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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa AL MA Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa AN IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2778/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da delega in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Alessandro Straniero ( ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del direttore generale e legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Achille Saletti
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Email_2
EL BA n. 7
APPELLATA
E CONTRO
C.F. e P. IVA ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 già (C.F. e P. IVA ), in persona del legale CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Cecilia Pescia pagina 1 di 14 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Email_3
ST AN n. 2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6900/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 5/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Nella causa n. R.G. 2778/2023 per i motivi esposti in atti, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in riforma integrale della Sentenza n.
6900/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 5 settembre 2023, pubblicata in data 5 settembre
2023, in accoglimento delle domande svolte in primo grado e in appello dal Sig. Parte_1 eventualmente anche con differente motivazione,
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 27427/2019 opposto, emesso dal Tribunale di Milano in data 12/17/2019 e depositato in data 30/12/2019 nei confronti del Sig. e per Parte_1
l'effetto dichiarare che nulla risulta dovuto dall'opponente, odierno appellante, in favore dell'appellata opposta, comunque rigettando tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dal
e dalla intervenuta appellata perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: nel merito, rigettare l'appello proposto dal signor contro la sentenza n. 6900/2023 Parte_1 del Tribunale ordinario di Milano;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”
Per e, per essa, Controparte_5 CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza: nel merito:
pagina 2 di 14 rigettare l'appello proposto dal signor contro la sentenza n. 6900/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano, in quanto infondato, per tutto quanto esposto nei propri atti difensivi, e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 27427/2019, emesso su ricorso di e, per essa, la mandataria Controparte_2
già il Tribunale di Milano aveva ingiunto a il CP_3 CP_4 Parte_1 pagamento dell'importo di € 175.821,01 oltre interessi e spese della procedura.
La pretesa azionata in sede monitoria era riferita ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a tasso variabile, concluso in data 30/10/2002 con l'allora Controparte_6 da e dal padre per l'importo di € 150.000,00 e con
[...] Parte_1 Persona_1 durata sino al 31/12/2017.
In data 11/10/2019, il relativo credito veniva ceduto a nell'ambito di un'operazione Controparte_2 di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999, come da avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15/10/2019, parte II n. 121. agiva quindi ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La difesa, Pt_1 in particolare, rilevava che il credito ex adverso azionato:
- si fosse estinto per intervenuta prescrizione, risalendo il primo atto interruttivo al 16/10/2019
(data in cui era stato intimato il pagamento del debito residuo), ossia dopo oltre dieci anni dal recesso dal contratto di conto corrente sul quale insisteva la linea di credito, comunicato dalla banca il 9/7/2007;
- dovesse ritenersi in ogni caso indeterminato, posto che i documenti prodotti dalla controparte in sede monitoria (e, segnatamente, gli estratti conto) non consentivano di definirne con esattezza l'ammontare, riportando numeri diversi di conto corrente.
costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna Controparte_2 dell'opponente al pagamento della somma portata dal d. i.
In particolare, la parte opposta esponeva:
- che, nonostante la comunicazione di recesso del 9/7/2007, il rapporto contrattuale non si fosse estinto ma fosse proseguito anche nei mesi successivi e, segnatamente, sino al 13/1/2010, data del passaggio a sofferenza. Pertanto, la banca, avendo trasmesso la diffida in data 16/10/2019 e pagina 3 di 14 depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il mese successivo, aveva agito nel rispetto del termine decennale di prescrizione;
- che, in ogni caso, anche ove si volesse fissare il dies a quo il 9/7/2007, la prescrizione era stata interrotta: (i) una prima volta il 23/3/2011, con l'atto di intervento della banca nella procedura esecutiva promossa da un altro creditore nei confronti di (cfr. doc. n. Persona_1
11): atto interruttivo che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., doveva ritenersi valevole anche per l'altro condebitore;
(ii) una seconda volta il 12/2/2015, con la notifica dell'atto di precetto;
(iii) il
17/5/2016, quando il legale di aveva trasmesso alla banca una proposta transattiva, Pt_1 contenente un riconoscimento di debito;
- che il rapporto contrattuale fosse ben identificato nei suoi elementi essenziali. L'indicazione, nella documentazione contabile, dei diversi numeri di c/c doveva imputarsi unicamente alle plurime vicende (fusioni ed incorporazioni) che avevano interessato la banca cedente;
- che il credito fosse stato provato nel suo esatto ammontare sia dall'estratto ex art. 50 TUB che da tutti gli estratti conto: documentazione già prodotta in sede monitoria e mai contestata dalla controparte.
Interveniva volontariamente in giudizio la cedente dando atto dell'intervenuta cessione Controparte_1 in data 11/10/2019, aderendo alle difese ed alle domande di e chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, con conferma del provvedimento monitorio opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingintivo, la causa veniva istruita solo documentalmente;
disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, venivano concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi. In quella sede, nello specifico in comparsa conclusionale, eccepiva per la prima volta la carenza della titolarità del credito in capo a e, Pt_1 Controparte_2 conseguentemente, della sua legittimazione attiva.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6900/2023 pubblicata il 5/09/2023, ha così deciso:
“-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto n.27427/2019 del 30.12.2019 Parte_2
- ruolo ingiunzioni n.56342 del 2019 emesso da questo Tribunale su ricorso di che Controparte_2 per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente Parte_2 giudizio che si liquidano in complessivi € 5.800,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e Iva;
-spese compensate con la intervenuta . Controparte_1
pagina 4 di 14 Le motivazioni poste alla base di tale decisum possono essere riassunte come segue (sentenza di primo grado, pp. 4-5):
- l'eccezione di carenza di titolarità in capo a del credito azionato, pur se Controparte_2 tardiva, doveva comunque ritenersi infondata. L'opposta aveva, infatti, “puntualmente indicato
e documentato con la produzione della relativa Gazzetta Ufficiale l'atto in forza del quale è divenuta titolare del credito, circostanza peraltro confermata dalla stessa cedente con l'atto di intervento nel presente giudizio”. Del resto, le stesse difese del erano incompatibili Pt_1 con la negazione in capo a della titolarità del credito azionato;
Controparte_2
- parimenti infondata doveva ritenersi l'eccezione di prescrizione, “poiché il termine decennale, anche a seguire la prospettazione dell'opponente e ritenerlo decorrente dal 9.7.2007 (data di comunicazione da parte della banca del recesso dal contratto di conto corrente), come documentato dalla convenuta opposta risulta interrotto una prima volta il 23.3.2011 (doc.11, atto di intervento nella procedura esecutiva promossa da altro creditore nei confronti del condebitore solidale con efficacia anche nei confronti di Persona_1 Pt_2 ex art.1310 c.c.), ancora il 12.2.2015 con la notifica di atto di precetto (doc.10) e
[...] infine il 19.10.2019 (doc.6)”;
- il credito azionato era stato adeguatamente provato mediante il contratto di apertura di credito in conto corrente, la certificazione ex art. 50 TUB e la serie completa degli estratti conto: tutti documenti prodotti già in fase monitoria e non contestati dalla controparte;
- la questione relativa al diverso numero nei contratti era stata “superata dai chiarimenti forniti dalla convenuta opposta nella comparsa quanto alle ragioni del diverso 'numero' di conto corrente, non indicativo di distinti rapporti bensì frutto di rideterminazione a seguito delle vicende della creditrice opposta (fusioni per incorporazione intercorse con altri istituti di credito)”;
- a fronte di tutte le precisazioni fornite dall'opposta, il non aveva specificato Pt_1 ulteriormente la propria doglianza, omettendo di “offrire alcun elemento idoneo a smentire la
[…] sussistenza di validi documenti probatori a sostegno dell'esistenza e della entità del credito azionato”. ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio.
