Sentenza 21 luglio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 21/07/2017, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2017
N. 00641/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2015, proposto da:
OL LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio eletto presso il suo studio in EN, via Bacigalupo, 4/21;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EN, domiciliata in EN, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del decreto n. 49042/2014, con il quale è stata revocata la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9.3.2015 il signor LA OL espone: - di essere dipendente del comune di EN, e di aver ricoperto in passato la qualifica di agente di polizia municipale; - che, con decreto prefettizio 1.10.1985, su richiesta del comune di EN gli veniva conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza; - che, a seguito di una visita medico-collegiale che lo dichiarava inidoneo alle mansioni di agente di polizia municipale, il comune di EN disponeva, con decorrenza 20.11.2014, la trasformazione del profilo professionale in quello di istruttore dei servizi amministrativi.
Impugna il decreto 9.12.2014, con cui il Prefetto di EN, preso atto della nota del comune di EN di comunicazione dell’avvenuta trasformazione del profilo professionale, ha disposto la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. legge 7.8.1990, n. 241; violazione del principio del contraddittorio; difetto di istruttoria; difetto di motivazione.
L’amministrazione avrebbe omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi secondo e terzo legge 7.3.1986, n. 65 nonché violazione dell’art. 21-octies legge 241/1990.
La disciplina legislativa non porrebbe alcun collegamento necessario fra lo svolgimento delle mansioni di polizia municipale ed il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ed il Prefetto non avrebbe alcuna competenza a valutare l’attitudine psico-fisica allo svolgimento delle relative mansioni.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del presupposto provvedimento del comune di EN, nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 5 commi 1-3 della legge 7.3.1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), “1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti”.
Giova altresì premettere come – in punto di fatto – sia pacifico tra le parti che il ricorrente non riveste più, dal 20.11.2014, il profilo professionale di agente di polizia municipale, e che il relativo provvedimento comunale di modificazione del profilo e di attribuzione delle mansioni di istruttore dei servizi amministrativi (doc. 3 delle produzioni 27.3.2015 di parte ricorrente) non è stato contestato in sede giurisdizionale.
Ciò posto, il ricorso è palesemente infondato.
Diversamente da quanto erroneamente affermato dal ricorrente, dalla normativa sopra richiamata si evince chiaramente come lo svolgimento del servizio di polizia municipale costituisca, prima ancora del possesso dei tre requisiti di legge, autonomo presupposto del conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ad opera del prefetto, sicché, al venir meno del primo, consegue di diritto, come atto a contenuto vincolato, la revoca della qualifica di agente di p.s..
Stante il carattere vincolato del provvedimento di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza disposta su richiesta del comune di EN (cui, peraltro, non è stato notificato il ricorso), l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento resta sanata in virtù dell’art. 21-octies comma 2 della legge n. 241/1990, a mente del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO