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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
AL ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Lugo, corso Mazzini n. 52
- ATTORE - contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella nota depositata telematicamente in data 09.04.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre che, ai sensi dell'art. 337 Persona_1 quater, terzo comma, c.c., potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, con collocamento del medesimo presso il padre;
pagina 1 di 11 - stabilire che l'esercizio del diritto-dovere di visita da parte della madre nei confronti del figlio avvenga in forma protetta secondo le modalità in concreto determinate dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- disporre che contribuisca al mantenimento del figlio mediante la corresponsione al Controparte_1 sig. entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 150,00, annualmente Parte_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 30 % delle spese di carattere straordinario, come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dal signor Pt_1
- disporre ogni altro provvedimento che ritenga utile per la tutela e la protezione del minore;
Per_1
- condannare la signora al pagamento dei compensi legali, nella misura tabellare Controparte_1 media, oltre spese generali di studio iva e cpa come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 04.01.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo quanto segue: Controparte_1
- di aver intrattenuto una relazione con convivenza con la sig.ra e che, da tale unione, era nato CP_1 in data 22.07.2015 il figlio;
Per_1
- che nel corso dell'anno 2022 la relazione con la sig.ra si deteriorava tanto che decidevano di CP_1 porvi termine e di porre in vendita l'immobile di proprietà comune sito a Lugo (RA), via Rivali San Bartolomeo n. 20, assumendo l'impegno a mantenere la residenza nella suddetta abitazione sino alla vendita effettiva al fine di preparare il figlio al cambiamento in divenire;
- che, già nel mese di luglio 2022, la sig.ra manifestava grande insofferenza nel permanere CP_1 presso la residenza familiare e nell'attendere agli incombenti di accudimento del figlio;
Per_1
- che, verso la metà di ottobre 2022, ossia mesi prima della vendita della casa familiare avvenuta in data 27.01.2023, la convenuta, in spregio agli accordi intercorsi, gli comunicava che aveva deciso di trasferirsi e lo faceva seduta stante, allontanandosi di casa e rifiutandosi di comunicargli dove si fosse trasferita e con chi eventualmente coabitasse;
- che, a partire dall'allontanamento dalla casa familiare, la sig.ra assumeva un atteggiamento di CP_1 completo disinteresse nei confronti del figlio, recandosi a trovarlo solo tre volte nel periodo intercorso sino al mese di gennaio 2023;
- che, in particolare, durante la degenza in ospedale del figlio a seguito di un ricovero avvenuto dal 30.10.2022 allo 03.11.2022, la convenuta gli faceva visita una sola volta, rifiutandosi di assistere Per_1 sia in orario diurno che notturno;
- che, nel corso di questi mesi, la sig.ra si era rifiutata di avere qualsivoglia dialogo con lui CP_1 nell'interesse del figlio, bloccandolo sul telefono e su ogni sistema di messaggistica, e che, per consentire a di parlare con la madre, aveva dovuto munirlo di un telefono cellulare;
Per_1
- che, in data 26.01.2023, la convenuta si recava a prendere presso l'abitazione familiare e Per_1 passava la serata e la notte con lui provvedendo poi la mattina seguente ad accompagnarlo a scuola ma che, al rientro a casa, il minore manifestava grave disagio e gli raccontava di essere stato costretto a pagina 2 di 11 dormire nel letto matrimoniale con la madre e il suo compagno, manifestando la volontà di non pernottare più con la convenuta;
- che il distacco dalla madre diveniva totale in data 07.02.2023 quando quest'ultima inviava al figlio un messaggio con il quale gli comunicava che il proprio numero di telefono non sarebbe stato più attivo e che avrebbe provveduto lei a contattarlo;
- che nel mese di luglio 2023 la sig.ra comunicava al figlio il proprio numero di telefono e per CP_1 qualche settimana intratteneva con lui uno scambio di comunicazioni, avanzando improvvise richieste di stare insieme, ma che , molto scosso per questo tentativo di riavvicinamento, iniziava a Per_1 manifestare sintomi di grande irrequietezza;
- che, consapevole del suo dovere di tentare ogni strada percorribile per favorire un riavvicinamento e della necessità che tale tentativo avvenisse adottando ogni cautela necessaria per non Parte_2 turbare la serenità di , richiedeva l'intervento del centro per le famiglie per ottenere una Per_1 mediazione da parte dei servizi sociali in questo percorso di riavvicinamento ma che la sig.ra CP_1 non accettava l'intervento di terzi e iniziava a pretendere di riprendere a frequentare il figlio nell'immediatezza, sovente con atteggiamenti impositivi e controproducenti;
- che, su consiglio della dott.ssa del centro per le famiglie e su prescrizione della pediatra Per_2 dott.ssa richiedeva alla convenuta il consenso affinché il figlio intraprendesse un percorso Per_3 psicologico, che dopo alcuni solleciti effettuati nell'ottobre 2023, la sig.ra prestava il consenso CP_1 per iscritto a tale percorso ma che, dopo essersi recata ad un colloquio con la psicologa che aveva caldeggiato l'intervento dei servizi sociali, revocava il proprio consenso a che potesse proseguire Per_1 la terapia;
- che, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2023, la convenuta gli inviava un messaggio allarmante con il quale lo informava che, grazie ai suoi “segnali”, si era salvata ed era andata via e, nella telefonata che faceva seguito a tale messaggio, la medesima, che non sembrava presente a se stessa, gli rappresentava una realtà delirante;
- che, da tale conversazione, traeva la conclusione che la sig.ra avesse subito un episodio di CP_1 violenza domestica e avesse chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine;
- che successivamente la convenuta lo bloccava nuovamente sul telefono cellulare e, sino al giorno di Natale, non contattava più il figlio;
- che, nel periodo di quattordici mesi dall'allontanamento dalla casa familiare, la sig.ra non CP_1 aveva provveduto a contribuire al mantenimento del figlio, con l'unica eccezione di un solo bonifico a suo favore per l'importo di euro 100,00. Alla luce delle suddette circostanze e di quanto più compiutamente esposto nel ricorso, l'attore chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare e di urgenza, inaudita altera parte ex art. 473 bis n. 15 e 473 bis n. 38 2° comma cpc, Voglia emettere pronuncia che tenga luogo del consenso della madre signora , a che il minore Controparte_1
possa continuare il trattamento psicologico presso la dottoressa . Persona_1 Controparte_2
Nel merito e previa convocazione delle parti, regolamenti le condizioni di affidamento del minore, disponendo l'affidamento esclusivo in favore del ricorrente e disciplinando il diritto di visita della madre, fino a quando la madre non recuperi la propria funzione genitoriale ed adottando tutti i provvedimenti che ritenga utili ed opportuni per la tutela e la protezione del minore , Persona_1
pagina 3 di 11 anche ponendo a carico di quest'ultima, tenendo conto del reddito di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dell'importo di euro 150,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in virtù del 50 %. Disponga che l'assegno unico venga percepito per intero dal signor Pt_1
Con vittoria di spese, compensi legali e accessori di legge”. Con decreto emesso in data 11.01.2024, il Giudice delegato, ritenendo l'insussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore tale da richiedere l'adozione di un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, rigettava la richiesta ex art. 473-bis.15 c.p.c. e fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 17.04.2024 ma, alla luce delle preoccupanti condotte materne descritte nel ricorso, incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare, di verificare i fatti allegati nel ricorso, le condizioni psico-fisiche del minore e la natura e qualità dei rapporti tra i genitori ed il figlio, depositando apposita breve relazione entro la data di udienza. In data 15.01.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Con ordinanza emessa in data 05.03.2024, il Giudice delegato, vista l'istanza di parte attrice in cui dava atto di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel termine di legge chiedendo la concessione di un nuovo termine, differiva l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 27.06.2024, assegnando a parte attrice termine perentorio per procedere alla rinnovazione della notifica. Nessuno si costituiva nel procedimento per Controparte_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2024 ove procedeva a sentire personalmente il sig. con ordinanza emessa in data 05.09.2024, previa verifica Parte_1 della regolarità della notifica nei confronti della convenuta e conseguente declaratoria di contumacia della medesima, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti stabilendo l'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato del minore al padre, ponendo la sua collocazione presso il Per_1 medesimo, disciplinando l'esercizio del diritto-dovere di visita della madre in forma protetta a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti e ponendo a carico della convenuta un contributo al mantenimento del figlio minore pari alla somma mensile di euro 150,00, oltre al 30 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Con la medesima ordinanza, il Giudice delegato stabiliva che i servizi sociali continuassero il monitoraggio sul nucleo familiare, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari nell'interesse del minore, procedendo ad effettuare una valutazione delle capacità genitoriali delle parti e chiedendo approfondimenti ai servizi sanitari e, in particolare, al centro di salute mentale territorialmente competente circa le condizioni psichiatriche della sig.ra e chiedeva ai sensi dell'art. Controparte_1
213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate – Ravenna di documentare la situazione reddituale e patrimoniale della convenuta relativa agli ultimi tre anni fiscali. All'udienza del 22.01.2025, il Giudice delegato, ritenendo il procedimento maturo per la decisione a seguito del deposito della relazione di aggiornamento dei servizi sociali e dell'informativa dell'Agenzia dell'Entrate, rinviava il processo per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'udienza pagina 4 di 11 dell'11.06.2025, assegnando i termini a ritroso ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi. Alla suddetta udienza, la difesa di parte attrice si riportava agli atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella nota depositata telematicamente in data 09.04.2025 e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, al fine di valutare la fondatezza delle domande di parte attrice, giova riportare il contenuto essenziale delle relazioni redatte dai Servizi Sociali a seguito del mandato conferito dal Tribunale. Nella relazione datata 26.06.2024, l'assistente sociale dott.ssa e la psicologa dott.ssa Tes_1 Tes_2 così descrivono le verifiche svolte e l'assetto dei rapporti familiari: “(i)n data 04/03/24 si effettua
[...] un colloquio integrato con la madre, signora , presso Villa Azzurra, struttura presso la Controparte_1 quale è stata collocata fino al 21/03/2024. Durante il colloquio si è parzialmente ricostruita la storia familiare del nucleo fino alla separazione. La signora riferisce che sin dalla nascita del figlio è stata in più occasioni denigrata e sminuita nel suo ruolo materno da parte dei nonni paterni e dallo stesso padre del minore alla presenza di . Per_1
Secondo la madre il figlio sembra aver appreso le stesse modalità svalutanti. Riporta per esempio che quando il bambino stava a casa dei nonni, i quali si sono spesso occupati di lui, non avendo frequentato l'asilo nido, gli stessi parlavano male della figura della madre. La stessa relazione con il padre del minore si è incrinata per le continue svalutazioni ricevute dalla famiglia paterna e perché l'ex compagno non la difendeva anzi supportava il pensiero dei propri genitori. La signora non vede il minore da dicembre 2023 e in quel periodo a tuttora i soli contatti con il figlio avvengono tramite un cellulare che il padre gli avrebbe consegnato e sul quale a detta della madre sembra ci sia poco controllo (per es. riferisce che il minore ha accesso a internet liberamente). Riferisce anche di aver preso contatti con la scuola e di avere saputo che il minore è stato vittima di bullismo. La signora fa un breve excursus della sua storia personale familiare: sua madre è morta nel 2021 per un tumore e il padre è deceduto sempre per un tumore quando lei aveva circa 25 anni. Ha un fratello che al momento delle dimissioni dalla struttura non è disposto ad ospitarla ma con il quale dice di avere un buon rapporto. La signora dice di essere preoccupata su dove andrà a vivere riportando l'intenzione di non voler permanere sul territorio di Lugo e limitrofi perché l'ex compagno la Testi
“stolkerizza”. L' rispetto a quest'ultima dichiarazione ha sollecitato la signora a rivolgersi ad un centro antiviolenza. Durante l'intero colloquio i contenuti che la madre riporta sono spesso confusi e vaghi, fatica a collocarsi e ad orientare eventi nello spazio e nel tempo. Rispetto al figlio non riporta precise richieste durante il colloquio. Il 02/06/2024 tramite un messaggio whatsapp ricevuto dall'AS scrivente la signora chiede quando avrebbe potuto rivedere il figlio riportando di aver difficoltà comunicative con il signor che a suo dire non prende iniziative Pt_1 di nessun tipo e non agevola i rapporti tra lei e il minore. In data 13/03/2024 si effettua un colloquio integrato con il padre, signor , che riferisce Parte_1
l'assenza della madre nella vita del minore da circa due anni, periodo durante il quale la signora ha incontrato il figlio all'incirca 5/6 volte per il quale lamenta inadeguatezza materna rispetto CP_1
pagina 5 di 11 alle modalità di visita e di accudimento di . Il padre descrive la signora come “libertina”,
Per_1 riferendosi ai tradimenti subiti nel corso della loro relazione coniugale. Riferisce che nei momenti in cui il figlio incontrava la madre, poi ritornava a casa nervoso. Riporta che in alcuni momenti il figlio si è lamentato della scarsa presenza della madre. Il minore è stato per lo più accudito dai nonni paterni. Riporta per esempio che quando il figlio è stato ricoverato in ospedale per problemi di stomaco, la madre lo è andato a trovare solo una volta. Il signor racconta di aver comprato casa con la nuova compagna ad ottobre del 2023, nella Pt_1 quale attualmente abitano oltre anche i figli della stessa (una ragazza di 20 anni descritta come
Per_1 tendente ad isolarsi e un ragazzo di 16 anni) con i quali sembra andare d'accordo. Descrive la
Per_1 relazione tra la compagna e positiva.
