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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/10/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Mario Venditti Presidente
- dott. Giulio Bovicelli Giudice
- dott.ssa Cristina Nicolò Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2022-1, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Piave n. 42, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. SERENA IAZZETTA che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44 presso la sede provinciale dell' rappresentato e difeso dall'avv. KATYA LEA NAPOLETANO giusta CP_2
procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: querela di falso incidentale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio incidentale per querela di falso si innesta nell'ambito del procedimento R.G.
1249/2022, introdotto dinanzi a questo Tribunale di Grosseto, da che ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000654203 emessa a seguito del verbale di accertamento prot. n. 3600.23/03/2018.0045731 nel quale sarebbero state accertate violazioni CP_2
per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2011.
Per quel che qui più rileva occorre allora rilevare che in quel procedimento nello stesso atto introduttivo parte ricorrente proponeva a mezzo difensore querela di falso dall'avviso di ricevimento della raccomandata avente numero 68602204372-7 datata 30.03.18 nella quale si dava atto dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario persona fisica con apposizione di sottoscrizione.
Con provvedimento del 4.11.2022 il G.O.P delegato alla trattazione della causa sospendeva il giudizio, trasmettendo il fascicolo per la trattazione della proposta querela, alla scrivente e con decreto del 30.11.2022 veniva fissata l'udienza per gli adempimenti di cui all'art. 221 c.p.c.
Si apriva, conseguentemente, il presente procedimento incidentale.
All'udienza del 7.3.2023, alla luce della proposta querela di falso, l' manifestava l'intenzione di CP_2
avvalersi del documento nel giudizio e il giudice, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.,
consegnava i documenti nelle mani del cancelliere affinché provvedesse alla custodia in cassaforte,
previa apposizione delle sottoscrizioni da parte del giudice, del PM e, riservata ogni valutazione all'esito, ammetteva consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito, poi formulato all'udienza di conferimento dell'incarico del 21.3.2023: “esaminati i documenti oggetto di disconoscimento, nonché le
scritture di comparazione risultanti in atti, espletato -sotto dettatura ed alla presenza del consulente- saggio
grafico, ed acquisita, se ritenuta necessaria, altra documentazione recante la sottoscrizione di Parte_1
presso Uffici Pubblici (Comune; Archivio Notarile;
ecc.), formata in presenza di Pubblici Ufficiali - dopo avere
descritto, sulla scorta del saggio grafico, il carattere complessivo, per struttura e modalità esecutiva, della grafia
dell'attrice-opponente, ponendo in evidenza le peculiarità riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali
tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti ed altro - dica se le sottoscrizioni ivi apposte
siano riconducibili alla parte attrice”.
All'udienza del 24.10.2023 parte convenuta chiedeva disporsi un rinvio della trattazione per verificare il possibile esito transattivo del giudizio principale.
All'esito di rinvio disposti ex officio in ragione del carico del ruolo, con ordinanza del 14.4.2024, sullo scambio di note scritte, la causa veniva riservata al Collegio.
***** La querela di falso è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso che l'art. 2700 cod. civ. dispone che “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. La querela di falso ha, quindi, la funzione di privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti. Essa provoca, inoltre, la completa rimozione del valore del documento eliminandone oltre all'efficacia sua propria qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli,
dalla legge (Cfr. Cass. 8362/2000).
In particolare, perché sia esperibile, la querela di falso deve essere volta a contestare un'attività
immediatamente percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del suo potere di documentazione e della funzione di certificazione a lui demandata.
Invero, nell'esame della querela proposta occorre, invero tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima. I primi due concetti attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica.
Nel caso di specie parte ricorrente ha lamentato che la firma apposta sull'avviso di accertamento del
2018 non fosse la sua, contestando, dunque, l'autenticità della sottoscrizione.
