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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 6050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6050 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2309/2023
TRA
difeso dall'avv. ESPOSITO SIMONA Parte_1
RICORRENTE
E difesa dagli avv.ti LEONE ROSITA, PIANTADOSI ANNA RITA, Controparte_1
CARDAROPOLI ROMANO
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
In data 10/05/22, notificava a un Parte_1 Controparte_1 atto di citazione con cui si esponeva:
«1) che il sig. è titolare della carta libretto postale Parte_1 avente n. di rapporto n. n. carta 81289484 rilasciata da Numer_1 Numer_2
Poste Italiane Agenzia 20 sita in Napoli al Corso Amedeo di Savoia;
2) che in data 07.10.2019 il accortosi di aver smarrito la carta Pt_1 su citata, contattava il numero verde di per bloccarla;
CP_1
3) che rispettivamente nelle date dell'08.10.2019 e 15.10.2019 il sig.
[...]
si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Stella e Pt_1 sporgeva regolare denuncia di smarrimento,
4) che in data 24.10.2019 il sig. sporgeva, presso la Parte_1 stazione dei Carabinieri di Napoli Capodimonte, querela per aver costatato sul proprio estratto conto n.3 transazioni ( Uff. Oper. 40395del 01.10.2019 prelevamento euro 36.500,00; Uff. oper. 40080 del 02.10.2019 addebito euro
600,00; uff. oper.40075 del 03.10.2019 addebito euro 70,00, queste ultime due operazioni effettuate entrambe con prelievo al bancomat) per un totale di euro 37.170,00 che disconosceva per non averle mai effettuate e dichiarava di essere stato vittima di una truffa;
5) che il prelevamento di euro 36.500,00 veniva invece effettuato presso gli sportelli dell'Ufficio Postale di Napoli Colli Aminei sito al Viale
1 Colli Aminei n.36;
6) che da ricerche effettuate nell'immediato, si apprendeva che l'operatore che aveva dato seguito all'operazione abusiva di cui sopra, rispondeva al nome di temporaneamente in forza lavoro presso la sede di Parte_2
Napoli Colli Aminei 36 (causa lavori di manutenzione presso la sua sede di lavoro Agenzia 20 Corso Amedeo di Savoia);
7) che l'impiegato conosceva personalmente il Parte_2 Parte_1
per essere quest'ultimo un utente abituale di presso la
[...] CP_1 sua sede di lavoro Agenzia 20 Corso Amedeo di Savoia e vi era un rapporto confidenziale, tant'è che gli stessi si chiamavano per nome;
8) che
l'operazione abusiva disconosciuta dal veniva effettuata Parte_1 presso lo sportello senza ottemperanza ai criteri della normale diligenza richiesta;
9) che è imputabile a l'omesso approntamento di CP_1 un sistema di protezione idoneo a consentire ai propri clienti di effettuare operazioni bancarie/postali in piena sicurezza nonchè la mancata attivazione di un servizio di monitoraggio e segnalazione ai clienti di operazioni anomale;
10) che il codice di utilizzo della carta è stato diligentemente custodito dal da lui tenuto a mente, senza mai annotarlo per iscritto su Pt_1 alcun supporto cartaceo;
11) che in data 12.05.2021 l'odierno attore, per il tramite del suo avvocato, inviava via pec a diffida con validità di reclamo;
CP_1
12) che in data 12.06.2021 proveniva da parte di risposta al CP_1 reclamo da ritenersi assolutamente insoddisfacente;
13) che in data 14.07.2021 con comunicazione inviata via pec, il Pt_1 sollecitava ulteriormente per una risoluzione del caso;
CP_1
14) che in data 25.10.2021 il sig. con istanza depositata presso la Pt_1
Camera di conciliazione - Mediazione della Camera di Commercio di Napoli, avviava, per il tramite del suo avvocato, procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 28/2010 nei confronti della società
[...]
in materia di Contratti Bancari ( Contratto Controparte_2 di libretto postale n.76290826);
15) che con nota prot. n. 80081 del 11.11.2021 la società di mediazione adita dava comunicazione alle parti dell'incontro che veniva fissato per il giorno 07.12.2021 ore 15.00;
16) che in data 07.12.2021 il mediatore verificato preliminarmente la regolare convocazione delle parti, prendeva nota dell'impossibilità di entrare nel merito della questione per la mancata adesione alla procedura di mediazione da parte della convenuta;
CP_1
17) che in data 01.03.2022 il inoltrava a richiesta Pt_1 CP_1 di rilascio copia della distinta del prelievo abusivamente effettuato;
2 18) che tale ultima richiesta a tutt'oggi non ha ricevuto riscontro da parte di e che, pertanto, ci si riserva, sin d' ora, di CP_1 esibire in corso di giudizio copia della distinta richiesta ove la convenuta dovesse fornirla;
CP_1
19) che non essendo stata l'operazione di prelevamento ordinata dal
[...]
