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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 26.02.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6348 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2022, vertente
T R A
, difesa e rappresentata dall'avv. Giuseppe Brandi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Paolo Sedda) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli;
mancato pagamento prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 1.08.2022 parte ricorrente ha esposto: di aver lavorato come bracciante agricola nell'anno 2021 per 102 giornate alle dipendenze della ditta “Bruno Emanuele”, di aver presentato all' regolare domanda per ottenere le CP_2 prestazioni assicurative, che l'elenco nominativo annuale relativo all'anno 2021 è stato regolarmente pubblicato senza l'inserimento dei dati dell'istante, di aver segnalato all' in data 20.04.2022 la mancanza di contribuzione senza ricevere alcun riscontro;
CP_2
che la mancata iscrizione negli elenchi nominativi del Comune di residenza ha
1 comportato un danno economico (mancata erogazione DS/Agr. e ANF), oltre ai pregiudizi inerenti la posizione assicurativa e previdenziale;
di avere interesse ad accertare il suo diritto all'iscrizione in detto elenco e all'erogazione delle prestazioni assicurative inerenti l'anno 2021.
Sulla base di tal premesse, la ricorrente ha chiesto al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che l'istante nell'anno 2021 ha lavorato CP_ come operaio agricolo a tempo determinato per gg. 102; b) Condannare altresì l' a regolarizzare la posizione assicurativa (pagamento in favore dell'istante della
[...]
e degli ANF da quantificarsi in separata sede) e previdenziale dell'istante ai Pt_2
gg. 102 di lavoro effettivamente prestati nel 2021; c) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché anticipatario”.
Si è tempestivamente costituito l' , il quale ha dedotto l'intervenuto riconoscimento CP_2 in favore dell'odierna ricorrente delle 102 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi
OTD 2021, per un totale di 130 giornate, perché tardivamente denunciate dal datore di lavoro, nonché il pagamento della quota di prestazione previdenziale rapportata a tali ulteriori giornate.
L' ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del CP_2
contendere; il tutto con compensazione integrale delle spese di lite.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'esito dell'udienza del 26.02.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione delle note di trattazione scritta di almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. -Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
CP_ Ed invero, è documentato che l' ha provveduto al riconoscimento delle 102 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi OTD 2021 per un totale di 130 giornate e al pagamento della quota di prestazione previdenziale rapportata a tali ulteriori giornate.
Tali circostanze, oltre ad essere documentate, sono state confermate dalla ricorrente, che, nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025 ha dedotto quanto segue:
“Non vi è cessazione della materia del contendere in quanto sono state riconosciute giornate 130 invece di gg. 102 prestate dalla lavoratrice ed è stata riconosciuta e pagata la e gli ANF.”, non associandosi, per tal via, alla richiesta di Parte_2 declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dall' . CP_2
2 Nel merito, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
3 La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, in virtù dell'avvenuto riconoscimento delle
102 giornate inizialmente non iscritte, nonché del pagamento del surplus di prestazione previdenziale connessa all'iscrizione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Non è dato comprendere, dunque, per quale ragione la ricorrente non aderisca alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , avendo CP_1 quest'ultimo provveduto, così come richiesto dalla stessa parte ricorrente nell'odierno giudizio, all'iscrizione negli elenchi OTD di 102 giornate, da sommarsi alle 28 giornate già iscritte negli elenchi OTD per un totale di 130 giornate, nonché al pagamento del surplus di prestazione rapportata a tali ulteriori giornate.
Del resto, adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso>> (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625. In senso conforme,
v. Cassazione civile 04/08/2017 n. 19568).
3. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Invero, la ricorrente ha omesso di attivare i rimedi amministrativi previsti dalla legge avverso l'errata iscrizione e l'errato pagamento delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione, essendosi limitata a versare in atti una mera “segnalazione contributiva”
(Protocollo: .3100.20/04/2022.0155708), con la quale ha chiesto l'aggiornamento CP_2
4 del conto assicurativo per i periodi di contribuzione relativi al periodo dal 01.09.2021 al
31.12.2021.
Trattasi di istanza non equiparabile al ricorso alla commissione CISOA avverso la errata iscrizione e al ricorso al Comitato Provinciale avverso la errata liquidazione delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione.
A questo proposito ed in termini generali, va rammentato che l'art. 443 c.p.c. in materia previdenziale pone all'istante, la cui richiesta sia stata disattesa dall'Ente gestore ovvero sia stata accolta solo in parte, l'onere, prima di adire il giudice, di sollecitare preventivamente una pronuncia amministrativa di livello sovraordinato, che può sovvertire il primo responso e modificare la decisione in precedenza assunta definendo la contesa.
Il comportamento dell'interessato che non propone ricorso amministrativo, ma instaura direttamente la controversia dinanzi all'autorità giudiziaria senza promuovere i procedimenti di composizione amministrativa previsti dalle leggi speciali ovvero senza attenderne l'esito, è di norma sanzionato con l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Si tratta di sanzione che determina un arresto solo temporaneo del giudizio (che, infatti, va sospeso al fine di consentire alla parte la presentazione del ricorso in sede amministrativa entro il termine perentorio di sessanta giorni) e comunque a limitata rilevabilità, che è anche officiosa ma consentita solo entro la prima udienza di discussione.
Sebbene nella specie non vi sia motivo di controvertere della procedibilità della domanda, resta il fatto, però, che la ratio della normativa generale risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di favor nei confronti della P.A.
Ne deriva che un omesso esperimento dei rimedi amministrativi, quantunque non rilevante ai fini della procedibilità della domanda, ben può assumere rilievo sul diverso piano della regolamentazione delle spese di lite, in quanto la parte interessata, con un comportamento omissivo o intempestivo, ha in sostanza privato l'Ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione, così da evitare l'instaurazione della lite, con i connessi costi.
In quest'ottica si è rilevato – sia pure con riferimento a diverse tipologie di contenzioso
– che anche il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi, ancorché previsti per legge a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, può costituire motivo che giustifica il ritardo dell' , il quale, prima della promozione del giudizio, non è stato CP_2
5 messo in grado, con i ricorsi amministrativi, di procedere all'adempimento dovuto (cfr.
C. App. Bari, sent. n. 198/2019; C. App. Bari, sent. n. 449/2022).
Il principio generale, che si attaglia anche a questa controversia, è, evidentemente, quello per cui la condotta pre-processuale della parte privata – qui odierna ricorrente – ha contribuito a “dare causa” al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato in caso di tempestiva instaurazione dei rimedi amministrativi, ovvero, in mancanza, attraverso l'attesa della definizione degli stessi nel termine assegnato all' . CP_1
Nel caso di specie, non è dedotto, né documentato che la abbia proposto il Pt_1
preventivo ricorso alla commissione CISOA avverso la errata iscrizione e il ricorso al
Comitato Provinciale avverso la errata liquidazione delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 26.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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