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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2495/2024 R.G. promossa da:
elettivamente domiciliato in Taranto alla via Dario Lupo n. 67, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Emanuele Franco (CF. ), dal quale è rappresentato e difeso, C.F._1 giusta mandato a margine del ricorso in opposizione;
APPELLANTE contro
( ) in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Taranto alla p.zza Municipio, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'avv. Francesco
Guido (CF. ) come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e C.F._2 risposta;
APPELLATO rimessa in decisione in data 14.03.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
Con ricorso depositato in data 22/5/2023 dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, il Sig. Pt_1
ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento del
[...] CP_1
n. 1090, notificata in data 20/4/2023, e di ogni atto preordinato, collegato o consequenziale
[...]
alla stessa, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, contenersi la relativa sanzione nei limiti del minimo edittale;
con vittoria di spese e competenze.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione, con particolare riferimento alle ingiunzioni di pagamento nn. 25710, 32671, 29066, 36648 e 40356, nonché ai verbali nn. 28468/09, 16435/10, 35489/09, 15461/10,
23330/10 e 30935/10; 2) la prescrizione dei crediti vantati dal;
3) la carenza di Controparte_1 motivazione dell'atto impugnato;
4) l'illegittima richiesta di pagamento delle maggiorazioni di cui all'art. 27, legge 689/81; 5) l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli importi richiesti a titolo di sanzioni e interessi;
6) l'illegittima applicazione di interessi su sanzioni amministrative.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/6/2023, si è costituito in giudizio il
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Guido, concludendo per il rigetto Controparte_1
delle avverse pretese. La causa è stata decisa con sentenza n. 2373/2023, emessa in data 22/11/2023
e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, con la quale il Giudice di Pace di Taranto ha rigettato l'opposizione, confermando l'intimazione di pagamento n. 1090 emessa in data 3/4/2023 dal nei confronti dell'opponente, con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
2. Il giudizio di appello.
Con ricorso in appello depositato telematicamente il 03.06.2024, il sig. ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 2373/2023, emessa in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare che “Le ragioni addotte nel ricorso non sono da ritenersi valide. Il CP_1
, costituendosi in giudizio ha contro dedotto ai motivi del ricorso ed in particolare ha
[...]
prodotto le rituali notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. In particolare, le ingiunzioni nn. 25710, 32671, 29066, 36648 e 40356 sono state notificate rispettivamente il 16/08/2014, 03/04/2015, 30/10/2014, 23/04/2015, 23/05/2015 che hanno interrotto la prescrizione quinquennale e successivamente a queste, in riferimento ai verbali di contestazione il provvedeva a notificare il preavviso di fermo amministrativo in data CP_1
17/11/2016. Sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene di dover respingere il ricorso e confermare l'intimazione impugnata e gli atti dalla medesima impugnata”.
Ha specificato che tale decisione non avesse tenuto conto delle risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di primo grado;
che segnatamente l'ente appellato ha prodotto in giudizio copia delle ingiunzioni di pagamento prodromiche alla intimazione oggetto del presente giudizio, nonché di preavviso di fermo amministrativo, corredate dalle rispettive ricevute postali, dalle quali si evincerebbe il perfezionamento delle relative notifiche per compiuta giacenza;
che tuttavia tali notifiche devono ritenersi nulle atteso che in nessuna delle suddette ricevute viene specificato, da parte dell'agente postale, per quale motivo sia stato impossibile effettuare la consegna del plico postale e si sia reso necessario predisporre l'avviso di giacenza;
che nelle predette cartoline in esame viene specificato che l'agente postale ha riscontrato la temporanea assenza del destinatario dalla propria abitazione, ma non viene in alcun modo dato conto della doverosa ricerca delle altre persone conviventi che sarebbero state abilitate a ricevere il plico;
che nel modello prestampato predisposto da , l'agente postale ha la possibilità di indicare, in caso di temporanea Controparte_3
assenza del destinatario, se la mancata consegna sia dipesa dalla mancanza di persone abilitate alla ricezione o dal rifiuto di queste ultime, ma in nessuna delle cartoline prodotte da controparte viene specificata la motivazione della mancata consegna;
richiamando, infine, quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione (“In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e
9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica è radicalmente nulla”
(Cass. Civ., Sez. V, n. 1210/2022; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, n. 10998/2011).
Ancora, l'appellato ha eccepito la prescrizione dei crediti pretesi, rappresentando che il
[...]
invoca, a tale riguardo, l'applicabilità al caso di specie della normativa CP_1
emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid-19; che tuttavia in tal caso la sopra richiamata normativa non può trovare applicazione al caso in esame;
che segnatamente il decreto- legge n. 18/2020, all'art. 67, comma 4, ha stabilito che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; che il richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 fa riferimento alla sospensione dei termini relativamente al versamento “dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”; che, pertanto, tale normativa non risulta applicabile alle sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada;
che, in ogni caso, il successivo decreto-legge n.
104/2020, all'articolo 99, ha disposto la proroga dei termini precedentemente stabiliti dall'art. 68 del d. l. n. 18/2020 e dall'art. 152 del d. l. n. 34/2020; che la prima di tali norme fa riferimento alle entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, mentre la seconda agli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni;
che, dunque, anche tale normativa non può trovare applicazione al caso di specie;
che l'unica norma della legislazione emergenziale intervenuta in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative risulta essere l'art. 103, comma 6 bis, del d. l. n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020, il quale ha statuito che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; che tuttavia tale previsione, dunque, per il tenore letterale della norma, trova applicazione esclusivamente riguardo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale. In via gradata,
l'appellato ha rilevato la nullità della intimazione impugnato, rappresentando che l'atto è privo di motivazione;
che dalla lettura della intimazione impugnata si evince che all'opponente sarebbero stati notificati dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada, ma non vengono in alcun modo specificate le norme asseritamente violate, né viene allegato alcuno dei verbali richiamati.
Ha affermato, inoltre, che il pretende illegittimamente il pagamento delle Controparte_1 maggiorazioni di cui all'art. 27, l. n. 689/81; che tuttavia tali maggiorazioni non sono dovute poiché la suindicata previsione normativa prevede una fattispecie diversa, ovvero l'ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza della Prefettura, che nel caso di specie non risulta;
che La Corte
Costituzionale, con l'ordinanza n. 308 del 14 luglio 1999, in riferimento all'articolo 206 del codice della strada e dei suoi rapporti con l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle maggiorazioni, ha precisato che “la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale”; che La
Legge 24/11/1981 n. 689, entrata in vigore il 1/12/1981, fu emanata in un periodo in cui, vigendo ancora n. 393/59 (il vecchio codice della strada), la contravvenzione non oblata nei termini non aveva valore di titolo esecutivo e pertanto, affinché l'ente creditore potesse procedere alla riscossione della medesima, doveva instaurarsi un procedimento consistente nella presentazione da parte della autorità irrogante la contravvenzione di un rapporto al Pretore (art. 142 vecchio c.d.s.) e nella successiva inflizione da parte del Pretore della sanzione mediante emissione di decreto penale di condanna (art. 143 vecchio c.d.s.); che attualmente la disciplina è stata modificata dall'entrata in vigore della Legge 689/81 che agli artt. 17 e 18 ha previsto la presentazione da parte del funzionario o dell'agente accertatore del rapporto al Prefetto (art. 17 comma 1) e la eventuale successiva emissione di ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto (art. 18 comma 2) che costituisce titolo esecutivo per la somma ingiunta (art. 18 ultimo comma) sulla quale, in mancanza di pagamento nei termini, è dovuta la maggiorazione prevista dall'art. 27 comma 6 della citata legge;
che, pertanto, il legislatore ha differenziato la fattispecie della ordinanza-ingiunzione prefettizia per i verbali impugnati, per la quale è senz'altro applicabile anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della
Legge 24/11/1981 n. 689, dalla fattispecie del mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per la quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'art. 203 comma 3
c.d.s. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della Legge n. 689/81, che dovrebbe applicarsi quale sanzione aggiuntiva nell'ipotesi di ulteriore resistenza del trasgressore e/o di mancato pagamento a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto e/o del provvedimento di condanna del Giudice adito.
L'appellante ha, infine, evidenziato che dall'esame dell'atto impugnato non è dato rilevare quali siano state le modalità di calcolo degli importi richiesti, deducendo che la più recente giurisprudenza ha chiarito come negli atti esecutivi debba essere indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi e delle sanzioni, in modo che il contribuente abbia realmente la possibilità di verificare i calcoli effettuati dall'Ente creditore;
che la Suprema Corte ha affermato come, allorché venga riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità, l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini che non competono certamente al contribuente, che vede, così, violato il suo diritto di difesa (Cass. Civ.,
Sez. Trib., n. 4516/2012); affermando, infine, che - come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n.
3701/2007) - sono illegittimi gli interessi applicati su cartelle esattoriali ed ingiunzioni originate da multe e comunque, da sanzioni amministrative, poiché si configurano come vera e propria tassa aggiuntiva.
Alla luce di quanto sinora sommariamente esposto, l'appellante ha rassegnato Parte_1 le seguenti conclusioni chiedendo che l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Taranto appellata, voglia accogliere il ricorso del Sig.
con ogni consequenziale provvedimento di legge, e quindi: 1) accertare e Parte_1
dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 1090 del , nonché di Controparte_1
ogni atto preordinato, collegato o consequenziale alla stessa, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, contenere la sanzione nei limiti del minimo edittale;
3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 07.08.2024, il CP_1
si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per i motivi di
[...]
seguito esplicitati.
Con riferimento alla asserita nullità degli avvisi di ricevimento, l'ente appellato ha rilevato che in calce a tali avvisi la legge prescrive l'indicazione della data di deposito e dei motivi che lo hanno determinato, nonché della data di restituzione a decorrere dalla quale la notifica si intende perfezionata entro il termine di dieci giorni;
che gli avvisi di ricevimento in esame contengono la data del deposito, il n. di raccomandata CAD, il motivo del deposito ovvero la temporanea assenza del destinatario ( come anche ammesso dall'appellante il quale nel ricorso sostiene che “Nelle cartoline in questione, viene specificato che l'agente postale ha riscontrato la temporanea assenza del destinatario dalla propria abitazione”) e infine il timbro “ al mittente per compiuta giacenza al
10° giorno” e quello della data di restituzione;
che, pertanto, gli avvisi di ricevimento contengono tutti gli elementi affinché la notifica per compiuta giacenza possa ritenersi perfezionata;
che secondo la Suprema Corte “la notificazione a mezzo posta, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicche', ai fini della sua ritualità, è richiesta, L. n. 890 del
1982 ex articolo 8, la sola prova della spedizione della missiva raccomandata c.d. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull'avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione (in questo ordine di idee, Cass. 30/01/2019, n. 2638, Rv.
652274-01; Cass. 31/05/2018, n. 13833, non massimata;
Cass. 14/11/2017, n. 26945, non massimata;
Cass. 10/03/2017, n. 6242, Rv. 643481-01; Cass. 15/02/2017, n. 4043, non massimata); che ancora “in caso di irreperibilità temporanea del destinatario dell'atto il legislatore ha inteso correlare, in via assoluta e generale (in tal senso deponendo l'utilizzo della locuzione "comunque"), il perfezionamento dell'iter notificatorio a mezzo posta all'evento "spedizione" (e non già ricezione) della c.d. C.A.D., e precisamente al decimo giorno successivo all'invio della raccomandata;
con la fattispecie complessa costituita dalla spedizione della C.A.D. e dal decorso del tempo prescritto, si realizza, per chiara opzione positiva, la conoscenza legale dell'atto ad opera del destinatario, rilevante (salva un'anteriore conoscenza effettiva, conseguita con il materiale ritiro del piego prima del trascorrere dei dieci giorni: L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 5) quale dies a quo per l'esplicazione delle attività difensive legate all'atto notificato” (ad esempio, per l'impugnativa giurisdizionale dell'atto impositivo tributario: Cass. 30/12/2015, n. 26088, Rv. 638051-01; Cass.
11/05/2012, n. 7324, Rv. 622910-01); che anche le Sezioni Unite della Corte si sono espresse in merito all'applicazione dell'articolo 8 della legge numero 890 del 20 novembre 1982 secondo cui la disposizione in parola "realizza contemperandoli - due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, acché' sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, "la notificazione si ha per eseguita" anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, "ha la legale conoscenza dell'atto"; quello del notificato - nei casi, di cui allo stesso articolo 8, comma 2, di mancato recapito del piego - a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli" (Cass., Sez. U., 01/02/2012, n. 1418); che da ultimo la Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5 con Ordinanza del 28/05/2020 n. 10131 ha stabilito che “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I.
n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018); che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”
(cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974).
Con riferimento alla mancata notifica degli atti presupposti all'ingiunzione impugnata, dalla documentazione prodotta in atti risulta che in data 16/08/2014, 03/04/2015, 30/10/2014,
23/04/2015, 23/05/2015 venivano notificati rispettivamente le ingiunzioni di pagamento n. 25710,
32671, 29066, 36648, 40356; che tale notifica -stante la mancata impugnazione della stessa- impedisce all'attore di attivare in questa sede azione recuperatoria rispetto al verbale di contestazione presupposto;
che a tal proposito la Cassazione ha recentemente statuito che “L'opposizione recuperatoria (consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati) deve essere proposta alla stregua di opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 D.Lgs. 150/11 decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza
l'opponente dell'atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato” (Cass. Civile
Ord. n. 14323 del 5 maggio 2022) riprendendo quanto già riportato nella sent. n. 22080/2017 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
che, pertanto, nel caso di specie, l'azione recuperatoria per l'accertamento della mancata notifica del verbale di contestazione n. 28468/09 avrebbe dovuto essere proposta nei 30 giorni successivi alla notifica della ingiunzione n. 25710 notificata in data 16/08/2014 , quella per la mancata notifica del verbale di contestazione n.
16435/10 nei 30 gg successivi alla notifica dell'ingiunzione n. 32671 notificata in data 03/04/2015, quella per la mancata notifica del verbale di contestazione n. 35489/09 nei 30 gg successivi alla notifica dell'ingiunzione n. 29066 notificata in data 30/10/2014, quella per la mancata notifica del verbale di contestazione n. 15461/10 nei 30 gg successivi alla notifica dell'ingiunzione n. 36648 notificata in data 23/04/2015 e quella per la mancata notifica del verbale di contestazione n.
23330/10 e 30935/10 nei 30 gg successivi alla notifica dell'ingiunzione n. 40356 notificata in data
23/05/2015.
Quanto al terzo motivo di appello (prescrizione del credito), l'ente appellato ha rilevato che alla base della ingiunzione di pagamento n. 1090 emessa dal Polizia Locale vi sono Controparte_1
i verbali di contestazione per violazione del C.d.S. n. 28468/09, 16435/10, 35489/09, 15461/10,
23330/10 e 30935/10 notificati rispettivamente in data 03/10/2009, 25/05/2010, 21/12/2009,
10/07/2010, 06/09/2010 e 24/12/2010; che nessuna prescrizione quinquennale può essere eccepita con riferimento ai verbali n. 28468/09, 16435/10, 35489/09, 15461/10, 23330/10 e 30935/10 in quanto , se è vero che l'art. 28 della Legge n. 689/81 cui rimanda l'art. 209 del C.d.S. stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni del codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione , nel frattempo sono intervenuti il D.L. n.18 del Marzo 2020 e il successivo D.L. n.41 del 22 giugno 2021 che hanno disposto la sospensione dei termini prescrizionali delle cartelle di pagamento e la proroga degli stessi di 24 mesi;
che l' ingiunzione impugnata è stata preceduta da altre ingiunzioni 25710, 32671,
29066, 36648, 40356 , tutte regolarmente notificate in data rispettivamente 16/08/2014, 03/04/2015,
30/10/2014, 23/04/2015, 23/05/2015 che hanno pertanto interrotto una prima volta la prescrizione quinquennale e successivamente a queste , sempre con riferimento ai verbali di contestazione suddetti il comune in data 17/11/2016 provvedeva a notificare Preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati del cominciando a fare decorrere la prescrizione quinquennale da Pt_1 tale data;
che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5469/2019 ha stabilito che il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento, ovvero un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria (Cass. n.
22018/2017; Cass. 26052/2011), per cui è un atto interruttivo della prescrizione;
che l'art. 4 comma
1 del D.L. n.41 del 22 giugno 2021 che ha sostituito l'art. 68 del D.L. n.18 del Marzo 2020, prevede la proroga di ventiquattro mesi del termine prescrizionale originariamente quinquennale;
che, pertanto, nel caso di specie il termine di prescrizione è stato rispettato, in quanto - poiché la prescrizione quinquennale decorre dal 17/11/2016 (data di notifica del preavviso di fermo amministrativo) - calcolando la proroga dei ventiquattro mesi, il credito si sarebbe prescritto il
17/11/2023, per cui la notifica della ingiunzione di pagamento n. 1090 avvenuta il 20/04/2023 è da considerarsi perfettamente nei termini di legge;
che, in ogni caso, resterebbe applicabile la sospensione disposta dal D.L. 18 del 2020 dall'08/03/2020 al 31/08/2021 periodo durante il quale è stata sospesa l'attività di notifica dell'agente di riscossione delle ingiunzioni di pagamento;
che trattasi di 541 giorni da calcolare ai fini del computo del termine prescrizionale di 5 anni;
che, pertanto, nel caso di specie il termine prescrizionale cadrebbe il 12 maggio 2023.
In ordine al quarto motivo di appello riguardante l'insufficiente motivazione dell'ingiunzione per la mancata allegazione dei verbali posti alla base dell'emissione della stessa, l'ente civico ha rilevato che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento - redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall' - non è annullabile per insufficienza della Controparte_4
motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato;
che con l'ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022 la Cassazione ha precisato che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa;
che nel caso di specie nell'ingiunzione di pagamento impugnata sono precisamente indicati: il numero dei verbali, la data dei verbali, la data delle notifiche, le targhe dei veicoli, il numero della precedente ingiunzione, la data della precedente ingiunzione e la data della sua notifica.
Infine, con riferimento alla asserita illegittima maggiorazione della contravvenzione del 10% per ogni semestre trascorso dalla notifica sino alla riscossione coattiva così come previsto dall'art. 27 della legge 689/1981, ha rilevato che la maggiorazione è stata correttamente applicata, atteso che l'art. 206 del C.d.S. stabilisce espressamente che “Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.”; mentre, riguardo agli ultimi due motivi di impugnazione sollevati, ne ha chiesto il rigetto, atteso che gli atti ritualmente notificati contengono in maniera specifica le modalità di calcolo con cui si è giunti all'importo della ingiunzione impugnata. Alla luce di quanto sinora esposto, il CP_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Rigettare le richieste di parte appellante in
[...] quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata con conseguente vittoria di spese e competenze.
