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2 settembre 1990
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8 marzo 2005
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15 maggio 2005
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6 ottobre 2007
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17 luglio 2020
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1 gennaio 2026
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Art. 18. (Autocertificazione) 1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157 .
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, ((fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento)) .
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, ((fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento)) .
Commentari • 114
- 1. Provvedimento Di Diniego (rimborso, Agevolazioni, Istanze) Dell'Agenzia Delle Entrate 2026: Come Difendersi Subito E Bene Con L'AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 gennaio 2026 · 11.050962
[…] Questa norma recepisce anche l'obbligo dell'amministrazione di acquisire d'ufficio certificati, atti o informazioni già detenuti da altre autorità (art. 18 Legge 241/1990) . […] Richiesta di documenti inutili: la pretesa di produrre certificati già in possesso dell'ufficio contrasta con l'art. 6 della Legge 212/2000 e con l'art. 18 della Legge 241/1990 . […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 15/09/2025, n. 15371Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 18 Legge 241/1990, “qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documento già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi”.Leggi di più...
- acquisizione documenti d'ufficio·
- IMU·
- art. 1, comma 758, L. 160/2019·
- art. 8 D.lgs 472/97·
- art. 18 Legge 241/1990·
- dichiarazione IMU·
- coltivatore diretto·
- imprenditore agricolo professionale·
- principio di buona fede e leale collaborazione·
- esenzione IMU