Ebbene, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso avverso un atto proveniente da un pubblico ufficiale, è necessario e sufficiente che il privato aggredisca una delle attestazioni alle quali è
riconosciuta fede privilegiata dall'ordinamento giuridico, purché egli fornisca elementi probatori idonei per dimostrare la falsità del documento. Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “tra le immutazioni del vero, che devono essere necessariamente contestate
attraverso querela di falso, figura anche l'attestazione del pubblico ufficiale relativa all'identità del destinatario
di una relata di notifica, che la sottoscrizione da lui apposta incorpora. Infatti, la relazione di notifica, redatta
da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nel caso di specie dal messo notificatore, costituisce
piena prova, fino a querela di falso, limitatamente alla data di notificazione e alle dichiarazioni rese dalla
persona consegnataria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., attestazioni alle quali l'ordinamento riconosce fede
privilegiata (cfr. Cass. n. 16640/2025). Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Nel caso di specie la cartolina della notifica impugnata di falso, compilata dall'Ufficiale postale,
riporta l'indicazione della consegna dell'atto a mani del destinatario persona fisica ed una sottoscrizione nella parte relativa alla “firma del Destinatario” con la conseguenza che la querela oggi in esame costituiva l'unico rimedio esperibile dal “destinatario dell'atto” per contestare l'avvenuta consegna a mani proprie dell'avviso di accertamento.
La querela di falso proposta è dunque non solo ammissibile e rilevante, ma essa all'esito della disposta CTU è risultata, altresì, fondata.
Deve rilevarsi che il CTU, premesso che di aver utilizzato quali scritture di comparazione i documenti già versati in atti da parte ricorrente (all. A carta identità, all. b contratto di locazione registrato, all. c denuncia 17 aprile 2014, all. d denuncia 25 maggio 2016 e procura alle liti rilasciata al difensore), ha rappresentato “LE FIRME AUTOGRAFE COMPARATIVE della signora Persona_1
, quindi, ID SIA QUANTITATIVAMENTE (sono qui disponibili firme autografe in
[...]
numero di grande quantità anche dilatate nell'arco di più anni, dal 2011 al 2023) CHE
QUALITATIVAMENTE (sono tutte autografe in originale) ai fini dell'espletamento del presente incarico”.
Il consulente ha poi effettuato un saggio grafico della firma della ricorrente da cui è emerso “Per
quanto concerne la signora il corpus delle firme autografe comparative qui acquisite a fini peritali Parte_1
evidenzia un'altissima omogeneità grafica interna, sebbene la mano non sia un timbro e le firme non possano
mai essere uguali l'una all'altra, il movimento esecutivo (DUCTUS) e l'ideazione di fondo qui sono sempre
concordanti e riproposti in tutti gli esemplari di firme autografe raccolte. Il saggio grafico raccolto dal
sottoscritto CTU, in data 20 aprile 2023, reca firme coerenti con quelle autografe più vecchie, ed antecedenti
ai fatti in contestazione. NON E', dunque, RAVVISABILE L'IPOTESI CHE LA SI NA IG
ABBIA PROVATO AD ALTERARE, CAMUFFARE IL SUO GRAFISMO AUTOGRAFO PERSONALE
DURANTE IL RILASCIO DEL SAGGIO GRAFICO METTENDO IN ATTO UN INTENTO
DISSIMULATIVO VOLONTARIO” (cfr. pag. 24 CTU)
Si riporta il saggio grafico raccolto dal CTU che è risultato coerente con le firme comparative allegate dalla ricorrente. Ciò detto la firma apposta nell'avviso di ricevimento è la seguente:
Ebbene, il consulente officiato, in base ad ampia e non contraddittoria relazione aderente al quesito posto, dopo le indagini compiute anche a mezzo delle scritture di comparazione considerate, ha concluso “Sulla base della documentazione acquisita, ed in virtù delle analisi svolte, si conclude che la
sottoscrizione presente ad apparente nome “ sulla ricevuta di ritorno della Parte_1
in verifica n. 66602204372 - 2 datata 30.03.2018, oggetto della querela di falso, è Parte_2
risultata NON RIFERIBILE alla mano scrivente della signora ed è, quindi, da ritenersi Parte_1
APOCRIFA”. Ritiene il Collegio che tale parere tecnico - espresso da consulente grafologo, e quindi in grado di apprezzare al meglio, per scienza ed esperienza, il caso in esame -, appaia assolutamente condivisibile. Peraltro, le conclusioni raggiunte dal C.T.U., per la parte in cui vi è affermata con certezza la non riconducibilità delle sottoscrizioni in verifica alla mano della sig.ra non fanno Pt_1
che confermare quanto già percepibile da questo Collegio ad occhio nudo essendo le sottoscrizioni in verifica radicalmente difformi tra di loro.
La querela va dunque accolta.
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c. con la precisazione che il richiamo che tale norma fa alle previsioni del codice di procedura penale, va inteso non più all'art. 480, ma al novellato art. 537 c.p.p.
L'esecuzione di tale sentenza è però subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c. al previo passaggio in giudicato della sentenza ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della cancelleria dell'originale.
Copia della presente sentenza deve essere altresì trasmessa a cura della Cancelleria alla Procura della
Repubblica in sede per le determinazioni di sua competenza in merito alla rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.
Quanto al profilo delle spese di lite, giova osservare che il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua insorgenza nell'ambito di altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso, assume in quel caso una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari.
Ciò detto, le spese vanno poste a carico di parte convenuta come liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 applicando la scaglione di valore indeterminabile complessità bassa (cfr. sul punto Cass
n. 15642/2017 che afferma che “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione
delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo
scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella
controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo,
dell'accertamento della falsità”).
Infine, devono porsi definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con decreto del 24.10.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la querela di falso proposta da e per l'effetto accerta e dichiara la falsità Parte_1
della sottoscrizione a nome apparente apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, avente numero 68602204372-7 datata 30.03.18;
2. Ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione da tali atti delle sottoscrizioni in oggetto, con la specificazione che trattasi di sottoscrizione falsa così come accertato con la presente sentenza;
3. Manda alla Cancelleria per l'esecuzione della presente sentenza, sempre previo passaggio in giudicato e secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p.;
4. Manda alla Cancelleria per trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della
Repubblica di Grosseto per le determinazioni di sua competenza;
5. condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite del presente CP_2 Parte_1
giudizio che liquida in € 3.800,00 per compensi oltre accessori come per legge;
6. pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Mario Venditti Presidente
- dott. Giulio Bovicelli Giudice
- dott.ssa Cristina Nicolò Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2022-1, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Piave n. 42, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. SERENA IAZZETTA che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44 presso la sede provinciale dell' rappresentato e difeso dall'avv. KATYA LEA NAPOLETANO giusta CP_2
procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: querela di falso incidentale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio incidentale per querela di falso si innesta nell'ambito del procedimento R.G.
1249/2022, introdotto dinanzi a questo Tribunale di Grosseto, da che ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000654203 emessa a seguito del verbale di accertamento prot. n. 3600.23/03/2018.0045731 nel quale sarebbero state accertate violazioni CP_2
per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2011.
Per quel che qui più rileva occorre allora rilevare che in quel procedimento nello stesso atto introduttivo parte ricorrente proponeva a mezzo difensore querela di falso dall'avviso di ricevimento della raccomandata avente numero 68602204372-7 datata 30.03.18 nella quale si dava atto dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario persona fisica con apposizione di sottoscrizione.
Con provvedimento del 4.11.2022 il G.O.P delegato alla trattazione della causa sospendeva il giudizio, trasmettendo il fascicolo per la trattazione della proposta querela, alla scrivente e con decreto del 30.11.2022 veniva fissata l'udienza per gli adempimenti di cui all'art. 221 c.p.c.
Si apriva, conseguentemente, il presente procedimento incidentale.
All'udienza del 7.3.2023, alla luce della proposta querela di falso, l' manifestava l'intenzione di CP_2
avvalersi del documento nel giudizio e il giudice, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.,
consegnava i documenti nelle mani del cancelliere affinché provvedesse alla custodia in cassaforte,
previa apposizione delle sottoscrizioni da parte del giudice, del PM e, riservata ogni valutazione all'esito, ammetteva consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito, poi formulato all'udienza di conferimento dell'incarico del 21.3.2023: “esaminati i documenti oggetto di disconoscimento, nonché le
scritture di comparazione risultanti in atti, espletato -sotto dettatura ed alla presenza del consulente- saggio
grafico, ed acquisita, se ritenuta necessaria, altra documentazione recante la sottoscrizione di Parte_1
presso Uffici Pubblici (Comune; Archivio Notarile;
ecc.), formata in presenza di Pubblici Ufficiali - dopo avere
descritto, sulla scorta del saggio grafico, il carattere complessivo, per struttura e modalità esecutiva, della grafia
dell'attrice-opponente, ponendo in evidenza le peculiarità riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali
tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti ed altro - dica se le sottoscrizioni ivi apposte
siano riconducibili alla parte attrice”.
All'udienza del 24.10.2023 parte convenuta chiedeva disporsi un rinvio della trattazione per verificare il possibile esito transattivo del giudizio principale.
All'esito di rinvio disposti ex officio in ragione del carico del ruolo, con ordinanza del 14.4.2024, sullo scambio di note scritte, la causa veniva riservata al Collegio.
***** La querela di falso è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso che l'art. 2700 cod. civ. dispone che “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. La querela di falso ha, quindi, la funzione di privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti. Essa provoca, inoltre, la completa rimozione del valore del documento eliminandone oltre all'efficacia sua propria qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli,
dalla legge (Cfr. Cass. 8362/2000).
In particolare, perché sia esperibile, la querela di falso deve essere volta a contestare un'attività
immediatamente percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del suo potere di documentazione e della funzione di certificazione a lui demandata.
Invero, nell'esame della querela proposta occorre, invero tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima. I primi due concetti attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica.
Nel caso di specie parte ricorrente ha lamentato che la firma apposta sull'avviso di accertamento del
2018 non fosse la sua, contestando, dunque, l'autenticità della sottoscrizione.
Ebbene, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso avverso un atto proveniente da un pubblico ufficiale, è necessario e sufficiente che il privato aggredisca una delle attestazioni alle quali è
riconosciuta fede privilegiata dall'ordinamento giuridico, purché egli fornisca elementi probatori idonei per dimostrare la falsità del documento. Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “tra le immutazioni del vero, che devono essere necessariamente contestate
attraverso querela di falso, figura anche l'attestazione del pubblico ufficiale relativa all'identità del destinatario
di una relata di notifica, che la sottoscrizione da lui apposta incorpora. Infatti, la relazione di notifica, redatta
da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nel caso di specie dal messo notificatore, costituisce
piena prova, fino a querela di falso, limitatamente alla data di notificazione e alle dichiarazioni rese dalla
persona consegnataria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., attestazioni alle quali l'ordinamento riconosce fede
privilegiata (cfr. Cass. n. 16640/2025). Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Nel caso di specie la cartolina della notifica impugnata di falso, compilata dall'Ufficiale postale,
riporta l'indicazione della consegna dell'atto a mani del destinatario persona fisica ed una sottoscrizione nella parte relativa alla “firma del Destinatario” con la conseguenza che la querela oggi in esame costituiva l'unico rimedio esperibile dal “destinatario dell'atto” per contestare l'avvenuta consegna a mani proprie dell'avviso di accertamento.
La querela di falso proposta è dunque non solo ammissibile e rilevante, ma essa all'esito della disposta CTU è risultata, altresì, fondata.
Deve rilevarsi che il CTU, premesso che di aver utilizzato quali scritture di comparazione i documenti già versati in atti da parte ricorrente (all. A carta identità, all. b contratto di locazione registrato, all. c denuncia 17 aprile 2014, all. d denuncia 25 maggio 2016 e procura alle liti rilasciata al difensore), ha rappresentato “LE FIRME AUTOGRAFE COMPARATIVE della signora Persona_1
, quindi, ID SIA QUANTITATIVAMENTE (sono qui disponibili firme autografe in
[...]
numero di grande quantità anche dilatate nell'arco di più anni, dal 2011 al 2023) CHE
QUALITATIVAMENTE (sono tutte autografe in originale) ai fini dell'espletamento del presente incarico”.
Il consulente ha poi effettuato un saggio grafico della firma della ricorrente da cui è emerso “Per
quanto concerne la signora il corpus delle firme autografe comparative qui acquisite a fini peritali Parte_1
evidenzia un'altissima omogeneità grafica interna, sebbene la mano non sia un timbro e le firme non possano
mai essere uguali l'una all'altra, il movimento esecutivo (DUCTUS) e l'ideazione di fondo qui sono sempre
concordanti e riproposti in tutti gli esemplari di firme autografe raccolte. Il saggio grafico raccolto dal
sottoscritto CTU, in data 20 aprile 2023, reca firme coerenti con quelle autografe più vecchie, ed antecedenti
ai fatti in contestazione. NON E', dunque, RAVVISABILE L'IPOTESI CHE LA SI NA IG
ABBIA PROVATO AD ALTERARE, CAMUFFARE IL SUO GRAFISMO AUTOGRAFO PERSONALE
DURANTE IL RILASCIO DEL SAGGIO GRAFICO METTENDO IN ATTO UN INTENTO
DISSIMULATIVO VOLONTARIO” (cfr. pag. 24 CTU)
Si riporta il saggio grafico raccolto dal CTU che è risultato coerente con le firme comparative allegate dalla ricorrente. Ciò detto la firma apposta nell'avviso di ricevimento è la seguente:
Ebbene, il consulente officiato, in base ad ampia e non contraddittoria relazione aderente al quesito posto, dopo le indagini compiute anche a mezzo delle scritture di comparazione considerate, ha concluso “Sulla base della documentazione acquisita, ed in virtù delle analisi svolte, si conclude che la
sottoscrizione presente ad apparente nome “ sulla ricevuta di ritorno della Parte_1
in verifica n. 66602204372 - 2 datata 30.03.2018, oggetto della querela di falso, è Parte_2
risultata NON RIFERIBILE alla mano scrivente della signora ed è, quindi, da ritenersi Parte_1
APOCRIFA”. Ritiene il Collegio che tale parere tecnico - espresso da consulente grafologo, e quindi in grado di apprezzare al meglio, per scienza ed esperienza, il caso in esame -, appaia assolutamente condivisibile. Peraltro, le conclusioni raggiunte dal C.T.U., per la parte in cui vi è affermata con certezza la non riconducibilità delle sottoscrizioni in verifica alla mano della sig.ra non fanno Pt_1
che confermare quanto già percepibile da questo Collegio ad occhio nudo essendo le sottoscrizioni in verifica radicalmente difformi tra di loro.
La querela va dunque accolta.
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c. con la precisazione che il richiamo che tale norma fa alle previsioni del codice di procedura penale, va inteso non più all'art. 480, ma al novellato art. 537 c.p.p.
L'esecuzione di tale sentenza è però subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c. al previo passaggio in giudicato della sentenza ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della cancelleria dell'originale.
Copia della presente sentenza deve essere altresì trasmessa a cura della Cancelleria alla Procura della
Repubblica in sede per le determinazioni di sua competenza in merito alla rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.
Quanto al profilo delle spese di lite, giova osservare che il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua insorgenza nell'ambito di altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso, assume in quel caso una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari.
Ciò detto, le spese vanno poste a carico di parte convenuta come liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 applicando la scaglione di valore indeterminabile complessità bassa (cfr. sul punto Cass
n. 15642/2017 che afferma che “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione
delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo
scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella
controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo,
dell'accertamento della falsità”).
Infine, devono porsi definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con decreto del 24.10.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la querela di falso proposta da e per l'effetto accerta e dichiara la falsità Parte_1
della sottoscrizione a nome apparente apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, avente numero 68602204372-7 datata 30.03.18;
2. Ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione da tali atti delle sottoscrizioni in oggetto, con la specificazione che trattasi di sottoscrizione falsa così come accertato con la presente sentenza;
3. Manda alla Cancelleria per l'esecuzione della presente sentenza, sempre previo passaggio in giudicato e secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p.;
4. Manda alla Cancelleria per trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della
Repubblica di Grosseto per le determinazioni di sua competenza;
5. condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite del presente CP_2 Parte_1
giudizio che liquida in € 3.800,00 per compensi oltre accessori come per legge;
6. pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti