Art. 9. Inquadramento collocatori comunali
I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110 , in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e del titolo di studio di cui all' articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge, e precisamente:
a) i collocatori di 1ª classe nella qualifica con coefficiente 229;
b) i collocatori di 2ª classe nella qualifica con coefficiente 202;
c) i collocatori di 3ª classe nella qualifica con coefficiente 180.
L'inquadramento e' disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalita' che verranno stabilite dalla Commissione stessa.
Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110 , in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e del titolo di studio di cui all' articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge, e precisamente:
a) i collocatori di 1ª classe nella qualifica con coefficiente 229;
b) i collocatori di 2ª classe nella qualifica con coefficiente 202;
c) i collocatori di 3ª classe nella qualifica con coefficiente 180.
L'inquadramento e' disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalita' che verranno stabilite dalla Commissione stessa.
Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.