convenuti SI. e al Controparte_4 CP_1 pagamento delle somme sborsate dal SI. per aver i coniugi e Parte_1 Controparte_5
beneficiato dei miglioramenti apportati ai beni comuni dal comparente consistiti Controparte_4 nel rifacimento del pavimento del cortile preteso comune e sostituzione del portone ad esclusive spese in parti uguali del comparente”,.con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione al difensore antistatario.
Con comparsa del 26.2.2021 si è costituito chiedendo preliminarmente CP_1 dichiararsi inammissibile il gravame odierno per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto, pur avendo l'appellante individuato “i punti della sentenza ritenuti da riformare, l'atto di appello non critica la decisione mediante la proposizione di argomenti che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice. Ed invero, il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c. eSIe che alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame. Come detto, nel caso di specie, l'atto di appello non sembra “dialogare” con la pronuncia di primo grado, limitandosi a (ri)proporre le medesime argomentazioni del grado precedente senza confutare il suo rigetto”. Nel merito, poi, ha instato per il rigetto del gravame, con contestuale conferma della sentenza gravata e vittoria di spese del grado.
All'udienza del 6.4.2021, il Collegio, prendendo atto del mancato invio del fascicolo di primo grado, dichiarata la contumacia di , e ha Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.3.2023.
Dopo una serie di ulteriori rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 28.1.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 25.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 25.2.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente chiarito che a norma dell'art. 948 c.c. la principale azione prevista dall'ordinamento a difesa della proprietà, ossia l'azione di rivendicazione, è concessa a colui che si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta o detenuta da altri, e serve ad accertare se chi agisce
è effettivamente titolare del diritto di proprietà; è finalizzata a fargli ottenere il possesso della cosa ove in giudizio venga accertato che egli è davvero il proprietario, con conseguente condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore. La prova della proprietà viene fornita attraverso la dimostrazione della titolarità del diritto, e quindi, in via alternativa, o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuativo del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene. In ciò consiste, dunque, l'onere della cd. probatio diabolica che grava sul rivendicante: egli deve, cioè, dimostrare di aver acquistato il bene a titolo originario, oppure che lo stesso sia a lui pervenuto attraverso una seria ininterrotta di trasferimenti avente inizio da chi, comunque, lo abbia acquistato a titolo originario. All'attore in rivendica, che ambisce al riconoscimento della sua qualità di dominus, non basta, pertanto, far verificare la sua titolarità, occorrendo, piuttosto, che tale titolarità sia legittima.
Orbene, nel caso de quo, l'attore nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure correttamente inquadrava l'azione proposta come teleologicamente tesa ad ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà sulle aree condominiali, pur non avendo del bene rivendicato il possesso, ed indicava la legittimità della rivendicata titolarità dominicale dei beni oggetto della domanda petitoria attraverso la produzione di una serie ininterrotta di atti di trasferimento della proprietà, risalendo ad un atto a firma del notaio dell'11.2.1936 (Rep. 11608), con il Persona_2 quale madre e dante causa di parte venditrice nella Persona_3 Controparte_4 compravendita con l'odierno appellato, acquistava il vano di cui al civico 15 di via Varacchi da tale
. Bene, poi donato a , appunto, con atto a firma del notaio Persona_4 Controparte_4
del 28.7.1981 (Rep. 20355). Persona_5
Ebbene, come noto, l'opposizione da parte del convenuto in rivendicazione di un acquisto per usucapione del bene conteso, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che il thema disputandum si restringa all'appartenenza attuale ed effettiva del bene al convenuto, appunto, in forza dell'invocata usucapione, sicché l'unico fatto da provare diviene proprio l'usucapione vantata dal convenuto;
con la conseguenza che l'onere probatorio del rivendicante potrebbe legittimamente dirsi assolto, fallita l'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la semplice dimostrazione della validità e legittimità dei titoli in base ai quali quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare.
La onerosità della prova della proprietà spettante all'attore in rivendica deve, cioè, intendersi come inversamente proporzionale alla analiticità delle difese del convenuto, nel senso che se quest'ultimo si limita ad eccepire un generico possideo quia possideo, il rivendicante è tenuto alla probatio diabolica vera e propria;
se, invece il convenuto – come nel caso in esame – contrappone un proprio titolo di acquisto originario ed ulteriore, il processo si concentra unicamente sull'esistenza di quest'ultimo titolo, venendosi a configurare una contestuale attenuazione dell'onere probatorio in capo al rivendicante.
