Articolo 206 del Codice della navigazione
Articolo 205Articolo 207
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21 aprile 1942
Art. 206.
(Scomparizione in mare).

Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.

Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.

Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonche' dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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