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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/07/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 826/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
Parte_2
[...]
Parte_3
Pt_4 CP_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 3 luglio 2025 ad ore 10:15 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. BOMBOI GIANCARLO anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
CASU GIUSEPPE GIOVANNI .
Per parte convenuta . CP_3
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
Parte attrice conferma le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siniscola alla Via Sassari, 96 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Casu dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giancarlo Bomboi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE Contro
[...]
Controparte_4
Parte_3
[...]
CP_5
Controparte_2
RESISTENTI- CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 3/7/2025.
Parte ricorrente ha confermato le conclusioni come da ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni contraria istanza, eccezione domanda e conclusione: dichiarare il Sig. a seguito Parte_1 del possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto, proprietario del terreno sito nel comune di Posada e distinto al catasto terreni al F. 74 mapp.li 126 e 1206 al confine con e proprietà CP_6 [...]
per averli posseduti pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente per oltre vent'anni, Per_1 avendovi edificato un fabbricato in corso di costruzione distinto in catasto fabbricati al F. 37 mapp. 2579 sub 1 e 2; Ordinare per l'effetto, l'agenzia del territorio di Nuoro, uffici provinciali del Catasto e pagina 2 di 4 della Conservatoria dei Registri Immobiliari, di effettuare la trascrizione dell'emenanda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione da parte dei convenuti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 14 settembre 2023, regolarmente notificato,
ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo Parte_1 all'intestato Tribunale di essere dichiarato proprietario esclusivo per usucapione, dell'immobile per cui è causa.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto:
-di essere al possesso uti dominus, ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente da oltre vent'anni senza opposizione da parte di alcuno del terreno sito nel Comune di Posada e distinto in Catasto
Terreni al F. 74 mappale 1206 (ex 118) a confine con le proprietà e proprietà CP_6 Per_1
e del terreno sito nel Comune di Posada e distinto in Catasto Terreni al F. 74 mappale 126;
-che su detto terreno distinto in Catasto Terreni al F. 74 mappale 1206 (ex 118) è stato edificato un fabbricato in corso di costruzione distinto in catasto al F. 74 mapp. 1207, al confine con la proprietà
e proprietà CP_6 Per_1
-che tuttavia gli immobili risultano essere intestati catastalmente a tale di CP_5 Per_2
che alcun rapporto giuridico ha con i beni in questione e pertanto di avere interesse a
[...] ottenere un titolo pubblico che dichiari in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile per cui è causa onde poter effettuare tutte le trascrizioni e volture nei pubblici registri.
La causa, nella contumacia dei convenuti, assegnata a questo giudice, istruita per documenti e prova testimoniale, viene all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°
La domanda del ricorrente merita di essere accolta.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i convenuti citati nella qualità di intestatari catastali o eredi degli stessi dell'immobile in oggetto sono le uniche persone interessate alla domanda, di talché il contraddittorio, a seguito della notifica del ricorso introduttivo deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti (vedi visure storiche catastali, certificato ipotecario speciale, ecc. ).
Il comportamento dei convenuti, rimasti contumaci nel processo, i quali non hanno contestato la rilevanza e l'efficacia dei fatti posti a base della pretesa attorea, conferma che non vi era interesse a contrastare le ragioni attoree né ad opporsi alla domanda.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso pacifico ed indisturbato per oltre venti anni, da parte del ricorrente del terreno per cui è causa provvedendo alla cura e manutenzione periodica dello stesso dove peraltro insiste un fabbricato in corso di costruzione.
pagina 3 di 4 I testimoni ( , escussi sulle circostanze istruttorie dedotte dall'attore hanno Tes_1 Tes_2 dichiarato “… frequento i luoghi anche perché sono nato in [...] casa posta vicino ai terreni di cui mi si chiede. Ancora oggi frequento i luoghi e vedo nei terreni dai primi anni del Parte_1
2000 utilizzare detti terreni in via esclusiva. Preciso che il terreno è me è un unico terreno e l'ho sempre visto recintato con paletti e rete metallica, l'ho conosciuto recintato. Il fa la pulizia Parte_1 del terreno dalle erbacce periodica. Nel terreno vi è una casa in fase di costruzione . Non conosco i dati catastali ma confermo i nomi dei confinanti ..”(teste ); “ frequento Tes_1 Parte_1 da sempre perché compaesano. Alcune volte mi ha portato nel terreno, che per me è un unico terreno, recintato con rete metallica e paletti. Ricordo che in quelle occasioni mentre si Parte_1 parlava faceva la pulizia del terreno dalle erbacce. Il terreno lo ricordo già recintato non so chi abbia eseguito la recinzione. Dal 2000 circa vedo nel terreno in via esclusiva. Non Parte_1 conosco i dati catastali mentre confermo i nomi dei confinanti. Nel terreno vi è un casa in corso di costruzione, per quanto ricordo non è ultimata.” (teste . Tes_2
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve essere accolta. Pertanto deve essere dichiarato proprietario esclusivo degli immobili Parte_1 de quo a titolo originario in forza del possesso ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c. per maturata usucapione.
Le spese di lite, considerata la natura della causa e poiché non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti . Non deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza ad opera del competente
Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), trattandosi di adempimento previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che (C.F.: , ha acquistato, per Parte_1 C.F._1 intervenuta usucapione, il diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di Posada e distinto al Catasto Terreni al Foglio 74 mappali 126 e 1206 e del fabbricato ivi insistente distinto in Catasto
Fabbricati al Foglio 37 mappale 2579 sub 1 e 2.
2. Spese compensate. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al difensore di parte ricorrente presente, e allegazione al verbale di udienza.
Nuoro, 3 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta
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