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1 giugno 1983
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8 febbraio 1990
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27 aprile 2001
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7 febbraio 2014
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13 novembre 2015
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Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,)) quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,)) quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Commentari • +500
- 1. Avvocato per Adozioni per singleRiga75 · https://www.familylawboschetti.com/filiazione-e-minori/responsabilita-genitoriale/ · 12 novembre 2024 · 21.405691
[…] Nello scenario descritto, per quanto riguarda l'adozione per single, le possibilità si riducono ai casi particolari previsti dall'art. 44 della legge 184/1983. […] Tuttavia, esistono delle eccezioni che consentono anche ai single di adottare un bambino: si parla di quei casi in cui è possibile intraprendere il percorso dell'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983: tipologia di adozione che non recide completamente i legami con la famiglia d'origine, a differenza dell'adozione legittimante. […] La Suprema Corte ha confermato la validità dell'adozione, basandosi sull'articolo 44 della Legge 184/1983, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Milano, sentenza 07/04/2025, n. 250Provvedimento: […] nel procedimento ex artt. 44 lett. D) Legge 184/1983 relativo alla minore: […] su ricorso ex art. 44 lett. D) Legge 184/1983 presentato da:Leggi di più...
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