Nel caso che qui occupa, il primo Giudice ha avuto ampiamente modo di chiarire che «i titoli esibiti dall'attore sono sufficienti a provarne la titolarità del diritto dominicale sull'immobile con accesso dal civico n. 15/17, avendo il SI. depositato l'atto di compravendita del 13.12.2017 CP_1
– atto per notar Rep 23243 – dal quale emerge che ha acquistato il locale “commerciale Per_1 sito al piano terra del fabbricato oggetto di causa, contraddistinto con il numero civico 15/17 avente due ingressi di cui uno direttamente dalla strada e l'altro dal cortile condominiale, part.lla 364, sub
1, F 9, e con gli inerenti diritti, gli accessori, le accensioni, le pertinenze e le servitù, nonché i proporzionali diritti alle parti comuni ivi esistenti quali il forno, il pozzo” – art. 7-; ha prodotto, inoltre, l'atto di provenienza del bene in favore della SI.ra , l'atto di donazione Controparte_4 del 28.07.1981, per notar Rep 20355, nel quale si legge che il vano terraneo in questione, Per_5
“alla Via Varacchi, numero 15/17 ha due ingressi di cui uno direttamente dalla strada e l'altro dal cortile condominiale e che la donazione comprende i proporzionali diritti di comunione sulle parti comuni del fabbricato, quali a titolo esemplificativo, il cortile e gli accessori su di esso insistenti, quali il pozzo, il forno, gabinetto…”. Parte attrice ha prodotto, inoltre, l'atto di compravendita del
11.02.1936, per notar rep 11608, con il quale la SI.ra ha acquistato dal SI. Per_2 Per_3 [...]
il vano terraneo con entrata dal cortile comune ove gode le azioni alle comunioni del Persona_4 cortile e dei comodi tutti… Gli atti di cui sopra sono stati regolarmente trascritti. Non vi sono dubbi, pertanto, sul fatto che parte attrice abbia acquistato il vano contrassegnato dal civico 17 e 15 – rispettivamente, accesso diretto dalla strada e dal cortile - con i proporzionali diritti CP_6 sul cortile e sui comodi comuni».
Il tribunale ha altresì chiarito come l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto di passaggio per il varco di cui al civico n.15 di via Varacchi per non uso ventennale, non potesse essere accolta
«perché il diritto di proprietà – rectius di comproprietà – vantato dall'attore è imprescrittibile».
Infine, altrettanto puntualmente, ha chiarito come in ordine alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione delle rivendicate aree comuni – dal solo esperita nei Parte_1 confronti di – «dalla complessiva analisi delle prove in atti, non emerge con CP_1 sufficiente certezza che i convenuti-attori in riconvenzionale abbiano posseduto in maniera esclusiva
i beni in questione in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, "uti dominus". In realtà gli stessi capitoli di prova testimoniale per come articolati, ammessi da diverso magistrato, non sono riferibili a un possesso esclusivo e inconciliabile con l'altrui possesso. Infatti, il non uso, di per sé, non implica la perdita della proprietà, come sopra esposto, né l'acquisto da parte di terzi.
I convenuti non hanno provato che alla SI.ra , la quale risiede a Tivoli, sia stato Controparte_4 impedito il pari uso del cortile e dell'accesso condominiale. Il portone, infatti, era lasciato aperto con la conseguenza che la SI.ra vi poteva liberamente accedere e, peraltro, i testi indotti CP_4 da parte attrice hanno dichiarato che la SI.ra ha effettivamente utilizzato l'accesso in CP_4 questione».
Orbene, a fronte delle puntuali ed univoche statuizioni sui controversi punti da parte del primo
Giudice, l'attuale appellante, convenuto in primo grado, non ha in questa sede fornito alcun elemento utile a provare, in maniera dirimente, la legittimità dell'invocata prescrizione acquisitiva, essendosi limitato ad allegare sia la non disponibilità, peraltro incontestata, delle chiavi del portone di accesso alle aree cortilizie condominiali da parte dei venditori , sia la residenza in Controparte_8
Tivoli dei medesimi che mai ebbero ad abitare l'edificio di Camigliano, come elementi da cui dover inferire il preteso e presunto non uso, asseritamente protrattosi per un ventennio, del varco di cui al civico n.15 di via Varacchi e delle retrostanti aree comuni. Non solo, ma pur contestando il riferimento espresso al trasferimento dei menzionati diritti nel rogito a firma del notaio – con Per_6 il quale l'odierno appellato acquistava da il locale terraneo – per non esserci «in Controparte_4 esso minimamente menzione della proprietà su cui insiste un eventuale diritto di passaggio e cioè dal portone d'ingresso al cortile e contraddistinto con il numero civico 15», tuttavia, inspiegabilmente si asteneva dal produrre, nel presente giudizio, copia del detto atto, del pari omettendo qualsiasi produzione ulteriore utile ad attestare l'effettiva condizione di fruitori rigorosamente esclusivi ed escludenti tanto del varco come del cortile.
