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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 557/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
RT UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 28 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 557 dell'anno 2023
T R A
C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) in proprio e quali C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 10.10.2019 presso la Persona_1
Casa di Cura ER S.r.l., elettivamente domiciliate in Taranto alla via Carlo Sorcinelli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Gaetano VITALE (C.F. ) che le rappresenta e C.F._4
difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gisella FICO ( C.F. ) come da C.F._5
documentazione in atti;
Attrici
C O N T R O
CASA DI CURA IN S.R.L. (P.I. con sede in Taranto alla via Scoglio P.IVA_1
del Tonno 64, in persona del suo legale rappresentante p.t. e (c.f. Parte_4
) elettivamente domiciliati in Taranto alla via Minniti n. 64 presso lo studio C.F._6
dell'Avv. Donato DE MARTINIS (c.f. ) che li rappresenta e difende come C.F._7
da documentazione in atti;
1 (c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_5 CodiceFiscale_8
PI LU (c.f. ) presso il cui studio in Taranto alla Via Pupino n. CodiceFiscale_9
7 è elettivamente domiciliato come da documentazione in atti;
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_6 C.F._10
NI GI De ON ( ) e presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_11
domiciliato, in Manduria al vico I° XX Settembre n.8 come da documentazione in atti;
Convenuto
Ove all'udienza del 202 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 2025
2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
2 Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza
3 istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio le sigg.re e Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocavano innanzi al Tribunale di Taranto la srl Casa di Cura ER, Parte_6
, e , chiedendo che venissero accolte le seguenti
[...] Parte_5 Parte_4
conclusionii:
[1. previo accertamento dei fatti descritti nella premessa del presente atto, dichiarare la esclusiva responsabilità della CASA DI CURA IN S.R.L., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c.
e dell'art. 1228 c.c., del Dott. del Dott. Parte_4 Parte_5
e del Dott. , questi ultimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 Parte_6
c.c., ed in ogni caso ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. se ed in quanto applicabili, nella causazione della morte di per cui è causa, e per l'effetto Persona_1
2. condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di di € 289.390,00, Parte_1
di di € 249.010,00 e di di € 249.010,00 per il danno da perdita del Parte_2 Parte_3
rapporto parentale ( iure proprio );
3. condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di , di Parte_1 [...]
e di del risarcimento del danno da perdita di chance, del danno biologico Parte_2 Parte_3
terminale, del danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia, e del danno da anticipata morte ( iure hereditatis ) da calcolarsi in via equitativa;
4. condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore delle attrici del c.d. danno patrimoniale riflesso rapportato all'entità della pensione percepita dal de cuius prima della sua morte oltre alle spese ed ai compensi alle medesime dovuti per l'attività stragiudiziale, per il procedimento di mediazione e per la denuncia-querela, da liquidarsi in via equitativa ovvero dell'altra minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia con gli interessi dal dì dell'evento al saldo;
5. al pagamento in favore delle attrici delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario 15%,
IVA e CAP 4% come per legge e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari.]
Così argomentavano le attrici le proprie richieste processuali:
[1. il 03.09.2019 il sig. affetto da calcoli alla CO e da coliche addominali con Persona_1
dolori lancinanti, si recò presso la Casa di Cura ER S.r.l. per effettuare una visita medica con il Dott. specialista in chirurgia presso la predetta clinica privata;
Parte_4
2. all'esito del consulto il Dott. esaminata l'ecografia del paziente ed avendo Parte_4
rilevato le pareti ispessite della sua cistifellea, diagnosticò a la necessità per lo Persona_1
stesso di sottoporsi ad un intervento chirurgico di rimozione dei calcoli da effettuarsi preferibilmente
“in laparoscopia”, tecnica meno invasiva, oppure “a cielo aperto” in caso di sopravvenute complicazioni o necessità;
3. nell'occasione il Dott. confermò a che avrebbe eseguito Parte_4 Persona_1
personalmente l'intervento sopradetto;
4. il 28.09.2019 presso la in regime di pre-ricovero: Controparte_1
a) effettuò RX Torace standard ed esami ematochimici e cardiologici propedeutici all'intervento chirurgico programmato;
b) prestò al Dott. il consenso informato Parte_5
all'intervento di “Colecistectomia per via Laparoscopica ovvero nella asportazione della CO” da eseguirsi in anestesia generale;
5. il 04.10.2019 ha subito l'intervento di “Colecistectomia laparotomica, complessa Persona_1
visclerolisi, esplorazione della via biliare principale”, come si legge nella Cartella Clinica rilasciata dalla clinica il 25.11.2019;
6 6. l'intervento sub. 5) è iniziato alle ore 12:30 e si è concluso alle ore 19:05; nella prima equipe medica operante fino alle ore 14:00 vi erano il Dott. (1° chirurgo) ed il Dott. Parte_5
(2° chirurgo); nella seconda equipe medica vi erano il Dott. Parte_4 Parte_5
(1° chirurgo) ed il Dott. (2° chirurgo);
[...] Parte_6
7. il giorno dell'intervento (ed anche prima) erano presenti in sala d'attesa , moglie Parte_1
di e le loro figlie e le quale appresero dai chirurghi delle equipe Persona_1 Parte_2 Pt_3
mediche su indicate che: a) il loro congiunto era stato operato con la tecnica “a cielo aperto” a causa dei numerosi calcoli biliari presenti;
b) l'intervento, seppur definito dal Dott. Parte_5
e dal Dott. “devastante” e “complicato” a causa dei numerosi
[...] Parte_4
calcoli, si era concluso positivamente ed il paziente era in buone condizioni di salute;
8. durante la successiva degenza presso la clinica ha avvertito da subito dei Persona_1
lancinanti dolori all'addome, acuti ed insopportabili, i quali sono via via peggiorati tanto che lui e la sua famiglia più volte hanno richiesto allo staff medico la somministrazione di forti antidolorifici per endovena;
9. nonostante le sofferenze patite da e le richieste di aiuto da parte della moglie e Persona_1
delle figlie, i sanitari della Casa di Cura non verificarono la causa dell'algia addominale del paziente e rimasero inerti di fronte all'evidente peggioramento del suo quadro clinico;
10. il 09.10.2019 il personale sanitario della clinica rimosse il drenaggio applicato al paziente in sala operatoria;
11. il 10.10.2019 le condizioni del malato si sono ulteriormente aggravate ed egli non era più in condizione di alzarsi dal letto, avvertiva “forte bruciore alla pancia”, sudava molto, era disidratato, aveva febbre alta e manifestava dolore intenso alla nuca, dietro l'orecchio destro fino all'inguine;
12. la sera dello stesso giorno aveva la pressione arteriosa molto bassa ed alle ore Persona_1
21.45 il medico di turno presso la struttura sanitaria notificò alle attrici il decesso del loro congiunto per presunto arresto cardiaco;
13. fino al decesso è stato vigile e cosciente e la moglie e le figlie e Persona_1 Parte_2
7 gli sono state accanto sollecitando più volte l'intervento del personale sanitario della Pt_3
struttura in soccorso del loro familiare;
14. l'11.10.2019 il Dott. Direttore Sanitario della Casa di Cura ER S.r.l. Persona_2
ha comunicato alle attrici che la salma del loro congiunto doveva essere trasferita presso l'obitorio dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto per l'esame autoptico;
15. il 14.10.2019 la Dott.ssa anatomo patologa presso l'Ospedale SS. Annunziata Persona_3
nella scheda di morte di ha identificato la seguente “CAUSA DI MORTE: sequenza Persona_1
di condizioni morbose o traumatismi o avvelenamenti che ha condotto a morte - in presenza di più sequenze scegliere la più rilevante:
1. Perforazione Colica (angolo colico destro);
2. Squilibrio
Idroelettrolitico;
3. Scompenso Cardiorespiratorio;
4. Arresto Cardiaco”;
16. nella Comunicazione di Esame Autoptico del 14.10.2019 a firma del Dirigente Medico Dott.ssa
è stato riportato: “Macro. … All'apertura della cavità addominale è presente, in Persona_3
corrispondenza dell'angolo colico destro, materiale verdastro torbido (circa 250 cc). A livello della flessura colica destra la parete intestinale comprende un'area di progressivo assottigliamento che esita in 2 ampie e adiacenti soluzioni di continuo del diametro massimo complessivo di cm. 2.
Diagnosi. Soluzioni di continuo della parete colica in corrispondenza della flessura epatica (vedi reperto macroscopico) con imponenti fenomeni necrotico-flogistici estesi al tessuto adiposo periviscerale e con evidente necrosi transparietale della parete colica prossima alla soluzione di continuo. …”;
17. il 30.10.2019 le attrici hanno sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Taranto nei confronti del Dott. del Dott. e Parte_4 Parte_5
di tutti i sanitari della Casa di Cura ER S.r.l. chiedendo la punizione degli stessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 589 c.p. per aver i medesimi sanitari concorso e cooperato colposamente nella causazione del decesso di (Proc. Pen. n. 8744/2019 Mod. 21); Persona_1
18. con provvedimento del 03.12.2019 il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto Dott. ha incaricato il Prof. Dott. , Persona_4 Persona_5
8 e la Prof. Dott.ssa , entrambi dell'Università CP_2 Persona_6 Controparte_3
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, di svolgere attività di consulenza nell'ambito del Proc. Pen. n.
8744/2019 Mod. 21;
19. i due esperti hanno proceduto all'esame della cartella clinica del de cuius e di tutta la documentazione acquisita in sede di autopsia, in particolare i verbali di sommarie informazioni rese il 27.11.2019 nel Proc. penale n. 12522/19 Mod. 44 dalla Dott.ssa e dal Dott. Persona_3 Per_7
( quest'ultimo quale Direttore del reparto di Anatomia Patologica presso l'Ospedale SS.
[...]
Annunziata di Taranto) i quali in sede di audizione hanno dichiarato rispettivamente: “…
All'apertura del cadavere ho riscontrato materiale verdastro in sede addominale in vicinanza dell'angolo colico di destra. Tolto questo materiale la parete intestinale dell'angolo colico appariva notevolmente assottigliata e con una doppia soluzione di continuo del diametro complessivo di 2 cm..
… Invece nella parte d'intestino vicino alla CO presentava soluzione di continuo e quindi due fori adiacenti. …” e “ … durante il riscontro diagnostico all'apertura della cavità addominale si riscontrava una doppia soluzione di continuo (lacerazioni) distanti tra loro pochi millimetri del diametro massimo di 3 centimetri. Lo spessore della parete dell'intestino circostante tali lacerazioni mostrava un cospicuo assottigliamento che gradualmente esitava la stessa lacerazione della parete.
Ritengo probabilmente che tali lacerazioni siano state causate dal processo infiammatorio che interessava la coleciste e invero il letto della coleciste. …”;
20. nella relazione depositata il 07.10.2020 presso la Segreteria della Procura della Repubblica di
Taranto i due CTU hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1. La causa della morte del sig.
, in sostanziale assonanza con quanto indicato dalla Dott.ssa nella scheda ISTAT, deve Per_1 Per_3
identificarsi in un arresto cardiocircolatorio terminale in soggetto con perforazione colica post intervento chirurgico di colecistectomia;
2. Il decesso è riconducibile al trattamento chirurgico nella misura in cui, se non vi fosse stato l'intervento, la perforazione non si sarebbe realizzata con la fenomenologia descritta nella parte motiva della presente relazione;
3. In particolare si ravvede la ricorrenza di un comportamento non conforme al monitoraggio a partire dal 9 Ottobre e nella rimozione del drenaggio;
4. Il comportamento pertanto, in relazione al punto che precede, non fu
9 conforme alla migliore pratica di settore, segnalandosi che sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità non ricorrono linee guida coerenti con la fattispecie.”;
21. con provvedimento del 12.10.2020 il Sost. Procuratore della Repubblica Dott. , Persona_4
alla luce delle stringenti regole di valutazione penalistica del rapporto di causalità medica che richiedono il più alto grado di probabilità o di credibilità razionale, vicino alla certezza, tra la condotta lesiva e l'evento, seppur rilevando che l'eziogenesi nella fattispecie in esame “va rintracciata esclusivamente in una complicanza prevedibile ma non evitabile”, ha chiesto disporsi l'archiviazione del procedimento penale n. 8744/2019 R.G.N.R. a carico dei Dott.ri Parte_5
, e;
[...] Parte_4 Parte_6
22. con atto depositato il 31.10.2020 le attrici hanno proposto opposizione a tale richiesta ed hanno richiesto investigazioni suppletive;
23. con provvedimento del 28.06.2021 il G.I.P. del Tribunale di Taranto Dott. NI Caroli ha ritenuto fondata l'opposizione all'archiviazione formulata dalle attrici ricorrendone i presupposti
“in quanto gli stessi consulenti del P.M. hanno individuato un profilo di colpa dei sanitari consistente nell' …”;
24. il 19.10.2021 il Dott. CTP delle sig.re , e Persona_8 Parte_1 Parte_2
nel processo penale sopra rubricato, nelle sue Considerazioni medico – legali sulle Parte_3
cause del decesso del sig. ha osservato che i consulenti del P.M. hanno Persona_1
correttamente escluso istologicamente la tromboembolia polmonare nel sig. ed hanno Per_1
chiaramente dimostrato che vi fu “ una improvvida relazione del drenaggio … la rimozione del drenaggio non ebbe valenza fenomenologica in sé ma per gli effetti indiretti che ebbe a produrre in termini di monitoraggio e possibile trattamento della condizione. Se cioè fosse stato in situ e se da esso fosse stato evidente, come è da ritenere, la percolazione di materiale fecale e/o fecaloide, tanto avrebbe portato in tempi rapidi ad un nuovo intervento chirurgico e tanto, a sua volta, avrebbe consentito di evidenziale le perforazioni coliche …. Una peritonite fecale ha in sé, a seconda del momento del trattamento, una mortalità compresa tra il 30 ed il 60% ….” (relazione del Prof.
e della Prof.ssa ); Persona_5 Persona_6
10 25. il Dott. condividendo quanto sopra riportato, ha rilevato che: “ … non si Persona_8
comprendono le motivazioni che indussero i sanitari alla erronea rimozione del drenaggio senza disporre del monitoraggio giornaliero dei parametri ematici e soprattutto del valore dei Globuli
NC ( a partire dal 09.10.2022 la cartella clinica del de cuius non contiene i dati relativi agli esami di laboratorio eseguiti in quella data e pertanto gli stessi si ritengono non eseguiti ). Tanto deve ritenersi di non trascurabile importanza …. Se cioè, come sostenuto, la rottura della parete colica avvenne il giorno 9 necessariamente al processo peritonitico che insorse, stante l'innalzamento termico a 38° C, che in tempi estremamente rapidi si rese responsabile del decesso, si sarebbe dovuto associare l'incremento anche del valore dei globuli bianchi. Ciò avrebbe evitato la “improvvida” rimozione del drenaggio. E tanto appare anche opportuno indicare, stante le reali possibilità di esecuzione di un nuovo intervento chirurgico risolutore, che avrebbe limitato l'evoluzione del processo peritonitico, se svelato e colto nelle prime ore di formazione”;
26. pertanto il Dott. , condividendo il giudizio espresso dai consulenti del P.M. sul Persona_8
range di mortalità compresa tra il 30% ed il 60%, ha concluso la sua nota osservando che: “… anticipando di molto l'evoluzione sfavorevole del processo peritonitico, con una condotta tecnicamente conforme – adeguato monitoraggio -> intervento chirurgico – il paziente Per_1
avrebbe con elevata probabilità superato la crisi secondaria alla peritonite fecale ed evitato l'exitus
(decesso)”;
27. con ordinanza emessa il 09.12.2021 e depositata in Cancelleria l'08.08.2022 il G.I.P. Dott.
NI Caroli, sul presupposto che “quantomeno vi era il 30% di possibilità che la persona offesa comunque decedesse, se anche il drenaggio fosse stato mantenuto” ha rilevato la mancanza della
“certezza (necessaria in sede penale) che una diagnosi tempestiva (tramite esame del materiale drenato o tramite esame del sangue) svolta a partire dai sintomi rilevati la sera del 9 ottobre fosse idonea ( a seguito di intervento chirurgico di urgenza ) ad evitare la morte del;
…” ed ha Per_1
disposto l'archiviazione del procedimento;
28. con n. 4 Raccomandate A.R. del 26.10.2020 le attrici hanno chiesto alla Casa di Cura ER
S.r.l., al Dott. al Dott. ed al Dott. Parte_4 Parte_5 Parte_6
11 il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalle stesse subiti iure proprio e Pt_6
iure hereditatis per la perdita del loro congiunto;
29. tale richiesta è rimasta senza esito;
30. con istanza di mediazione civile e commerciale ex D. Lgs. 28/2010 depositata il 05.05.2021
[...]
, e hanno invitato la Casa di Cura ER S.r.l., il Pt_1 Parte_2 Parte_3
Dott. il Dott. ed il Dott. a Parte_4 Parte_5 Parte_6
comparire presso la sede dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per il tentativo bonario di componimento della lite;
31. con verbale del 26.05.2021 il Mediatore Avv. Sebastiano Comegna ha dichiarato chiuso il procedimento di mediazione per la mancata partecipazione delle parti invitate Parte_5
, e , essendo comparsa all'incontro solo
[...] Parte_4 Parte_6
la Casa di Cura ER S.r.l.;
32. il procedimento di mediazione chiuso per mancata partecipazione delle parti invitate soddisfa la condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017;
33. l'art. 7 della L. n. 24/2017 dispone che: “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
… 3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”;
34. nel caso di specie è indubbia la responsabilità della dei medici Controparte_4
convenuti nella causazione dell'evento - morte di Persona_1
35. è noto in medicina che la colecistectomia è un intervento frequente e regolato, di breve durata, con decorso semplice;
tra le complicazioni che possono però comparire vi sono in primo piano, per
12 frequenza e potenziale gravità, le lesioni iatrogene, in particolare della via biliare;
il posizionamento routinario del drenaggio consente il riconoscimento precoce della perdita biliare nonché il suo convogliamento verso l'esterno ed evita le complicanze settiche, talora gravi e persino mortali, nell'attesa di un approfondimento diagnostico e di un adeguato provvedimento terapeutico;
36. nella letteratura medica è riportato che la mortalità operatoria dopo colecistectomia laparoscopica è inferiore allo 0.2%, sensibilmente più bassa di quella dopo colecistectomia lapartomica ( in media 0.8%) e nel 50% dei casi è correlata a lesioni iatrogene intraoperatorie;
le lesioni viscerali riguardano più spesso il duodeno ed il colon, l'incidenza varia tra 0.06% e 0.5%; le lesioni viscerali possono non essere riconosciute nel corso dell'intervento ed essere diagnosticate nel postoperatorio per la comparsa di complicanze (peritonite, ascessi addominali , fistole) con elevata morbilità e mortalità a distanza;
37. tra i rischi possibili dell'intervento di rimozione della CO pertanto la bibliografia annovera la perdita del liquido biliare, lesione del dotto biliare, infezione della cavità addominale (peritonite), febbre, lesione dell'intestino e decesso;
38. alla tecnica chirurgica “a cielo aperto” viene preferita quella laparoscopica;
la tecnica “open”
è oggi usata molto raramente ed in casi particolarmente complessi;
viene considerata anche durante un intervento laparoscopico per evitare problemi, per accertarne e per risolverli ( c.d.
“conversione”);
39. tali circostanze erano ben conosciute o comunque prevedibili dai medici che operarono
[...]
ed infatti nel Consenso al trattamento chirurgico sottoscritto dal paziente si legge che il Per_1
paziente fu informato che durante l'intervento previsto di Colecistectomia per via laparoscopica avrebbe potuto subire la modifica della tattica chirurgica in rapporto alla valutazione intraoperatoria, per la presenza di anomalie anatomiche e/o di altre patologie misconosciute o per impedimenti di carattere tecnico e che queste situazioni avrebbero potuto richiedere la conversione dell'intervento nella via tradizionale laparotomica per poterlo concludere in tutta sicurezza, ciò che poi è avvenuto in relazione al modus operandi;
13 40. ed ancora, nel Consenso al trattamento chirurgico si legge che il Dott. Parte_5
informò il paziente delle possibili complicanze legate alla metodica chirurgica, quali: - lesioni della via biliare extraepatica che possono comportare perdita biliare più o meno importante … - lesioni vascolari di grossi rami arteriosi dell'arteria epatica che possono verificarsi per la presenza di tenaci aderenze che coinvolgono l'albero biliare e/o le strutture vascolari per pregressi episodi infiammatori (COte) o per anomalie anatomiche;
- lesioni di visceri cavi, il più delle volte dovute alla lisi delle aderenze presenti;
…;
41. il viscere cavo altro non è che lo stomaco, l'intestino tenue, colon, ureteri e vescica e la lacerazione o la rottura di un viscere cavo consente al contenuto gastrico, intestinale o vescicale di entrare nella cavità peritoneale, causando una peritonite;
42. nella Scheda Operatoria – Chirurgia della Cartella Clinica del de cuius alla Descrizione
Intervento è stato riportato: “ … Si evidenzia una diffusa e tenace sindrome aderenziale coinvolgente la matassa intestinale ed il peritoneo parietale. Si procede a lisi delle aderenze, raggiungendo l'area COca completamente occupata da un blocco aderenziale tra faccia inferiore epatica, angolo colico destro e moncone duodenale affondato. Pertanto non è possibile distinguere un piano di clivaggio per consentire l'isolamento delle strutture. Si procede quindi attraverso il margine epatico a districare il fondo della CO che appare notevolmente ispessito ed in preda a flogosi acuta. …”;
43. nella scheda di morte redatta dalla Dott.ssa in sede di autopsia si legge Persona_3
testualmente: “ Causa di morte:
1. Perforazione colica (angolo colico destro);
2. Squilibrio idroelettrolitico;
3. Scompenso cardiorespiratorio;
4. Arresto cardiaco”;
44. dall'esame anatomo-istopatologico del corpo del defunto è emerso: “ a) Perforazione intestinale post colecistectomia complicata con versamento di materiale intestinale del cavo addominale e conseguente peritonite;
… f) Sintomatologia dolorosa persistente addominale, così come riferito dai familiari ( moglie e figlie ) in denuncia querela ed emergente anche dalla cartella clinica in funzione delle multiple somministrazioni di GA e di quanto indicato nella scheda di valutazione del dolore;
g) Persistente leucocitosi neutrofila;
…”;
14 45. il Prof. e la Prof.ssa nella loro consulenza hanno Persona_5 Persona_6
affermato che: “la ipotesi diremmo unica che giustifichi la ricorrenza della lesione colica è quella di una rottura in due tempi. Nel merito sono possibili ipotesi … La prima è che nel corso dell'intervento ed in particolare durante la lisi delle aderenze si sia determinata una discontinuazione superficiale della parete colica a livello sieroso e che nei giorni successivi tanto abbia costituito locus minoris resistentiae determinando la definitiva rottura: in questo senso potrebbe ipotizzarsi ruolo della ripresa della peristalsi in relazione alla assunzione di cibo…. Ipotesi non necessariamente alternativa è che nel corso dell'intervento si sia potuta produrre una lesione di tipo vascolare terminale che a sua volta possa aver prodotto una parziale e localizzata necrosi della parete intestinale”;
46. in entrambe le ipotesi prospettate dai Consulenti del P.M. l'evento lesivo iniziale (una discontinuazione superficiale della parete colica a livello sieroso o una lesione di tipo vascolare terminale) ha avuto origine “nel corso dell'intervento” e dallo stesso sono successivamente derivate altre conseguenze nefaste per il paziente;
47. i due Consulenti della Procura di Taranto, continuando, hanno affermato che: “In entrambe le circostanze per la verità si tratta di complicanze sicuramente iatrogene ma non prevenibili ovvero funzione di errori di tecnica chirurgica: esse infatti devono ritenersi in rapporto al complesso quadro aderenziale preesistente ed alle difficoltà che tanto determinò nel corso dell'intervento”.
48. il giudizio sulla non prevedibilità delle complicanze che hanno determinato l'evento lesivo in oggetto non può essere assolutamente condiviso dalle attrici poiché in contrasto con quanto riportato nel Consenso al trattamento chirurgico sottoscritto il 28.09.2019 da e dal Dott. Persona_1
sulle possibili complicanze legate alla metodica chirurgica, quali appunto Parte_5
lesioni vascolari di grossi rami arteriosi dell'arteria epatica che possono verificarsi per la presenza di tenaci aderenze e le lesioni di visceri cavi il più delle volte dovute alla lisi delle aderenze presenti;
la equipe medica composta dai Dott.ri , e Parte_5 Parte_4 [...]
ben sapeva quali erano le possibili complicanze dell'intervento programmato e Parte_6
ne era a conoscenza ancor prima di entrare in sala operatoria;
pertanto tutto ciò che è accaduto
15 poteva essere previsto ed evitato dai sanitari;
49. a conferma di ciò i Consulenti del P.M., continuando nel loro elaborato peritale, hanno affermato che: “E' certo tuttavia che, proprio in relazione alla complessità, la possibilità di un evento quale verificatosi non poteva essere esclusa ed in questa prospettiva, per quanto di interesse clinico e medico – legale, assumono rilievo due aspetti: da un lato il momento nel quale la discontinuazione si ebbe e, dall'altro, il correlato monitoraggio clinico. … Posto che il decesso si ebbe nella serata del 10 Ottobre, che i data anatomo – patologici ci indicano che la perforazione si era realizzata almeno prima delle 24 ore precedenti ben si inscrive la rottura intestinale in un periodo compreso tra l'8 Ottobre e la serata del 9… la rottura dovrebbe essersi realizzata nel corso del 9… in questo senso si sarebbero potute avere maggiori informazioni se non fosse che … sempre il 9 in orario non specificato si provvide alla rimozione del drenaggio. Il razionale di tanto non è comprensibile e, per la verità, non è neanche documentato né in diario clinico né in diario infermieristico: se però la ipotesi, diremmo unica, è che la perforazione si sia determinata per l'appunto il 9, la fuoriuscita di materiale enterico avrebbe con certezza allertato i sanitari e se si vuole anche i familiari ( le attrici
) che … erano sempre presenti ed attenti alle condizioni del loro congiunto. … la inopinata rimozione del drenaggio assume valenza in relazione alle indicazioni che la sua presenza avrebbe potuto fornire e che non è stato possibile cogliere, configurandosi un comportamento non conforme alla migliore pratica clinica, in relazione alle caratteristiche del paziente era gastroresecato in Persona_1
passato), allo specifico tipo di intervento eseguito, alla sintomatologia lamentata ed al quadro clinico-laboratoristico presentato. … se vi fu una improvvida rimozione del drenaggio, appare tuttavia evidente che, a quel punto, la perforazione e la conseguente fuoriuscita di materiale enterico erano già in atto e/o si ebbero a verificare nelle immediatezze di tanto. … la rimozione del drenaggio non ebbe valenza fenomenologica in sé ma per gli effetti indiretti che ebbe a produrre in termini di monitoraggio e possibile trattamento della condizione. Se cioè fosse stato in situ e se da esso fosse stato evidente, come è da ritenere, la percolazione di materiale fecale e/o fecaloide, tanto avrebbe portato in tempi rapidi ad un nuovo intervento chirurgico e tanto, a sua volta, avrebbe consentito di evidenziare le perforazioni coliche. E' altrettanto certo tuttavia che, proprio per la fenomenologia degli eventi descritta, la perforazione e la fuoriuscita di materiale erano già in atto: si sarebbe in
16 ogni caso stati in presenza di un franco quadro peritonitico, quale poi rilevato anatomo-isto- patologicamente. … una peritonite fecale ha in sé, a seconda del momento del trattamento, una mortalità compresa tra il 30% ed il 60% ...” ;
50. il 09.10.2019 si sono verificate sia la perforazione intestinale (conseguente al primo evento lesivo provocato dai sanitari durante l'intervento) con la fuoriuscita di materiale fecale sia la improvvida rimozione del drenaggio da parte dei sanitari della clinica;
pertanto, poiché la peritonite fecale ha in sé, a seconda del momento del trattamento, una mortalità compresa tra il 30% ed il 60%, è lecito supporre con un approccio di tipo controfattuale che senza la “inopinata ed improvvida” rimozione del drenaggio avrebbe subìto tempestivamente un secondo intervento chirurgico Persona_1
con probabilità di riuscita e di sopravvivenza del 70% !;
51. alla luce di quanto sopra detto nel caso di specie risulta efficacemente provato (anche oltre le presunzioni, peraltro previste dalla Giurisprudenza di legittimità in caso di responsabilità medica) il nesso di causalità fra le condotte messe in atto dagli operatori sanitari anche omissive ( durante l'intervento chirurgico e nel post operatorio ) e l'evento di danno (fenomenologia degli accadimenti sopra descritti che hanno portato alla morte del paziente/inadempimento della prestazione di diligenza professionale/danno ingiusto in quanto lesione del diritto alla salute) quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria formulata dalle attrici;
tale circostanza trova ulteriore conferma nelle conclusioni rassegnate dal Prof. e dalla Prof.ssa nella loro Persona_5 Persona_6
relazione ( “ 2. Il decesso è riconducibile al trattamento chirurgico nella misura in cui, se non vi fosse stato l'intervento, la perforazione non si sarebbe realizzata con la fenomenologia descritta nella parte motiva della presente relazione” ) (c.d. causalità materiale quale prova del nesso eziologico tra condotta ed evento e c.d. causalità giuridica quale prova del nesso eziologico tra evento e conseguenze patite dal danneggiato (quantum) secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit )
(Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019 n. 28991 e n. 28992 c.d. Sentenze di San Martino 2019; Cass. Civ.,
Sez. III, 26.07.2017, n. 18392 c.d. Sentenza Scoditti);
52. per Giurisprudenza costante di legittimità “Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio
17 dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non”; esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza)” (Cass. Civ. Sez. III, 16.10.2007,
n. 21619; Cass. Civ., Sez. III, 21.07.2011, n. 15991; C. Giust. CE, sentenza 13 luglio 2006, n. 295);
53. nel caso di specie è corretto affermare che se i medici convenuti e consequenzialmente la Casa di Cura ER S.r.l. avessero espletato la propria attività professionale in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza richieste in ambito medico, tenendo la condotta doverosa secondo le linee guida, raccomandazioni e prassi in ambito sanitario, durante l'intervento ed il post operatorio di viepiù in considerazione della particolare difficoltà che ha comportato Persona_1
l'esecuzione dell'operazione chirurgica programmata, l'evento (aggravamento della situazione patologica, l'insorgenza di nuove patologie – c.d. danno iatrogeno - e la conseguente morte del paziente) non si sarebbe verificato;
54. in ogni caso, è fuori di dubbio che ove il personale sanitario durante il decorso post operatorio del paziente avesse correttamente vigilato e tempestivamente diagnosticato la patologia in atto
(peraltro tra le complicanze prevedibili dell'intervento) e se quindi fosse stata disposta per tempo una nuova operazione, sicuramente avrebbe avuto molte più “chance” di Persona_1
sopravvivenza rispetto a quanto si è verificato nel caso concreto: il comportamento gravemente colposo del personale medico, il quale è arrivato al punto di rimuovere improvvidamente ed inopinatamente il drenaggio ultima speranza di sopravvivenza del paziente, si è tradotto per il degente in una negazione di qualunque possibilità di ottenere un risultato migliore del decesso (per tutte, Cass. Civ., Sez. III, 04.03.2004, n. 4400);
55. non solo, la condotta imperita e negligente dei sanitari ha cagionato la morte anticipata di
[...]
il quale al momento del suo ricovero presso la Casa di Cura ER S.r.l. aveva una Per_1
18 aspettativa di vita assai più lunga e certamente migliore dei 7 giorni in cui invece la sua esistenza si
è illegittimamente e dolorosamente conclusa;
56. era marito e padre esemplare;
era felicemente sposato con Persona_1 Parte_1
dall'11.07.1970 e viveva circondato dall'affetto profondo della moglie e delle sue due figlie con cui condivideva da sempre la propria esistenza;
percepiva la pensione mensile lorda pari ad € 1.500,00 circa con cui contribuiva alle esigenze patrimoniali della sua famiglia e da cui versava la rata mensile del mutuo per l'acquisto della casa coniugale pari ad € 474,20; la vedova Parte_1
percepisce una pensione di appena € 850,00 circa;
57. a causa della ingiusta ed illegittima perdita rispettivamente del marito e del padre,
[...]
, e hanno subito un danno “diretto” sofferto iure proprio, Pt_1 Parte_2 Parte_3
in quanto l'evento morte è plurioffensivo poiché non causa solamente la perdita della vita della vittima primaria che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo ( nel caso di specie, ) ma determina altresì l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti Persona_1
congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci ed alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (situazione soggettiva protetta dall'art.2 della Costituzione);
58. come più volte ribadito dai Giudici di Legittimità il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà all'interno della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. ( Cass. 08.02.2019, n. 3723);
59. il 28.06.2022 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha adottato i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Tabelle integrate a punti – Edizione 2022” con i relativi allegati, adeguato le Tabelle precedentemente approvate ai nuovi principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della
Cassazione a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021;
19 60. alla luce di tali Tabelle integrate a punti, per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale a sono dovuti € 289.390,00 ( € 3.365,00 x 86 punti), a Parte_1 [...]
sono dovuti € 249.010,00 ( € 3.365,00 x 74 punti) ed a sono dovuti € Parte_2 Parte_3
249.010,00 ( € 3.365,00 x 74 punti);
61. tra l'evento morte (10.10.2019) e le lesioni colpose che l'hanno cagionato (04.10.2019), c.d. spatium vivendi, è trascorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale sempre Persona_1
cosciente, ha patito gravi sofferenze sia fisiche (dolori lancinanti, impossibilità di alzarsi dal letto) che psichiche (paura ed angoscia per la prefigurazione del pericolo imminente per la sua vita) (c.d. danno biologico terminale e danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia) risarcibili iure hereditatis ai prossimi congiunti della vittima ( Cass. 13.12.2018, n. 32372, Cass. 23.10.2018,
n. 26727); ]
Si costituivano con comparsa di risposta la Controparte_5 Parte_4
rassegnando le seguenti conclusioni:
[1) Rigettare, siccome infondate in fatto e diritto, le domande proposte dalle attrici nei confronti della Casa di cura ER S.r.l. e del Dott. 2) In via gradata, in caso di Parte_4
riconosciuta responsabilità concorsuale dei convenuti, accertare e dichiarare la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivate e per l'effetto determinare il quantum risarcitorio in proporzione alle percentuali di colpa direttamente ascrivibili al loro operato;
3) per l'effetto, in caso di accertata responsabilità concorsuale dei convenuti, condannare chi di ragione, secondo le riconosciute percentuali di colpa, a manlevare e tenere indenne la Casa di cura
ER S.r.l. ed il Dott. dalle conseguenze della soccombenza, compresa Parte_4
l'eventuale condanna alle spese di giudizio. 4) Con vittoria di spese e competenze di lite.]
Così la Casa di Cura ER srl e argomentavano le proprie richieste Parte_4
processuali:
[La vicenda odiernamente sottoposta all'attenzione del Tribunale, il cui tragico epilogo merita il massimo rispetto e comprensione umana, deve, tuttavia, essere valutata sulla base delle evidenze
20 documentali e delle realtà processuali e peritali sino ad ora emerse. E', dunque, doveroso replicare alle avverse deduzioni anticipando ed evidenziando, qui di seguito, che i fatti di causa sono stati già oggetto di approfondimento specialistico in sede di consulenza tecnica disposta dal P.M. (ctu redatta dal Prof. e dalla Prof.ssa , doc. n. 3) dalla cui attenta lettura non può che Per_5 Per_6
evincersi la totale assenza di responsabilità professionale a carico dei sanitari della Casa di cura
ER S.r.l.
