CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 740/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti RUNCI SILVESTRO e LANGONE Parte_1
ANGELO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
– dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda sanitaria provinciale di Parte_1
sin dal febbraio 1989 e sino al pensionamento avvenuto nel dicembre 2017, e Controparte_1 formalmente inquadrata al liv A5° (ex liv 3), con la qualifica di ausiliario tecnico economale - ha convenuto in giudizio, dinanzi al giudice del lavoro di Palmi, l'azienda sanitaria al fine di vedersi riconosciute le differenze retributive pari ad € 13566,66, sul presupposto di avere svolto, dal gennaio 2013 sino al pensionamento, mansioni superiori proprie della qualifica di assistente amministrativo livello C.
Ha dedotto, in particolare:
- che la qualifica di ausiliare tecnico economale, nell'ambito della classificazione professionale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Servizi Sanitario Nazionale, consiste in attività di routine, con capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità limitate all'ambito di istruzioni fornite e riferite al corretto svolgimento della propria attività. In particolare, la declaratoria contrattuale contempla le seguenti mansioni: “accompagnamento e o spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate, a apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili d'ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature”;
- che la ricorrente, sin dal trasferimento dall'ospedale di Palmi a quello di Gioia Tauro, avvenuto in data 13.03.2013 e sino al suo pensionamento (dicembre 2017), è stata assegnata a mansioni di categoria superiore rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza, vale a dire mansioni amministrative rientranti nella categoria/livello C;
- che, nello specifico, la ricorrente ha svolto, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale di Gioia
Tauro, ufficio economato, attività proprie dell'assistente amministrativo, quali: < la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, in particolare, in ottemperanza alle disposizioni che riceveva, l'utilizzo della fotocopiatrice, quando richiesta, per la fotocopia di documenti, la predisposizione dei c.d. “fogli presenza” dei dipendenti, che la stessa ricorrente si occupava pure di smistare in ciascun reparto, nonché ulteriori mansioni di segreteria in genere, come ancora la consegna delle comunicazioni scritte redatte dal direttore sanitario da inoltrare ai vari uffici e reparti, la ricerca e la fotocopia di documenti presso l'archivio dell'ospedale, alternando tali predette incombenze con la gestione del quotidiano servizio di smistamento della biancheria presso i vari reparti>>;
- che la stessa ha svolto le predette attività con l'ausilio dei seguenti colleghi: Sigg.ri:
[...]
; ; Dr.ssa ; ; Pt_2 Parte_3 Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2
- che l'assegnazione, con continuità e prevalenza, alle predette mansioni superiore è desumibile anche dalla allegata documentazione, in particolare dall'ordine di servizio prot. N. 4427/D.S. della
Direzione Sanitaria Ospedale di Gioia Tauro, con la quale si dispone che la dipendente dopo Pt_1 le ore 11.00 presti servizio presso gli uffici amministrativi della direzione sanitaria, “per le urgenti esigenze che permangono presso la direzione sanitaria e la necessità di personale che collabori con Pt_ le due amministrative (sig.ra e sig.ra ) per il lavoro routiniario”; così anche dalla Tes_1 successiva nota prot. N. 5905 del 28/11/2013 del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII, con cui è stato disposto che, a seguito del collocamento a risposo del sig. la dipendente Testimone_2 sostituisse il predetto, in via provvisoria e tenuto conto della qualifica posseduta, nelle Pt_1 funzioni da lui svolte presso la Direzione Sanitaria, a decorrere dall'01/12/2013;
- che l' non ha mai accolto le richieste delle dipendente di riconoscimento Controparte_1 delle differenze retributive per le superiori mansioni svolte e che il tribunale di Palmi, in un caso del tutto simile, ha accolto la domanda, condannando la alle differenze retributive. Controparte_1
Nella resistenza dell'azienda sanitaria – che evidenziava che le attività genericamente descritte dalla ricorrente potevano essere sussumibili pacificamente nella qualifica di appartenenza e che gli atti datoriali richiamati e prodotti indicavano attività meramente manuali ed esecutive – con sentenza n.
