Art. 2.
Il Ministro per la marina mercantile, nel caso di costruzioni assunte in proprio dai cantieri, ha facolta', sentito il Comitato tecnico, di prorogare per non oltre sei mesi il termine per l'inizio della costruzione di cui al primo comma dell'art. 13 della legge, quando il ritardo sia dovuto a cause non imputabili agli interessati.
Il Ministro per la marina mercantile, nel caso di costruzioni assunte in proprio dai cantieri, ha facolta', sentito il Comitato tecnico, di prorogare per non oltre sei mesi il termine per l'inizio della costruzione di cui al primo comma dell'art. 13 della legge, quando il ritardo sia dovuto a cause non imputabili agli interessati.