Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5924 del 2025, proposto da
NE TI distribuzione GA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Maltoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
LG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Giulia Boldi e Luca di Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
2i rete GA s.p.a., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del Provvedimento dell’Agcm, relativo al procedimento C12688, con cui è stata autorizzata, con condizioni, l’acquisizione di 2i rete GA s.p.a. da parte di LG s.p.a., adottato in data 6 marzo 2025, pubblicato in data 11 marzo 2025 sul sito dell’Autorità;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di LG s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. TH NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha autorizzato – con prescrizioni, ai sensi dell’art. 6, comma 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287 – l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte di LG del controllo esclusivo di 2i rete GA (procedimento C12688).
2. Resiste in giudizio l’Autorità.
3. Del pari si è costituita in giudizio LG.
4. Unitamente al ricorso è stata presentata istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui l’esponente ha rinunciato alla camera di consiglio del 4 giugno 2025.
5. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 26 novembre 2025, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
6. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è opportuno preliminarmente descrivere la vicenda fattuale sottesa al provvedimento gravato.
7. Le due società ( rectius , i gruppi societari a cui capo si trovano le società) coinvolte nella concentrazione operano principalmente nel settore della gestione del servizio di distribuzione di GA naturale per usi civili e industriali. A tal proposito occorre precisare come il mercato interessato (ossia quello del servizio di distribuzione di GA naturale) si trovi in condizioni di monopolio legale, operando le imprese sulla base di concessioni, territorialmente delimitate (i c.d. àmbiti territoriali minimi – AT): pertanto, l’unica forma di concorrenza prevista nel settore è quella relativa alla partecipazione alle gare d’àmbito per l’affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza per il mercato).
8. Conseguentemente, il mercato rilevante è stato inteso coincidente con ciascuna gara d’AT e gli effetti della concentrazione in tale settore sono stati misurati in relazione ai mercati (futuri) delle gare d’àmbito, avendo riguardo all’incidenza sul grado di concorrenza attesa in ciascuna di esse. Semplificando, si sono analizzati i varî AT valutando in quali le parti dell’operazione ricoprono la posizione di gestore uscente (atteso che tale circostanza costituisce indizio di una elevata probabilità di partecipazione alla nuova gara) e tenendo presente il grado di probabilità che altri operatori si presentino alla gara. Quest’ultimo dato, in particolare, è influenzato dal grado di contendibilità percepita dell’AT (a sua volta dipendente dalla quota sul totale dei punti di riconsegna – Pdr – detenuta dal gestore uscente), la profittabilità attesa dello stesso e alcune caratteristiche dell’ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell’area geografica circostante o, piú in generale, la sua dimensione (capacità tecnica e finanziaria): in particolare, sono cosí stati classificati come concorrenti probabili gli operatori che già detenevano (prima dell’operazione) almeno il 20% dei Pdr e partecipanti plausibili quelli che gestivano almeno il 15% dei Pdr.
9. Nel corso della propria istruttoria l’Agcm ha quindi suddiviso i 65 AT individuati come pregiudicati dall’operazione in tre gruppi sulla base delle loro specifiche caratteristiche: in un primo (32 AT) sono stati ricompresi quegli AT nei quali ciascuna delle imprese coinvolte deteneva (prima della concentrazione) almeno il 20% delle gestioni esistenti (risultando quindi un concorrente probabile nella futura gara), determinando l’operazione la riconduzione delle stesse ad un unico centro decisionale gerente piú del 50% dei Pdr; un secondo (4 AT) in cui 2i rete GA controllava una quota non trascurabile (tra il 15% e il 20%) dei Pdr, in assenza di ulteriori terzi concorrenti; un terzo gruppo (29 AT) in cui invece la quota congiunta post-concentrazione supera il 50% dei Pdr (mentre in precedenza almeno una delle due società deteneva meno del 20%), ferma restando la presenza di terzi operatori con quote non trascurabili.
10. Orbene, secondo l’Autorità nel primo gruppo di AT, l’operazione avrebbe determinato l’eliminazione secca di un concorrente (ossia, di un « partecipante probabile alla gara »); nel secondo, invece, l’eliminazione menzionata comporterebbe altresí effetti gravi, ossia la totale cancellazione della concorrenzialità dalla gara (non essendovi neppure partecipanti plausibili ); nel terzo, infine, la restrizione concorrenziale sarebbe solamente indiretta, rappresentata cioè dal possibile disincentivo alla partecipazione in gara dei terzi operatori interessati a causa della crescita rilevante della quota di Pdr gestiti dall’entità post-concentrazione, non avendo l’acquisizione determinato l’eliminazione di un concorrente probabile .