, tale distinta, ove esistente, o risulterà priva di firma o sulla Pt_1 stessa risulterà apposta una firma apocrifa e che sin d'ora si disconosce;
20) che, percependo solo uno stipendio mensile di poche centinaia di Euro per il le somme indebitamente sottratte rappresentavano un Pt_1 sicurezza economica, un “tesoretto” da cui attingere per fronteggiare le proprie esigenze elementari di vita non altrimenti fronteggiabili, tant'è che lo stesso, a seguito del fatto dannoso, si è visto costretto ad accendere un finanziamento, con ulteriore aggravio di spese.
21) che i fatti sopra descritti hanno generato nel un grave Pt_1 turbamento psicologico, sfociato poi in uno stato ansioso - depressivo che lo vede ancora tutt'oggi costretto ad un percorso psicologico-neurologico;
22) che da tali fatti dannosi l'odierno attore ha riportato oltre all'evidente danno patrimoniale corrispondente appunto alla lesione recata al suo patrimonio (per la sottrazione dell'importo di euro 37.170,00) e alla necessaria richiesta di ottenere nuova liquidità (con annessi interessi legali da versarsi), anche gravi danni alla salute per le sofferenze e il patimento che gli stessi hanno scaturito, globalmente quantificato in via forfettaria in euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00)».
Su tali presupposti il concludeva: Pt_1
«
1. Accogliere la domanda attorea e accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta per i fatti di cui in premessa e per l'effetto
2. condannarla al risarcimento dei danni cagionati pari alla complessiva somma di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) di cui euro 37.170,00
(trentasettemilacentosettanta/00) pari alle somme indebitamente sottratte oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali per euro
14.830,00 (quattordicimilaottocentotrenta/00), o nella diversa misura che
l'Illustrissimo Tribunale adito riterrà di giustizia. Oltre al pagamento degli interessi dalla data di sottrazione delle somme a quella dell'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario».
In data 17/05/22 la causa veniva iscritta a ruolo dinanzi il Tribunale
Civile di Napoli con il ruolo generale n. 12114/2022.
All'udienza del 16/09/22 che si svolgeva con modalità di trattazione scritta, la convenuta si costituiva sostenendo CP_1
3 l'infondatezza della domanda e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata del terzo, il proprio dipendente . Parte_2
Il giudice rinviando la causa al 24.01.2023 autorizzava la chiamata in causa.
Con atto di costituzione del 03.01.2023 sollevava eccezione Parte_2 di incompetenza del giudice adito, ritenendo che il rapporto tra esso e fosse da qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato e come tale CP_1 di competenza del Giudice del Lavoro.
All'udienza del 24/01/23 il Giudice, dott. Pastore Alinante, si riservava sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
In data 25/01/23, sciolta la riserva formulata all'udienza del 24/01/23, il
Giudice rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale.
Il Presidente di Gabinetto disponeva la trasmissione degli atti all'ufficio ruolo della sezione Lavoro dello stesso Tribunale di Napoli.
Assegnata l'intera causa, comprensiva della domanda c. e Pt_1 CP_1 della domanda c. a questo giudice in data 07/02/23, questo CP_1 Pt_2 giudice disponeva la separazione delle cause con ordinanza del 20/06/23 e la rimessione al Presidente di Sezione del giudizio tra il correntista
[...]
e e trattenendo la domanda proposta da nei Pt_1 CP_1 CP_1 confronti del proprio dipendente . Pt_2
Con provvedimento del 06/09/23 il Presidente della sezione lavoro condividendo le osservazioni formulate da questo giudice, rimetteva gli atti del procedimento al Presidente del Tribunale. Il Parte_3
Presidente di Gabinetto, con provvedimento del 21/09/23, tuttavia, riteneva di dover confermare la rimessione dell'intero giudizio alla sezione lavoro.
