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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/12/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
lette le note scritte, in sostituzione dell'udienza cartolare del 13.11.2024, depositate in data 08.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1076/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nato il Parte_1 C.F._1
12.01.1971 a Castelvetrano (TP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Milazzo (c.f.
) del Foro di Marsala, elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Gibellina (TP), via Nunzio
Nasi n. 5 ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del pro tempore;
P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
Controparte_4
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale di Stato, in
Bologna, pec Email_1
resistenti contumaci In punto a: “Accertamento del diritto alla Carta elettronica del Docente prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
è un docente aspirante al ruolo, in servizio fino al Parte_1
30/06/2023 presso l'Istituto “L. Einaudi” di Correggio (RE), atteso che, nell'anno scolastico 2023/2024, lo stesso non ha stipulato contratti di lavoro con l'Amministrazione scolastica resistente, pur essendo inserito nelle G.P.S. della provincia di CP_4
Con ricorso depositato il 17.11.2023, il medesimo chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali con formulazione delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta docente per l'anno scolastico 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l'importo di €
500,00/anno, così per un importo complessivo di € 1.500,00 e comunque per tutti gli anni scolastici successivi in cui il docente sarà precario; - per l'effetto, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento nei confronti del ricorrente della carta docente per l'importo di € 500,00/anno, così per un importo complessivo di € 1.500,00 e sino a tutti gli anni scolastici successivi in cui il docente sarà precario. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.”.
Il resistente non si costituisce ed è Controparte_1 dichiarato contumace all'udienza del 27.02.2024, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio.
La causa è istruita documentalmente e viene discussa all'esito dell'udienza del 13.11.2024, sostituita da note scritte depositate in data 08.11.2024.
Devono intendersi richiamati atti e documenti, tutti noti alle parti.
Pag. 2 di 6 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non è in servizio al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 17.11.2023, ma risulta inserito nelle
G.P.S. della provincia di depositate in atti in data CP_4
14.03.2024.
Sul punto, è fondata la sussistenza dell'interesse ad agire anche nel caso in cui il docente, al momento della proposizione del ricorso, non svolga attività di docenza, come nella fattispecie di cui si tratta.
Come statuito nella sentenza del Tribunale di Milano n. 1248/2023, va rilevata la persistenza, in capo al docente, della necessità di formazione ed aggiornamento anche se il docente non risulta in servizio al momento del deposito del ricorso, ma risulta inserito nelle G.P.S.
Quest'ultimo elemento di fatto risulta determinante, in quanto il docente – precario - può essere chiamato ad insegnare in qualsiasi momento, ritenendosi quindi l'esigenza di formazione ancora attuale.
Nel merito, dalle allegazioni dedotte e dalle risultanze documentali (cfr. doc. 1), va rilevato che il ricorrente dà prova di avere prestato servizio – a favore di istituti scolastici della provincia di - in forza di CP_4 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, in particolare nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 01.10.2020 al
30.06.2021 (18 ore settimanali).
A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 11.09.2021 al
30.06.2022 (18 ore settimanali).
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 02.09.2022 al
30.06.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
Pag. 3 di 6 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare gli artt. 63 e 64 C.C.N.L del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 4 di 6 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Va osservato che dai fatti allegati, l'Amministrazione scolastica non ha riconosciuto il suddetto beneficio, in tal modo agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Sul punto, il ricorrente produce atto di diffida, consegnato in via stragiudiziale a parte resistente con p.e.c. del 16.11.2023 e rimasto privo di riscontro.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, quale adempimento specifico per l'attribuzione della Carta docente, va altresì rilevata la sussistenza del presupposto relativo alla permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, al momento della pronuncia giudiziale, come provato dal prodotto contratto di lavoro, relativo all'anno scolastico 2024/2025.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento ed il resistente CP_1 va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per
Pag. 5 di 6 gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione da euro 1.101,00 fino ad € 5.200,00, della natura cartolare della controversia (data l'assenza di fase istruttoria ed il mero riportarsi agli atti introduttivi nella fase decisoria), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce che giustifica la riduzione ex art. 4 comma IV del citato D.M.), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti),
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1076/2023 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di € 1.500,00.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a rifondere al ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 460,00 per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 10.12.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
lette le note scritte, in sostituzione dell'udienza cartolare del 13.11.2024, depositate in data 08.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1076/2023 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nato il Parte_1 C.F._1
12.01.1971 a Castelvetrano (TP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Milazzo (c.f.
