Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2026, proposto dalla Teleradio Diffusione Bassano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Paniz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. 7 TA, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
nei confronti
Videomedia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- della deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7 TA assunta al prot. n. 2423 del 29.12.2025, di “ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1° lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di telecomunicazione a mezzo TVA Vicenza – rubrica “al centro la salute” - gara AULSS7_2025_00396” ;
- della lettera d’invito/capitolato prot. n. 0113901 del 4.12.2025, con i relativi allegati;
- dell’offerta tecnica formulata dalla Videomedia s.p.a. in data 11.12.2025;
- dell’offerta economica formulata dalla Videomedia s.p.a. in data 11.12.2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e ai sensi degli artt. 121 e 122 del cod. proc. amm.,
E per la declaratoria dell’inefficacia e/o per l’annullamento, con conseguente caducazione, del contratto medio tempore stipulato con l’affidataria, quale effetto consequenziale all’annullamento degli atti impugnati, con espressa richiesta di subentro;
nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 124 del cod. proc. amm.;
e altresì, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato subentro, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. FR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Teleradio Diffusione Bassano s.r.l. (in prosieguo anche solo Teleradio) opera nel settore della programmazione e trasmissione televisiva principalmente attraverso il network Medianordest, ed è editore e operatore di rete gestendo, altresì, testate giornalistiche locali che producono informazione regionale e programmi culturali dedicati al territorio veneto.
2. Con il ricorso in epigrafe la detta società espone in fatto che:
- da anni l’U.L.S.S. n. 7 TA ha offerto e sta offrendo un servizio pubblico di informazione e comunicazione agli utenti sulle modalità di accesso alle strutture ed ai servizi sanitari, questo al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul corretto utilizzo dei servizi erogati;
- in particolare, l’Azienda Sanitaria ha attivato la rubrica televisiva “Al centro la salute” e, quantomeno dall’anno 2023, tale servizio è stato oggetto di affidamenti diretti in favore dell’emittente TVA Vicenza gestita dalla società Videomedia s.p.a., senza il previo espletamento di indagini o consultazioni di mercato nei confronti di altre concorrenti;
- anche per l’anno 2026 l’U.L.S.S. ha inviato la lettera d’invito, costituente anche capitolato d’appalto, esclusivamente alla Videomedia s.p.a.;
- quest’ultima ha riscontrato l’invito formulando la propria offerta tecnica ed economica in conformità all’importo del servizio (€ 28.000,00 +IVA per n. 50 puntate della durata di 10 minuti della trasmissione “Al centro la salute”, con altrettante repliche) senza offrire ribassi, e ottenendo la commessa giusta la deliberazione n. 2423 del 29.12.2025;
- venuta a conoscenza di quest’ultima delibera la Teleradio, in data 15.1.2026, ha presentato formale istanza di accesso agli atti e documenti del procedimento amministrativo, consentito dall’Azienda Sanitaria l’11.2.2026, giorno a partire dal quale la ricorrente ha conosciuto le precedenti delibere di affidamento del servizio potendo così promuovere la presente impugnativa, corredata da domanda cautelare ed istanza risarcitoria in forma specifica e per equivalente.
3. Il ricorso è affidato ai motivi così rubricati: “ (I) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Motivazione perplessa, illogica e contraddittoria. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere nella forma dello sviamento; (II) Sulle domande di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente” .
Premessa la tempestività dell’impugnativa, in quanto notificata entro il termine di 30 gg. dall’ostensione documentale, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’affidamento diretto del servizio alla controinteressata in quanto intervenuto in violazione del principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.
L’Amministrazione non avrebbe consultato altri operatori economici, e avrebbe scelto la controinteressata nonostante le avesse già affidato il medesimo servizio nei tre anni precedenti.
Non vi sarebbe alcuna motivazione a supporto di tale scelta, ossia a dimostrazione della effettiva sussistenza delle eccezionali ragioni che teoricamente avrebbero consentito di derogare alla rotazione dell’affidatario.
Quale effetto del richiesto annullamento degli atti impugnati la Teleradio ha insistito per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e per il subentro nello stesso ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario, lamentando pregiudizi da lucro cessante e curriculare.
4. Si è costituita l’Azienda sanitaria eccependo l’irricevibilità del ricorso per la tardività della sua notificazione e, in ogni caso, l’infondatezza di tutte le doglianze veicolate a suo mezzo, anche alla luce della peculiarità del contratto in discussione, che si collocherebbe al di fuori della sfera di applicazione del Codice degli Appalti in quanto avente ad oggetto l’acquisto di uno spazio nella programmazione televisiva, con la produzione o coproduzione di un programma televisivo.
La Videomedia s.p.a., pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
5. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata approfonditamente discussa da ambo i legali delle parti ricorrente e resistente, e infine trattenuta in decisione previo avviso ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm..
DIRITTO
6. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm..
7. Sempre in via preliminare il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, per tardività della sua notificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..
8. Come anticipato in fatto, con l’unico motivo di illegittimità la Teleradio si oppone all’affidamento diretto alla controinteressata del servizio di telecomunicazione “Al centro la salute”, lamentando che sarebbe intervenuto nei confronti di un soggetto, la Videomedia s.p.a., già precedentemente individuata quale affidataria della medesima commessa per tre anni consecutivi. Il quarto affidamento, qui in contestazione, non offrirebbe alcuna ragione in grado di supportarlo, e in particolare non sarebbe dimostrata la sussistenza delle condizioni eccezionali individuate dal comma 4° dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 -la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la qualità della prestazione resa- quali valide ragioni di deroga al principio di rotazione.