Confermata la separazione delle cause, nel presente procedimento questo giudice all'udienza del 09/07/24 provvedeva ai sensi dell'art. 426 c.p.c. a disporre gli incombenti conseguenti al mutamento del rito, rinviando la causa all'udienza del 26/11/24, «autorizzando la parte ricorrente al deposito di note integrative da notificare al convenuto fino a 30 giorni prima dell'udienza e a depositare nel medesimo termine la documentazione allegata, e la parte convenuta al deposito di comparsa fino a 10 giorni prima dell'udienza unitamente alla documentazione allegata». il ricorrente depositava l'atto integrativo con cui chiedeva: Pt_1
«1. Accogliere la domanda attorea e accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della resistete per i fatti Controparte_1 di cui in premessa e per l'effetto
2. condannarla al risarcimento dei danni cagionati pari alla complessiva somma di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) di cui euro 37.170,00
(trentasettemilacentosettanta/00) pari alle somme indebitamente sottratte oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali per euro
4 14.830,00 (quattordicimilaottocentotrenta/00), o nella diversa misura che
l'Illustrissimo Tribunale adito riterrà di giustizia. Oltre al pagamento degli interessi dalla data di sottrazione delle somme a quella dell'effettivo pagamento».
L'atto veniva notificato al convenuto il 25/10/24.
deposita in data 14/11/24 comparsa di risposta. CP_1
In proposito, secondo quanto si è già osservato con il provvedimento di separazione dele cause, va ribadito che l'art. 40 comma 3 c.p.c. prevede il c.d. simultaneus processus, e segnatamente la trattazione davanti al medesimo giudice con unico rito, con la prevalenza del rito speciale in caso di difformità di riti tra le due o più domande, laddove più cause proposte risultino connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c..
Nella specie la domanda proposta dall'attore nei confronti di Pt_1 [...]
può qualificarsi come domanda di adempimento e di risarcimento del CP_1 danno ex art. 1453 comma 1 c.c. che trova titolo nel contratto di conto corrente stipulato tra le parti.
La domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_2 andava per contro qualificata come azione di risarcimento del danno proposta dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente e che trova titolo nel contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti.
Il danno che si invoca in tal caso è quello che dovesse in ipotesi essere addebitato alla società in conseguenza della prima azione. Rispetto alla domanda principale tale azione non avrebbe, tuttavia, potuto in alcun modo definirsi azione di garanzia ai sensi dell'art. 32 c.p.c.
Invero, secondo quanto era stato chiarito con l'ordinanza di rimessione del presente giudizio alla Presidenza del tribunale, anche l'azione di garanzia che rientra nel genus della c.d. garanzia (termine usato qui in senso atecnico) «impropria», che si verifica quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, presuppone pur sempre, ai fini dell'applicabilità dell'art. 32 c.p.c., un titolo che preveda espressamente una forma qualificabile come «garanzia» in senso tecnico. Così, ad esempio,
l'azione di garanzia proposta dal condominio - convenuto in giudizio dal condomino per danni da infiltrazioni - nei confronti dell'assicuratore
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013) e in generale la chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015).
In altri termini, ferma restando la natura meramente descrittiva della distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, distinzione irrilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 32 c.p.c., potendo tale
5 norma essere applicata tanto in ipotesi di garanzia propria che in quelle di garanzia impropria, è tuttavia necessario, perché possa invocarsi la disciplina della connessione posta dall'art. 32 c.p.c., che di azione di garanzia in senso tecnico si tratti.
Per contro, nella specie, mentre il titolo in forza del quale il Pt_1 agisce nei confronti di è costituito dal rapporto CP_1 contrattuale di conto corrente stipulato tra le parti, il titolo in base al quale la convenuta invoca la responsabilità del proprio CP_1 dipendente , non è costituito da alcun rapporto di garanzia in senso Pt_2 tecnico, bensì dal rapporto di lavoro subordinato che lega la società a quest'ultimo.
Tenuto conto, pertanto, che i due procedimenti non potevano essere trattati unitariamente con il rito speciale, non essendo applicabile nella fattispecie l'art. 40 comma 3 c.p.c., veniva disposta la separazione delle cause e l'invio della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
al Presidente di Sezione, il quale aveva poi rimesso gi atti CP_1 al Presidente del Tribunale.
Tuttavia, anche a seguito di separazione dei giudizi e di rimessione del solo giudizio presente alla presidenza per la riassegnazione ad una sezione civile ordinaria, nel rispetto del principio posto dall'art. 46 comma 2 rd
30/01/41 n. 12, l'ufficio di gabinetto confermava l'assegnazione alla sezione lavoro del presente giudizio.
Del provvedimento presidenziale, pertanto, in questa sede non può che prendersi atto.