) del Foro di Marsala, elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Gibellina (TP), via Nunzio
Nasi n. 5 ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del pro tempore;
P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
Controparte_4
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale di Stato, in
Bologna, pec Email_1
resistenti contumaci In punto a: “Accertamento del diritto alla Carta elettronica del Docente prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
è un docente aspirante al ruolo, in servizio fino al Parte_1
30/06/2023 presso l'Istituto “L. Einaudi” di Correggio (RE), atteso che, nell'anno scolastico 2023/2024, lo stesso non ha stipulato contratti di lavoro con l'Amministrazione scolastica resistente, pur essendo inserito nelle G.P.S. della provincia di CP_4
Con ricorso depositato il 17.11.2023, il medesimo chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali con formulazione delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta docente per l'anno scolastico 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l'importo di €
500,00/anno, così per un importo complessivo di € 1.500,00 e comunque per tutti gli anni scolastici successivi in cui il docente sarà precario; - per l'effetto, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento nei confronti del ricorrente della carta docente per l'importo di € 500,00/anno, così per un importo complessivo di € 1.500,00 e sino a tutti gli anni scolastici successivi in cui il docente sarà precario. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.”.
Il resistente non si costituisce ed è Controparte_1 dichiarato contumace all'udienza del 27.02.2024, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio.
La causa è istruita documentalmente e viene discussa all'esito dell'udienza del 13.11.2024, sostituita da note scritte depositate in data 08.11.2024.
Devono intendersi richiamati atti e documenti, tutti noti alle parti.
Pag. 2 di 6 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non è in servizio al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 17.11.2023, ma risulta inserito nelle
G.P.S. della provincia di depositate in atti in data CP_4
14.03.2024.
Sul punto, è fondata la sussistenza dell'interesse ad agire anche nel caso in cui il docente, al momento della proposizione del ricorso, non svolga attività di docenza, come nella fattispecie di cui si tratta.
Come statuito nella sentenza del Tribunale di Milano n. 1248/2023, va rilevata la persistenza, in capo al docente, della necessità di formazione ed aggiornamento anche se il docente non risulta in servizio al momento del deposito del ricorso, ma risulta inserito nelle G.P.S.
Quest'ultimo elemento di fatto risulta determinante, in quanto il docente – precario - può essere chiamato ad insegnare in qualsiasi momento, ritenendosi quindi l'esigenza di formazione ancora attuale.
Nel merito, dalle allegazioni dedotte e dalle risultanze documentali (cfr. doc. 1), va rilevato che il ricorrente dà prova di avere prestato servizio – a favore di istituti scolastici della provincia di - in forza di CP_4 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, in particolare nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 01.10.2020 al
30.06.2021 (18 ore settimanali).
A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 11.09.2021 al
30.06.2022 (18 ore settimanali).
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 02.09.2022 al
30.06.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
Pag. 3 di 6 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare gli artt. 63 e 64 C.C.N.L del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 4 di 6 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Va osservato che dai fatti allegati, l'Amministrazione scolastica non ha riconosciuto il suddetto beneficio, in tal modo agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Sul punto, il ricorrente produce atto di diffida, consegnato in via stragiudiziale a parte resistente con p.e.c. del 16.11.2023 e rimasto privo di riscontro.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, quale adempimento specifico per l'attribuzione della Carta docente, va altresì rilevata la sussistenza del presupposto relativo alla permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, al momento della pronuncia giudiziale, come provato dal prodotto contratto di lavoro, relativo all'anno scolastico 2024/2025.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento ed il resistente CP_1 va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per
Pag. 5 di 6 gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione da euro 1.101,00 fino ad € 5.200,00, della natura cartolare della controversia (data l'assenza di fase istruttoria ed il mero riportarsi agli atti introduttivi nella fase decisoria), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce che giustifica la riduzione ex art. 4 comma IV del citato D.M.), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti),
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1076/2023 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di € 1.500,00.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a rifondere al ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 460,00 per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 10.12.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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