Infine, attraverso asserzioni e pretese giuridicamente incompatibili, l'appellato dapprima
“chiariva” che «i venditori e , non potevano vendere la Controparte_5 Controparte_4 proprietà su cui gravava un diritto di passaggio al cortile comune, in quanto non sono stati mai proprietari», poi chiedeva riconoscersi l'intervenuta usucapione in proprio favore della proprietà delle aree e varchi comuni, modalità, quest'ultima, di acquisto a titolo originario di per sé notoriamente postulante la titolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva ed assoluta (quale è la proprietà) in capo all'odierno rivendicante, che il medesimo appellante ha preteso ab initio di disconoscere risolutamente: delle due, una.
Premessa tale (articolata ) ricostruzione in fatto, va evidenziato che nel formulare il gravame l'appellante si è limitato a riproporre le identiche domande già formulate in prime cure, individuando, certo, le parti della sentenza da censurare, ma senza mai argomentare puntualmente ed esaustivamente le relative censure, né prospettare possibili ricostruzioni alternative a quella compiuta dal giudice di primo grado e tantomeno indicando le circostanze da cui scaturirebbero le pur lamentate violazioni di legge, elementi tutti indispensabili ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione de qua, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., limitandosi piuttosto ad una acritica reiterazione delle pretese già avanzate nel precedente grado di giudizio ( a fronte di una specifica eccezione sollevata dall'appellato ex art.342
c.p.c.).
Ebbene, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, il principio della specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dall'art. 342 c.p.c., per l'individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere compiuto il riesame della sentenza impugnata – impone all'appellante non solo di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, ma anche di accompagnarle con argomentazioni razionali che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 1° febbraio 2007 n. 2217). Detto altrimenti, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia messo in condizione non solo di identificare le parti della sentenza impugnate, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado (Cass. 19 ottobre 2009 n. 22123). La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i motivi dell'impugnazione devono contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, che sia accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass.26 luglio 2024 , n. 20884)
. E che …l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado. L'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata …Pur non richiedendo l'appello l'uso di formule sacramentali, né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, é indispensabile, ai fini della specificità, che il motivo fatto valere sia idoneo
a contrastare le ragioni giuridiche addotte in primo grado a sostegno della decisione adottata (vedi in tal senso Cass. 15.6.2016 n. 12280; Cass.
4.9.2014 n. 18704; Cass. sez. un.
9.11.2011 n. 23299), per cui l'appellante avrebbe dovuto prospettare delle argomentazioni che fossero in grado di intaccare la ratio decidendi della sentenza di primo grado (Cass. 24 giugno 2025 n.16885). Il principio di specificità dei motivi di appello comporta che la parte deve specificare le censure rivolte al provvedimento impugnato, delimitando i poteri cognitivi del giudice del gravame: in sostanza,
l'appellante deve censurare non solo gli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi logici ed argomentativi che li sorreggono e deve formulare puntualmente le ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame. Nell'atto di impugnazione, si è limitato genericamente a censurare – reiterando Parte_1 le medesime questioni dottrinali e giurisprudenziali già prospettate e risultate inidonee a scalfire la già sanzionata inconsistenza allegatoria e probatoria – la mancata dichiarazione dell'avvenuta prescrizione per non uso del diritto al passaggio e il mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione della aree comuni da parte del Tribunale, ma senza addurre alcunché in merito alla fondatezza delle contestazioni, né offrendo spunti di sorta che consentano a questa Corte di ritenere fondate le censure mosse avverso la decisione impugnata.
Venendo ad esaminare il motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese processuali, va evidenziato che la quantificazione delle spese di lite, effettuata secondo soccombenza ex art.91
c.p.c., è avvenuta correttamente, applicando per i compensi professionali parametri di poco superiori a quelli medi rapportati al valore della controversia (come indicato in citazione), secondo il D.M.
n.55/2014.
Da qui, la conseguente inammissibilità dello spiegato gravame.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato in atti (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – ). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Ignazio Maiorano, dichiaratosi antistatario.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3825/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2210/2020, Parte_1 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.9.2020;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione all'avv. Ignazio Maiorano.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Cosi deciso in Napoli, nella camera di conSIlio del 9 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il ConSIliere est.
RO De RO