Tanto premesso, la domanda proposta dal nei confronti di Pt_1 [...]
da qualificare, come si è visto, come azione di risarcimento CP_1 danni derivanti da inadempimento contrattuale, è parzialmente fondata.
Il ricorrente, titolare della carta libretto 76290826 collegata al libretto di deposito n. 48949065, disconosce 3 operazioni tutte effettuate tra il
01/10/19 e il 03/10/19 segnatamente:
- operazione effettuata presso lo sportello dell'Ufficio Postale per €
36500,00 confluite in 4 ricariche PostePay e in un prelievo di contanti per
€ 1495,00 (01/10/19);
- prelievo di € 600,00 presso sportello automatico Atm (02/10/19);
- prelievo di € 70,00 presso sportello automatico Atm (03/10/19).
La difesa della società, in via preliminare, eccepisce la pregiudizialità delle informazioni in merito allo stato del procedimento scaturito a seguito delle denunce sporte dal procedimento con RG 551430/2019, Pt_1 presso la Procura della Repubblica di Napoli, chiedendo sospendersi il processo ex art. 295 c.p.c.
In proposito, questo giudice ha già osservato che la sospensione necessaria
6 del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295
c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del 14/05/2018; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21954 del 30/07/2021). La richiesta veniva pertanto respinta non essendovi alcuna allegazione circa la effettiva pendenza del processo, risultando lo stesso in fase di indagini preliminari.
Tanto premesso, la domanda è fondata con riferimento all'operazione di sportello effettuata il 01/10/19.
Va chiarito che anche a seguito di autorizzazione all'integrazione di atti e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c., essendo stato disposto il mutamento del rito, la convenuta ha, con le note integrative concluso chiedendo:
«1) in via assoluta e preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per assenza degli elementi essenziali ai sensi dell'art. 164 cpc;
2) in via subordinata, dichiarare la sospensione dell'azione civile ex art. 295 c.p.c. 3) nel merito, accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità di respingendo la Controparte_1 domanda formulata anche in via subordinata e/o a titolo risarcitorio nei confronti di perché inammissibile ed infondata in Controparte_1 fatto e diritto, nonché non provata;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con espressa riserva di ampliare e specificare quanto sopra dedotto, e con salvezza di ogni eventuale richiesta istruttoria secondo i termini di legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie articolate da controparte, in quanto inammissibili a fronte dell'evidente, inavallabile carattere esplorativo delle stesse, mirando a sopperire all'avverso inadempiuto onere probatorio».
Ora, è appena il caso di sottolineare che, una volta superata la fase ex art. 426 c.p.c., non esiste un momento successivo nel rito del lavoro in cui è possibile ulteriormente integrare atti e richieste istruttorie, salvo che sussistano i presupposti di cui agli artt. 420 e 421.
Tanto premesso, e non avendo la parte convenuta proposto alcuna istanza istruttoria, va sottolineato che in tema di prova dell'inadempimento di una
7 obbligazione, la Cassazione ha costantemente ribadito il principio secondo cui il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre
è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento. Sulla scorta di tale monolitico principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dando per pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca, per avere questa rilasciato dei libretti degli assegni nei confronti di persona non autorizzata a ritirarli, non ritenendo sufficiente, al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il disconoscimento operato dal correntista della sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di carnet e la mancata richiesta di verificazione della scrittura da parte della banca (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 22361 del 25/10/2007).
In proposito, con riferimento cioè alla operazione effettuata presso lo sportello, la stessa convenuta chiarisce:
«- dalle verifiche effettuate e dai riscontri informatici è risultato che in data 01/10/2019 è stato eseguito, dal DR dematerializzato nr. 48949065 intestato al sig. un prelievo di € 36.500,00. La predetta Parte_1 operazione veniva effettuata presso l' Controparte_3 utilizzando le credenziali informatiche “FIORITO3”, attribuite all'ex dipendente 2) Dall'analisi del Giornale di fondo che si Parte_2 allega in atti, si evince che alla PDL 6 con le credenziali “FIORITO 3”, alle ore 14:55 è stato chiamato allo sportello un cliente al quale è stata eseguita, una operazione di prelievo di € 36.500,00 alle ore 14:59, seguita da quattro operazioni di ricarica di carte Postepay Evolution intestate a soggetti diversi tra le ore 15:01 e 15:05 e l'importo residuo, pari ad €
1.495,00 è stato consegnato in contanti alle ore 15:09».