Sarà, pertanto, cura della presente difesa riassumere, qui di seguito, il contenuto dell'elaborato sopra menzionato e le valutazioni espresse dalla Procura in sede di indagini preliminari, nonché contestare, punto per punto, le avverse deduzioni, le quali forniscono una lettura del tutto personale della realtà storica, delle evidenze documentali e degli esiti della perizia ad oggi espletata. A)
( DEI SANITARI ED ESITI DELLA C.T.U. DISPOSTA Controparte_6 CP_7
DAL P.M.)
Preliminarmente si rende necessario entrare nel merito della sussistenza o meno di un errore medico tale da giustificare le richieste risarcitorie formulate dalle odierne attrici. Ebbene, come verrà ampiamente dimostrato, non può essere mosso alcun addebito all'operato dell'équipe della struttura sanitaria e del Dott. poiché scevro da qualsiasi azione o omissione che possa integrare Parte_4
gli estremi di una responsabilità colposa per negligenza, imprudenza o imperizia. Né dette presunte responsabilità potrebbero essere ad essi astrattamente ascritte in base alle valutazioni medico-legali del consulente di parte attrice, il cui elaborato peritale, prodotto in atti, sin da ora si impugna e contesta integralmente in ogni parte e sotto ogni profilo.
A1) Sulla idoneità della tecnica operatoria adottata e sulla corretta esecuzione dell'atto chirurgico
- Sul punto si osserva che la tecnica di intervento prescelta (intervento laparoscopico) era correttamente indicata, trovando diretto conforto nella più autorevole e recente letteratura medica.
Allo stesso modo l'atto chirurgico veniva eseguito in modo corretto risultando scevro da difetti procedurali non sussistendo misure o tecniche alternative che, pur orientate al conseguimento
21 dell'obiettivo terapeutico, fossero, al contempo, idonee, più probabilmente che non, ad evitare o a rendere meno grave l'evento.
Né sono sorte contestazioni in merito all'indicazione all'intervento ed alla tecnica operatoria prescelta, con la conseguenza che tali circostanze sono da intendersi pacifiche tra le Parti.
A2) Sulla lesione iatrogena - applicabilita' dell'art. 2236 c.c. - non prevenibilità dell'evento lesivo
In relazione ai fatti esposti le attrici contestano principalmente profili di responsabilità professionale a carico degli odierni convenuti in ragione del fatto che la complicanza iatrogena sarebbe derivata da una (non meglio precisata) condotta intraoperatoria, la quale rappresenterebbe il primus movens da cui sono originati gli eventi che hanno portato al decesso del paziente.
Controparte, tuttavia, da un lato trascura di circoscrivere la condotta intraoperatoria in ipotesi non corretta e dall'altro la circostanza, ben definita dai c.t.u. anche in seno all'elaborato peritale, secondo cui il quadro anatomo-patologico che si è presentato all'apertura dell'addome era di estrema complessità, sia per il riscontro di aderenze fibrose (esito di un precedente intervento di resezione gastrica) sia per la presenza di un'intensa flogosi della CO di natura sia cronica che acuta. Tali dati hanno, pertanto, configurato un intervento chirurgico di grande e speciale difficoltà tecnica, il quale ha previsto il distacco e la lisi di numerose formazioni che avevano determinato in particolare un blocco aderenziale tra fegato e colon ("...si procede a lisi delle aderenze, raggiungendo l'area COca completamente occupata da un blocco aderenziale tra faccia inferiore epatica, angolo colico destro e moncone duodenale affondato. Pertanto non è possibile distinguere un piano di clivaggio per consentire l'isolamento delle strutture...", cfr. scheda chirurgica in cartella clinica, pag. 60, doc. n. 2). La rara difficoltà tecnica emersa nel corso dell'atto chirurgico è, peraltro, ampiamente comprovata anche dalla sua durata, atteso che lo stesso ha richiesto circa sette ore per essere portato a termine. Ciò comporta la palese applicabilità dell'art. 2236 c.c., in virtù del quale va esclusa la responsabilità del sanitario laddove questi abbia agito senza negligenza e, come nel caso di specie, abbia operato in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà. La loro ricorrenza
è stata, peraltro, espressamente riconosciuta da controparte la quale, a pag. 13 del proprio atto introduttivo (alinea 9) definisce la “particolare difficoltà che ha comportato l'esecuzione
22 chirurgica...”. L'assunto trova, infine, esplicito conforto anche nella c.t.u. resa dal Prof. Persona_5
e dalla Prof.ssa , i quali hanno avuto cura di precisare come "…si
[...] Persona_6
trattò…di un intervento particolarmente complesso, sicuramente non assimilabile, per le sue specifiche caratteristiche, ad una "semplice" colecistectomia, ma che richiese prolungati tempi chirurgici, come anche testimoniato dalla sua lunghezza...Della complessità dell'intervento vi è, peraltro, riscontro indiretto anche attraverso il verbale di denuncia-querela: in esso si specifica che all'esito del trattamento i parenti furono raggiunti dai Dottori e i quali Parte_5 Parte_4
segnalarono che l'atto era stato "devastante", ad indicare per l'appunto, ad avviso degli scriventi, la complessità del caso…".
Tali circostanze hanno correttamente indotto i c.t.u. officiati in occasione delle indagini preliminari a concludere per la ricorrenza di complicanze "...sicuramente iatrogene, ma NON PREVENIBILI ovvero funzione di errori di tecnica chirurgica: esse infatti devono ritenersi in rapporto al complesso quadro aderenziale preesistente ed alle difficoltà che tanto determinò nel corso dell'intervento..." (con ciò confortando la tesi della lesione del colon avvenuta in due tempi già supportata dalle risultanze dell'accertamento necroscopico).
Tale valutazione è stata contestata dalle attrici, ad avviso delle quali sarebbe errato il giudizio dei c.t.u. circa l'inevitabilità della complicanza, poiché, a detta di controparte, tale concetto non sarebbe compatibile con il contenuto del modulo di consenso informato, il quale, riportando la possibilità di tali lesioni, di fatto ne certificherebbe la prevedibilità.
E' evidente che l'avverso impianto difensivo si fonda su di un palese sovvertimento interpretativo dei concetti di imprevedibilità ed imprevenibilità-inevitabilità dell'evento. Ora, per dovere di difesa, è necessario rimarcare l'ontologica differenza tra i due concetti sopra indicati, per quanto ben acquisiti al comune patrimonio di conoscenza giuridica.
Nel dettaglio, si osserva che è da considerarsi "imprevedibile" quell'evento avverso di natura eccezionale o straordinario, non noto in letteratura medica per quella particolare patologia e non rispondente a determinati requisiti statistici (si tratta, dunque, di un concetto basato "sulle regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto");
23 diversamente per "imprevenibilità" si intende quella complicanza che, malgrado l'adozione di una condotta professionale corretta, si è comunque verificata. Per costante giurisprudenza, la ricorrenza anche di uno solo dei suddetti requisiti impedisce il riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale. Nel caso che ci occupa - accertata la correttezza sia della fase di indicazione che di esecuzione dell'atto chirurgico e dunque la piena aderenza dei sanitari alle leges artis - è evidente come l'evento avverso (poca importa se riportato nel consenso informato, in quanto statisticamente possibile e quindi prevedibile) non sia in alcun modo imputabile agli odierni convenuti, proprio in quanto "non prevenibile", come sancito anche dalla perizia resa dai c.t.u. officiati dal P.M.
Sotto tale aspetto non v'è dubbio che la responsabilità della Casa di cura ER S.r.l. e del Dott. vada esclusa proprio in ragione della non imputabilità dell'evento ai sensi e per gli effetti Parte_4
dell'art. 1218 c.c. In definitiva, la mancanza di colpa dei sanitari si è palesata in ragione di un evento avverso assolutamente non prevenibile, come tale idoneo ad escludere che vi possano esseri motivi di censura alla condotta professionale posta in essere.
A3) Sulla contestata rimozione del drenaggio – assenza di Linee Guida e buone pratiche clinico- assistenziali
Altrettanto è a dirsi con riferimento alla contestata rimozione del drenaggio addominale, la quale, ad opinione di controparte e dei consulenti incaricati dal P.M., non sarebbe stata conforme alla migliore pratica clinica. Sul punto, con l'ausilio della letteratura scientifica più autorevole (a ben vedere ignorata dall'avversa difesa e dai c.t.u.) non può che negarsi con decisione il ruolo di tale rimozione nel determinismo dell'evoluzione infausta.
Come ben rilevato dal Prof. e dal Prof. nell'allegata relazione (cfr. Controparte_8 Persona_9
doc. n. 4) "...non vi sono evidenze a suffragio dell'utilizzo profilattico del drenaggio subepatico a seguito di colecistectomia, anche nei quadri di flogosi avanzata, inoltre l'incidenza di complicanze con o senza drenaggio non presenta differenze statistiche significative. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla letteratura, il drenaggio stesso favorisce l'instaurarsi di complicanze infettive, con potenziale rischio di contaminazione batterica dall'esterno alla cavità addominale. Posto quanto
24 sopra, si desume che la presenza del drenaggio subepatico dopo intervento di colecistectomia non influenza positivamente l'esito dell'intervento, presentando al contempo potenziali fattori di rischio per eventi infettivi. Appare, altresì, doveroso aggiungere che, di norma, i drenaggi tendono ad occludersi...in lassi temporali piuttosto brevi (48 ore) comportando la perdita della funzione drenante del presidio;
nel caso in esame, il diario clinico mostra che a livello del drenaggio addominale venivano repertati 100 ml di liquido siero-ematico in I GPO, mentre dalla III GPO non veniva rinvenuto alcun materiale". Anche la sintomatologia algica accusata è da porre in relazione, più probabilmente che non, alla presenza del drenaggio sottoepatico, tenuto conto del fatto che il paziente aveva localizzato il dolore a livello della sede operatoria (dato clinico che conforta ulteriormente la decisione dei sanitari di procedere alla rimozione del drenaggio stesso).
D'altronde, come rilevato dal P.M., Dott. , nella sua richiesta di archiviazione, gli Persona_4
stessi consulenti concludevano rilevando che "…non vi sono sufficienti elementi per ricondurre causalmente - come il ragionamento controfattuale richiede - la morte all'assenza del sistema di drenaggio”.
L'erroneità delle considerazioni in merito espresse dai c.t.u. e naturalmente fatte in parte proprie dall'avversa difesa è ulteriormente rafforzata dall'assenza di "Linee Guida coerenti con la fattispecie" così come precisato in seno all'elaborato peritale reso in sede di indagini. Malgrado tale mancanza i c.t.u. hanno erroneamente imputato ai sanitari una non meglio precisata omessa adesione alla migliore pratica di settore, con implicito richiamo all'art. 5 della Legge n. 24/2017.
Ebbene, alla luce della disciplina speciale vigente, se è pur vero che è previsto in capo agli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di seguire le raccomandazioni indicate dalle Linee Guida o, in mancanza di queste, di attenersi alle “buone pratiche clinico-assistenziali”, altrettanto vero è che queste ultime esprimono un basso valore scientifico (in quanto non basate su studi randomizzati e controllati che ne abbiano testato l'efficacia e la sicurezza) ed il loro richiamo non può e non deve tradursi, come nel caso di specie, in un mero arbitrio da parte del consulente. Non può non porsi in evidenza, infatti, come nella relazione in esame, il riferimento alle "buone pratiche" non contenga alcun richiamo bibliografico a quella raccolta eterogenea di fonti di conoscenza che ne dovrebbe
25 circoscrivere il contenuto. Le c.d. "buone pratiche" non possono, infatti, che essere riferibili a condotte raccomandate in documenti coerenti con evidenze scientifiche ed elaborati con metodologia dichiarata e ricostruibile. Metodologia, quest'ultima, del tutto assente nel caso che ci occupa, da ciò inferendosi l'infondatezza delle avverse contestazioni relative all'avvenuta rimozione del drenaggio per assenza anche di quelle buone pratiche ex adverso richiamate.
In definitiva, la trascurabile differenza statistica in tema di incidenza di complicanze con o senza drenaggio, l'assenza di Linee Guida coerenti con il caso concreto e di documentate buone pratiche clinico-assistenziali, sono tutti elementi che contribuiscono, vieppiù, ad escludere la ricorrenza di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale e la conseguente irrisarcibilità di ogni posta risarcitoria reclamata, ivi compresa quella da perdita di chance di cui si discorrerà nel prosieguo del presente atto.
B) SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITÀ DEL DOTT. Ferma restando la Parte_4
correttezza dell'atto chirurgico dispiegato presso la struttura sanitaria tarantina, va precisato che alcuna responsabilità può essere addebitata al Dott. la cui presunta condotta Parte_4
colposa non emerge da alcun documento versato in atti, né dalla narrativa ex adverso esposta. Sul punto è sufficiente rimandare alla lettura del provvedimento di archiviazione del procedimento penale disposto dal G.I.P., Dott. NI Caroli, il quale, escludendo che “…la perforazione sia addebitabile a colpa degli indagati…” ha anche precisato come “…non si chiarisce, né in denuncia, né nella consulenza del P.M. quale ruolo nei giorni 9 e 10 ebbe nel trattamento il Dott.
”. Per_10
C) SULLA NATURA E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI RECLAMATI Le attrici hanno invocato il riconoscimento di differenti voci di danno, sulle quali è necessario effettuare un doveroso approfondimento.
C1) Sul richiesto danno non patrimoniale iure proprio (danno da perdita del prossimo congiunto)
Per quanto sopra esposto, alcuna voce di danno reclamata risulta meritevole di accoglimento, ivi compresa la domanda principale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del
26 c.d. "danno da perdita del prossimo congiunto" (azionata iure proprio). La questione relativa al riconoscimento di tale posta risarcitoria è stata più volte oggetto di approfondimento da parte sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, il cui principale orientamento è possibile sussumere sinteticamente nelle seguenti pronunce: Cass. Civ. sez. III n. 21060/2016, Cass. Civ. N. 907/2018, n.
21230/2016, cui si rimanda. La domanda in esame viene quantificata facendo diretto riferimento alle
Tabelle 2022 redatte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano. Va precisato che tale voce di danno non deve essere considerata in re ipsa, presuppondo, invero, una liquidazione basata su una valutazione che, a sua volta, tenga conto dell'intensità del vincolo familiare e di ogni altra ulteriore circostanza di rilievo (Cass. Sez. III 11.11.2003 n. 13946; Cass. Sez. III 6.9.2012 n.
14931). Tuttavia, l'indicazione e la quantificazione del danno appaiono generiche e prive della specificazione dei presupposti fattuali e dei criteri di calcolo cui si è pervenuti nella generosa attribuzione del punteggio a fini risarcitori (che espressamente si contesta).
In ultimo si osserva che tale domanda va, senza meno, ricondotta entro i confini della responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che ogni onere allegatorio e probatorio è posto unicamente a carico delle attrici (v. ex multis Cass. Civ. Sez. III, Sentenza 9.7.2020 n. 14615; Cass. Civ. Sez. III,
8.7.2020, n. 14258, paragrafo 7.1.3 motivazione;
Cass. Civ. Sez. III, 20.4.2018, n. 9807; Cass. Sez.
III 20.3.2015, n. 5590 e Cass. Sez. 3, 8.5.2012, n. 6914).
La natura contrattuale della responsabilità evocata in questa sede, sarebbe predicabile limitatamente al solo risarcimento del paventato danno iure successionis, la cui domanda, come si vedrà qui di seguito, appare anch'essa non meritevole di accoglimento.
C2) Sui danni reclamati iure successionis – Le attrici agiscono nel presente giudizio anche per il riconoscimento iure hereditatis del c.d. danno biologico terminale, del danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia da perdita di vita ed infine del danno da morte anticipata. Tale richiesta viene formulata deducendo che tra l'evento morte e le lesioni che l'hanno cagionato sarebbe trascorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale il sig. avrebbe prefigurato un Per_1
pericolo imminente per la propria vita. Anche tale domanda deve essere disattesa in quanto infondata in fatto e diritto.
27 Va, infatti, evidenziato come, contrariamente a quanto è piaciuto esporre a controparte, le condizioni cliniche del paziente, sono rimaste stazionarie per tutta la durata del ricovero. In data 9.10.2019 venivano registrati dolore in sede chirurgica e rialzo termico (38,3 C°). Solo il giorno seguente (V giornata post operatoria), alle ore 19:30, veniva registrato un radicale ed improvviso scadimento delle condizioni cliniche del paziente, il quale giungeva all'exitus per arresto cardiaco alle ore 21:35.
Ne consegue che il presupposto fattuale e temporale invocato dalle attrici non appare affatto sussistente.
Sul punto si rammenta che le S.U. della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 15350/2015, hanno sancito la non risarcibilità del c.d. danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito. Sussiste, infatti, un problema di titolarità, posto che il "danno da morte" non lede il bene giuridico "salute" ma il diverso bene "vita", che è "fruibile solo in natura da parte del titolare ed è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente". Sotto altro aspetto, la sentenza sopra menzionata conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Dunque, nel caso di lesioni seguite da morte dopo un arco di tempo definito "non apprezzabile", si nega l'acquisto, in capo alla vittima - e la trasmissione da questa ai propri eredi - del diritto al risarcimento del danno biologico. Allo stesso modo, sempre in ragione del limitato intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte
(intervallo, come visto, non idoneo a degenerare in patologia e dare luogo a postumi invalidanti) non
è risarcibile neanche il risarcimento sub specie di danno morale, posto che, nel caso in trattazione, non v'è dubbio che il paziente non sia stato in condizione di percepire il proprio stato né, tantomeno, di comprendere come prossima la fine della propria vita. In definitiva, non ricorrendone i presupposti, nulla è dovuto alle attrici anche per tali voci di danno, men che meno per il c.d. danno da morte anticipata reclamato, di fatto, sia iure proprio che iure successionis (e dunque gravato da una palese duplicazione risarcitoria).
C3) Sul danno da perdita di chance
Tale domanda è stata formulata sulla base dell'assunto secondo cui, qualora il drenaggio fosse
28 rimasto in situ, sarebbe stata possibile una diagnosi anticipata della peritonite fecale, alla quale avrebbe potuto far seguito un secondo intervento chirurgico con probabilità di riuscita e sopravvivenza del 70%. É evidente come controparte abbia inteso ignorare il più ampio range indicato dai c.t.u. del P.M. secondo cui, in realtà, l'eventuale diagnosi anticipata e nuovo atto chirurgico non avrebbero con certezza impedito l'exitus in quanto "…una peritonite fecale ha in sé,
a seconda del momento di trattamento, una mortalità compresa tra il 30% ed il 60%". Ora, applicando la medesima logica di controparte, può allo stesso modo replicarsi che, nel caso di specie, non sia stata superata quella soglia di probabilità favorevole superiore al 50% necessaria ai fini della risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance (ben potendo, infatti, ritenersi che, anche in caso di trattamento anticipato, l'invocata probabilità di riuscita e sopravvivenza sarebbe stata pari al 40%).
Anche tale richiesta risarcitoria dovrà, pertanto, essere disattesa. Infatti, al fine di un ipotetico accoglimento della domanda, sarebbe stata necessaria la realizzazione di due presupposti. Da un lato, l'esistenza di una chance effettiva, dall'altro la sussistenza di un inequivoco nesso causale tra il presunto inadempimento e la perdita dell'opportunità favorevole (rectius sopravvivenza) invocata da controparte. Quanto al primo aspetto è innegabile come, dalla documentazione versata in atti, non emerga la ragionevole probabilità della verificazione del danno inteso come perdita di chance. Va, infatti, esclusa la sussistenza della "lesione" lamentata finanche nel caso in cui sussista una qualche remota possibilità di "conseguire un certo risultato, nella specie la sopravvivenza, altrimenti la chances esisterebbe sempre, come la possibilità" (cfr. Tribunale di Cremona ordinanza n. 542 del
24.10.2013). A tal proposito, si rileva che la risarcibilità di tale tipologia di danno trova dimora soltanto nell'ipotesi in cui l'occasione perduta si presenta, se valutata con prognosi postuma, assistita da “considerevoli possibilità di successo” (in questi termini, Cass. n. 11548/2013, Cass. n.
4793/2013, Cass. n. 11609/2011, Cass. n. 20351/2010, Cass. n. 11353/2010, Cass. n. 1767/2009,
Cass. n. 4052/2009, Cass. n. 10111/2008, Cass. n. 23304/2007, Cass. n. 17940/2003, Cass. n.
9598/1998). Nel caso che ci occupa, alla luce della correttezza della condotta dei sanitari e del rapido sopraggiungere del decesso, ciò non è avvenuto, con conseguente inaccoglibilità delle avverse istanze.
29 Nel caso di specie è, infatti, emersa l'assenza dei necessari requisiti del nesso di causalità materiale
(tra asserita condotta omissiva ed evento – la cd. chance) e giuridica (tra l'evento e le sue eventuali conseguenze pregiudizievoli).
Ebbene, tali presupposti non si sono affatto realizzati nel caso in trattazione, non apparendo integrato il nesso causale tra presunta omissione ed evento (id est, perdita di chance), anche secondo la regola del “più probabile che non”.
Sotto altro aspetto si contesta ancora la scelta di controparte di richiedere tale voce di danno in via ulteriore (e non subordinata) rispetto alle altre domande. Ora, come chiarito anche dagli schemi risarcitori esemplificativi delineati dalla Cass. civ. n. 5641/2018, è evidente che sia corretto parlare di "perdita di chance" soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile attribuire alla condotta del sanitario una rilevanza causale piena, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza. Orbene, delle due l'una: o ricorrono i presupposti causali per l'accoglimento della domanda di liquidazione del danno terminale o di perdita del rapporto parentale oppure - ove non siano riscontrabili in toto
– residuerebbe soltanto in via subordinata (e non cumulativa!) la possibilità di formulare domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
C4) Sul danno patrimoniale
Anche la richiesta di condanna al risarcimento del c.d. danno patrimoniale riflesso non può trovare accoglimento. Quest'ultima è stata parametrata "…all'entità della pensione percepita dal de cuius prima della sua morte, oltre alle spese ed ai compensi alle medesime dovuti per l'attività stragiudiziale, per il procedimento di mediazione e per la denuncia-querela, da liquidarsi in via equitativa...".
Ora, premesso che l'eventuale liquidazione di tali poste risarcitorie non può essere determinata in via equitativa, si osserva che la domanda di ristoro del danno patrimoniale pari all'entità della pensione percepita dal sig. è anch'essa meritevole di integrale rigetto, atteso che Persona_1
la stessa è stata formulata in modo generico, non provata ed in ogni caso non tenendo conto del valore capitale della pensione di reversibilità percepita dalla superstite. Le ulteriori voci di danno
30 patrimoniale non sono, a loro volta, meritevoli di accoglimento per difetto di titolo e di prova. Quanto sopra esposto consente di escludere in radice la fondatezza delle domande ex adverso formulate e ciò sia con riferimento alla risarcibilità del danno reclamato iure hereditario, sia con riguardo alla sua componente richiesta iure proprio. ]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_5
[1. in via preliminare, dichiarare improcedibile e quindi inammissibile la domanda di accertamento delle responsabilità formulata nei Confronti del Dott. ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc, Parte_5
nonché di quella con la quale si invoca la condanna con il vincolo della solidarietà;
2. nel merito, accertare che il Dott. è estraneo a qualsiasi fattispecie di condotta Parte_5
colposa in dipendenza dei fatti di causa, e per l'effetto rigettare ogni connessa domanda risarcitoria;
3. condannare le sig.re e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3
di lite ex art. 91 cpc. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Parte_5
[In premessa si oppone il titolo di responsabilità contestata al professionista ai sensi degli artt. 1218
e 1228 cc. Infatti l'art. 7, comma 3 della legge n. 24/2017 che attualmente regolamenta la materia del risarcimento dei danni occorsi in ambito sanitario (cd. legge Gelli - ) recita espressamente Per_1
che << l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cc., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il cliente>>. Poiché non è stato stipulato alcun accordo tra il Dott. ed il defunto sig. Parte_5
supplementare o comunque derogatorio di quello ordinario intercorso tra il paziente e la Per_1
struttura sanitaria, a valere quindi quale obbligazione contrattuale integrante la previsione di quanto previsto dalla Legge Gelli, né comunque della circostanza le attrici hanno fornito alcuna allegazione, non v'è chi non vede che la domanda formulata per l'accertamento di una responsabilità accessoria rispetto a quella extracontrattuale si appalesa, allo stato, come improponibile, e quindi inammissibile. Va poi eccepita la irritualità della richiesta di condanna di tutti i convenuti con il vincolo della solidarietà. Come innanzi precisato, la domanda è stata proposta nei confronti di
31 soggetti diversi, e per diversi titoli di responsabilità. Pur considerato l'attuale assetto giurisprudenziale che per determinate fattispecie rende ammissibile l'ipotesi della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 cc, ancorché le condotte lesive siano tra di loro autonome, e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, ciò tuttavia, come precisato da Cass. S.U. n. 13143/2022, tanto presuppone che “venga accertato il nesso di causalità tra le singole condotte onde potersi eventualmente escludere che possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti”. In altre, parole occorrerà condurre un accertamento che consenta di affermare che, a fronte di un unico fatto dannoso, vi sia unitarietà e concorrenza delle rispettive condotte produttive del danno. Così non è nella fattispecie, atteso che, per quanto più oltre si riferirà, l'evento lesivo per il quale le attrici hanno invocato la tutela risarcitoria non può essere riferito a responsabilità omogenee, comuni e concorrenti delle parti convenute.
E comunque, sempre in relazione alla questione della solidarietà passiva, si ritiene di dover ulteriormente eccepire che la norma che tale istituto regola – l'art. 2055 cc. – è inserita nel libro quarto, titolo IX del codice civile che disciplina i “Fatti Illeciti”. Appare conseguentemente difficile argomentare che possa contemplarsi una commistione tra il titolo di responsabilità contrattuale e quella di cui all'art. 2043 cc. partitamente e distintamente evocati nel giudizio de quo, tanto confermando ulteriormente, anche in punto di diritto, la irritualità della domanda proposta per la condanna con il vincolo della solidarietà.
Operata tale necessaria premessa, che esplica fondamentali contenuti in relazione all'aspetto del riparto dell'onere probatorio, il Dott. eccepisce comunque l'assoluta assenza di proprie Parte_5
personali responsabilità nella produzione dell'evento che ha causato la morte del sig. . Per_1
Infatti, le circostanze di fatto espressamente validate da tutte le risultanze di prova sin qui versate in atti proprio dalle attrici, consentono di confermare che il professionista, dopo aver operato il paziente, è rimasto estraneo alla successiva assistenza postoperatoria.
L'esame del diario clinico e di quello infermieristico trascritti all'interno della cartella clinica (doc.
1 - lacitignola c. molo e bianco\1-cartella clinica fornisce incontrovertibile Parte_7
32 evidenza che gli unici rapporti diretti tra il dott. ed il Sig. , oltre a quello che Parte_5 Per_1
precedette l'intervento, sono rimasti ristretti all'occasione dell'atto operatorio del giorno 4 ottobre
2019, ed alla medicazione eseguita dal sanitario il successivo 7 ottobre. Dopo quel momento nessun tipo di rapporto, neppure indiretto, è più intervenuto tra le parti, né al Dott. è mai stato Parte_5
richiesto alcun consulto dai numerosi sanitari che volta per volta si sono succeduti a prestare assistenza al paziente durante il decorso post operatorio. Né può ex adverso essere riferita al Dott.
una eventuale responsabilità oggettiva, non essendo egli il responsabile del reparto. Parte_5
In ragione di tanto, e considerato che tutti gli accertamenti svolti successivamente al decesso del Sig.
escludono un possibile errore operatorio, non è dato comprendere quale possa essere il titolo Per_1
di responsabilità che sostenga la domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta.
La Dott.ssa che unitamente al collega eseguì l'autopsia sulla salma del Sig. , Per_3 Per_6 Per_1
rendendo sommarie informazioni nel verbale di prosecuzione delle operazioni peritali del 27.11.2019 dinanzi ai periti designati dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale scaturito a seguito del decesso del sig. (doc.
2 - lacitignola c. molo e bianco\2-verbale prosecuzione Per_1
operazioni consulenza.PDF), espressamente dichiarò di non essere in grado di ricondurre la perforazione intestinale riscontrata durante l'autopsia alla dinamica dell'intervento chirurgico, potendo la stessa essere una estrema conseguenza dello stato di ischemia intestinale, aggiungendo poi di ritenere che tali lacerazioni fossero state causate dal processo infiammatorio che interessava la CO (quello che aveva reso necessario l'intervento chirurgico di colecistectomia).
Ed è proprio sulla scorta di tale evidenza che i professori e , che su incarico della Per_5 Per_6
Procura della Repubblica di Taranto svolsero gli accertamenti peritali funzionali ad accertare le responsabilità in sede penale, ebbero a concludere (doc.
3 - lacitignola c. molo e bianco\3-
Relazione_peritale_dei_consulenti_del_Sostituto_Procuratore_Proc_Pen_n_874.pdf) affermando che, in assenza di un incremento della leucocitosi e di un aumento della temperatura febbrile, fosse
“da escludere con ragionevole certezza clinica che la perforazione intestinale possa essere stata funzione diretta delle manovre chirurgiche”.
Ed ancora, i periti, ipotizzando che la lesione dell'intestino potesse dipendere da una rottura “in due
33 tempi”, conclusero affermando che, a prescindere dalle diverse ipotesi di sua insorgenza, sicuramente si trattò di complicanze che, ancorché iatrogene, non avrebbero mai potuto essere previste o prevedibili, né erano funzione diretta delle manovre chirurgiche. Ciò, nell'espressa considerazione della circostanza che, come ripetutamente esplicitato nella relazione peritale, anche i periti del P.M. presero contezza della eccezionale difficoltà dell'intervento.
Un ulteriore passaggio dell'accertamento peritale che riverbera sicuri riflessi sulla estraneità del
Dott. a qualsiasi responsabilità è quello riferito alla determinazione del periodo in cui si Parte_5
sarebbe verificata la rottura intestinale, presupposta quale causa alternativa fenomenologica del decesso.
Tale momento i professori e indicano nel lasso temporale intercorrente tra la Per_5 Per_11
serata del giorno 8 e la mattinata del 9 ottobre. Come si è già accennato, l'ultimo (e l'unico) accesso postoperatorio del Dott. al paziente fu quello del giorno 7 ottobre, allorché, come Parte_5
desumibile dal giornale clinico, il decorso clinico appariva oltremodo normale.
Ecco allora come, escluso l'errore operatorio e documentalmente dimostrata l'estraneità del professionista alle cure prestate in fase post operatoria, tutte le risultanze consentono di attribuire qualsiasi collegamento tra la condotta medica del e la/e causa/e del decesso. Parte_5
Al netto di tali considerazioni tecniche, occorre poi contestare l'assunto dedotto dalla difesa delle attrici in forza del quale non sarebbe da condividere il giudizio espresso dai consulenti della Procura circa la non prevedibilità delle complicanze insorte successivamente all'atto operatorio, giacché in contrasto con quanto riferito nel consenso informato al trattamento chirurgico sottoscritto il
28.09.2019 dal sig. con il Dott. . Per_1 Parte_5
Il giudizio di prevedibilità precedente alla ospedalizzazione espresso nel consenso informato non può non essere considerato che alla stregua di un dato basato su valutazioni sommarie acquisite in fase di refertazione e sulla scorta delle risultanze cliniche e diagnostiche. Cosa diversa è la verifica de visu della effettiva situazione di compromissione organica. Pertanto appare velleitario sostenere che a fronte di un dato previsionale, che si ripete è assolutamente sommario, possa prevedersi con
34 caratteri di sufficiente attendibilità, e conseguente tutela medico legale, cosa accadrà durante l'atto operatorio. Nella fattispecie era prevedibile la seria compromissione della CO, ma giammai si sarebbe potuto ipotizzare la presenza di oltre 60 calcoli delle vie biliari e la situazione di complessa aderenza delle viscere. Ed è proprio sulla scorta di tali circostanze che i Professori e Per_5
hanno potuto (correttamente) affermare che si trattò di un intervento particolarmente Per_6
complesso, valorizzando tale elemento oggettivo al fine di escludere l'assenza del nesso di causalità, universalmente assunto quale presupposto di responsabilità soggettiva.]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti Parte_6
conclusioni:
[1) rigettare le domande proposte dagli attori in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
2) in via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità concorsuale dei convenuti, accertare e dichiarare la gravità delle colpe dei concorrenti e, conseguentemente, determinare l'entità del risarcimento a carico di ognuno in proporzione a quanto accertato;
3) sempre in via subordinata, per il medesimo effetto, ripartire in proporzione delle accertate colpe dei concorrenti le spese e competenze di giudizio;
4) con vittoria di spese e competenze di lite.]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Parte_6
[ A) In limine. Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio, tra gli altri, l'odierno istante deducendo di essere eredi del sig. Tale qualità, che impinge l'aspetto della Persona_1
legittimazione ad agire in giudizio, non è stata documentata in alcun modo, come pure sarebbe stato doveroso. Come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (di recente Cass. civ., ordinanza 04/12/2019, n.31695), la qualità di erede in un processo civile può essere provata con:
l'accettazione dell'eredità; il certificato di morte unito allo stato di famiglia o, se presente, al testamento;
la dichiarazione di successione, solo nei confronti della PA.. Nessuno di tali documenti probatori dello status di erede, tuttavia, risulta fare parte della produzione documentale degli attori;
donde la relativa eccezione, rilevabile anche d'ufficio.
35 B) La natura della responsabilità medica. Con l'introduzione della legge cd. Gelli-Bianco dell'8 marzo 2017, n. 24, il Legislatore, com'è noto, è intervenuto sul tema della responsabilità derivante dall'esercizio di attività sanitaria, compiendo un'opera di revisione complessiva e introducendo un sistema a doppio binario. Invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale, in ragione dell'avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità, mediante l'acquisizione del consenso, anche implicito
(accettazione) del paziente e, per l'effetto, risponderà ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.; diversamente, si assiste ad una “decontrattualizzazione” della responsabilità del medico, la cui responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente. In altre parole, la condotta del medico costituisce un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto, come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; da tanto deriva che l'attore dovrà dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Orbene muovendo dal ricordato inquadramento sistematico v'è che l'eventuale responsabilità dell'odierno convenuto, inquadrandosi nell'alveo della responsabilità aquiliana, andrà interamente provata dagli attori, anche in considerazione del fatto che, come si legge nello stesso atto di citazione, giammai il si è rivolto al dr. per una consulenza Per_1 Pt_6
professionale. Di talchè non appare in alcun modo fondata la conclusione assunta dagli attori nella corrispondente sezione dell'atto di citazione, laddove hanno chiesto dichiararsi la responsabilità del dr. non solo ex art. 2043 c.c. ma anche ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., senza peraltro Pt_6
esporre nel corpo dell'atto introduttivo le ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali ricondurre la responsabilità del deducente nel paradigma di quella contrattuale.