Per_1
Al contrario della madre, il signor dice di essere stato sempre presente nella vita del figlio e Pt_1 si dice dispiaciuto di come la signora si rapporti al figlio non curante del malessere e disagio CP_1 che gli crea. In data 10/04/2024 si effettua un colloquio integrato con il minore, in cui era presente Persona_1 per volontà di quest'ultimo anche il padre.
frequenta la terza elementare e va bene a scuola, gli piace molto la matematica. I pomeriggi è Per_1 impegnato con il karate (martedì e venerdì) al quale va volentieri. Dice di non sentire la madre dal dicembre 2023, l'ultimo messaggio lo ha ricevuto a gennaio. Non la vede da così tanto tempo che dice di non riuscire a quantificarlo. Riporta che quando la sentiva era nervoso, le diceva sempre le stesse cose (cosa hai mangiato, cosa stai facendo). Ha sentito spesso la madre dire cose brutte nei confronti dei nonni paterni, non si ricorda di preciso cosa ma era molto arrabbiato. In un'occasione, durante una telefonata tra lui e la madre, quest'ultima inveiva contro i nonni paterni tanto da far intervenire lo zio paterno che in quel momento era presente perché era molto innervosito ed agitato. dice di dover proteggere i nonni perché loro hanno fatto lo stesso Per_1 nei suoi confronti. Li ricorda come molto presenti e che spesso la nonna lo teneva in braccio come faceva suo padre. Ricorda che la madre ha minacciato i nonni più volte in sua presenza, eventi passati che tiene in mente e che a volte riaffiorano facendogli venire il mal di pancia. Racconta di un episodio avvenuto a novembre 2023 in cui la madre si sarebbe recata presso la scuola chiedendo all'educatrice del post scuola di farlo uscire. Quando è stato chiamato e spiegato cosa stessa accadendo ha riferito di non voler vedere la madre e di aver vissuto Per_1 quell'azione/richiesta molto male, si ricorda di essere stato molto nervoso. Riferisce che durante la notte dorme ma a volte si sveglia con il nervoso perché sogna la madre non ricordando però il sogno in specifico. La famiglia paterna è molto presente per lui. Del padre dice essere buono, tranquillo, paziente e anche quando si arrabbia mantiene la calma. Giocano spesso a giochi da tavola. Con la compagna del padre e i figli della stessa va d'accordo e non riporta elementi preoccupanti. A fine colloquio è stato proposto a uno spazio con la psicologa che ha accettato volentieri in Per_1 accordo con il padre presente. La psicologa scrivente rivede il minore in data 31/05/2024.
pagina 6 di 11 viene accompagnato dalla compagna del padre che vive con loro e i suoi due figli. Il minore è Per_1 stato partecipativo e aperto nel raccontarsi. Rispetto alla madre racconta di essere deluso e un po' arrabbiato con lei per alcune cose che ha detto contro i nonni di e perché ricorda alcuni episodi Per_1 in cui la madre sembrava non interessarsi a lui, ad esempio quando usciva con il compagno , CP_3 quando non dormiva più con il padre, etc;
al contrario ricorda alcune forme di interessamento della madre da più piccolo. Se avesse la bacchetta magica Bryan cambierebbe alcune cose come ciò che la madre ha detto nei confronti dei nonni paterni che gli hanno fatto male. Dice che se la madre cambiasse approccio/modalità nei suoi confronti e se lo chiamasse più spesso sarebbe anche disposto a rivederla seppur con la presenza di adulti e/o operatori di riferimento. Dice che sono tanti mesi che la madre non lo cerca, che non paga le cose che lo riguardano come per es. le lenti degli occhiali. Inoltre riferisce che a volte sente una gran rabbia quando gli viene in mente la madre e che gli fa provare dolore alla pancia e questo passa distraendosi e giocando. In data 05/06/2024 è stata effettuata una visita domiciliare in cui era presente , il padre, la Per_1 Per_ compagna e il figlio della compagna, . Il clima in casa è tranquillo e collaborativo. sta Per_1 bene e ribadisce di voler vedere la madre solo con la presenza di adulti di riferimento e con l'aiuto degli operatori. La signora è stata invitata a colloquio in data 14/06 u.s. ma per problemi di organizzazione CP_1 lavorativa la signora non ha dato la sua disponibilità. È stat(a) nuovamente propost(a) una data ma la stessa non ha dato comunicazioni in merito ad una sua disponibilità”. Queste infine le valutazioni conclusive tratte nella relazione: “(i)l signor si presenta Pt_1 collaborativo e disponibile con il Servizio scrivente e adeguato nell'espletare le sue funzioni genitoriali. ha un buon legame di attaccamento al padre, la loro relazione è positiva e Per_1 funzionale. Da quanto dichiarato da la relazione con la madre essendosi interrotta da diverso tempo non Per_1 appare attualmente positiva e di benessere per il minore. La signora durante l'unico colloquio avuto ha mostrato elementi preoccupanti e da approfondire circa la gestione e l'accudimento del figlio. Si ritiene pertanto opportuno mantenere il nucleo in carico proseguendo nel percorso di supporto psicologico a , approfondendo e valutando le competenze genitoriali materne al fine di poter Per_1 supportare la signora nel suo ruolo di madre. CP_1
Si invitano inoltre entrambi i genitori ad attivarsi con un percorso di supporto alla genitorialità con l'obiettivo di riprendere e mantenere una comunicazione più adeguata tra di loro, lungo il percorso di crescita del minore”. Nella successiva relazione del 10.01.2025, la dott.ssa e la dott.ssa dopo aver dato atto che, Tes_1 Tes_2
a causa dell'irreperibilità della sig.ra non era stato possibile procedere alla valutazione delle CP_1 sue capacità genitoriali, hanno riportato gli esiti della valutazione effettuata sull'attore, per poi rendere le seguenti valutazioni finali: “(d)all'approfondimento della storia emotiva familiare e dai punteggi ottenuti nel questionario PBI descritto in precedenza, emerge un profilo di attaccamento denominato
“Controllo anaffettivo” caratterizzato da alti punteggi nella scala “Accudimento” e da bassi punteggi nella scala “Iperprotettività”. Questo profilo è costituito dalla tendenza del genitore a inibire le autonomie e le libertà comportamentali del figlio e a rifiutare un'autonomia psicologica, intesa come pagina 7 di 11 libera espressione dei vissuti emotivi. Il quadro è coerente con la storia emotiva familiare raccontata dal padre. Per quanto concerne la misurazione dello stress nella relazione padre-figlio, i punteggi significativi ottenuti al test PSI-FS, come sopra descritto, riportano la presenza di una adeguata consapevolezza del padre rispetto alle difficoltà che incontra nella quotidianità con il minore e all'intenzione di lavorare sulla propria genitorialità per favorire il benessere del bambino. In particolare si evidenziano alti punteggi nelle scale “Distress genitoriale” e “Interazione Genitore – Bambino”, mentre risultano bassi i punteggi nelle scale “Bambino Difficile” e “Risposta Difensiva”. Dalla valutazione delle competenze genitoriali