11. In conseguenza di ciò, determinando la concentrazione nei primi due gruppi una grave restrizione della concorrenza, l’Agcm ha subordinato l’autorizzazione all’acquisizione alla cessione di un numero di Pdr pari al 20% del totale dell’AT del primo gruppo (eccezion fatta per l’AT Milano 2) e di una quota di Pdr identica a quella acquisita con l’operazione negli AT del secondo gruppo. Viepiú, per gli AT del terzo gruppo (nonché per l’AT Milano 2) l’Autorità, in considerazione della restrizione indiretta della concorrenza, ha reputato sufficienti misure comportamentali incentivanti, senza prescrivere cessioni strutturali.
12. Chiariti anche i termini fattuali dell’odierno giudizio, è possibile passare all’illustrazione delle doglianze spiegate con l’atto di impugnazione.
13. Con il primo motivo si evidenzia come l’Agcm abbia escluso la necessità di misure strutturale per l’AT Milano 2, attesa la presenza di due operatori (Aemme linea distribuzione e NE TI distribuzione GA), gestori di una quota di Pdr pari rispettivamente a circa il 20-25 % e circa il 10-15%, i quali avrebbero concluso una partnership con altro operatore (ossia Ap TI GA, non avente però alcun Pdr in gestione nel ridetto AT) finalizzata alla partecipazione proprio alla gara dell’àmbito territoriale menzionato, il quale risulterebbe per dimensioni e specificità territoriali « piú appetibile per un numero potenzialmente maggiore di operatori ». Nondimeno, l’accordo di partnership sarebbe scaduto e non rinnovato, né rinnovabile atteso il consolidamento della posizione dominante dell’entità post-concentrazione. Conseguentemente, il provvedimento sarebbe illegittimo, in parte qua , poiché la posizione di vantaggio delle imprese partecipanti alla concentrazione nella futura gara per l’AT Milano 2 risulterebbe « talmente pronunciata che potrebbe scoraggiare anche potenziali concorrenti terzi dalla partecipazione alla procedura », essendo stato eliminato uno dei pochi probabili concorrenti in gara (ossia 2i rete GA) e apparendo quindi insufficienti i rimedî comportamentali, risultando all’uopo necessario l’imposizione di un obbligo dismissivo, unica misura che avrebbe potuto (ri)stabilire le necessarie condizioni concorrenziali.
14. Tramite la seconda censura, invece, parte ricorrente contesta le argomentazioni impiegate dall’Autorità per rigettare le osservazioni procedimentali circa la cessazione della partenership menzionata al precedente paragrafo. Inoltre, l’Agcm non avrebbe chiarito le ragioni per le quali l’AT Milano 2 sarebbe « piú appetibile per un numero potenzialmente maggiore di operatori ».
15. Prima di affrontare le doglianze, va scrutinata la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse: difatti, parte ricorrente, non avendo partecipato al procedimento non avrebbe titolo (questa la tesi della difesa erariale) alla proposizione dell’impugnazione. Nondimeno, l’eccezione non è fondata.
16. Difatti, il provvedimento incide sulla situazione giuridica soggettiva della società NE TI distribuzione GA nella misura in cui avalla la «modifica» della situazione di mercato esistente. Invero, la ricorrente non può considerarsi indifferente al nuovo assetto che si verrà a creare nel campo nel quale svolge la propria attività d’impresa (segnatamente, nell’AT Milano 2), atteso che il consolidamento della postura preminente dell’entità post-concentrazione potrebbe, in ipotesi, rendere piú gravosa la sua posizione nella futura gara per l’assegnazione della concessione: conseguentemente, sotto tale profilo, è chiara la lesione del suo interesse legittimo.
17. Similmente, le censure spiegate, al di là dell’enfasi posta sull’« azione di condanna all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio », si riducono alla denuncia di vizî di legittimità del provvedimento amministrativo: infatti, la sintetica descrizione riportata sopra evidenzia come la parte tenti di rappresentare delle problematiche nella decisione dell’Autorità che la renderebbero contrastante con l’art. 6 l. 287/1990. In tale ottica non coglie nel segno neppure l’ulteriore eccepita inammissibilità del ricorso, atteso che i motivi non appaiono determinare « un’indebita intrusione nella sfera valutativa dell’Autorità »: in altre parole, le censure proposte non vanno a sindacare il merito del provvedimento, risultando al contrario limitate (o, quanto meno, prese in considerazione da questo Tribunale nei limiti in cui dirette) a sindacare la legittimità della decisione, ossia la sua conformità al paradigma normativo.
18. Ciò chiarito, va immediatamente osservato come le due doglianze appaiono strettamente connesse tra loro, sicché appare opportuna una loro trattazione unitaria: nessuna, peraltro, è meritevole di accoglimento.
19. Difatti, complessivamente considerate le misure imposte con il provvedimento non appaiono viziate: in particolare, le prescrizioni dettate per l’AT Milano 2 risultano identiche a quelle del terzo gruppo di àmbiti presi in considerazione dell’Autorità; orbene, considerato che la situazione fattuale (nella ripartizione dei Pdr) appare, nelle due ipotesi, sostanzialmente analoga, ne consegue la coerenza della decisione dell’Autorità di regolare in maniera uguale le due evenienze.
20. D’altronde, l’Agcm ha prescritto una misura strutturale (consistente nella cessione di parte dei Pdr) nei casi in cui nell’AT non vi fosse un operatore terzo in grado di concorrere nella gara con l’entità post-operazione (secondo gruppo), oppure allorquando la quota detenuta nell’AT da una delle parti prima dell’acquisizione fosse tale da poter qualificare l’impresa acquisita come concorrente probabile nella futura gara per l’assegnazione delle concessioni (primo gruppo). In tali ipotesi, come già osservato, l’Autorità ha ordinato la dismissione dei Pdr fino alla soglia del 20% del totale: in altre parole, si è determinata la creazione ex autoritate di un concorrente probabile di guisa da favorire la concorrenza per il mercato (ossia in sede di gara).
21. Orbene, una simile soluzione non appare necessaria per l’AT Milano 2: invero, già prima della concentrazione due operatori terzi (ossia Aemme linea distribuzione e NE TI distribuzione GA), risultavano gestori di una quota di Pdr pari rispettivamente circa del 20-25 % e circa del 10-15%. In altre parole, se la medesima misura strutturale descritta al paragrafo precedente fosse stata prescritta anche per l’AT in esame, verosimilmente i rimanenti due gestori avrebbero potuto unire le forze e divenire il primo operatore dell’AT: la paradossalità di una simile situazione, nonché l’alterazione della concorrenza per mezzo del provvedimento autoritativo evidenziano l’insostenibilità dell’argomentazione dell’esponente. Fermo quanto esposto, va aggiunto che nell’AT Milano 2, oltre ad un concorrente probabile (ossia Aemme linea distribuzione), la presenza dell’odierna ricorrente determina l’esistenza nel medesimo àmbito anche di un partecipante plausibile alla gara.
22. Inoltre, l’AT Milano 2 presenta altre caratteristiche oggettive che lo differenziano dagli àmbiti del primo gruppo, avvicinandolo a quelli del terzo. Difatti, esso, come osservato dall’Autorità, appare per dimensione e specificità territoriali « piú appetibile per un numero potenzialmente maggiore di operatori », circostanza sicuramente inferibile dal numero di imprese operanti (e delle relative quote di Pdr gestiti) e dalla sussistenza di un interessamento di un terzo operatore indipendente alla partecipazione alla futura gara: a fronte di tali osservazioni, la contestazione di parte ricorrente appare invece totalmente apodittica, risolvendosi essa in una mera formula interrogativa (le cui risposte, invece, sono esposte nella motivazione del provvedimento impugnato).
23. Inoltre, le ampie argomentazioni spese per confutare la rilevanza assegnata alla partnership tra Aemme linea distribuzione, NE TI distribuzione GA e Ap TI GA (gruppo Ascopiave) non colgono nel segno. Invero, l’Autorità non assunto l’accordo tra le tre società come prova della sussistenza di un nuovo soggetto concorrente potenzialmente in grado di fronteggiare l’entità post-acquisizione, bensí l’ha considerato indicativo dell’esistenza di interessi strategici anche di terzi soggetti per le attività nell’AT Milano 2.
24. Peraltro, il fatto che l’accordo non si sia tradotto in un’effettiva partecipazione alla gara è dipeso solo da fattori esogeni, ossia dalla mancata indizione della stessa da parte dell’ente competente nell’arco di tempo considerato (tre anni): circostanza che però non priva la partnership del rilievo attribuito ad essa dall’Autorità. Al contempo, non può escludersi che essa riviva in seguito al momento dell’indizione della gara per la concessione del servizio: ciò determinerebbe che oltre all’entità post-concentrazione, alla procedura parteciperebbe un soggetto gestore di quasi il 40% dei Pdr, ossia un concorrente di assoluto rilievo.
25. Viepiú, come osservato dall’Autorità, neppure appare totalmente impossibile la partecipazione in solitaria di Ap TI GA: in conseguenza di ciò, sarebbero addirittura due i soggetti terzi in grado di fronteggiare l’impresa nascente dall’operazione di concentrazione (v. pt. 123 provv.).
26. Non convince, invece, quanto dedotto da parte ricorrente, secondo cui la concentrazione in esame determinerebbe il radicale mutamento dello stato di fatto con conseguente irrilevanza della partnership precedentemente conclusa. Invero, tale assunto è argomentato osservando che la « situazione è profondamente mutata dopo l’operazione di concentrazione » (circostanza ripetuta piú volte in ricorso): nondimeno, tale affermazione non appare trovare alcun riscontro negli atti di parte ricorrente, limitandosi essa ad evidenziare l’eliminazione di un concorrente probabile dal mercato (essendo ormai LG e 2i rete GA da considerare un’unica impresa). Invero, non si comprende per quale ragione due gestori uscenti (Aemme linea distribuzione, NE TI distribuzione GA), considerati concorrenti effettivi nella futura gara, dovrebbero ritenersi già esclusi dal mercato, oppure non piú interessati ad operarvi: in altre parole, la parte ricorrente sostiene il venir meno dell’interesse a partecipare alla gara, ma non allega alcun elemento a sostegno di ciò.
27. Per chiarire meglio il punto, appare opportuno ribadire come il mantenimento della situazione concorrenziale esistente sia l’interesse pubblico sotteso alle norme che regolano il controllo delle concentrazioni: a tal fine si reputa opportuno trascrivere una parte dell’art. 6 l. 287/1990 che dispone che in relazione alle « operazioni di concentrazione […] l’Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva », atteso che ciò rende manifesto come il fine perseguito dall’Agcm non sia quello di incrementare la concorrenza, bensí di evitare che l’attuale concorrenza diminuisca. Orbene, seguendo tali premesse d’ordine generale appare chiaro come sia infondata la tesi avanzata dalla parte ricorrente circa la grave restrizione della concorrenza nell’AT Milano 2, non essendo ciò desumibile solamente dal detenere l’entità post-concentrazione una quota di Pdr del 60%.
28. D’altronde, va osservato come nel terzo gruppo vi siano una serie di situazioni analoghe, ossia caratterizzate da una presenza dell’entità post-concentrazione con una quota spesso superiore al 60% e almeno un concorrente probabile : tali casi si distinguono da quelli del primo gruppo in quanto l’operazione non ha determinato l’eliminazione di un concorrente atteso, poiché almeno una delle parti deteneva una quota di Pdr inferiore al 20%, risultando cosí inalterata la situazione concorrenziale. Considerato come per tali mercati l’Agcm abbia imposto una serie di misure comportamentali (non contestate dalla ricorrente) identiche a quelle previste per l’AT Milano 2, risulta evidente la coerenza e logicità complessiva del provvedimento gravato che ha regolato in modo uguale situazioni assimilabili, ossia caratterizzate dalla mancata alterazione sostanziale dell’equilibrio concorrenziale esistente.
29. Pertanto, alla luce dell’esposizione sinora resa appare chiaro per quale ragione la detenzione di una quota tra il 50% e il 60% dei Pdr dell’AT Milano 2 e l’eliminazione, in conseguenza dell’operazione di concentrazione, di uno dei concorrenti in gara (ossia 2i rete GA) non siano stati valutati come cagionanti una grave restrizione diretta della concorrenza. Ne discende la legittimità della decisione dell’Autorità di imporre unicamente misure comportamentali al fine di ovviare ai rischi di restrizioni indirette della concorrenza per il mercato nella futura gara per l’assegnazione della concessione.
30. L’esposta infondatezza di tutte le censure determina il rigetto del ricorso.
31. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
TH NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH NO | TO OL |
IL SEGRETARIO