L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che la delibera del D.G. n. 2423 del 29.12.2025, di affidamento del servizio, è stata pubblicata nell’albo del sito istituzionale dell’Azienda a far data dal 30 dicembre 2025 e fino al 9 gennaio 2026, precisando che la ricorrente ne era a conoscenza quantomeno dal 15 gennaio 2026, data di presentazione dell’istanza di accesso agli atti e documenti nella quale vi si fa espresso riferimento. L’U.L.S.S. ha pure specificato che in tale delibera si dà espressamente atto, nelle premesse, del fatto che l’affidamento diretto faceva seguito ad un precedente affidamento al medesimo soggetto. Conseguentemente, il ricorso sarebbe tardivo perché i vizi contestati con riferimento alla ritenuta violazione del principio di rotazione sarebbero stati già immediatamente percepibili al tempo della conoscenza della citata deliberazione n. 2423/2025, vale a dire, se non alla scadenza della sua pubblicazione nell’albo on line dell’Azienda, al più tardi all’epoca della presentazione dell’istanza di accesso del 15.1.2026.
A questa eccezione la difesa della ricorrente, anche in fase di trattazione dell’istanza di sospensiva nell’udienza del 13 marzo ultimo scorso, ha replicato che - ai fini del computo del termine per l’impugnativa - il dies a quo del ricorso decorrerebbe dalla conoscenza piena degli atti ostesi in fase di accesso documentale, perché solo da tale momento si sarebbe avuta contezza degli affidamenti precedenti nel loro contenuto. Né sarebbe ammissibile la proposizione di un ricorso c.d. “al buio”.
Il Tribunale non può condividere le pur suggestive prospettazioni della ricorrente.
Difatti l’U.L.S.S. ha dimostrato la rituale pubblicazione, nell’albo on line dell’Azienda, della delibera di affidamento n. 2423/2025 (cfr. doc. n. 1-1), che come emerge anche dal ricorso (pag. 5) era ben nota alla ricorrente tanto da essere citata nella sua istanza di accesso documentale del 15.1.2026, a motivo della richiesta di copia degli “ atti del procedimento amministrativo esitato nell’emanazione della Delibera n. 2423/2025 ” e, in particolare, della documentazione tecnica ed economica formulata dall’aggiudicataria TVA Vicenza e delle delibere di affidamento del medesimo servizio per gli anni 2023, 2024, e 2025.
Nelle premesse della delibera n. 2423/2025 si dà espressamente atto della circostanza per cui l’affidamento diretto faceva seguito a un precedente affidamento al medesimo soggetto. Ivi infatti si trova scritto che “ risulta in scadenza al 31.12.2025 il contratto in essere con la ditta Videomedia S.p.A. per il servizio di telecomunicazione tramite l’emittente televisiva TVA Vicenza – rubrica “Al centro la salute”, affidato con deliberazione n. 2370 del 20.12.2024, per il periodo di 12 mesi per l’importo di € 34.300,00= + IVA 22%”.
E nell’istanza di accesso del 15.01.2026 è la ricorrente ad affermare che l’affidamento del servizio di telecomunicazione – rubrica “Al centro la salute” è stato disposto “ per il quarto anno consecutivo – a TVA Vicenza con deliberazione n. 24213/2025 di cui all’oggetto del Direttore Generale dell’ULSS 7…”.
Ora, l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto la rubrica “principio di rotazione degli affidamenti” , afferma che “ 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro” .
All’epoca della presentazione dell’istanza di accesso la Teleradio aveva già “piena conoscenza” dell’intervenuto affidamento diretto (ai sensi dell’art. 50, comma 1°, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023), conosceva il nominativo del soggetto affidatario ed era consapevole della reiterazione dell’affidamento del medesimo servizio, per il quarto anno consecutivo, al contraente uscente; così come poteva apprezzarne le ragioni dalla lettura del corpo della delibera di affidamento. Essa era quindi già perfettamente in grado di percepire l’immediata e concreta lesività, rispetto alla sua sfera giuridica, del reiterato affidamento, potendo contestare la violazione del principio di rotazione senza bisogno di attendere l’esito dell’accesso, e senza nemmeno essere costretta a promuovere un ricorso c.d. “al buio”, essendo noti gli elementi essenziali per contestare il comportamento dell’Amministrazione.
Giova poi osservare che il ricorso in esame, rispetto alla dedotta violazione del principio di rotazione, non aggiunge contestazioni tratte dalla documentazione resa disponibile dall’Amministrazione.
E quanto agli eventuali profili di illegittimità emergenti dall’esame delle precedenti deliberazioni di affidamento del contratto o dell’offerta tecnica/economica, la ricorrente, al tempo dell’accesso, ben avrebbe potuto ipotizzare la proposizione di eventuali motivi aggiunti, questi sì affidati alla comprensione integrale degli atti legata alla “conoscenza piena” dell’offerta, necessaria per sollevare ulteriori e più specifici vizi comunque inficianti l’affidamento alla controinteressata.
Poiché dunque la piena conoscenza del provvedimento di affidamento risale al più tardi al 15.1.2026, il ricorso è tardivo essendo stato notificato il 19.2.2026, vale a dire oltre il termine di 30 gg. previsto dal combinato disposto degli artt. 41 e 120 del cod. proc. amm..
9. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in € 1.500,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA ID, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
FR NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR NO | CA ID |
IL SEGRETARIO