si evince un funzionamento genitoriale paterno adeguato, caratterizzato dalla presenza di più che soddisfacenti capacità di sintonizzarsi con i bisogni emotivi, materiali e relazion(ali) del minore. D'altra parte risulta critica e deficitaria la figura materna e la disponibilità della stessa a collaborare insieme a quella paterna per favorire lo sviluppo evolutivo del minore. Il signor si presenta collaborativo e disponibile con il Servizio scrivente ed adeguato Pt_1 nell'espletare le sue funzioni genitoriali. ha un buon legame di attaccamento al padre, la loro Per_1 relazione è positiva e funzionale. Da quanto dichiarato dal minore la relazione con la madre essendosi interrotta da diverso tempo non appare attualmente positiva e di benessere per lo stesso, il quale rifiuta al momento ogni contatto con la figura materna. Non è stato possibile pertanto attivare gli incontri protetti. Si ritiene pertanto opportuno mantenere una presa in carico socio-sanitaria del nucleo proseguendo nel percorso di supporto psicologico a favore di che qualora volesse riprendere i contatti con la Per_1 madre, signora , l'Equipe integrata valuterà secondo opportunità gli interventi più Controparte_1 appropriati nell'interesse del minore”. Per quanto riguarda dapprima la domanda relativa all'affidamento, giova rammentare in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo può essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore” e che il suddetto articolo prevede al terzo comma che “(i)l genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” e al comma successivo che “(s)alvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Ove anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate solo dal genitore affidatario, il regime di affidamento viene definito c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526).
pagina 8 di 11 La Corte di Cassazione ha, allo stesso tempo, statuito reiteratamente che “(i)n materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ., sez. I, 24.04.2024, n. 11122; in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 19.09.2022, n. 27348 e Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n. 28244). È stato altresì condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito che “il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (Tribunale di Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910; Tribunale di Verona, sez. I, 27.06.2025, n. 1025). Ebbene, osserva il Collegio come le risultanze dell'indagine demandata ai Servizi Sociali abbiano confermato le allegazioni del ricorso circa la perdurante assenza della sig.ra dalla vita del CP_1 figlio. Tenuto conto altresì che la convenuta risulta essere stata ricoverata presso Villa Azzurra e non si hanno informazioni circa le sue condizioni di salute psichica, che la medesima non ha collaborato con i servizi sociali per la valutazione delle capacità genitoriali, non ha manifestato un serio intendimento di riprendere i rapporti con il figlio e nemmeno si è costituita nel presente procedimento al fine di reclamare l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, considerato altresì come le capacità genitoriali del sig. siano state invece giudicate come adeguate, reputa il Tribunale che Pt_1 sussistano i presupposti per stabilire il c.d. affidamento super esclusivo o esclusivo rafforzato del figlio minore al padre. Per_1
Il minore continuerà a rimanere collocato presso il padre e, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita materno, lo stesso verrà esercitato, ove la madre manifesti disponibilità in tal senso, in forma protetta in incontri organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, che continueranno a monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti utili per supportare le capacità genitoriali della sig.ra e suggerendo i più opportuni percorsi, di CP_1 tipo psicologico, sanitario o educativo, nell'interesse del minore. Per quanto concerne le statuizioni relative al mantenimento, le norme di riferimento sono contenute nell'art. 337 ter, quarto comma, c.c., ove viene stabilito che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura pagina 9 di 11 proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, per quanto concerne il criterio delle risorse economiche, si rileva come il sig. abbia allegato di percepire una retribuzione mensile di circa 1700,00 euro e che le Pt_1 dichiarazioni dei redditi agli atti relative agli anni fiscali 2021, 2020 e 2019 paiono confermare tale assunto. Per quanto riguarda invece la posizione economica della sig.ra dall'informativa CP_1 dell'Agenzia delle Entrate risulta che la medesima abbia percepito redditi lordi pari nel 2021 ad euro 16.162,00, nel 2022 ad euro 17.522 e nel 2023 ad euro 11.858,00. Tenuto conto della discrepanza reddituale tra le parti, della situazione riferita nella relazione dei Servizi Sociali per cui la sig.ra non ha una casa di abitazione e degli altri criteri sopra riportati, appare CP_1 equo e proporzionato fissare il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico della sig.ra nell'importo mensile di euro 150,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. Controparte_1
Le spese straordinarie, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, verranno ripartite nella misura del 70 % a carico del sig. e del 30 % a carico della Pt_1 sig.ra CP_1
Stante la collocazione del minore presso il padre, l'assegno unico e universale per il figlio verrà percepito integralmente dall'attore. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nella versione emendata dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata da parte attrice, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore promossa da nei confronti di così Per_1 Parte_1 Controparte_1 provvede:
- STABILISCE l'affidamento esclusivo del minore , il quale, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo Per_1 comma, c.c., potrà adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'eduzione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
- STABILISCE la collocazione del minore presso il padre;
- STABILISCE che il diritto-dovere di visita materno, previa acquisizione della disponibilità della sig.ra venga esercitato in forma protetta in incontri organizzati dai Servizi Sociali Controparte_1 territorialmente competenti;
- DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare per un periodo di due anni il nucleo familiare, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti utili per supportare le capacità pagina 10 di 11 genitoriali della sig.ra e suggerendo i più opportuni percorsi, di tipo psicologico, Controparte_1 sanitario o educativo, nell'interesse del minore;
- STABILISCE che la sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1 versando al sig. la somma complessiva di euro 150,00, annualmente rivalutabile in Parte_1 base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito integralmente dal sig.