Il fascicolo è stato assegnato alla Presidente, dott.ssa S. D'Errico, che ha fissato la prima udienza per il giorno 31.10.2024.
A seguito di due rinvii d'ufficio, alla prima udienza di comparizione del 17.12.2024, il P.I., rilevato che il presente procedimento è da intendersi opposizione a intimazione di pagamento ex art. 615,
c.p.c., per cui deve essere trattato con il rito ordinario, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., nonché termine sino al 13.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
In data 14.03.2025, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
3. Il merito della controversia.
L'odierno appello ha ad oggetto la sentenza n. 2373/2023 del Giudice di Pace di Taranto, emessa in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, con cui è stata dichiarata l'infondatezza del ricorso in opposizione proposto dal sig. avendo il Parte_1
prodotto le rituali notifiche degli atti prodromici all'intimazione di Controparte_1
pagamento impugnata.
Sul punto, il giudice di primo grado ha specificato che “le ingiunzioni nn. 25710, 32671, 29066,
36648 e 40356 sono state notificate rispettivamente il 16/08/2014, 03/04/2015, 30/10/2014,
23/04/2015, 23/05/2015 che hanno interrotto la prescrizione quinquennale e successivamente a queste, in riferimento ai verbali di contestazione il provvedeva a notificare il preavviso di CP_1 fermo amministrativo in data 17/11/2016.”, pertanto, ha confermato l'intimazione impugnata n.
1090 emessa in data 3/4/2023 dal nei confronti dell'opponente, con Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
Venendo all'esame dei motivi di gravame, con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, segnatamente le ingiunzioni di pagamento nn. 25710, 32671, 29066, 36648 e 40356, e i verbali di violazione al Codice della Strada nn.
28468/09, 16435/10, 35489/09, 15461/10, 23330/10 e 30935/10.
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, pare opportuno premettere che ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5403 del 25/02/2019).
Orbene, la sentenza impugnata non è evidentemente in linea con tale principio, avendo omesso ogni verifica sulla esistenza della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, prodromici alle ingiunzioni di pagamento di cui all'intimazione impugnata.
Alla luce della documentazione prodotta in primo grado dall'ente appellato, vi è in effetti prova del perfezionamento della notifica delle ingiunzioni di pagamento in relazione alle quali è stata emessa l'intimazione di pagamento impugnata.
Segnatamente, l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n. 1090 del 03.04.2023 notificata mediante ritiro dall'ufficio postale il 20.04.2023, è stata emessa a seguito del mancato pagamento delle ingiunzioni di pagamento di seguito specificate:
- ingiunzione n. 25710 notificata il 19.08.2014 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78182527431-6;
- ingiunzione n. 32671 notificata il 04.04.2015 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78182661037-2;
- ingiunzione n. 29066 notificata il 30.10.2014 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78182549266-3;
- ingiunzione n. 36648 notificata il 23.04.2015 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78182682459-8;
- ingiunzione n. 40356 notificata il 23.05.2015 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78277795306-7.
Il perfezionamento delle notifiche relative alle predette ingiunzioni è avvenuto ritualmente per compiuta giacenza, difatti tutti gli avvisi di ricevimento prodotti contengono il numero di raccomandata non consegnata, il numero di raccomandata della CAD, la data del deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale, i motivi che lo hanno determinato (ovvero la temporanea assenza del destinatario), la data di restituzione a partire dalla quale decorre il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, nonché il timbro dell'ufficio postale attestante la compiuta giacenza.
Tuttavia, come correttamente rappresentato dall'appellante, nulla il ha Controparte_1
dedotto e provato, né nel giudizio di primo grado né nel presente giudizio di appello, riguardo la notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada, prodromici alle suddette ingiunzioni, non essendo evidentemente possibile dedurre la prova della regolarità del relativo procedimento notificatorio dalle mere attestazioni contenute nelle ordinanze-ingiunzione.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'ingiunzione n. 25710 è stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di violazione al C.d.S. n. 28468/2009, che si attesta essere stato notificato il 3.10.2009; l'ingiunzione n. 32671 è stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di violazione al C.d.S. n. 16435/2010 che si attesta essere stato notificato il 25.05.2010;
l'ingiunzione n. 29066 è stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di violazione al
C.d.S. n. 35489/2009, che si attesta essere stato notificato il 21.12.2009; l'ingiunzione n. 36648 è stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di violazione al C.d.S. n. 15461/2010 che si attesta essere stato notificato il 10.07.2010; l'ingiunzione n. 40356 è stata emessa a seguito del mancato pagamento dei verbali di violazione al C.d.S. n. 2330/2010 che si attesta essere stato notificato il 06.09.2010 e n. 30935/2010 che si attesta essere stato notificato il 24.12.2010.
Non ritiene questo giudice che tali risultanze possano essere sufficienti a provare la regolarità delle notificazioni, incombendo sull'Ente locale l'onere di custodire e produrre le relative attestazioni nei procedimenti civili e/o tributari in cui dovesse essere contestata la regolarità della notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale.
Conclusivamente, non avendo il (ovvero l'ente dal quale dipende Controparte_1
l'organo accertatore) fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica al sig. dei Parte_1
verbali di accertamento elevati a suo carico per violazione al Codice della Strada, oggetto della ingiunzione di pagamento, l'appello è fondato e, in totale riforma della sentenza n. 2373/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 22.11-04.12.2023, va accolta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annullata l'intimazione di pagamento e preavviso di Parte_1
pignoramento n. 1090 emessa dal in data 03.04.2023, e ogni atto preordinato, Controparte_1
collegato o consequenziale alla stessa, salva in ogni caso la possibilità del di emettere una CP_1
nuova ingiunzione.
Ogni latro motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
***
Quanto al regolamento delle spese, il deve essere condannato, in Controparte_1
applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario dello Stato, atteso che l'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del 06.06.2024.
PTM
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , in persona del Sindaco legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 2373/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Taranto in data 22.11-04.12.2023, ACCOGLIE l'opposizione proposta da Pt_1
e, per l'effetto:
[...]
2) ANNULLA l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n. 1090 emessa dal
Comune di Taranto in data 03.04.2023, e ogni atto preordinato, collegato o consequenziale alla stessa;
3) CONDANNA l'Ente appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e
CPA, in favore dell'Erario dello Stato.