pagina 5 di 14 Sono stati articolati tre motivi di impugnazione, con i quali parte appellante ha inteso dolersi rispettivamente:
1. della ritenuta idoneità della produzione documentale avversaria a provare l'interruzione del termine di prescrizione decorrente dal 9/7/2009;
2. delle modalità di ripartizione dell'onere della prova cui il primo giudice ha aderito oltre che della ritenuta certezza del credito ex adverso azionato;
3. dell'accertamento compiuto in ordine alla legittimazione attiva di . CP_2
Si sono costituite con atto separato e concludendo entrambe per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ritenuta immune dalle censure svolte dalla parte appellante.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 28/2/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'11/6/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di opportunità logico-giuridica inducono a trattare dapprima il terzo motivo di appello, con cui il si duole del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellata. Pt_1
In tesi, avrebbe errato il primo giudice nel ritenere provata la titolarità del credito azionato dalla controparte: invero, non potrebbero valere a tale fine né la dichiarazione della cedente resa al momento dell'intervento in giudizio (in quanto dichiarazione asseritamente “non opponibile a terzi”) né l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 4 TUB, la cui produzione sarebbe insufficiente a dimostrare che la cessione sia effettivamente intervenuta.
Il motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto.
Rileva la Corte come dirimente, ai fini del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sia la tardività della sua proposizione. Controparte_2
Ed invero, la legitimatio ad causam è da intendersi in una duplice accezione: processuale, tale essendo quella che risulta dalla prospettazione della parte istante;
sostanziale, attinente più specificamente all'effettiva titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Se la carenza della legittimazione processuale è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni e stato e grado del giudizio e, come tale, non è soggetta alle preclusioni processuali, diversamente deve ritenersi per l'assenza della legittimazione sostanziale. Avendo ad oggetto la titolarità del diritto, e, quindi una pagina 6 di 14 questione di merito e non di rito, per essere valutata dal giudicante, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata che, diversamente, incorrerebbe nelle preclusioni processuali.
Nel caso di specie, incontestata la legittimazione processuale di il ne ha Controparte_2 Pt_1 lamentato la carenza della legittimazione sostanziale, sull'assunto per cui la società non avesse dimostrato di essere titolare del diritto di credito azionato in sede monitoria, non avendo fornito la prova dell'intervenuta cessione da Controparte_1
Nondimeno, tale contestazione è stata svolta solo in comparsa conclusionale: un simile contegno deve ritenersi irrispettoso delle decadenze processuali e, pertanto, preclusivo della valutazione nel merito dell'eccezione da parte del giudicante. L'odierno appellante, invero, avrebbe dovuto sollevare l'eccezione già nell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., prima sede difensiva utile dopo la notifica del decreto ingiuntivo, nella quale occorre far valere, a pena di decadenza, tutte le contestazioni attinenti al credito azionato, ivi compresa quella afferente alla sua titolarità.
Pur essendo tali considerazioni dirimenti ai fini del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e, quindi, del terzo motivo di appello, si rileva, ad abundantiam, come la Controparte_2 stessa sia in ogni caso infondata anche nel merito.
Vero è, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, che “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. civ. n.
17944/2023). Nondimeno, nel caso di specie, la prova decisiva del perfezionamento della cessione non
è data tanto dall'avviso di cessione – ritualmente prodotto sub doc. n. 9 del fascicolo monitorio – quanto piuttosto dall'intervento volontario in giudizio della cedente che, costituendosi, ha dato atto della successione di nel rapporto controverso: un simile contegno, invero, è del tutto CP_2 assimilabile alla dichiarazione della cedente.
A tale riguardo è rilevante quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: la Suprema Corte, infatti, sul presupposto che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale”, ha rilevato come “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento
pagina 7 di 14 documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. civ. n.
10200/2021). Siffatto orientamento ha trovato adesione anche presso questa Corte, essendo stato già evidenziato come la dichiarazione del cedente rappresenti la prova più liquida a sostegno della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello di Milano sent. n. 76/2024).
Orbene, se tanto vale per una dichiarazione resa dalla dante causa in sede stragiudiziale, a fortiori deve valere anche allorché “la conferma della cessione” avvenga attraverso il suo intervento volontario e adesivo nel giudizio promosso dalla cessionaria, finalizzato cioè ad avvalorare le ragioni di quest'ultima, apportando elementi utili a corroborarne il fondamento.
Tanto considerato, prima di procedere alla trattazione degli altri due motivi di appello, occorre compiere talune precisazioni con riguardo ai rapporti in essere tra le parti.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto con riferimento al saldo passivo di un conto corrente sul quale gravava un'apertura di credito con garanzia ipotecaria, ai sensi dell'art. 38 e ss. TUB, oggetto del contratto sottoscritto da ed il padre Controparte_6 Parte_1 [...] in data 30/12/2002, per complessivi € 150.000,00 e con scadenza il 31/12/2017. Persona_1
Tuttavia, già in precedenza, e, segnatamente, il 10/11/1988, le stesse parti avevano convenuto la concessione, da part dell'allora di una apertura di credito in conto corrente Controparte_7 assistita da garanzia ipotecaria (peraltro gravante sullo stesso immobile su cui era stata iscritta l'ipoteca a garanzia dell'affidamento di cui sopra) per £ 200.000.000, con durata sino al 31/12/2008 (doc. n. 15 fascicolo . CP_2
Sebbene in nessuno dei due contratti sia stato specificato il rapporto di conto corrente sul quale avrebbero insistito le linee di credito, nondimeno, avuto specifico riguardo all'apertura di credito di cui al contratto del 2002 (ossia, quello azionato in sede monitoria), a fronte delle risultanze processuali risulta verosimile che la stessa sia stata concessa su un conto corrente (secondo la prospettazione di aperto nel 2001) contraddistinto dalla numerazione 4982256 (sulla specifica questione CP_1 relativa al numero identificativo del c/c ci si soffermerà nel prosieguo).
Tanto premesso, col primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui il Tribunale di Milano ha ritenuto i documenti ex adverso prodotti idonei a provare l'interruzione della prescrizione decorrente dal 9/7/2007. Ad avviso della difesa: (i) il doc. n. 11 altro non è se non una “una copia libera di un non meglio precisato atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Monza, non firmata e che, a quanto pare, in ogni caso, si riferisce
pagina 8 di 14 ad un differente contratto di mutuo risalente all'anno 19”; (ii) il doc. n. 10 è del tutto privo di efficacia probatoria, recando un atto di precetto non firmato e, del resto, non regolarmente notificato. Osserva
l'appellante a tale proposito, infatti, come l'istruttoria abbia restituito la prova dell'inefficacia e invalidità della notifica dell'atto; ciò in quanto nella relata di notifica, prodotta da sub Controparte_2 doc. n. 16, “si legge che nessun atto veniva regolarmente recapitato ai destinatari, per decesso del Sig.
e per irreperibilità del Sig. (il che neppure risponde al Persona_1 Parte_1 vero posto che la residenza del destinatario è sempre stata nota – doc. 17 controparte) a cui non seguivano le necessarie formalità di cui agli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., come già ampiamente dedotto in atti”; (iii) la diffida del 16/10/2019 è parimenti priva di efficacia probatoria, essendo intervenuta dodici anni dopo dalla risoluzione del contratto di conto corrente – da farsi risalire al 9/7/2007 (atto di appello, pp. 3-4).
Fermo quanto sopra, l'appellante sostiene inoltre come il giudice di prime cure abbia omesso di rilevare l'autonomia del debito per interessi rispetto all'obbligazione principale: in tesi, “quanto alla quota interessi, neppure chiaramente specificata da controparte, la prescrizione deve essere dichiarata come intervenuta, nel termine ancora più breve rispetto a quello decennale ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 cc., dovendosi applicare la prescrizione quinquennale per la quota degli interessi e, in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (atto di appello, p. 5).
La doglianza non può avere seguito.
Occorre osservare anzitutto che, così come eccepito dall'appellata la questione inerente alla CP_2 ritenuta prescrizione quinquennale del debito relativo agli interessi è nuova in quanto prospettata per la prima volta in appello: come tale, incorre nella preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. e, pertanto, non può essere ammessa all'odierna valutazione.
Per quanto concerne il merito della doglianza, la stessa risulta del tutto infondata, trovando conferma la valutazione compiuta dal primo giudice, di cui la Corte condivide gli esiti ma non le premesse.
Ed invero, vale la pena osservare che, sin dal giudizio di opposizione, il aveva eccepito la Pt_1 prescrizione del diritto di credito azionato ex adverso individuando quale dies a quo del termine decennale il 9/7/2007, data in cui la banca aveva trasmesso la comunicazione di recesso dal rapporto di c/c n. 4982256. In effetti, in quella sede la banca aveva diffidato al pagamento dello scoperto di c/c pari ad € 148.291,89 oltre interessi maturandi e comunicato il recesso dal contratto e la revoca degli affidamenti.
pagina 9 di 14 Nondimeno, così come evidenziato dalla parte appellata, il conto corrente risulta movimentato anche dopo tale comunicazione e, in particolare, a partire da un versamento di € 4.000,00 eseguito dai correntisti in data 25/7/2007 e con valuta 2/8/2007: versamento che non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere se il rapporto di conto corrente si fosse risolto a seguito della comunicazione di cui sopra.
Non è revocabile in dubbio, invero, come una simile condotta sia significativa della comune volontà delle parti di dare seguito al rapporto, implicitamente derogando a quanto previsto dalla comunicazione del recesso del 9/7/2007. Del resto, ciò trova conferma negli estratti conto in atti, i quali restituiscono la prova della successiva prosecuzione del rapporto con reciproche annotazioni in dare/avere sino al
13/1/2010 (quando è registrato il movimento di “EST. C/C PER GIRO A SOFFERENZE” – doc. n. 4 fascicolo . Questo è l'ultimo momento in cui si registra un'attività del conto: come desumibile CP_2 dalla certificazione ex art. 50 TUB, a partire da questa data risultano infatti soltanto addebiti a titolo di interessi sino al 31/12/2017 (data di scadenza dell'apertura di credito in conto corrente – cfr. art. 3 del contratto), con saldo finale negativo al 5/4/2018 di – € 175.821,01.
Orbene, a fronte di quanto appena considerato, rileva la Corte come sia proprio il 13/1/2010 la data da considerarsi come dies a quo del termine decennale di prescrizione. Come pocanzi osservato, a questo momento risale l'iscrizione della posizione a sofferenza: posto che il passaggio a sofferenza implica uno status di persistente instabilità patrimoniale del debitore tale da rendere arduo se non impossibile il recupero del credito da parte della banca, tale circostanza ben può inserirsi nei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, di cui all'art. 14 del contratto di apertura di credito in conto corrente del 2002, che legittimava la banca a richiedere l'adempimento dell'intero debito residuo. Detto altrimenti, è questo il momento a partire dal quale il diritto dell'istituto di credito poteva essere fatto valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c.
Ciò posto, l'azione della banca finalizzata al recupero del credito non può che considerarsi tempestiva, sia che si voglia tenere conto della diffida e messa in mora del 16/10/2019, ricevuta dal il Pt_1 giorno dopo (doc. n. 19 , sia che si voglia considerare l'istaurazione del procedimento CP_2 monitorio con ricorso depositato il 19/11/2019 e notificato – unitamente al decreto ingiuntivo – il
7/1/2010: entrambe le azioni si collocano, invero, entro il decennio dal dies a quo del 13/1/2010.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, il si duole del fatto che il Tribunale di Milano, Pt_1 nell'evidenziare il dovere dell'appellante di contestare la documentazione prodotta dalla banca, abbia addossato all'opponente (e non invece alla banca) l'onere di provare che i numeri di conto non fossero pagina 10 di 14 riconducibili ai c/c nella titolarità del in aperta violazione dell'art. 2697 c.c. nonché del Pt_1 principio di vicinanza della prova.