In proposito, la convenuta fa leva sui seguenti due aspetti:
1) «Entrando nel merito, alla luce di tutto quanto esposto, bisogna a questo punto, focalizzare l'attenzione sul fatto che l'attore dichiara in atti di essersi accorto di aver smarrito la carta libretto in data
07/10/2019 e quindi di aver provveduto a bloccare in pari data la predetta carta. A tutto ciò si aggiunge un ulteriore elemento che ha permesso il verificarsi dell'evento, ovvero il fatto che il blocco è stato richiesto solo successivamente ai prelievi, pertanto non è dato comprendere quale sia
l'addebito mosso a in quanto se il cliente, pur avendo CP_1 smarrito la carta, si fosse attivato subito a richiedere il blocco e - cosa ancora più importante - non avesse conservato il pin unitamente alla carta,
l'evento non si sarebbe verificato»;
8 2) «I prelievi – giova rammentare - risultano avvenuti presso lo sportello dell'ufficio postale e presso l'ATM di eseguiti con carta CP_1 originale e digitazione del PIN. In merito al prelievo effettuato presso gli sportelli dell' in data 01/10/2019, di Controparte_4 euro 36.500,00, dalle verifiche interne effettuate dalle strutture competenti, la operatività non ha inciso sulle misure di sicurezza poste in essere. L'operatore ha dichiarato di aver identificato il cliente, tramite esibizione del documento di identità e codice fiscale che tra l'altro vanno anche inseriti sull'applicativo prima di procedere con il prelevamento».
Ora, queste due considerazioni non elidono il fatto che la correttezza dell'operazione di sportello resta una mera enunciazione di principio, non sorretta da alcuna evidenza probatoria (nel rispetto dei principi in tema di onere della prova sopra richiamati) circa le procedure previste, quelle seguite nel caso di specie, e circa il rispetto delle norme di cautela richieste nella verifica dell'identità del correntista nel momento in cui viene effettuata un'operazione che peraltro appariva già prima facie come elusiva della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21/11/07 n. 231, tenuto conto che l'importo di € 36500,00 veniva frazionato (tra contanti e trasferimenti su 3 carte Postepay) in modo tale da non far superare a ciascuna operazione l'importo soglia di € 10000,00.
A questo punto diviene persino meramente incidentale il rilievo che il dipendente che si è occupato dell'operazione ha, in sede di sommarie informazioni rese dinanzi alla Procura della Repubblica, ammesso di non aver neppure provveduto ad estrarre copia del documento di identità del soggetto che si era presentato allo sportello e non aveva effettuato le altre operazioni richieste dalla richiamata normativa antiriciclaggio.
La domanda è pertanto in parte qua fondata.
La domanda relativa ai due prelievi effettuati presso sportelli automatici,
è parimenti fondata.
In proposito, la Cassazione ha già avuto modo di rilevare che «in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva
9 n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente» (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
2950 del 03/02/2017).
Oggi l'art. 10 comma 1 d.lgs. 27/01/10 n. 11 ha espressamente stabilito che
«Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti».
La Cassazione ha poi osservato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto (Cass. Sez 3, Ordinanza n. 9721 del 26/05/2020; Sez. 3 - , Sentenza
n. 18045 del 05/07/2019).
La domanda avente ad oggetto il risarcimento di danni ulteriori, quantificati in € 14830,00 è infondata, non avendo il ricorrente offerto elementi idonei alla individuazione sia dell'an che del quantum del risarcimento. Si fa infatti un generico riferimento a danni alla salute e ad una turbativa del senso di sicurezza dell'istante, e tuttavia non si rispettano quei criteri minimi, per consentire di individuare l'esistenza di pregiudizi di sorta on potendosi affidare l'intero giudizio alla prova per presunzioni.
In primo luogo, la quantificazione dei danni patiti, generica e priva di alcun elemento o parametro di riferimento atto a consentire di attribuire un “valore” qualsiasi alle domande, impedisce, pregiudizialmente qualunque accertamento sull'an dei diritti invocati.
Il nostro ordinamento è infatti basato sulla c.d. concezione patrimonialistica del danno, mutuata dalla teoria della differenza
(Differenztheorie) del , che si risolve nell'obiettivo di porre il Per_1 patrimonio del danneggiato nella condizione esatta in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso (per applicazioni di tale principio, ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011;
Sez. U, Sentenza n. 8520 del 05/04/2007; Sez. 3, Sentenza n. 10022 del
10 24/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 7692 del 07/06/2001; Sez. 2, Sentenza n.