Taranto, 25.03.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2495/2024 R.G. promossa da:
elettivamente domiciliato in Taranto alla via Dario Lupo n. 67, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Emanuele Franco (CF. ), dal quale è rappresentato e difeso, C.F._1 giusta mandato a margine del ricorso in opposizione;
APPELLANTE contro
( ) in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Taranto alla p.zza Municipio, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'avv. Francesco
Guido (CF. ) come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e C.F._2 risposta;
APPELLATO rimessa in decisione in data 14.03.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Il procedimento di primo grado.
Con ricorso depositato in data 22/5/2023 dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, il Sig. Pt_1
ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento del
[...] CP_1
n. 1090, notificata in data 20/4/2023, e di ogni atto preordinato, collegato o consequenziale
[...]
alla stessa, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, contenersi la relativa sanzione nei limiti del minimo edittale;
con vittoria di spese e competenze.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione, con particolare riferimento alle ingiunzioni di pagamento nn. 25710, 32671, 29066, 36648 e 40356, nonché ai verbali nn. 28468/09, 16435/10, 35489/09, 15461/10,
23330/10 e 30935/10; 2) la prescrizione dei crediti vantati dal;
3) la carenza di Controparte_1 motivazione dell'atto impugnato;
4) l'illegittima richiesta di pagamento delle maggiorazioni di cui all'art. 27, legge 689/81; 5) l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli importi richiesti a titolo di sanzioni e interessi;
6) l'illegittima applicazione di interessi su sanzioni amministrative.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/6/2023, si è costituito in giudizio il
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Guido, concludendo per il rigetto Controparte_1
delle avverse pretese. La causa è stata decisa con sentenza n. 2373/2023, emessa in data 22/11/2023
e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, con la quale il Giudice di Pace di Taranto ha rigettato l'opposizione, confermando l'intimazione di pagamento n. 1090 emessa in data 3/4/2023 dal nei confronti dell'opponente, con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
2. Il giudizio di appello.
Con ricorso in appello depositato telematicamente il 03.06.2024, il sig. ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 2373/2023, emessa in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare che “Le ragioni addotte nel ricorso non sono da ritenersi valide. Il CP_1
, costituendosi in giudizio ha contro dedotto ai motivi del ricorso ed in particolare ha
[...]
prodotto le rituali notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. In particolare, le ingiunzioni nn. 25710, 32671, 29066, 36648 e 40356 sono state notificate rispettivamente il 16/08/2014, 03/04/2015, 30/10/2014, 23/04/2015, 23/05/2015 che hanno interrotto la prescrizione quinquennale e successivamente a queste, in riferimento ai verbali di contestazione il provvedeva a notificare il preavviso di fermo amministrativo in data CP_1
17/11/2016. Sulla base delle suddette considerazioni, si ritiene di dover respingere il ricorso e confermare l'intimazione impugnata e gli atti dalla medesima impugnata”.
Ha specificato che tale decisione non avesse tenuto conto delle risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di primo grado;
che segnatamente l'ente appellato ha prodotto in giudizio copia delle ingiunzioni di pagamento prodromiche alla intimazione oggetto del presente giudizio, nonché di preavviso di fermo amministrativo, corredate dalle rispettive ricevute postali, dalle quali si evincerebbe il perfezionamento delle relative notifiche per compiuta giacenza;
che tuttavia tali notifiche devono ritenersi nulle atteso che in nessuna delle suddette ricevute viene specificato, da parte dell'agente postale, per quale motivo sia stato impossibile effettuare la consegna del plico postale e si sia reso necessario predisporre l'avviso di giacenza;
che nelle predette cartoline in esame viene specificato che l'agente postale ha riscontrato la temporanea assenza del destinatario dalla propria abitazione, ma non viene in alcun modo dato conto della doverosa ricerca delle altre persone conviventi che sarebbero state abilitate a ricevere il plico;
che nel modello prestampato predisposto da , l'agente postale ha la possibilità di indicare, in caso di temporanea Controparte_3
assenza del destinatario, se la mancata consegna sia dipesa dalla mancanza di persone abilitate alla ricezione o dal rifiuto di queste ultime, ma in nessuna delle cartoline prodotte da controparte viene specificata la motivazione della mancata consegna;
richiamando, infine, quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione (“In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e
9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica è radicalmente nulla”
(Cass. Civ., Sez. V, n. 1210/2022; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, n. 10998/2011).
Ancora, l'appellato ha eccepito la prescrizione dei crediti pretesi, rappresentando che il
[...]
invoca, a tale riguardo, l'applicabilità al caso di specie della normativa CP_1
emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid-19; che tuttavia in tal caso la sopra richiamata normativa non può trovare applicazione al caso in esame;
che segnatamente il decreto- legge n. 18/2020, all'art. 67, comma 4, ha stabilito che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; che il richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 fa riferimento alla sospensione dei termini relativamente al versamento “dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”; che, pertanto, tale normativa non risulta applicabile alle sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada;
che, in ogni caso, il successivo decreto-legge n.
104/2020, all'articolo 99, ha disposto la proroga dei termini precedentemente stabiliti dall'art. 68 del d. l. n. 18/2020 e dall'art. 152 del d. l. n. 34/2020; che la prima di tali norme fa riferimento alle entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, mentre la seconda agli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni;
che, dunque, anche tale normativa non può trovare applicazione al caso di specie;
che l'unica norma della legislazione emergenziale intervenuta in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative risulta essere l'art. 103, comma 6 bis, del d. l. n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020, il quale ha statuito che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; che tuttavia tale previsione, dunque, per il tenore letterale della norma, trova applicazione esclusivamente riguardo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale. In via gradata,
l'appellato ha rilevato la nullità della intimazione impugnato, rappresentando che l'atto è privo di motivazione;
che dalla lettura della intimazione impugnata si evince che all'opponente sarebbero stati notificati dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada, ma non vengono in alcun modo specificate le norme asseritamente violate, né viene allegato alcuno dei verbali richiamati.