In ogni caso, ad avviso della difesa, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il credito azionato ex adverso non è stato adeguatamente provato;
l'odierna appellata, infatti, ha prodotto solo la serie frammentata degli estratti conto, ognuno dei quali, oltretutto, reca differenti numerazioni
(2537000 e 4982256) – il che li renderebbe scarsamente attendibili. Quanto invece alla certificazione ex art. 50 TUB, la stessa, sebbene valida nel procedimento monitorio, non può avere rilievo probatorio nel successivo giudizio di opposizione.
Il motivo è infondato.
Come si è avuto modo di constatare, il contratto del 30/12/2002 non contiene alcun riferimento al c/c sul quale era stata concessa la linea di credito;
nondimeno, ad avviso della Corte, risulta assodato, anche a fronte di quanto dedotto dall'appellante nelle proprie difese, che tale debba intendersi il conto n. 4982256 (lo stesso, del resto, che compare nei documenti contabili di cui al doc. n. 3 bis, n. 4 e n. 5 del fascicolo monitorio).
Il lamenta che negli altri estratti conto (sub doc. n. 3) è presente un diverso numero di conto Pt_1 corrente (n. 2537000): discrepanza che, a suo avviso, renderebbe indeterminato il credito azionato ex adverso.
A fronte di tali contestazioni, svolte dall'odierno appellante sin dal giudizio di opposizione:
- ha ricondotto la diversità della numerazione alle plurime vicende (fusioni per CP_2 incorporazione) che hanno interessato la banca cedente: “il numero di conto corrente n°
2537000 indicato negli estratti conto a scalare sub doc. 3 parte ricorrente, che controparte asserisce diverso dal n° 4982256 indicato nella corrispondenza, non è altro che il medesimo conto corrente acceso nel 2001 presso che, successivamente, a seguito Controparte_6 delle fusioni per incorporazione intercorse con altri IS di RE (si veda il dettaglio nella parte in premessa) è stato rideterminato con altra serie sequenziale numerica. Il che si desume agevolmente confrontando i saldi degli estratti conto indicati nei documenti 3, 3 bis, 4 e 5. In buona sostanza il contratto di conto corrente è sempre lo stesso originariamente sottoscritto dai signori con una denominazione numerica diversa, ma con la stessa continuità di Pt_1 scritturazione delle partite” (comparsa di primo grado, p. 7);
- nel suo atto di intervento, ha evidenziato come fosse “indiscutibile” che la pretesa CP_1 azionata in via monitoria avesse ad oggetto il saldo passivo del conto corrente n. 4982256
pagina 11 di 14 (come chiaramente evincibile, in tesi, dall'estratto ex art. 50 TUB): siffatto c/c, ha osservato la difesa, “inizialmente contraddistinto dal n. 2537000, ha mantenuto tale numerazione sino al gennaio 2003, momento in cui ha assunto quella mantenuta fino alla chiusura (n. 4982256)
[…]. Né può trarre in inganno, in proposito, la circostanza che la lista dei movimenti relativi agli anni 2001-2004, prodotta da sub 5, rechi l'indicazione del n. 4982256. Trattandosi CP_2 di documentazione generata in un momento successivo alla chiusura del rapporto – in quanto to relativa ad un arco temporale eccedente il termine decennale di conservazione degli estratti conto - il sistema operativo della Banca ha utilizzato sempre l'indicazione dell'ultima numerazione utilizzata” (atto di intervento, pp. 10-11).
Orbene, la documentazione prodotta offre il riscontro delle superiori allegazioni.
Invero, nel doc. n. 5 (recante una stampa dei movimenti per gli anni 2001-2004 del c/c n. 4982256) si rintraccia una corrispondenza di cifre rispetto ai movimenti indicati nello scalare prodotto sub doc. n. 3
(recante la precedente numerazione), come desumibile, a titolo esemplificativo, dall'annotazione in entrambi dell'addebito di € 174.487.479 e di € 177.598.707 nel gennaio 2001.
A fronte di tale elemento, oltre che della carente ed inefficace contestazione da parte di Pt_1
(elemento valorizzato dal primo giudice, che, lungi dall'addossare l'onere della prova su quest'ultimo – come invece sostenuto dalla difesa dell'appellante –, ha correttamente evidenziato che quest'ultimo non aveva svolto circostanziate contestazioni rispetto alle allegazioni e produzione delle controparti), non può che rilevarsi, anche in questa sede, la continuità tra il c/c n. 2537000 ed il c/c n. 4982256 (che, verosimilmente, considerati gli addebiti precedenti al 2002 e, quindi alla stipula del contratto di apertura di credito per cui è causa, era lo stesso su cui insisteva anche l'affidamento di cui al precedente contratto del 1988).
Tanto considerato, ritenuti tutti gli elementi appena valorizzati idonei a dimostrare l'esistenza di un unico conto corrente, rileva la Corte come la banca (quale attore in senso sostanziale) abbia assolto al proprio onere di attore in senso sostanziale di dimostrare il fondamento del proprio credito azionato, avendo prodotto:
- l'estratto ex art. 50 TUB dal 13/1/2010 al 5/4/2018 (doc. n. 2 fascicolo monitorio);
- gli estratti conto relativi al periodo precedente al 13/1/2010 (doc. nn. 3, 3bis, 4 fascicolo monitorio) e la stampa dei movimenti (doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Tale documentazione, invero, restituisce la prova dei movimenti del c/c sul quale insisteva l'apertura di credito che, pacificamente, risulta movimentato sino al 13/1/2010: detta circostanza è stata più volte pagina 12 di 14 asseverata dalle appellate e mai efficacemente contestata dall'appellante, essendosi quest'ultimo limitato a rilevare: (i) l'incompletezza degli estratti conto – doglianza che trova smentita in atti, riuscendo gli estratti a coprire il periodo rilevante ai fini del presente giudizio – di cui lamenta la mancata ricezione (tuttavia non si ha traccia di simili contestazioni in corso di rapporto); (ii)
l'inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB ad offrire la prova del credito: censura anch'essa irrilevante, avendovi la banca accompagnato anche gli estratti conto, prodotti sin dalla fase monitoria.
Anche il secondo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, pur se con le precisazioni di cui in parte motiva.
Avuto riguardo alle spese del presente grado di giudizio, occorre distinguere.
Nel rapporto tra e le spese vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. Parte_1 Controparte_2
e poste a carico del primo (parte soccombente).
La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 175.821,02), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Invece, nel rapporto processuale tra il e ad avviso della Corte, la natura Pt_1 Controparte_1 adesiva dell'intervento spiegato da quest'ultima oltre che l'identità delle difese rispetto a quelle svolte dalla cessionaria giustificano la compensazione integrale delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
e, per essa, avverso la sentenza n. 6900/2023 del Tribunale di Milano CP_2 CP_3 pubblicata il 5/9/2023, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
pagina 13 di 14 - dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, in data 11/6/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
AN IZ MA AL
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa AL MA Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa AN IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2778/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da delega in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Alessandro Straniero ( ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del direttore generale e legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Achille Saletti
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Email_2
EL BA n. 7
APPELLATA
E CONTRO
C.F. e P. IVA ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 già (C.F. e P. IVA ), in persona del legale CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Cecilia Pescia pagina 1 di 14 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Email_3
ST AN n. 2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6900/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 5/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Nella causa n. R.G. 2778/2023 per i motivi esposti in atti, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in riforma integrale della Sentenza n.