C) L'intervento chirurgico del e l'insussistenza di profili di colpa. Per_1
C1) Come si evince dalla narrativa della citazione, l'esponente – dipendente della Casa di Cura - è intervenuto all'atto operatorio cui è stato sottoposto il de cuius solo quale secondo operatore nell'ultima parte dell'intervento, in quanto richiesto di effettuare una ERCP;
di tanto v'è conferma anche nella cartella clinica. A ciò si aggiunga che anche durante la degenza post operatoria le condizioni cliniche del sono state monitorate sia dal deducente ma soprattutto da altro Per_1
36 personale sanitario. Ebbene fatta questa premessa mette conto evidenziare che, sulla scorta della documentazione clinica, il aveva fatto ingresso nella Casa di cura per l'intervento Persona_1
di asportazione della CO presentando una storia clinica particolarmente complessa. Infatti all'anamnesi fisiologica era stato accertato che il paziente soffriva di cardiopatia ipertensiva, di disturbo bipolare e di anemia sideropenica;
all'anamnesi remota, inoltre, si riscontrava, per quanto di interesse, la sottoposizione a precedente intervento di gastroresezione. Sempre nella cartella clinica si legge che il presentava dolore all'ipogastrio ed ipocondrio destro con conati di Per_1
vomito, ancor prima della sottoposizione all'intervento. Gli attori si sono particolarmente soffermati nella citazione della letteratura medica quanto alla colecistectomia, ponendo in risalto il dato statistico della mortalità operatoria, legata al possibile verificarsi di lesioni intraoperatorie ed alle relative complicanze che possono insorgere, anche a distanza di tempo e con elevata mortalità. Di tali complicanze, nonché della necessità di conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico - si prosegue - il paziente sarebbe stato informato dal dr. , secondo quanto Parte_5
risultante dal modulo di consenso al trattamento sottoscritto, sicchè l'insorgenza e la prevedibilità di tali circostanze erano note anche ai chirurghi. Le evidenze della scienza medica ricordate dalle controparti vanno, tuttavia, calate nel caso concreto ed un'utile indicazione in tal senso è fornita dalla scheda operatoria laddove è ben posta in evidenza la complessità delle condizioni in cui si presentava il paziente. Senza ripercorrere pedissequamente quanto già illustrato nella detta scheda giova rammentare che nella relazione dei consulenti del P.M. - ampiamente utilizzata dagli attori - i proff.ri e non hanno mancato di sottolineare come “…tale intervento, anche in Per_5 Per_6
relazione a condizioni preesistenti (il sig. era stato gastroresecato) fu Persona_1
particolarmente difficoltoso…Si trattò, quindi, come già si è detto, di intervento particolarmente complesso, sicuramente non assimilabile, per le sue specifiche caratteristiche, ad una semplice colecistectomia ma che richiese prolungati tempi chirurgici…”. Scrupolo professionale impone, a questo punto, di chiarire che gli esiti della relazione tecnica sia dei consulenti del P.M. che del consulente di parte degli attori non solo sono infondati dal punto di vista scientifico e se ne contesta l'efficacia probatoria ma, sotto altro profilo, non sono neppure opponibili all'odierno istante. Infatti, come si evince dal verbale di inizio delle operazioni peritali disposte dal P.M., il dr. non Pt_6
37 ha partecipato alle stesse per il tramite di un proprio consulente sicchè non si può parlare di elementi probatori e/o valutativi emersi all'esito di un corretto contraddittorio.
C2) Ferme tali espresse contestazioni è possibile procedere al vaglio critico sia della ricostruzione scientifica della vicenda operata dagli attori che di quella effettuata dai consulenti del P.M., utilizzata nel presente scritto solo laddove coerente con i dati in possesso dell'esponente.
In tal prospettiva va privilegiato un primo elemento che emerge dall'elaborato del prof. il Per_5
quale, occupandosi del se la discontinuazione della parete intestinale del si sia potuta Per_1
produrre nel corso dell'intervento, ha ritenuto che, sia la riduzione della leucocitosi che l'assenza di temperatura febbrile postoperatoria, “…porta ad escludere con ragionevole certezza clinica che la perforazione intestinale possa essere stata funzione diretta delle manovre chirurgiche…”.
Il che val quanto dire che i chirurghi che hanno operato il non hanno determinato una lesione Per_1
di continuo della parete intestinale durante le manovre operatorie.
A fronte di siffatta conclusione caratterizzata da certezza clinica i consulenti, nel tentativo di dare spiegazione a quanto emerso in sede di esame autoptico, hanno dovuto fare ricorso a delle mere congetture, ovvero ipotizzando che durante la lisi delle aderenze si sia determinato un indebolimento della parete colica oppure che sia sia potuta produrre una lesione di tipo vascolare produttiva di una necrosi localizzata della parete intestinale.
Tuttavia tali complicanze, a giudizio dei consulenti, sarebbero da ritenere non prevenibili né funzione della tecnica chirurgica ma in rapporto ”…al complesso quadro aderenziale preesistente ed alle difficoltà che tanto determinò nel corso dell'intervento…”.
Un tale arresto della consulenza disposta dalla pubblica accusa priva di rilevanza, a questo punto, la circostanza enfatizzata dalle controparti secondo cui nel modulo di consenso informato era stato rappresentato al paziente che durante l'intervento avrebbe potuto prodursi una lesione vascolare o dei visceri: donde discenderebbe, a loro avviso, la non condivisione della conclusione dei consulenti del P.M. quanto alla non prevenibilità della complicanza.
Infatti la prevedibilità dell'evento dannoso, seppure annoverato nella statistica clinica, non basta da
38 sola a fondare la responsabilità in quanto ad essa deve accompagnarsi imprescindibilmente l'evitabilità affinchè la lesione possa ascriversi a colpa del medico. Laddove invece l'evento non sia prevenibile, per la complessità del caso e pur impiegando la massima diligenza, prudenza e perizia, si è chiaramente in presenza di una causa non imputabile al medico. In effetti nella consulenza tecnica del P.M. l'attenzione dei professionisti officiati si è concentrata non già su quanto accaduto nel corso dell'atto chirurgico bensì sulla individuazione del momento in cui si sarebbe prodotta la discontinuazione e sul correlato monitoraggio clinico. E' utile porre in evidenza, comunque, che il decorso post operatorio fu regolare e caratterizzato dall'assenza di febbre nei giorni 5,6,7 ed 8 ottobre;
gli esami ematochimici documentarono solo una persistente leucocitosi che, per i consulenti del P.M. poteva essere interpretata come un'infiammazione dovuta all'intervento chirurgico ed alla sua complessità; parimenti non si registrò fuoriuscita di materiale enterico dal drenaggio.
L'unico dato di rilievo, in definitiva, sarebbe stato il dolore in sede della ferita chirurgica ma non si deve trascurare, a tal riguardo, che il paziente soffriva di algìe già prima dell'intervento (complesso)
e, ad ogni modo, il dolore fu controllato dai sanitari tramite la somministrazione di , ossia Per_12
il paracetamolo che viene utilizzato nelle sintomatologie dolorose moderate: solo la sera del 7 ottobre si rese necessaria la somministrazione di un antidolorifico più efficace.
Proprio in considerazione dell'evoluzione positiva del quadro clinico (il era semiseduto già Per_1
in secondo giorno), l'8 ottobre il paziente riprese ad alimentarsi, anche perché la leucocitosi ebbe una riduzione proprio in detta data.
Si diceva in precedenza che l'attenzione dei consulenti del P.M. si è concentrata su due aspetti ai quali gli attori hanno largamente attinto per ritenere sussistente la responsabilità dei convenuti.
Invero nella relazione tecnica la rottura intestinale viene collocata nel corso del 9 ottobre ma sempre in termini ipotetici in quanto, proseguono i consulenti, in detta data sarebbe stato rimosso il drenaggio che, di per sé, “…non ebbe valenza fenomenologica in sé ma per gli effetti indiretti che ebbe a produrre in termini di monitoraggio e di possibile trattamento della condizione…”.
Orbene come si legge nell'elaborato tecnico la circostanza della rimozione del drenaggio non risulta
39 dalla cartella clinica ma sarebbe stata meramente riferita nella querela.
A tal proposito, tuttavia, non va dimenticato che, a differenza delle regole che governano il processo penale, nel processo civile una tale situazione non può essere provata attraverso una mera allegazione della parte in causa: è plausibile opinare, pertanto, che il drenaggio sia stato mantenuto in situ per tutta la degenza del paziente.
In disparte tale eccezione ciò che non convince nelle deduzioni degli attori e, a monte, dei consulenti del P.M. è che la rimozione del drenaggio abbia costituito un comportamento non conforme alla migliore pratica clinica in quanto, ove non eliminato, avrebbe reso evidente la percolazione fecale ed avrebbe portato ad un nuovo intervento chirurgico.
In realtà nella letteratura scientifica il tema dell'utilizzo del drenaggio negli interventi di asportazione della CO viene affrontato in termini affatto differenti dalle considerazioni svolte dai proff.ri e . Per_5 Per_6
Come si evince dalla consulenza tecnica redatta dal prof. , allegata al fascicolo di parte, Persona_9
la maggior parte degli Autori “non ritiene utile l'utilizzo profilattico del drenaggio dopo la colecistectomia anche in presenza di CO gravemente flogosate…. L'incidenza di complicanze con o senza drenaggio non è significativamente diversa ma, soprattutto, il drenaggio stesso potrebbe diventare apportatore di cariche batteriche dall'esterno della cavità addominale, failitando quindi l'evenienza di complicanze infettive….Un secondo e più rilevante punto è che il drenaggio tende ad occludersi (in particolare l'omento penetra negli opercoli del tubo tappandolo) e, dopo un breve periodo (circa due giorni) non è più in grado di svolgere la sua funzione drenante….Inoltre alcuni studi hanno dimostrato che c'è un aumento della morbilità post operatoria quando il drenaggio rimane in situ per più di 48 ore….Infine il drenaggio può essere esso stesso causa del dolore postoperatorio….Nel caso per cui è causa le algìe postoperatorie sono state descritte essenzialmente come “algie in sede operatoria”, supportando l'ipotesi che tale sintomatologia sia stata originata dalla presenza del drenaggio e dal suo costituire un corpo estraneo…”.
Le convincenti considerazioni del consulente di parte convenuta, con i numerosi richiami alla
40 letteratura scientifica, mettono in crisi, ad avviso del deducente, le affermazioni dei consulenti del
P.M. circa l'efficacia del drenaggio, ove presente, a rendere evidente la fuoriuscita di materiale enterico.
Da tanto rampolla che non solo il mantenimento del drenaggio quasi “a tempo indeterminato” non trova riscontro nelle inesistenti linee guida – come evidenziato nella relazione del prof. – Per_5
ma non può dirsi “non conforme alla migliore pratica clinica” secondo quanto dal detto consulente sostenuto.
La inutilità e/o dannosità del mantenimento del drenaggio – siccome evidenziata nella letteratura – comporta quale conseguenza che non solo la sua rimozione il 9 ottobre, ove dimostrata, si palesava come opportuna e coerente con le condizioni cliniche ed il decorso post operatorio del , ma Per_1
smentisce o rende assolutamente incerta l'ulteriore conclusione cui sono pervenuti i consulenti del
P.M. circa il momento in cui si sarebbe realizzata la perforazione intestinale.
Difatti l'affermazione riportata nell'elaborato, secondo cui “…la rottura dovrebbe essersi realizzata nel corso del 9…” si fonda, sostanzialmente sulla descrizione dello stato del paziente che il prof.
ha dedotto da quanto riferito in querela da parte della sig.ra , una delle Per_5 Parte_2
odierne attrici, di certo carente di valenza probatoria in sede civilistica.
Di tutt'altro avviso le conclusioni fatte proprie dal prof. nell'allegata consulenza di parte: Per_9
“…Per quanto concerne il decorso clinico del sig. , come desumibile dall'elaborato dei CT Per_1
del Tribunale di Taranto, esso non ha offerto dati di particolare preoccupazione: condizioni generali stabili;
l'addome è risultato sempre trattabile, con segno di negativo quando ricercato ed Per_13
annotato (09-10-2019); algie addominali sostanzialmente limitate alla sede chirurgica;
ciò sino all'improvvisa drammatica fase finale….E' alle ore 19,30 del 10-10-2019 che il quadro cambia bruscamente e conduce a morte il paziente. Quanto sopra sta ad indicare che il contenuto intestinale, ipertossico ed iperinfettivo, si è riversato attraverso la perforazione colica di 2 cm., nella cavità addominale, con più probabilità che non, alle 19,30 del 10-10-2019, determinando in rapida successione sudorazione, dispnea, stato soporoso, attività cardiaca caotica e arresto cardiaco finale…La causa di morte del sig. va ascritta ad una imprevenibile complicanza perforativa Per_1
41 del colon con drammatico ed improvviso shock tossinfettivo e collasso cardiocircolatorio che hanno reso inattuabili provvedimenti teraputici efficaci…”.
Sulla scorta delle valutazioni del prof. emerge, inoltre, che l'allegazione degli attori circa la Per_9
coincidenza temporale tra rimozione del drenaggio e percolazione di materiale fecale nella giornata del 9 ottobre rimane nel campo delle ipotesi, qui contestata.
Invero non si comprende su quali basi scientifiche o anche meramente probabilistiche la presenza del drenaggio avrebbe consentito di rilevare la percolazione di materiale enterico stante che la lesione di continuo della parete intestinale avrebbe potuto essere talmente minima e la percolazione talmente modesta da non fuoriuscire attraverso il drenaggio, ammesso per ipotesi di tesi che esso fosse ancora pervio.
C3) Anche in ordine all'accertamento del nesso causale le considerazioni svolte dagli attori vanno fermamente contestate. Infatti essi, attingendo ancora una volta alla consulenza del P.M., hanno semplicisticamente affermato che il – qualora il drenaggio fosse stato manenuto in situ e fosse Per_1
stato sottoposto a nuovo intervento chirurgico – avrebbe avuto il 70% di probabilità di sopravvivenza. In realtà i proff.ri e hanno detto ben altro, ovvero che una Per_5 Per_6
peritonite fecale ha in sé una mortalità compresa tra il 30 ed il 60%, sicchè dal punto di vista medico legale e con approccio controfattuale viene meno la certezza probabilistica e/o logica di conseguire un diverso risultato ipotizzando come svolto il trattamento dovuto. Ma v'è di più.
Un ragionamento basato esclusivamente sul dato statistico non può astrarre dalle concrete condizioni di salute del paziente, nel senso che non è possibile prendere acriticamente a base l'ala inferiore del range delle probabilità per dedurne che il de cuius aveva il 70% di probabilità di sopravvivenza.
Si intende dire che in un paziente come il propendere per l'esito salvifico di un secondo Per_1
intervento chirurgico appare frutto di un ragionamento fallace ed indimostrabile.
Difatti il primo intervento era stato particolarmente complesso ed il ritenuto indebolimento della parete intestinale, non prevenibile come riconosciuto dai consulenti del P.M., rendeva “più probabile
42 che non” un esito infausto, ovvero spostava le probabilità di decesso verso l'ala superiore del range attesa la presenza di una perforazione colica che ha una mortalità molto elevata.
Al dato oggettivo rappresentato dalle difficoltà dell'atto chirurgico causato dal “complesso quadro aderenziale preesistente”, va poi aggiunto – quale ulteriore elemento di criticità - che il era Per_1
una persona di 73 anni, era gastroresecato, iperteso, anemico etc..
Insomma si è al cospetto di una serie di connotazioni negative idonee ad incidere sulle probabilità di salvezza del paziente che, valutate in uno al dato statistico di una mortalità per peritonite (anche laddove tempestivamente diagnosticata), pari al 60%, testimoniano oggi, nell'ambito del giudizio controfattuale, l'insussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento.
Sotto altro profilo, quanto al corretto monitoraggio del paziente post intervento, va ribadito che della rimozione del drenaggio il 9/10 non v'è prova ma, soprattutto, che è stato il precipitare degli eventi la sera del giorno seguente, come ricostruito nella relazione tecnica di parte, ad escludere in radice la possibilità di sottoporre il ad un nuovo intervento le cui probabilità di esito positivo sono Per_1
rimaste indimostrate.
Più in generale si può affermare che le considerazioni scientifiche e fattuali sopra ricordate consentono di scartare con elevata probabilità l'allegata ricorrenza della sequela causale ( mantenimento del drenaggio>diagnositempestiva>nuovo intervento>aumentate chance di sopravvivenza); come insegna la giurisprudenza la morte del paziente non integra una perdita di chance se le condizioni del malato sono tali da escludere la possibilità di sopravvivenza anche in assenza di ritardi terapeutici.
Quanto appena dedotto impinge l'ulteriore tema, sollevato nella citazione, secondo cui il preteso errore medico avrebbe inciso anche sull'aspettativa di vita del . Per_1
Invero: “Come per la causalità̀ ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità̀ di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità̀ materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, cioè probatoria, del più probabile che non, sicché, in questo caso,
43 la ricorrenza del nesso causale può̀ affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità̀ si sarebbe verificata più̀ probabilmente che non” (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2013, n.21255).
Affermata, per quanto esposto, l'insussistenza del nesso causale per l'imprevenibilità dell'evento da ciò discende anche l'infondatezza della ritenuta maggiore aspettativa di vita rispetto ai 7 giorni trascorsi presso la Casa di cura.
C4) In ordine all'invocato risarcimento dei danni gli attori, oltre a insistere per il riconoscimento, iure proprio, del danno da perdita del rapporto parentale, deducono anche la spettanza, iure haereditatis, di quello biologico terminale e di quello morale terminale: tanto in considerazione del lasso temporale intercorso tra la morte e le lesioni colpose che l'avrebbero cagionata.
Nei termini surriferiti la questione è mal posta, stante che – anche a voler aderire, in tesi, alle valutazioni dei consulenti del P.M. – le presunte lesioni colpose non si sarebbero affatto verificate in occasione dell'intervento o, per meglio dire, erano “…complicanze sicuramente iatrogene ma non prevenibili ovvero funzione di errori di tecnica chirurgica: esse infatti devono ritenersi in rapporto al complesso quadro aderenziale preesistente ed alle difficoltà che tanto determinò nel corso dell'intervento…”.
Secondo i proff.ri e la condotta non conforme alla migliore pratica clinica (che Per_5 Per_6
comunque, ove posta in essere non avrebbe garantito la sopravvivenza) andrebbe individuata nella rimozione (non provata) del drenaggio, sebbene tanto non abbia avuto valenza fenomenologica in sé. Difatti i C.T. del P.M. collocano la perforazione nel giorno precedente il decesso e solo successivamente a tanto avrebbe fatto seguito la percolazione enterica;
in definitiva lo spatium vivendi, a voler condividere quanto scrivono i surricordati medici legali, sarebbe consistito in non più di 24 ore.
Se poi si sposano, come qui sostenuto, le tesi scientifiche del consulente di parte prof. si giunge Per_9
a quantificare il lasso temporale di che trattasi in non più di 2 ore in cui il paziente, peraltro, avrebbe versato in stato soporoso.
44 Né va trascurato che i dolori avvertiti dal paziente nella fase post operatoria erano pur sempre collocati in sede chirurgica (erano, cioè, mera conseguenza del cruento intervento) mentre solo 3 ore prima del decesso si erano localizzati alla spalla.
Quanto, poi, all'allegata impossibilità del di alzarsi dal letto, oltre ad essere ciò coerente con Per_1
la complessità dell'atto chirurgico, preme evidenziare che già due giorni dopo il paziente era semiseduto.
In altre parole si contesta che il abbia avvertito consapevolmente l'approssimarsi della fine Per_1
(danno morale terminale), mentre in ordine al danno biologico terminale il lasso di tempo intercorso tra l'aggravarsi delle condizioni generali e la morte è stato talmente breve da non essere apprezzabile a fini risarcitori.
Non sussiste, altresì, il danno da riduzione del tempo di sopravvivenza che non viene scientificamente dimostrato dagli attori né quantificato.
In merito al chiesto danno da perdita del rapporto parentale è doveroso rilevare come lo stesso sia stato meramente allegato sulla base del rapporto di parentela, senza neppure allegare l'esistenza e l'intensità del rapporto affettivo (i figli del non erano conviventi col padre, come si evince Per_1
dall'epigrafe dell'atto di citazione), qui contestati;
in ogni caso le poste risarcitorie sono assolutamente eccessive.
Infine, per quanto concerne il cd. danno patrimoniale riflesso, si contesta la spettanza dello stesso e, comunque, l'erroneità del metodo di calcolo che collega l'entità del risarcimento alla pensione percepita dal , stante la reversibilità della stessa in favore della moglie. Per_1
Inoltre non risulta prodotto il contratto di mutuo, onde stabilire la durata dello stesso, l'entità della rata ed individuare i debitori, né alcun cedolino della pensione del coniuge superstite, il cui importo rimane non provato.
Da ultimo si contesta, anche per inesistenza di qualsivoglia documentazione, la spettanza del risarcimento per spese e compensi dell'attività stragiudiziale, per il procedimento di mediazione e la denuncia-querela; per queste ultime sarà sufficiente ricordare l'epilogo del procedimento penale.]
45 Motivi della decisione
I.- Gli attori agiscono a tutela del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a seguito del decesso della proprio congiunto sig. , che ascrivono alla colpa, imperizia e Persona_1
negligenza della srl Casa di Cura ER e dei Medici ivi svolgenti la professioni dott.ri
, e . Parte_4 Parte_5 Parte_6
Nella materia vige la regola dettata dall'articolo 2059 cc il quale, sotto la rubrica “danni non patrimoniali” dispone: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”
Il precetto normativo può essere scomposto nei seguenti sintagmi: A) “il danno non patrimoniale”;
B) “deve essere risarcito”; C) “solo”; D) “nei casi determinati dalla legge”.
Quindi per espressa disposizione del legislatore vi può essere un danno non patrimoniale ( A ) la cui risarcibilità ( B) non è determinata da una specifica disposizione di legge (D), e che, quindi, non da diritto al danneggiato di pretendere la riparazione.
Invero la tecnica normativa è utilizzata per individuare dapprima un'area più vasta, priva ex se di rilevanza giuridica (“…il danno non patrimoniale…”) e subito dopo riservare a se medesimo
Legislatore la prerogativa di individuare in quali casi il danno sociale diviene rilevante anche per l'ordinamento giuridico “solo” a mezzo di esplicite previsioni li rendano “determinati”.
L'art. 2059 cc introduce così una summa divisio: a) danno non patrimoniale privo di riconoscimento legislativo e di diritto alla riparazione;
b) danno non patrimoniale riconosciuto dalla legge e costitutivo di una pretesa alla riparazione.
Il danno non patrimoniale e così delineato come una entità metagiuridica ( A ) che solo espresse e specifiche disposizioni riservate al Legislatore ( D ) possono trasformare in fatti costitutivi del diritto alla riparazione risarcitoria, una sorta di magma incandescente prodotto dalla realtà sociale in
46 evoluzione e da cui singole eruzioni si impongono all'attenzione del autore di un espresso CP_9
e determinato riconoscimento che ne legittima la tutela giudiziaria.
Il lessico giuridico utilizzato dal legislatore è univoco, e lascia chiaramente intendere come nella materia viga il principio di determinatezza e nominatività che il legislatore istituisce in materia di forma dei contratti ove l'art. 1350 cc, sotto la rubrica “atti che devono farsi per iscritto” , dopo aver elencato gli atti in cui impone la forma scritta, nell'ultimo aliena detta la norma di chiusura sancendo che devono essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità “gli altri atti specialmente indicati dalla legge”, così istituendo la regola della eccezionalità della forma scritta insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 delle preleggi.
Ugualmente fa la legge in tema di cause di nullità, ed invero l'art. 1418 cod.civ., dopo aver elencato le cause di nullità, con l'ultimo comma dispone: “il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”, così istituendo il principio di tipicità e nominatività delle cause di nullità del contratto
( cd numerus clausus ).
Ancora la tipicità e nominatività è prevista in tema di modi di acquisto della proprietà ove l'articolo
922 cc, anche in attuazione del principio di legalità stabilito dall'art. 42 della Costituzione, con la rubrica “modi di acquisto” dispone: “La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione, per commistione per usucapione, per effetto di contratti,
per successione per causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.”
Ancora in tema di termini perentori e stabiliti a pena di decadenza l'art. 152 cpc dispone: “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.”
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività delle ipotesi di decadenza dalle attività processuale per inosservanza di termini perentori, palesando il
47 proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio , il quale evoca la necessità
che le predette conseguenze pregiudizievoli per la parte processuale risultino da una manifestazione di volontà univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)10, e ponendosi come naturale prosecuzione del principio di tassatività delle nullità sancito nell'art. 156 cpc.
In tema di titoli esecutivi l'art.474 comma 2 del vigente cpc dispone: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva…"
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività dei titoli esecutivi giudiziali palesando il proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio
, il quale evoca la necessità che la qualità di titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata risulti da una manifestazione di volontà univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile
(“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal
Per 10 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente ( dunque Per_15 veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i peccatori puniti;
questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente Controparte_10 chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava;
Spiava CP_11 ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza;
giacchè il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla;
Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e CP_12 rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura;
: Nelda Tes_1 scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere;
me lo dice in fondo alla lettera espressamente); Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato ( nella CP_13 Per_16 cronaca di è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca;
esemplare di castità; è vergine;
Per_17 ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei;
Del resto ho fatto vedere CP_14 in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi;
Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze: Non ostante che nella carta…non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti;
L.A.Muratori: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la maraviglia e il diletto;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V. Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (Manzoni: La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da NI Treccani, volume VII. 48 significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)11,
e ponendosi come naturale prosecuzione nella codificazione vigente di quanto già statuito nell'art.554
del codice di procedura civile del 1865 il quale pure sanciva: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze ….-
omissis -…2) le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo…".
Il principio di nominatività è istituito dal legislatore anche in tema di società, laddove l'art.2249 cc sotto la rubrica “tipi di società” dispone “le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività
commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dai capi III e seguenti di questo titolo”.
Ancora il principio di tassatività e nominatività è introdotto dal legislatore in tema di promesse unilaterali, e l'art. 1987 cc, sotto la rubrica “efficacia delle promesse” dispone: “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.”
E che l'art. 2059 cc introduca il principio di nominatività dei casi in cui il danno non patrimoniale può essere risarcito, è fatto palese dall'impiego dell'aggettivo “determinato” (“il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”), nella sua densità
semantica indicante la estrema selettività della indicazione normativa 12 ed inglobante anche il
Per 11 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente ( dunque Per_15 veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i peccatori puniti;
questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente Controparte_10 chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava;
Spiava CP_11 ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza;
giacchè il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla;
Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e CP_12 rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura;
: Nelda Tes_1 scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere;
me lo dice in fondo alla lettera espressamente); Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato ( nella CP_13 Per_16 cronaca di è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca;
esemplare di castità; è vergine;
Per_17 ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei;
Del resto ho fatto vedere CP_14 in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi;
Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze: Non ostante che nella carta…non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti;
L.A.Muratori: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la maraviglia e il diletto;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V. Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (Manzoni: La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da NI Treccani, volume VII. 12 “Voce Determinato: agg., limitato entro termini precisi, esattamente circoscritto, chiaramente precisato nei propri limiti, finito;
2 speciale, particolare, ben specificato, esattamente individuato;
3 che presenta caratteri esattamente definiti, preciso , esatto;
4 indicato con precisione, noto esattamente, specificato, certo;
5 stabilito, fissato, convenuto, prestabilito 49 significato di “stabilito” che viene utilizzato nella formulazione dell' art. 922 cc per istituire una ipotesi normativa pacificamente ritenuta quale esempio di numerus clausus.
L' estrema selettività palesata dall'aggettivo “determinato” viene resa invalicabile ad ogni forzatura interpretativa dall'ausilio lessicale proveniente dall'impiego congiunto dell' avverbio “solo”, che erige intorno a casi “determinati” dalla legge un vero e proprio steccato privo di comunicazione con l'esterno conferendo ai casi “determinati” dalla legge il crisma della esclusività13 inestensibile dall'interprete.
Ne consegue che l'art. 2059 cc configura ipotesi di danno non patrimoniale non risarcibile, ed ipotesi di danno patrimoniale risarcibile nei casi “chiaramente precisati nei propri limiti”.
La struttura della norma la rende così assai simile nel sistema all'ultimo comma dell'articolo 1418 cc che detta il principio di nominatività delle cause di nullità ed al n.13 dell'art. 1350 cc che fissa il principio delle forma scritta necessaria nelle sole ipotesi oggetto di specificazione normativa.
L'art. 2059 cc funge così da norma di chiusura del Titolo IX dedicato ai “fatti illeciti” nel Libro IV
del codice civile, e rappresenta l'antitesi dell'art. 2043 cc che inaugura il predetto titolo istituendo il principio di atipicità dell'illecito civile produttivo di danno patrimoniale mediante la formula
“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto….”, così palesandosi il contrasto tra l'aspecificità di “qualunque fatto” e la nominatività e tassatività dei “casi determinati dalla legge” e l'antinomìa linguistico lessicale tra le due locuzioni.
Il danno patrimoniale può così derivare da “qualunque fatto doloso o colposo…” ex art. 2043 cc;
il per atto di volontà o per comune accordo.”, in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, volume IV pagina 279-280.
“Voce Determinato: 1 contenuto entro certi ed esatti termini, limiti;
Misura, distanza determinata;
Un determinato valore;
In un tempo determinato;
2 particolare, speciale, a determinate condizioni, in determinate circostanze;
3 fissato, stabilito: in un ora determinata” in Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana a cura di Aldo Gabrielli;
13 “voce Solo: avv., esclusivamente, solamente, soltanto, e serve per escludere altri casi, modi, eventualità, motivi, scopi;
tranne che, fuorchè”, in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, volume XIX pagina 358.
“voce Solo: avverbio, soltanto, solamente, unicamente, semplicemente;
vorrei solo acqua, e' venuto solo lui.” In ” in Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana a cura di Aldo Gabrielli;
50 danno non patrimoniale può essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge” ex art. 2059 cc.
Così strutturata, con l'uso congiunto dell'avverbio “solo” e dell'aggettivo “determinato” la disposizione normativa di cui all'art. 2059 cc introduce anch'essa una ipotesi di numerus clausus inestensibile oltre i casi specificamente previsti dalla legge , diversamente incorrendo l'interprete in error in iudicando per violazione delle regole legali di interpretazione della legge.
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi) che il giudice di ogni ordine è grado ( inclusa la Suprema Corte di Cassazione per la quale la Costituzione o le Leggi
Costituzionali non prevedono deroghe e/o esoneri e/o dispense ) è obbligato ad applicare sia in forza dell'art. 101 comma 2 della Costituzione ("I giudici sono soggetti soltanto alla legge") che per effetto dell'art. 113 cpc ("Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto…"),
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”;
mentre ai sensi dell'art.1 delle c.d. preleggi rubricato come "Indicazione delle fonti", "sono fonti del diritto: 1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative (disposizione abrogata); 4) gli usi.".
Posto che ai sensi dell'art. 2059 cc “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, e che ai sensi dell'art. 12 delle preleggi ( Disposizioni preliminari al Codice
Civile), sotto la rubrica più che significativa “Interpretazione della legge”, l'Ordinamento stabilisce che “1.- Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dl significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. 2.-
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”, qual è l' “intenzione del legislatore” in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc?
51 La ritroviamo nel paragrafo 803 della Relazione al Re colla quale il presentava per Persona_18
l'approvazione del Senato Regio, della Camera dei Deputati e del Re d'Italia, l'art. 2059 del codice civile:
“803.- 1.- Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati. 2.- La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito ( in senso largo ) solo nei casi determinati dalla legge, presente e futura e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite
( art. 2059).”
Occorre così una “legge futura”, successiva al 21 aprile 1942, per “determinare” i casi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale.
Occorre quindi “la legge futura”, e non sono invece sufficienti le sentenze, siano del Pretore, del
Conciliatore, del Giudice di Pace, del Tribunale, della Corte d'Appello, del Consiglio di Stato, del
Tribunale Amministrativo Regionale, della Corte di Cassazione, a Sezione Semplice o a Sezioni
Unite, delle Giurisdizioni Speciali.
Per rendere possibile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc , come fare allora ?
L'art. 70 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
Il successivo articolo 71 della Costituzione dispone: “1.- L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
Costituzionale”.
Ne consegue che solo la Costituzione o una Legge Costituzionale a questa successiva possono
52 individuare gli atti aventi forza ed efficacia di legge, e non certamente l'articolo 65 del Regio Decreto
n. 12/1941 che attribuisce alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la semplice funzione di favorire l'uniformità delle interpretazioni delle leggi tra i vari organi giurisdizionali.
Il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione aggiunge: “2.- Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”
Cinquantamila sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ( o del Consiglio di
Stato o delle Corti di Appello o dei Tribunali o dei Tribunali Amministrativi Regionali e così via ) non fanno una legge.
Cinquantamila elettori possono fare una legge, preparando un progetto redatto in articoli con una relazione di accompagnamento, e depositandoli presso la Segreteria della Presidenza della Camera dei Deputati.
La Corte Costituzionale mai ha emesso una sentenza munita dei requisiti di cui all'art. 136 della
Costituzione colla quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2059 cc nella parte in cui subordina la risarcibilità del danno non patrimoniale ad una determinata previsione della legge.
Ne consegue che nell'interpretare la legge il giudice deve innanzitutto cercare la c.d. interpretazione dichiarativa ( lex tam dixit quam voluit ), la "regina delle interpretazioni".
Il risultato del procedimento interpretativo può condurre ad una efficacia precettiva maggiore rispetto a quella fatta palese dalla interpretazione meramente dichiarativa, ed allora ci si troverà al cospetto della c.d. interpretazione estensiva che estende la portata precettiva della norma ad un caso che solo apparentemente ne sembra escluso14 ( lex minus dixit quam voluit ); ovvero ad una efficacia precettiva minore rispetto a quella palesata dall'interpretazione dichiarativa , dandosi così vita alla c.d. 14 “Nei confronti di norme di carattere eccezionale è preclusa la interpretazione analogica, ma non anche quella estensiva, la quale si limita a ricondurre sotto la norma interpretata, quei casi che solo apparentemente ne sembrano esclusi, ma che in realtà il legislatore, stando all'obbiettività della norma medesima, ha inteso ricomprendervi.” (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.2004 del 03-06-1976). 53 interpretazione restrittiva ( lex plus dixit quam voluit ).
Alla interpretazione estensiva si aggiunge, rimanendone distinta, la c.d. interpretazione analogica
(analogia legis), che rappresenta una forma di autointegrazione con cui l'ordinamento giuridico, in omaggio al dogma della completezza ed esaustività delle disposizioni normative vigenti, consente di applicare ad una fattispecie apparentemente priva di espressa disciplina una norma dettata in materia affine.
Il procedimento analogico è disciplinato dall'art.12 comma 2 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale ne subordina l'applicazione ai soli casi in cui una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione, consentendo in tal caso l'applicabilità di disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
ne consegue che presupposti per il ricorso alla analogia legis sono: 1)
l'assenza di una disposizione normativa che espressamente disciplini il caso da giudicare ai sensi dell'art. 12 comma 1 delle preleggi , con conseguenziale impossibilità di giudicare;
2) la presenza di disposizioni normative in materia affine;
3) l'identità di ratio tra il caso da giudicare primo di normazione e la norma che regola la materia affine ( ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio ).
