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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17943 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 37757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al N.R.G. 37757/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352
c.p.c. in data 24.11.2025, e promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Corso, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORE-APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv. Nina Alessandra Zaccara e Gianluca Bernardini, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2215/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, in data
19.12.2022, e pubblicata in data 27.01.2023, nel giudizio di opposizione N.R.G. 4405/2021.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 2215/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, in data 27.01.2023, chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, venisse respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 9008/2001 e, per l'effetto, fosse confermato tale decreto, condannando inoltre alla restituzione in Controparte_1 suo favore dell'importo di euro 1.450,00 oltre IVA;
in via subordinata, di accertare e dichiarare come dovuto l'importo di euro 1.200,00, di cui alla fattura n. 09/17, e di condannare l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio oltre accessori e, in via ulteriormente gradata, di compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio, oltre le spese e competenza del presente appello. pagina 1 di 5 A tal fine ha esposto che: - con decreto ingiuntivo n. 9008/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma, in data 28.05.2021, era stato ingiunto ad di pagare in suo favore l'importo di euro Controparte_1
1.450,00 oltre IVA sulla base della fattura n. 39/20; - l'ingiunto aveva proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
- nel giudizio di opposizione si era costituito l'odierno appellante, chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo;
- era stata disposta ed espletata la prova orale;
- trattenuta la causa in decisione, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda dell'opponente e pertanto aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 9008/2021, disponendo anche la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite quantificate nell'importo di euro 800,00 oltre a euro 70,00 per le spese vive;
- la sentenza avrebbe dovuto essere riformata, in quanto non era stato redatto contratto in forma scritta in considerazione dei rapporti di amicizia che intercorrevano tra le parti;
- i lavori da svolgere erano consistiti nella riparazione e ripristino della caldaia, dello scarico del wc, nella tinteggiatura delle pareti e dei soffitti di cucina e salone;
- i suddetti lavori erano stati eseguiti a settembre 2017 in circa dieci giorni oltre che dal Sig. anche dai Sigg.ri e Pt_1 Parte_2
; - quest'ultimo si era occupato, in particolare, dei lavori di tinteggiatura come risultava Parte_3 dalla fattura n. 09/17 e dal bonifico di pagamento;
- per il ripristino della caldaia era intervenuto, inoltre, anch'egli dipendente dell'appellante; - aveva emesso la fattura a distanza di CP_2 tempo perché attendeva uno spontaneo pagamento da parte dell'appellato; - che, nella memoria ex art. 320 c.p.c., la controparte aveva ammesso che egli aveva svolto, in effetti, il ripristino di una parete del salone;
- la decisione impugnata doveva essere ritenuta affetta da vizio di nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c. e conseguente vizio di motivazione, laddove non era stato tenuto adeguato conto dei documenti depositati e delle dichiarazioni orali da cui risultava provata l'esecuzione per lo meno dei lavori di cui alla fattura n. 09/17; - che inoltre nella sentenza non era stata fatta corretta applicazione della previsione di cui all'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova;
- inoltre la pronuncia impugnata doveva ritenersi viziata per effetto della mancata escussione del teste
, in quanto il suo nome sarebbe stato scritto erroneamente nella memoria ex art. 320 Parte_2
c.p.c., laddove correttamente indicato nell'atto di costituzione e risposta.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con integrale Controparte_1 conferma della sentenza gravata.
A tal fine l'appellato ha dedotto: - che la fattura n. 09/17 emessa dalla e intestata alla ditta CP_3 della controparte non aveva alcun valore probatorio, in quanto l'appellante si era offerto di svolgere l'opera gratuitamente, poi, non potendo inviare i propri operai, impegnati in altri cantieri, si era rivolto alla pagandone il corrispettivo;
- che l'appellante non aveva dimostrato di aver eseguito CP_3 lavori di tipo impiantistico-idraulico; - che, sottoponendosi a interrogatorio formale e con la testimonianza di , aveva fornito la prova che l'appellante si era volontariamente Testimone_1 offerto di eseguire i lavori di tinteggiatura gratuitamente;
- che riguardo all'inammissibilità
pagina 2 di 5 dell'escussione del teste , il Giudice di Pace aveva correttamente accolto l'eccezione Parte_2 dell'odierno appellato in quanto nella memoria ex art. 320 c.p.c. era indicato un altro nominativo senza ulteriori specificazioni dalle quali si poteva desumere che si trattasse in realtà dello stesso soggetto citato nella comparsa di costituzione e risposta;
- che, difettando una specifica impugnazione della condanna alle spese, anche in caso di rigetto dell'appello, non sarebbe stato consentito modificare il loro regime.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 24.11.2025.