779 del 3.5.22, il giudice del lavoro di Palmi rigettava la domanda, ritenendola carente già sul piano delle allegazioni contenute in ricorso, “in quanto parte ricorrente non allega la declaratoria del livello di formale inquadramento, non procede alla comparazione tra il livello di formale inquadramento ed il livello superiore e non ha specificamente indicato il quid pluris che caratterizza quest'ultimo rispetto al livello di formale inquadramento e delle ragioni della sussumibilità in esso delle mansioni in concreto svolte. Nel ricorso, infatti, parte ricorrente si limita a riportare la declaratoria del livello di inquadramento superiore, allega solo genericamente le mansioni in concreto svolte, ma non individua i profili caratterizzanti delle due qualifiche e non specifica per quali ragioni le mansioni svolte de facto, peraltro genericamente descritte, siano riconducibili al livello superiore”.
Ha proposto appello denunciando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha censurato le Pt_1 carente assertive contenute in ricorso, non valutando correttamente il contenuto del ricorso e la documentazione prodotta.
Ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nell'atto introduttivo
è stata specificato il livello di formale inquadramento, ovvero ausiliare tecnico economale (ex 3° livello A5), con elencazione della mansioni che avrebbe dovuto svolgere in base al CCLN, e si è proceduto alla comparazione delle mansioni superiori, tipiche dell'assistente amministrativo
(categoria /livello C del CCNL), indicando le mansioni che di fatto, per il periodo in oggetto (dal
2013 al 31 dicembre 2017), ha realmente svolto. Ha specificato infatti che nel periodo dal 2013 al
2017 si occupava di: “ classificazione, archiviazione e protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, in particolare, in ottemperanza alle disposizioni che riceveva, l'utilizzo della fotocopiatrice, quando richiesta, per la fotocopia di documenti, la predisposizione dei c.d. “fogli presenza” dei dipendenti, che la stessa ricorrente si occupava pure di smistare in ciascun reparto, nonché ulteriori mansioni di segreteria in genere, come ancora la consegna delle comunicazioni scritte redatte dal direttore sanitario da inoltrare ai vari uffici e reparti, la ricerca e la fotocopia di documenti presso l'archivio dell'ospedale, alternando tali predette incombenze con la gestione del quotidiano servizio di smistamento della biancheria presso i vari reparti) e non quelle di ausiliare tecnico economale (ex 3° livello A5) ovvero (accompagnamento e o spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate, a apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili d'ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature”. Ha aggiunto che anche dai documenti allegati al ricorso introduttivo si poteva evincere, non solo che la ricorrente svolgeva mansioni concettualmente “superiori”, ma che svolgeva i suddetti compiti in modo continuativo, sistematico e prevalente
Ha censurato, inoltre, la sentenza del primo giudice per carenza di motivazione nella parte in cui non ha spiegato le ragioni del rigetto delle richieste istruttorie, la cui ammissione, al contrario, sarebbe stata fondamentale per provare quanto narrato e richiesto nell'atto introduttivo.
Ha resistito l' , reiterando le argomentazioni già svolte in primo grado e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025 .
°°°°°°
Va confermata la sentenza impugnata che ha ritenuto inaccoglibile il ricorso già sul piano della prospettazione delle circostanze di fatto sulle quali la dipendente ha fondato la domanda di Pt_1 riconoscimento delle mansioni superiori.
E' utile richiamare l'ormai consolidato principio di diritto in materia di riconoscimento di mansioni superiori, secondo cui il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che "abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001, n. 11125; Cass. civ sez. lav.,
26/09/2024, n.25772, ed anche Cass. civ. sez. lav., 25/09/2024, n. 25650).
L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in mansioni che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzano per l'attribuzione di una medesima attività di base. In tal caso, l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; 12792/2003;
7453/2002) Nella citata sentenza (12094/2004), afferma la Suprema Corte: “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche
l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento”.
Venendo al caso di specie, occorre esaminare le declaratorie contrattuali di entrambi i livelli (quello di formale inquadramento e quello rivendicato), al fine di coglierne i tratti distintivi.
Secondo la contrattazione collettiva di riferimento, appartengono alla categoria “A” i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attivita'.
