Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/06/2025, n. 12484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12484 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12780/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12780 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Teofili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale rep. n. CU/1687/2021 prot. n. CU/83467/2021 del 10/09/2021, notificata in data 17/09/2021, avente ad oggetto: ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via -OMISSIS- (art. 16 L. Reg. Lazio n. 15 /25008/ art. 33 DPR 380/2001 e loro succ. mod. ed integrazioni);
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente, nella sua qualità di conduttrice di un locale ad uso laboratorio artigianale sito al pian terreno in Roma, via -OMISSIS-, catastalmente individuato al foglio 209, particella 557, subalterno 505, categoria C/3, esponeva di aver trasferito temporaneamente la propria residenza in tale locale, utilizzandolo in maniera promiscua, con destinazione del 20% della sua superficie come civile abitazione.
1.1.) La ricorrente esponeva, poi, che Roma Capitale, Municipio XV, con ordinanza rep. n. CU/1687/2021 prot. n. CU/83467/2021 del 10 settembre 2021, le ha ingiunto la rimozione o demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in via -OMISSIS-, in ragione del fatto che il cambio di destinazione d’uso del locale e gli interventi di ristrutturazione edilizia sono stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, necessario in quanto l’area nella quale ricade l’immobile risulta sottoposta a vincolo archeologico, paesistico e monumentale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
1.2.) Tale ordinanza, dopo aver richiamato la determinazione dirigenziale n. CU/84 del 29 gennaio 2016, prot. n. CU/5757/16 – con la quale era stata ingiunta la immediata sospensione dei seguenti lavori “ sul lastrico solare di un locale con destinazione d’uso laboratorio per arti o mestieri, è stato posizionato un gazebo in struttura metallica ancorato al pavimento di mt. 3,50 x 3,50 con altezza media di mt. 2,70 ca, tamponato parzialmente (non per tutta l’altezza) sui quattro lati da teli in pvc trasparente e copertura con stesso materiale, realizzazione di una scala di ferro esterna che dà accesso al lastrico solare, inoltre è stato accertato il cambio di destinazione d’uso da laboratorio (C3) ad uso civile abitazione di un locale di circa 70 mq, distinto al foglio 209 particella 557 sub 505 ” – nonché la comunicazione prot. n. 9706 del 9 febbraio 2016 del XV Gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale – con la quale era stato precisato che “ sul lastrico solare sono stati realizzati dei baggioli in mattoncini a sostegno di un lavello e relativo piano da lavoro inoltre, a protezione degli agenti atmosferici è stata costruita una pensilina in struttura lignea con copertura in pvc larga circa 70 cm ” – ha accertato quanto segue:
- in seguito al sopralluogo realizzato dalla Direzione tecnica del Municipio XV in data 18 giugno 2021, sono state riscontrate alcune difformità rispetto alla concessione edilizia in sanatoria n. 293331 del 12 febbraio 2003 e segnatamente: a) “[la] realizzazione di n. 3 finestre, di cui una con affaccio su corte esclusiva, e n. 2 a servizio dell’ambiente principale del monolocale con affaccio in chiostrina in contrasto con l’art. 32 del regolamento edilizio di Roma Capitale ”; b) “ diversa sagoma dell’unità immobiliare con avanzamento del solaio in corrispondenza dell’accesso all’unità immobiliare ed installazione di infissi con relativo ampliamento di circa mq. 100 ”; c) “ realizzazione sulla terrazza praticabile di piccolo angolo cottura, costituito da piano cottura amovibile, lavello e punto acqua, coperti da pensilina in struttura metallica e telo in pvc, posta in aderenza all’edificio principale ”; d) “ installazione sulla terrazza praticabile di paratie in legno e ombreggiante con altezza di circa mt. 2,00, tali da ostruire in parte la visibilità della proprietà contigua posta al piano primo ”; e) “ realizzazione di un locale ripostiglio di circa mq 2,50 ricavato mediante la tamponatura con muratura e persiane metalliche, di porzione dell’area sottostante alla scala di accesso all’abitazione al piano primo, tale ripostiglio ha accesso dalla corte esclusiva dell’unità immobiliare in oggetto e risulta rappresentato nella successiva planimetria catastale allegata alla variazione catastale prot. 193090 del 06/03/2003, depositata al N.C.E.U. ma priva di supporto urbanistico ed edilizio ”;
- le strutture edilizie abusivamente realizzate possono essere rimosse e/o demolite, in quanto tale intervento non comporta problemi statici o comunque pregiudizio alle strutture preesistenti, realizzate in conformità al titolo abilitativo.
