Art. 38. Abrogazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 , sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ;
b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni;
c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , introdotto dall' articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 ;
d) l' articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 ;
e) l' articolo 14, commi 2 , 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 ;
f) la legge 30 maggio 1965, n. 579 ;
g) l' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , nonche' le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150 :
"3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 128 del citato regio decreto n. 12 del 1941 , in vigore dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel decreto qui pubblicato:
"Art. 128 (Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico).
Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A, e del periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.
Gli uditori percepiscono una indennita' mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento.".
- L'art. 129 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato recava: "Tirocinio giudiziario.".
- L'art. 129-bis del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato recava: "Tirocinio".
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della legge n. 48 del 2001 , in vigore dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel decreto qui pubblicato:
"Art. 11 (Norme di coordinamento). - 1. Nell' art. 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, le parole: "alla data della pubblicazione del bando di concorso" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda".
2. All' art. 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies," e le parole: "nonche' l'art. 17 del presente decreto legislativo";
b) (omissis).
3. All' art. 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , le parole: "due membri" sono sostituite dalle seguenti: "un membro".
4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, e successive modificazioni, le parole: "Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo," sono soppresse.
5. (abrogato)".
"Art. 14 (Concorso per magistrato di tribunale). - 1. (Aggiunge l' art. 126-ter al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ).
2-4 (abrogati)".
- La legge 30 maggio 1965, n. 579 abrogata dal decreto legislativo qui pubblicato recava: "Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.".
- L' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195 , concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.) abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato recava: "Tirocinio giudiziario.".
a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ;
b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni;
c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , introdotto dall' articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 ;
d) l' articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 ;
e) l' articolo 14, commi 2 , 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 ;
f) la legge 30 maggio 1965, n. 579 ;
g) l' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , nonche' le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150 :
"3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 128 del citato regio decreto n. 12 del 1941 , in vigore dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel decreto qui pubblicato:
"Art. 128 (Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico).
Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A, e del periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.
Gli uditori percepiscono una indennita' mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento.".
- L'art. 129 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato recava: "Tirocinio giudiziario.".
- L'art. 129-bis del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato recava: "Tirocinio".
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della legge n. 48 del 2001 , in vigore dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel decreto qui pubblicato:
"Art. 11 (Norme di coordinamento). - 1. Nell' art. 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, le parole: "alla data della pubblicazione del bando di concorso" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda".
2. All' art. 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies," e le parole: "nonche' l'art. 17 del presente decreto legislativo";
b) (omissis).
3. All' art. 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , le parole: "due membri" sono sostituite dalle seguenti: "un membro".
4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, e successive modificazioni, le parole: "Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo," sono soppresse.
5. (abrogato)".
"Art. 14 (Concorso per magistrato di tribunale). - 1. (Aggiunge l' art. 126-ter al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ).
2-4 (abrogati)".
- La legge 30 maggio 1965, n. 579 abrogata dal decreto legislativo qui pubblicato recava: "Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.".
- L' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195 , concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie.) abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato recava: "Tirocinio giudiziario.".