PROFILI PROFESSIONALI
Ausiliario specializzato: Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione;
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Commesso: Svolge attività di servizio e supporto nell'ambito dell'unità operativa di assegnazione quali, ad esempio, la apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonchè l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili di' ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature.
Appartengono invece alla categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Tra i profili professionali della categoria C, il ccnl contempla l'assistente amministrativo che svolge
“mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Dal raffronto tra le due categorie si evince che i tratti distintivi e caratteristici del livello C risiedono essenzialmente nella complessità delle mansioni amministrativo-contabili, quali la ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca e nel margine di autonomia e responsabilità connesse ai compiti affidati. La categoria A si caratterizza per il carattere basilare dell'attività amministrativa e delle operazioni contabili affidati al dipendente.
Tanto posto, la ricorrente ha affermato di essersi occupata dei seguenti compiti: “ classificazione, archiviazione e protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, in particolare, in ottemperanza alle disposizioni che riceveva, l'utilizzo della fotocopiatrice, quando richiesta, per la fotocopia di documenti, la predisposizione dei c.d. “fogli presenza” dei dipendenti, che la stessa ricorrente si occupava pure di smistare in ciascun reparto, nonché ulteriori mansioni di segreteria in genere, come ancora la consegna delle comunicazioni scritte redatte dal direttore sanitario da inoltrare ai vari uffici e reparti, la ricerca e la fotocopia di documenti presso l'archivio dell'ospedale, alternando tali predette incombenze con la gestione del quotidiano servizio di smistamento della biancheria presso i vari reparti”.
Le attività sopra elencate richiamano tutte operazioni semplici ed elementari, svolte anche con l'ausilio di macchinari (come fotocopia di atti, predisposizione di fogli presenza, classificazione e protocollazione di atti) consistenti in compilazione di documenti o moduli in base a schemi predeterminati o attività meramente esecutive compatibili con il profilo di appartenenza che mal si coniugano con il profilo rivendicato dell'assistente amministrativo. Quest'ultimo, come già detto, svolge complesse mansioni amministrativo-contabili, quali la ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Le attività descritte dalla invece, consistono o in una mera registrazione e trasposizione di Pt_1 dati immediatamente ricavabili da altri documenti già individuati e disponibili o nella comparazione dei dati (predisposizione fogli presenza, protocollazione e classificazione, compilazione di modelli e moduli), o in attività meramente esecutive di smistamento o consegna documenti, senza quindi un'attività che possa dirsi di vera e propria istruttoria, la quale presuppone un'attività di ricerca di dati non immediatamente disponibili, la cui acquisizione implica un'attività valutativa.
Le deduzioni dell'appellante non trovano conforto neanche nella documentazione allegata agli atti difensivi, poiché l'ordine di servizio prot. N. 4427/D.S, con cui è stato disposto il trasferimento della presso gli uffici amministrativi della direzione sanitaria, ha espressamente previsto che la Pt_1 dipendente avrebbe collaborato con le due amministrative per svolgere il lavoro routiniario, mentre la nota prot. N. 5905 del 28/11/2013, con cui è stato disposto che la avrebbe sostituito il sig. Pt_1 collocato a riposo, nulla specifica in ordine alle mansioni assegnate alla dipendente, Testimone_2 né quest'ultima ha indicato nelle proprie difese quali attività svolgesse il sig. e che livello di Tes_2 inquadramento avesse.
Parimenti infondata è la censura relativa al rigetto della prova testimoniale, in quanto correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che i capitoli di prova articolati in ricorso, e ribaditi nel giudizio di appello, vertessero inammissibilmente su dati valutativi (vero è che la dipendente svolgeva mansioni superiori;
vero è che la dipendente svolgeva mansioni riconducibili alla categoria C..) e non su specifiche circostanze di fatto.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alle spese di lite della presente fase, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi del 3° scaglione DM 147/2022.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 779/2022 del Giudice del lavoro Controparte_1 di Palmi, pubblicata in 03/05/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna alle spese di lite nei confronti dell'azienda appellata, liquidate in € Parte_1
2906,00, oltre spese generali iva e cp come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 Controparte_1
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 740/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti RUNCI SILVESTRO e LANGONE Parte_1
ANGELO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
– dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda sanitaria provinciale di Parte_1
sin dal febbraio 1989 e sino al pensionamento avvenuto nel dicembre 2017, e Controparte_1 formalmente inquadrata al liv A5° (ex liv 3), con la qualifica di ausiliario tecnico economale - ha convenuto in giudizio, dinanzi al giudice del lavoro di Palmi, l'azienda sanitaria al fine di vedersi riconosciute le differenze retributive pari ad € 13566,66, sul presupposto di avere svolto, dal gennaio 2013 sino al pensionamento, mansioni superiori proprie della qualifica di assistente amministrativo livello C.
Ha dedotto, in particolare:
- che la qualifica di ausiliare tecnico economale, nell'ambito della classificazione professionale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Servizi Sanitario Nazionale, consiste in attività di routine, con capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità limitate all'ambito di istruzioni fornite e riferite al corretto svolgimento della propria attività. In particolare, la declaratoria contrattuale contempla le seguenti mansioni: “accompagnamento e o spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate, a apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili d'ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature”;
- che la ricorrente, sin dal trasferimento dall'ospedale di Palmi a quello di Gioia Tauro, avvenuto in data 13.03.2013 e sino al suo pensionamento (dicembre 2017), è stata assegnata a mansioni di categoria superiore rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza, vale a dire mansioni amministrative rientranti nella categoria/livello C;
- che, nello specifico, la ricorrente ha svolto, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale di Gioia
Tauro, ufficio economato, attività proprie dell'assistente amministrativo, quali: < la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, in particolare, in ottemperanza alle disposizioni che riceveva, l'utilizzo della fotocopiatrice, quando richiesta, per la fotocopia di documenti, la predisposizione dei c.d. “fogli presenza” dei dipendenti, che la stessa ricorrente si occupava pure di smistare in ciascun reparto, nonché ulteriori mansioni di segreteria in genere, come ancora la consegna delle comunicazioni scritte redatte dal direttore sanitario da inoltrare ai vari uffici e reparti, la ricerca e la fotocopia di documenti presso l'archivio dell'ospedale, alternando tali predette incombenze con la gestione del quotidiano servizio di smistamento della biancheria presso i vari reparti>>;
- che la stessa ha svolto le predette attività con l'ausilio dei seguenti colleghi: Sigg.ri:
[...]
; ; Dr.ssa ; ; Pt_2 Parte_3 Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2
- che l'assegnazione, con continuità e prevalenza, alle predette mansioni superiore è desumibile anche dalla allegata documentazione, in particolare dall'ordine di servizio prot. N. 4427/D.S. della
Direzione Sanitaria Ospedale di Gioia Tauro, con la quale si dispone che la dipendente dopo Pt_1 le ore 11.00 presti servizio presso gli uffici amministrativi della direzione sanitaria, “per le urgenti esigenze che permangono presso la direzione sanitaria e la necessità di personale che collabori con Pt_ le due amministrative (sig.ra e sig.ra ) per il lavoro routiniario”; così anche dalla Tes_1 successiva nota prot. N. 5905 del 28/11/2013 del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII, con cui è stato disposto che, a seguito del collocamento a risposo del sig. la dipendente Testimone_2 sostituisse il predetto, in via provvisoria e tenuto conto della qualifica posseduta, nelle Pt_1 funzioni da lui svolte presso la Direzione Sanitaria, a decorrere dall'01/12/2013;
- che l' non ha mai accolto le richieste delle dipendente di riconoscimento Controparte_1 delle differenze retributive per le superiori mansioni svolte e che il tribunale di Palmi, in un caso del tutto simile, ha accolto la domanda, condannando la alle differenze retributive. Controparte_1
Nella resistenza dell'azienda sanitaria – che evidenziava che le attività genericamente descritte dalla ricorrente potevano essere sussumibili pacificamente nella qualifica di appartenenza e che gli atti datoriali richiamati e prodotti indicavano attività meramente manuali ed esecutive – con sentenza n.
779 del 3.5.22, il giudice del lavoro di Palmi rigettava la domanda, ritenendola carente già sul piano delle allegazioni contenute in ricorso, “in quanto parte ricorrente non allega la declaratoria del livello di formale inquadramento, non procede alla comparazione tra il livello di formale inquadramento ed il livello superiore e non ha specificamente indicato il quid pluris che caratterizza quest'ultimo rispetto al livello di formale inquadramento e delle ragioni della sussumibilità in esso delle mansioni in concreto svolte. Nel ricorso, infatti, parte ricorrente si limita a riportare la declaratoria del livello di inquadramento superiore, allega solo genericamente le mansioni in concreto svolte, ma non individua i profili caratterizzanti delle due qualifiche e non specifica per quali ragioni le mansioni svolte de facto, peraltro genericamente descritte, siano riconducibili al livello superiore”.
Ha proposto appello denunciando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha censurato le Pt_1 carente assertive contenute in ricorso, non valutando correttamente il contenuto del ricorso e la documentazione prodotta.
Ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nell'atto introduttivo
è stata specificato il livello di formale inquadramento, ovvero ausiliare tecnico economale (ex 3° livello A5), con elencazione della mansioni che avrebbe dovuto svolgere in base al CCLN, e si è proceduto alla comparazione delle mansioni superiori, tipiche dell'assistente amministrativo
(categoria /livello C del CCNL), indicando le mansioni che di fatto, per il periodo in oggetto (dal
2013 al 31 dicembre 2017), ha realmente svolto. Ha specificato infatti che nel periodo dal 2013 al
2017 si occupava di: “ classificazione, archiviazione e protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, in particolare, in ottemperanza alle disposizioni che riceveva, l'utilizzo della fotocopiatrice, quando richiesta, per la fotocopia di documenti, la predisposizione dei c.d. “fogli presenza” dei dipendenti, che la stessa ricorrente si occupava pure di smistare in ciascun reparto, nonché ulteriori mansioni di segreteria in genere, come ancora la consegna delle comunicazioni scritte redatte dal direttore sanitario da inoltrare ai vari uffici e reparti, la ricerca e la fotocopia di documenti presso l'archivio dell'ospedale, alternando tali predette incombenze con la gestione del quotidiano servizio di smistamento della biancheria presso i vari reparti) e non quelle di ausiliare tecnico economale (ex 3° livello A5) ovvero (accompagnamento e o spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate, a apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili d'ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature”. Ha aggiunto che anche dai documenti allegati al ricorso introduttivo si poteva evincere, non solo che la ricorrente svolgeva mansioni concettualmente “superiori”, ma che svolgeva i suddetti compiti in modo continuativo, sistematico e prevalente
Ha censurato, inoltre, la sentenza del primo giudice per carenza di motivazione nella parte in cui non ha spiegato le ragioni del rigetto delle richieste istruttorie, la cui ammissione, al contrario, sarebbe stata fondamentale per provare quanto narrato e richiesto nell'atto introduttivo.
Ha resistito l' , reiterando le argomentazioni già svolte in primo grado e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025 .
°°°°°°
Va confermata la sentenza impugnata che ha ritenuto inaccoglibile il ricorso già sul piano della prospettazione delle circostanze di fatto sulle quali la dipendente ha fondato la domanda di Pt_1 riconoscimento delle mansioni superiori.
E' utile richiamare l'ormai consolidato principio di diritto in materia di riconoscimento di mansioni superiori, secondo cui il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che "abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001, n. 11125; Cass. civ sez. lav.,
26/09/2024, n.25772, ed anche Cass. civ. sez. lav., 25/09/2024, n. 25650).
L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in mansioni che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzano per l'attribuzione di una medesima attività di base. In tal caso, l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; 12792/2003;
7453/2002) Nella citata sentenza (12094/2004), afferma la Suprema Corte: “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche
l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento”.
Venendo al caso di specie, occorre esaminare le declaratorie contrattuali di entrambi i livelli (quello di formale inquadramento e quello rivendicato), al fine di coglierne i tratti distintivi.
Secondo la contrattazione collettiva di riferimento, appartengono alla categoria “A” i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attivita'.
PROFILI PROFESSIONALI
Ausiliario specializzato: Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione;
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Commesso: Svolge attività di servizio e supporto nell'ambito dell'unità operativa di assegnazione quali, ad esempio, la apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonchè l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili di' ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature.
Appartengono invece alla categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Tra i profili professionali della categoria C, il ccnl contempla l'assistente amministrativo che svolge
“mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Dal raffronto tra le due categorie si evince che i tratti distintivi e caratteristici del livello C risiedono essenzialmente nella complessità delle mansioni amministrativo-contabili, quali la ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca e nel margine di autonomia e responsabilità connesse ai compiti affidati. La categoria A si caratterizza per il carattere basilare dell'attività amministrativa e delle operazioni contabili affidati al dipendente.
Tanto posto, la ricorrente ha affermato di essersi occupata dei seguenti compiti: “ classificazione, archiviazione e protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, in particolare, in ottemperanza alle disposizioni che riceveva, l'utilizzo della fotocopiatrice, quando richiesta, per la fotocopia di documenti, la predisposizione dei c.d. “fogli presenza” dei dipendenti, che la stessa ricorrente si occupava pure di smistare in ciascun reparto, nonché ulteriori mansioni di segreteria in genere, come ancora la consegna delle comunicazioni scritte redatte dal direttore sanitario da inoltrare ai vari uffici e reparti, la ricerca e la fotocopia di documenti presso l'archivio dell'ospedale, alternando tali predette incombenze con la gestione del quotidiano servizio di smistamento della biancheria presso i vari reparti”.
Le attività sopra elencate richiamano tutte operazioni semplici ed elementari, svolte anche con l'ausilio di macchinari (come fotocopia di atti, predisposizione di fogli presenza, classificazione e protocollazione di atti) consistenti in compilazione di documenti o moduli in base a schemi predeterminati o attività meramente esecutive compatibili con il profilo di appartenenza che mal si coniugano con il profilo rivendicato dell'assistente amministrativo. Quest'ultimo, come già detto, svolge complesse mansioni amministrativo-contabili, quali la ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Le attività descritte dalla invece, consistono o in una mera registrazione e trasposizione di Pt_1 dati immediatamente ricavabili da altri documenti già individuati e disponibili o nella comparazione dei dati (predisposizione fogli presenza, protocollazione e classificazione, compilazione di modelli e moduli), o in attività meramente esecutive di smistamento o consegna documenti, senza quindi un'attività che possa dirsi di vera e propria istruttoria, la quale presuppone un'attività di ricerca di dati non immediatamente disponibili, la cui acquisizione implica un'attività valutativa.
Le deduzioni dell'appellante non trovano conforto neanche nella documentazione allegata agli atti difensivi, poiché l'ordine di servizio prot. N. 4427/D.S, con cui è stato disposto il trasferimento della presso gli uffici amministrativi della direzione sanitaria, ha espressamente previsto che la Pt_1 dipendente avrebbe collaborato con le due amministrative per svolgere il lavoro routiniario, mentre la nota prot. N. 5905 del 28/11/2013, con cui è stato disposto che la avrebbe sostituito il sig. Pt_1 collocato a riposo, nulla specifica in ordine alle mansioni assegnate alla dipendente, Testimone_2 né quest'ultima ha indicato nelle proprie difese quali attività svolgesse il sig. e che livello di Tes_2 inquadramento avesse.
Parimenti infondata è la censura relativa al rigetto della prova testimoniale, in quanto correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che i capitoli di prova articolati in ricorso, e ribaditi nel giudizio di appello, vertessero inammissibilmente su dati valutativi (vero è che la dipendente svolgeva mansioni superiori;
vero è che la dipendente svolgeva mansioni riconducibili alla categoria C..) e non su specifiche circostanze di fatto.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alle spese di lite della presente fase, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi del 3° scaglione DM 147/2022.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 779/2022 del Giudice del lavoro Controparte_1 di Palmi, pubblicata in 03/05/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna alle spese di lite nei confronti dell'azienda appellata, liquidate in € Parte_1
2906,00, oltre spese generali iva e cp come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 Controparte_1
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)