Ha affermato, inoltre, che il pretende illegittimamente il pagamento delle Controparte_1 maggiorazioni di cui all'art. 27, l. n. 689/81; che tuttavia tali maggiorazioni non sono dovute poiché la suindicata previsione normativa prevede una fattispecie diversa, ovvero l'ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza della Prefettura, che nel caso di specie non risulta;
che La Corte
Costituzionale, con l'ordinanza n. 308 del 14 luglio 1999, in riferimento all'articolo 206 del codice della strada e dei suoi rapporti con l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle maggiorazioni, ha precisato che “la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale”; che La
Legge 24/11/1981 n. 689, entrata in vigore il 1/12/1981, fu emanata in un periodo in cui, vigendo ancora n. 393/59 (il vecchio codice della strada), la contravvenzione non oblata nei termini non aveva valore di titolo esecutivo e pertanto, affinché l'ente creditore potesse procedere alla riscossione della medesima, doveva instaurarsi un procedimento consistente nella presentazione da parte della autorità irrogante la contravvenzione di un rapporto al Pretore (art. 142 vecchio c.d.s.) e nella successiva inflizione da parte del Pretore della sanzione mediante emissione di decreto penale di condanna (art. 143 vecchio c.d.s.); che attualmente la disciplina è stata modificata dall'entrata in vigore della Legge 689/81 che agli artt. 17 e 18 ha previsto la presentazione da parte del funzionario o dell'agente accertatore del rapporto al Prefetto (art. 17 comma 1) e la eventuale successiva emissione di ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto (art. 18 comma 2) che costituisce titolo esecutivo per la somma ingiunta (art. 18 ultimo comma) sulla quale, in mancanza di pagamento nei termini, è dovuta la maggiorazione prevista dall'art. 27 comma 6 della citata legge;
che, pertanto, il legislatore ha differenziato la fattispecie della ordinanza-ingiunzione prefettizia per i verbali impugnati, per la quale è senz'altro applicabile anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della
Legge 24/11/1981 n. 689, dalla fattispecie del mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per la quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'art. 203 comma 3
c.d.s. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della Legge n. 689/81, che dovrebbe applicarsi quale sanzione aggiuntiva nell'ipotesi di ulteriore resistenza del trasgressore e/o di mancato pagamento a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto e/o del provvedimento di condanna del Giudice adito.
L'appellante ha, infine, evidenziato che dall'esame dell'atto impugnato non è dato rilevare quali siano state le modalità di calcolo degli importi richiesti, deducendo che la più recente giurisprudenza ha chiarito come negli atti esecutivi debba essere indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi e delle sanzioni, in modo che il contribuente abbia realmente la possibilità di verificare i calcoli effettuati dall'Ente creditore;
che la Suprema Corte ha affermato come, allorché venga riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità, l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini che non competono certamente al contribuente, che vede, così, violato il suo diritto di difesa (Cass. Civ.,
Sez. Trib., n. 4516/2012); affermando, infine, che - come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n.
3701/2007) - sono illegittimi gli interessi applicati su cartelle esattoriali ed ingiunzioni originate da multe e comunque, da sanzioni amministrative, poiché si configurano come vera e propria tassa aggiuntiva.
Alla luce di quanto sinora sommariamente esposto, l'appellante ha rassegnato Parte_1 le seguenti conclusioni chiedendo che l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Taranto appellata, voglia accogliere il ricorso del Sig.
con ogni consequenziale provvedimento di legge, e quindi: 1) accertare e Parte_1
dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 1090 del , nonché di Controparte_1
ogni atto preordinato, collegato o consequenziale alla stessa, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, contenere la sanzione nei limiti del minimo edittale;
3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 07.08.2024, il CP_1
si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per i motivi di
[...]
seguito esplicitati.
Con riferimento alla asserita nullità degli avvisi di ricevimento, l'ente appellato ha rilevato che in calce a tali avvisi la legge prescrive l'indicazione della data di deposito e dei motivi che lo hanno determinato, nonché della data di restituzione a decorrere dalla quale la notifica si intende perfezionata entro il termine di dieci giorni;
che gli avvisi di ricevimento in esame contengono la data del deposito, il n. di raccomandata CAD, il motivo del deposito ovvero la temporanea assenza del destinatario ( come anche ammesso dall'appellante il quale nel ricorso sostiene che “Nelle cartoline in questione, viene specificato che l'agente postale ha riscontrato la temporanea assenza del destinatario dalla propria abitazione”) e infine il timbro “ al mittente per compiuta giacenza al
10° giorno” e quello della data di restituzione;
che, pertanto, gli avvisi di ricevimento contengono tutti gli elementi affinché la notifica per compiuta giacenza possa ritenersi perfezionata;
che secondo la Suprema Corte “la notificazione a mezzo posta, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicche', ai fini della sua ritualità, è richiesta, L. n. 890 del
1982 ex articolo 8, la sola prova della spedizione della missiva raccomandata c.d. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull'avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione (in questo ordine di idee, Cass. 30/01/2019, n. 2638, Rv.
652274-01; Cass. 31/05/2018, n. 13833, non massimata;
Cass. 14/11/2017, n. 26945, non massimata;
Cass. 10/03/2017, n. 6242, Rv. 643481-01; Cass. 15/02/2017, n. 4043, non massimata); che ancora “in caso di irreperibilità temporanea del destinatario dell'atto il legislatore ha inteso correlare, in via assoluta e generale (in tal senso deponendo l'utilizzo della locuzione "comunque"), il perfezionamento dell'iter notificatorio a mezzo posta all'evento "spedizione" (e non già ricezione) della c.d. C.A.D., e precisamente al decimo giorno successivo all'invio della raccomandata;
con la fattispecie complessa costituita dalla spedizione della C.A.D. e dal decorso del tempo prescritto, si realizza, per chiara opzione positiva, la conoscenza legale dell'atto ad opera del destinatario, rilevante (salva un'anteriore conoscenza effettiva, conseguita con il materiale ritiro del piego prima del trascorrere dei dieci giorni: L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 5) quale dies a quo per l'esplicazione delle attività difensive legate all'atto notificato” (ad esempio, per l'impugnativa giurisdizionale dell'atto impositivo tributario: Cass. 30/12/2015, n. 26088, Rv. 638051-01; Cass.
11/05/2012, n. 7324, Rv. 622910-01); che anche le Sezioni Unite della Corte si sono espresse in merito all'applicazione dell'articolo 8 della legge numero 890 del 20 novembre 1982 secondo cui la disposizione in parola "realizza contemperandoli - due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, acché' sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, "la notificazione si ha per eseguita" anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, "ha la legale conoscenza dell'atto"; quello del notificato - nei casi, di cui allo stesso articolo 8, comma 2, di mancato recapito del piego - a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli" (Cass., Sez. U., 01/02/2012, n. 1418); che da ultimo la Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5 con Ordinanza del 28/05/2020 n. 10131 ha stabilito che “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I.
n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018); che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”
(cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974).