L'oggetto della controversia è costituito dalla valutazione di fondatezza della originaria domanda dell'odierno appellante volta ad ottenere il corrispettivo per i lavori di tinteggiatura delle pareti e soffitti di salone e cucina, nonché per i lavori di idraulica, eseguiti in favore del Sig. nel settembre CP_1
2017. Il procedimento è stato avviato mediante introduzione di ricorso monitorio e, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, proposta opposizione da parte dell'ingiunto, la medesima è stata accolta, con conseguente revoca del citato decreto e condanna dell'opposto alle spese di lite.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato dichiarato il diritto di credito nei confronti del Sig. , pur essendo stata accertata l'esecuzione di alcuni lavori CP_1 nell'abitazione di quest'ultimo ed essendo stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
L'appellato ha sostenuto invece che l'appellante si era offerto di svolgere gratuitamente i lavori di tinteggiatura, e che inoltre non aveva nemmeno dimostrato di aver svolto i lavori di impiantistica e idraulica;
ha quindi concluso nel senso che la pretesa di controparte fosse destituita di ogni fondamento.
Preliminarmente, non si ritiene ammissibile la prova testimoniale del Sig. , richiesta Parte_2 dall'odierno appellante, in quanto nella memoria ex art. 320 c.p.c. viene indicato il nome di un altro soggetto, né sono stati forniti ulteriori elementi dai quali poteva desumersi che si Testimone_2 trattasse della medesima persona.
Nel merito, dall'interrogatorio formale del Sig. , svolto in data 06.09.2022, è emerso che nel CP_1
2017 aveva contattato una ditta per effettuare alcuni lavori di pittura presso la propria abitazione e che, in tale occasione, il Sig. si era offerto di eseguirli in virtù dei rapporti di amicizia che Pt_1 intercorrevano tra di loro. L'appellato ha ammesso l'esecuzione dei lavori di ripristino delle pareti nel soggiorno di casa, mentre ha negato il ripristino dello scarico del wc e quello della caldaia, nonché i lavori di preparazione del soffitto e delle pareti nel soggiorno. Inoltre, ha riferito di non aver pagato il pittore e di non conoscere il nome di quest'ultimo. Tali circostanze sono confermate dal teste pagina 3 di 5 il quale ha dichiarato di aver assistito al colloquio tra le parti, in cui il sig. aveva Tes_1 CP_1 riferito di aver ricevuto un preventivo di 500,00 euro da una ditta per tinteggiare le pareti del soggiorno, esclusa la cucina, e che a questo punto si era offerto il Sig. di farli eseguire da un Pt_1 operaio della sua ditta facendo intendere che non avrebbe chiesto nessun importo, in quanto vi era un rapporto di collaborazione reciproca che durava da molto tempo. Inoltre, il medesimo teste ha precisato che vi erano stati alcuni lavori di idraulica ma che non era a conoscenza del soggetto che li aveva eseguiti.
Il teste dell'appellante, Sig. ha dichiarato, invece, di essere stato accompagnato il primo Pt_3 giorno di lavoro dal Sig. presso l'abitazione del Sig. e di aver eseguito i lavori Pt_1 CP_1 insieme ad un altro operaio della ditta, Ha ricordato che erano stati ricevuti da una CP_4 signora anziana ma di non aver mai incontrato il Sig. ; ha riferito di non ricordare esattamente CP_1 tutti i lavori eseguiti ma che sicuramente aveva effettuato i lavori di rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto nel soggiorno nella parte dell'angolo cottura e che i lavori si erano protratti all'incirca per
3-4 giorni. Inoltre, ha riferito che erano intervenuti un falegname per cambiare un battiscopa e un idraulico e che, terminati il lavoro, aveva emesso fattura al Sig. che aveva corrisposto Pt_1
l'importo richiesto.
In merito a tale testimonianza, l'appellato ha sostenuto che l'importo piuttosto elevato presente in fattura si riferiva, presumibilmente, a una serie di lavori eseguiti dal teste in vari appartamenti, che i giorni di lavoro circa 3-4 erano insufficienti a realizzare la rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti, e che verosimilmente erano sufficienti invece per eseguire i soli lavori di pittura. Inoltre, ha rilevato che nel soggiorno non vi è alcun angolo cottura e che l'abitazione è provvista di una cucina autonoma che non era stata interessata dai lavori. Anche in merito alla circostanza che nell'appartamento vivesse una persona anziana, ha svolto chiara contestazione, deducendo che nell'immobile abitavano soltanto lui stesso insieme alla moglie e al figlio.
Da ultimo, il teste ha dichiarato di non sapere nulla in merito all'oggetto della controversia. Tes_3
Invece, il teste , escusso in data 18.10.2022, ha ricordato che il fratello aveva eseguito Testimone_4 dei lavori in casa nel 2020/2021, ma non ha ricordato se nel 2017 vi fossero stati dei lavori di tinteggiatura nell'appartamento, mentre ha riferito che i lavori di termoidraulica erano stati eseguiti da un'altra ditta, la quale era stata consigliata anche a lui che doveva fare i medesimi lavori nella propria abitazione.
Dall'esame delle testimonianze riportate sopra emergono numerose contraddizioni ed imprecisioni che concernono, innanzitutto, l'esatto periodo di svolgimento dei lavori. Infatti, l'appellante indica orientativamente il periodo di settembre 2017 senza fornire ulteriori specificazioni;
anche in relazione alla durata dei lavori il Sig. riferisce il tempo di dieci giorni, mentre il Sig. teste di Pt_1 Pt_3
pagina 4 di 5 parte appellante, dichiara una durata di circa 3-4 giorni. Inoltre, il Sig. dichiara di aver Pt_1 effettuato i lavori personalmente insieme ad alcuni operai della propria ditta, i Sigg.ri e Pt_2
laddove dalla testimonianza risulta che l'appellante aveva accompagnato il Sig. Pt_3 Pt_3 presso l'abitazione dell'appellato soltanto il primo giorno e che i lavori sono stati eseguiti insieme a un altro operaio della ditta, il Sig. anche in riferimento allo specifico contenuto delle opere CP_4 eseguite non è stato possibile stabilire la loro esatta consistenza, essendo stati indicati soltanto alcuni lavori in maniera approssimativa. Dalle testimonianze emerge inoltre che le parti non avessero concordato un corrispettivo e che l'odierno appellante avesse deciso di emettere fattura a distanza di tempo dalla conclusione dei lavori.
Premesso che sull'attore incombe l'onere della prova e che nel caso in esame la qualità di attore spetta all'odierno appellante e considerando le contraddizioni delle testimonianze di cui sopra, risulta che non è stata fornita la piena prova a sostegno del credito azionato, con la conseguenza che l'appello proposto deve essere rigettato e, pertanto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore di causa, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicando i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2215/2023, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite di questo procedimento che liquida in euro 852,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 21.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al N.R.G. 37757/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352
c.p.c. in data 24.11.2025, e promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Corso, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORE-APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv. Nina Alessandra Zaccara e Gianluca Bernardini, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2215/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, in data
19.12.2022, e pubblicata in data 27.01.2023, nel giudizio di opposizione N.R.G. 4405/2021.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 2215/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, in data 27.01.2023, chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, venisse respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 9008/2001 e, per l'effetto, fosse confermato tale decreto, condannando inoltre alla restituzione in Controparte_1 suo favore dell'importo di euro 1.450,00 oltre IVA;
in via subordinata, di accertare e dichiarare come dovuto l'importo di euro 1.200,00, di cui alla fattura n. 09/17, e di condannare l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio oltre accessori e, in via ulteriormente gradata, di compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio, oltre le spese e competenza del presente appello. pagina 1 di 5 A tal fine ha esposto che: - con decreto ingiuntivo n. 9008/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma, in data 28.05.2021, era stato ingiunto ad di pagare in suo favore l'importo di euro Controparte_1
1.450,00 oltre IVA sulla base della fattura n. 39/20; - l'ingiunto aveva proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
- nel giudizio di opposizione si era costituito l'odierno appellante, chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo;
- era stata disposta ed espletata la prova orale;
- trattenuta la causa in decisione, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda dell'opponente e pertanto aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 9008/2021, disponendo anche la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite quantificate nell'importo di euro 800,00 oltre a euro 70,00 per le spese vive;
- la sentenza avrebbe dovuto essere riformata, in quanto non era stato redatto contratto in forma scritta in considerazione dei rapporti di amicizia che intercorrevano tra le parti;
- i lavori da svolgere erano consistiti nella riparazione e ripristino della caldaia, dello scarico del wc, nella tinteggiatura delle pareti e dei soffitti di cucina e salone;
- i suddetti lavori erano stati eseguiti a settembre 2017 in circa dieci giorni oltre che dal Sig. anche dai Sigg.ri e Pt_1 Parte_2
; - quest'ultimo si era occupato, in particolare, dei lavori di tinteggiatura come risultava Parte_3 dalla fattura n. 09/17 e dal bonifico di pagamento;
- per il ripristino della caldaia era intervenuto, inoltre, anch'egli dipendente dell'appellante; - aveva emesso la fattura a distanza di CP_2 tempo perché attendeva uno spontaneo pagamento da parte dell'appellato; - che, nella memoria ex art. 320 c.p.c., la controparte aveva ammesso che egli aveva svolto, in effetti, il ripristino di una parete del salone;
- la decisione impugnata doveva essere ritenuta affetta da vizio di nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c. e conseguente vizio di motivazione, laddove non era stato tenuto adeguato conto dei documenti depositati e delle dichiarazioni orali da cui risultava provata l'esecuzione per lo meno dei lavori di cui alla fattura n. 09/17; - che inoltre nella sentenza non era stata fatta corretta applicazione della previsione di cui all'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova;
- inoltre la pronuncia impugnata doveva ritenersi viziata per effetto della mancata escussione del teste
, in quanto il suo nome sarebbe stato scritto erroneamente nella memoria ex art. 320 Parte_2
c.p.c., laddove correttamente indicato nell'atto di costituzione e risposta.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con integrale Controparte_1 conferma della sentenza gravata.
