Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 650/2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 18.03.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 650/2022 RG TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cura lematico, dall'avv. Graziella Di Candia, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 ri, giusta procura generale alle liti, ed elettivament in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 30.12.2020, proponeva innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 giudizio di ventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., deducendo che “in data 07/10/2019 veniva notificato, per avvenuta revisione disposta d'ufficio, dalla sede di Sala Consilina CP_1 provvedimento di disconoscimento di “infermità tali da determinare una permanente rid a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali””. Esaurito, dunque, l'iter amministrativo, adiva l'intestato Tribunale al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222, a decorrere dalla data di revoca o, in subordine, da data successiva accertata in corso di causa. Ritualmente instauratosi in contraddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott. , il quale, con relazione depositata in data 01.12.2021, concludeva Persona_1 riconoscen 'istante una riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali pari al 55%, non sufficiente, dunque, all'ottenimento di quanto richiesto. L'odierno ricorrente, pertanto, proponeva tempestivamente il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, eccependo, in via generale, la ipovalutazione del complesso morboso del quale sarebbe affetto, caratterizzato, invero, da “una serie di patologie diverse tra loro, che in maniera coesistente concorrente ne determinano una perdita della capacità lavorativa riducendola a meno di 1/3 del totale, risultando aggravato il relativo quadro clinico, che pur prevedendo una robusta terapia farmacologica, si presenta scompensato.” Nello specifico, la patologia più erroneamente valutata sarebbe quella artrosica
“con coinvolgimento soprattutto del rachide cervicale e del tratto lombosacrale con limitazione dei movimenti della colonna e dello stazionamento eretto” che richiederebbe la necessità “di non esagerare nella persistenza della
“La sferocitosi ereditaria è un'anemia emolitica congenita, che presenta un quadro clinico ampio (che comprende soggetti asintomatici fino all'emolisi grave), con anemia, ittero di grado variabile, splenomegalia e colelitiasi. Un segno della sua gravità è il valore dell'emoglobina che determina una condizione di gravità al disotto di 8 mg, condizione che nel caso specifico non si presenta. L'unica terapia possibile è la splenectomia. La spondiloalgia determinata da una condizione artrosica e dalla presenza di varie ernie cervicolombari incide in parte sulla funzionalità generale dell'assicurato tenendo presente l'attività lavorativa che svolge. L'ipertensione arteriosa benché non ben controllata, come da certificazione, non determina un grave danno d'organo considerando che abbiamo una frazione di eiezione del ventricolo sx del 55% ed inoltre non si repertano patologie valvolari importanti.”
2.2. Come innanzi esposto, il ricorrente ha contestato dette risultanze mediante il ricorso in oggetto, allegando altresì documentazione medica sopravvenuta, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.. Sottoposta la stessa all'esame del Consulente incaricato, questi ha evidenziato:
“che la patologia cardiaca a cui fanno riferimento questi documenti non testimoniano una patologia cardiaca grave invalidante in quanto l'aritmia fibrillante di cui era affetto il ricorrente è stato risolto tramite la cardioversione elettrica e comunque l'attività funzionale cardiaca non è compromessa considerando la F.E. del 55%, valore di buona efficienza contrattile del miocardio. Riguardo alla sferocitosi di cui affetto il ricorrente come già evidenziato in perizia non determina un quadro clinico particolarmente invalidante. Devo inoltre far presente che alcune patologie evidenziate dalla parte ricorrente:…Sindrome di
Pag. 2 di 4 Gilbert…iperuricemia…steatosi epatica…ittero ostruttivo… sono solo dei sintomi e non patologie, inoltre la patologia osteoarticolare presente non incide funzionalmente sulla attività lavorativa in quanto senza impegno funzionale. Fatte le relative osservazioni ed avendo preso visione della nuova documentazione sanitaria ritengo di confermare il giudizio dato in perizia per cui ritengo che l'assicurato è: non invalido in quanto affetto da infermità che non determinano una riduzione permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.” 2.3. Occorre, a questo punto, evidenziare che anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che ed accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro CP_3 fficienza fisiopsichica (vedi ex plurimis, Cass. 10-8-11 n.17159, Cass. 14-3-11 n.5964). La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità (vedi Cass. 24-11-2003 n.17812, Cass. 3-4-2006 n.7760, Cass. 4-10- 2013 n.22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella L. 30 marzo 1971 n.118 è insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222). Si è infatti affermato (cfr. Cass. 20-6-1994 n.5934) che in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. 3. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente, che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione/assegno ordinario di invalidità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti e non idonee a sovvertire il giudizio medico legale già espresso in fase di ATPO, poi ribadito nella presente fase a seguito della integrazione peritale, in quanto non hanno denunciato una devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale, bensì sono state poste come un mero dissenso diagnostico. Anche l'ulteriore documentazione medica depositata ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non è risultata idonea a sovvertire il giudizio medico già reso, in quanto non attestante un aggravamento del quadro clinico già ampiamente valutato. Le conclusioni del medico incaricato, pertanto, sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice. Ne consegue il rigetto del ricorso in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione richiesta.
Pag. 3 di 4 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. stante la dichiarazione in atti;
le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 30.05.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo AP
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