Con riferimento alla mancata notifica degli atti presupposti all'ingiunzione impugnata, dalla documentazione prodotta in atti risulta che in data 16/08/2014, 03/04/2015, 30/10/2014,
23/04/2015, 23/05/2015 venivano notificati rispettivamente le ingiunzioni di pagamento n. 25710,
32671, 29066, 36648, 40356; che tale notifica -stante la mancata impugnazione della stessa- impedisce all'attore di attivare in questa sede azione recuperatoria rispetto al verbale di contestazione presupposto;
che a tal proposito la Cassazione ha recentemente statuito che “L'opposizione recuperatoria (consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati) deve essere proposta alla stregua di opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 D.Lgs. 150/11 decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza
l'opponente dell'atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato” (Cass. Civile
Ord. n. 14323 del 5 maggio 2022) riprendendo quanto già riportato nella sent. n. 22080/2017 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
che, pertanto, nel caso di specie, l'azione recuperatoria per l'accertamento della mancata notifica del verbale di contestazione n. 28468/09 avrebbe dovuto essere proposta nei 30 giorni successivi alla notifica della ingiunzione n. 25710 notificata in data 16/08/2014 , quella per la mancata notifica del verbale di contestazione n.
16435/10 nei 30 gg successivi alla notifica dell'ingiunzione n. 32671 notificata in data 03/04/2015, quella per la mancata notifica del verbale di contestazione n. 35489/09 nei 30 gg successivi alla notifica dell'ingiunzione n. 29066 notificata in data 30/10/2014, quella per la mancata notifica del verbale di contestazione n. 15461/10 nei 30 gg successivi alla notifica dell'ingiunzione n. 36648 notificata in data 23/04/2015 e quella per la mancata notifica del verbale di contestazione n.
23330/10 e 30935/10 nei 30 gg successivi alla notifica dell'ingiunzione n. 40356 notificata in data
23/05/2015.
Quanto al terzo motivo di appello (prescrizione del credito), l'ente appellato ha rilevato che alla base della ingiunzione di pagamento n. 1090 emessa dal Polizia Locale vi sono Controparte_1
i verbali di contestazione per violazione del C.d.S. n. 28468/09, 16435/10, 35489/09, 15461/10,
23330/10 e 30935/10 notificati rispettivamente in data 03/10/2009, 25/05/2010, 21/12/2009,
10/07/2010, 06/09/2010 e 24/12/2010; che nessuna prescrizione quinquennale può essere eccepita con riferimento ai verbali n. 28468/09, 16435/10, 35489/09, 15461/10, 23330/10 e 30935/10 in quanto , se è vero che l'art. 28 della Legge n. 689/81 cui rimanda l'art. 209 del C.d.S. stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni del codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione , nel frattempo sono intervenuti il D.L. n.18 del Marzo 2020 e il successivo D.L. n.41 del 22 giugno 2021 che hanno disposto la sospensione dei termini prescrizionali delle cartelle di pagamento e la proroga degli stessi di 24 mesi;
che l' ingiunzione impugnata è stata preceduta da altre ingiunzioni 25710, 32671,
29066, 36648, 40356 , tutte regolarmente notificate in data rispettivamente 16/08/2014, 03/04/2015,
30/10/2014, 23/04/2015, 23/05/2015 che hanno pertanto interrotto una prima volta la prescrizione quinquennale e successivamente a queste , sempre con riferimento ai verbali di contestazione suddetti il comune in data 17/11/2016 provvedeva a notificare Preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati del cominciando a fare decorrere la prescrizione quinquennale da Pt_1 tale data;
che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5469/2019 ha stabilito che il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento, ovvero un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria (Cass. n.
22018/2017; Cass. 26052/2011), per cui è un atto interruttivo della prescrizione;
che l'art. 4 comma
1 del D.L. n.41 del 22 giugno 2021 che ha sostituito l'art. 68 del D.L. n.18 del Marzo 2020, prevede la proroga di ventiquattro mesi del termine prescrizionale originariamente quinquennale;
che, pertanto, nel caso di specie il termine di prescrizione è stato rispettato, in quanto - poiché la prescrizione quinquennale decorre dal 17/11/2016 (data di notifica del preavviso di fermo amministrativo) - calcolando la proroga dei ventiquattro mesi, il credito si sarebbe prescritto il
17/11/2023, per cui la notifica della ingiunzione di pagamento n. 1090 avvenuta il 20/04/2023 è da considerarsi perfettamente nei termini di legge;
che, in ogni caso, resterebbe applicabile la sospensione disposta dal D.L. 18 del 2020 dall'08/03/2020 al 31/08/2021 periodo durante il quale è stata sospesa l'attività di notifica dell'agente di riscossione delle ingiunzioni di pagamento;
che trattasi di 541 giorni da calcolare ai fini del computo del termine prescrizionale di 5 anni;
che, pertanto, nel caso di specie il termine prescrizionale cadrebbe il 12 maggio 2023.
In ordine al quarto motivo di appello riguardante l'insufficiente motivazione dell'ingiunzione per la mancata allegazione dei verbali posti alla base dell'emissione della stessa, l'ente civico ha rilevato che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento - redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall' - non è annullabile per insufficienza della Controparte_4
motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato;
che con l'ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022 la Cassazione ha precisato che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa;
che nel caso di specie nell'ingiunzione di pagamento impugnata sono precisamente indicati: il numero dei verbali, la data dei verbali, la data delle notifiche, le targhe dei veicoli, il numero della precedente ingiunzione, la data della precedente ingiunzione e la data della sua notifica.
Infine, con riferimento alla asserita illegittima maggiorazione della contravvenzione del 10% per ogni semestre trascorso dalla notifica sino alla riscossione coattiva così come previsto dall'art. 27 della legge 689/1981, ha rilevato che la maggiorazione è stata correttamente applicata, atteso che l'art. 206 del C.d.S. stabilisce espressamente che “Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.”; mentre, riguardo agli ultimi due motivi di impugnazione sollevati, ne ha chiesto il rigetto, atteso che gli atti ritualmente notificati contengono in maniera specifica le modalità di calcolo con cui si è giunti all'importo della ingiunzione impugnata. Alla luce di quanto sinora esposto, il CP_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Rigettare le richieste di parte appellante in
[...] quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata con conseguente vittoria di spese e competenze.