Parte_1
- CONDANNA la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 23.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
AL ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Lugo, corso Mazzini n. 52
- ATTORE - contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella nota depositata telematicamente in data 09.04.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre che, ai sensi dell'art. 337 Persona_1 quater, terzo comma, c.c., potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, con collocamento del medesimo presso il padre;
pagina 1 di 11 - stabilire che l'esercizio del diritto-dovere di visita da parte della madre nei confronti del figlio avvenga in forma protetta secondo le modalità in concreto determinate dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- disporre che contribuisca al mantenimento del figlio mediante la corresponsione al Controparte_1 sig. entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 150,00, annualmente Parte_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 30 % delle spese di carattere straordinario, come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dal signor Pt_1
- disporre ogni altro provvedimento che ritenga utile per la tutela e la protezione del minore;
Per_1
- condannare la signora al pagamento dei compensi legali, nella misura tabellare Controparte_1 media, oltre spese generali di studio iva e cpa come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 04.01.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo quanto segue: Controparte_1
- di aver intrattenuto una relazione con convivenza con la sig.ra e che, da tale unione, era nato CP_1 in data 22.07.2015 il figlio;
Per_1
- che nel corso dell'anno 2022 la relazione con la sig.ra si deteriorava tanto che decidevano di CP_1 porvi termine e di porre in vendita l'immobile di proprietà comune sito a Lugo (RA), via Rivali San Bartolomeo n. 20, assumendo l'impegno a mantenere la residenza nella suddetta abitazione sino alla vendita effettiva al fine di preparare il figlio al cambiamento in divenire;
- che, già nel mese di luglio 2022, la sig.ra manifestava grande insofferenza nel permanere CP_1 presso la residenza familiare e nell'attendere agli incombenti di accudimento del figlio;
Per_1
- che, verso la metà di ottobre 2022, ossia mesi prima della vendita della casa familiare avvenuta in data 27.01.2023, la convenuta, in spregio agli accordi intercorsi, gli comunicava che aveva deciso di trasferirsi e lo faceva seduta stante, allontanandosi di casa e rifiutandosi di comunicargli dove si fosse trasferita e con chi eventualmente coabitasse;
- che, a partire dall'allontanamento dalla casa familiare, la sig.ra assumeva un atteggiamento di CP_1 completo disinteresse nei confronti del figlio, recandosi a trovarlo solo tre volte nel periodo intercorso sino al mese di gennaio 2023;
- che, in particolare, durante la degenza in ospedale del figlio a seguito di un ricovero avvenuto dal 30.10.2022 allo 03.11.2022, la convenuta gli faceva visita una sola volta, rifiutandosi di assistere Per_1 sia in orario diurno che notturno;
- che, nel corso di questi mesi, la sig.ra si era rifiutata di avere qualsivoglia dialogo con lui CP_1 nell'interesse del figlio, bloccandolo sul telefono e su ogni sistema di messaggistica, e che, per consentire a di parlare con la madre, aveva dovuto munirlo di un telefono cellulare;
Per_1
- che, in data 26.01.2023, la convenuta si recava a prendere presso l'abitazione familiare e Per_1 passava la serata e la notte con lui provvedendo poi la mattina seguente ad accompagnarlo a scuola ma che, al rientro a casa, il minore manifestava grave disagio e gli raccontava di essere stato costretto a pagina 2 di 11 dormire nel letto matrimoniale con la madre e il suo compagno, manifestando la volontà di non pernottare più con la convenuta;
- che il distacco dalla madre diveniva totale in data 07.02.2023 quando quest'ultima inviava al figlio un messaggio con il quale gli comunicava che il proprio numero di telefono non sarebbe stato più attivo e che avrebbe provveduto lei a contattarlo;
- che nel mese di luglio 2023 la sig.ra comunicava al figlio il proprio numero di telefono e per CP_1 qualche settimana intratteneva con lui uno scambio di comunicazioni, avanzando improvvise richieste di stare insieme, ma che , molto scosso per questo tentativo di riavvicinamento, iniziava a Per_1 manifestare sintomi di grande irrequietezza;
- che, consapevole del suo dovere di tentare ogni strada percorribile per favorire un riavvicinamento e della necessità che tale tentativo avvenisse adottando ogni cautela necessaria per non Parte_2 turbare la serenità di , richiedeva l'intervento del centro per le famiglie per ottenere una Per_1 mediazione da parte dei servizi sociali in questo percorso di riavvicinamento ma che la sig.ra CP_1 non accettava l'intervento di terzi e iniziava a pretendere di riprendere a frequentare il figlio nell'immediatezza, sovente con atteggiamenti impositivi e controproducenti;
- che, su consiglio della dott.ssa del centro per le famiglie e su prescrizione della pediatra Per_2 dott.ssa richiedeva alla convenuta il consenso affinché il figlio intraprendesse un percorso Per_3 psicologico, che dopo alcuni solleciti effettuati nell'ottobre 2023, la sig.ra prestava il consenso CP_1 per iscritto a tale percorso ma che, dopo essersi recata ad un colloquio con la psicologa che aveva caldeggiato l'intervento dei servizi sociali, revocava il proprio consenso a che potesse proseguire Per_1 la terapia;
- che, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2023, la convenuta gli inviava un messaggio allarmante con il quale lo informava che, grazie ai suoi “segnali”, si era salvata ed era andata via e, nella telefonata che faceva seguito a tale messaggio, la medesima, che non sembrava presente a se stessa, gli rappresentava una realtà delirante;
- che, da tale conversazione, traeva la conclusione che la sig.ra avesse subito un episodio di CP_1 violenza domestica e avesse chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine;
- che successivamente la convenuta lo bloccava nuovamente sul telefono cellulare e, sino al giorno di Natale, non contattava più il figlio;
- che, nel periodo di quattordici mesi dall'allontanamento dalla casa familiare, la sig.ra non CP_1 aveva provveduto a contribuire al mantenimento del figlio, con l'unica eccezione di un solo bonifico a suo favore per l'importo di euro 100,00. Alla luce delle suddette circostanze e di quanto più compiutamente esposto nel ricorso, l'attore chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare e di urgenza, inaudita altera parte ex art. 473 bis n. 15 e 473 bis n. 38 2° comma cpc, Voglia emettere pronuncia che tenga luogo del consenso della madre signora , a che il minore Controparte_1
possa continuare il trattamento psicologico presso la dottoressa . Persona_1 Controparte_2
Nel merito e previa convocazione delle parti, regolamenti le condizioni di affidamento del minore, disponendo l'affidamento esclusivo in favore del ricorrente e disciplinando il diritto di visita della madre, fino a quando la madre non recuperi la propria funzione genitoriale ed adottando tutti i provvedimenti che ritenga utili ed opportuni per la tutela e la protezione del minore , Persona_1
pagina 3 di 11 anche ponendo a carico di quest'ultima, tenendo conto del reddito di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dell'importo di euro 150,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in virtù del 50 %. Disponga che l'assegno unico venga percepito per intero dal signor Pt_1