E' così evidente come il ricorso all'interpretazione analogica possa avvenire solo come extrema ratio,
quando una controversia non può in alcun modo trovare soluzione positiva per la esistenza di un vero e proprio vuoto normativo15, mentre giammai potrà farvisi ricorso per una mera opzione ermeneutica e, meno che mai, per petizione di principio puramente ideologica dettata dall'insoddisfazione per l'assetto di interessi risultante dalla incompletezza della previsione normativa, non essendo compito del giudice porre in essere atti liberi nel fine, funzione, questa, propria dell'Organo Costituzionale che manifesta direttamente la Sovranità Popolare mediante la rappresentanza del Corpo Elettorale ai 15 “Il ricorso alla analogia è consentito dall'art.12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.”(Cass.Civ.Sez.II n.4754 del 29-04-1995). 54 sensi degli artt. 1, 55 e 70 della Costituzione.
Non può farsi ricorso alla analogia quando non vi sia alcuna esigenza di colmare ineliminabili vuoti normativi, non potendo questa ritenersi sussistente ogni qualvolta la parte riscontri l'assenza di una norma positiva che consenta di ritenere fondata la propria domanda, diversamente, come ben si comprende, l'analogia legis venendo invocata in forma presso che generalizzata da tutti coloro i quali avanzino pretese non sorrette da una espressa disposizione normativa che ne coonesti la fondatezza ed accoglibilità, così trasformando surrettiziamente in una “lacuna normativa” quella che invece è
null'altro che una precisa scelta del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
La chiarezza e non equivocità del dettato normativo, esclude pure il ricorso alla c.d. interpretazione teleologica16, ammissibile solo in caso di palese contrasto tra il significato letterale manifestato dalle parole secondo la connessione di esse, ed il sistema normativo, e non nella diversa ipotesi in cui il predetto significato letterale tradisca le aspettative di tutela di determinati interessi ritenuti meritevoli sulla scorta di pur apprezzabili esigenze socialmente avvertite come tali17, non potendosi attribuire ad una disposizione normativa un significato più ampio di quello legittimamente attribuibile in forza della interpretazione letterale al dichiarato fine di ampliarne l'ambito di operatività per ritenute prevalenti esigenze di tutela di interessi avvertiti come preminenti, essendo questa una funzione tipica dell'atto legislativo, libero nel fine in quanto espressione della sovranità popolare attraverso l'istituto della rappresentanza articolato nelle assemblee legislative. Da ultimo si colloca la c.d. analogia iuris, prevista anch'essa dal comma 2 dell'art. 12 delle preleggi:
"se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato."
Trattasi dei principi fondanti dell'ordinamento, desumibili dall'esame comparativo di più disposizioni normative di vario ordine e grado nella gerarchia delle fonti del diritto, in cui si esprime la razionalità
intrinseca del sistema e si manifesta il dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, che si assume con valenza assiomatica capace di esprimere ex se la regula iuris idonea alla definizione di ogni possibile situazione.
Deve invece essere esclusa la possibilità che il giudice, di ogni ordine e grado, nell'apparente esercizio del potere di interpretare ed applicare la legge ne crei una nuova , o modifichi o abroghi la legge preesistente.
L'art.70 della Costituzione dispone: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere”, così attribuendo espressamente la Costituzione il potere di porre in essere atti aventi forza ed efficacia di legge e costitutivi della cd normazione primaria dell'ordinamento.
Siffatto potere, che la Costituzione ha voluto riservare agli Organi Costituzionali direttamente investiti dal suffragio elettorale in cui si manifesta la Sovranità Popolare ai sensi dell'art. 1 della
Costituzione (“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.”), può essere modificato o attribuito ad altri organi soltanto con Leggi costituzionali come espressamente sancito non solo dall'art. 139 della Costituzione, ma anche dall'art. 2 delle disposizioni preliminari al codice civile che dispone: “La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.”
L'impossibilità giuridica per il giudice di abrogare o modificare la legge esistente è sancita espressamente dall'art.15 delle disposizioni preliminari al codice civile ( cd preleggi ) che sotto la
56 rubrica “abrogazione delle leggi”, così dispone: “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.”
[ Normalmente il potere che può abrogare una legge è quello che fa la legge, che ne sostituisce una nuova a quella abrogata ] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica Italiana –
Riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 28 novembre 1947)
L'Autorità Giudiziaria non può emanare la cd interpretatio abrogans.
La distribuzione della funzione normativa è completata dall'art. 101 comma 2 della Costituzione che disponendo "I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, esclude in conformità all'art. 70 già
esaminato che il giudice possa crearla ex novo;
e dall'art. 1 delle cd preleggi (disposizioni preliminari al codice civile) che sotto la rubrica "Indicazione delle fonti" disponendo "sono fonti del diritto: 1)
le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative (disposizione abrogata); 4) gli usi.", non contempla tra le fonti del diritto le sentenze della Suprema Corte di Cassazione e di tutti gli altri giudici che, pertanto, non possono creare, modificare, abrogare la legge;
e dall'art.113 cpc che sotto la rubrica “pronuncia secondo diritto” dispone "Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto…"), così confermando che la sentenza del giudice di ogni ordine e grado non costituisce fonte di diritto che invece deve applicare al caso concreto.
La giurisprudenza, anche di legittimità e persino a Sezioni Unite, ha cercato di ampliare il ristretto novero di ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, facendo ricorso alla cd interpretazione costituzionalmente orientata.
Questa, tuttavia, non è prevista dalla legge e si fonda indirettamente sulla legge n.87/1953 e ,
segnatamente, sull'articolo 23 comma 2 il quale dispone: “l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
57 costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza…”
Il giudice deve così trovarsi in una situazione di impossibilità giuridica impeditiva della definizione del giudizio, cosa che non ricorre nella ipotesi di cui all'art. 2059 cc in cui non appare in contrasto col dettato costituzionale il dato normativo che rimette alla previsione legislativa esplicita la risarcibilità di danni non patrimoniali;
diversamente sarebbe stato se la norma fosse stata formulata con tecnica proibitiva, sancendo l'irrisarcibilità di danni non patrimoniali oltre le ipotesi già previste dal codice.
L'interpretazione costituzionalmente orientata ha la funzione di effettuare il “salvataggio” di una norma di legge in possibile conflitto con la legge fondamentale, ma non può essere utilizzata per istituire un sistema normativo parallelo ed irrituale al fine di perseguire finalità riservate all'atto giuridico per definizione libero nel fine: la legge o l'atto avente forza di legge.
E per convincersene sarà sufficiente rammentare i numerosi pronunciamenti con cui la medesima
Corte Costituzionale ha ricordato di non poter intervenire ogni qualvolta la scelta che si vuole compiere sia riservata alla cd ragionevolezza del Legislatore cui pertanto è rimesso il compito di stabilire le tecniche di tutela più idonee delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento.
L'impossibilità giuridica di emettere una sentenza di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale senza il fondamento di una esplicita previsione normativa deriva inoltre anche dal sistema disciplinare cui è sottoposta la Magistratura.
Con sentenza n.10/2011 la Sezione Disciplinare dell' Onorevole Consiglio Superiore della
Magistratura ha infatti sancito la rilevanza disciplinare di provvedimenti emessi dal giudice al fuori di esplicite previsioni normative.
58 Nell'infliggere la sanzione disciplinare per l'emanazione di un atto peraltro tipico in quanto riconosciuto in via generale dalle legge e senza la violazione frontale di una norma di espresso divieto che determini la illiceità del fatto commissivo mediante azione, che non è affatto citata nella motivazione della sentenza disciplinare n.10/2011 , l'Onorevole Sezione Disciplinare nondimeno irrogava la condanna ed osservava che il provvedimento di cui si discuteva:
“……è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e quindi la adozione con un provvedimento , di questa modalità di pubblicità per un verso non è consentito dalla legge, e per un altro verso comporta l'inosservanza delle norme regolamentari sul servizio giudiziario” (pagina 6 ultimo capoverso sentenza n.10/2011 Onorevole Sezione Disciplinare del CSM).
Sul piano dell'interpretazione sistematica le conclusioni così raggiunte appaiono conformi al generale principio di offensività cui è ispirato l'intero ordinamento giuridico, e che impone la concreta ricerca di una effettiva ed apprezzabile lesione dei valori protetti senza arrestarsi al superficiale riscontro della violazione normativa, propria dei c.d. illeciti di mera disubbidienza.
Al riguardo la norma cardine è l'art. 1453 cc, in forza del quale "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno."
L'azione risarcitoria, pertanto, è autonoma rispetto all'azione di risoluzione del contratto, esperibile solo quando l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cc, e può quindi essere anche proposta indipendentemente da questa, ma sempre che nella ipotesi in cui un danno concreto vi sia18non potendo ritenersi che la esistenza del danno sia da ritenersi in re ipsa nella 18 "L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l'inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, mentre l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno;
ne consegue che, in tema di mediazione, la condanna del mediatore al risarcimento del danno nei confronti di una delle parti per inadempimento del proprio dovere di informazione non implica automaticamente che il contratto debba essere risolto e che il mediatore perda il diritto alla provvigione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 59 stessa illegittimità/illiceità della condotta19 (."IN CASO DI ACCERTATA INADEMPIENZA
CONTRATTUALE, LA PROVA DEL DANNO, DI CUI SI CHIEDE IL RISARCIMENTO, NON
E IN RE IPSA ,MA DEVE ESSERE FORNITA DALL'INTERESSATO IN QUANTO LA
POTENZIALE ESISTENZA DEL DANNO STESSO NON COMPORTA NECESSARIAMENTE
LA CONCRETA ESISTENZA DI ESSO." Cass.Civ.Sez.I sent.n.684 del 04-03-1968 )
Il principio di offensività è codificato: 1) nell'art.2043 cod.civ., che richiede la verificazione in concreto del damnum iniuria datur per dare corpo all'illecito configurato dalla Lex Aquilia de damno;
2) nell'art. 1455 cod.civ., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l'inadempimento abbia "scarsa importanza" valutata secondo l'interesse della parte non inadempiente, richiedendo non il mero riscontro della violazione della disposizione pattizia o normativa, ma la sussistenza di un apprezzabile compromissione dell'equilibrio negoziale e delle utilità che la parte non inadempiente si attende dalla esecuzione del programma contrattuale e,
primariamente, dal patto che assume essere stato violato;
3) nell'art. 872 comma 2 cod.civ., laddove conferisce rilievo nei rapporti intersoggettivi alla violazione delle norme in tema di edilizia nel caso in cui si sia prodotto in concreto un danno;
4) nell'art.833 cod.civ., che vieta al proprietario di utilizzare le facoltà costituenti il contenuto del proprio diritto allo scopo di provocare un danno o un pregiudizio a terzi, ove il limite all' agere licere del dominus è individuato nel danno inferto ai ceteri omnes;
5) nell'art.1338 cod.civ., che subordina la rilevanza della trasgressione ai doveri di correttezza sentenza di merito che - dopo aver condannato il mediatore al risarcimento del danno nei confronti del cliente per non averlo informato dell'esistenza di una locazione ultranovennale, regolarmente trascritta, sull'immobile che questi aveva poi acquistato - aveva nel contempo stabilito che al mediatore spettasse il pagamento della provvigione, poiché l'avvenuta conclusione del contratto dimostrava la scarsa importanza dell'inadempimento)."(Cass.Civ.Sez.III sent.n. 18515 del 20- 08-2009).
60 nelle trattative precontrattuali alla effettiva verificazione di un danno sofferto da una delle parti;
6)
nell'art. 2409 cod.civ. che, in tema di società di capitali subordina l'intervento del Tribunale nei casi in cui vi sia il sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori che abbiano prodotto danni alla società, o almeno pericolo concreto di danni;
7) nell'art. 49 comma 2 del codice penale, che esclude la punibilità per un fatto previsto dalla legge come reato quando "è impossibile l'evento dannoso o pericoloso"; 8) nel diritto amministrativo, ove si esclude l'interesse a chiedere l'annullamento di un atto della P.A. a tutela del mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa;
9) in tema di danno erariale, ove gli artt.5 della legge n.19/1994 e 1quater della legge n.20/1994 richiedono la effettiva sussistenza di un "fatto dannoso" per dar vita ad una ipotesi di responsabilità; 10) nell'art. 3bis del Codice di disciplina dei magistrati ordinario (D.Lvo n.109/2006),
laddove esclude la punibilità di un fatto disciplinarmente rilevante quando questo abbia scarsa rilevanza;
; 11) nell'art. 1453 comma 1 cod.civ. , laddove prevede in ogni caso l'esperibilità dell'azione risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, interpretato in chiave di concreta offensività dalla giurisprudenza.20
Il principio di offensività comporta il progressivo restringimento dell'area dei danni c.d. in re ipsa, ed impone la verifica e la ricerca in concreto di una lesione effettivamente incidente su situazioni giuridiche soggettive di vantaggio munite di tutela ordinamentale, legittimando e, anzi , rendendo
61 doverosa, una rilettura degli istituti giuridici alla stregua di quello che deve essere ritenuto ad ogni effetto un principio generale dell'ordinamento , anche ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle disposizioni preliminari al codice civile (apices iuris non sunt iura) A siffatte conclusioni sembra peraltro , sia pure inconsapevolmente, già allineata la miglior giurisprudenza di legittimità, che esclude categoricamente la sussistenza di una equazione tra idoneità lesiva del fatto, quand'anche prodotto a seguito della accertata violazione di norme giuridiche, ed effettiva sussistenza di un pregiudizio risarcibile, negando persino che il giudicato formatosi sulla sentenza che accoglie la c.d. domanda di condanna generica ai sensi dell'art. 278 cc, sia vincolante nel successivo giudizio diretto alla
"liquidazione" del danno, ben potendo questo rivelarsi insussistente o non etiologicamente prodotto dall'azione, commissiva od omissiva, del presunto autore del fatto illecito, dovendosi così in tali ipotesi ritenere logicamente che alla trasgressione di norme giuridiche può non corrispondere alcun danno civile risarcibile21. 21 "La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione;
conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l'accertamento della responsabilità di una banca per l'ingiustificata segnalazione di un credito "in sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, allorchè la Corte di merito, pronunciata sentenza non definitiva sulla sussistenza della responsabilità, aveva riservato alla statuizione definitiva la valutazione del danno subito dall'impresa debitrice)." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 21428 del 12/10/2007)
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale prescinde dalla misura e anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 14/07/2006)
"In materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 15808 del 28/07/2005)
"La parte che non limiti la domanda alla richiesta di condanna generica al risarcimento del danno (e cioè ad una pronunzia di mero accertamento della potenzialità dannosa di un determinato illecito) ma chieda anche la condanna alla corresponsione di quanto occorra per il ristoro del danno subito, ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno in concreto e dell'ammontare di questo, in difetto della quale la domanda va rigettata anche se il giudice (senza per questo incorrere nel vizio di contraddittorietà della motivazione) abbia accertata la sussistenza del fatto potenzialmente dannoso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/07/1996)
62 IV.- Le conclusioni prima raggiunte sono conformi alle direttive legislative in materia di risarcimento del danno alla persona contenute nel DLvo 209/2005 ( c.d. Codice delle Assicurazioni )
In relazione al quantum debeatur difettavano sino allo scorso anno atti legislativi o normativi validi in tutto il territorio nazionale che fissassero parametri certi ed obbiettivi per la valutazione del danno alla integrità fisica ( cd danno biologico ).
L'art. 138 del DLvo 209/2005, sotto la rubrica “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”, così dispone nel suo comma 2 lett.a) :
“agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ex art. 278 cod. proc. civ., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale prescinde dalla misura ed anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 9709 del 18/06/2003)
"La condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 6257 del 02/05/2002)
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito (extracontrattuale) integra un accertamento di potenziale idoneità di tale fatto a produrre conseguenze pregiudizievoli, a prescindere dalla misura, ma non anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che, nel giudizio instauratosi per la liquidazione, venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il danno non si sia in effetti verificato." (Cass.Civ.Sez. U, Sentenza n. 8545 del 03/08/1993)
"LA PRONUNCIA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO INTEGRA UN ACCERTAMENTO DI POTENZIALE IDONEITÀ DI TALE FATTO A PRODURRE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI, A PRESCINDERE DA OGNI RISCONTRO NON SOLO SULLA MISURA, MA ANCHE SULLA STESSA ESISTENZA DEL DANNO. IL GIUDICATO FORMATOSI SU DETTA PRONUNCIA, PERTANTO, NON OSTA A CHE, NEL GIUDIZIO INSTAURATOSI PER LA LIQUIDAZIONE, VENGA NEGATO FONDAMENTO ALLA DOMANDA RISARCITORIA, ALLA STREGUA DELLA CONSTATAZIONE CHE IL DANNO NON SI SIA IN CONCRETO VERIFICATO, OVVERO NON SIA CASUALMENTE RICOLLEGABILE AL FATTO DENUNCIATO. ( V 3379/80, MASS N 407186; ( V 1702/77, MASS N 385419)." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 11/04/1987)
63 danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito.”
Sempre l'art. 138 precisa nel comma 2 lett.e):
“Al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d)
è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.”
Il successivo comma 3 dell'art. 138 stabilisce:
“Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati e obiettivamente accertatati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.”
Sempre l'art. 138 così stabilisce nel comma 4:
“L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.”
L'art. 138 comma 4 del Codice delle Assicurazioni fissa così una vera e propria “norma di chiusura”
destinata a completare con l'art. 2059 cc il sistema normativo di contrasto alla jungla risarcitoria,
sancendo l'esaustività del sistema di calcolo del danno giuridicamente computabile per le lesioni della integrità fisica, trasformandolo in una componente accessoria e strettamente conseguenziale al già
accertato danno biologico ( art. 138 comma 2 lett.e: “Al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva
64 della liquidazione.”).
La Legge ha così rispettato la ratio della sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale ove sembra possibile leggere:
“6.- - Tenuto conto di quanto ora precisato, mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l'art. 2059 c.c., ove dal primo (e cioé dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico - fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo. Ciò sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato.”
Vi è così un legame unidirezionale tra il danno biologico sofferto a seguito della lesione del diritto alla salute ed il danno morale che eventualmente ( e non necessariamente ) si riscontri nel caso concreto essere dal primo derivato, e col vincolo (“sempreché) della accertata sussistenza in concreto di un reato.
Ne consegue che, accertato il danno biologico prodotto dalla lesione del diritto alla salute, solo eventualmente potrà riconoscersi alla vittima una componente aggiuntiva ed ulteriore data dal danno morale ( species del genus costituito dal danno non patrimoniale ex art. 2059 cc accanto alla species del danno biologico ) “..sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato.”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 184/1986).
Nulla di tutto questo sembra presente nel fatto giuridico posto a fondamento della domanda giudiziale, non avendo gli attori patito alcun danno biologico a seguito del decesso del proprio congiunto sig. , presupposto per il riconoscimento del danno morale, seconda Persona_1
componente del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 del codice civile.
V.- Si è cercato di costruire la risarcibilità del danno non patrimoniale sulla sentenza n. 372/1994
con la quale la Corte Costituzionale ha così stabilito:
65 [dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2059 cod.civ., sollevata in subordine, con riferimento ai citati parametri costituzionali, dal medesimo tribunale con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/10/94. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente;
GI MENGONI, Redattore;
Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.]
L'art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'ambito del Titolo VI della Carta
Fondamentale ed inserito nella Sezione I rubricata “La Corte Costituzionale”, nella formulazione in vigore dal 01 gennaio 1948 a tutt'oggi e mai modificata, così sembra disporre:
“1.- Quando la Corte ( Costituzionale, n.d.r.) dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 2.- La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli Regionali interessati affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme istituzionali”.
La Corte Costituzionale può così incidere sulla normazione primaria dell'ordinamento giuridico esclusivamente mediante sentenze rescindenti, ovverosia che annullino la norma giuridica primaria,
senza poterla sostituire, neppure implicitamente, con altra disposizione normativa, stante la chiara volontà del Potere Costituente di riservare al Legislatore e solo ad esso il potere di innovare la legislazione.
Occorre così una “legge futura”, successiva al 21 aprile 1942, per “determinare” i casi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale.
Non sono sufficienti le sentenze, siano del Pretore, del Conciliatore, del Giudice di Pace, del
66 Tribunale, della Corte d'Appello, della Corte di Cassazione, a Sezione Semplice o a Sezioni Unite.
La Corte Costituzionale mai ha emesso una sentenza munita dei requisiti di cui all'art. 136 della
Costituzione colla quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2059 cc nella parte in cui subordina la risarcibilità del danno non patrimoniale ad una determinata previsione della legge.
L'art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana infatti dispone: “1.- Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 2.- La decisione della Corte
è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.”
La Corte Costituzionale può così incidere sulla legislazione esclusivamente creando l' horror vacui, ovverosia il vuoto normativo sul quale dovranno intervenire, se del caso, il Parlamento o i Consigli
Regionali, cui la Costituzione ha attribuito rispettivamente indirizzo politico ed indirizzo politico- amministrativo.
Come fatto palese dalla semplice lettura dell'art. 136 della Costituzione e dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale serve solo a giustificare la decisione emananda e non ha efficacia di legge e, quindi, non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 2059 cc, secondo l'interpretazione autentica contenuta nella Relazione Ministeriale.
Così l'Assemblea Costituente, massima concentrazione del potere espresso dal Popolo Italiano:
[ Normalmente il potere che può abrogare una legge è quello che fa la legge, che ne sostituisce una nuova a quella abrogata ] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica Italiana –
Riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 28 novembre 1947)
E così dopo l'esercizio del potere rescindente da parte della Corte Costituzionale, l'ordinamento risulterà privo di regolamentazione normativa, e l' horror vacui così determinatosi si manterrà sino a nuovo intervento del Potere Legislativo:
[La Corte costituzionale può togliere efficacia ad una legge, ma non può farne un'altra. Ed allora
67 avverrà che per un periodo di tempo, che non so quanto lungo, rapporti che possono essere anche fondamentali non saranno regolati da nessuna legge.] (Lavori preparatori della Costituzione della
Repubblica Italiana – Riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 28 novembre 1947)
L'Assemblea Costituente seguì il cd emendamento On. Per_19
Relatore, si richiama all'articolo 140 della Costituzione austriaca del 1920, per Testimone_2
cui la sentenza con la quale la Corte annulla per incostituzionalità una legge, o una parte della legge,
obbliga il Cancelliere federale alla pubblicazione immediata dell'annullamento che entra in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.
riguardo alla Costituzione austriaca che spesso è stata richiamata anche in altre Per_20
occasioni, osserva che essa era improntata a principî e per qualche punto a preoccupazioni teoriche.
Accenna a taluni istituti di essa, ed in particolare rileva la portata di quella parte della Costituzione
che considerava la funzione giudiziaria come avente lo stesso carattere sostanziale della funzione amministrativa.
Relatore, rileva che, se si limita la funzione della Corte ad una segnalazione di Testimone_2
incostituzionalità, possono anche passare degli anni prima che il Parlamento adotti una qualsiasi decisione nei riguardi della legge. Durante il tempo intercorrente fra il deliberato della Corte
costituzionale ed il riesame da parte del Parlamento, la legge continuerà ad avere la sua efficacia,
con conseguenti nuove lesioni della Costituzione. Per questo motivo si dovrebbe sentire la necessità
che la sentenza della Corte costituzionale per lo meno sospenda l'efficacia della legge. Una tale soluzione non potrebbe ferire la sovranità del Parlamento, che rimarrebbe così libero di adottare la decisione che riterrà più opportuna.] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica
Italiana – Riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 24 gennaio 1947)
L'Assemblea Costituente ebbe così ben viva l'esigenza che il solo funzionamento della Corte
68 Costituzionale potesse essere rimesso alla legislazione ordinaria, mentre l'efficacia delle decisioni della Corte e la loro attitudine ad incidere sull'ordinamento giuridico, di “carattere sostanziale”,
dovessero essere regolamentate esclusivamente dalla Costituzione o dalla funzione di revisione della
Costituzione:
[Arata. Voglio dire due parole soltanto, che mi sono suggerite da questa osservazione: in sostanza, i primi due commi dell'articolo 128 attengono essenzialmente alla procedura. Infatti, nel primo comma
è previsto un caso — uno dei tanti — in cui può sollevarsi una questione di incostituzionalità. Il
secondo comma vuol regolare la legittimazione attiva nella procedura da stabilirsi per le dichiarazioni di incostituzionalità. Siamo dunque nel campo centrale della procedura. Il terzo comma, invece, ha carattere sostanziale, in quanto riguarda e regola gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità.
È mio sommesso avviso, pertanto, che le disposizioni contenute nei primi due commi ben possono essere dettate dalla legge, mentre quella del terzo dev'essere contenuta nel testo costituzionale.
Il mio emendamento ha relazione inscindibile con quello, che ho contemporaneamente presentato,
all'articolo 129, in cui chiedo che la legge, oltre che regolare i conflitti di attribuzione, regoli anche le azioni di incostituzionalità; cioè anche la procedura, ed ho presentato entrambi, perché, ripeto,
penso che sia conveniente non addentrarci ora in problemi di carattere esclusivamente procedurale,
ma lasciare questa parte alla legge, la quale stabilirà come potranno sorgere e come dovranno essere avviate le questioni di incostituzionalità, stabilendo chi sarà legittimato a proporle ed in quali termini potranno essere svolte.] (Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, riunione del 29
novembre 1947).
[Presidente Terracini. Dato l'esito della votazione alla quale abbiamo proceduto prima dell'interruzione, in seguito alla quale è stata respinta la proposta soppressiva del primo comma
69 dell'articolo 128, passiamo alla votazione della formulazione dell'onorevole , il quale propone Pt_8
che ai due primi commi dell'articolo 128 si sostituisca il seguente:
«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi di incostituzionalità delle leggi».
Con questa proposta si rimettono alla legge tutte le disposizioni particolareggiate che sono contenute nel testo della Commissione. La pongo ai voti. (Dopo prova e controprova, è approvata).]
(Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, riunione del 02 dicembre 1947).
L'art. 136 della Costituzione, pertanto, non attribuisce alla Corte Costituzionale il potere di sostituire la norma dichiarata illegittima con altra disposizione normativa, neppure in forma indiretta mediante la motivazione della decisione che non acquista in alcun modo valenza normativa, come invece dottrina e giurisprudenza ordinaria hanno cercato di fare con la motivazione della sentenza n.
372/1994 della Corte Costituzionale;
la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale
rappresenta semplicemente la ratio della decisione, ma non è costitutiva dell'ordinamento giuridico e non esercita un potere che l'Assemblea Costituente non ha voluto conferite ad essa Corte
Costituzionale, la cui funzione, nella parte iniziale dei lavori, si proponeva come limitata ad una mera segnalazione di possibile illegittimità al Potere Legislativo, proprio come nel testo definitivo della
Costituzione si stabilì fosse consentito al Presidente della Repubblica dall'art. 74 che disponeva e tutt'oggi dispone: “1.- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. 2.- Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.”.
Pur non essendo espressamente stabilito, non è dubbio che la richiesta di riesame potrebbe essere motivata dal Capo dello Stato esclusivamente con riferimento a possibili incongruenze del testo normativo rispetto ai principi costituzionali, non avendo la Costituzione attribuito al Presidente della
Repubblica un potere di indirizzo politico proprio ed esclusivo del Parlamento, del Governo della
Repubblica e delle Regioni.
70 Quel potere di segnalazione di possibile illegittimità costituzionale che l'Assemblea Costituente,
nella prima parte dei lavori, voleva attribuire alla Corte Costituzionale, divenne nel testo definitivo una prerogativa del Presidente della Repubblica.
E non è tutto.
Lo stesso effetto rescindente attribuito alle sentenze della Corte Costituzionale dal testo definitivo dell'art. 136 della Costituzione, tutt'oggi in vigore dal 01 gennaio 1948 nella sua formulazione approvata il 27 dicembre 1947, rappresentò la conclusione di un percorso logico-giuridico sorto sulla ipotesi originaria che intendeva negare alla istituenda Corte Costituzionale anche tale potere,
ritenendo impossibile che la sentenza della Consulta potesse produrre l'effetto rescindente su atto avente forza di legge e così esercitare un potere proprio ed esclusivo del Legislatore:
[Il Presidente Conti dà lettura del seguente testo dell'articolo 7, presentato dall'onorevole Bozzi: «La
pronuncia di incostituzionalità è comunicata dalla Corte al Parlamento, il quale o abroga la legge o procede alla revisione costituzionale di essa. Sino al momento della deliberazione del Parlamento
l'efficacia della legge è sospesa». derisce alla proposta dell'onorevole ritirando il suo Pt_9 Pt_10
articolo 7-bis. Leone Relatore, concorda con la proposta dell'onorevole Bozzi. Per_1
Il Presidente Conti pone ai voti il testo proposto dall'onorevole Bozzi. (È approvato).] (Lavori
preparatori della Costituzione della Repubblica Italiana;
riunione dell'Assemblea Costituente
tenutasi il 24 gennaio 1947).
[la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 128, in base alla quale la decisione della Corte
costituzionale, che abbia dichiarato incostituzionale una legge, deve essere immediatamente comunicata al Parlamento perché provveda nelle forme costituzionali. Questa disposizione avrà
allora davvero un solo significato: deferire all'organo competente il compito di eliminare il vuoto che si presenta — nella disciplina giuridica di una determinata materia — in seguito all'annullamento ex nunc di una legge. Tale disposizione sottolineerà, allora, io penso, quella che è
71 l'opinione comune di tutti i membri di questa Assemblea, che cioè la Corte costituzionale debba essere un organo prevalentemente, seppure non esclusivamente, giuridico. Se questo sarà il carattere vero della Corte, se essa funzionerà come noi immaginiamo che debba funzionare, allora io penso,
onorevoli colleghi, che potrà realizzarsi nel nostro Paese quanto auspicava già Controparte_15
nel 1656: «un Governo che sia imperio delle leggi e non imperio degli uomini». (Vivi
applausi — Molte congratulazioni).] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica
Italiana; riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 24 gennaio 1947).
Ma se la Corte Costituzionale non può in alcun modo introdurre nuove norme primarie nell'ordinamento giuridico neppure quando esercita il potere tipico e sostanziale conferitole di annullare la legge o atto avente forza di legge che sia risultato costituzionalmente illegittimo, come potrebbe mai introdurre nuove norme primarie nella ipotesi, diversa ed inferiore alla prima, in cui la questione di legittimità costituzionale sia stata rigettata o dichiarata inammissibile o infondata ?
Non potrebbee la Corte Costituzionale esercitare un potere normativo che l'Assemblea Costituente
e la Costituzione non hanno voluto conferirLe nella ipotesi in cui svolge la funzione tipica di annullamento dell'atto normativo costituzionalmente illegittimo.
Ne consegue che la motivazione delle pronunce reiettive ( sentenze interpretative di rigetto o provvedimenti di manifesta infondatezza e/o inammissibilità ) rese dalla Corte Costituzionale non è
costitutiva dell'ordinamento giuridico e non può introdurre norme aventi forza ed efficacia di legge,
mentre la motivazione delle pronunce accoglitive ( sentenza interpretativa di accoglimento ) esprime la sola ratio della decisione e non vincola in alcun modo il Potere Legislativo.
Tanto in forza dell'art. 136 della Costituzione e dei Lavori Preparatori dell'Assemblea Costituente,
massima concentrazione del potere avvenuta nella Repubblica Italiana dal 02 giugno 1946 ad oggi,
costituente la “intenzione del legislatore” rilevante nell'interpretazione della legge ai sensi dell'art. ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.”
I Lavori preparatori dell'Assemblea Costituente sono così la “intenzione” del Legislatore
Costituzionale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi.
[È evidente che, poiché i materiali relativi alla discussione, all'elaborazione della Costituzione
rappresenteranno non soltanto termini di interpretazione, ma anche fonti di diritto per l'avvenire, la votazione avvenuta, in quanto esprime la volontà della maggioranza dell'Assemblea, che nella Corte
costituzionale il singolo abbia diritto di procedibilità, non potrà restare ignorata ai futuri legislatori quando assolveranno il loro compito.] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica
Italiana; riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 03 dicembre 1947)
VI.- In conclusione non sembrano esistere Leggi ed atti aventi forza ed efficacia di Legge che esplicitamente riconoscano la risarcibilità dei danni reclamati dagli attori.
Il requisito della esplicita determinazione legislativa di cui all'art. 2059 cc è infatti riferito alla risarcibilità e non al diritto. La semplice enunciazione di un diritto, anche quando avviene in una norma Costituzionale, non ne determina sic et simpliciter la risarcibilità, se non riconosciuta in una
Legge o atto avente forza ed efficacia di Legge o in una sentenza della Corte Costituzionale che abbia i requisiti previsti dall'art. 136 della Costituzione.
La motivazione della sentenza della Corte Costituzionale non può essere costitutiva della normazione primaria dell'ordinamento neppure quando sorregge una sentenza emessa ai sensi dell'art. 136 della
Costituzione e, a fortiori, quando sorregge una sentenza reiettiva della questione di legittimità
costituzionale, o che ne dichiari la infondatezza o la inammissibilità.
Gli eventuali richiami di giurisprudenza ordinaria e/o atti normativi contenuti nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale hanno efficacia meramente ricognitiva ma non attribuiscono agli
73 atti richiamati una valenza e/o forza e/o efficacia diversa e/o maggiore rispetto a quella che deriva ad essi dall'ordinamento giuridico.
Una sentenza del Tribunale o della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione, a sezione semplice o a Sezioni Unite, se espressamente richiamata nella motivazione di una sentenza della Corte
Costituzionale, non perde la sua natura e la sua collocazione negli atti giuridici dell'ordinamento, e non acquista una forza e/o valenza maggiore e/o diversa da quella che la normazione dell'ordinamento giuridico normalmente le conferisce.
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata per difetto di riconoscimento legislativo della risarcibilità dei danni richiesti.