6900/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 5 settembre 2023, pubblicata in data 5 settembre
2023, in accoglimento delle domande svolte in primo grado e in appello dal Sig. Parte_1 eventualmente anche con differente motivazione,
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 27427/2019 opposto, emesso dal Tribunale di Milano in data 12/17/2019 e depositato in data 30/12/2019 nei confronti del Sig. e per Parte_1
l'effetto dichiarare che nulla risulta dovuto dall'opponente, odierno appellante, in favore dell'appellata opposta, comunque rigettando tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dal
e dalla intervenuta appellata perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: nel merito, rigettare l'appello proposto dal signor contro la sentenza n. 6900/2023 Parte_1 del Tribunale ordinario di Milano;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”
Per e, per essa, Controparte_5 CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza: nel merito:
pagina 2 di 14 rigettare l'appello proposto dal signor contro la sentenza n. 6900/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano, in quanto infondato, per tutto quanto esposto nei propri atti difensivi, e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 27427/2019, emesso su ricorso di e, per essa, la mandataria Controparte_2
già il Tribunale di Milano aveva ingiunto a il CP_3 CP_4 Parte_1 pagamento dell'importo di € 175.821,01 oltre interessi e spese della procedura.
La pretesa azionata in sede monitoria era riferita ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a tasso variabile, concluso in data 30/10/2002 con l'allora Controparte_6 da e dal padre per l'importo di € 150.000,00 e con
[...] Parte_1 Persona_1 durata sino al 31/12/2017.
In data 11/10/2019, il relativo credito veniva ceduto a nell'ambito di un'operazione Controparte_2 di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999, come da avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15/10/2019, parte II n. 121. agiva quindi ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La difesa, Pt_1 in particolare, rilevava che il credito ex adverso azionato:
- si fosse estinto per intervenuta prescrizione, risalendo il primo atto interruttivo al 16/10/2019
(data in cui era stato intimato il pagamento del debito residuo), ossia dopo oltre dieci anni dal recesso dal contratto di conto corrente sul quale insisteva la linea di credito, comunicato dalla banca il 9/7/2007;
- dovesse ritenersi in ogni caso indeterminato, posto che i documenti prodotti dalla controparte in sede monitoria (e, segnatamente, gli estratti conto) non consentivano di definirne con esattezza l'ammontare, riportando numeri diversi di conto corrente.
costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna Controparte_2 dell'opponente al pagamento della somma portata dal d. i.
In particolare, la parte opposta esponeva:
- che, nonostante la comunicazione di recesso del 9/7/2007, il rapporto contrattuale non si fosse estinto ma fosse proseguito anche nei mesi successivi e, segnatamente, sino al 13/1/2010, data del passaggio a sofferenza. Pertanto, la banca, avendo trasmesso la diffida in data 16/10/2019 e pagina 3 di 14 depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il mese successivo, aveva agito nel rispetto del termine decennale di prescrizione;
- che, in ogni caso, anche ove si volesse fissare il dies a quo il 9/7/2007, la prescrizione era stata interrotta: (i) una prima volta il 23/3/2011, con l'atto di intervento della banca nella procedura esecutiva promossa da un altro creditore nei confronti di (cfr. doc. n. Persona_1
11): atto interruttivo che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., doveva ritenersi valevole anche per l'altro condebitore;
(ii) una seconda volta il 12/2/2015, con la notifica dell'atto di precetto;
(iii) il
17/5/2016, quando il legale di aveva trasmesso alla banca una proposta transattiva, Pt_1 contenente un riconoscimento di debito;
- che il rapporto contrattuale fosse ben identificato nei suoi elementi essenziali. L'indicazione, nella documentazione contabile, dei diversi numeri di c/c doveva imputarsi unicamente alle plurime vicende (fusioni ed incorporazioni) che avevano interessato la banca cedente;
- che il credito fosse stato provato nel suo esatto ammontare sia dall'estratto ex art. 50 TUB che da tutti gli estratti conto: documentazione già prodotta in sede monitoria e mai contestata dalla controparte.
Interveniva volontariamente in giudizio la cedente dando atto dell'intervenuta cessione Controparte_1 in data 11/10/2019, aderendo alle difese ed alle domande di e chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, con conferma del provvedimento monitorio opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingintivo, la causa veniva istruita solo documentalmente;
disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, venivano concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi. In quella sede, nello specifico in comparsa conclusionale, eccepiva per la prima volta la carenza della titolarità del credito in capo a e, Pt_1 Controparte_2 conseguentemente, della sua legittimazione attiva.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6900/2023 pubblicata il 5/09/2023, ha così deciso:
“-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto n.27427/2019 del 30.12.2019 Parte_2
- ruolo ingiunzioni n.56342 del 2019 emesso da questo Tribunale su ricorso di che Controparte_2 per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente Parte_2 giudizio che si liquidano in complessivi € 5.800,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e Iva;
-spese compensate con la intervenuta . Controparte_1
pagina 4 di 14 Le motivazioni poste alla base di tale decisum possono essere riassunte come segue (sentenza di primo grado, pp. 4-5):
- l'eccezione di carenza di titolarità in capo a del credito azionato, pur se Controparte_2 tardiva, doveva comunque ritenersi infondata. L'opposta aveva, infatti, “puntualmente indicato
e documentato con la produzione della relativa Gazzetta Ufficiale l'atto in forza del quale è divenuta titolare del credito, circostanza peraltro confermata dalla stessa cedente con l'atto di intervento nel presente giudizio”. Del resto, le stesse difese del erano incompatibili Pt_1 con la negazione in capo a della titolarità del credito azionato;
Controparte_2
- parimenti infondata doveva ritenersi l'eccezione di prescrizione, “poiché il termine decennale, anche a seguire la prospettazione dell'opponente e ritenerlo decorrente dal 9.7.2007 (data di comunicazione da parte della banca del recesso dal contratto di conto corrente), come documentato dalla convenuta opposta risulta interrotto una prima volta il 23.3.2011 (doc.11, atto di intervento nella procedura esecutiva promossa da altro creditore nei confronti del condebitore solidale con efficacia anche nei confronti di Persona_1 Pt_2 ex art.1310 c.c.), ancora il 12.2.2015 con la notifica di atto di precetto (doc.10) e
[...] infine il 19.10.2019 (doc.6)”;
- il credito azionato era stato adeguatamente provato mediante il contratto di apertura di credito in conto corrente, la certificazione ex art. 50 TUB e la serie completa degli estratti conto: tutti documenti prodotti già in fase monitoria e non contestati dalla controparte;
- la questione relativa al diverso numero nei contratti era stata “superata dai chiarimenti forniti dalla convenuta opposta nella comparsa quanto alle ragioni del diverso 'numero' di conto corrente, non indicativo di distinti rapporti bensì frutto di rideterminazione a seguito delle vicende della creditrice opposta (fusioni per incorporazione intercorse con altri istituti di credito)”;
- a fronte di tutte le precisazioni fornite dall'opposta, il non aveva specificato Pt_1 ulteriormente la propria doglianza, omettendo di “offrire alcun elemento idoneo a smentire la
[…] sussistenza di validi documenti probatori a sostegno dell'esistenza e della entità del credito azionato”. ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio.