1.3.) Con tale ordinanza Roma Capitale, in applicazione, inter alia , degli articoli 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 16 della legge regionale della Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i., ha ingiunto la rimozione o demolizione delle opere abusivamente realizzate sul locale in questione, concedendo un termine di sessanta giorni per provvedervi, decorrente dalla notifica della anzidetta ordinanza.
2.) La parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a tre differenti motivi, ha impugnato l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1.) Con i primi due motivi di ricorso è stata contestata la legittimità della gravata ordinanza per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, mancata considerazione delle circostanze essenziali, carenza dei presupposti, nonché violazione di legge in quanto le opere realizzate configurerebbero ipotesi di edilizia libera.
Più in dettaglio:
- per quel che concerne il cambio di destinazione d’uso, lo stesso risulterebbe legittimo in quanto l’area su cui insiste il locale laboratorio non risulterebbe soggetta ad alcun vincolo archeologico, paesistico e monumentale, ricadendo nella componente urbanistica del Piano regolatore generale qualificata come “ insediativo – tessuti/ambiti: città da ristrutturare tessuti prevalentemente residenziali ”. Oltretutto, tale cambio di destinazione avrebbe riguardato solo il 20% della superficie del laboratorio, non si porrebbe in contrasto con l’articolo 32, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 in quanto nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna variazione degli standard previsti dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, atteso che nella stessa ordinanza di demolizione si afferma che “ le opere non sono eseguite su immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 ”. L’amministrazione comunale, peraltro, avrebbe anche omesso di verificare se il contestato cambio di destinazione d’uso abbia oppur no inciso sul carico urbanistico della zona, tenuto conto che il passaggio da laboratorio artigianale ad abitazione residenziale risulterebbe suscettibile di determinare solo una diminuzione di tale carico;
- per quel che concerne la realizzazione sul lastrico solare di un gazebo in struttura metallica ancorato al pavimento, oltre al fatto che non risponderebbe al vero che tale struttura è fissata al pavimento, la normativa edilizia consentirebbe di realizzare liberamente tale tipologia di strutture;
- per quel che riguarda la scala in ferro esterna che consente l’accesso al lastrico solare, la stessa risulterebbe amovibile e non infissa al suolo e sarebbe sempre stata presente in loco , risultando necessaria per consentire la manutenzione del lastrico solare.
2.2.) Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 31 e 33 T.U. (con riguardo al cambio di destinazione d’uso), nonché per difetto del principio di non contestazione e di motivazione, in quanto sarebbe stato onere processuale del Comune eccepire l’incompatibilità della nuova destinazione d’uso con le destinazioni consentite e con gli indici edificatori previsti dal Piano regolatore generale per la zona omogenea in cui ricade l’immobile in questione.
Con tale mezzo di gravame, inoltre, sono stati articolati anche i seguenti profili di censura:
- per ciò che concerne la realizzazione sul lastrico solare dei baggioli in mattoncini a sostegno del lavello, del relativo piano di lavoro, nonché della pensilina lignea con copertura in pvc, tali opere risulterebbero legittime in quanto ricadenti nell’ambito delle opere di edilizia libera;
- per quel che riguarda la realizzazione delle tre finestre del locale laboratorio, le stesse non potrebbero essere qualificate come tali, risultando delle mere luci irregolari attesa la loro aderenza al soffitto e il fatto di essere munite di grate;
- per ciò che inerisce alla modifica della sagoma dell’unità immobiliare, con avanzamento del solaio in corrispondenza dell’accesso all’unità immobiliare, la stessa risulterebbe legittima in quanto coperta dalla concessione in sanatoria del 2003. Per quel che riguarda l’installazione di infissi, l’apposizione di una inferriata alla porta carraia sarebbe stata realizzata per evitare intrusioni esterne;
- per quel che concerne la realizzazione, sul lastrico solare, di un angolo cottura amovibile, con lavello e pensilina di copertura, tali opere sarebbero solo temporanee e utili alla realizzazione di cesti ornamentali che rientrano nell’attività artigianale che può essere legittimamente svolta nel laboratorio di cui si tratta;
- per ciò che riguarda la realizzazione, sul lastrico solare, di paratie in legno o ombreggiante di altezza pari a 2 metri, si tratterebbe anche in questo caso di opere legittime in quanto rientranti tra quelle di edilizia libera in ragione della finalità ludica del locale artigianale;
- per ciò che inerisce alla realizzazione del ripostiglio nell’area sottostante alla scala di accesso all’abitazione del primo piano dell’immobile contiguo, tale opera risulterebbe legittima in quanto già presente al momento della iniziale edificazione dell’immobile, come dimostrerebbero le foto allegate alla istanza di condono edilizio de 2003. La realizzazione di nicchie per l’alloggio di impianti all’interno di tale preesistente locale, rientrerebbe anch’essa tra le attività di edilizia libera e, quindi, risulterebbe pienamente legittima.
3.) Roma Capitale si è costituita in resistenza nel presente giudizio e con memoria depositata in data 8 gennaio 2022 ha eccepito l’infondatezza dell’intero gravame.
4.) All’udienza camerale del 14 gennaio 2022 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
4.1.) La Sezione Seconda Bis di questo Tribunale, con ordinanza n. 192 del 14 gennaio 2022, ha respinto la suddetta istanza cautelare ritenendo che il ricorso in esame non fosse assistito dal necessario fumus di fondatezza richiesto dalla legge per la concessione della invocata cautela.
5.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.
2. La gravata ordinanza di demolizione risulta innanzitutto legittima con riferimento al contestato mutamento di destinazione d’uso del laboratorio artigianale locato dalla parte ricorrente.
Detto mutamento, infatti, risulta essere stato realizzato in assenza del necessario permesso di costruire, richiesto nel caso di specie in quanto il cambio di destinazione d’uso riguardava categorie edilizie non omogenee ( i.e. , un laboratorio artigianale di categoria C3, come risulta dalla documentazione allegata al condono edilizio, e un immobile afferente alla categoria catastale A, alla quale appartengono gli immobili che vengono adibiti ad uso abitativo).
2.1. Ciò, peraltro, risulta pacifico in giurisprudenza che, da tempo, ha evidenziato come il cambio d’uso tra categorie disomogenee comporti sempre una variazione essenziale degli standard urbanistici di cui al d.m. del 2 aprile 1968, in quanto incide sul carico urbanistico e, come tale, legittima l’applicazione della sanzione ripristinatoria.
2.2. In particolare, il giudice amministrativo ha affermato che “ i locali accessori e le unità ad uso residenziale appartengono a categorie edilizie non omogenee e come tali autonome, con la conseguente necessità del permesso di costruire affinché i primi possano essere utilizzati per finalità residenziale.
Ciò si giustifica poiché una tale modifica incide sul carico urbanistico e quindi sul calcolo degli standard urbanistici che devono essere conseguentemente adeguati alla maggiore pressione antropica che si determina in conseguenza della maggiore superficie residenziale e dell’incremento dei volumi utilizzabili a fini abitativi. Non può infatti revocarsi in dubbio che nel caso di conversione di superficie accessoria in superficie ad uso abitativo, si determini un aumento di superficie utile, seppur in assenza di aumento di superficie calpestabile, con conseguente incremento della capacità insediativa .