V.- La tragedia umana e familiare che ha colpito duramente gli attori, con il dolore trafiggente che li accompagnerà per tutta la vita, giustifica la compensazione delle spese di lite, unitamente alla considerazione della esistenza di una massiccia giurisprudenza che disattende le leggi ed i principi di diritto illustrati nella presente sentenza per giustificare la reiezione della domanda de iure condito.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda attrice;
b) compensa per intero le spese e competenze di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 14 dicembre 2025;
Il giudice
74 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5 16 "Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne , in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma si come inequivocabilmente espressa dal legislatore."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.5128 del 06 aprile 2001). 17 “Il criterio della interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso eccezionale in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.3495 del 13-04-1996). 55 19 "IN CASO DI ACCERTATA INADEMPIENZA CONTRATTUALE, LA PROVA DEL DANNO, DI CUI SI CHIEDE IL RISARCIMENTO, NON E IN RE IPSA ,MA DEVE ESSERE FORNITA DALL'INTERESSATO IN QUANTO LA POTENZIALE ESISTENZA DEL DANNO STESSO NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA CONCRETA ESISTENZA DI ESSO." (Cass.Civ.Sez.I sent.n.684 del 04-03-1968). 20 "L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sè un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, principio che si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore (nella specie perchè la restituzione era avvenuta per consentire la ristrutturazione dell'immobile sul cui costo il deterioramento non aveva comportato alcuna incidenza economica)." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 9872 del 11/05/2005)
"L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sè un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, principio che si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore (nella specie perché la restituzione era avvenuta per consentire la ristrutturazione dell'immobile sul cui costo il deterioramento non aveva comportato alcuna incidenza economica)." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.8751 del 07/10/1996)
12 della disposizioni preliminari al codice civile che dispone: “1.- Nell'applicare la legge non si può
72
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
RT UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 28 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 557 dell'anno 2023
T R A
C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) in proprio e quali C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 10.10.2019 presso la Persona_1
Casa di Cura ER S.r.l., elettivamente domiciliate in Taranto alla via Carlo Sorcinelli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Gaetano VITALE (C.F. ) che le rappresenta e C.F._4
difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gisella FICO ( C.F. ) come da C.F._5
documentazione in atti;
Attrici
C O N T R O
CASA DI CURA IN S.R.L. (P.I. con sede in Taranto alla via Scoglio P.IVA_1
del Tonno 64, in persona del suo legale rappresentante p.t. e (c.f. Parte_4
) elettivamente domiciliati in Taranto alla via Minniti n. 64 presso lo studio C.F._6
dell'Avv. Donato DE MARTINIS (c.f. ) che li rappresenta e difende come C.F._7
da documentazione in atti;
1 (c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_5 CodiceFiscale_8
PI LU (c.f. ) presso il cui studio in Taranto alla Via Pupino n. CodiceFiscale_9
7 è elettivamente domiciliato come da documentazione in atti;
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_6 C.F._10
NI GI De ON ( ) e presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_11
domiciliato, in Manduria al vico I° XX Settembre n.8 come da documentazione in atti;
Convenuto
Ove all'udienza del 202 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 2025
2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
2 Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza
3 istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio le sigg.re e Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocavano innanzi al Tribunale di Taranto la srl Casa di Cura ER, Parte_6
, e , chiedendo che venissero accolte le seguenti
[...] Parte_5 Parte_4
conclusionii:
[1. previo accertamento dei fatti descritti nella premessa del presente atto, dichiarare la esclusiva responsabilità della CASA DI CURA IN S.R.L., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c.
e dell'art. 1228 c.c., del Dott. del Dott. Parte_4 Parte_5
e del Dott. , questi ultimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 Parte_6
c.c., ed in ogni caso ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. se ed in quanto applicabili, nella causazione della morte di per cui è causa, e per l'effetto Persona_1
2. condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di di € 289.390,00, Parte_1
di di € 249.010,00 e di di € 249.010,00 per il danno da perdita del Parte_2 Parte_3
rapporto parentale ( iure proprio );
3. condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di , di Parte_1 [...]
e di del risarcimento del danno da perdita di chance, del danno biologico Parte_2 Parte_3
terminale, del danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia, e del danno da anticipata morte ( iure hereditatis ) da calcolarsi in via equitativa;
4. condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore delle attrici del c.d. danno patrimoniale riflesso rapportato all'entità della pensione percepita dal de cuius prima della sua morte oltre alle spese ed ai compensi alle medesime dovuti per l'attività stragiudiziale, per il procedimento di mediazione e per la denuncia-querela, da liquidarsi in via equitativa ovvero dell'altra minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia con gli interessi dal dì dell'evento al saldo;
5. al pagamento in favore delle attrici delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario 15%,
IVA e CAP 4% come per legge e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari.]
Così argomentavano le attrici le proprie richieste processuali:
[1. il 03.09.2019 il sig. affetto da calcoli alla CO e da coliche addominali con Persona_1
dolori lancinanti, si recò presso la Casa di Cura ER S.r.l. per effettuare una visita medica con il Dott. specialista in chirurgia presso la predetta clinica privata;
Parte_4
2. all'esito del consulto il Dott. esaminata l'ecografia del paziente ed avendo Parte_4
rilevato le pareti ispessite della sua cistifellea, diagnosticò a la necessità per lo Persona_1
stesso di sottoporsi ad un intervento chirurgico di rimozione dei calcoli da effettuarsi preferibilmente
“in laparoscopia”, tecnica meno invasiva, oppure “a cielo aperto” in caso di sopravvenute complicazioni o necessità;
3. nell'occasione il Dott. confermò a che avrebbe eseguito Parte_4 Persona_1
personalmente l'intervento sopradetto;
4. il 28.09.2019 presso la in regime di pre-ricovero: Controparte_1
a) effettuò RX Torace standard ed esami ematochimici e cardiologici propedeutici all'intervento chirurgico programmato;
b) prestò al Dott. il consenso informato Parte_5
all'intervento di “Colecistectomia per via Laparoscopica ovvero nella asportazione della CO” da eseguirsi in anestesia generale;
5. il 04.10.2019 ha subito l'intervento di “Colecistectomia laparotomica, complessa Persona_1
visclerolisi, esplorazione della via biliare principale”, come si legge nella Cartella Clinica rilasciata dalla clinica il 25.11.2019;
6 6. l'intervento sub. 5) è iniziato alle ore 12:30 e si è concluso alle ore 19:05; nella prima equipe medica operante fino alle ore 14:00 vi erano il Dott. (1° chirurgo) ed il Dott. Parte_5
(2° chirurgo); nella seconda equipe medica vi erano il Dott. Parte_4 Parte_5
(1° chirurgo) ed il Dott. (2° chirurgo);
[...] Parte_6
7. il giorno dell'intervento (ed anche prima) erano presenti in sala d'attesa , moglie Parte_1
di e le loro figlie e le quale appresero dai chirurghi delle equipe Persona_1 Parte_2 Pt_3
mediche su indicate che: a) il loro congiunto era stato operato con la tecnica “a cielo aperto” a causa dei numerosi calcoli biliari presenti;
b) l'intervento, seppur definito dal Dott. Parte_5
e dal Dott. “devastante” e “complicato” a causa dei numerosi
[...] Parte_4
calcoli, si era concluso positivamente ed il paziente era in buone condizioni di salute;
8. durante la successiva degenza presso la clinica ha avvertito da subito dei Persona_1
lancinanti dolori all'addome, acuti ed insopportabili, i quali sono via via peggiorati tanto che lui e la sua famiglia più volte hanno richiesto allo staff medico la somministrazione di forti antidolorifici per endovena;
9. nonostante le sofferenze patite da e le richieste di aiuto da parte della moglie e Persona_1
delle figlie, i sanitari della Casa di Cura non verificarono la causa dell'algia addominale del paziente e rimasero inerti di fronte all'evidente peggioramento del suo quadro clinico;
10. il 09.10.2019 il personale sanitario della clinica rimosse il drenaggio applicato al paziente in sala operatoria;
11. il 10.10.2019 le condizioni del malato si sono ulteriormente aggravate ed egli non era più in condizione di alzarsi dal letto, avvertiva “forte bruciore alla pancia”, sudava molto, era disidratato, aveva febbre alta e manifestava dolore intenso alla nuca, dietro l'orecchio destro fino all'inguine;
12. la sera dello stesso giorno aveva la pressione arteriosa molto bassa ed alle ore Persona_1
21.45 il medico di turno presso la struttura sanitaria notificò alle attrici il decesso del loro congiunto per presunto arresto cardiaco;
13. fino al decesso è stato vigile e cosciente e la moglie e le figlie e Persona_1 Parte_2
7 gli sono state accanto sollecitando più volte l'intervento del personale sanitario della Pt_3
struttura in soccorso del loro familiare;
14. l'11.10.2019 il Dott. Direttore Sanitario della Casa di Cura ER S.r.l. Persona_2
ha comunicato alle attrici che la salma del loro congiunto doveva essere trasferita presso l'obitorio dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto per l'esame autoptico;
15. il 14.10.2019 la Dott.ssa anatomo patologa presso l'Ospedale SS. Annunziata Persona_3
nella scheda di morte di ha identificato la seguente “CAUSA DI MORTE: sequenza Persona_1
di condizioni morbose o traumatismi o avvelenamenti che ha condotto a morte - in presenza di più sequenze scegliere la più rilevante:
1. Perforazione Colica (angolo colico destro);
2. Squilibrio
Idroelettrolitico;
3. Scompenso Cardiorespiratorio;
4. Arresto Cardiaco”;
16. nella Comunicazione di Esame Autoptico del 14.10.2019 a firma del Dirigente Medico Dott.ssa
è stato riportato: “Macro. … All'apertura della cavità addominale è presente, in Persona_3
corrispondenza dell'angolo colico destro, materiale verdastro torbido (circa 250 cc). A livello della flessura colica destra la parete intestinale comprende un'area di progressivo assottigliamento che esita in 2 ampie e adiacenti soluzioni di continuo del diametro massimo complessivo di cm. 2.
Diagnosi. Soluzioni di continuo della parete colica in corrispondenza della flessura epatica (vedi reperto macroscopico) con imponenti fenomeni necrotico-flogistici estesi al tessuto adiposo periviscerale e con evidente necrosi transparietale della parete colica prossima alla soluzione di continuo. …”;
17. il 30.10.2019 le attrici hanno sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Taranto nei confronti del Dott. del Dott. e Parte_4 Parte_5
di tutti i sanitari della Casa di Cura ER S.r.l. chiedendo la punizione degli stessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 589 c.p. per aver i medesimi sanitari concorso e cooperato colposamente nella causazione del decesso di (Proc. Pen. n. 8744/2019 Mod. 21); Persona_1
18. con provvedimento del 03.12.2019 il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto Dott. ha incaricato il Prof. Dott. , Persona_4 Persona_5
8 e la Prof. Dott.ssa , entrambi dell'Università CP_2 Persona_6 Controparte_3
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, di svolgere attività di consulenza nell'ambito del Proc. Pen. n.
8744/2019 Mod. 21;
19. i due esperti hanno proceduto all'esame della cartella clinica del de cuius e di tutta la documentazione acquisita in sede di autopsia, in particolare i verbali di sommarie informazioni rese il 27.11.2019 nel Proc. penale n. 12522/19 Mod. 44 dalla Dott.ssa e dal Dott. Persona_3 Per_7
( quest'ultimo quale Direttore del reparto di Anatomia Patologica presso l'Ospedale SS.
[...]
Annunziata di Taranto) i quali in sede di audizione hanno dichiarato rispettivamente: “…
All'apertura del cadavere ho riscontrato materiale verdastro in sede addominale in vicinanza dell'angolo colico di destra. Tolto questo materiale la parete intestinale dell'angolo colico appariva notevolmente assottigliata e con una doppia soluzione di continuo del diametro complessivo di 2 cm..
… Invece nella parte d'intestino vicino alla CO presentava soluzione di continuo e quindi due fori adiacenti. …” e “ … durante il riscontro diagnostico all'apertura della cavità addominale si riscontrava una doppia soluzione di continuo (lacerazioni) distanti tra loro pochi millimetri del diametro massimo di 3 centimetri. Lo spessore della parete dell'intestino circostante tali lacerazioni mostrava un cospicuo assottigliamento che gradualmente esitava la stessa lacerazione della parete.
Ritengo probabilmente che tali lacerazioni siano state causate dal processo infiammatorio che interessava la coleciste e invero il letto della coleciste. …”;
20. nella relazione depositata il 07.10.2020 presso la Segreteria della Procura della Repubblica di
Taranto i due CTU hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1. La causa della morte del sig.
, in sostanziale assonanza con quanto indicato dalla Dott.ssa nella scheda ISTAT, deve Per_1 Per_3
identificarsi in un arresto cardiocircolatorio terminale in soggetto con perforazione colica post intervento chirurgico di colecistectomia;
2. Il decesso è riconducibile al trattamento chirurgico nella misura in cui, se non vi fosse stato l'intervento, la perforazione non si sarebbe realizzata con la fenomenologia descritta nella parte motiva della presente relazione;
3. In particolare si ravvede la ricorrenza di un comportamento non conforme al monitoraggio a partire dal 9 Ottobre e nella rimozione del drenaggio;
4. Il comportamento pertanto, in relazione al punto che precede, non fu
9 conforme alla migliore pratica di settore, segnalandosi che sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità non ricorrono linee guida coerenti con la fattispecie.”;
21. con provvedimento del 12.10.2020 il Sost. Procuratore della Repubblica Dott. , Persona_4
alla luce delle stringenti regole di valutazione penalistica del rapporto di causalità medica che richiedono il più alto grado di probabilità o di credibilità razionale, vicino alla certezza, tra la condotta lesiva e l'evento, seppur rilevando che l'eziogenesi nella fattispecie in esame “va rintracciata esclusivamente in una complicanza prevedibile ma non evitabile”, ha chiesto disporsi l'archiviazione del procedimento penale n. 8744/2019 R.G.N.R. a carico dei Dott.ri Parte_5
, e;
[...] Parte_4 Parte_6
22. con atto depositato il 31.10.2020 le attrici hanno proposto opposizione a tale richiesta ed hanno richiesto investigazioni suppletive;
23. con provvedimento del 28.06.2021 il G.I.P. del Tribunale di Taranto Dott. NI Caroli ha ritenuto fondata l'opposizione all'archiviazione formulata dalle attrici ricorrendone i presupposti
“in quanto gli stessi consulenti del P.M. hanno individuato un profilo di colpa dei sanitari consistente nell'
24. il 19.10.2021 il Dott. CTP delle sig.re , e Persona_8 Parte_1 Parte_2
nel processo penale sopra rubricato, nelle sue Considerazioni medico – legali sulle Parte_3
cause del decesso del sig. ha osservato che i consulenti del P.M. hanno Persona_1
correttamente escluso istologicamente la tromboembolia polmonare nel sig. ed hanno Per_1
chiaramente dimostrato che vi fu “ una improvvida relazione del drenaggio … la rimozione del drenaggio non ebbe valenza fenomenologica in sé ma per gli effetti indiretti che ebbe a produrre in termini di monitoraggio e possibile trattamento della condizione. Se cioè fosse stato in situ e se da esso fosse stato evidente, come è da ritenere, la percolazione di materiale fecale e/o fecaloide, tanto avrebbe portato in tempi rapidi ad un nuovo intervento chirurgico e tanto, a sua volta, avrebbe consentito di evidenziale le perforazioni coliche …. Una peritonite fecale ha in sé, a seconda del momento del trattamento, una mortalità compresa tra il 30 ed il 60% ….” (relazione del Prof.
e della Prof.ssa ); Persona_5 Persona_6
10 25. il Dott. condividendo quanto sopra riportato, ha rilevato che: “ … non si Persona_8
comprendono le motivazioni che indussero i sanitari alla erronea rimozione del drenaggio senza disporre del monitoraggio giornaliero dei parametri ematici e soprattutto del valore dei Globuli
NC ( a partire dal 09.10.2022 la cartella clinica del de cuius non contiene i dati relativi agli esami di laboratorio eseguiti in quella data e pertanto gli stessi si ritengono non eseguiti ). Tanto deve ritenersi di non trascurabile importanza …. Se cioè, come sostenuto, la rottura della parete colica avvenne il giorno 9 necessariamente al processo peritonitico che insorse, stante l'innalzamento termico a 38° C, che in tempi estremamente rapidi si rese responsabile del decesso, si sarebbe dovuto associare l'incremento anche del valore dei globuli bianchi. Ciò avrebbe evitato la “improvvida” rimozione del drenaggio. E tanto appare anche opportuno indicare, stante le reali possibilità di esecuzione di un nuovo intervento chirurgico risolutore, che avrebbe limitato l'evoluzione del processo peritonitico, se svelato e colto nelle prime ore di formazione”;
26. pertanto il Dott. , condividendo il giudizio espresso dai consulenti del P.M. sul Persona_8
range di mortalità compresa tra il 30% ed il 60%, ha concluso la sua nota osservando che: “… anticipando di molto l'evoluzione sfavorevole del processo peritonitico, con una condotta tecnicamente conforme – adeguato monitoraggio -> intervento chirurgico – il paziente Per_1
avrebbe con elevata probabilità superato la crisi secondaria alla peritonite fecale ed evitato l'exitus
(decesso)”;
27. con ordinanza emessa il 09.12.2021 e depositata in Cancelleria l'08.08.2022 il G.I.P. Dott.
NI Caroli, sul presupposto che “quantomeno vi era il 30% di possibilità che la persona offesa comunque decedesse, se anche il drenaggio fosse stato mantenuto” ha rilevato la mancanza della
“certezza (necessaria in sede penale) che una diagnosi tempestiva (tramite esame del materiale drenato o tramite esame del sangue) svolta a partire dai sintomi rilevati la sera del 9 ottobre fosse idonea ( a seguito di intervento chirurgico di urgenza ) ad evitare la morte del;
…” ed ha Per_1
disposto l'archiviazione del procedimento;
28. con n. 4 Raccomandate A.R. del 26.10.2020 le attrici hanno chiesto alla Casa di Cura ER
S.r.l., al Dott. al Dott. ed al Dott. Parte_4 Parte_5 Parte_6
11 il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalle stesse subiti iure proprio e Pt_6
iure hereditatis per la perdita del loro congiunto;
29. tale richiesta è rimasta senza esito;
30. con istanza di mediazione civile e commerciale ex D. Lgs. 28/2010 depositata il 05.05.2021
[...]
, e hanno invitato la Casa di Cura ER S.r.l., il Pt_1 Parte_2 Parte_3
Dott. il Dott. ed il Dott. a Parte_4 Parte_5 Parte_6
comparire presso la sede dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per il tentativo bonario di componimento della lite;
31. con verbale del 26.05.2021 il Mediatore Avv. Sebastiano Comegna ha dichiarato chiuso il procedimento di mediazione per la mancata partecipazione delle parti invitate Parte_5
, e , essendo comparsa all'incontro solo
[...] Parte_4 Parte_6
la Casa di Cura ER S.r.l.;
32. il procedimento di mediazione chiuso per mancata partecipazione delle parti invitate soddisfa la condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017;
33. l'art. 7 della L. n. 24/2017 dispone che: “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
… 3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”;
34. nel caso di specie è indubbia la responsabilità della dei medici Controparte_4
convenuti nella causazione dell'evento - morte di Persona_1
35. è noto in medicina che la colecistectomia è un intervento frequente e regolato, di breve durata, con decorso semplice;
tra le complicazioni che possono però comparire vi sono in primo piano, per
12 frequenza e potenziale gravità, le lesioni iatrogene, in particolare della via biliare;
il posizionamento routinario del drenaggio consente il riconoscimento precoce della perdita biliare nonché il suo convogliamento verso l'esterno ed evita le complicanze settiche, talora gravi e persino mortali, nell'attesa di un approfondimento diagnostico e di un adeguato provvedimento terapeutico;
36. nella letteratura medica è riportato che la mortalità operatoria dopo colecistectomia laparoscopica è inferiore allo 0.2%, sensibilmente più bassa di quella dopo colecistectomia lapartomica ( in media 0.8%) e nel 50% dei casi è correlata a lesioni iatrogene intraoperatorie;
le lesioni viscerali riguardano più spesso il duodeno ed il colon, l'incidenza varia tra 0.06% e 0.5%; le lesioni viscerali possono non essere riconosciute nel corso dell'intervento ed essere diagnosticate nel postoperatorio per la comparsa di complicanze (peritonite, ascessi addominali , fistole) con elevata morbilità e mortalità a distanza;
37. tra i rischi possibili dell'intervento di rimozione della CO pertanto la bibliografia annovera la perdita del liquido biliare, lesione del dotto biliare, infezione della cavità addominale (peritonite), febbre, lesione dell'intestino e decesso;
38. alla tecnica chirurgica “a cielo aperto” viene preferita quella laparoscopica;
la tecnica “open”
è oggi usata molto raramente ed in casi particolarmente complessi;
viene considerata anche durante un intervento laparoscopico per evitare problemi, per accertarne e per risolverli ( c.d.
“conversione”);
39. tali circostanze erano ben conosciute o comunque prevedibili dai medici che operarono
[...]
ed infatti nel Consenso al trattamento chirurgico sottoscritto dal paziente si legge che il Per_1
paziente fu informato che durante l'intervento previsto di Colecistectomia per via laparoscopica avrebbe potuto subire la modifica della tattica chirurgica in rapporto alla valutazione intraoperatoria, per la presenza di anomalie anatomiche e/o di altre patologie misconosciute o per impedimenti di carattere tecnico e che queste situazioni avrebbero potuto richiedere la conversione dell'intervento nella via tradizionale laparotomica per poterlo concludere in tutta sicurezza, ciò che poi è avvenuto in relazione al modus operandi;
13 40. ed ancora, nel Consenso al trattamento chirurgico si legge che il Dott. Parte_5
informò il paziente delle possibili complicanze legate alla metodica chirurgica, quali: - lesioni della via biliare extraepatica che possono comportare perdita biliare più o meno importante … - lesioni vascolari di grossi rami arteriosi dell'arteria epatica che possono verificarsi per la presenza di tenaci aderenze che coinvolgono l'albero biliare e/o le strutture vascolari per pregressi episodi infiammatori (COte) o per anomalie anatomiche;
- lesioni di visceri cavi, il più delle volte dovute alla lisi delle aderenze presenti;
…;
41. il viscere cavo altro non è che lo stomaco, l'intestino tenue, colon, ureteri e vescica e la lacerazione o la rottura di un viscere cavo consente al contenuto gastrico, intestinale o vescicale di entrare nella cavità peritoneale, causando una peritonite;
42. nella Scheda Operatoria – Chirurgia della Cartella Clinica del de cuius alla Descrizione
Intervento è stato riportato: “ … Si evidenzia una diffusa e tenace sindrome aderenziale coinvolgente la matassa intestinale ed il peritoneo parietale. Si procede a lisi delle aderenze, raggiungendo l'area COca completamente occupata da un blocco aderenziale tra faccia inferiore epatica, angolo colico destro e moncone duodenale affondato. Pertanto non è possibile distinguere un piano di clivaggio per consentire l'isolamento delle strutture. Si procede quindi attraverso il margine epatico a districare il fondo della CO che appare notevolmente ispessito ed in preda a flogosi acuta. …”;
43. nella scheda di morte redatta dalla Dott.ssa in sede di autopsia si legge Persona_3
testualmente: “ Causa di morte:
1. Perforazione colica (angolo colico destro);
2. Squilibrio idroelettrolitico;
3. Scompenso cardiorespiratorio;
4. Arresto cardiaco”;
44. dall'esame anatomo-istopatologico del corpo del defunto è emerso: “ a) Perforazione intestinale post colecistectomia complicata con versamento di materiale intestinale del cavo addominale e conseguente peritonite;
… f) Sintomatologia dolorosa persistente addominale, così come riferito dai familiari ( moglie e figlie ) in denuncia querela ed emergente anche dalla cartella clinica in funzione delle multiple somministrazioni di GA e di quanto indicato nella scheda di valutazione del dolore;
g) Persistente leucocitosi neutrofila;
…”;
14 45. il Prof. e la Prof.ssa nella loro consulenza hanno Persona_5 Persona_6
affermato che: “la ipotesi diremmo unica che giustifichi la ricorrenza della lesione colica è quella di una rottura in due tempi. Nel merito sono possibili ipotesi … La prima è che nel corso dell'intervento ed in particolare durante la lisi delle aderenze si sia determinata una discontinuazione superficiale della parete colica a livello sieroso e che nei giorni successivi tanto abbia costituito locus minoris resistentiae determinando la definitiva rottura: in questo senso potrebbe ipotizzarsi ruolo della ripresa della peristalsi in relazione alla assunzione di cibo…. Ipotesi non necessariamente alternativa è che nel corso dell'intervento si sia potuta produrre una lesione di tipo vascolare terminale che a sua volta possa aver prodotto una parziale e localizzata necrosi della parete intestinale”;
46. in entrambe le ipotesi prospettate dai Consulenti del P.M. l'evento lesivo iniziale (una discontinuazione superficiale della parete colica a livello sieroso o una lesione di tipo vascolare terminale) ha avuto origine “nel corso dell'intervento” e dallo stesso sono successivamente derivate altre conseguenze nefaste per il paziente;
47. i due Consulenti della Procura di Taranto, continuando, hanno affermato che: “In entrambe le circostanze per la verità si tratta di complicanze sicuramente iatrogene ma non prevenibili ovvero funzione di errori di tecnica chirurgica: esse infatti devono ritenersi in rapporto al complesso quadro aderenziale preesistente ed alle difficoltà che tanto determinò nel corso dell'intervento”.
48. il giudizio sulla non prevedibilità delle complicanze che hanno determinato l'evento lesivo in oggetto non può essere assolutamente condiviso dalle attrici poiché in contrasto con quanto riportato nel Consenso al trattamento chirurgico sottoscritto il 28.09.2019 da e dal Dott. Persona_1
sulle possibili complicanze legate alla metodica chirurgica, quali appunto Parte_5
lesioni vascolari di grossi rami arteriosi dell'arteria epatica che possono verificarsi per la presenza di tenaci aderenze e le lesioni di visceri cavi il più delle volte dovute alla lisi delle aderenze presenti;
la equipe medica composta dai Dott.ri , e Parte_5 Parte_4 [...]
ben sapeva quali erano le possibili complicanze dell'intervento programmato e Parte_6
ne era a conoscenza ancor prima di entrare in sala operatoria;
pertanto tutto ciò che è accaduto
15 poteva essere previsto ed evitato dai sanitari;
49. a conferma di ciò i Consulenti del P.M., continuando nel loro elaborato peritale, hanno affermato che: “E' certo tuttavia che, proprio in relazione alla complessità, la possibilità di un evento quale verificatosi non poteva essere esclusa ed in questa prospettiva, per quanto di interesse clinico e medico – legale, assumono rilievo due aspetti: da un lato il momento nel quale la discontinuazione si ebbe e, dall'altro, il correlato monitoraggio clinico. … Posto che il decesso si ebbe nella serata del 10 Ottobre, che i data anatomo – patologici ci indicano che la perforazione si era realizzata almeno prima delle 24 ore precedenti ben si inscrive la rottura intestinale in un periodo compreso tra l'8 Ottobre e la serata del 9… la rottura dovrebbe essersi realizzata nel corso del 9… in questo senso si sarebbero potute avere maggiori informazioni se non fosse che … sempre il 9 in orario non specificato si provvide alla rimozione del drenaggio. Il razionale di tanto non è comprensibile e, per la verità, non è neanche documentato né in diario clinico né in diario infermieristico: se però la ipotesi, diremmo unica, è che la perforazione si sia determinata per l'appunto il 9, la fuoriuscita di materiale enterico avrebbe con certezza allertato i sanitari e se si vuole anche i familiari ( le attrici
) che … erano sempre presenti ed attenti alle condizioni del loro congiunto. … la inopinata rimozione del drenaggio assume valenza in relazione alle indicazioni che la sua presenza avrebbe potuto fornire e che non è stato possibile cogliere, configurandosi un comportamento non conforme alla migliore pratica clinica, in relazione alle caratteristiche del paziente era gastroresecato in Persona_1
passato), allo specifico tipo di intervento eseguito, alla sintomatologia lamentata ed al quadro clinico-laboratoristico presentato. … se vi fu una improvvida rimozione del drenaggio, appare tuttavia evidente che, a quel punto, la perforazione e la conseguente fuoriuscita di materiale enterico erano già in atto e/o si ebbero a verificare nelle immediatezze di tanto. … la rimozione del drenaggio non ebbe valenza fenomenologica in sé ma per gli effetti indiretti che ebbe a produrre in termini di monitoraggio e possibile trattamento della condizione. Se cioè fosse stato in situ e se da esso fosse stato evidente, come è da ritenere, la percolazione di materiale fecale e/o fecaloide, tanto avrebbe portato in tempi rapidi ad un nuovo intervento chirurgico e tanto, a sua volta, avrebbe consentito di evidenziare le perforazioni coliche. E' altrettanto certo tuttavia che, proprio per la fenomenologia degli eventi descritta, la perforazione e la fuoriuscita di materiale erano già in atto: si sarebbe in
16 ogni caso stati in presenza di un franco quadro peritonitico, quale poi rilevato anatomo-isto- patologicamente. … una peritonite fecale ha in sé, a seconda del momento del trattamento, una mortalità compresa tra il 30% ed il 60% ...” ;
50. il 09.10.2019 si sono verificate sia la perforazione intestinale (conseguente al primo evento lesivo provocato dai sanitari durante l'intervento) con la fuoriuscita di materiale fecale sia la improvvida rimozione del drenaggio da parte dei sanitari della clinica;
pertanto, poiché la peritonite fecale ha in sé, a seconda del momento del trattamento, una mortalità compresa tra il 30% ed il 60%, è lecito supporre con un approccio di tipo controfattuale che senza la “inopinata ed improvvida” rimozione del drenaggio avrebbe subìto tempestivamente un secondo intervento chirurgico Persona_1
con probabilità di riuscita e di sopravvivenza del 70% !;
51. alla luce di quanto sopra detto nel caso di specie risulta efficacemente provato (anche oltre le presunzioni, peraltro previste dalla Giurisprudenza di legittimità in caso di responsabilità medica) il nesso di causalità fra le condotte messe in atto dagli operatori sanitari anche omissive ( durante l'intervento chirurgico e nel post operatorio ) e l'evento di danno (fenomenologia degli accadimenti sopra descritti che hanno portato alla morte del paziente/inadempimento della prestazione di diligenza professionale/danno ingiusto in quanto lesione del diritto alla salute) quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria formulata dalle attrici;
tale circostanza trova ulteriore conferma nelle conclusioni rassegnate dal Prof. e dalla Prof.ssa nella loro Persona_5 Persona_6
relazione ( “ 2. Il decesso è riconducibile al trattamento chirurgico nella misura in cui, se non vi fosse stato l'intervento, la perforazione non si sarebbe realizzata con la fenomenologia descritta nella parte motiva della presente relazione” ) (c.d. causalità materiale quale prova del nesso eziologico tra condotta ed evento e c.d. causalità giuridica quale prova del nesso eziologico tra evento e conseguenze patite dal danneggiato (quantum) secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit )
(Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019 n. 28991 e n. 28992 c.d. Sentenze di San Martino 2019; Cass. Civ.,
Sez. III, 26.07.2017, n. 18392 c.d. Sentenza Scoditti);
52. per Giurisprudenza costante di legittimità “Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio
17 dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non”; esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza)” (Cass. Civ. Sez. III, 16.10.2007,
n. 21619; Cass. Civ., Sez. III, 21.07.2011, n. 15991; C. Giust. CE, sentenza 13 luglio 2006, n. 295);
53. nel caso di specie è corretto affermare che se i medici convenuti e consequenzialmente la Casa di Cura ER S.r.l. avessero espletato la propria attività professionale in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza richieste in ambito medico, tenendo la condotta doverosa secondo le linee guida, raccomandazioni e prassi in ambito sanitario, durante l'intervento ed il post operatorio di viepiù in considerazione della particolare difficoltà che ha comportato Persona_1
l'esecuzione dell'operazione chirurgica programmata, l'evento (aggravamento della situazione patologica, l'insorgenza di nuove patologie – c.d. danno iatrogeno - e la conseguente morte del paziente) non si sarebbe verificato;
54. in ogni caso, è fuori di dubbio che ove il personale sanitario durante il decorso post operatorio del paziente avesse correttamente vigilato e tempestivamente diagnosticato la patologia in atto
(peraltro tra le complicanze prevedibili dell'intervento) e se quindi fosse stata disposta per tempo una nuova operazione, sicuramente avrebbe avuto molte più “chance” di Persona_1
sopravvivenza rispetto a quanto si è verificato nel caso concreto: il comportamento gravemente colposo del personale medico, il quale è arrivato al punto di rimuovere improvvidamente ed inopinatamente il drenaggio ultima speranza di sopravvivenza del paziente, si è tradotto per il degente in una negazione di qualunque possibilità di ottenere un risultato migliore del decesso (per tutte, Cass. Civ., Sez. III, 04.03.2004, n. 4400);
55. non solo, la condotta imperita e negligente dei sanitari ha cagionato la morte anticipata di
[...]
il quale al momento del suo ricovero presso la Casa di Cura ER S.r.l. aveva una Per_1
18 aspettativa di vita assai più lunga e certamente migliore dei 7 giorni in cui invece la sua esistenza si
è illegittimamente e dolorosamente conclusa;
56. era marito e padre esemplare;
era felicemente sposato con Persona_1 Parte_1
dall'11.07.1970 e viveva circondato dall'affetto profondo della moglie e delle sue due figlie con cui condivideva da sempre la propria esistenza;
percepiva la pensione mensile lorda pari ad € 1.500,00 circa con cui contribuiva alle esigenze patrimoniali della sua famiglia e da cui versava la rata mensile del mutuo per l'acquisto della casa coniugale pari ad € 474,20; la vedova Parte_1
percepisce una pensione di appena € 850,00 circa;
57. a causa della ingiusta ed illegittima perdita rispettivamente del marito e del padre,
[...]
, e hanno subito un danno “diretto” sofferto iure proprio, Pt_1 Parte_2 Parte_3
in quanto l'evento morte è plurioffensivo poiché non causa solamente la perdita della vita della vittima primaria che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo ( nel caso di specie, ) ma determina altresì l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti Persona_1
congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci ed alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (situazione soggettiva protetta dall'art.2 della Costituzione);
58. come più volte ribadito dai Giudici di Legittimità il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà all'interno della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. ( Cass. 08.02.2019, n. 3723);
59. il 28.06.2022 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha adottato i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Tabelle integrate a punti – Edizione 2022” con i relativi allegati, adeguato le Tabelle precedentemente approvate ai nuovi principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della
Cassazione a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021;
19 60. alla luce di tali Tabelle integrate a punti, per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale a sono dovuti € 289.390,00 ( € 3.365,00 x 86 punti), a Parte_1 [...]
sono dovuti € 249.010,00 ( € 3.365,00 x 74 punti) ed a sono dovuti € Parte_2 Parte_3
249.010,00 ( € 3.365,00 x 74 punti);
61. tra l'evento morte (10.10.2019) e le lesioni colpose che l'hanno cagionato (04.10.2019), c.d. spatium vivendi, è trascorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale sempre Persona_1
cosciente, ha patito gravi sofferenze sia fisiche (dolori lancinanti, impossibilità di alzarsi dal letto) che psichiche (paura ed angoscia per la prefigurazione del pericolo imminente per la sua vita) (c.d. danno biologico terminale e danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia) risarcibili iure hereditatis ai prossimi congiunti della vittima ( Cass. 13.12.2018, n. 32372, Cass. 23.10.2018,
n. 26727); ]
Si costituivano con comparsa di risposta la Controparte_5 Parte_4
rassegnando le seguenti conclusioni:
[1) Rigettare, siccome infondate in fatto e diritto, le domande proposte dalle attrici nei confronti della Casa di cura ER S.r.l. e del Dott. 2) In via gradata, in caso di Parte_4
riconosciuta responsabilità concorsuale dei convenuti, accertare e dichiarare la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivate e per l'effetto determinare il quantum risarcitorio in proporzione alle percentuali di colpa direttamente ascrivibili al loro operato;
3) per l'effetto, in caso di accertata responsabilità concorsuale dei convenuti, condannare chi di ragione, secondo le riconosciute percentuali di colpa, a manlevare e tenere indenne la Casa di cura
ER S.r.l. ed il Dott. dalle conseguenze della soccombenza, compresa Parte_4
l'eventuale condanna alle spese di giudizio. 4) Con vittoria di spese e competenze di lite.]
Così la Casa di Cura ER srl e argomentavano le proprie richieste Parte_4
processuali:
[La vicenda odiernamente sottoposta all'attenzione del Tribunale, il cui tragico epilogo merita il massimo rispetto e comprensione umana, deve, tuttavia, essere valutata sulla base delle evidenze
20 documentali e delle realtà processuali e peritali sino ad ora emerse. E', dunque, doveroso replicare alle avverse deduzioni anticipando ed evidenziando, qui di seguito, che i fatti di causa sono stati già oggetto di approfondimento specialistico in sede di consulenza tecnica disposta dal P.M. (ctu redatta dal Prof. e dalla Prof.ssa , doc. n. 3) dalla cui attenta lettura non può che Per_5 Per_6
evincersi la totale assenza di responsabilità professionale a carico dei sanitari della Casa di cura
ER S.r.l.
Sarà, pertanto, cura della presente difesa riassumere, qui di seguito, il contenuto dell'elaborato sopra menzionato e le valutazioni espresse dalla Procura in sede di indagini preliminari, nonché contestare, punto per punto, le avverse deduzioni, le quali forniscono una lettura del tutto personale della realtà storica, delle evidenze documentali e degli esiti della perizia ad oggi espletata. A)
( DEI SANITARI ED ESITI DELLA C.T.U. DISPOSTA Controparte_6 CP_7
DAL P.M.)
Preliminarmente si rende necessario entrare nel merito della sussistenza o meno di un errore medico tale da giustificare le richieste risarcitorie formulate dalle odierne attrici. Ebbene, come verrà ampiamente dimostrato, non può essere mosso alcun addebito all'operato dell'équipe della struttura sanitaria e del Dott. poiché scevro da qualsiasi azione o omissione che possa integrare Parte_4
gli estremi di una responsabilità colposa per negligenza, imprudenza o imperizia. Né dette presunte responsabilità potrebbero essere ad essi astrattamente ascritte in base alle valutazioni medico-legali del consulente di parte attrice, il cui elaborato peritale, prodotto in atti, sin da ora si impugna e contesta integralmente in ogni parte e sotto ogni profilo.
A1) Sulla idoneità della tecnica operatoria adottata e sulla corretta esecuzione dell'atto chirurgico
- Sul punto si osserva che la tecnica di intervento prescelta (intervento laparoscopico) era correttamente indicata, trovando diretto conforto nella più autorevole e recente letteratura medica.
Allo stesso modo l'atto chirurgico veniva eseguito in modo corretto risultando scevro da difetti procedurali non sussistendo misure o tecniche alternative che, pur orientate al conseguimento
21 dell'obiettivo terapeutico, fossero, al contempo, idonee, più probabilmente che non, ad evitare o a rendere meno grave l'evento.
Né sono sorte contestazioni in merito all'indicazione all'intervento ed alla tecnica operatoria prescelta, con la conseguenza che tali circostanze sono da intendersi pacifiche tra le Parti.
A2) Sulla lesione iatrogena - applicabilita' dell'art. 2236 c.c. - non prevenibilità dell'evento lesivo
In relazione ai fatti esposti le attrici contestano principalmente profili di responsabilità professionale a carico degli odierni convenuti in ragione del fatto che la complicanza iatrogena sarebbe derivata da una (non meglio precisata) condotta intraoperatoria, la quale rappresenterebbe il primus movens da cui sono originati gli eventi che hanno portato al decesso del paziente.
Controparte, tuttavia, da un lato trascura di circoscrivere la condotta intraoperatoria in ipotesi non corretta e dall'altro la circostanza, ben definita dai c.t.u. anche in seno all'elaborato peritale, secondo cui il quadro anatomo-patologico che si è presentato all'apertura dell'addome era di estrema complessità, sia per il riscontro di aderenze fibrose (esito di un precedente intervento di resezione gastrica) sia per la presenza di un'intensa flogosi della CO di natura sia cronica che acuta. Tali dati hanno, pertanto, configurato un intervento chirurgico di grande e speciale difficoltà tecnica, il quale ha previsto il distacco e la lisi di numerose formazioni che avevano determinato in particolare un blocco aderenziale tra fegato e colon ("...si procede a lisi delle aderenze, raggiungendo l'area COca completamente occupata da un blocco aderenziale tra faccia inferiore epatica, angolo colico destro e moncone duodenale affondato. Pertanto non è possibile distinguere un piano di clivaggio per consentire l'isolamento delle strutture...", cfr. scheda chirurgica in cartella clinica, pag. 60, doc. n. 2). La rara difficoltà tecnica emersa nel corso dell'atto chirurgico è, peraltro, ampiamente comprovata anche dalla sua durata, atteso che lo stesso ha richiesto circa sette ore per essere portato a termine. Ciò comporta la palese applicabilità dell'art. 2236 c.c., in virtù del quale va esclusa la responsabilità del sanitario laddove questi abbia agito senza negligenza e, come nel caso di specie, abbia operato in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà. La loro ricorrenza
è stata, peraltro, espressamente riconosciuta da controparte la quale, a pag. 13 del proprio atto introduttivo (alinea 9) definisce la “particolare difficoltà che ha comportato l'esecuzione
22 chirurgica...”. L'assunto trova, infine, esplicito conforto anche nella c.t.u. resa dal Prof. Persona_5
e dalla Prof.ssa , i quali hanno avuto cura di precisare come "…si
[...] Persona_6
trattò…di un intervento particolarmente complesso, sicuramente non assimilabile, per le sue specifiche caratteristiche, ad una "semplice" colecistectomia, ma che richiese prolungati tempi chirurgici, come anche testimoniato dalla sua lunghezza...Della complessità dell'intervento vi è, peraltro, riscontro indiretto anche attraverso il verbale di denuncia-querela: in esso si specifica che all'esito del trattamento i parenti furono raggiunti dai Dottori e i quali Parte_5 Parte_4
segnalarono che l'atto era stato "devastante", ad indicare per l'appunto, ad avviso degli scriventi, la complessità del caso…".
Tali circostanze hanno correttamente indotto i c.t.u. officiati in occasione delle indagini preliminari a concludere per la ricorrenza di complicanze "...sicuramente iatrogene, ma NON PREVENIBILI ovvero funzione di errori di tecnica chirurgica: esse infatti devono ritenersi in rapporto al complesso quadro aderenziale preesistente ed alle difficoltà che tanto determinò nel corso dell'intervento..." (con ciò confortando la tesi della lesione del colon avvenuta in due tempi già supportata dalle risultanze dell'accertamento necroscopico).
Tale valutazione è stata contestata dalle attrici, ad avviso delle quali sarebbe errato il giudizio dei c.t.u. circa l'inevitabilità della complicanza, poiché, a detta di controparte, tale concetto non sarebbe compatibile con il contenuto del modulo di consenso informato, il quale, riportando la possibilità di tali lesioni, di fatto ne certificherebbe la prevedibilità.
E' evidente che l'avverso impianto difensivo si fonda su di un palese sovvertimento interpretativo dei concetti di imprevedibilità ed imprevenibilità-inevitabilità dell'evento. Ora, per dovere di difesa, è necessario rimarcare l'ontologica differenza tra i due concetti sopra indicati, per quanto ben acquisiti al comune patrimonio di conoscenza giuridica.
Nel dettaglio, si osserva che è da considerarsi "imprevedibile" quell'evento avverso di natura eccezionale o straordinario, non noto in letteratura medica per quella particolare patologia e non rispondente a determinati requisiti statistici (si tratta, dunque, di un concetto basato "sulle regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto");
23 diversamente per "imprevenibilità" si intende quella complicanza che, malgrado l'adozione di una condotta professionale corretta, si è comunque verificata. Per costante giurisprudenza, la ricorrenza anche di uno solo dei suddetti requisiti impedisce il riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale. Nel caso che ci occupa - accertata la correttezza sia della fase di indicazione che di esecuzione dell'atto chirurgico e dunque la piena aderenza dei sanitari alle leges artis - è evidente come l'evento avverso (poca importa se riportato nel consenso informato, in quanto statisticamente possibile e quindi prevedibile) non sia in alcun modo imputabile agli odierni convenuti, proprio in quanto "non prevenibile", come sancito anche dalla perizia resa dai c.t.u. officiati dal P.M.
Sotto tale aspetto non v'è dubbio che la responsabilità della Casa di cura ER S.r.l. e del Dott. vada esclusa proprio in ragione della non imputabilità dell'evento ai sensi e per gli effetti Parte_4
dell'art. 1218 c.c. In definitiva, la mancanza di colpa dei sanitari si è palesata in ragione di un evento avverso assolutamente non prevenibile, come tale idoneo ad escludere che vi possano esseri motivi di censura alla condotta professionale posta in essere.
A3) Sulla contestata rimozione del drenaggio – assenza di Linee Guida e buone pratiche clinico- assistenziali
Altrettanto è a dirsi con riferimento alla contestata rimozione del drenaggio addominale, la quale, ad opinione di controparte e dei consulenti incaricati dal P.M., non sarebbe stata conforme alla migliore pratica clinica. Sul punto, con l'ausilio della letteratura scientifica più autorevole (a ben vedere ignorata dall'avversa difesa e dai c.t.u.) non può che negarsi con decisione il ruolo di tale rimozione nel determinismo dell'evoluzione infausta.
Come ben rilevato dal Prof. e dal Prof. nell'allegata relazione (cfr. Controparte_8 Persona_9
doc. n. 4) "...non vi sono evidenze a suffragio dell'utilizzo profilattico del drenaggio subepatico a seguito di colecistectomia, anche nei quadri di flogosi avanzata, inoltre l'incidenza di complicanze con o senza drenaggio non presenta differenze statistiche significative. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla letteratura, il drenaggio stesso favorisce l'instaurarsi di complicanze infettive, con potenziale rischio di contaminazione batterica dall'esterno alla cavità addominale. Posto quanto
24 sopra, si desume che la presenza del drenaggio subepatico dopo intervento di colecistectomia non influenza positivamente l'esito dell'intervento, presentando al contempo potenziali fattori di rischio per eventi infettivi. Appare, altresì, doveroso aggiungere che, di norma, i drenaggi tendono ad occludersi...in lassi temporali piuttosto brevi (48 ore) comportando la perdita della funzione drenante del presidio;
nel caso in esame, il diario clinico mostra che a livello del drenaggio addominale venivano repertati 100 ml di liquido siero-ematico in I GPO, mentre dalla III GPO non veniva rinvenuto alcun materiale". Anche la sintomatologia algica accusata è da porre in relazione, più probabilmente che non, alla presenza del drenaggio sottoepatico, tenuto conto del fatto che il paziente aveva localizzato il dolore a livello della sede operatoria (dato clinico che conforta ulteriormente la decisione dei sanitari di procedere alla rimozione del drenaggio stesso).
D'altronde, come rilevato dal P.M., Dott. , nella sua richiesta di archiviazione, gli Persona_4
stessi consulenti concludevano rilevando che "…non vi sono sufficienti elementi per ricondurre causalmente - come il ragionamento controfattuale richiede - la morte all'assenza del sistema di drenaggio”.
L'erroneità delle considerazioni in merito espresse dai c.t.u. e naturalmente fatte in parte proprie dall'avversa difesa è ulteriormente rafforzata dall'assenza di "Linee Guida coerenti con la fattispecie" così come precisato in seno all'elaborato peritale reso in sede di indagini. Malgrado tale mancanza i c.t.u. hanno erroneamente imputato ai sanitari una non meglio precisata omessa adesione alla migliore pratica di settore, con implicito richiamo all'art. 5 della Legge n. 24/2017.
Ebbene, alla luce della disciplina speciale vigente, se è pur vero che è previsto in capo agli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di seguire le raccomandazioni indicate dalle Linee Guida o, in mancanza di queste, di attenersi alle “buone pratiche clinico-assistenziali”, altrettanto vero è che queste ultime esprimono un basso valore scientifico (in quanto non basate su studi randomizzati e controllati che ne abbiano testato l'efficacia e la sicurezza) ed il loro richiamo non può e non deve tradursi, come nel caso di specie, in un mero arbitrio da parte del consulente. Non può non porsi in evidenza, infatti, come nella relazione in esame, il riferimento alle "buone pratiche" non contenga alcun richiamo bibliografico a quella raccolta eterogenea di fonti di conoscenza che ne dovrebbe
25 circoscrivere il contenuto. Le c.d. "buone pratiche" non possono, infatti, che essere riferibili a condotte raccomandate in documenti coerenti con evidenze scientifiche ed elaborati con metodologia dichiarata e ricostruibile. Metodologia, quest'ultima, del tutto assente nel caso che ci occupa, da ciò inferendosi l'infondatezza delle avverse contestazioni relative all'avvenuta rimozione del drenaggio per assenza anche di quelle buone pratiche ex adverso richiamate.
In definitiva, la trascurabile differenza statistica in tema di incidenza di complicanze con o senza drenaggio, l'assenza di Linee Guida coerenti con il caso concreto e di documentate buone pratiche clinico-assistenziali, sono tutti elementi che contribuiscono, vieppiù, ad escludere la ricorrenza di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale e la conseguente irrisarcibilità di ogni posta risarcitoria reclamata, ivi compresa quella da perdita di chance di cui si discorrerà nel prosieguo del presente atto.
B) SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITÀ DEL DOTT. Ferma restando la Parte_4
correttezza dell'atto chirurgico dispiegato presso la struttura sanitaria tarantina, va precisato che alcuna responsabilità può essere addebitata al Dott. la cui presunta condotta Parte_4
colposa non emerge da alcun documento versato in atti, né dalla narrativa ex adverso esposta. Sul punto è sufficiente rimandare alla lettura del provvedimento di archiviazione del procedimento penale disposto dal G.I.P., Dott. NI Caroli, il quale, escludendo che “…la perforazione sia addebitabile a colpa degli indagati…” ha anche precisato come “…non si chiarisce, né in denuncia, né nella consulenza del P.M. quale ruolo nei giorni 9 e 10 ebbe nel trattamento il Dott.
”. Per_10
C) SULLA NATURA E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI RECLAMATI Le attrici hanno invocato il riconoscimento di differenti voci di danno, sulle quali è necessario effettuare un doveroso approfondimento.
C1) Sul richiesto danno non patrimoniale iure proprio (danno da perdita del prossimo congiunto)
Per quanto sopra esposto, alcuna voce di danno reclamata risulta meritevole di accoglimento, ivi compresa la domanda principale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del
26 c.d. "danno da perdita del prossimo congiunto" (azionata iure proprio). La questione relativa al riconoscimento di tale posta risarcitoria è stata più volte oggetto di approfondimento da parte sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, il cui principale orientamento è possibile sussumere sinteticamente nelle seguenti pronunce: Cass. Civ. sez. III n. 21060/2016, Cass. Civ. N. 907/2018, n.
21230/2016, cui si rimanda. La domanda in esame viene quantificata facendo diretto riferimento alle
Tabelle 2022 redatte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano. Va precisato che tale voce di danno non deve essere considerata in re ipsa, presuppondo, invero, una liquidazione basata su una valutazione che, a sua volta, tenga conto dell'intensità del vincolo familiare e di ogni altra ulteriore circostanza di rilievo (Cass. Sez. III 11.11.2003 n. 13946; Cass. Sez. III 6.9.2012 n.
14931). Tuttavia, l'indicazione e la quantificazione del danno appaiono generiche e prive della specificazione dei presupposti fattuali e dei criteri di calcolo cui si è pervenuti nella generosa attribuzione del punteggio a fini risarcitori (che espressamente si contesta).
In ultimo si osserva che tale domanda va, senza meno, ricondotta entro i confini della responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che ogni onere allegatorio e probatorio è posto unicamente a carico delle attrici (v. ex multis Cass. Civ. Sez. III, Sentenza 9.7.2020 n. 14615; Cass. Civ. Sez. III,
8.7.2020, n. 14258, paragrafo 7.1.3 motivazione;
Cass. Civ. Sez. III, 20.4.2018, n. 9807; Cass. Sez.
III 20.3.2015, n. 5590 e Cass. Sez. 3, 8.5.2012, n. 6914).
La natura contrattuale della responsabilità evocata in questa sede, sarebbe predicabile limitatamente al solo risarcimento del paventato danno iure successionis, la cui domanda, come si vedrà qui di seguito, appare anch'essa non meritevole di accoglimento.
C2) Sui danni reclamati iure successionis – Le attrici agiscono nel presente giudizio anche per il riconoscimento iure hereditatis del c.d. danno biologico terminale, del danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia da perdita di vita ed infine del danno da morte anticipata. Tale richiesta viene formulata deducendo che tra l'evento morte e le lesioni che l'hanno cagionato sarebbe trascorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale il sig. avrebbe prefigurato un Per_1
pericolo imminente per la propria vita. Anche tale domanda deve essere disattesa in quanto infondata in fatto e diritto.
27 Va, infatti, evidenziato come, contrariamente a quanto è piaciuto esporre a controparte, le condizioni cliniche del paziente, sono rimaste stazionarie per tutta la durata del ricovero. In data 9.10.2019 venivano registrati dolore in sede chirurgica e rialzo termico (38,3 C°). Solo il giorno seguente (V giornata post operatoria), alle ore 19:30, veniva registrato un radicale ed improvviso scadimento delle condizioni cliniche del paziente, il quale giungeva all'exitus per arresto cardiaco alle ore 21:35.
Ne consegue che il presupposto fattuale e temporale invocato dalle attrici non appare affatto sussistente.
Sul punto si rammenta che le S.U. della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 15350/2015, hanno sancito la non risarcibilità del c.d. danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito. Sussiste, infatti, un problema di titolarità, posto che il "danno da morte" non lede il bene giuridico "salute" ma il diverso bene "vita", che è "fruibile solo in natura da parte del titolare ed è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente". Sotto altro aspetto, la sentenza sopra menzionata conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Dunque, nel caso di lesioni seguite da morte dopo un arco di tempo definito "non apprezzabile", si nega l'acquisto, in capo alla vittima - e la trasmissione da questa ai propri eredi - del diritto al risarcimento del danno biologico. Allo stesso modo, sempre in ragione del limitato intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte
(intervallo, come visto, non idoneo a degenerare in patologia e dare luogo a postumi invalidanti) non
è risarcibile neanche il risarcimento sub specie di danno morale, posto che, nel caso in trattazione, non v'è dubbio che il paziente non sia stato in condizione di percepire il proprio stato né, tantomeno, di comprendere come prossima la fine della propria vita. In definitiva, non ricorrendone i presupposti, nulla è dovuto alle attrici anche per tali voci di danno, men che meno per il c.d. danno da morte anticipata reclamato, di fatto, sia iure proprio che iure successionis (e dunque gravato da una palese duplicazione risarcitoria).
C3) Sul danno da perdita di chance
Tale domanda è stata formulata sulla base dell'assunto secondo cui, qualora il drenaggio fosse
28 rimasto in situ, sarebbe stata possibile una diagnosi anticipata della peritonite fecale, alla quale avrebbe potuto far seguito un secondo intervento chirurgico con probabilità di riuscita e sopravvivenza del 70%. É evidente come controparte abbia inteso ignorare il più ampio range indicato dai c.t.u. del P.M. secondo cui, in realtà, l'eventuale diagnosi anticipata e nuovo atto chirurgico non avrebbero con certezza impedito l'exitus in quanto "…una peritonite fecale ha in sé,
a seconda del momento di trattamento, una mortalità compresa tra il 30% ed il 60%". Ora, applicando la medesima logica di controparte, può allo stesso modo replicarsi che, nel caso di specie, non sia stata superata quella soglia di probabilità favorevole superiore al 50% necessaria ai fini della risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance (ben potendo, infatti, ritenersi che, anche in caso di trattamento anticipato, l'invocata probabilità di riuscita e sopravvivenza sarebbe stata pari al 40%).
Anche tale richiesta risarcitoria dovrà, pertanto, essere disattesa. Infatti, al fine di un ipotetico accoglimento della domanda, sarebbe stata necessaria la realizzazione di due presupposti. Da un lato, l'esistenza di una chance effettiva, dall'altro la sussistenza di un inequivoco nesso causale tra il presunto inadempimento e la perdita dell'opportunità favorevole (rectius sopravvivenza) invocata da controparte. Quanto al primo aspetto è innegabile come, dalla documentazione versata in atti, non emerga la ragionevole probabilità della verificazione del danno inteso come perdita di chance. Va, infatti, esclusa la sussistenza della "lesione" lamentata finanche nel caso in cui sussista una qualche remota possibilità di "conseguire un certo risultato, nella specie la sopravvivenza, altrimenti la chances esisterebbe sempre, come la possibilità" (cfr. Tribunale di Cremona ordinanza n. 542 del
24.10.2013). A tal proposito, si rileva che la risarcibilità di tale tipologia di danno trova dimora soltanto nell'ipotesi in cui l'occasione perduta si presenta, se valutata con prognosi postuma, assistita da “considerevoli possibilità di successo” (in questi termini, Cass. n. 11548/2013, Cass. n.
4793/2013, Cass. n. 11609/2011, Cass. n. 20351/2010, Cass. n. 11353/2010, Cass. n. 1767/2009,
Cass. n. 4052/2009, Cass. n. 10111/2008, Cass. n. 23304/2007, Cass. n. 17940/2003, Cass. n.
9598/1998). Nel caso che ci occupa, alla luce della correttezza della condotta dei sanitari e del rapido sopraggiungere del decesso, ciò non è avvenuto, con conseguente inaccoglibilità delle avverse istanze.
29 Nel caso di specie è, infatti, emersa l'assenza dei necessari requisiti del nesso di causalità materiale
(tra asserita condotta omissiva ed evento – la cd. chance) e giuridica (tra l'evento e le sue eventuali conseguenze pregiudizievoli).
Ebbene, tali presupposti non si sono affatto realizzati nel caso in trattazione, non apparendo integrato il nesso causale tra presunta omissione ed evento (id est, perdita di chance), anche secondo la regola del “più probabile che non”.
Sotto altro aspetto si contesta ancora la scelta di controparte di richiedere tale voce di danno in via ulteriore (e non subordinata) rispetto alle altre domande. Ora, come chiarito anche dagli schemi risarcitori esemplificativi delineati dalla Cass. civ. n. 5641/2018, è evidente che sia corretto parlare di "perdita di chance" soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile attribuire alla condotta del sanitario una rilevanza causale piena, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza. Orbene, delle due l'una: o ricorrono i presupposti causali per l'accoglimento della domanda di liquidazione del danno terminale o di perdita del rapporto parentale oppure - ove non siano riscontrabili in toto
– residuerebbe soltanto in via subordinata (e non cumulativa!) la possibilità di formulare domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
C4) Sul danno patrimoniale
Anche la richiesta di condanna al risarcimento del c.d. danno patrimoniale riflesso non può trovare accoglimento. Quest'ultima è stata parametrata "…all'entità della pensione percepita dal de cuius prima della sua morte, oltre alle spese ed ai compensi alle medesime dovuti per l'attività stragiudiziale, per il procedimento di mediazione e per la denuncia-querela, da liquidarsi in via equitativa...".
Ora, premesso che l'eventuale liquidazione di tali poste risarcitorie non può essere determinata in via equitativa, si osserva che la domanda di ristoro del danno patrimoniale pari all'entità della pensione percepita dal sig. è anch'essa meritevole di integrale rigetto, atteso che Persona_1
la stessa è stata formulata in modo generico, non provata ed in ogni caso non tenendo conto del valore capitale della pensione di reversibilità percepita dalla superstite. Le ulteriori voci di danno
30 patrimoniale non sono, a loro volta, meritevoli di accoglimento per difetto di titolo e di prova. Quanto sopra esposto consente di escludere in radice la fondatezza delle domande ex adverso formulate e ciò sia con riferimento alla risarcibilità del danno reclamato iure hereditario, sia con riguardo alla sua componente richiesta iure proprio. ]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_5
[1. in via preliminare, dichiarare improcedibile e quindi inammissibile la domanda di accertamento delle responsabilità formulata nei Confronti del Dott. ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc, Parte_5
nonché di quella con la quale si invoca la condanna con il vincolo della solidarietà;
2. nel merito, accertare che il Dott. è estraneo a qualsiasi fattispecie di condotta Parte_5
colposa in dipendenza dei fatti di causa, e per l'effetto rigettare ogni connessa domanda risarcitoria;
3. condannare le sig.re e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3
di lite ex art. 91 cpc. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Parte_5
[In premessa si oppone il titolo di responsabilità contestata al professionista ai sensi degli artt. 1218
e 1228 cc. Infatti l'art. 7, comma 3 della legge n. 24/2017 che attualmente regolamenta la materia del risarcimento dei danni occorsi in ambito sanitario (cd. legge Gelli - ) recita espressamente Per_1
che << l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cc., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il cliente>>. Poiché non è stato stipulato alcun accordo tra il Dott. ed il defunto sig. Parte_5
supplementare o comunque derogatorio di quello ordinario intercorso tra il paziente e la Per_1
struttura sanitaria, a valere quindi quale obbligazione contrattuale integrante la previsione di quanto previsto dalla Legge Gelli, né comunque della circostanza le attrici hanno fornito alcuna allegazione, non v'è chi non vede che la domanda formulata per l'accertamento di una responsabilità accessoria rispetto a quella extracontrattuale si appalesa, allo stato, come improponibile, e quindi inammissibile. Va poi eccepita la irritualità della richiesta di condanna di tutti i convenuti con il vincolo della solidarietà. Come innanzi precisato, la domanda è stata proposta nei confronti di
31 soggetti diversi, e per diversi titoli di responsabilità. Pur considerato l'attuale assetto giurisprudenziale che per determinate fattispecie rende ammissibile l'ipotesi della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 cc, ancorché le condotte lesive siano tra di loro autonome, e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, ciò tuttavia, come precisato da Cass. S.U. n. 13143/2022, tanto presuppone che “venga accertato il nesso di causalità tra le singole condotte onde potersi eventualmente escludere che possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti”. In altre, parole occorrerà condurre un accertamento che consenta di affermare che, a fronte di un unico fatto dannoso, vi sia unitarietà e concorrenza delle rispettive condotte produttive del danno. Così non è nella fattispecie, atteso che, per quanto più oltre si riferirà, l'evento lesivo per il quale le attrici hanno invocato la tutela risarcitoria non può essere riferito a responsabilità omogenee, comuni e concorrenti delle parti convenute.
E comunque, sempre in relazione alla questione della solidarietà passiva, si ritiene di dover ulteriormente eccepire che la norma che tale istituto regola – l'art. 2055 cc. – è inserita nel libro quarto, titolo IX del codice civile che disciplina i “Fatti Illeciti”. Appare conseguentemente difficile argomentare che possa contemplarsi una commistione tra il titolo di responsabilità contrattuale e quella di cui all'art. 2043 cc. partitamente e distintamente evocati nel giudizio de quo, tanto confermando ulteriormente, anche in punto di diritto, la irritualità della domanda proposta per la condanna con il vincolo della solidarietà.
Operata tale necessaria premessa, che esplica fondamentali contenuti in relazione all'aspetto del riparto dell'onere probatorio, il Dott. eccepisce comunque l'assoluta assenza di proprie Parte_5
personali responsabilità nella produzione dell'evento che ha causato la morte del sig. . Per_1
Infatti, le circostanze di fatto espressamente validate da tutte le risultanze di prova sin qui versate in atti proprio dalle attrici, consentono di confermare che il professionista, dopo aver operato il paziente, è rimasto estraneo alla successiva assistenza postoperatoria.
L'esame del diario clinico e di quello infermieristico trascritti all'interno della cartella clinica (doc.
1 - lacitignola c. molo e bianco\1-cartella clinica fornisce incontrovertibile Parte_7
32 evidenza che gli unici rapporti diretti tra il dott. ed il Sig. , oltre a quello che Parte_5 Per_1
precedette l'intervento, sono rimasti ristretti all'occasione dell'atto operatorio del giorno 4 ottobre
2019, ed alla medicazione eseguita dal sanitario il successivo 7 ottobre. Dopo quel momento nessun tipo di rapporto, neppure indiretto, è più intervenuto tra le parti, né al Dott. è mai stato Parte_5
richiesto alcun consulto dai numerosi sanitari che volta per volta si sono succeduti a prestare assistenza al paziente durante il decorso post operatorio. Né può ex adverso essere riferita al Dott.
una eventuale responsabilità oggettiva, non essendo egli il responsabile del reparto. Parte_5
In ragione di tanto, e considerato che tutti gli accertamenti svolti successivamente al decesso del Sig.
escludono un possibile errore operatorio, non è dato comprendere quale possa essere il titolo Per_1
di responsabilità che sostenga la domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta.
La Dott.ssa che unitamente al collega eseguì l'autopsia sulla salma del Sig. , Per_3 Per_6 Per_1
rendendo sommarie informazioni nel verbale di prosecuzione delle operazioni peritali del 27.11.2019 dinanzi ai periti designati dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale scaturito a seguito del decesso del sig. (doc.
2 - lacitignola c. molo e bianco\2-verbale prosecuzione Per_1
operazioni consulenza.PDF), espressamente dichiarò di non essere in grado di ricondurre la perforazione intestinale riscontrata durante l'autopsia alla dinamica dell'intervento chirurgico, potendo la stessa essere una estrema conseguenza dello stato di ischemia intestinale, aggiungendo poi di ritenere che tali lacerazioni fossero state causate dal processo infiammatorio che interessava la CO (quello che aveva reso necessario l'intervento chirurgico di colecistectomia).
Ed è proprio sulla scorta di tale evidenza che i professori e , che su incarico della Per_5 Per_6
Procura della Repubblica di Taranto svolsero gli accertamenti peritali funzionali ad accertare le responsabilità in sede penale, ebbero a concludere (doc.
3 - lacitignola c. molo e bianco\3-
Relazione_peritale_dei_consulenti_del_Sostituto_Procuratore_Proc_Pen_n_874.pdf) affermando che, in assenza di un incremento della leucocitosi e di un aumento della temperatura febbrile, fosse
“da escludere con ragionevole certezza clinica che la perforazione intestinale possa essere stata funzione diretta delle manovre chirurgiche”.
Ed ancora, i periti, ipotizzando che la lesione dell'intestino potesse dipendere da una rottura “in due
33 tempi”, conclusero affermando che, a prescindere dalle diverse ipotesi di sua insorgenza, sicuramente si trattò di complicanze che, ancorché iatrogene, non avrebbero mai potuto essere previste o prevedibili, né erano funzione diretta delle manovre chirurgiche. Ciò, nell'espressa considerazione della circostanza che, come ripetutamente esplicitato nella relazione peritale, anche i periti del P.M. presero contezza della eccezionale difficoltà dell'intervento.
Un ulteriore passaggio dell'accertamento peritale che riverbera sicuri riflessi sulla estraneità del
Dott. a qualsiasi responsabilità è quello riferito alla determinazione del periodo in cui si Parte_5
sarebbe verificata la rottura intestinale, presupposta quale causa alternativa fenomenologica del decesso.
Tale momento i professori e indicano nel lasso temporale intercorrente tra la Per_5 Per_11
serata del giorno 8 e la mattinata del 9 ottobre. Come si è già accennato, l'ultimo (e l'unico) accesso postoperatorio del Dott. al paziente fu quello del giorno 7 ottobre, allorché, come Parte_5
desumibile dal giornale clinico, il decorso clinico appariva oltremodo normale.
Ecco allora come, escluso l'errore operatorio e documentalmente dimostrata l'estraneità del professionista alle cure prestate in fase post operatoria, tutte le risultanze consentono di attribuire qualsiasi collegamento tra la condotta medica del e la/e causa/e del decesso. Parte_5
Al netto di tali considerazioni tecniche, occorre poi contestare l'assunto dedotto dalla difesa delle attrici in forza del quale non sarebbe da condividere il giudizio espresso dai consulenti della Procura circa la non prevedibilità delle complicanze insorte successivamente all'atto operatorio, giacché in contrasto con quanto riferito nel consenso informato al trattamento chirurgico sottoscritto il
28.09.2019 dal sig. con il Dott. . Per_1 Parte_5
Il giudizio di prevedibilità precedente alla ospedalizzazione espresso nel consenso informato non può non essere considerato che alla stregua di un dato basato su valutazioni sommarie acquisite in fase di refertazione e sulla scorta delle risultanze cliniche e diagnostiche. Cosa diversa è la verifica de visu della effettiva situazione di compromissione organica. Pertanto appare velleitario sostenere che a fronte di un dato previsionale, che si ripete è assolutamente sommario, possa prevedersi con
34 caratteri di sufficiente attendibilità, e conseguente tutela medico legale, cosa accadrà durante l'atto operatorio. Nella fattispecie era prevedibile la seria compromissione della CO, ma giammai si sarebbe potuto ipotizzare la presenza di oltre 60 calcoli delle vie biliari e la situazione di complessa aderenza delle viscere. Ed è proprio sulla scorta di tali circostanze che i Professori e Per_5
hanno potuto (correttamente) affermare che si trattò di un intervento particolarmente Per_6
complesso, valorizzando tale elemento oggettivo al fine di escludere l'assenza del nesso di causalità, universalmente assunto quale presupposto di responsabilità soggettiva.]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti Parte_6
conclusioni:
[1) rigettare le domande proposte dagli attori in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
2) in via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità concorsuale dei convenuti, accertare e dichiarare la gravità delle colpe dei concorrenti e, conseguentemente, determinare l'entità del risarcimento a carico di ognuno in proporzione a quanto accertato;
3) sempre in via subordinata, per il medesimo effetto, ripartire in proporzione delle accertate colpe dei concorrenti le spese e competenze di giudizio;
4) con vittoria di spese e competenze di lite.]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Parte_6
[ A) In limine. Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio, tra gli altri, l'odierno istante deducendo di essere eredi del sig. Tale qualità, che impinge l'aspetto della Persona_1
legittimazione ad agire in giudizio, non è stata documentata in alcun modo, come pure sarebbe stato doveroso. Come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (di recente Cass. civ., ordinanza 04/12/2019, n.31695), la qualità di erede in un processo civile può essere provata con:
l'accettazione dell'eredità; il certificato di morte unito allo stato di famiglia o, se presente, al testamento;
la dichiarazione di successione, solo nei confronti della PA.. Nessuno di tali documenti probatori dello status di erede, tuttavia, risulta fare parte della produzione documentale degli attori;
donde la relativa eccezione, rilevabile anche d'ufficio.
35 B) La natura della responsabilità medica. Con l'introduzione della legge cd. Gelli-Bianco dell'8 marzo 2017, n. 24, il Legislatore, com'è noto, è intervenuto sul tema della responsabilità derivante dall'esercizio di attività sanitaria, compiendo un'opera di revisione complessiva e introducendo un sistema a doppio binario. Invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale, in ragione dell'avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità, mediante l'acquisizione del consenso, anche implicito
(accettazione) del paziente e, per l'effetto, risponderà ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.; diversamente, si assiste ad una “decontrattualizzazione” della responsabilità del medico, la cui responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente. In altre parole, la condotta del medico costituisce un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto, come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; da tanto deriva che l'attore dovrà dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Orbene muovendo dal ricordato inquadramento sistematico v'è che l'eventuale responsabilità dell'odierno convenuto, inquadrandosi nell'alveo della responsabilità aquiliana, andrà interamente provata dagli attori, anche in considerazione del fatto che, come si legge nello stesso atto di citazione, giammai il si è rivolto al dr. per una consulenza Per_1 Pt_6
professionale. Di talchè non appare in alcun modo fondata la conclusione assunta dagli attori nella corrispondente sezione dell'atto di citazione, laddove hanno chiesto dichiararsi la responsabilità del dr. non solo ex art. 2043 c.c. ma anche ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., senza peraltro Pt_6
esporre nel corpo dell'atto introduttivo le ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali ricondurre la responsabilità del deducente nel paradigma di quella contrattuale.
C) L'intervento chirurgico del e l'insussistenza di profili di colpa. Per_1
C1) Come si evince dalla narrativa della citazione, l'esponente – dipendente della Casa di Cura - è intervenuto all'atto operatorio cui è stato sottoposto il de cuius solo quale secondo operatore nell'ultima parte dell'intervento, in quanto richiesto di effettuare una ERCP;
di tanto v'è conferma anche nella cartella clinica. A ciò si aggiunga che anche durante la degenza post operatoria le condizioni cliniche del sono state monitorate sia dal deducente ma soprattutto da altro Per_1
36 personale sanitario. Ebbene fatta questa premessa mette conto evidenziare che, sulla scorta della documentazione clinica, il aveva fatto ingresso nella Casa di cura per l'intervento Persona_1
di asportazione della CO presentando una storia clinica particolarmente complessa. Infatti all'anamnesi fisiologica era stato accertato che il paziente soffriva di cardiopatia ipertensiva, di disturbo bipolare e di anemia sideropenica;
all'anamnesi remota, inoltre, si riscontrava, per quanto di interesse, la sottoposizione a precedente intervento di gastroresezione. Sempre nella cartella clinica si legge che il presentava dolore all'ipogastrio ed ipocondrio destro con conati di Per_1
vomito, ancor prima della sottoposizione all'intervento. Gli attori si sono particolarmente soffermati nella citazione della letteratura medica quanto alla colecistectomia, ponendo in risalto il dato statistico della mortalità operatoria, legata al possibile verificarsi di lesioni intraoperatorie ed alle relative complicanze che possono insorgere, anche a distanza di tempo e con elevata mortalità. Di tali complicanze, nonché della necessità di conversione dell'intervento da laparoscopico a laparotomico - si prosegue - il paziente sarebbe stato informato dal dr. , secondo quanto Parte_5
risultante dal modulo di consenso al trattamento sottoscritto, sicchè l'insorgenza e la prevedibilità di tali circostanze erano note anche ai chirurghi. Le evidenze della scienza medica ricordate dalle controparti vanno, tuttavia, calate nel caso concreto ed un'utile indicazione in tal senso è fornita dalla scheda operatoria laddove è ben posta in evidenza la complessità delle condizioni in cui si presentava il paziente. Senza ripercorrere pedissequamente quanto già illustrato nella detta scheda giova rammentare che nella relazione dei consulenti del P.M. - ampiamente utilizzata dagli attori - i proff.ri e non hanno mancato di sottolineare come “…tale intervento, anche in Per_5 Per_6
relazione a condizioni preesistenti (il sig. era stato gastroresecato) fu Persona_1
particolarmente difficoltoso…Si trattò, quindi, come già si è detto, di intervento particolarmente complesso, sicuramente non assimilabile, per le sue specifiche caratteristiche, ad una semplice colecistectomia ma che richiese prolungati tempi chirurgici…”. Scrupolo professionale impone, a questo punto, di chiarire che gli esiti della relazione tecnica sia dei consulenti del P.M. che del consulente di parte degli attori non solo sono infondati dal punto di vista scientifico e se ne contesta l'efficacia probatoria ma, sotto altro profilo, non sono neppure opponibili all'odierno istante. Infatti, come si evince dal verbale di inizio delle operazioni peritali disposte dal P.M., il dr. non Pt_6
37 ha partecipato alle stesse per il tramite di un proprio consulente sicchè non si può parlare di elementi probatori e/o valutativi emersi all'esito di un corretto contraddittorio.
C2) Ferme tali espresse contestazioni è possibile procedere al vaglio critico sia della ricostruzione scientifica della vicenda operata dagli attori che di quella effettuata dai consulenti del P.M., utilizzata nel presente scritto solo laddove coerente con i dati in possesso dell'esponente.
In tal prospettiva va privilegiato un primo elemento che emerge dall'elaborato del prof. il Per_5
quale, occupandosi del se la discontinuazione della parete intestinale del si sia potuta Per_1
produrre nel corso dell'intervento, ha ritenuto che, sia la riduzione della leucocitosi che l'assenza di temperatura febbrile postoperatoria, “…porta ad escludere con ragionevole certezza clinica che la perforazione intestinale possa essere stata funzione diretta delle manovre chirurgiche…”.
Il che val quanto dire che i chirurghi che hanno operato il non hanno determinato una lesione Per_1
di continuo della parete intestinale durante le manovre operatorie.
A fronte di siffatta conclusione caratterizzata da certezza clinica i consulenti, nel tentativo di dare spiegazione a quanto emerso in sede di esame autoptico, hanno dovuto fare ricorso a delle mere congetture, ovvero ipotizzando che durante la lisi delle aderenze si sia determinato un indebolimento della parete colica oppure che sia sia potuta produrre una lesione di tipo vascolare produttiva di una necrosi localizzata della parete intestinale.
Tuttavia tali complicanze, a giudizio dei consulenti, sarebbero da ritenere non prevenibili né funzione della tecnica chirurgica ma in rapporto ”…al complesso quadro aderenziale preesistente ed alle difficoltà che tanto determinò nel corso dell'intervento…”.
Un tale arresto della consulenza disposta dalla pubblica accusa priva di rilevanza, a questo punto, la circostanza enfatizzata dalle controparti secondo cui nel modulo di consenso informato era stato rappresentato al paziente che durante l'intervento avrebbe potuto prodursi una lesione vascolare o dei visceri: donde discenderebbe, a loro avviso, la non condivisione della conclusione dei consulenti del P.M. quanto alla non prevenibilità della complicanza.
Infatti la prevedibilità dell'evento dannoso, seppure annoverato nella statistica clinica, non basta da
38 sola a fondare la responsabilità in quanto ad essa deve accompagnarsi imprescindibilmente l'evitabilità affinchè la lesione possa ascriversi a colpa del medico. Laddove invece l'evento non sia prevenibile, per la complessità del caso e pur impiegando la massima diligenza, prudenza e perizia, si è chiaramente in presenza di una causa non imputabile al medico. In effetti nella consulenza tecnica del P.M. l'attenzione dei professionisti officiati si è concentrata non già su quanto accaduto nel corso dell'atto chirurgico bensì sulla individuazione del momento in cui si sarebbe prodotta la discontinuazione e sul correlato monitoraggio clinico. E' utile porre in evidenza, comunque, che il decorso post operatorio fu regolare e caratterizzato dall'assenza di febbre nei giorni 5,6,7 ed 8 ottobre;
gli esami ematochimici documentarono solo una persistente leucocitosi che, per i consulenti del P.M. poteva essere interpretata come un'infiammazione dovuta all'intervento chirurgico ed alla sua complessità; parimenti non si registrò fuoriuscita di materiale enterico dal drenaggio.
L'unico dato di rilievo, in definitiva, sarebbe stato il dolore in sede della ferita chirurgica ma non si deve trascurare, a tal riguardo, che il paziente soffriva di algìe già prima dell'intervento (complesso)
e, ad ogni modo, il dolore fu controllato dai sanitari tramite la somministrazione di , ossia Per_12
il paracetamolo che viene utilizzato nelle sintomatologie dolorose moderate: solo la sera del 7 ottobre si rese necessaria la somministrazione di un antidolorifico più efficace.
Proprio in considerazione dell'evoluzione positiva del quadro clinico (il era semiseduto già Per_1
in secondo giorno), l'8 ottobre il paziente riprese ad alimentarsi, anche perché la leucocitosi ebbe una riduzione proprio in detta data.
Si diceva in precedenza che l'attenzione dei consulenti del P.M. si è concentrata su due aspetti ai quali gli attori hanno largamente attinto per ritenere sussistente la responsabilità dei convenuti.
Invero nella relazione tecnica la rottura intestinale viene collocata nel corso del 9 ottobre ma sempre in termini ipotetici in quanto, proseguono i consulenti, in detta data sarebbe stato rimosso il drenaggio che, di per sé, “…non ebbe valenza fenomenologica in sé ma per gli effetti indiretti che ebbe a produrre in termini di monitoraggio e di possibile trattamento della condizione…”.
Orbene come si legge nell'elaborato tecnico la circostanza della rimozione del drenaggio non risulta
39 dalla cartella clinica ma sarebbe stata meramente riferita nella querela.
A tal proposito, tuttavia, non va dimenticato che, a differenza delle regole che governano il processo penale, nel processo civile una tale situazione non può essere provata attraverso una mera allegazione della parte in causa: è plausibile opinare, pertanto, che il drenaggio sia stato mantenuto in situ per tutta la degenza del paziente.
In disparte tale eccezione ciò che non convince nelle deduzioni degli attori e, a monte, dei consulenti del P.M. è che la rimozione del drenaggio abbia costituito un comportamento non conforme alla migliore pratica clinica in quanto, ove non eliminato, avrebbe reso evidente la percolazione fecale ed avrebbe portato ad un nuovo intervento chirurgico.
In realtà nella letteratura scientifica il tema dell'utilizzo del drenaggio negli interventi di asportazione della CO viene affrontato in termini affatto differenti dalle considerazioni svolte dai proff.ri e . Per_5 Per_6
Come si evince dalla consulenza tecnica redatta dal prof. , allegata al fascicolo di parte, Persona_9
la maggior parte degli Autori “non ritiene utile l'utilizzo profilattico del drenaggio dopo la colecistectomia anche in presenza di CO gravemente flogosate…. L'incidenza di complicanze con o senza drenaggio non è significativamente diversa ma, soprattutto, il drenaggio stesso potrebbe diventare apportatore di cariche batteriche dall'esterno della cavità addominale, failitando quindi l'evenienza di complicanze infettive….Un secondo e più rilevante punto è che il drenaggio tende ad occludersi (in particolare l'omento penetra negli opercoli del tubo tappandolo) e, dopo un breve periodo (circa due giorni) non è più in grado di svolgere la sua funzione drenante….Inoltre alcuni studi hanno dimostrato che c'è un aumento della morbilità post operatoria quando il drenaggio rimane in situ per più di 48 ore….Infine il drenaggio può essere esso stesso causa del dolore postoperatorio….Nel caso per cui è causa le algìe postoperatorie sono state descritte essenzialmente come “algie in sede operatoria”, supportando l'ipotesi che tale sintomatologia sia stata originata dalla presenza del drenaggio e dal suo costituire un corpo estraneo…”.
Le convincenti considerazioni del consulente di parte convenuta, con i numerosi richiami alla
40 letteratura scientifica, mettono in crisi, ad avviso del deducente, le affermazioni dei consulenti del
P.M. circa l'efficacia del drenaggio, ove presente, a rendere evidente la fuoriuscita di materiale enterico.
Da tanto rampolla che non solo il mantenimento del drenaggio quasi “a tempo indeterminato” non trova riscontro nelle inesistenti linee guida – come evidenziato nella relazione del prof. – Per_5
ma non può dirsi “non conforme alla migliore pratica clinica” secondo quanto dal detto consulente sostenuto.
La inutilità e/o dannosità del mantenimento del drenaggio – siccome evidenziata nella letteratura – comporta quale conseguenza che non solo la sua rimozione il 9 ottobre, ove dimostrata, si palesava come opportuna e coerente con le condizioni cliniche ed il decorso post operatorio del , ma Per_1
smentisce o rende assolutamente incerta l'ulteriore conclusione cui sono pervenuti i consulenti del
P.M. circa il momento in cui si sarebbe realizzata la perforazione intestinale.
Difatti l'affermazione riportata nell'elaborato, secondo cui “…la rottura dovrebbe essersi realizzata nel corso del 9…” si fonda, sostanzialmente sulla descrizione dello stato del paziente che il prof.
ha dedotto da quanto riferito in querela da parte della sig.ra , una delle Per_5 Parte_2
odierne attrici, di certo carente di valenza probatoria in sede civilistica.
Di tutt'altro avviso le conclusioni fatte proprie dal prof. nell'allegata consulenza di parte: Per_9
“…Per quanto concerne il decorso clinico del sig. , come desumibile dall'elaborato dei CT Per_1
del Tribunale di Taranto, esso non ha offerto dati di particolare preoccupazione: condizioni generali stabili;
l'addome è risultato sempre trattabile, con segno di negativo quando ricercato ed Per_13
annotato (09-10-2019); algie addominali sostanzialmente limitate alla sede chirurgica;
ciò sino all'improvvisa drammatica fase finale….E' alle ore 19,30 del 10-10-2019 che il quadro cambia bruscamente e conduce a morte il paziente. Quanto sopra sta ad indicare che il contenuto intestinale, ipertossico ed iperinfettivo, si è riversato attraverso la perforazione colica di 2 cm., nella cavità addominale, con più probabilità che non, alle 19,30 del 10-10-2019, determinando in rapida successione sudorazione, dispnea, stato soporoso, attività cardiaca caotica e arresto cardiaco finale…La causa di morte del sig. va ascritta ad una imprevenibile complicanza perforativa Per_1
41 del colon con drammatico ed improvviso shock tossinfettivo e collasso cardiocircolatorio che hanno reso inattuabili provvedimenti teraputici efficaci…”.
Sulla scorta delle valutazioni del prof. emerge, inoltre, che l'allegazione degli attori circa la Per_9
coincidenza temporale tra rimozione del drenaggio e percolazione di materiale fecale nella giornata del 9 ottobre rimane nel campo delle ipotesi, qui contestata.
Invero non si comprende su quali basi scientifiche o anche meramente probabilistiche la presenza del drenaggio avrebbe consentito di rilevare la percolazione di materiale enterico stante che la lesione di continuo della parete intestinale avrebbe potuto essere talmente minima e la percolazione talmente modesta da non fuoriuscire attraverso il drenaggio, ammesso per ipotesi di tesi che esso fosse ancora pervio.
C3) Anche in ordine all'accertamento del nesso causale le considerazioni svolte dagli attori vanno fermamente contestate. Infatti essi, attingendo ancora una volta alla consulenza del P.M., hanno semplicisticamente affermato che il – qualora il drenaggio fosse stato manenuto in situ e fosse Per_1
stato sottoposto a nuovo intervento chirurgico – avrebbe avuto il 70% di probabilità di sopravvivenza. In realtà i proff.ri e hanno detto ben altro, ovvero che una Per_5 Per_6
peritonite fecale ha in sé una mortalità compresa tra il 30 ed il 60%, sicchè dal punto di vista medico legale e con approccio controfattuale viene meno la certezza probabilistica e/o logica di conseguire un diverso risultato ipotizzando come svolto il trattamento dovuto. Ma v'è di più.
Un ragionamento basato esclusivamente sul dato statistico non può astrarre dalle concrete condizioni di salute del paziente, nel senso che non è possibile prendere acriticamente a base l'ala inferiore del range delle probabilità per dedurne che il de cuius aveva il 70% di probabilità di sopravvivenza.
Si intende dire che in un paziente come il propendere per l'esito salvifico di un secondo Per_1
intervento chirurgico appare frutto di un ragionamento fallace ed indimostrabile.
Difatti il primo intervento era stato particolarmente complesso ed il ritenuto indebolimento della parete intestinale, non prevenibile come riconosciuto dai consulenti del P.M., rendeva “più probabile
42 che non” un esito infausto, ovvero spostava le probabilità di decesso verso l'ala superiore del range attesa la presenza di una perforazione colica che ha una mortalità molto elevata.
Al dato oggettivo rappresentato dalle difficoltà dell'atto chirurgico causato dal “complesso quadro aderenziale preesistente”, va poi aggiunto – quale ulteriore elemento di criticità - che il era Per_1
una persona di 73 anni, era gastroresecato, iperteso, anemico etc..
Insomma si è al cospetto di una serie di connotazioni negative idonee ad incidere sulle probabilità di salvezza del paziente che, valutate in uno al dato statistico di una mortalità per peritonite (anche laddove tempestivamente diagnosticata), pari al 60%, testimoniano oggi, nell'ambito del giudizio controfattuale, l'insussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento.
Sotto altro profilo, quanto al corretto monitoraggio del paziente post intervento, va ribadito che della rimozione del drenaggio il 9/10 non v'è prova ma, soprattutto, che è stato il precipitare degli eventi la sera del giorno seguente, come ricostruito nella relazione tecnica di parte, ad escludere in radice la possibilità di sottoporre il ad un nuovo intervento le cui probabilità di esito positivo sono Per_1
rimaste indimostrate.
Più in generale si può affermare che le considerazioni scientifiche e fattuali sopra ricordate consentono di scartare con elevata probabilità l'allegata ricorrenza della sequela causale ( mantenimento del drenaggio>diagnositempestiva>nuovo intervento>aumentate chance di sopravvivenza); come insegna la giurisprudenza la morte del paziente non integra una perdita di chance se le condizioni del malato sono tali da escludere la possibilità di sopravvivenza anche in assenza di ritardi terapeutici.
Quanto appena dedotto impinge l'ulteriore tema, sollevato nella citazione, secondo cui il preteso errore medico avrebbe inciso anche sull'aspettativa di vita del . Per_1
Invero: “Come per la causalità̀ ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità̀ di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità̀ materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, cioè probatoria, del più probabile che non, sicché, in questo caso,
43 la ricorrenza del nesso causale può̀ affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità̀ si sarebbe verificata più̀ probabilmente che non” (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2013, n.21255).
Affermata, per quanto esposto, l'insussistenza del nesso causale per l'imprevenibilità dell'evento da ciò discende anche l'infondatezza della ritenuta maggiore aspettativa di vita rispetto ai 7 giorni trascorsi presso la Casa di cura.
C4) In ordine all'invocato risarcimento dei danni gli attori, oltre a insistere per il riconoscimento, iure proprio, del danno da perdita del rapporto parentale, deducono anche la spettanza, iure haereditatis, di quello biologico terminale e di quello morale terminale: tanto in considerazione del lasso temporale intercorso tra la morte e le lesioni colpose che l'avrebbero cagionata.
Nei termini surriferiti la questione è mal posta, stante che – anche a voler aderire, in tesi, alle valutazioni dei consulenti del P.M. – le presunte lesioni colpose non si sarebbero affatto verificate in occasione dell'intervento o, per meglio dire, erano “…complicanze sicuramente iatrogene ma non prevenibili ovvero funzione di errori di tecnica chirurgica: esse infatti devono ritenersi in rapporto al complesso quadro aderenziale preesistente ed alle difficoltà che tanto determinò nel corso dell'intervento…”.
Secondo i proff.ri e la condotta non conforme alla migliore pratica clinica (che Per_5 Per_6
comunque, ove posta in essere non avrebbe garantito la sopravvivenza) andrebbe individuata nella rimozione (non provata) del drenaggio, sebbene tanto non abbia avuto valenza fenomenologica in sé. Difatti i C.T. del P.M. collocano la perforazione nel giorno precedente il decesso e solo successivamente a tanto avrebbe fatto seguito la percolazione enterica;
in definitiva lo spatium vivendi, a voler condividere quanto scrivono i surricordati medici legali, sarebbe consistito in non più di 24 ore.
Se poi si sposano, come qui sostenuto, le tesi scientifiche del consulente di parte prof. si giunge Per_9
a quantificare il lasso temporale di che trattasi in non più di 2 ore in cui il paziente, peraltro, avrebbe versato in stato soporoso.
44 Né va trascurato che i dolori avvertiti dal paziente nella fase post operatoria erano pur sempre collocati in sede chirurgica (erano, cioè, mera conseguenza del cruento intervento) mentre solo 3 ore prima del decesso si erano localizzati alla spalla.
Quanto, poi, all'allegata impossibilità del di alzarsi dal letto, oltre ad essere ciò coerente con Per_1
la complessità dell'atto chirurgico, preme evidenziare che già due giorni dopo il paziente era semiseduto.
In altre parole si contesta che il abbia avvertito consapevolmente l'approssimarsi della fine Per_1
(danno morale terminale), mentre in ordine al danno biologico terminale il lasso di tempo intercorso tra l'aggravarsi delle condizioni generali e la morte è stato talmente breve da non essere apprezzabile a fini risarcitori.
Non sussiste, altresì, il danno da riduzione del tempo di sopravvivenza che non viene scientificamente dimostrato dagli attori né quantificato.
In merito al chiesto danno da perdita del rapporto parentale è doveroso rilevare come lo stesso sia stato meramente allegato sulla base del rapporto di parentela, senza neppure allegare l'esistenza e l'intensità del rapporto affettivo (i figli del non erano conviventi col padre, come si evince Per_1
dall'epigrafe dell'atto di citazione), qui contestati;
in ogni caso le poste risarcitorie sono assolutamente eccessive.
Infine, per quanto concerne il cd. danno patrimoniale riflesso, si contesta la spettanza dello stesso e, comunque, l'erroneità del metodo di calcolo che collega l'entità del risarcimento alla pensione percepita dal , stante la reversibilità della stessa in favore della moglie. Per_1
Inoltre non risulta prodotto il contratto di mutuo, onde stabilire la durata dello stesso, l'entità della rata ed individuare i debitori, né alcun cedolino della pensione del coniuge superstite, il cui importo rimane non provato.
Da ultimo si contesta, anche per inesistenza di qualsivoglia documentazione, la spettanza del risarcimento per spese e compensi dell'attività stragiudiziale, per il procedimento di mediazione e la denuncia-querela; per queste ultime sarà sufficiente ricordare l'epilogo del procedimento penale.]
45 Motivi della decisione
I.- Gli attori agiscono a tutela del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a seguito del decesso della proprio congiunto sig. , che ascrivono alla colpa, imperizia e Persona_1
negligenza della srl Casa di Cura ER e dei Medici ivi svolgenti la professioni dott.ri
, e . Parte_4 Parte_5 Parte_6
Nella materia vige la regola dettata dall'articolo 2059 cc il quale, sotto la rubrica “danni non patrimoniali” dispone: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”
Il precetto normativo può essere scomposto nei seguenti sintagmi: A) “il danno non patrimoniale”;
B) “deve essere risarcito”; C) “solo”; D) “nei casi determinati dalla legge”.
Quindi per espressa disposizione del legislatore vi può essere un danno non patrimoniale ( A ) la cui risarcibilità ( B) non è determinata da una specifica disposizione di legge (D), e che, quindi, non da diritto al danneggiato di pretendere la riparazione.
Invero la tecnica normativa è utilizzata per individuare dapprima un'area più vasta, priva ex se di rilevanza giuridica (“…il danno non patrimoniale…”) e subito dopo riservare a se medesimo
Legislatore la prerogativa di individuare in quali casi il danno sociale diviene rilevante anche per l'ordinamento giuridico “solo” a mezzo di esplicite previsioni li rendano “determinati”.
L'art. 2059 cc introduce così una summa divisio: a) danno non patrimoniale privo di riconoscimento legislativo e di diritto alla riparazione;
b) danno non patrimoniale riconosciuto dalla legge e costitutivo di una pretesa alla riparazione.
Il danno non patrimoniale e così delineato come una entità metagiuridica ( A ) che solo espresse e specifiche disposizioni riservate al Legislatore ( D ) possono trasformare in fatti costitutivi del diritto alla riparazione risarcitoria, una sorta di magma incandescente prodotto dalla realtà sociale in
46 evoluzione e da cui singole eruzioni si impongono all'attenzione del autore di un espresso CP_9
e determinato riconoscimento che ne legittima la tutela giudiziaria.
Il lessico giuridico utilizzato dal legislatore è univoco, e lascia chiaramente intendere come nella materia viga il principio di determinatezza e nominatività che il legislatore istituisce in materia di forma dei contratti ove l'art. 1350 cc, sotto la rubrica “atti che devono farsi per iscritto” , dopo aver elencato gli atti in cui impone la forma scritta, nell'ultimo aliena detta la norma di chiusura sancendo che devono essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità “gli altri atti specialmente indicati dalla legge”, così istituendo la regola della eccezionalità della forma scritta insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 delle preleggi.
Ugualmente fa la legge in tema di cause di nullità, ed invero l'art. 1418 cod.civ., dopo aver elencato le cause di nullità, con l'ultimo comma dispone: “il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”, così istituendo il principio di tipicità e nominatività delle cause di nullità del contratto
( cd numerus clausus ).
Ancora la tipicità e nominatività è prevista in tema di modi di acquisto della proprietà ove l'articolo
922 cc, anche in attuazione del principio di legalità stabilito dall'art. 42 della Costituzione, con la rubrica “modi di acquisto” dispone: “La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione, per commistione per usucapione, per effetto di contratti,
per successione per causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.”
Ancora in tema di termini perentori e stabiliti a pena di decadenza l'art. 152 cpc dispone: “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.”
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività delle ipotesi di decadenza dalle attività processuale per inosservanza di termini perentori, palesando il
47 proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio , il quale evoca la necessità
che le predette conseguenze pregiudizievoli per la parte processuale risultino da una manifestazione di volontà univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)10, e ponendosi come naturale prosecuzione del principio di tassatività delle nullità sancito nell'art. 156 cpc.
In tema di titoli esecutivi l'art.474 comma 2 del vigente cpc dispone: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva…"
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività dei titoli esecutivi giudiziali palesando il proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio
, il quale evoca la necessità che la qualità di titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata risulti da una manifestazione di volontà univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile
(“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal
Per 10 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente ( dunque Per_15 veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i peccatori puniti;
questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente Controparte_10 chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava;
Spiava CP_11 ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza;
giacchè il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla;
Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e CP_12 rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura;
: Nelda Tes_1 scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere;
me lo dice in fondo alla lettera espressamente); Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato ( nella CP_13 Per_16 cronaca di è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca;
esemplare di castità; è vergine;
Per_17 ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei;
Del resto ho fatto vedere CP_14 in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi;
Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze: Non ostante che nella carta…non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti;
L.A.Muratori: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la maraviglia e il diletto;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V. Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (Manzoni: La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da NI Treccani, volume VII. 48 significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)11,
e ponendosi come naturale prosecuzione nella codificazione vigente di quanto già statuito nell'art.554
del codice di procedura civile del 1865 il quale pure sanciva: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze ….-
omissis -…2) le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo…".
Il principio di nominatività è istituito dal legislatore anche in tema di società, laddove l'art.2249 cc sotto la rubrica “tipi di società” dispone “le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività
commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dai capi III e seguenti di questo titolo”.
Ancora il principio di tassatività e nominatività è introdotto dal legislatore in tema di promesse unilaterali, e l'art. 1987 cc, sotto la rubrica “efficacia delle promesse” dispone: “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.”
E che l'art. 2059 cc introduca il principio di nominatività dei casi in cui il danno non patrimoniale può essere risarcito, è fatto palese dall'impiego dell'aggettivo “determinato” (“il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”), nella sua densità
semantica indicante la estrema selettività della indicazione normativa 12 ed inglobante anche il
Per 11 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente ( dunque Per_15 veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i peccatori puniti;
questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente Controparte_10 chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava;
Spiava CP_11 ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza;
giacchè il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla;
Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e CP_12 rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura;
: Nelda Tes_1 scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere;
me lo dice in fondo alla lettera espressamente); Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato ( nella CP_13 Per_16 cronaca di è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca;
esemplare di castità; è vergine;
Per_17 ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei;
Del resto ho fatto vedere CP_14 in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi;
Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze: Non ostante che nella carta…non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti;
L.A.Muratori: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la maraviglia e il diletto;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V. Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (Manzoni: La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da NI Treccani, volume VII. 12 “Voce Determinato: agg., limitato entro termini precisi, esattamente circoscritto, chiaramente precisato nei propri limiti, finito;
2 speciale, particolare, ben specificato, esattamente individuato;
3 che presenta caratteri esattamente definiti, preciso , esatto;
4 indicato con precisione, noto esattamente, specificato, certo;
5 stabilito, fissato, convenuto, prestabilito 49 significato di “stabilito” che viene utilizzato nella formulazione dell' art. 922 cc per istituire una ipotesi normativa pacificamente ritenuta quale esempio di numerus clausus.
L' estrema selettività palesata dall'aggettivo “determinato” viene resa invalicabile ad ogni forzatura interpretativa dall'ausilio lessicale proveniente dall'impiego congiunto dell' avverbio “solo”, che erige intorno a casi “determinati” dalla legge un vero e proprio steccato privo di comunicazione con l'esterno conferendo ai casi “determinati” dalla legge il crisma della esclusività13 inestensibile dall'interprete.
Ne consegue che l'art. 2059 cc configura ipotesi di danno non patrimoniale non risarcibile, ed ipotesi di danno patrimoniale risarcibile nei casi “chiaramente precisati nei propri limiti”.
La struttura della norma la rende così assai simile nel sistema all'ultimo comma dell'articolo 1418 cc che detta il principio di nominatività delle cause di nullità ed al n.13 dell'art. 1350 cc che fissa il principio delle forma scritta necessaria nelle sole ipotesi oggetto di specificazione normativa.
L'art. 2059 cc funge così da norma di chiusura del Titolo IX dedicato ai “fatti illeciti” nel Libro IV
del codice civile, e rappresenta l'antitesi dell'art. 2043 cc che inaugura il predetto titolo istituendo il principio di atipicità dell'illecito civile produttivo di danno patrimoniale mediante la formula
“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto….”, così palesandosi il contrasto tra l'aspecificità di “qualunque fatto” e la nominatività e tassatività dei “casi determinati dalla legge” e l'antinomìa linguistico lessicale tra le due locuzioni.
Il danno patrimoniale può così derivare da “qualunque fatto doloso o colposo…” ex art. 2043 cc;
il per atto di volontà o per comune accordo.”, in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, volume IV pagina 279-280.
“Voce Determinato: 1 contenuto entro certi ed esatti termini, limiti;
Misura, distanza determinata;
Un determinato valore;
In un tempo determinato;
2 particolare, speciale, a determinate condizioni, in determinate circostanze;
3 fissato, stabilito: in un ora determinata” in Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana a cura di Aldo Gabrielli;
13 “voce Solo: avv., esclusivamente, solamente, soltanto, e serve per escludere altri casi, modi, eventualità, motivi, scopi;
tranne che, fuorchè”, in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, volume XIX pagina 358.
“voce Solo: avverbio, soltanto, solamente, unicamente, semplicemente;
vorrei solo acqua, e' venuto solo lui.” In ” in Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana a cura di Aldo Gabrielli;
50 danno non patrimoniale può essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge” ex art. 2059 cc.
Così strutturata, con l'uso congiunto dell'avverbio “solo” e dell'aggettivo “determinato” la disposizione normativa di cui all'art. 2059 cc introduce anch'essa una ipotesi di numerus clausus inestensibile oltre i casi specificamente previsti dalla legge , diversamente incorrendo l'interprete in error in iudicando per violazione delle regole legali di interpretazione della legge.
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi) che il giudice di ogni ordine è grado ( inclusa la Suprema Corte di Cassazione per la quale la Costituzione o le Leggi
Costituzionali non prevedono deroghe e/o esoneri e/o dispense ) è obbligato ad applicare sia in forza dell'art. 101 comma 2 della Costituzione ("I giudici sono soggetti soltanto alla legge") che per effetto dell'art. 113 cpc ("Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto…"),
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”;
mentre ai sensi dell'art.1 delle c.d. preleggi rubricato come "Indicazione delle fonti", "sono fonti del diritto: 1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative (disposizione abrogata); 4) gli usi.".
Posto che ai sensi dell'art. 2059 cc “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, e che ai sensi dell'art. 12 delle preleggi ( Disposizioni preliminari al Codice
Civile), sotto la rubrica più che significativa “Interpretazione della legge”, l'Ordinamento stabilisce che “1.- Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dl significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. 2.-
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”, qual è l' “intenzione del legislatore” in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc?
51 La ritroviamo nel paragrafo 803 della Relazione al Re colla quale il presentava per Persona_18
l'approvazione del Senato Regio, della Camera dei Deputati e del Re d'Italia, l'art. 2059 del codice civile:
“803.- 1.- Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati. 2.- La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito ( in senso largo ) solo nei casi determinati dalla legge, presente e futura e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite
( art. 2059).”
Occorre così una “legge futura”, successiva al 21 aprile 1942, per “determinare” i casi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale.
Occorre quindi “la legge futura”, e non sono invece sufficienti le sentenze, siano del Pretore, del
Conciliatore, del Giudice di Pace, del Tribunale, della Corte d'Appello, del Consiglio di Stato, del
Tribunale Amministrativo Regionale, della Corte di Cassazione, a Sezione Semplice o a Sezioni
Unite, delle Giurisdizioni Speciali.
Per rendere possibile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc , come fare allora ?
L'art. 70 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
Il successivo articolo 71 della Costituzione dispone: “1.- L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
Costituzionale”.
Ne consegue che solo la Costituzione o una Legge Costituzionale a questa successiva possono
52 individuare gli atti aventi forza ed efficacia di legge, e non certamente l'articolo 65 del Regio Decreto
n. 12/1941 che attribuisce alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la semplice funzione di favorire l'uniformità delle interpretazioni delle leggi tra i vari organi giurisdizionali.
Il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione aggiunge: “2.- Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”
Cinquantamila sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ( o del Consiglio di
Stato o delle Corti di Appello o dei Tribunali o dei Tribunali Amministrativi Regionali e così via ) non fanno una legge.
Cinquantamila elettori possono fare una legge, preparando un progetto redatto in articoli con una relazione di accompagnamento, e depositandoli presso la Segreteria della Presidenza della Camera dei Deputati.
La Corte Costituzionale mai ha emesso una sentenza munita dei requisiti di cui all'art. 136 della
Costituzione colla quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2059 cc nella parte in cui subordina la risarcibilità del danno non patrimoniale ad una determinata previsione della legge.
Ne consegue che nell'interpretare la legge il giudice deve innanzitutto cercare la c.d. interpretazione dichiarativa ( lex tam dixit quam voluit ), la "regina delle interpretazioni".
Il risultato del procedimento interpretativo può condurre ad una efficacia precettiva maggiore rispetto a quella fatta palese dalla interpretazione meramente dichiarativa, ed allora ci si troverà al cospetto della c.d. interpretazione estensiva che estende la portata precettiva della norma ad un caso che solo apparentemente ne sembra escluso14 ( lex minus dixit quam voluit ); ovvero ad una efficacia precettiva minore rispetto a quella palesata dall'interpretazione dichiarativa , dandosi così vita alla c.d. 14 “Nei confronti di norme di carattere eccezionale è preclusa la interpretazione analogica, ma non anche quella estensiva, la quale si limita a ricondurre sotto la norma interpretata, quei casi che solo apparentemente ne sembrano esclusi, ma che in realtà il legislatore, stando all'obbiettività della norma medesima, ha inteso ricomprendervi.” (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.2004 del 03-06-1976). 53 interpretazione restrittiva ( lex plus dixit quam voluit ).
Alla interpretazione estensiva si aggiunge, rimanendone distinta, la c.d. interpretazione analogica
(analogia legis), che rappresenta una forma di autointegrazione con cui l'ordinamento giuridico, in omaggio al dogma della completezza ed esaustività delle disposizioni normative vigenti, consente di applicare ad una fattispecie apparentemente priva di espressa disciplina una norma dettata in materia affine.
Il procedimento analogico è disciplinato dall'art.12 comma 2 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale ne subordina l'applicazione ai soli casi in cui una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione, consentendo in tal caso l'applicabilità di disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
ne consegue che presupposti per il ricorso alla analogia legis sono: 1)
l'assenza di una disposizione normativa che espressamente disciplini il caso da giudicare ai sensi dell'art. 12 comma 1 delle preleggi , con conseguenziale impossibilità di giudicare;
2) la presenza di disposizioni normative in materia affine;
3) l'identità di ratio tra il caso da giudicare primo di normazione e la norma che regola la materia affine ( ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio ).