pagina 5 di 14 Sono stati articolati tre motivi di impugnazione, con i quali parte appellante ha inteso dolersi rispettivamente:
1. della ritenuta idoneità della produzione documentale avversaria a provare l'interruzione del termine di prescrizione decorrente dal 9/7/2009;
2. delle modalità di ripartizione dell'onere della prova cui il primo giudice ha aderito oltre che della ritenuta certezza del credito ex adverso azionato;
3. dell'accertamento compiuto in ordine alla legittimazione attiva di . CP_2
Si sono costituite con atto separato e concludendo entrambe per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ritenuta immune dalle censure svolte dalla parte appellante.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 28/2/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'11/6/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di opportunità logico-giuridica inducono a trattare dapprima il terzo motivo di appello, con cui il si duole del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellata. Pt_1
In tesi, avrebbe errato il primo giudice nel ritenere provata la titolarità del credito azionato dalla controparte: invero, non potrebbero valere a tale fine né la dichiarazione della cedente resa al momento dell'intervento in giudizio (in quanto dichiarazione asseritamente “non opponibile a terzi”) né l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 4 TUB, la cui produzione sarebbe insufficiente a dimostrare che la cessione sia effettivamente intervenuta.
Il motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto.
Rileva la Corte come dirimente, ai fini del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sia la tardività della sua proposizione. Controparte_2
Ed invero, la legitimatio ad causam è da intendersi in una duplice accezione: processuale, tale essendo quella che risulta dalla prospettazione della parte istante;
sostanziale, attinente più specificamente all'effettiva titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Se la carenza della legittimazione processuale è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni e stato e grado del giudizio e, come tale, non è soggetta alle preclusioni processuali, diversamente deve ritenersi per l'assenza della legittimazione sostanziale. Avendo ad oggetto la titolarità del diritto, e, quindi una pagina 6 di 14 questione di merito e non di rito, per essere valutata dal giudicante, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata che, diversamente, incorrerebbe nelle preclusioni processuali.
Nel caso di specie, incontestata la legittimazione processuale di il ne ha Controparte_2 Pt_1 lamentato la carenza della legittimazione sostanziale, sull'assunto per cui la società non avesse dimostrato di essere titolare del diritto di credito azionato in sede monitoria, non avendo fornito la prova dell'intervenuta cessione da Controparte_1
Nondimeno, tale contestazione è stata svolta solo in comparsa conclusionale: un simile contegno deve ritenersi irrispettoso delle decadenze processuali e, pertanto, preclusivo della valutazione nel merito dell'eccezione da parte del giudicante. L'odierno appellante, invero, avrebbe dovuto sollevare l'eccezione già nell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., prima sede difensiva utile dopo la notifica del decreto ingiuntivo, nella quale occorre far valere, a pena di decadenza, tutte le contestazioni attinenti al credito azionato, ivi compresa quella afferente alla sua titolarità.
Pur essendo tali considerazioni dirimenti ai fini del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e, quindi, del terzo motivo di appello, si rileva, ad abundantiam, come la Controparte_2 stessa sia in ogni caso infondata anche nel merito.
Vero è, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, che “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. civ. n.
17944/2023). Nondimeno, nel caso di specie, la prova decisiva del perfezionamento della cessione non
è data tanto dall'avviso di cessione – ritualmente prodotto sub doc. n. 9 del fascicolo monitorio – quanto piuttosto dall'intervento volontario in giudizio della cedente che, costituendosi, ha dato atto della successione di nel rapporto controverso: un simile contegno, invero, è del tutto CP_2 assimilabile alla dichiarazione della cedente.
A tale riguardo è rilevante quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: la Suprema Corte, infatti, sul presupposto che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale”, ha rilevato come “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento
pagina 7 di 14 documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. civ. n.
10200/2021). Siffatto orientamento ha trovato adesione anche presso questa Corte, essendo stato già evidenziato come la dichiarazione del cedente rappresenti la prova più liquida a sostegno della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello di Milano sent. n. 76/2024).
Orbene, se tanto vale per una dichiarazione resa dalla dante causa in sede stragiudiziale, a fortiori deve valere anche allorché “la conferma della cessione” avvenga attraverso il suo intervento volontario e adesivo nel giudizio promosso dalla cessionaria, finalizzato cioè ad avvalorare le ragioni di quest'ultima, apportando elementi utili a corroborarne il fondamento.
Tanto considerato, prima di procedere alla trattazione degli altri due motivi di appello, occorre compiere talune precisazioni con riguardo ai rapporti in essere tra le parti.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto con riferimento al saldo passivo di un conto corrente sul quale gravava un'apertura di credito con garanzia ipotecaria, ai sensi dell'art. 38 e ss. TUB, oggetto del contratto sottoscritto da ed il padre Controparte_6 Parte_1 [...] in data 30/12/2002, per complessivi € 150.000,00 e con scadenza il 31/12/2017. Persona_1
Tuttavia, già in precedenza, e, segnatamente, il 10/11/1988, le stesse parti avevano convenuto la concessione, da part dell'allora di una apertura di credito in conto corrente Controparte_7 assistita da garanzia ipotecaria (peraltro gravante sullo stesso immobile su cui era stata iscritta l'ipoteca a garanzia dell'affidamento di cui sopra) per £ 200.000.000, con durata sino al 31/12/2008 (doc. n. 15 fascicolo . CP_2
Sebbene in nessuno dei due contratti sia stato specificato il rapporto di conto corrente sul quale avrebbero insistito le linee di credito, nondimeno, avuto specifico riguardo all'apertura di credito di cui al contratto del 2002 (ossia, quello azionato in sede monitoria), a fronte delle risultanze processuali risulta verosimile che la stessa sia stata concessa su un conto corrente (secondo la prospettazione di aperto nel 2001) contraddistinto dalla numerazione 4982256 (sulla specifica questione CP_1 relativa al numero identificativo del c/c ci si soffermerà nel prosieguo).
Tanto premesso, col primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui il Tribunale di Milano ha ritenuto i documenti ex adverso prodotti idonei a provare l'interruzione della prescrizione decorrente dal 9/7/2007. Ad avviso della difesa: (i) il doc. n. 11 altro non è se non una “una copia libera di un non meglio precisato atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Monza, non firmata e che, a quanto pare, in ogni caso, si riferisce
pagina 8 di 14 ad un differente contratto di mutuo risalente all'anno 19”; (ii) il doc. n. 10 è del tutto privo di efficacia probatoria, recando un atto di precetto non firmato e, del resto, non regolarmente notificato. Osserva
l'appellante a tale proposito, infatti, come l'istruttoria abbia restituito la prova dell'inefficacia e invalidità della notifica dell'atto; ciò in quanto nella relata di notifica, prodotta da sub Controparte_2 doc. n. 16, “si legge che nessun atto veniva regolarmente recapitato ai destinatari, per decesso del Sig.
e per irreperibilità del Sig. (il che neppure risponde al Persona_1 Parte_1 vero posto che la residenza del destinatario è sempre stata nota – doc. 17 controparte) a cui non seguivano le necessarie formalità di cui agli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., come già ampiamente dedotto in atti”; (iii) la diffida del 16/10/2019 è parimenti priva di efficacia probatoria, essendo intervenuta dodici anni dopo dalla risoluzione del contratto di conto corrente – da farsi risalire al 9/7/2007 (atto di appello, pp. 3-4).
Fermo quanto sopra, l'appellante sostiene inoltre come il giudice di prime cure abbia omesso di rilevare l'autonomia del debito per interessi rispetto all'obbligazione principale: in tesi, “quanto alla quota interessi, neppure chiaramente specificata da controparte, la prescrizione deve essere dichiarata come intervenuta, nel termine ancora più breve rispetto a quello decennale ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 cc., dovendosi applicare la prescrizione quinquennale per la quota degli interessi e, in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (atto di appello, p. 5).
La doglianza non può avere seguito.
Occorre osservare anzitutto che, così come eccepito dall'appellata la questione inerente alla CP_2 ritenuta prescrizione quinquennale del debito relativo agli interessi è nuova in quanto prospettata per la prima volta in appello: come tale, incorre nella preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. e, pertanto, non può essere ammessa all'odierna valutazione.
Per quanto concerne il merito della doglianza, la stessa risulta del tutto infondata, trovando conferma la valutazione compiuta dal primo giudice, di cui la Corte condivide gli esiti ma non le premesse.
Ed invero, vale la pena osservare che, sin dal giudizio di opposizione, il aveva eccepito la Pt_1 prescrizione del diritto di credito azionato ex adverso individuando quale dies a quo del termine decennale il 9/7/2007, data in cui la banca aveva trasmesso la comunicazione di recesso dal rapporto di c/c n. 4982256. In effetti, in quella sede la banca aveva diffidato al pagamento dello scoperto di c/c pari ad € 148.291,89 oltre interessi maturandi e comunicato il recesso dal contratto e la revoca degli affidamenti.
pagina 9 di 14 Nondimeno, così come evidenziato dalla parte appellata, il conto corrente risulta movimentato anche dopo tale comunicazione e, in particolare, a partire da un versamento di € 4.000,00 eseguito dai correntisti in data 25/7/2007 e con valuta 2/8/2007: versamento che non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere se il rapporto di conto corrente si fosse risolto a seguito della comunicazione di cui sopra.
Non è revocabile in dubbio, invero, come una simile condotta sia significativa della comune volontà delle parti di dare seguito al rapporto, implicitamente derogando a quanto previsto dalla comunicazione del recesso del 9/7/2007. Del resto, ciò trova conferma negli estratti conto in atti, i quali restituiscono la prova della successiva prosecuzione del rapporto con reciproche annotazioni in dare/avere sino al
13/1/2010 (quando è registrato il movimento di “EST. C/C PER GIRO A SOFFERENZE” – doc. n. 4 fascicolo . Questo è l'ultimo momento in cui si registra un'attività del conto: come desumibile CP_2 dalla certificazione ex art. 50 TUB, a partire da questa data risultano infatti soltanto addebiti a titolo di interessi sino al 31/12/2017 (data di scadenza dell'apertura di credito in conto corrente – cfr. art. 3 del contratto), con saldo finale negativo al 5/4/2018 di – € 175.821,01.
Orbene, a fronte di quanto appena considerato, rileva la Corte come sia proprio il 13/1/2010 la data da considerarsi come dies a quo del termine decennale di prescrizione. Come pocanzi osservato, a questo momento risale l'iscrizione della posizione a sofferenza: posto che il passaggio a sofferenza implica uno status di persistente instabilità patrimoniale del debitore tale da rendere arduo se non impossibile il recupero del credito da parte della banca, tale circostanza ben può inserirsi nei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, di cui all'art. 14 del contratto di apertura di credito in conto corrente del 2002, che legittimava la banca a richiedere l'adempimento dell'intero debito residuo. Detto altrimenti, è questo il momento a partire dal quale il diritto dell'istituto di credito poteva essere fatto valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c.
Ciò posto, l'azione della banca finalizzata al recupero del credito non può che considerarsi tempestiva, sia che si voglia tenere conto della diffida e messa in mora del 16/10/2019, ricevuta dal il Pt_1 giorno dopo (doc. n. 19 , sia che si voglia considerare l'istaurazione del procedimento CP_2 monitorio con ricorso depositato il 19/11/2019 e notificato – unitamente al decreto ingiuntivo – il
7/1/2010: entrambe le azioni si collocano, invero, entro il decennio dal dies a quo del 13/1/2010.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, il si duole del fatto che il Tribunale di Milano, Pt_1 nell'evidenziare il dovere dell'appellante di contestare la documentazione prodotta dalla banca, abbia addossato all'opponente (e non invece alla banca) l'onere di provare che i numeri di conto non fossero pagina 10 di 14 riconducibili ai c/c nella titolarità del in aperta violazione dell'art. 2697 c.c. nonché del Pt_1 principio di vicinanza della prova.
In ogni caso, ad avviso della difesa, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il credito azionato ex adverso non è stato adeguatamente provato;
l'odierna appellata, infatti, ha prodotto solo la serie frammentata degli estratti conto, ognuno dei quali, oltretutto, reca differenti numerazioni
(2537000 e 4982256) – il che li renderebbe scarsamente attendibili. Quanto invece alla certificazione ex art. 50 TUB, la stessa, sebbene valida nel procedimento monitorio, non può avere rilievo probatorio nel successivo giudizio di opposizione.
Il motivo è infondato.
Come si è avuto modo di constatare, il contratto del 30/12/2002 non contiene alcun riferimento al c/c sul quale era stata concessa la linea di credito;
nondimeno, ad avviso della Corte, risulta assodato, anche a fronte di quanto dedotto dall'appellante nelle proprie difese, che tale debba intendersi il conto n. 4982256 (lo stesso, del resto, che compare nei documenti contabili di cui al doc. n. 3 bis, n. 4 e n. 5 del fascicolo monitorio).
Il lamenta che negli altri estratti conto (sub doc. n. 3) è presente un diverso numero di conto Pt_1 corrente (n. 2537000): discrepanza che, a suo avviso, renderebbe indeterminato il credito azionato ex adverso.
A fronte di tali contestazioni, svolte dall'odierno appellante sin dal giudizio di opposizione:
- ha ricondotto la diversità della numerazione alle plurime vicende (fusioni per CP_2 incorporazione) che hanno interessato la banca cedente: “il numero di conto corrente n°
2537000 indicato negli estratti conto a scalare sub doc. 3 parte ricorrente, che controparte asserisce diverso dal n° 4982256 indicato nella corrispondenza, non è altro che il medesimo conto corrente acceso nel 2001 presso che, successivamente, a seguito Controparte_6 delle fusioni per incorporazione intercorse con altri IS di RE (si veda il dettaglio nella parte in premessa) è stato rideterminato con altra serie sequenziale numerica. Il che si desume agevolmente confrontando i saldi degli estratti conto indicati nei documenti 3, 3 bis, 4 e 5. In buona sostanza il contratto di conto corrente è sempre lo stesso originariamente sottoscritto dai signori con una denominazione numerica diversa, ma con la stessa continuità di Pt_1 scritturazione delle partite” (comparsa di primo grado, p. 7);
- nel suo atto di intervento, ha evidenziato come fosse “indiscutibile” che la pretesa CP_1 azionata in via monitoria avesse ad oggetto il saldo passivo del conto corrente n. 4982256
pagina 11 di 14 (come chiaramente evincibile, in tesi, dall'estratto ex art. 50 TUB): siffatto c/c, ha osservato la difesa, “inizialmente contraddistinto dal n. 2537000, ha mantenuto tale numerazione sino al gennaio 2003, momento in cui ha assunto quella mantenuta fino alla chiusura (n. 4982256)
[…]. Né può trarre in inganno, in proposito, la circostanza che la lista dei movimenti relativi agli anni 2001-2004, prodotta da sub 5, rechi l'indicazione del n. 4982256. Trattandosi CP_2 di documentazione generata in un momento successivo alla chiusura del rapporto – in quanto to relativa ad un arco temporale eccedente il termine decennale di conservazione degli estratti conto - il sistema operativo della Banca ha utilizzato sempre l'indicazione dell'ultima numerazione utilizzata” (atto di intervento, pp. 10-11).
Orbene, la documentazione prodotta offre il riscontro delle superiori allegazioni.
Invero, nel doc. n. 5 (recante una stampa dei movimenti per gli anni 2001-2004 del c/c n. 4982256) si rintraccia una corrispondenza di cifre rispetto ai movimenti indicati nello scalare prodotto sub doc. n. 3
(recante la precedente numerazione), come desumibile, a titolo esemplificativo, dall'annotazione in entrambi dell'addebito di € 174.487.479 e di € 177.598.707 nel gennaio 2001.
A fronte di tale elemento, oltre che della carente ed inefficace contestazione da parte di Pt_1
(elemento valorizzato dal primo giudice, che, lungi dall'addossare l'onere della prova su quest'ultimo – come invece sostenuto dalla difesa dell'appellante –, ha correttamente evidenziato che quest'ultimo non aveva svolto circostanziate contestazioni rispetto alle allegazioni e produzione delle controparti), non può che rilevarsi, anche in questa sede, la continuità tra il c/c n. 2537000 ed il c/c n. 4982256 (che, verosimilmente, considerati gli addebiti precedenti al 2002 e, quindi alla stipula del contratto di apertura di credito per cui è causa, era lo stesso su cui insisteva anche l'affidamento di cui al precedente contratto del 1988).
Tanto considerato, ritenuti tutti gli elementi appena valorizzati idonei a dimostrare l'esistenza di un unico conto corrente, rileva la Corte come la banca (quale attore in senso sostanziale) abbia assolto al proprio onere di attore in senso sostanziale di dimostrare il fondamento del proprio credito azionato, avendo prodotto:
- l'estratto ex art. 50 TUB dal 13/1/2010 al 5/4/2018 (doc. n. 2 fascicolo monitorio);
- gli estratti conto relativi al periodo precedente al 13/1/2010 (doc. nn. 3, 3bis, 4 fascicolo monitorio) e la stampa dei movimenti (doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Tale documentazione, invero, restituisce la prova dei movimenti del c/c sul quale insisteva l'apertura di credito che, pacificamente, risulta movimentato sino al 13/1/2010: detta circostanza è stata più volte pagina 12 di 14 asseverata dalle appellate e mai efficacemente contestata dall'appellante, essendosi quest'ultimo limitato a rilevare: (i) l'incompletezza degli estratti conto – doglianza che trova smentita in atti, riuscendo gli estratti a coprire il periodo rilevante ai fini del presente giudizio – di cui lamenta la mancata ricezione (tuttavia non si ha traccia di simili contestazioni in corso di rapporto); (ii)
l'inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB ad offrire la prova del credito: censura anch'essa irrilevante, avendovi la banca accompagnato anche gli estratti conto, prodotti sin dalla fase monitoria.
Anche il secondo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, pur se con le precisazioni di cui in parte motiva.
Avuto riguardo alle spese del presente grado di giudizio, occorre distinguere.
Nel rapporto tra e le spese vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. Parte_1 Controparte_2
e poste a carico del primo (parte soccombente).
La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, determinata facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 175.821,02), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Invece, nel rapporto processuale tra il e ad avviso della Corte, la natura Pt_1 Controparte_1 adesiva dell'intervento spiegato da quest'ultima oltre che l'identità delle difese rispetto a quelle svolte dalla cessionaria giustificano la compensazione integrale delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
e, per essa, avverso la sentenza n. 6900/2023 del Tribunale di Milano CP_2 CP_3 pubblicata il 5/9/2023, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
pagina 13 di 14 - dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, in data 11/6/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
AN IZ MA AL
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