Il fascicolo è stato assegnato alla Presidente, dott.ssa S. D'Errico, che ha fissato la prima udienza per il giorno 31.10.2024.
A seguito di due rinvii d'ufficio, alla prima udienza di comparizione del 17.12.2024, il P.I., rilevato che il presente procedimento è da intendersi opposizione a intimazione di pagamento ex art. 615,
c.p.c., per cui deve essere trattato con il rito ordinario, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., nonché termine sino al 13.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
In data 14.03.2025, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
3. Il merito della controversia.
L'odierno appello ha ad oggetto la sentenza n. 2373/2023 del Giudice di Pace di Taranto, emessa in data 22/11/2023 e depositata in cancelleria in data 4/12/2023, con cui è stata dichiarata l'infondatezza del ricorso in opposizione proposto dal sig. avendo il Parte_1
prodotto le rituali notifiche degli atti prodromici all'intimazione di Controparte_1
pagamento impugnata.
Sul punto, il giudice di primo grado ha specificato che “le ingiunzioni nn. 25710, 32671, 29066,
36648 e 40356 sono state notificate rispettivamente il 16/08/2014, 03/04/2015, 30/10/2014,
23/04/2015, 23/05/2015 che hanno interrotto la prescrizione quinquennale e successivamente a queste, in riferimento ai verbali di contestazione il provvedeva a notificare il preavviso di CP_1 fermo amministrativo in data 17/11/2016.”, pertanto, ha confermato l'intimazione impugnata n.
1090 emessa in data 3/4/2023 dal nei confronti dell'opponente, con Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
Venendo all'esame dei motivi di gravame, con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, segnatamente le ingiunzioni di pagamento nn. 25710, 32671, 29066, 36648 e 40356, e i verbali di violazione al Codice della Strada nn.
28468/09, 16435/10, 35489/09, 15461/10, 23330/10 e 30935/10.
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, pare opportuno premettere che ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5403 del 25/02/2019).
Orbene, la sentenza impugnata non è evidentemente in linea con tale principio, avendo omesso ogni verifica sulla esistenza della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, prodromici alle ingiunzioni di pagamento di cui all'intimazione impugnata.
Alla luce della documentazione prodotta in primo grado dall'ente appellato, vi è in effetti prova del perfezionamento della notifica delle ingiunzioni di pagamento in relazione alle quali è stata emessa l'intimazione di pagamento impugnata.
Segnatamente, l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n. 1090 del 03.04.2023 notificata mediante ritiro dall'ufficio postale il 20.04.2023, è stata emessa a seguito del mancato pagamento delle ingiunzioni di pagamento di seguito specificate:
- ingiunzione n. 25710 notificata il 19.08.2014 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78182527431-6;
- ingiunzione n. 32671 notificata il 04.04.2015 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78182661037-2;
- ingiunzione n. 29066 notificata il 30.10.2014 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78182549266-3;
- ingiunzione n. 36648 notificata il 23.04.2015 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78182682459-8;
- ingiunzione n. 40356 notificata il 23.05.2015 per compiuta giacenza con raccomandata n.
78277795306-7.
Il perfezionamento delle notifiche relative alle predette ingiunzioni è avvenuto ritualmente per compiuta giacenza, difatti tutti gli avvisi di ricevimento prodotti contengono il numero di raccomandata non consegnata, il numero di raccomandata della CAD, la data del deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale, i motivi che lo hanno determinato (ovvero la temporanea assenza del destinatario), la data di restituzione a partire dalla quale decorre il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, nonché il timbro dell'ufficio postale attestante la compiuta giacenza.
Tuttavia, come correttamente rappresentato dall'appellante, nulla il ha Controparte_1
dedotto e provato, né nel giudizio di primo grado né nel presente giudizio di appello, riguardo la notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada, prodromici alle suddette ingiunzioni, non essendo evidentemente possibile dedurre la prova della regolarità del relativo procedimento notificatorio dalle mere attestazioni contenute nelle ordinanze-ingiunzione.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'ingiunzione n. 25710 è stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di violazione al C.d.S. n. 28468/2009, che si attesta essere stato notificato il 3.10.2009; l'ingiunzione n. 32671 è stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di violazione al C.d.S. n. 16435/2010 che si attesta essere stato notificato il 25.05.2010;
l'ingiunzione n. 29066 è stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di violazione al
C.d.S. n. 35489/2009, che si attesta essere stato notificato il 21.12.2009; l'ingiunzione n. 36648 è stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di violazione al C.d.S. n. 15461/2010 che si attesta essere stato notificato il 10.07.2010; l'ingiunzione n. 40356 è stata emessa a seguito del mancato pagamento dei verbali di violazione al C.d.S. n. 2330/2010 che si attesta essere stato notificato il 06.09.2010 e n. 30935/2010 che si attesta essere stato notificato il 24.12.2010.
Non ritiene questo giudice che tali risultanze possano essere sufficienti a provare la regolarità delle notificazioni, incombendo sull'Ente locale l'onere di custodire e produrre le relative attestazioni nei procedimenti civili e/o tributari in cui dovesse essere contestata la regolarità della notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale.
Conclusivamente, non avendo il (ovvero l'ente dal quale dipende Controparte_1
l'organo accertatore) fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica al sig. dei Parte_1
verbali di accertamento elevati a suo carico per violazione al Codice della Strada, oggetto della ingiunzione di pagamento, l'appello è fondato e, in totale riforma della sentenza n. 2373/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 22.11-04.12.2023, va accolta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annullata l'intimazione di pagamento e preavviso di Parte_1
pignoramento n. 1090 emessa dal in data 03.04.2023, e ogni atto preordinato, Controparte_1
collegato o consequenziale alla stessa, salva in ogni caso la possibilità del di emettere una CP_1
nuova ingiunzione.
Ogni latro motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
***
Quanto al regolamento delle spese, il deve essere condannato, in Controparte_1
applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario dello Stato, atteso che l'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del 06.06.2024.
PTM
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , in persona del Sindaco legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 2373/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Taranto in data 22.11-04.12.2023, ACCOGLIE l'opposizione proposta da Pt_1
e, per l'effetto:
[...]
2) ANNULLA l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n. 1090 emessa dal
Comune di Taranto in data 03.04.2023, e ogni atto preordinato, collegato o consequenziale alla stessa;
3) CONDANNA l'Ente appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e
CPA, in favore dell'Erario dello Stato.
Taranto, 25.03.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)