A tal fine l'appellato ha dedotto: - che la fattura n. 09/17 emessa dalla e intestata alla ditta CP_3 della controparte non aveva alcun valore probatorio, in quanto l'appellante si era offerto di svolgere l'opera gratuitamente, poi, non potendo inviare i propri operai, impegnati in altri cantieri, si era rivolto alla pagandone il corrispettivo;
- che l'appellante non aveva dimostrato di aver eseguito CP_3 lavori di tipo impiantistico-idraulico; - che, sottoponendosi a interrogatorio formale e con la testimonianza di , aveva fornito la prova che l'appellante si era volontariamente Testimone_1 offerto di eseguire i lavori di tinteggiatura gratuitamente;
- che riguardo all'inammissibilità
pagina 2 di 5 dell'escussione del teste , il Giudice di Pace aveva correttamente accolto l'eccezione Parte_2 dell'odierno appellato in quanto nella memoria ex art. 320 c.p.c. era indicato un altro nominativo senza ulteriori specificazioni dalle quali si poteva desumere che si trattasse in realtà dello stesso soggetto citato nella comparsa di costituzione e risposta;
- che, difettando una specifica impugnazione della condanna alle spese, anche in caso di rigetto dell'appello, non sarebbe stato consentito modificare il loro regime.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 24.11.2025.
L'oggetto della controversia è costituito dalla valutazione di fondatezza della originaria domanda dell'odierno appellante volta ad ottenere il corrispettivo per i lavori di tinteggiatura delle pareti e soffitti di salone e cucina, nonché per i lavori di idraulica, eseguiti in favore del Sig. nel settembre CP_1
2017. Il procedimento è stato avviato mediante introduzione di ricorso monitorio e, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, proposta opposizione da parte dell'ingiunto, la medesima è stata accolta, con conseguente revoca del citato decreto e condanna dell'opposto alle spese di lite.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato dichiarato il diritto di credito nei confronti del Sig. , pur essendo stata accertata l'esecuzione di alcuni lavori CP_1 nell'abitazione di quest'ultimo ed essendo stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
L'appellato ha sostenuto invece che l'appellante si era offerto di svolgere gratuitamente i lavori di tinteggiatura, e che inoltre non aveva nemmeno dimostrato di aver svolto i lavori di impiantistica e idraulica;
ha quindi concluso nel senso che la pretesa di controparte fosse destituita di ogni fondamento.
Preliminarmente, non si ritiene ammissibile la prova testimoniale del Sig. , richiesta Parte_2 dall'odierno appellante, in quanto nella memoria ex art. 320 c.p.c. viene indicato il nome di un altro soggetto, né sono stati forniti ulteriori elementi dai quali poteva desumersi che si Testimone_2 trattasse della medesima persona.
Nel merito, dall'interrogatorio formale del Sig. , svolto in data 06.09.2022, è emerso che nel CP_1
2017 aveva contattato una ditta per effettuare alcuni lavori di pittura presso la propria abitazione e che, in tale occasione, il Sig. si era offerto di eseguirli in virtù dei rapporti di amicizia che Pt_1 intercorrevano tra di loro. L'appellato ha ammesso l'esecuzione dei lavori di ripristino delle pareti nel soggiorno di casa, mentre ha negato il ripristino dello scarico del wc e quello della caldaia, nonché i lavori di preparazione del soffitto e delle pareti nel soggiorno. Inoltre, ha riferito di non aver pagato il pittore e di non conoscere il nome di quest'ultimo. Tali circostanze sono confermate dal teste pagina 3 di 5 il quale ha dichiarato di aver assistito al colloquio tra le parti, in cui il sig. aveva Tes_1 CP_1 riferito di aver ricevuto un preventivo di 500,00 euro da una ditta per tinteggiare le pareti del soggiorno, esclusa la cucina, e che a questo punto si era offerto il Sig. di farli eseguire da un Pt_1 operaio della sua ditta facendo intendere che non avrebbe chiesto nessun importo, in quanto vi era un rapporto di collaborazione reciproca che durava da molto tempo. Inoltre, il medesimo teste ha precisato che vi erano stati alcuni lavori di idraulica ma che non era a conoscenza del soggetto che li aveva eseguiti.