E' così evidente come il ricorso all'interpretazione analogica possa avvenire solo come extrema ratio,
quando una controversia non può in alcun modo trovare soluzione positiva per la esistenza di un vero e proprio vuoto normativo15, mentre giammai potrà farvisi ricorso per una mera opzione ermeneutica e, meno che mai, per petizione di principio puramente ideologica dettata dall'insoddisfazione per l'assetto di interessi risultante dalla incompletezza della previsione normativa, non essendo compito del giudice porre in essere atti liberi nel fine, funzione, questa, propria dell'Organo Costituzionale che manifesta direttamente la Sovranità Popolare mediante la rappresentanza del Corpo Elettorale ai 15 “Il ricorso alla analogia è consentito dall'art.12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.”(Cass.Civ.Sez.II n.4754 del 29-04-1995). 54 sensi degli artt. 1, 55 e 70 della Costituzione.
Non può farsi ricorso alla analogia quando non vi sia alcuna esigenza di colmare ineliminabili vuoti normativi, non potendo questa ritenersi sussistente ogni qualvolta la parte riscontri l'assenza di una norma positiva che consenta di ritenere fondata la propria domanda, diversamente, come ben si comprende, l'analogia legis venendo invocata in forma presso che generalizzata da tutti coloro i quali avanzino pretese non sorrette da una espressa disposizione normativa che ne coonesti la fondatezza ed accoglibilità, così trasformando surrettiziamente in una “lacuna normativa” quella che invece è
null'altro che una precisa scelta del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
La chiarezza e non equivocità del dettato normativo, esclude pure il ricorso alla c.d. interpretazione teleologica16, ammissibile solo in caso di palese contrasto tra il significato letterale manifestato dalle parole secondo la connessione di esse, ed il sistema normativo, e non nella diversa ipotesi in cui il predetto significato letterale tradisca le aspettative di tutela di determinati interessi ritenuti meritevoli sulla scorta di pur apprezzabili esigenze socialmente avvertite come tali17, non potendosi attribuire ad una disposizione normativa un significato più ampio di quello legittimamente attribuibile in forza della interpretazione letterale al dichiarato fine di ampliarne l'ambito di operatività per ritenute prevalenti esigenze di tutela di interessi avvertiti come preminenti, essendo questa una funzione tipica dell'atto legislativo, libero nel fine in quanto espressione della sovranità popolare attraverso l'istituto della rappresentanza articolato nelle assemblee legislative. Da ultimo si colloca la c.d. analogia iuris, prevista anch'essa dal comma 2 dell'art. 12 delle preleggi:
"se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato."
Trattasi dei principi fondanti dell'ordinamento, desumibili dall'esame comparativo di più disposizioni normative di vario ordine e grado nella gerarchia delle fonti del diritto, in cui si esprime la razionalità
intrinseca del sistema e si manifesta il dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, che si assume con valenza assiomatica capace di esprimere ex se la regula iuris idonea alla definizione di ogni possibile situazione.
Deve invece essere esclusa la possibilità che il giudice, di ogni ordine e grado, nell'apparente esercizio del potere di interpretare ed applicare la legge ne crei una nuova , o modifichi o abroghi la legge preesistente.
L'art.70 della Costituzione dispone: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere”, così attribuendo espressamente la Costituzione il potere di porre in essere atti aventi forza ed efficacia di legge e costitutivi della cd normazione primaria dell'ordinamento.
Siffatto potere, che la Costituzione ha voluto riservare agli Organi Costituzionali direttamente investiti dal suffragio elettorale in cui si manifesta la Sovranità Popolare ai sensi dell'art. 1 della
Costituzione (“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.”), può essere modificato o attribuito ad altri organi soltanto con Leggi costituzionali come espressamente sancito non solo dall'art. 139 della Costituzione, ma anche dall'art. 2 delle disposizioni preliminari al codice civile che dispone: “La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.”
L'impossibilità giuridica per il giudice di abrogare o modificare la legge esistente è sancita espressamente dall'art.15 delle disposizioni preliminari al codice civile ( cd preleggi ) che sotto la
56 rubrica “abrogazione delle leggi”, così dispone: “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.”
[ Normalmente il potere che può abrogare una legge è quello che fa la legge, che ne sostituisce una nuova a quella abrogata ] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica Italiana –
Riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 28 novembre 1947)
L'Autorità Giudiziaria non può emanare la cd interpretatio abrogans.
La distribuzione della funzione normativa è completata dall'art. 101 comma 2 della Costituzione che disponendo "I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, esclude in conformità all'art. 70 già
esaminato che il giudice possa crearla ex novo;
e dall'art. 1 delle cd preleggi (disposizioni preliminari al codice civile) che sotto la rubrica "Indicazione delle fonti" disponendo "sono fonti del diritto: 1)
le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative (disposizione abrogata); 4) gli usi.", non contempla tra le fonti del diritto le sentenze della Suprema Corte di Cassazione e di tutti gli altri giudici che, pertanto, non possono creare, modificare, abrogare la legge;
e dall'art.113 cpc che sotto la rubrica “pronuncia secondo diritto” dispone "Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto…"), così confermando che la sentenza del giudice di ogni ordine e grado non costituisce fonte di diritto che invece deve applicare al caso concreto.
La giurisprudenza, anche di legittimità e persino a Sezioni Unite, ha cercato di ampliare il ristretto novero di ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, facendo ricorso alla cd interpretazione costituzionalmente orientata.
Questa, tuttavia, non è prevista dalla legge e si fonda indirettamente sulla legge n.87/1953 e ,
segnatamente, sull'articolo 23 comma 2 il quale dispone: “l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
57 costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza…”
Il giudice deve così trovarsi in una situazione di impossibilità giuridica impeditiva della definizione del giudizio, cosa che non ricorre nella ipotesi di cui all'art. 2059 cc in cui non appare in contrasto col dettato costituzionale il dato normativo che rimette alla previsione legislativa esplicita la risarcibilità di danni non patrimoniali;
diversamente sarebbe stato se la norma fosse stata formulata con tecnica proibitiva, sancendo l'irrisarcibilità di danni non patrimoniali oltre le ipotesi già previste dal codice.
L'interpretazione costituzionalmente orientata ha la funzione di effettuare il “salvataggio” di una norma di legge in possibile conflitto con la legge fondamentale, ma non può essere utilizzata per istituire un sistema normativo parallelo ed irrituale al fine di perseguire finalità riservate all'atto giuridico per definizione libero nel fine: la legge o l'atto avente forza di legge.
E per convincersene sarà sufficiente rammentare i numerosi pronunciamenti con cui la medesima
Corte Costituzionale ha ricordato di non poter intervenire ogni qualvolta la scelta che si vuole compiere sia riservata alla cd ragionevolezza del Legislatore cui pertanto è rimesso il compito di stabilire le tecniche di tutela più idonee delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento.
L'impossibilità giuridica di emettere una sentenza di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale senza il fondamento di una esplicita previsione normativa deriva inoltre anche dal sistema disciplinare cui è sottoposta la Magistratura.
Con sentenza n.10/2011 la Sezione Disciplinare dell' Onorevole Consiglio Superiore della
Magistratura ha infatti sancito la rilevanza disciplinare di provvedimenti emessi dal giudice al fuori di esplicite previsioni normative.
58 Nell'infliggere la sanzione disciplinare per l'emanazione di un atto peraltro tipico in quanto riconosciuto in via generale dalle legge e senza la violazione frontale di una norma di espresso divieto che determini la illiceità del fatto commissivo mediante azione, che non è affatto citata nella motivazione della sentenza disciplinare n.10/2011 , l'Onorevole Sezione Disciplinare nondimeno irrogava la condanna ed osservava che il provvedimento di cui si discuteva:
“……è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e quindi la adozione con un provvedimento , di questa modalità di pubblicità per un verso non è consentito dalla legge, e per un altro verso comporta l'inosservanza delle norme regolamentari sul servizio giudiziario” (pagina 6 ultimo capoverso sentenza n.10/2011 Onorevole Sezione Disciplinare del CSM).
Sul piano dell'interpretazione sistematica le conclusioni così raggiunte appaiono conformi al generale principio di offensività cui è ispirato l'intero ordinamento giuridico, e che impone la concreta ricerca di una effettiva ed apprezzabile lesione dei valori protetti senza arrestarsi al superficiale riscontro della violazione normativa, propria dei c.d. illeciti di mera disubbidienza.
Al riguardo la norma cardine è l'art. 1453 cc, in forza del quale "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno."
L'azione risarcitoria, pertanto, è autonoma rispetto all'azione di risoluzione del contratto, esperibile solo quando l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cc, e può quindi essere anche proposta indipendentemente da questa, ma sempre che nella ipotesi in cui un danno concreto vi sia18non potendo ritenersi che la esistenza del danno sia da ritenersi in re ipsa nella 18 "L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l'inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, mentre l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno;
ne consegue che, in tema di mediazione, la condanna del mediatore al risarcimento del danno nei confronti di una delle parti per inadempimento del proprio dovere di informazione non implica automaticamente che il contratto debba essere risolto e che il mediatore perda il diritto alla provvigione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 59 stessa illegittimità/illiceità della condotta19 (."IN CASO DI ACCERTATA INADEMPIENZA
CONTRATTUALE, LA PROVA DEL DANNO, DI CUI SI CHIEDE IL RISARCIMENTO, NON
E IN RE IPSA ,MA DEVE ESSERE FORNITA DALL'INTERESSATO IN QUANTO LA
POTENZIALE ESISTENZA DEL DANNO STESSO NON COMPORTA NECESSARIAMENTE
LA CONCRETA ESISTENZA DI ESSO." Cass.Civ.Sez.I sent.n.684 del 04-03-1968 )
Il principio di offensività è codificato: 1) nell'art.2043 cod.civ., che richiede la verificazione in concreto del damnum iniuria datur per dare corpo all'illecito configurato dalla Lex Aquilia de damno;
2) nell'art. 1455 cod.civ., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l'inadempimento abbia "scarsa importanza" valutata secondo l'interesse della parte non inadempiente, richiedendo non il mero riscontro della violazione della disposizione pattizia o normativa, ma la sussistenza di un apprezzabile compromissione dell'equilibrio negoziale e delle utilità che la parte non inadempiente si attende dalla esecuzione del programma contrattuale e,
primariamente, dal patto che assume essere stato violato;
3) nell'art. 872 comma 2 cod.civ., laddove conferisce rilievo nei rapporti intersoggettivi alla violazione delle norme in tema di edilizia nel caso in cui si sia prodotto in concreto un danno;
4) nell'art.833 cod.civ., che vieta al proprietario di utilizzare le facoltà costituenti il contenuto del proprio diritto allo scopo di provocare un danno o un pregiudizio a terzi, ove il limite all' agere licere del dominus è individuato nel danno inferto ai ceteri omnes;
5) nell'art.1338 cod.civ., che subordina la rilevanza della trasgressione ai doveri di correttezza sentenza di merito che - dopo aver condannato il mediatore al risarcimento del danno nei confronti del cliente per non averlo informato dell'esistenza di una locazione ultranovennale, regolarmente trascritta, sull'immobile che questi aveva poi acquistato - aveva nel contempo stabilito che al mediatore spettasse il pagamento della provvigione, poiché l'avvenuta conclusione del contratto dimostrava la scarsa importanza dell'inadempimento)."(Cass.Civ.Sez.III sent.n. 18515 del 20- 08-2009).
60 nelle trattative precontrattuali alla effettiva verificazione di un danno sofferto da una delle parti;
6)
nell'art. 2409 cod.civ. che, in tema di società di capitali subordina l'intervento del Tribunale nei casi in cui vi sia il sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori che abbiano prodotto danni alla società, o almeno pericolo concreto di danni;
7) nell'art. 49 comma 2 del codice penale, che esclude la punibilità per un fatto previsto dalla legge come reato quando "è impossibile l'evento dannoso o pericoloso"; 8) nel diritto amministrativo, ove si esclude l'interesse a chiedere l'annullamento di un atto della P.A. a tutela del mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa;
9) in tema di danno erariale, ove gli artt.5 della legge n.19/1994 e 1quater della legge n.20/1994 richiedono la effettiva sussistenza di un "fatto dannoso" per dar vita ad una ipotesi di responsabilità; 10) nell'art. 3bis del Codice di disciplina dei magistrati ordinario (D.Lvo n.109/2006),
laddove esclude la punibilità di un fatto disciplinarmente rilevante quando questo abbia scarsa rilevanza;
; 11) nell'art. 1453 comma 1 cod.civ. , laddove prevede in ogni caso l'esperibilità dell'azione risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, interpretato in chiave di concreta offensività dalla giurisprudenza.20
Il principio di offensività comporta il progressivo restringimento dell'area dei danni c.d. in re ipsa, ed impone la verifica e la ricerca in concreto di una lesione effettivamente incidente su situazioni giuridiche soggettive di vantaggio munite di tutela ordinamentale, legittimando e, anzi , rendendo
61 doverosa, una rilettura degli istituti giuridici alla stregua di quello che deve essere ritenuto ad ogni effetto un principio generale dell'ordinamento , anche ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle disposizioni preliminari al codice civile (apices iuris non sunt iura) A siffatte conclusioni sembra peraltro , sia pure inconsapevolmente, già allineata la miglior giurisprudenza di legittimità, che esclude categoricamente la sussistenza di una equazione tra idoneità lesiva del fatto, quand'anche prodotto a seguito della accertata violazione di norme giuridiche, ed effettiva sussistenza di un pregiudizio risarcibile, negando persino che il giudicato formatosi sulla sentenza che accoglie la c.d. domanda di condanna generica ai sensi dell'art. 278 cc, sia vincolante nel successivo giudizio diretto alla
"liquidazione" del danno, ben potendo questo rivelarsi insussistente o non etiologicamente prodotto dall'azione, commissiva od omissiva, del presunto autore del fatto illecito, dovendosi così in tali ipotesi ritenere logicamente che alla trasgressione di norme giuridiche può non corrispondere alcun danno civile risarcibile21. 21 "La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione;
conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l'accertamento della responsabilità di una banca per l'ingiustificata segnalazione di un credito "in sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, allorchè la Corte di merito, pronunciata sentenza non definitiva sulla sussistenza della responsabilità, aveva riservato alla statuizione definitiva la valutazione del danno subito dall'impresa debitrice)." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 21428 del 12/10/2007)
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale prescinde dalla misura e anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 14/07/2006)
"In materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 15808 del 28/07/2005)
"La parte che non limiti la domanda alla richiesta di condanna generica al risarcimento del danno (e cioè ad una pronunzia di mero accertamento della potenzialità dannosa di un determinato illecito) ma chieda anche la condanna alla corresponsione di quanto occorra per il ristoro del danno subito, ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno in concreto e dell'ammontare di questo, in difetto della quale la domanda va rigettata anche se il giudice (senza per questo incorrere nel vizio di contraddittorietà della motivazione) abbia accertata la sussistenza del fatto potenzialmente dannoso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/07/1996)
62 IV.- Le conclusioni prima raggiunte sono conformi alle direttive legislative in materia di risarcimento del danno alla persona contenute nel DLvo 209/2005 ( c.d. Codice delle Assicurazioni )
In relazione al quantum debeatur difettavano sino allo scorso anno atti legislativi o normativi validi in tutto il territorio nazionale che fissassero parametri certi ed obbiettivi per la valutazione del danno alla integrità fisica ( cd danno biologico ).
L'art. 138 del DLvo 209/2005, sotto la rubrica “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”, così dispone nel suo comma 2 lett.a) :
“agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ex art. 278 cod. proc. civ., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale prescinde dalla misura ed anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 9709 del 18/06/2003)
"La condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 6257 del 02/05/2002)
"La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito (extracontrattuale) integra un accertamento di potenziale idoneità di tale fatto a produrre conseguenze pregiudizievoli, a prescindere dalla misura, ma non anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che, nel giudizio instauratosi per la liquidazione, venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il danno non si sia in effetti verificato." (Cass.Civ.Sez. U, Sentenza n. 8545 del 03/08/1993)
"LA PRONUNCIA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO INTEGRA UN ACCERTAMENTO DI POTENZIALE IDONEITÀ DI TALE FATTO A PRODURRE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI, A PRESCINDERE DA OGNI RISCONTRO NON SOLO SULLA MISURA, MA ANCHE SULLA STESSA ESISTENZA DEL DANNO. IL GIUDICATO FORMATOSI SU DETTA PRONUNCIA, PERTANTO, NON OSTA A CHE, NEL GIUDIZIO INSTAURATOSI PER LA LIQUIDAZIONE, VENGA NEGATO FONDAMENTO ALLA DOMANDA RISARCITORIA, ALLA STREGUA DELLA CONSTATAZIONE CHE IL DANNO NON SI SIA IN CONCRETO VERIFICATO, OVVERO NON SIA CASUALMENTE RICOLLEGABILE AL FATTO DENUNCIATO. ( V 3379/80, MASS N 407186; ( V 1702/77, MASS N 385419)." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 11/04/1987)
63 danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito.”
Sempre l'art. 138 precisa nel comma 2 lett.e):
“Al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d)
è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.”
Il successivo comma 3 dell'art. 138 stabilisce:
“Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati e obiettivamente accertatati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.”
Sempre l'art. 138 così stabilisce nel comma 4:
“L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.”
L'art. 138 comma 4 del Codice delle Assicurazioni fissa così una vera e propria “norma di chiusura”
destinata a completare con l'art. 2059 cc il sistema normativo di contrasto alla jungla risarcitoria,
sancendo l'esaustività del sistema di calcolo del danno giuridicamente computabile per le lesioni della integrità fisica, trasformandolo in una componente accessoria e strettamente conseguenziale al già
accertato danno biologico ( art. 138 comma 2 lett.e: “Al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva
64 della liquidazione.”).
La Legge ha così rispettato la ratio della sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale ove sembra possibile leggere:
“6.- - Tenuto conto di quanto ora precisato, mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l'art. 2059 c.c., ove dal primo (e cioé dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico - fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo. Ciò sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato.”
Vi è così un legame unidirezionale tra il danno biologico sofferto a seguito della lesione del diritto alla salute ed il danno morale che eventualmente ( e non necessariamente ) si riscontri nel caso concreto essere dal primo derivato, e col vincolo (“sempreché) della accertata sussistenza in concreto di un reato.
Ne consegue che, accertato il danno biologico prodotto dalla lesione del diritto alla salute, solo eventualmente potrà riconoscersi alla vittima una componente aggiuntiva ed ulteriore data dal danno morale ( species del genus costituito dal danno non patrimoniale ex art. 2059 cc accanto alla species del danno biologico ) “..sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato.”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 184/1986).
Nulla di tutto questo sembra presente nel fatto giuridico posto a fondamento della domanda giudiziale, non avendo gli attori patito alcun danno biologico a seguito del decesso del proprio congiunto sig. , presupposto per il riconoscimento del danno morale, seconda Persona_1
componente del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 del codice civile.
V.- Si è cercato di costruire la risarcibilità del danno non patrimoniale sulla sentenza n. 372/1994
con la quale la Corte Costituzionale ha così stabilito:
65 [dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2059 cod.civ., sollevata in subordine, con riferimento ai citati parametri costituzionali, dal medesimo tribunale con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/10/94. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente;
GI MENGONI, Redattore;
Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.]
L'art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'ambito del Titolo VI della Carta
Fondamentale ed inserito nella Sezione I rubricata “La Corte Costituzionale”, nella formulazione in vigore dal 01 gennaio 1948 a tutt'oggi e mai modificata, così sembra disporre:
“1.- Quando la Corte ( Costituzionale, n.d.r.) dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 2.- La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli Regionali interessati affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme istituzionali”.
La Corte Costituzionale può così incidere sulla normazione primaria dell'ordinamento giuridico esclusivamente mediante sentenze rescindenti, ovverosia che annullino la norma giuridica primaria,
senza poterla sostituire, neppure implicitamente, con altra disposizione normativa, stante la chiara volontà del Potere Costituente di riservare al Legislatore e solo ad esso il potere di innovare la legislazione.
Occorre così una “legge futura”, successiva al 21 aprile 1942, per “determinare” i casi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale.
Non sono sufficienti le sentenze, siano del Pretore, del Conciliatore, del Giudice di Pace, del
66 Tribunale, della Corte d'Appello, della Corte di Cassazione, a Sezione Semplice o a Sezioni Unite.
La Corte Costituzionale mai ha emesso una sentenza munita dei requisiti di cui all'art. 136 della
Costituzione colla quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2059 cc nella parte in cui subordina la risarcibilità del danno non patrimoniale ad una determinata previsione della legge.
L'art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana infatti dispone: “1.- Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 2.- La decisione della Corte
è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.”
La Corte Costituzionale può così incidere sulla legislazione esclusivamente creando l' horror vacui, ovverosia il vuoto normativo sul quale dovranno intervenire, se del caso, il Parlamento o i Consigli
Regionali, cui la Costituzione ha attribuito rispettivamente indirizzo politico ed indirizzo politico- amministrativo.
Come fatto palese dalla semplice lettura dell'art. 136 della Costituzione e dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale serve solo a giustificare la decisione emananda e non ha efficacia di legge e, quindi, non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 2059 cc, secondo l'interpretazione autentica contenuta nella Relazione Ministeriale.
Così l'Assemblea Costituente, massima concentrazione del potere espresso dal Popolo Italiano:
[ Normalmente il potere che può abrogare una legge è quello che fa la legge, che ne sostituisce una nuova a quella abrogata ] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica Italiana –
Riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 28 novembre 1947)
E così dopo l'esercizio del potere rescindente da parte della Corte Costituzionale, l'ordinamento risulterà privo di regolamentazione normativa, e l' horror vacui così determinatosi si manterrà sino a nuovo intervento del Potere Legislativo:
[La Corte costituzionale può togliere efficacia ad una legge, ma non può farne un'altra. Ed allora
67 avverrà che per un periodo di tempo, che non so quanto lungo, rapporti che possono essere anche fondamentali non saranno regolati da nessuna legge.] (Lavori preparatori della Costituzione della
Repubblica Italiana – Riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 28 novembre 1947)
L'Assemblea Costituente seguì il cd emendamento On. Per_19
Relatore, si richiama all'articolo 140 della Costituzione austriaca del 1920, per Testimone_2
cui la sentenza con la quale la Corte annulla per incostituzionalità una legge, o una parte della legge,
obbliga il Cancelliere federale alla pubblicazione immediata dell'annullamento che entra in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.
riguardo alla Costituzione austriaca che spesso è stata richiamata anche in altre Per_20
occasioni, osserva che essa era improntata a principî e per qualche punto a preoccupazioni teoriche.
Accenna a taluni istituti di essa, ed in particolare rileva la portata di quella parte della Costituzione
che considerava la funzione giudiziaria come avente lo stesso carattere sostanziale della funzione amministrativa.
Relatore, rileva che, se si limita la funzione della Corte ad una segnalazione di Testimone_2
incostituzionalità, possono anche passare degli anni prima che il Parlamento adotti una qualsiasi decisione nei riguardi della legge. Durante il tempo intercorrente fra il deliberato della Corte
costituzionale ed il riesame da parte del Parlamento, la legge continuerà ad avere la sua efficacia,
con conseguenti nuove lesioni della Costituzione. Per questo motivo si dovrebbe sentire la necessità
che la sentenza della Corte costituzionale per lo meno sospenda l'efficacia della legge. Una tale soluzione non potrebbe ferire la sovranità del Parlamento, che rimarrebbe così libero di adottare la decisione che riterrà più opportuna.] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica
Italiana – Riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 24 gennaio 1947)
L'Assemblea Costituente ebbe così ben viva l'esigenza che il solo funzionamento della Corte
68 Costituzionale potesse essere rimesso alla legislazione ordinaria, mentre l'efficacia delle decisioni della Corte e la loro attitudine ad incidere sull'ordinamento giuridico, di “carattere sostanziale”,
dovessero essere regolamentate esclusivamente dalla Costituzione o dalla funzione di revisione della
Costituzione:
[Arata. Voglio dire due parole soltanto, che mi sono suggerite da questa osservazione: in sostanza, i primi due commi dell'articolo 128 attengono essenzialmente alla procedura. Infatti, nel primo comma
è previsto un caso — uno dei tanti — in cui può sollevarsi una questione di incostituzionalità. Il
secondo comma vuol regolare la legittimazione attiva nella procedura da stabilirsi per le dichiarazioni di incostituzionalità. Siamo dunque nel campo centrale della procedura. Il terzo comma, invece, ha carattere sostanziale, in quanto riguarda e regola gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità.
È mio sommesso avviso, pertanto, che le disposizioni contenute nei primi due commi ben possono essere dettate dalla legge, mentre quella del terzo dev'essere contenuta nel testo costituzionale.
Il mio emendamento ha relazione inscindibile con quello, che ho contemporaneamente presentato,
all'articolo 129, in cui chiedo che la legge, oltre che regolare i conflitti di attribuzione, regoli anche le azioni di incostituzionalità; cioè anche la procedura, ed ho presentato entrambi, perché, ripeto,
penso che sia conveniente non addentrarci ora in problemi di carattere esclusivamente procedurale,
ma lasciare questa parte alla legge, la quale stabilirà come potranno sorgere e come dovranno essere avviate le questioni di incostituzionalità, stabilendo chi sarà legittimato a proporle ed in quali termini potranno essere svolte.] (Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, riunione del 29
novembre 1947).
[Presidente Terracini. Dato l'esito della votazione alla quale abbiamo proceduto prima dell'interruzione, in seguito alla quale è stata respinta la proposta soppressiva del primo comma
69 dell'articolo 128, passiamo alla votazione della formulazione dell'onorevole , il quale propone Pt_8
che ai due primi commi dell'articolo 128 si sostituisca il seguente:
«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi di incostituzionalità delle leggi».
Con questa proposta si rimettono alla legge tutte le disposizioni particolareggiate che sono contenute nel testo della Commissione. La pongo ai voti. (Dopo prova e controprova, è approvata).]
(Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, riunione del 02 dicembre 1947).
L'art. 136 della Costituzione, pertanto, non attribuisce alla Corte Costituzionale il potere di sostituire la norma dichiarata illegittima con altra disposizione normativa, neppure in forma indiretta mediante la motivazione della decisione che non acquista in alcun modo valenza normativa, come invece dottrina e giurisprudenza ordinaria hanno cercato di fare con la motivazione della sentenza n.
372/1994 della Corte Costituzionale;
la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale
rappresenta semplicemente la ratio della decisione, ma non è costitutiva dell'ordinamento giuridico e non esercita un potere che l'Assemblea Costituente non ha voluto conferite ad essa Corte
Costituzionale, la cui funzione, nella parte iniziale dei lavori, si proponeva come limitata ad una mera segnalazione di possibile illegittimità al Potere Legislativo, proprio come nel testo definitivo della
Costituzione si stabilì fosse consentito al Presidente della Repubblica dall'art. 74 che disponeva e tutt'oggi dispone: “1.- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. 2.- Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.”.
Pur non essendo espressamente stabilito, non è dubbio che la richiesta di riesame potrebbe essere motivata dal Capo dello Stato esclusivamente con riferimento a possibili incongruenze del testo normativo rispetto ai principi costituzionali, non avendo la Costituzione attribuito al Presidente della
Repubblica un potere di indirizzo politico proprio ed esclusivo del Parlamento, del Governo della
Repubblica e delle Regioni.
70 Quel potere di segnalazione di possibile illegittimità costituzionale che l'Assemblea Costituente,
nella prima parte dei lavori, voleva attribuire alla Corte Costituzionale, divenne nel testo definitivo una prerogativa del Presidente della Repubblica.
E non è tutto.
Lo stesso effetto rescindente attribuito alle sentenze della Corte Costituzionale dal testo definitivo dell'art. 136 della Costituzione, tutt'oggi in vigore dal 01 gennaio 1948 nella sua formulazione approvata il 27 dicembre 1947, rappresentò la conclusione di un percorso logico-giuridico sorto sulla ipotesi originaria che intendeva negare alla istituenda Corte Costituzionale anche tale potere,
ritenendo impossibile che la sentenza della Consulta potesse produrre l'effetto rescindente su atto avente forza di legge e così esercitare un potere proprio ed esclusivo del Legislatore:
[Il Presidente Conti dà lettura del seguente testo dell'articolo 7, presentato dall'onorevole Bozzi: «La
pronuncia di incostituzionalità è comunicata dalla Corte al Parlamento, il quale o abroga la legge o procede alla revisione costituzionale di essa. Sino al momento della deliberazione del Parlamento
l'efficacia della legge è sospesa». derisce alla proposta dell'onorevole ritirando il suo Pt_9 Pt_10
articolo 7-bis. Leone Relatore, concorda con la proposta dell'onorevole Bozzi. Per_1
Il Presidente Conti pone ai voti il testo proposto dall'onorevole Bozzi. (È approvato).] (Lavori
preparatori della Costituzione della Repubblica Italiana;
riunione dell'Assemblea Costituente
tenutasi il 24 gennaio 1947).
[la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 128, in base alla quale la decisione della Corte
costituzionale, che abbia dichiarato incostituzionale una legge, deve essere immediatamente comunicata al Parlamento perché provveda nelle forme costituzionali. Questa disposizione avrà
allora davvero un solo significato: deferire all'organo competente il compito di eliminare il vuoto che si presenta — nella disciplina giuridica di una determinata materia — in seguito all'annullamento ex nunc di una legge. Tale disposizione sottolineerà, allora, io penso, quella che è
71 l'opinione comune di tutti i membri di questa Assemblea, che cioè la Corte costituzionale debba essere un organo prevalentemente, seppure non esclusivamente, giuridico. Se questo sarà il carattere vero della Corte, se essa funzionerà come noi immaginiamo che debba funzionare, allora io penso,
onorevoli colleghi, che potrà realizzarsi nel nostro Paese quanto auspicava già Controparte_15
nel 1656: «un Governo che sia imperio delle leggi e non imperio degli uomini». (Vivi
applausi — Molte congratulazioni).] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica
Italiana; riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 24 gennaio 1947).
Ma se la Corte Costituzionale non può in alcun modo introdurre nuove norme primarie nell'ordinamento giuridico neppure quando esercita il potere tipico e sostanziale conferitole di annullare la legge o atto avente forza di legge che sia risultato costituzionalmente illegittimo, come potrebbe mai introdurre nuove norme primarie nella ipotesi, diversa ed inferiore alla prima, in cui la questione di legittimità costituzionale sia stata rigettata o dichiarata inammissibile o infondata ?
Non potrebbee la Corte Costituzionale esercitare un potere normativo che l'Assemblea Costituente
e la Costituzione non hanno voluto conferirLe nella ipotesi in cui svolge la funzione tipica di annullamento dell'atto normativo costituzionalmente illegittimo.
Ne consegue che la motivazione delle pronunce reiettive ( sentenze interpretative di rigetto o provvedimenti di manifesta infondatezza e/o inammissibilità ) rese dalla Corte Costituzionale non è
costitutiva dell'ordinamento giuridico e non può introdurre norme aventi forza ed efficacia di legge,
mentre la motivazione delle pronunce accoglitive ( sentenza interpretativa di accoglimento ) esprime la sola ratio della decisione e non vincola in alcun modo il Potere Legislativo.
Tanto in forza dell'art. 136 della Costituzione e dei Lavori Preparatori dell'Assemblea Costituente,
massima concentrazione del potere avvenuta nella Repubblica Italiana dal 02 giugno 1946 ad oggi,
costituente la “intenzione del legislatore” rilevante nell'interpretazione della legge ai sensi dell'art. ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.”
I Lavori preparatori dell'Assemblea Costituente sono così la “intenzione” del Legislatore
Costituzionale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi.
[È evidente che, poiché i materiali relativi alla discussione, all'elaborazione della Costituzione
rappresenteranno non soltanto termini di interpretazione, ma anche fonti di diritto per l'avvenire, la votazione avvenuta, in quanto esprime la volontà della maggioranza dell'Assemblea, che nella Corte
costituzionale il singolo abbia diritto di procedibilità, non potrà restare ignorata ai futuri legislatori quando assolveranno il loro compito.] (Lavori preparatori della Costituzione della Repubblica
Italiana; riunione dell'Assemblea Costituente tenutasi il 03 dicembre 1947)
VI.- In conclusione non sembrano esistere Leggi ed atti aventi forza ed efficacia di Legge che esplicitamente riconoscano la risarcibilità dei danni reclamati dagli attori.
Il requisito della esplicita determinazione legislativa di cui all'art. 2059 cc è infatti riferito alla risarcibilità e non al diritto. La semplice enunciazione di un diritto, anche quando avviene in una norma Costituzionale, non ne determina sic et simpliciter la risarcibilità, se non riconosciuta in una
Legge o atto avente forza ed efficacia di Legge o in una sentenza della Corte Costituzionale che abbia i requisiti previsti dall'art. 136 della Costituzione.
La motivazione della sentenza della Corte Costituzionale non può essere costitutiva della normazione primaria dell'ordinamento neppure quando sorregge una sentenza emessa ai sensi dell'art. 136 della
Costituzione e, a fortiori, quando sorregge una sentenza reiettiva della questione di legittimità
costituzionale, o che ne dichiari la infondatezza o la inammissibilità.
Gli eventuali richiami di giurisprudenza ordinaria e/o atti normativi contenuti nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale hanno efficacia meramente ricognitiva ma non attribuiscono agli
73 atti richiamati una valenza e/o forza e/o efficacia diversa e/o maggiore rispetto a quella che deriva ad essi dall'ordinamento giuridico.
Una sentenza del Tribunale o della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione, a sezione semplice o a Sezioni Unite, se espressamente richiamata nella motivazione di una sentenza della Corte
Costituzionale, non perde la sua natura e la sua collocazione negli atti giuridici dell'ordinamento, e non acquista una forza e/o valenza maggiore e/o diversa da quella che la normazione dell'ordinamento giuridico normalmente le conferisce.
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata per difetto di riconoscimento legislativo della risarcibilità dei danni richiesti.
V.- La tragedia umana e familiare che ha colpito duramente gli attori, con il dolore trafiggente che li accompagnerà per tutta la vita, giustifica la compensazione delle spese di lite, unitamente alla considerazione della esistenza di una massiccia giurisprudenza che disattende le leggi ed i principi di diritto illustrati nella presente sentenza per giustificare la reiezione della domanda de iure condito.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda attrice;
b) compensa per intero le spese e competenze di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 14 dicembre 2025;
Il giudice
74 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5 16 "Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne , in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma si come inequivocabilmente espressa dal legislatore."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.5128 del 06 aprile 2001). 17 “Il criterio della interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso eccezionale in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.3495 del 13-04-1996). 55 19 "IN CASO DI ACCERTATA INADEMPIENZA CONTRATTUALE, LA PROVA DEL DANNO, DI CUI SI CHIEDE IL RISARCIMENTO, NON E IN RE IPSA ,MA DEVE ESSERE FORNITA DALL'INTERESSATO IN QUANTO LA POTENZIALE ESISTENZA DEL DANNO STESSO NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA CONCRETA ESISTENZA DI ESSO." (Cass.Civ.Sez.I sent.n.684 del 04-03-1968). 20 "L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sè un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, principio che si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore (nella specie perchè la restituzione era avvenuta per consentire la ristrutturazione dell'immobile sul cui costo il deterioramento non aveva comportato alcuna incidenza economica)." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 9872 del 11/05/2005)
"L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sè un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, principio che si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore (nella specie perché la restituzione era avvenuta per consentire la ristrutturazione dell'immobile sul cui costo il deterioramento non aveva comportato alcuna incidenza economica)." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.8751 del 07/10/1996)
12 della disposizioni preliminari al codice civile che dispone: “1.- Nell'applicare la legge non si può
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