[…] gli spazi accessori […] nascono come volumi accessori e come tali non abitabili giacché non incidono sulla superficie residenziale e sul calcolo delle volumetrie rilevanti ai fini della determinazione del carico urbanistico, rispetto al quale sono quantificati gli standard e, di conseguenza, anche il contributo di costruzione. Proprio perché non trattasi di volumi abitabili – anche se computabili nella volumetria complessiva - gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che il costo di costruzione, sono di regola quantificati in misura inferiore – come normalmente previsto dalle legislazioni regionali in simili fattispecie - proprio in ragione della accessorietà dei vani. Ma soprattutto, trattandosi di locali non abitabili, gli stessi non sono di norma computati a fini del dimensionamento degli standard urbanistici […]” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 6572 del 5 luglio 2023; T.A.R. Lazio, sez. II-Stralcio, sent. n. 6862 del 9 aprile 2024).
3. Il Collegio ritiene che anche tutte le restanti censure articolate con il ricorso in esame siano infondate, stante la legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata con riferimento a tutte le altre opere abusivamente realizzate dopo la sanatoria edilizia conseguita nel 2003. Tali opere abusive, infatti, hanno condotto alla creazione sine titulo di un organismo edilizio diverso da quello precedentemente assentito, ciò sotto i congiunti profili della per sagoma, volumetria e della destinazione d’uso, peraltro in un’area assoggettata a vincolo archeologico e paesistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, come espressamente riportato nella gravata ordinanza di demolizione.
Infatti, le altre opere abusivamente realizzate concorrono a rendere il laboratorio artigianale e il sovrastante lastrico solare un’unica unità immobiliare a destinazione residenziale, il che trova anche conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa parte ricorrente nel ricorso in esame, laddove si afferma che “ La ricorrente, che ha trasferito temporaneamente la propria residenza nel laboratorio in quanto sfrattata dalla precedente abitazione […]” (cfr. pag. 3 del ricorso).
3.1. È ben noto, infatti, che l’opera edilizia eseguita abusivamente deve essere identificata con riferimento all’unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, nel caso in cui sia stata realizzata in esecuzione di un disegno unitario (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 11051 del 19 dicembre 2022).
Per giurisprudenza ormai consolidata, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, che vanno valutate nel loro insieme al fine di apprezzarne l’impatto edilizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4568 del 26 luglio 2018; id., sez. VI, sent. n. 5471/2017, nel senso della necessità di vagliare i molteplici interventi abusivi eseguiti in un quadro di insieme e non in maniera frazionata), tenuto conto del fatto che il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento in sé considerato, bensì dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni.
3.2. Più in dettaglio, risultano abusivamente realizzati:
- la scala esterna che consente l’accesso al lastrico solare. Come emerge dalla documentazione in atti – in particolare, dalla relazione di sopralluogo della Polizia municipale del 18 giugno 2021 (cfr. doc. 2 della produzione di Roma Capitale) e dalla documentazione fotografica allegata alla pratica di condono edilizio (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente) – la scala esterna non risultava esistente al momento della presentazione della istanza di condono. Trattasi, poi, di una scala che presenta un collegamento strutturale con il locale adibito a laboratorio artigianale prima dell’illegittimo mutamento della sua destinazione d’uso, il che risulta idoneo a determinare una modifica della sagoma e del prospetto di tale manufatto. La scala in questione, infatti, non risulta suscettibile di essere agevolmente spostata se non previa realizzazione di un intervento edilizio di rimozione dalla parete perimetrale del laboratorio. Per tali ragioni, la legittima realizzazione di tale scala avrebbe richiesto il previo rilascio di un idoneo titolo edilizio – nonché della autorizzazione paesaggistica, in ragione dei vincoli esistenti nella zona – rientrando tra le opere di ristrutturazione e non tra quelle di edilizia libera;