Con vittoria di spese, compensi legali e accessori di legge”. Con decreto emesso in data 11.01.2024, il Giudice delegato, ritenendo l'insussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore tale da richiedere l'adozione di un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, rigettava la richiesta ex art. 473-bis.15 c.p.c. e fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 17.04.2024 ma, alla luce delle preoccupanti condotte materne descritte nel ricorso, incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare, di verificare i fatti allegati nel ricorso, le condizioni psico-fisiche del minore e la natura e qualità dei rapporti tra i genitori ed il figlio, depositando apposita breve relazione entro la data di udienza. In data 15.01.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Con ordinanza emessa in data 05.03.2024, il Giudice delegato, vista l'istanza di parte attrice in cui dava atto di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel termine di legge chiedendo la concessione di un nuovo termine, differiva l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 27.06.2024, assegnando a parte attrice termine perentorio per procedere alla rinnovazione della notifica. Nessuno si costituiva nel procedimento per Controparte_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2024 ove procedeva a sentire personalmente il sig. con ordinanza emessa in data 05.09.2024, previa verifica Parte_1 della regolarità della notifica nei confronti della convenuta e conseguente declaratoria di contumacia della medesima, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti stabilendo l'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato del minore al padre, ponendo la sua collocazione presso il Per_1 medesimo, disciplinando l'esercizio del diritto-dovere di visita della madre in forma protetta a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti e ponendo a carico della convenuta un contributo al mantenimento del figlio minore pari alla somma mensile di euro 150,00, oltre al 30 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Con la medesima ordinanza, il Giudice delegato stabiliva che i servizi sociali continuassero il monitoraggio sul nucleo familiare, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari nell'interesse del minore, procedendo ad effettuare una valutazione delle capacità genitoriali delle parti e chiedendo approfondimenti ai servizi sanitari e, in particolare, al centro di salute mentale territorialmente competente circa le condizioni psichiatriche della sig.ra e chiedeva ai sensi dell'art. Controparte_1
213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate – Ravenna di documentare la situazione reddituale e patrimoniale della convenuta relativa agli ultimi tre anni fiscali. All'udienza del 22.01.2025, il Giudice delegato, ritenendo il procedimento maturo per la decisione a seguito del deposito della relazione di aggiornamento dei servizi sociali e dell'informativa dell'Agenzia dell'Entrate, rinviava il processo per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'udienza pagina 4 di 11 dell'11.06.2025, assegnando i termini a ritroso ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi. Alla suddetta udienza, la difesa di parte attrice si riportava agli atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella nota depositata telematicamente in data 09.04.2025 e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, al fine di valutare la fondatezza delle domande di parte attrice, giova riportare il contenuto essenziale delle relazioni redatte dai Servizi Sociali a seguito del mandato conferito dal Tribunale. Nella relazione datata 26.06.2024, l'assistente sociale dott.ssa e la psicologa dott.ssa Tes_1 Tes_2 così descrivono le verifiche svolte e l'assetto dei rapporti familiari: “(i)n data 04/03/24 si effettua
[...] un colloquio integrato con la madre, signora , presso Villa Azzurra, struttura presso la Controparte_1 quale è stata collocata fino al 21/03/2024. Durante il colloquio si è parzialmente ricostruita la storia familiare del nucleo fino alla separazione. La signora riferisce che sin dalla nascita del figlio è stata in più occasioni denigrata e sminuita nel suo ruolo materno da parte dei nonni paterni e dallo stesso padre del minore alla presenza di . Per_1
Secondo la madre il figlio sembra aver appreso le stesse modalità svalutanti. Riporta per esempio che quando il bambino stava a casa dei nonni, i quali si sono spesso occupati di lui, non avendo frequentato l'asilo nido, gli stessi parlavano male della figura della madre. La stessa relazione con il padre del minore si è incrinata per le continue svalutazioni ricevute dalla famiglia paterna e perché l'ex compagno non la difendeva anzi supportava il pensiero dei propri genitori. La signora non vede il minore da dicembre 2023 e in quel periodo a tuttora i soli contatti con il figlio avvengono tramite un cellulare che il padre gli avrebbe consegnato e sul quale a detta della madre sembra ci sia poco controllo (per es. riferisce che il minore ha accesso a internet liberamente). Riferisce anche di aver preso contatti con la scuola e di avere saputo che il minore è stato vittima di bullismo. La signora fa un breve excursus della sua storia personale familiare: sua madre è morta nel 2021 per un tumore e il padre è deceduto sempre per un tumore quando lei aveva circa 25 anni. Ha un fratello che al momento delle dimissioni dalla struttura non è disposto ad ospitarla ma con il quale dice di avere un buon rapporto. La signora dice di essere preoccupata su dove andrà a vivere riportando l'intenzione di non voler permanere sul territorio di Lugo e limitrofi perché l'ex compagno la Testi
“stolkerizza”. L' rispetto a quest'ultima dichiarazione ha sollecitato la signora a rivolgersi ad un centro antiviolenza. Durante l'intero colloquio i contenuti che la madre riporta sono spesso confusi e vaghi, fatica a collocarsi e ad orientare eventi nello spazio e nel tempo. Rispetto al figlio non riporta precise richieste durante il colloquio. Il 02/06/2024 tramite un messaggio whatsapp ricevuto dall'AS scrivente la signora chiede quando avrebbe potuto rivedere il figlio riportando di aver difficoltà comunicative con il signor che a suo dire non prende iniziative Pt_1 di nessun tipo e non agevola i rapporti tra lei e il minore. In data 13/03/2024 si effettua un colloquio integrato con il padre, signor , che riferisce Parte_1
l'assenza della madre nella vita del minore da circa due anni, periodo durante il quale la signora ha incontrato il figlio all'incirca 5/6 volte per il quale lamenta inadeguatezza materna rispetto CP_1
pagina 5 di 11 alle modalità di visita e di accudimento di . Il padre descrive la signora come “libertina”,
Per_1 riferendosi ai tradimenti subiti nel corso della loro relazione coniugale. Riferisce che nei momenti in cui il figlio incontrava la madre, poi ritornava a casa nervoso. Riporta che in alcuni momenti il figlio si è lamentato della scarsa presenza della madre. Il minore è stato per lo più accudito dai nonni paterni. Riporta per esempio che quando il figlio è stato ricoverato in ospedale per problemi di stomaco, la madre lo è andato a trovare solo una volta. Il signor racconta di aver comprato casa con la nuova compagna ad ottobre del 2023, nella Pt_1 quale attualmente abitano oltre anche i figli della stessa (una ragazza di 20 anni descritta come
Per_1 tendente ad isolarsi e un ragazzo di 16 anni) con i quali sembra andare d'accordo. Descrive la
Per_1 relazione tra la compagna e positiva.
Per_1
Al contrario della madre, il signor dice di essere stato sempre presente nella vita del figlio e Pt_1 si dice dispiaciuto di come la signora si rapporti al figlio non curante del malessere e disagio CP_1 che gli crea. In data 10/04/2024 si effettua un colloquio integrato con il minore, in cui era presente Persona_1 per volontà di quest'ultimo anche il padre.
frequenta la terza elementare e va bene a scuola, gli piace molto la matematica. I pomeriggi è Per_1 impegnato con il karate (martedì e venerdì) al quale va volentieri. Dice di non sentire la madre dal dicembre 2023, l'ultimo messaggio lo ha ricevuto a gennaio. Non la vede da così tanto tempo che dice di non riuscire a quantificarlo. Riporta che quando la sentiva era nervoso, le diceva sempre le stesse cose (cosa hai mangiato, cosa stai facendo). Ha sentito spesso la madre dire cose brutte nei confronti dei nonni paterni, non si ricorda di preciso cosa ma era molto arrabbiato. In un'occasione, durante una telefonata tra lui e la madre, quest'ultima inveiva contro i nonni paterni tanto da far intervenire lo zio paterno che in quel momento era presente perché era molto innervosito ed agitato. dice di dover proteggere i nonni perché loro hanno fatto lo stesso Per_1 nei suoi confronti. Li ricorda come molto presenti e che spesso la nonna lo teneva in braccio come faceva suo padre. Ricorda che la madre ha minacciato i nonni più volte in sua presenza, eventi passati che tiene in mente e che a volte riaffiorano facendogli venire il mal di pancia. Racconta di un episodio avvenuto a novembre 2023 in cui la madre si sarebbe recata presso la scuola chiedendo all'educatrice del post scuola di farlo uscire. Quando è stato chiamato e spiegato cosa stessa accadendo ha riferito di non voler vedere la madre e di aver vissuto Per_1 quell'azione/richiesta molto male, si ricorda di essere stato molto nervoso. Riferisce che durante la notte dorme ma a volte si sveglia con il nervoso perché sogna la madre non ricordando però il sogno in specifico. La famiglia paterna è molto presente per lui. Del padre dice essere buono, tranquillo, paziente e anche quando si arrabbia mantiene la calma. Giocano spesso a giochi da tavola. Con la compagna del padre e i figli della stessa va d'accordo e non riporta elementi preoccupanti. A fine colloquio è stato proposto a uno spazio con la psicologa che ha accettato volentieri in Per_1 accordo con il padre presente. La psicologa scrivente rivede il minore in data 31/05/2024.
pagina 6 di 11 viene accompagnato dalla compagna del padre che vive con loro e i suoi due figli. Il minore è Per_1 stato partecipativo e aperto nel raccontarsi. Rispetto alla madre racconta di essere deluso e un po' arrabbiato con lei per alcune cose che ha detto contro i nonni di e perché ricorda alcuni episodi Per_1 in cui la madre sembrava non interessarsi a lui, ad esempio quando usciva con il compagno , CP_3 quando non dormiva più con il padre, etc;
al contrario ricorda alcune forme di interessamento della madre da più piccolo. Se avesse la bacchetta magica Bryan cambierebbe alcune cose come ciò che la madre ha detto nei confronti dei nonni paterni che gli hanno fatto male. Dice che se la madre cambiasse approccio/modalità nei suoi confronti e se lo chiamasse più spesso sarebbe anche disposto a rivederla seppur con la presenza di adulti e/o operatori di riferimento. Dice che sono tanti mesi che la madre non lo cerca, che non paga le cose che lo riguardano come per es. le lenti degli occhiali. Inoltre riferisce che a volte sente una gran rabbia quando gli viene in mente la madre e che gli fa provare dolore alla pancia e questo passa distraendosi e giocando. In data 05/06/2024 è stata effettuata una visita domiciliare in cui era presente , il padre, la Per_1 Per_ compagna e il figlio della compagna, . Il clima in casa è tranquillo e collaborativo. sta Per_1 bene e ribadisce di voler vedere la madre solo con la presenza di adulti di riferimento e con l'aiuto degli operatori. La signora è stata invitata a colloquio in data 14/06 u.s. ma per problemi di organizzazione CP_1 lavorativa la signora non ha dato la sua disponibilità. È stat(a) nuovamente propost(a) una data ma la stessa non ha dato comunicazioni in merito ad una sua disponibilità”. Queste infine le valutazioni conclusive tratte nella relazione: “(i)l signor si presenta Pt_1 collaborativo e disponibile con il Servizio scrivente e adeguato nell'espletare le sue funzioni genitoriali. ha un buon legame di attaccamento al padre, la loro relazione è positiva e Per_1 funzionale. Da quanto dichiarato da la relazione con la madre essendosi interrotta da diverso tempo non Per_1 appare attualmente positiva e di benessere per il minore. La signora durante l'unico colloquio avuto ha mostrato elementi preoccupanti e da approfondire circa la gestione e l'accudimento del figlio. Si ritiene pertanto opportuno mantenere il nucleo in carico proseguendo nel percorso di supporto psicologico a , approfondendo e valutando le competenze genitoriali materne al fine di poter Per_1 supportare la signora nel suo ruolo di madre. CP_1
Si invitano inoltre entrambi i genitori ad attivarsi con un percorso di supporto alla genitorialità con l'obiettivo di riprendere e mantenere una comunicazione più adeguata tra di loro, lungo il percorso di crescita del minore”. Nella successiva relazione del 10.01.2025, la dott.ssa e la dott.ssa dopo aver dato atto che, Tes_1 Tes_2
a causa dell'irreperibilità della sig.ra non era stato possibile procedere alla valutazione delle CP_1 sue capacità genitoriali, hanno riportato gli esiti della valutazione effettuata sull'attore, per poi rendere le seguenti valutazioni finali: “(d)all'approfondimento della storia emotiva familiare e dai punteggi ottenuti nel questionario PBI descritto in precedenza, emerge un profilo di attaccamento denominato
“Controllo anaffettivo” caratterizzato da alti punteggi nella scala “Accudimento” e da bassi punteggi nella scala “Iperprotettività”. Questo profilo è costituito dalla tendenza del genitore a inibire le autonomie e le libertà comportamentali del figlio e a rifiutare un'autonomia psicologica, intesa come pagina 7 di 11 libera espressione dei vissuti emotivi. Il quadro è coerente con la storia emotiva familiare raccontata dal padre. Per quanto concerne la misurazione dello stress nella relazione padre-figlio, i punteggi significativi ottenuti al test PSI-FS, come sopra descritto, riportano la presenza di una adeguata consapevolezza del padre rispetto alle difficoltà che incontra nella quotidianità con il minore e all'intenzione di lavorare sulla propria genitorialità per favorire il benessere del bambino. In particolare si evidenziano alti punteggi nelle scale “Distress genitoriale” e “Interazione Genitore – Bambino”, mentre risultano bassi i punteggi nelle scale “Bambino Difficile” e “Risposta Difensiva”. Dalla valutazione delle competenze genitoriali si evince un funzionamento genitoriale paterno adeguato, caratterizzato dalla presenza di più che soddisfacenti capacità di sintonizzarsi con i bisogni emotivi, materiali e relazion(ali) del minore. D'altra parte risulta critica e deficitaria la figura materna e la disponibilità della stessa a collaborare insieme a quella paterna per favorire lo sviluppo evolutivo del minore. Il signor si presenta collaborativo e disponibile con il Servizio scrivente ed adeguato Pt_1 nell'espletare le sue funzioni genitoriali. ha un buon legame di attaccamento al padre, la loro Per_1 relazione è positiva e funzionale. Da quanto dichiarato dal minore la relazione con la madre essendosi interrotta da diverso tempo non appare attualmente positiva e di benessere per lo stesso, il quale rifiuta al momento ogni contatto con la figura materna. Non è stato possibile pertanto attivare gli incontri protetti. Si ritiene pertanto opportuno mantenere una presa in carico socio-sanitaria del nucleo proseguendo nel percorso di supporto psicologico a favore di che qualora volesse riprendere i contatti con la Per_1 madre, signora , l'Equipe integrata valuterà secondo opportunità gli interventi più Controparte_1 appropriati nell'interesse del minore”. Per quanto riguarda dapprima la domanda relativa all'affidamento, giova rammentare in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo può essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore” e che il suddetto articolo prevede al terzo comma che “(i)l genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” e al comma successivo che “(s)alvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Ove anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate solo dal genitore affidatario, il regime di affidamento viene definito c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526).
pagina 8 di 11 La Corte di Cassazione ha, allo stesso tempo, statuito reiteratamente che “(i)n materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ., sez. I, 24.04.2024, n. 11122; in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 19.09.2022, n. 27348 e Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n. 28244). È stato altresì condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito che “il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (Tribunale di Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910; Tribunale di Verona, sez. I, 27.06.2025, n. 1025). Ebbene, osserva il Collegio come le risultanze dell'indagine demandata ai Servizi Sociali abbiano confermato le allegazioni del ricorso circa la perdurante assenza della sig.ra dalla vita del CP_1 figlio. Tenuto conto altresì che la convenuta risulta essere stata ricoverata presso Villa Azzurra e non si hanno informazioni circa le sue condizioni di salute psichica, che la medesima non ha collaborato con i servizi sociali per la valutazione delle capacità genitoriali, non ha manifestato un serio intendimento di riprendere i rapporti con il figlio e nemmeno si è costituita nel presente procedimento al fine di reclamare l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, considerato altresì come le capacità genitoriali del sig. siano state invece giudicate come adeguate, reputa il Tribunale che Pt_1 sussistano i presupposti per stabilire il c.d. affidamento super esclusivo o esclusivo rafforzato del figlio minore al padre. Per_1
Il minore continuerà a rimanere collocato presso il padre e, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita materno, lo stesso verrà esercitato, ove la madre manifesti disponibilità in tal senso, in forma protetta in incontri organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, che continueranno a monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti utili per supportare le capacità genitoriali della sig.ra e suggerendo i più opportuni percorsi, di CP_1 tipo psicologico, sanitario o educativo, nell'interesse del minore. Per quanto concerne le statuizioni relative al mantenimento, le norme di riferimento sono contenute nell'art. 337 ter, quarto comma, c.c., ove viene stabilito che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura pagina 9 di 11 proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, per quanto concerne il criterio delle risorse economiche, si rileva come il sig. abbia allegato di percepire una retribuzione mensile di circa 1700,00 euro e che le Pt_1 dichiarazioni dei redditi agli atti relative agli anni fiscali 2021, 2020 e 2019 paiono confermare tale assunto. Per quanto riguarda invece la posizione economica della sig.ra dall'informativa CP_1 dell'Agenzia delle Entrate risulta che la medesima abbia percepito redditi lordi pari nel 2021 ad euro 16.162,00, nel 2022 ad euro 17.522 e nel 2023 ad euro 11.858,00. Tenuto conto della discrepanza reddituale tra le parti, della situazione riferita nella relazione dei Servizi Sociali per cui la sig.ra non ha una casa di abitazione e degli altri criteri sopra riportati, appare CP_1 equo e proporzionato fissare il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico della sig.ra nell'importo mensile di euro 150,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. Controparte_1
Le spese straordinarie, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, verranno ripartite nella misura del 70 % a carico del sig. e del 30 % a carico della Pt_1 sig.ra CP_1
Stante la collocazione del minore presso il padre, l'assegno unico e universale per il figlio verrà percepito integralmente dall'attore. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nella versione emendata dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata da parte attrice, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore promossa da nei confronti di così Per_1 Parte_1 Controparte_1 provvede:
- STABILISCE l'affidamento esclusivo del minore , il quale, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo Per_1 comma, c.c., potrà adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'eduzione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
- STABILISCE la collocazione del minore presso il padre;
- STABILISCE che il diritto-dovere di visita materno, previa acquisizione della disponibilità della sig.ra venga esercitato in forma protetta in incontri organizzati dai Servizi Sociali Controparte_1 territorialmente competenti;
- DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare per un periodo di due anni il nucleo familiare, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti utili per supportare le capacità pagina 10 di 11 genitoriali della sig.ra e suggerendo i più opportuni percorsi, di tipo psicologico, Controparte_1 sanitario o educativo, nell'interesse del minore;
- STABILISCE che la sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1 versando al sig. la somma complessiva di euro 150,00, annualmente rivalutabile in Parte_1 base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito integralmente dal sig.
Parte_1
- CONDANNA la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 23.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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