12297 del 04/12/1997; Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 16/03/1995). In altri termini, il nostro sistema di responsabilità civile è incentrato sulla figura del danneggiato da risarcire, e tende, pertanto, esclusivamente al ristoro della vittima dell'illecito dei pregiudizi, patrimoniali e non, effettivamente sofferti, escludendo il ricorso a figure quali i punitive damages, espressione di un principio, tipico degli ordinamenti di derivazione anglosassone, che non trova ingresso nel nostro ordinamento, basato, al contrario, sulla richiamata concezione patrimonialistica del danno. In altri termini, mentre paesi come gli Stati Uniti (e più in generale gli ordinamenti di Common Law), ponendo l'accento sulla condotta del responsabile da punire, fondano le regole di responsabilità (Liability rules) sui c.d. danni punitivi, che hanno la funzione di sanzionare la condotta illecita del responsabile civile mediante la condanna al pagamento di somme spesso ingenti e non proporzionate all'illecito commesso, l'Italia
(come, in generale, i paesi di Civil Law), aderisce ad un sistema di responsabilità civile, la cui ottica è incentrata sulla figura del danneggiato da risarcire, e che si basa, pertanto, esclusivamente sul ristoro della vittima dell'illecito dei pregiudizi, patrimoniali e non, effettivamente sofferti.
In altre parole, secondo quanto la Cassazione ha già avuto modo di chiarire, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive - restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta - ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. E quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 1781 del 08/02/2012). E sulla scorta di tali principi, i giudici di legittimità hanno altresì avuto modo di rilevare come persino a voler riconoscere l'esistenza di ipotesi di danno in re ipsa - in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale - permanga la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 15814 del 12/06/2008).
11 Ed in proposito, con condivisibile rigore si è sostenuta la netta separazione tra il problema attinente al rapporto tra comportamento ed evento dannoso (problema dell'accertamento della responsabilità, o dell'an debeatur), ed avente come referente normativo la «clausola generale» dell'art. 2043 c.c., o la previsione dell'art. 1218 c.c., che ne costituisce una specificazione in campo contrattuale, e l'altro, relativo all'ambito del danno risarcibile (problema dell'estensione della responsabilità, o della determinazione del quantum debeatur), incentrato sui criteri dettati agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., richiamati dall'art. 2056 c.c.. Emblematico, in proposito, il noto “caso , affrontato Per_2 dalla giurisprudenza di legittimità con due successive decisioni, l'una relativa al riconoscimento astratto della risarcibilità della lesione del credito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 174 del 26/01/1971), l'altra, con la quale si è negato, in concreto, che il creditore, una società calcistica, potesse legittimamente avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'uccisore del calciatore, perché quest'ultimo era stato sostituito con altro appartenente alla stessa società, il cui rendimento fu tale da incrementare il numero degli abbonamenti, sicché la società «aveva mantenuto, ed anzi aumentato, il livello di redditività» (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1459 del 29/03/1978). Stabilire se una determinata condotta sia da ritenersi illecita è dunque una valutazione che si pone logicamente a monte del diverso problema del calcolo economico delle perdite subite dal danneggiato, da addossare al responsabile.
Tuttavia, se l'accertamento sul punto dell'an costituisce condizione necessaria al fine della proponibilità di un'azione risarcitoria, esso non
è altresì sufficiente, atteso che, anche ai fini di una liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., occorre pur sempre fornire la prova dell'esistenza di un danno, inteso come conseguenza pregiudizievole per il soggetto che si assume danneggiato dalla condotta contra ius del soggetto riconosciuto responsabile. Anche la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., infatti, non si sottrae alla logica sopra delineata e non può costituire un rimedio per aggirare i limiti strutturali della responsabilità civile (difesi anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 27/10/94, n. 372) onde introdurre surrettiziamente nel nostro ordinamento i “danni punitivi”, tipici del diritto nordamericano. In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che la parte che domanda il risarcimento del danno da fatto illecito non può limitarsi ad invocare la liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, ma è necessario che essa fornisca la prova del danno indicando le componenti di esso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12256 del 03/12/1997; Sez. 1, Sentenza n.
8854 del 01/06/2012).
12 Tenuto conto della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla
Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), nonché contrasto insorto nell'ambito degli uffici di presidenza in merito alla gestione del procedimento, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la convenuta ai sensi di cui in Controparte_1 motivazione, al pagamento, nei confronti di della Parte_1 complessiva somma di € 37170,00 oltre interessi dal 03/10/19 al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 29/07/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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