- sul lastrico solare: i) i baggioli in mattoncini a sostegno di un lavello e piano di lavoro, coperti da una pensilina in struttura lignea con copertura in pvc, larga 70 cm; ii) le paratie in legno e ombreggiante con altezza di 2 mt; iii) il gazebo in struttura metallica ancorato al pavimento, di 3,5 per 3,5 mt, con altezza media di 2,7 mt, tamponato parzialmente sui quattro lati con teli in pvc trasparente e copertura con stesso materiale. In proposito, è sufficiente evidenziare che tali opere, di per sé abusive in quanto costituenti interventi di ristrutturazione e non di edilizia libera, risultano vieppiù illegittime in quanto realizzate sul lastrico solare di un locale tecnico (quale il laboratorio artigianale, attesa l’illegittimità del suo mutamento di destinazione d’uso in immobile residenziale) e non su una terrazza calpestabile (a prescindere dalla terminologia utilizzata nel gravato provvedimento). La giurisprudenza, infatti, ha da tempo chiarito la differenza tra lastrico solare e terrazza praticabile, evidenziando che “ occorre distinguere la nozione di lastrico solare da quella di terrazza: il primo è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto o, quanto meno, una copertura di ambienti sottostanti, mentre la seconda è un ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti ” (sul punto, cfr. TAR Campania, sez. IV, sent. n. 11632/2010; T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 4043/2016; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sent. n. 305/2018). Per tali ragioni, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che “ la trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza […] debba essere necessariamente subordinata a permesso di costruire, dacché comportante un incremento rilevante della superficie utile residenziale, ossia una proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo fruibile (in termine di affaccio e sosta), sia pure in via accessoria ” (cfr. T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, sent. n. 1578 del 28 giugno 2021, passata in giudicato). L’installazione del piano di lavoro, del lavello, delle paratie e delle coperture tradisce, infatti, la finalità di trasformare il lastrico solare in una superficie residenziale e, quindi, stante l’assenza di idoneo titolo edilizio, rende abusive le opere insistenti sullo stesso (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 11051 del 19 dicembre 2022). Il gazebo, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, risulta ex se abusivo in quanto ancorato al pavimento, come risulta dalla documentazione in atti, e parzialmente chiuso su tre lati, quindi non annoverabile tra le opere a struttura leggera rientranti nella edilizia libera e per la cui realizzazione non è necessario il rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8049 del 30 agosto 2023);
- le tre finestre del locale laboratorio e la modifica della relativa sagoma in seguito all’avanzamento del solaio in corrispondenza dell’accesso e all’installazione di infissi, nonché il locale ripostiglio ricavato mediante la tamponatura, con muratura e persiane metalliche, di porzione dell’area sottostante alla scala di accesso all’abitazione posta al primo piano. Per ciò che riguarda le finestre, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione versata in atti, risulta del tutto inconferente la tesi della parte ricorrente, secondo la quale tali opere sarebbero qualificabili come luci irregolari, attesa la contrarietà della loro realizzazione con il regolamento edilizio del Comune di Roma Capitale. Per ciò che riguarda l’alterazione della sagoma dell’immobile, la stessa risulta effettivamente realizzata in assenza di idoneo titolo edilizio, emergendo ciò per tabulas dal raffronto con la planimetria catastale del manufatto allegata alla pratica di condono.
4. Il collegio ritiene altresì infondato il profilo di censura con il quale è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per difetto di motivazione.
In proposito, è sufficiente evidenziare come “ I provvedimenti sanzionatori repressivi dell’abusivismo edilizio non necessitano, quali atti interamente vincolati, di motivazione puntuale, essendo sufficiente la mera indicazione dei presupposti di fatto - specie in assenza di incertezze o specifiche contestazioni sul punto - ossia la constatazione delle opere edilizie eseguite in assenza di titolo precedute dal procedimento di verifica di esse, cui faccia seguito la determinazione della misura sanzionatoria corrispondente alla fattispecie astratta prevista dalla norma ” (T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 930 del 3 dicembre 2019).
La giurisprudenza amministrativa ha altresì affermato che “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 9/2017; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5704 del 2 agosto 2021).
4.1. Nel caso di specie, la gravata ordinanza di demolizione reca in maniera puntuale la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle disposizioni, statali (articolo 33 del d.P.R. n. 380/2001) e regionali (art. 16 della legge regionale n. 15/2008), violate, donde l’infondatezza di tale profilo di censura.
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto stante la sua infondatezza.
6. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO