Articolo 9 della Legge 20 novembre 1982, n. 890
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 dicembre 1982
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Versione
1 gennaio 2018
Art. 9. (( 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 201, comma 3, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente )) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018
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