Il teste dell'appellante, Sig. ha dichiarato, invece, di essere stato accompagnato il primo Pt_3 giorno di lavoro dal Sig. presso l'abitazione del Sig. e di aver eseguito i lavori Pt_1 CP_1 insieme ad un altro operaio della ditta, Ha ricordato che erano stati ricevuti da una CP_4 signora anziana ma di non aver mai incontrato il Sig. ; ha riferito di non ricordare esattamente CP_1 tutti i lavori eseguiti ma che sicuramente aveva effettuato i lavori di rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto nel soggiorno nella parte dell'angolo cottura e che i lavori si erano protratti all'incirca per
3-4 giorni. Inoltre, ha riferito che erano intervenuti un falegname per cambiare un battiscopa e un idraulico e che, terminati il lavoro, aveva emesso fattura al Sig. che aveva corrisposto Pt_1
l'importo richiesto.
In merito a tale testimonianza, l'appellato ha sostenuto che l'importo piuttosto elevato presente in fattura si riferiva, presumibilmente, a una serie di lavori eseguiti dal teste in vari appartamenti, che i giorni di lavoro circa 3-4 erano insufficienti a realizzare la rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti, e che verosimilmente erano sufficienti invece per eseguire i soli lavori di pittura. Inoltre, ha rilevato che nel soggiorno non vi è alcun angolo cottura e che l'abitazione è provvista di una cucina autonoma che non era stata interessata dai lavori. Anche in merito alla circostanza che nell'appartamento vivesse una persona anziana, ha svolto chiara contestazione, deducendo che nell'immobile abitavano soltanto lui stesso insieme alla moglie e al figlio.
Da ultimo, il teste ha dichiarato di non sapere nulla in merito all'oggetto della controversia. Tes_3
Invece, il teste , escusso in data 18.10.2022, ha ricordato che il fratello aveva eseguito Testimone_4 dei lavori in casa nel 2020/2021, ma non ha ricordato se nel 2017 vi fossero stati dei lavori di tinteggiatura nell'appartamento, mentre ha riferito che i lavori di termoidraulica erano stati eseguiti da un'altra ditta, la quale era stata consigliata anche a lui che doveva fare i medesimi lavori nella propria abitazione.
Dall'esame delle testimonianze riportate sopra emergono numerose contraddizioni ed imprecisioni che concernono, innanzitutto, l'esatto periodo di svolgimento dei lavori. Infatti, l'appellante indica orientativamente il periodo di settembre 2017 senza fornire ulteriori specificazioni;
anche in relazione alla durata dei lavori il Sig. riferisce il tempo di dieci giorni, mentre il Sig. teste di Pt_1 Pt_3
pagina 4 di 5 parte appellante, dichiara una durata di circa 3-4 giorni. Inoltre, il Sig. dichiara di aver Pt_1 effettuato i lavori personalmente insieme ad alcuni operai della propria ditta, i Sigg.ri e Pt_2
laddove dalla testimonianza risulta che l'appellante aveva accompagnato il Sig. Pt_3 Pt_3 presso l'abitazione dell'appellato soltanto il primo giorno e che i lavori sono stati eseguiti insieme a un altro operaio della ditta, il Sig. anche in riferimento allo specifico contenuto delle opere CP_4 eseguite non è stato possibile stabilire la loro esatta consistenza, essendo stati indicati soltanto alcuni lavori in maniera approssimativa. Dalle testimonianze emerge inoltre che le parti non avessero concordato un corrispettivo e che l'odierno appellante avesse deciso di emettere fattura a distanza di tempo dalla conclusione dei lavori.
Premesso che sull'attore incombe l'onere della prova e che nel caso in esame la qualità di attore spetta all'odierno appellante e considerando le contraddizioni delle testimonianze di cui sopra, risulta che non è stata fornita la piena prova a sostegno del credito azionato, con la conseguenza che l'appello proposto deve essere rigettato e, pertanto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore di causa, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicando i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2215/2023, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite di questo procedimento che liquida in euro 852,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 21.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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